DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)
(GU n.53 del 2-3-2020)
Vigente al: 2-3-2020
Capo I
SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in
atto;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020,
recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto
virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, per la pubblica
amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, per le pari opportunita' e la famiglia,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della giustizia,
delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le
autonomie e per gli affari europei;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei
redditi precompilata 2020
1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2020».
2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16,
comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo.
3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4,
commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e'
prorogato al 5 maggio.
5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese
sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese
sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle spese
individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, e' effettuata
entro il termine del 31 marzo.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-sexies, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si
applicano a decorrere dal 2021.
Art. 2
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente
della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei
confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020,
avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei
comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano
nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi
i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30
aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non
si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di cui
all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1, sono differiti
al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di
cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5, comma
1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche'
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1,
comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 3
Rimessione in termini per adempimenti e versamenti
1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti
e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a
carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,
anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio,
nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti
nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per
cento del capitale sociale.
Art. 4
Sospensione dei pagamenti delle utenze
1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con
riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas,
ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di
reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti
urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea,
fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e
degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 1° marzo 2020.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresi' le
modalita' di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento
i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1,
individuando, ove opportuno, anche le modalita' per la relativa
copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme
oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di
abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata
con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del
periodo di sospensione.
Art. 5
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini
relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia'
versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi
ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1°
maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque
rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
Art. 6
Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati
1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unita' locali
ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,
possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento
delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un
corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I
suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata gia'
adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento
agevolato in ragione della morosita' nella restituzione delle rate,
purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo ovvero
non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.
Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e
interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate
semestrali posticipate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di
pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative
alle transazioni gia' perfezionate con Invitalia alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 36.
Art. 7
Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di
commercio
1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi:
a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al
diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580;
b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni
amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;
2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70;
4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura
ed il pagamento della relativa tariffa.
2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in
un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di
sospensione.
3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 1° marzo 2020, e' disposta la temporanea sospensione del termine
per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra
il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di
sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di
sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno
2020, secondo le modalita' previste dal contratto o diversamente
concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il
pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di
sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il
medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il
premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che
ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto
tenuto al pagamento del premio.
5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti
stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei
relativi premi, nonche' i premi unici ricorrenti per i quali non
sussiste l'obbligo di versamento.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai
contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede
legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie
di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per
l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di
altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi.
Art. 8
Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il
settore turistico-alberghiero
1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e
turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30
aprile 2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano
in qualita' di sostituti d'imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il
31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei
contributi previdenziali nonche' assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati.
3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e
turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
Art. 9
Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorita' di pubblica
sicurezza
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale
della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:
a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi
relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di
competenza del Ministero dell'interno e delle Autorita' provinciali e
locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed
esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari,
fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza
e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonche' dei
procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o
negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei
luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti
sportivi;
b) i termini per la presentazione della richiesta di primo
rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti,
rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello
straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni
prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 10
Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle
udienze processuali
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio
a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili
pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali
cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione
delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i
minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti
cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in
materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di
inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento
sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di
protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida
dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del
codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle
quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio
alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e'
fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione
o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia'
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio,
egualmente non impugnabile.
2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:
a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi
previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto
processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba
svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all'allegato
1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al
comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto
processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba
svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate
d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi
in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno
sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.
4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria
attivita' lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei
termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 22 febbraio
2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio
durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del
medesimo periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei
riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi
esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i
termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del
pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e
per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di
scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio
2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali
e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici
giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui
appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di
termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22
febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non
imputabile alla parte incorsa in decadenze.
7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31
marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici
giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di
cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020.
8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:
a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari
che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i
comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento
di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba
svolgere nei medesimi distretti;
b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il
compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che
chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del
22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori e'
residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal
codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza
sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31
marzo 2020.
10. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando
una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza
risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in
data successiva al 31 marzo 2020.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano
all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti
nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia
cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei
processi a carico di imputati minorenni.
12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di
procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo
2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i
quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai
commi 7, 8, 9 e 10 e' assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5
dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui
il processo e' rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi
dei commi 7, 8, 9 e 10.
14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i
colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i
condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo
2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove
possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza
telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto
decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e
negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da
quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime
disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che
esercitano la propria attivita' lavorativa, produttiva o funzione nei
comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020.
15. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le
sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonche' presso le
relative procure, sono rinviate d'ufficio le udienze relative ai
processi, e sono sospese le connesse attivita' istruttorie
preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi
residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le
sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d'ufficio
le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei
soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito
anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e
alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte
dei conti, con riferimento ai processi e alle attivita' di cui al
presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio
2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono
a decorrere dal 1° aprile 2020.
16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del presente
articolo, non si tiene conto del periodo compreso dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la
data del 31 marzo 2020.
17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia
amministrativa:
a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo 2020 i
termini per il compimento di qualsiasi atto processuale,
comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni
di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020;
b) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva
al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i
difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite
personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di
cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020;
c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se
e' provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini
perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle
misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica.
18. In caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con
diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si
applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo
provvedimento.
Art. 11
Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal
15 febbraio 2021.
Art. 12
Proroga validita' tessera sanitaria
1. La validita' delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' di cui
all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30 giugno
2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi
(TS-CNS). La proroga non e' efficace per la tessera europea di
assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria.
Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia
stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad
eventuali difficolta' per la consegna all'assistito, il Ministero
dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una
copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le
funzionalita' del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con
il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei
dati personali. La copia non assolve alle funzionalita' di cui alla
componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
Capo II
MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO
Art. 13
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario
1. I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso
all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa, per unita' produttive site nei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 1° marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica di
cui al medesimo decreto, sono dispensati dall'osservanza
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e
dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e
30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonche', per l'assegno
ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime
condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro
per unita' produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo,
in riferimento ai lavoratori gia' residenti o domiciliati nei
predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attivita'
lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la
fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, che
in ogni caso non puo' essere superiore a tre mesi.
2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e
assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il
riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle
durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti
dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro
per l'anno 2020.
4. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso anche ai
lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di
integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5
dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale
di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma
e' riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di
euro per l'anno 2020.
5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
Art. 14
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si
trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria
1. Le aziende site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020
che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale
straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti
del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9
milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non
superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata all'interruzione degli effetti
della concessione della cassa integrazione straordinaria
precedentemente autorizzata.
2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
Art. 15
Cassa integrazione in deroga
1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello
agricolo, con unita' produttive site nei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 1° marzo 2020, nonche' i datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei
predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele
previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o
riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono
presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la
durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un
periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio
2020. Per i lavoratori e' assicurata la contribuzione figurativa e i
relativi oneri accessori.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro
domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel
limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e
limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23
febbraio 2020.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con
decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in
modalita' telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo
del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto
del limite di spesa medesimo, e' disciplinata con decreto
direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le
regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei
beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette
prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,
fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere
altri provvedimenti concessori.
5. Il trattamento di cui al comma 1 puo' essere concesso
esclusivamente con la modalita' di pagamento diretto della
prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui
all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del
2015.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
Art. 16
Indennita' lavoratori autonomi
1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei
lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di
attivita' di impresa, iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attivita'
lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima
data e' riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennita' mensile
pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata
all'effettivo periodo di sospensione dell'attivita'. L'indennita' di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. Il trattamento di cui al presente articolo e' concesso con
decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS in
modalita' telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel limite
di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo
del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto
del limite di spesa medesimo, e' disciplinata con decreto
direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le
regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei
beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette
prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,
fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere
altri provvedimenti concessori.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
Art. 17
Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di
lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita'
produttive ivi situate, nonche' ai datori di lavoro che non hanno
sede legale o unita' produttiva od operativa in dette regioni,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle
predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele
previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o
riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono
riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in
conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute,
d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata
della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo
massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari
a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro
per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione
Emilia-Romagna. Per i lavoratori e' assicurata la contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al
presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per
le ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti ivi
previsti, non puo' essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro
domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel
limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle
regioni di cui comma 1 e non utilizzate, di cui all'articolo 44,
comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche
in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel
predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente
ai dipendenti in forza alla medesima data.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con
decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in
modalita' telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto
di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica
del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al
comma 1. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di
spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori.
5. Il trattamento di cui al comma 1 puo' essere concesso
esclusivamente con la modalita' di pagamento diretto della
prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui
all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del
2015.
Art. 18
Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di
diritto pubblico
1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui
alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per
contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i
quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip
S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet
possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale
delle convenzioni, fatta salva la facolta' di recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi
entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte
della stazione appaltante.
2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o
nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non
sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto
pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione, e' autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di
convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori
economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura
indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione
per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse
condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di
convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e
servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da
consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli
operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le
offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e la raccolta delle relative informazioni puo' avvenire con modalita'
completamente automatizzate.
4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono
ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' gli
organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
attestazione della necessita' ed urgenza di acquisire le relative
dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui
al comma 1 per il proprio personale.
5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le
parole "per la sperimentazione" sono soppresse.
Art. 19
Misure urgenti in materia di pubblico impiego
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero
ospedaliero.
2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono
aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero
ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza (LEA),».
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal
servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai
provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da
COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato
a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde
l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.
4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici
funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono
i competenti servizi sanitari.
5. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto
derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.
Art. 20
Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti
dall'emergenza
1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui
all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della
chiusura per ragioni di sanita' pubblica dell'istituzione scolastica
o educativa di titolarita', sottoscrivono il contratto di lavoro e
prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli
ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa
dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.
Art. 21
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze
di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della
diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le
attivita' formative e addestrative, le misure precauzionali volte a
tutelare la salute del predetto personale sono definite dai
competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato
dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo
comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66,
secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida
adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale
dipende.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresi' al
personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso
le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale.
Art. 22
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture -
U.t.G.
1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e
delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla
data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo il
contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1,
comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' integrato di 253
unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125.
2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per
il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al fine di assicurare, per un periodo di trenta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture -U.t.G. in
relazione all'emergenza sanitaria in atto, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 133.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale
dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso le
stesse.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.
Art. 23
Misure urgenti per personale medico e infermieristico
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il
personale del servizio sanitario nazionale, verificata
l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio e di
assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie
in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a
personale medico e a personale infermieristico, collocato in
quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il
termine dello stato di emergenza.
Art. 24
Disposizioni per il personale impegnato nelle attivita' di assistenza
e soccorso
1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al
presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed
ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del
ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di
prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo
9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e' incrementata
nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda
fascia.
2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per un massimo di due
volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in
posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della
protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo
9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del
medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia,
anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno
2020 e pari a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 36.
Capo III
ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE
Art. 25
Fondo garanzia PMI
1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali
ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,
la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concessa, a titolo gratuito
e con priorita' sugli altri interventi, per un importo massimo
garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi
di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e' pari
all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di
finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale
massima di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo garantito
dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le
garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di
copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato.
2. L'intervento di cui al comma 1 puo' essere esteso, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti
delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate
in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione
dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della
collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero
dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo
in aree particolari.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo al Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi
dell'articolo 36.
Art. 26
Estensione del fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della
prima casa
1. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal
lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno
trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di
autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.».
Art. 27
Fondo SIMEST
1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono
incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi
dell'articolo 36.
Art. 28
Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in
relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo,
nelle acque interne o terrestre stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata disposta la
quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria
competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con
riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo
di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un
provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal
contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da
eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali
e' disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte
dell'autorita' sanitaria competente ovvero il ricovero presso le
strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da
eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con
partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo
di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a
concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni
o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione
in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al
pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in
attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di
trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti
provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in
Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o
vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione
emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere
di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il
titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la
documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle
manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera
e). Tale comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere
da a) a d);
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della
procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o
dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al
comma 1, lettera f).
3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al
comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo
di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da
utilizzare entro un anno dall'emissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche
nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il
tramite di un'agenzia di viaggio.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il
diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi
nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di
durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree
interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso,
l'organizzatore puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo
di qualita' equivalente o superiore, puo' procedere al rimborso nei
termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo' emettere un voucher,
da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al
rimborso spettante.
6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2,
lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso
puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di
pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso
del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore
dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo
da utilizzare entro un anno dall'emissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai
sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e
dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione
necessaria.
9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta
dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti
attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di
recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio
nonche' l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso puo' essere
effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo
da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Art. 29
Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina
generale triennio 2019-2022
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 100 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute
7 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, sono ammessi con riserva a
frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale,
relativo al triennio 2019-2022, anche i laureati in medicina e
chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono
sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con
ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 24
febbraio 2020 a seguito delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
adottate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
2. L'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1,
dovra' in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e
non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal
Ministro dell'universita' e della ricerca. Fino al conseguimento
della predetta abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti
corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all'articolo 19,
comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ne' partecipare
all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo
9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Art. 30
Carta della famiglia
1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio e' ricompreso
quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la
carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' destinata alle famiglie con almeno un
figlio a carico.
2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a
500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le
politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 31
Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale
1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento
e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e
degli elettrodomestici, nonche' dei personal computer, tablet,
e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico,
non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari;»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis) Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un
terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilita'
del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere
b) e c) di cui al comma 3.».
Art. 32
Conservazione validita' anno scolastico 2019-2020
1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale
d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico
2019-2020 conserva comunque validita' anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti
per la validita' dei periodi di formazione e di prova del personale
delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
Art. 33
Misure per il settore agricolo
1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle
imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,
che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a
tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati
alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al
31 gennaio 2020.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e'
autorizzato all'apertura di apposita contabilita' speciale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
modalita' di concessione dei mutui.
4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni
tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la
subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a
certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne' indicate in
accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare
antecedenti agli accordi stessi.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione
del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al
comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione e' determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha
rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle
relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede
d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli
introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo
stato di previsione del Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il
superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi
dell'articolo 36.
Art. 34
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi
di protezione e medicali
1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori
individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra
quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n.
630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la
gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come
individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12
febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonche' a disporre
pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al
termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito l'utilizzo di
dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga
a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale
previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi e'
valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in
coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della
Sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e'
consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale
dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono
utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione
da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 35
Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti
1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere
adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in
contrasto con le misure statali.
Art. 36
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25,
27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma,
pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili
connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto
delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3;
d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge
11 dicembre 2016, n. 232;
e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189;
f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con
esclusione degli articoli 13, 14, 15, 16, 30 e degli articoli
indicati al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre
il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione
deve avvenire entro l'anno 2020.
Art. 37
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Catalfo, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il
turismo
Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione
Speranza, Ministro della salute
Guerini, Ministro della difesa
Bellanova, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Lamorgese, Ministro dell'interno
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Bonetti, Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia
Azzolina, Ministro dell'istruzione
Manfredi, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bonafede, Ministro della giustizia
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Amendola, Ministro per gli affari
europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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