Translate

martedì 3 marzo 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 29 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 642). (20A01375) (GU n.53 del 2-3-2020)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 febbraio 2020
Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
642). (20A01375)
(GU n.53 del 2-3-2020)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       della protezione civile

  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020 e n. 641 del 28 febbraio  2020,  recante  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili»;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Visto l'allegato 1 al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 23 febbraio 2020 recante:  «Disposizioni  attuative  del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», contenente l'elenco dei comuni  interessati  dalle  misure
urgenti di contenimento del contagio;
  Sentita l'Associazione bancaria italiana;
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome in data 29 febbraio 2020;

                              Dispone:

                               Art. 1

                        Sospensione dei mutui

  1.  In  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante
dall'evento  in  premessa,  detto   evento   costituisce   causa   di
impossibilita'  temporanea  della  prestazione  non   imputabile   al
debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  Codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi  agli  edifici  ubicati
nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1  al  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  23  febbraio  2020,
ovvero strettamente connessi alla gestione  di  attivita'  di  natura
commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale  si
ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto  di  chiedere
agli  istituti  di  credito  e  bancari   previa   presentazione   di
autocertificazione, resa ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, con l'indicazione  del  danno  subito,  la  sospensione
delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione  dello  stato  di
emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della
sola quota capitale.
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e
pubblicato nel proprio sito Internet, della possibilita' di  chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei
pagamenti sospesi calcolati in base a  quanto  previsto  dall'Accordo
del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei  consumatori  in
tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non  inferiore
a trenta giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'  di  sospensione.
Qualora la banca o  l'intermediario  finanziario  non  fornisca  tali
informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,  sono  sospese
fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per  il  mutuatario,
le rate in scadenza entro tale data.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 29 febbraio 2020

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 

Nessun commento: