DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2020, n. 4
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile».
(20G00016)
(GU n.35 del 12-2-2020)
Vigente al: 27-2-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per
il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale della protezione civile e, in particolare, l'articolo 1,
comma 7;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice
della protezione civile;
Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta
del 15 gennaio 2020;
Vista la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri alle
Camere, presentata su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 16 marzo 2017, n. 30;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, che possono prevedere scambi di personale delle componenti
territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e
qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione
civile»;
b) al comma 7, dopo le parole «dai beni culturali e» sono
inserite le seguenti: «paesaggistici, dalle strutture e dalle
infrastrutture pubbliche e private e».
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4,».
Art. 3
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le parole «di protezione civile», sono
inserite le seguenti: «di propria competenza»;
b) alla lettera e), le parole «all'articolo 2» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 7».
Art. 4
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e):
1) le parole «interforze operante con continuita'» sono
sostituite dalle seguenti: «e interforze operante con continuita'
presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Detto
coordinamento e' garantito, in raccordo con le Amministrazioni
interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale
degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte
salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel
limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle
Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di
emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse
stanziate con delibera del Consiglio dei ministri»;
b) alla lettera h), le parole «l'esecuzione» sono sostituite
dalle seguenti: «la programmazione e lo svolgimento»;
c) alla lettera l), le parole «dell'intervento» sono sostituite
dalle seguenti: «delle operazioni».
Art. 5
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, dopo le parole «i Comuni,» sono inserite le
seguenti: «le Province ove delegate,».
Art. 6
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole «dalla lettera o),» sono
inserite le seguenti: «di ambito»;
2) alla lettera d), dopo le parole «le Prefetture» sono
aggiunte le seguenti: «, le Province ove delegate»;
3) alla lettera f), dopo le parole «dello stato di emergenza»,
sono inserite le seguenti: «per i casi»;
4) al punto 2) della lettera o), dopo le parole «piani
provinciali», sono inserite le seguenti: «e di ambito».
b) al comma 3:
1) le parole «comunale o di ambito» sono soppresse;
2) dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali».
Art. 7
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole «di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «, in particolare, per
quanto attiene alle attivita' di presidio territoriale, sulla base
dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4,
come recepiti dai diversi ordinamenti regionali»;
2) alla lettera e), le parole «o di ambito, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3,» sono soppresse;
3) alla lettera f), dopo le parole «le emergenze», sono
aggiunte, in fine, le parole «a livello comunale»;
4) alla lettera h), le parole «o di ambito» sono sostituite
dalle seguenti: «e di ambito»;
b) al comma 4, le parole «o di ambito» sono soppresse.
Art. 8
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo appositamente
organizzate per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e
salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti
da calamita' naturali.»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole «e alle infrastrutture
pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, ai beni culturali
e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle
Province autonome di Trento e Bolzano»;
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il
medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalita', dei
requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorita' di
protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative
esigenze emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori e
realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in
materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e
abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui
all'articolo 25.».
Art. 9
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Comitato
operativo nazionale della protezione civile e' presieduto dal Capo
del Dipartimento della protezione civile ed e' composto da tre
rappresentanti del Dipartimento stesso, nonche' da rappresentanti
delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e
gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture
operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono
individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una
struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo
partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4.
Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, dopo la parola «boschivi» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, fatte salve le competenze organizzative e di
coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353».
Art. 11
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), dopo le parole «monitoraggio e
sorveglianza,» sono inserite le seguenti: «eventuali dati e strumenti
elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle
strutture tecniche delle Regioni,»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.
L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione
civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259.»;
c) al comma 3, dopo le parole «dell'attivita' di allertamento»
sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle di cui al comma
2-bis,».
Art. 12
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «e comunale, quest'ultimo
anche in forma aggregata» sono soppresse;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La direttiva
di cui al comma 4 definisce anche le modalita' di raccordo delle
attivita' connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di
emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei
diversi livelli territoriali.».
Art. 13
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola «direttiva» e' sostituita dalla seguente: «direttive»;
b) le parole «degli effetti» sono soppresse;
c) dopo le parole «di previsione e prevenzione», sono inserite le
seguenti: «e dei loro effetti».
Art. 14
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, la parola «attesti» e' sostituita dalla seguente:
«dichiara», la parola «nonche'» e' soppressa e dopo le parole
«all'articolo 13, comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei
comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali
coinvolti».
Art. 15
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, le parole «con propria deliberazione» sono sostituite
dalle seguenti: «con una o piu' deliberazioni».
Art. 16
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole da «, successivamente alla quale» a «in
regime ordinario» sono soppresse;
b) al comma 10, le parole «e delle ispezioni» e le parole «e la
periodicita' delle ispezioni» sono soppresse.
Art. 17
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «e disposizioni finalizzate» a
«risorse disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «Con la
medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali
rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della
scadenza della contabilita' speciale e nel limite delle risorse
ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento
della protezione civile»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con l'ordinanza di
cui al comma 1 e' individuata l'autorita' che, fino alla scadenza
della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e'
autorizzata alla gestione della contabilita' speciale. La medesima
autorita' puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1
che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza
dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a
seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione
di nuovi interventi strettamente connessi al superamento
dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalita'
per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuita',
fino all'effettivo subentro dell'autorita' competente in via
ordinaria.».
Art. 18
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «speciali» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo
di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di
emergenza»;
b) al comma 3, dopo le parole «eventualmente provenienti» sono
inserite le seguenti: «da donazioni, da altre amministrazioni,
nonche'»;
c) al comma 5, le parole da «e comunque» a «dell'articolo 24, comma
3» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando il limite di cui
al comma 1»;
d) al comma 6, le parole «presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «presente codice» e dopo le parole «ai sensi dell'articolo
25» sono inserite le seguenti: «e sono utilizzate secondo le
modalita' e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo
26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle
derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al
bilancio delle Amministrazioni di provenienza».
Art. 19
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «agli interventi» sono sostituite dalle
seguenti: «alle operazioni»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del
Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile» e a rescEU,
istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di
protezione civile, dagli articoli 11 e 12 della decisione n.
1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, e' autorizzato, nel limite delle risorse di cui al comma 1,
l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati,
specificamente formati e registrati nel sistema comune di
comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su
richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»;
c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta
di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle
emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello
stato di mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della
deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, comma
1, puo' attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi
incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente
del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti.» e, al secondo periodo, le
parole da «ritirare tali risorse» a «8, della decisione 1313/2013/UE»
sono sostituite dalle seguenti: «stabilire di non dispiegare le
risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli
elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della
decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati
all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione»;
d) al comma 4, le parole «all'EERC» sono sostituite dalle seguenti:
«al Pool europeo di protezione civile e a rescEU».
Art. 20
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: «In occasione della partecipazione ad attivita' di lunga
durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di
volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte
dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa, nei limiti
previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo
25.»;
b) al comma 3, dopo le parole «dell'intervento o dell'attivita'»
sono inserite le seguenti: «e sono presentate, ivi comprese quelle di
cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese
sostenute con l'attivita' svolta in occasione dell'evento
emergenziale»;
c) al comma 5, le parole da «, dal paragrafo 2» a «del 1° febbraio
2013» sono soppresse.
Art. 21
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Comitato si riunisce
mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che
adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano,
ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo
ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non
superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere
l'attivita' della singola Commissione.».
Art. 22
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1
1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis)
All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le
parole "4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152." sono sostituite
con le seguenti: " 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».
Art. 23
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Guerini, Ministro della difesa
Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Catalfo, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Costa, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il
turismo
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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