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martedì 3 marzo 2020

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU n.53 del 2-3-2020) Vigente al: 2-3-2020



DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

Misure  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)
(GU n.53 del 2-3-2020)
  Vigente al: 2-3-2020 
Capo I
SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica  in
atto;
  Visto il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del  1°  marzo  2020,
recante  ulteriori  disposizioni  attuative  del   decreto-legge   23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando misure non solo di contrasto alla diffusione  del  predetto
virus ma anche di contenimento degli effetti negativi  che  esso  sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2020;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i
beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  per  la  pubblica
amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno, degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, per le pari opportunita' e la  famiglia,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  della  giustizia,
delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali  e  le
autonomie e per gli affari europei;

                              E m a n a 

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

Disposizioni riguardanti i termini relativi  alla  dichiarazione  dei
                      redditi precompilata 2020

  1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:
«1° gennaio 2020».
  2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16,
comma 4-bis, lettera b), quarto periodo,  del  decreto  del  Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo.
  3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui  all'articolo  4,
commi  6-quater  e  6-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
  4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 5 maggio.
  5. Per l'anno 2020, la trasmissione  telematica  all'Agenzia  delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese
sostenuti  dai  contribuenti  nell'anno  precedente  e   alle   spese
sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle  spese
individuate dai decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, con scadenza al  28  febbraio,  e'  effettuata
entro il termine del 31 marzo.
  6. Le disposizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  6-sexies,  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  si
applicano a decorrere dal 2021.
                               Art. 2

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente
                          della riscossione

  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie  e  nei
confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio  2020,
avevano la residenza ovvero la  sede  operativa  nel  territorio  dei
comuni individuati nell'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo  2020,  e  dei  soggetti  diversi  dalla
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio  2020,  avevano
nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono  sospesi
i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al  30
aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli  agenti
della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29  e
30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31  luglio  2010,  n.  122.  I  versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione.  Non
si procede al rimborso  di  quanto  gia'  versato.  Si  applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  24
settembre 2015, n. 159.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di  cui
all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al  regio  decreto  14  aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche'  agli  atti  di
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1,  sono  differiti
al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28  febbraio  2020  di
cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5,  comma
1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2018,  n.  136,  nonche'
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1,
comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
                               Art. 3

         Rimessione in termini per adempimenti e versamenti

  1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  del  24  febbraio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti
e ai versamenti verso le amministrazioni  pubbliche  effettuati  o  a
carico di professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale
che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,
anche per conto di aziende e clienti  non  operanti  nel  territorio,
nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i  soci  residenti
nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per
cento del capitale sociale.
                               Art. 4

               Sospensione dei pagamenti delle utenze

  1. L'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  con
riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del  gas,
ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale  distribuiti  a  mezzo  di
reti canalizzate, e  al  ciclo  integrato  di  gestione  dei  rifiuti
urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione  temporanea,
fino al 30 aprile 2020, dei termini  di  pagamento  delle  fatture  e
degli avvisi  di  pagamento  emessi  o  da  emettere,  per  i  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 1° marzo 2020.
  2. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti
e  ambiente,  con  propri  provvedimenti,  disciplina   altresi'   le
modalita' di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di  pagamento
i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del  comma  1,
individuando, ove opportuno,  anche  le  modalita'  per  la  relativa
copertura nell'ambito delle  componenti  tariffarie,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.  Il  versamento  delle  somme
oggetto  di  sospensione  relative  al  pagamento   del   canone   di
abbonamento alle radioaudizioni di  cui  al  regio  decreto-legge  21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880,
avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  unica  rata
con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del
periodo di sospensione.
                               Art. 5

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
    e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

  1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i  termini
relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria in scadenza nel periodo  dal  23  febbraio  2020  al  30
aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  gia'
versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi del presente articolo, sono effettuati a  far  data  dal  1°
maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di  cinque
rate mensili di  pari  importo,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi.
                               Art. 6

         Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

  1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia) a favore di  imprese  con  sede  o  unita'  locali
ubicate nei territori  dei  comuni  individuati  nell'allegato  1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,
possono beneficiare della sospensione di dodici  mesi  del  pagamento
delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020  e  di  un
corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I
suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia  stata  gia'
adottata da Invitalia la risoluzione del contratto  di  finanziamento
agevolato in ragione della morosita' nella restituzione  delle  rate,
purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo  ovvero
non siano incardinati  contenziosi  per  il  recupero  dello  stesso.
Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e
interessi, da rimborsare al tasso di  interesse  legale  e  con  rate
semestrali posticipate.
  2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  alle  rate  di
pagamento con scadenza non successiva al 31  dicembre  2020  relative
alle transazioni gia' perfezionate con Invitalia alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri in  termini  di  fabbisogno  derivanti  dal  presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 36.
                               Art. 7

Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle  camere  di
                              commercio

  1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi:
    a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al
diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,
n. 580;
    b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle  sanzioni
amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
      1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;
      2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del  Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
      3) il modello unico di dichiarazione previsto  dalla  legge  25
gennaio 1994, n. 70;
      4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura
ed il pagamento della relativa tariffa.
  2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma  1,  sono  effettuati  in
un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di
sospensione.
  3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di  assicurazione  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,
residenti o aventi sede legale  nel  territorio  dei  comuni  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
del 1° marzo 2020, e' disposta la temporanea sospensione del  termine
per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso  tra
il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
  4. I versamenti  dei  premi  o  delle  rate  di  premi  oggetto  di
sospensione  ai  sensi  del  comma  3  sono  effettuati  in  un'unica
soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di
sospensione, ovvero mediante  rateizzazione,  comunque  entro  l'anno
2020, secondo le modalita'  previste  dal  contratto  o  diversamente
concordate. Le imprese assicurano  la  copertura  dei  rischi  ed  il
pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo  di
sospensione anche in assenza del  pagamento  del  premio  durante  il
medesimo periodo di sospensione, fatto salvo  il  conguaglio  con  il
premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che
ha diritto alla prestazione assicurativa  coincide  con  il  soggetto
tenuto al pagamento del premio.
  5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi  contratti
stipulati durante il  periodo  di  sospensione  e  il  pagamento  dei
relativi premi, nonche' i premi unici  ricorrenti  per  i  quali  non
sussiste l'obbligo di versamento.
  6. Le disposizioni di cui ai  commi  3,  4  e  5  si  applicano  ai
contratti stipulati con  le  imprese  di  assicurazione  aventi  sede
legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie
di imprese di assicurazione aventi sede legale  in  Stati  terzi  per
l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica, alle  imprese  di
altri Stati dell'Unione Europea  che  operano  nel  territorio  della
Repubblica in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione  di
servizi.
                               Art. 8

Sospensione di  versamenti,  ritenute,  contributi  e  premi  per  il
                    settore turistico-alberghiero

  1. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo e i tour operator, che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono  sospesi,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  30
aprile 2020:
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23, 24  e  29  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano
in qualita' di sostituti d'imposta;
    b) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria.
  2.  I  versamenti  di  cui  al  comma  1  sono  effettuati,   senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il
31 maggio 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  delle  ritenute,  dei
contributi  previdenziali  nonche'  assistenziali  e  dei  premi  per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati.
  3. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo e i tour operator che hanno il  domicilio  fiscale,  la  sede
legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
                               Art. 9

Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorita' di pubblica
                              sicurezza

  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione  del  personale
della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:
    a) i termini per la conclusione dei  procedimenti  amministrativi
relativi al rilascio delle autorizzazioni,  comunque  denominate,  di
competenza del Ministero dell'interno e delle Autorita' provinciali e
locali di  pubblica  sicurezza  in  materia  di  armi,  munizioni  ed
esplosivi,  esercizi  di  giochi  e  scommesse,  agenzie  di  affari,
fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di  vigilanza
e investigazione privata,  soggiorno  degli  stranieri,  nonche'  dei
procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri  o
negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi  di  controllo  nei
luoghi di  pubblico  spettacolo  e  trattenimento  o  negli  impianti
sportivi;
    b) i termini  per  la  presentazione  della  richiesta  di  primo
rilascio  e  del  rinnovo  del  permesso   di   soggiorno   previsti,
rispettivamente,  in  otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso   dello
straniero nel territorio dello Stato  e  in  almeno  sessanta  giorni
prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla  scadenza,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
                               Art. 10

Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e  rinvio  delle
                         udienze processuali

  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio
a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili
pendenti presso gli uffici giudiziari dei  circondari  dei  Tribunali
cui appartengono i comuni  di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  ad  eccezione
delle  udienze  nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per   i
minorenni,  nelle  cause  relative  ad  alimenti,  nei   procedimenti
cautelari,  nei  procedimenti  per  l'adozione  di  provvedimenti  in
materia  di  amministrazione  di  sostegno,   di   interdizione,   di
inabilitazione,  nei  procedimenti  di  convalida   del   trattamento
sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini  di
protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di  convalida
dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui  all'articolo  283  del
codice di procedura civile e in  genere  nelle  cause  rispetto  alle
quali la ritardata trattazione potrebbe  produrre  grave  pregiudizio
alle parti. In quest'ultimo caso,  la  dichiarazione  di  urgenza  e'
fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione
o al ricorso, con decreto  non  impugnabile  e,  per  le  cause  gia'
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore  o  del  collegio,
egualmente non impugnabile.
  2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:
    a) nei procedimenti di cui al comma 1  e  con  le  eccezioni  ivi
previste sono sospesi i termini per il compimento di  qualsiasi  atto
processuale,  comunicazione  e  notificazione  che   chiunque   debba
svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui  all'allegato
1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
    b) in tutti i procedimenti civili, con le  eccezioni  di  cui  al
comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di  qualsiasi  atto
processuale,  comunicazione  e  notificazione  che   chiunque   debba
svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
  3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, in tutti i procedimenti  civili  sono  rinviate
d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei  processi
in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno
sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.
  4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la  propria
attivita'  lavorativa,  produttiva  o  funzione  nei  comuni  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
1°  marzo  2020,  il  decorso  dei  termini   perentori,   legali   e
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e
decadenze da qualsiasi diritto,  azione  ed  eccezione,  nonche'  dei
termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal  22  febbraio
2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende  a  decorrere  dalla  fine  del
periodo di sospensione. Ove la decorrenza del  termine  abbia  inizio
durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine  del
medesimo periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e  nei
riguardi dei  medesimi  soggetti,  i  termini  relativi  ai  processi
esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche'  i
termini di notificazione dei  processi  verbali,  di  esecuzione  del
pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva  e
per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
  5. Nei riguardi dei soggetti di  cui  al  comma  4,  i  termini  di
scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal  22  febbraio
2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a  cambiali
e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi per lo stesso periodo. La  sospensione  opera  a  favore  dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia,  salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
  6. Nei procedimenti civili e  penali  pendenti  presso  gli  uffici
giudiziari che hanno sede nei  distretti  di  Corte  di  appello  cui
appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo  2020,  il  mancato  rispetto  di
termini processuali perentori  scaduti  in  epoca  successiva  al  22
febbraio 2020 e fino alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto si  presume  dovuto,  salvo  prova  contraria,  a  causa  non
imputabile alla parte incorsa in decadenze.
  7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al  31
marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti  negli  uffici
giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni  di
cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° marzo 2020.
  8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:
    a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici  giudiziari
che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui  appartengono  i
comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il  compimento
di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che  chiunque  debba
svolgere nei medesimi distretti;
    b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini  per  il
compimento di  qualsiasi  atto,  comunicazione  e  notificazione  che
chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
  9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla  data  del
22 febbraio 2020, una  delle  parti  o  uno  dei  loro  difensori  e'
residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo  2020,  i  termini  previsti  dal
codice di procedura penale a pena  di  inammissibilita'  o  decadenza
sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del  31
marzo 2020.
  10. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando
una delle parti o uno dei loro  difensori  non  presente  all'udienza
risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in
data successiva al 31 marzo 2020.
  11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non  si  applicano
all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo,  nei  procedimenti
nei confronti di persone detenute, internate o in stato  di  custodia
cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei
processi a carico di imputati minorenni.
  12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice  di
procedura penale, a decorrere dal  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sino alla data  del  31  marzo
2020 la partecipazione alle udienze relative ai  procedimenti  per  i
quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di  cui  ai
commi  7,  8,  9  e  10  e'  assicurata,  ove   possibile,   mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati  e  regolati
con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e
automatizzati   del   Ministero   della   giustizia,   applicate   le
disposizioni di cui ai  commi  3,  4  e,  in  quanto  compatibili,  5
dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo  28
luglio 1989, n. 271.
  13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in  cui
il processo e' rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi
dei commi 7, 8, 9 e 10.
  14.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano  i  comuni  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto sino alla data del  31  marzo  2020  i
colloqui con i congiunti o con altre  persone  cui  hanno  diritto  i
condannati, gli internati e gli imputati a norma  degli  articoli  18
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo
2 ottobre 2018,  n.  121,  sono  svolti  a  distanza,  mediante,  ove
possibile,   apparecchiature   e   collegamenti   di   cui    dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante  corrispondenza
telefonica, che  puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  di  cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1,  del  predetto
decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli  istituti  penitenziari  e
negli istituti penali per minorenni ubicati  in  regioni  diverse  da
quelle  indicate  nel  primo  periodo,  si  applicano   le   medesime
disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti  o  che
esercitano la propria attivita' lavorativa, produttiva o funzione nei
comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020.
  15. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e  fino  al  31  marzo  2020,  presso  le
sezioni giurisdizionali della Corte  dei  conti,  nonche'  presso  le
relative procure, sono rinviate  d'ufficio  le  udienze  relative  ai
processi,  e  sono  sospese   le   connesse   attivita'   istruttorie
preprocessuali,  concernenti  persone  fisiche  o  giuridiche  aventi
residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1  al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   1°   marzo   2020.
Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di  entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31  marzo  2020,  presso  le
sezioni di controllo della Corte dei conti, sono  rinviate  d'ufficio
le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per  i  procuratori  dei
soggetti di cui al presente comma, il cui mandato  risulti  conferito
anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo  alla  residenza  e
alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici  della  Corte
dei conti, con riferimento ai processi e alle  attivita'  di  cui  al
presente comma, tutti i termini in corso alla data  del  22  febbraio
2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e  riprendono
a decorrere dal 1° aprile 2020.
  16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del presente
articolo,  non  si  tiene  conto  del  periodo  compreso  dal  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  la
data del 31 marzo 2020.
  17. Nei procedimenti pendenti presso  gli  organi  della  giustizia
amministrativa:
    a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto  sino  al  31  marzo  2020  i
termini  per   il   compimento   di   qualsiasi   atto   processuale,
comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei  comuni
di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° marzo 2020;
    b) a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva
al 31 marzo 2020 le  udienze  dei  processi  in  cui  risulta  che  i
difensori  costituiti  in  giudizio  ovvero   le   parti   costituite
personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei  comuni  di
cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° marzo 2020;
    c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini  se
e' provato o appare verosimile che il  mancato  rispetto  di  termini
perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza  delle
misure adottate in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza
epidemiologica.
  18.  In  caso  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  comuni  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
1° marzo 2020, ovvero  di  individuazione  di  ulteriori  comuni  con
diverso provvedimento,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano con riferimento ai medesimi comuni  dal  giorno  successivo
alla   pubblicazione   sulla   Gazzetta   Ufficiale   del    relativo
provvedimento.
                               Art. 11

Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14  e  15
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

  1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal
15 febbraio 2021.
                               Art. 12

                 Proroga validita' tessera sanitaria

  1. La validita' delle tessere sanitarie  di  cui  all'articolo  50,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche'  di  cui
all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30  giugno
2020, anche per la  componente  della  Carta  Nazionale  dei  Servizi
(TS-CNS). La proroga non  e'  efficace  per  la  tessera  europea  di
assicurazione malattia riportata sul retro della  tessera  sanitaria.
Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le  quali  sia
stata effettuata richiesta di duplicato, al fine  di  far  fronte  ad
eventuali difficolta' per la  consegna  all'assistito,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una
copia provvisoria presso la  ASL  di  assistenza  ovvero  tramite  le
funzionalita' del portale www.sistemats.it, realizzate  d'intesa  con
il Ministero della salute, sentito il Garante  della  protezione  dei
dati personali. La copia non assolve alle funzionalita' di  cui  alla
componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
Capo II
MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

                               Art. 13

Norme speciali in materia di trattamento  ordinario  di  integrazione
                    salariale e assegno ordinario

  1. I datori di lavoro che presentano  domanda  di  concessione  del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di   accesso
all'assegno ordinario, per  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa,  per  unita'  produttive  site  nei  comuni   individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 1° marzo 2020, in conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  di
cui   al   medesimo   decreto,   sono   dispensati    dall'osservanza
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.  148  e
dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma  2,  e
30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonche', per l'assegno
ordinario,  dall'obbligo  di  accordo,  ove  previsto.  Le   medesime
condizioni si applicano alle domande presentate da datori  di  lavoro
per unita' produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo,
in  riferimento  ai  lavoratori  gia'  residenti  o  domiciliati  nei
predetti comuni e impossibilitati a  prestare  la  propria  attivita'
lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la
fine del quarto mese successivo a quello in cui ha  avuto  inizio  il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa,  che
in ogni caso non puo' essere superiore a tre mesi.
  2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione  salariale  e
assegno  ordinario  di  cui  al  comma  1,  esclusivamente   per   il
riconoscimento dei medesimi,  non  sono  conteggiati  ai  fini  delle
durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e  dei  limiti  previsti
dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma  1,  e  39  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni  di  euro
per l'anno 2020.
  4. L'assegno ordinario di cui al  comma  1  e'  concesso  anche  ai
lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti  al  Fondo  di
integrazione salariale  (FIS)  che  occupano  mediamente  piu'  di  5
dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale
di cui  all'articolo  29,  comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente  comma
e' riconosciuta nel limite massimo di spesa pari  a  4,4  milioni  di
euro per l'anno 2020.
  5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti  la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
  6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle
risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.
                               Art. 14

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si
          trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria

  1. Le aziende site nei comuni individuati  nell'allegato  n.  1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°  marzo  2020
che alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di  integrazione  salariale
straordinario, previa adozione da parte del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali di un decreto di interruzione  degli  effetti
del predetto trattamento, possono presentare domanda  di  concessione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale   ai   sensi
dell'articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a  0,9
milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo  in  ogni  caso  non
superiore a tre mesi. La concessione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale e' subordinata all'interruzione degli  effetti
della   concessione   della    cassa    integrazione    straordinaria
precedentemente autorizzata.
  2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa  di  cui  al
comma 1. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si  provvede  a  valere  sulle
risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.
                               Art. 15

                    Cassa integrazione in deroga

  1.  I  datori  di  lavoro  del  settore  privato,  compreso  quello
agricolo,  con  unita'  produttive  site   nei   comuni   individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 1° marzo 2020, nonche' i datori di  lavoro  che  non  hanno  sede
legale  o  unita'  produttiva  od  operativa  nei  comuni   suddetti,
limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o  domiciliati  nei
predetti comuni, per i  quali  non  trovino  applicazione  le  tutele
previste dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di  sospensione  o
riduzione di orario, in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono
presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per  la
durata della sospensione del rapporto di lavoro  e  comunque  per  un
periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data  del  23  febbraio
2020. Per i lavoratori e' assicurata la contribuzione figurativa e  i
relativi oneri accessori.
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori  di  lavoro
domestico.
  3. Il trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel
limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020  e
limitatamente ai dipendenti  in  forza  alla  medesima  data  del  23
febbraio 2020.
  4. I trattamenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  con
decreto  delle  regioni  interessate,  da  trasmettere  all'INPS   in
modalita'  telematica  entro  quarantotto   ore   dall'adozione.   La
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo  periodo
del presente comma tra le regioni interessate, ai fini  del  rispetto
del  limite  di  spesa  medesimo,   e'   disciplinata   con   decreto
direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.  Le
regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la  lista  dei
beneficiari all'INPS,  che  provvede  all'erogazione  delle  predette
prestazioni.  Le  domande  sono  presentate  alla  regione,  che   le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,
fornendo i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali  e  alle  regioni  interessate.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa,  le  regioni  non  potranno  emettere
altri provvedimenti concessori.
  5.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1  puo'  essere   concesso
esclusivamente  con  la  modalita'   di   pagamento   diretto   della
prestazione da parte  dell'INPS,  applicando  la  disciplina  di  cui
all'articolo 44, comma 6-ter, del  decreto  legislativo  n.  148  del
2015.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si  provvede  a  valere  sulle
risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.
                               Art. 16

                   Indennita' lavoratori autonomi

  1. In favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei
lavoratori autonomi o  professionisti  ivi  compresi  i  titolari  di
attivita'   di   impresa,   iscritti    all'assicurazione    generale
obbligatoria e alle forme esclusive  e  sostitutive  della  medesima,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto  1995,  n.  335  e  che  svolgono  la  loro  attivita'
lavorativa alla data del 23  febbraio  2020  nei  comuni  individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla  medesima
data e' riconosciuta, ai sensi del  comma  2,  un'indennita'  mensile
pari  a  500  euro  per  un  massimo  di  tre  mesi   e   parametrata
all'effettivo periodo di sospensione dell'attivita'. L'indennita'  di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917.
  2. Il trattamento di cui  al  presente  articolo  e'  concesso  con
decreto  della  regione  interessata,  da  trasmettere  all'INPS   in
modalita' telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel  limite
di spesa complessivo di 5,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  La
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo  periodo
del presente comma tra le regioni interessate, ai fini  del  rispetto
del  limite  di  spesa  medesimo,   e'   disciplinata   con   decreto
direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.  Le
regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la  lista  dei
beneficiari all'INPS,  che  provvede  all'erogazione  delle  predette
prestazioni.  Le  domande  sono  presentate  alla  regione,  che   le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,
fornendo i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali  e  alle  regioni  interessate.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa,  le  regioni  non  potranno  emettere
altri provvedimenti concessori.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si  provvede  a  valere  sulle
risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.
                               Art. 17

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

  1. Al di  fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  15,  le  regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna  con  riferimento  ai  datori  di
lavoro del settore privato,  compreso  quello  agricolo,  con  unita'
produttive ivi situate, nonche' ai datori di  lavoro  che  non  hanno
sede legale o  unita'  produttiva  od  operativa  in  dette  regioni,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti  o  domiciliati  nelle
predette regioni, per i quali  non  trovino  applicazione  le  tutele
previste dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di  sospensione  o
riduzione di orario, in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono
riconoscere, limitatamente  ai  casi  di  accertato  pregiudizio,  in
conseguenza delle  ordinanze  emanate  dal  Ministero  della  salute,
d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.6  e  previo  accordo  con   le
organizzazioni  sindacali  comparativamente   piu'   rappresentative,
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la  durata
della sospensione del rapporto di lavoro e comunque  per  un  periodo
massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari
a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40  milioni  di  euro
per la regione  Veneto  e  a  25  milioni  di  euro  per  la  regione
Emilia-Romagna. Per  i  lavoratori  e'  assicurata  la  contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori. La  prestazione  di  cui  al
presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per
le ore di riduzione o sospensione delle  attivita',  nei  limiti  ivi
previsti, non puo' essere equiparata a lavoro  ai  fini  del  calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola.
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori  di  lavoro
domestico.
  3. Il trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel
limite massimo di un mese a  valere  sulle  risorse,  assegnate  alle
regioni di cui comma 1 e non  utilizzate,  di  cui  all'articolo  44,
comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche
in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel
predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020  e  limitatamente
ai dipendenti in forza alla medesima data.
  4. I trattamenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  con
decreto  delle  regioni  interessate,  da  trasmettere  all'INPS   in
modalita' telematica entro  quarantotto  ore  dall'adozione,  la  cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto  dei
limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al  decreto
di concessione,  inviano  la  lista  dei  beneficiari  all'INPS,  che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa  verifica
del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al
comma 1. Le domande sono presentate alla regione,  che  le  istruisce
secondo l'ordine cronologico di presentazione  delle  stesse.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite  di
spesa,  le  regioni  non  potranno  in  ogni  caso   emettere   altri
provvedimenti concessori.
  5.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1  puo'  essere   concesso
esclusivamente  con  la  modalita'   di   pagamento   diretto   della
prestazione da parte  dell'INPS,  applicando  la  disciplina  di  cui
all'articolo 44, comma 6-ter, del  decreto  legislativo  n.  148  del
2015.
                               Art. 18

Misure di ausilio allo svolgimento del  lavoro  agile  da  parte  dei
dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  organismi  di
                          diritto pubblico

  1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile  di  cui
alla legge  22  maggio  2017,  n.  81,  quale  ulteriore  misura  per
contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza  epidemiologica,  i
quantitativi  massimi  delle  vigenti  convenzioni-quadro  di  Consip
S.p.A. per la fornitura  di  personal  computer  portatili  e  tablet
possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore  iniziale
delle   convenzioni,   fatta   salva   la   facolta'    di    recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi
entro quindici giorni dalla comunicazione  della  modifica  da  parte
della stazione appaltante.
  2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma  1  o
nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma  1  non
sia sufficiente al soddisfacimento  del  fabbisogno  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto
pubblico di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  Consip  S.p.A.,  nell'ambito  del
Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica
amministrazione, e' autorizzata sino al 30 settembre 2020,  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50:
    a)  allo  svolgimento  di  procedure   negoziate   senza   previa
pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di
convenzioni-quadro  interpellando  progressivamente   gli   operatori
economici che hanno  presentato  un'offerta  valida  nella  procedura
indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione
per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse
condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
    b)  allo  svolgimento  di  procedure   negoziate   senza   previa
pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di
convenzioni-quadro e di  accordi-quadro  aventi  ad  oggetto  beni  e
servizi informatici, selezionando almeno tre operatori  economici  da
consultare, se sussistono in tale numero  soggetti  idonei,  tra  gli
operatori economici ammessi nella pertinente  categoria  del  sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma  2  le
offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e la raccolta delle relative informazioni puo' avvenire con modalita'
completamente automatizzate.
  4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono
ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  nonche'  gli
organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa
attestazione della necessita' ed urgenza  di  acquisire  le  relative
dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di  cui
al comma 1 per il proprio personale.
  5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  le
parole "per la sperimentazione" sono soppresse.
                               Art. 19

            Misure urgenti in materia di pubblico impiego

  1.  Il  periodo  trascorso  in  malattia  o   in   quarantena   con
sorveglianza attiva,  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva, dai  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dovuta  al  COVID-19,  e'  equiparato  al  periodo  di  ricovero
ospedaliero.
  2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, al primo periodo, dopo le parole  "di  qualunque  durata,"  sono
aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi  al  ricovero
ospedaliero  in  strutture  del  servizio  sanitario  nazionale   per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di
assistenza (LEA),».
  3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi  di  assenza  dal
servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  imposti  dai
provvedimenti  di  contenimento  del   fenomeno   epidemiologico   da
COVID-19,  adottati  ai  sensi  dell'articolo   3,   comma   1,   del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato
a tutti gli  effetti  di  legge.  L'Amministrazione  non  corrisponde
l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.
  4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli  accertamenti  diagnostici
funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono
i competenti servizi sanitari.
  5. Agli oneri  in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto
derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.
                               Art. 20

Presa di servizio di collaboratori scolastici nei  territori  colpiti
                           dall'emergenza

  1.  I  soggetti  vincitori  della  procedura   selettiva   di   cui
all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
che non possono prendere servizio il 1°  marzo  2020  a  causa  della
chiusura per ragioni di sanita' pubblica dell'istituzione  scolastica
o educativa di titolarita', sottoscrivono il contratto  di  lavoro  e
prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente,  presso  gli
ambiti territoriali degli  uffici  scolastici  regionali,  in  attesa
dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.
                               Art. 21

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia,  delle
       Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze
di polizia, alle Forze armate e al Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco impiegati  per  le  esigenze  connesse  al  contenimento  della
diffusione del COVID-19 o in altri servizi  d'istituto,  comprese  le
attivita' formative e addestrative, le misure precauzionali  volte  a
tutelare  la  salute  del  predetto  personale  sono   definite   dai
competenti  servizi  sanitari,  istituiti  ai  sensi  del   combinato
dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo  14,  terzo
comma, lettera q) della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  nonche'
dell'articolo 181 del decreto legislativo,  15  marzo  2010,  n.  66,
secondo  procedure  uniformi,  stabilite  con  apposite  linee  guida
adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale
dipende.
  2. Le linee guida di cui al comma  1  sono  applicate  altresi'  al
personale dell'Amministrazione civile dell'interno che  opera  presso
le Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della  protezione
internazionale.
                               Art. 22

Misure per la funzionalita'  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture -
                               U.t.G.

  1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle  Forze  di  polizia  e
delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla
data  di  effettivo  impiego,  dei  maggiori  compiti   connessi   al
contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento  delle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  e  degli  oneri  di  cui   ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo  periodo  il
contingente di personale delle Forze Armate di  cui  all'articolo  1,
comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' integrato  di  253
unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
Al personale di cui al secondo periodo si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2008, n. 125.
  2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al  comma  1,  e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per
il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro  straordinario  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Al fine di  assicurare,  per  un  periodo  di  trenta  giorni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture -U.t.G. in
relazione all'emergenza sanitaria in atto, e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 133.000 per l'anno 2020, per il  pagamento  delle
prestazioni   di   lavoro   straordinario    rese    dal    personale
dell'amministrazione  civile  dell'interno  in  servizio  presso   le
stesse.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.
                               Art. 23

        Misure urgenti per personale medico e infermieristico

  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
essenziali di assistenza nelle regioni e nelle  province  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,
vigente alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  in
deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le
medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti  dalla
legislazione vigente con specifico  riferimento  agli  oneri  per  il
personale    del    servizio    sanitario    nazionale,    verificata
l'impossibilita' di  utilizzare  personale  gia'  in  servizio  e  di
assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in  graduatorie
in vigore, possono conferire incarichi di  lavoro  autonomo  anche  a
personale  medico  e  a  personale  infermieristico,   collocato   in
quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il
termine dello stato di emergenza.
                               Art. 24

Disposizioni per il personale impegnato nelle attivita' di assistenza
                             e soccorso

  1. Allo scopo di fronteggiare i contesti  emergenziali  di  cui  al
presente decreto  ed  in  atto,  anche  tenuto  conto  dei  nuovi  ed
ulteriori compiti del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  la  dotazione  organica  del
ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale  dirigenziale  di
prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo
9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e'  incrementata
nella misura di un posto di prima fascia e di  un  posto  di  seconda
fascia.
  2.  Al  secondo  periodo  del  comma  2-bis  dell'articolo  19  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per un massimo  di  due
volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  3. Il trattamento economico fondamentale  del  personale  posto  in
posizione di comando o  fuori  ruolo  presso  il  Dipartimento  della
protezione civile nell'ambito del  contingente  di  cui  all'articolo
9-ter, comma 4, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
rimane comunque a carico delle amministrazioni  di  appartenenza  del
medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia,
anche delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno
2020 e pari a euro 386.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 36.
Capo III
ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE

                               Art. 25

                         Fondo garanzia PMI

  1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, in favore delle piccole e  medie  imprese,  ivi
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita'  locali
ubicate nei territori  dei  comuni  individuati  nell'allegato  1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,
la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concessa, a titolo  gratuito
e con priorita'  sugli  altri  interventi,  per  un  importo  massimo
garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per  gli  interventi
di garanzia diretta la  percentuale  massima  di  copertura  e'  pari
all'80  per  cento   dell'ammontare   di   ciascuna   operazione   di
finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione  la  percentuale
massima di copertura e' pari al 90 per cento  dell'importo  garantito
dal Confidi o da  altro  fondo  di  garanzia,  a  condizione  che  le
garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima  di
copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano nel rispetto della  normativa  europea  e  nazionale  in
materia di aiuti di Stato.
  2. L'intervento di cui al comma 1 puo' essere esteso,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e  nei  limiti
delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate
in aree diverse da quelle  di  cui  al  comma  1,  in  considerazione
dell'impatto  economico   eccezionale   subito   in   ragione   della
collocazione  geografica  limitrofa  alle   medesime   aree,   ovvero
dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita,  anche  solo
in aree particolari.
  3. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  al  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 36.
                               Art. 26

Estensione del fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della
                             prima casa

  1. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione  dal
lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per  un  periodo  di  almeno
trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei  provvedimenti  di
autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.».
                               Art. 27

                            Fondo SIMEST

  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 36.
                               Art. 28

          Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della  prestazione  dovuta  in
relazione ai contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo,
nelle acque interne o terrestre stipulati:
    a) dai soggetti nei confronti dei  quali  e'  stata  disposta  la
quarantena con sorveglianza attiva ovvero la  permanenza  domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita'  sanitaria
competente,  in  attuazione  dei  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  con
riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo  periodo
di quarantena o permanenza domiciliare;
    b) dai  soggetti  residenti,  domiciliati  o  destinatari  di  un
provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal
contagio, come individuate dai decreti adottati  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da
eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
    c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i  quali
e'  disposta  la  quarantena  con  sorveglianza  attiva   ovvero   la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  da  parte
dell'autorita' sanitaria competente  ovvero  il  ricovero  presso  le
strutture sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da
eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
    d) dai soggetti che hanno  programmato  soggiorni  o  viaggi  con
partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio   come
individuate dai decreti adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo
di efficacia dei predetti decreti;
    e)  dai  soggetti  che  hanno  programmato  la  partecipazione  a
concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni
o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione
in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al
pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in
attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo  ai  contratti  di
trasporto  da  eseguirsi  nel  periodo  di  efficacia  dei   predetti
provvedimenti;
    f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio,  acquistati  in
Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove  sia  impedito  o
vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione  della  situazione
emergenziale epidemiologica da COVID-19.
  2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il  ricorrere
di una delle situazioni di cui  al  medesimo  comma  1  allegando  il
titolo di  viaggio  e,  nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  e),  la
documentazione attestante la programmata partecipazione ad una  delle
manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella  medesima  lettera
e). Tale comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti:
    a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma  1,  lettere
da a) a d);
    b) dall'annullamento, sospensione o  rinvio  del  corso  o  della
procedura  selettiva,   della   manifestazione,   dell'iniziativa   o
dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
    c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi  di  cui  al
comma 1, lettera f).
  3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui  al
comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il  titolo
di viaggio ovvero all'emissione di un  voucher  di  pari  importo  da
utilizzare entro un anno dall'emissione.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche
nei casi in cui il titolo di viaggio  sia  stato  acquistato  per  il
tramite di un'agenzia di viaggio.
  5. I soggetti di cui  al  comma  1  possono  esercitare,  ai  sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.  79,  il
diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da  eseguirsi
nei periodi di ricovero, di quarantena con  sorveglianza  attiva,  di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva  ovvero  di
durata  dell'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19   nelle   aree
interessate dal contagio come individuate dai  decreti  adottati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6.  In   caso   di   recesso,
l'organizzatore puo' offrire al viaggiatore un pacchetto  sostitutivo
di qualita' equivalente o superiore, puo' procedere al  rimborso  nei
termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo' emettere  un  voucher,
da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo  pari  al
rimborso spettante.
  6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2,
lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  il  rimborso
puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di  un  voucher  di
pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
  7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede  al  rimborso
del  corrispettivo  versato  per  il  titolo  di  viaggio  in  favore
dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo
da utilizzare entro un anno dall'emissione.
  8. Le disposizioni di cui al presente  articolo  costituiscono,  ai
sensi dell'articolo 17 della legge del  31  maggio  1995,  n.  218  e
dell'articolo 9 del  regolamento  (CE)  n.  593/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,  norme  di  applicazione
necessaria.
  9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione  disposta
dal 23 febbraio al 15 marzo  ai  sensi  degli  articoli  1  e  2  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti
attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4,  del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto  di
recesso del viaggiatore prima dell'inizio del  pacchetto  di  viaggio
nonche' l'articolo 1463 del codice civile. Il  rimborso  puo'  essere
effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di  pari  importo
da utilizzare entro un anno dall'emissione.
                               Art. 29

Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in  medicina
                     generale triennio 2019-2022

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo  100  del  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute
7 marzo 2006 e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del  13  marzo  2006,  sono  ammessi  con  riserva  a
frequentare il corso di formazione specifica  in  medicina  generale,
relativo al triennio  2019-2022,  anche  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia, collocatisi utilmente  in  graduatoria,  che  non  possono
sostenere l'esame di Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo  a  seguito  di  quanto  disposto  con
ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca  in  data  24
febbraio  2020  a  seguito  delle  misure  urgenti  in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
adottate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
  2. L'abilitazione all'esercizio professionale di cui  al  comma  1,
dovra' in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti  entro  e
non oltre la prima sessione utile  di  esami  di  Stato  fissata  dal
Ministro dell'universita' e  della  ricerca.  Fino  al  conseguimento
della predetta abilitazione all'esercizio professionale,  i  suddetti
corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui  all'articolo  19,
comma 11, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  ne'  partecipare
all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo
9 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
                               Art. 30

                        Carta della famiglia

  1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio e'  ricompreso
quello  dei  comuni  nei  quali  ricorrono  i  presupposti   di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la
carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' destinata alle famiglie  con  almeno  un
figlio a carico.
  2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari  a
500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul  Fondo  per  le
politiche della  famiglia  di  cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
                               Art. 31

  Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale

  1. All'articolo  16  della  legge  19  agosto  2016,  n.  166  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
      «d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per  l'abbigliamento
e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per  l'edilizia  e
degli  elettrodomestici,  nonche'  dei  personal  computer,   tablet,
e-reader e altri dispositivi per la lettura in  formato  elettronico,
non piu' commercializzati o non idonei alla  commercializzazione  per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari;»;
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      «3-bis) Il donatore o l'ente donatario  possono  incaricare  un
terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la  responsabilita'
del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere
b) e c) di cui al comma 3.».
                               Art. 32

          Conservazione validita' anno scolastico 2019-2020

  1.  Qualora  le  istituzioni  scolastiche  del  sistema   nazionale
d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di  lezione,  a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno  scolastico
2019-2020 conserva  comunque  validita'  anche  in  deroga  a  quanto
stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i  termini  previsti
per la validita' dei periodi di formazione e di prova  del  personale
delle  predette  istituzioni  scolastiche  e  per  il  riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
                               Art. 33

                   Misure per il settore agricolo

  1. Al fine di assicurare la ripresa  economica  e  produttiva  alle
imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,
che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi  mutui  a
tasso zero, della durata non superiore a quindici  anni,  finalizzati
alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al
31 gennaio 2020.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni  di  euro
per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il  Ministero  e'
autorizzato all'apertura di apposita contabilita' speciale.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di concessione dei mutui.
  4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata  nelle  relazioni
tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  aprile   2019,   la
subordinazione   di   acquisto   di   prodotti    agroalimentari    a
certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne' indicate  in
accordi di fornitura per la consegna dei prodotti  su  base  regolare
antecedenti agli accordi stessi.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione
del consumatore finale, che contravviene  agli  obblighi  di  cui  al
comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione  e'  determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal  soggetto  che  non  ha
rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale  della
tutela della qualita' e della repressione delle  frodi  dei  prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali e' incaricato  della  vigilanza  e  dell'irrogazione  delle
relative sanzioni, ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.  689.
All'accertamento delle  medesime  violazioni  l'Ispettorato  provvede
d'ufficio o su segnalazione di qualunque  soggetto  interessato.  Gli
introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
comma sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnati, con decreto del Ragioniere generale  dello  Stato,  allo
stato  di  previsione  del  Ministero  per  le   politiche   agricole
alimentari e forestali per il  finanziamento  di  iniziative  per  il
superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
  6.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 36.
                               Art. 34

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione  di  dispositivi
                      di protezione e medicali

  1. Il Dipartimento della protezione civile e i  soggetti  attuatori
individuati dal Capo del dipartimento  della  protezione  civile  fra
quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio  2020  n.
630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la
gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza  di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
ad  acquisire  dispositivi  di  protezione  individuali  (DPI)   come
individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12
febbraio 2020  e  altri  dispositivi  medicali,  nonche'  a  disporre
pagamenti anticipati dell'intera  fornitura,  in  deroga  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto,  fino  al
termine dello stato di emergenza di cui alla delibera  del  Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020,  e'  consentito  l'utilizzo  di
dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga
a  quella  prevista  per  i  dispositivi  di  protezione  individuale
previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi  e'
valutata preventivamente dal  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui
all'articolo  2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
  3. In relazione  all'emergenza  di  cui  al  presente  decreto,  in
coerenza  con  le  linee  guida  dell'Organizzazione  Mondiale  della
Sanita' e in  conformita'  alle  attuali  evidenze  scientifiche,  e'
consentito  fare   ricorso   alle   mascherine   chirurgiche,   quale
dispositivo  idoneo  a  proteggere  gli  operatori   sanitari;   sono
utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione
da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

                               Art. 35

     Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti

  1. A seguito dell'adozione delle misure statali di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere
adottate e, ove adottate  sono  inefficaci,  le  ordinanze  sindacali
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in
contrasto con le misure statali.
                               Art. 36

                      Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24,  25,
27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma,
pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021,  si
provvede:
    a) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione
«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;
    b) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    c) quanto a  360  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  per   esigenze   indifferibili
connesse ad interventi non aventi  effetti  sull'indebitamento  netto
delle PA di  cui  dall'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3;
    d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232;
    e) quanto a 0,420 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2020,  mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189;
    f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno  e
indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle  maggiori
entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24.
  2. All'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  con
esclusione degli articoli  13,  14,  15,  16,  30  e  degli  articoli
indicati al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
deve avvenire entro l'anno 2020.
                               Art. 37

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2020

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

                                  Catalfo,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali

                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico

                                  Franceschini, Ministro per i beni e
                                  le attivita'  culturali  e  per  il
                                  turismo

                                  Dadone, Ministro  per  la  pubblica
                                  amministrazione

                                  Speranza, Ministro della salute

                                  Guerini, Ministro della difesa

                                  Bellanova, Ministro delle politiche
                                  agricole alimentari e forestali

                                  Lamorgese, Ministro dell'interno

                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale

                                  Bonetti,  Ministro  per   le   pari
                                  opportunita' e la famiglia

                                  Azzolina, Ministro dell'istruzione

                                  Manfredi, Ministro dell'universita'
                                  e della ricerca

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

                                  Boccia,  Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie

                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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