PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 febbraio 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
642). (20A01375)
(GU n.53 del 2-3-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020 e n. 641 del 28 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 23 febbraio 2020 recante: «Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», contenente l'elenco dei comuni interessati dalle misure
urgenti di contenimento del contagio;
Sentita l'Associazione bancaria italiana;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome in data 29 febbraio 2020;
Dispone:
Art. 1
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante
dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di
impossibilita' temporanea della prestazione non imputabile al
debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del Codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati
nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020,
ovvero strettamente connessi alla gestione di attivita' di natura
commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si
ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere
agli istituti di credito e bancari previa presentazione di
autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni, con l'indicazione del danno subito, la sospensione
delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di
emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della
sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e
pubblicato nel proprio sito Internet, della possibilita' di chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei
pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo
del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in
tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore
a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione.
Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali
informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese
fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario,
le rate in scadenza entro tale data.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 febbraio 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
ORDINANZA 29 febbraio 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
642). (20A01375)
(GU n.53 del 2-3-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020 e n. 641 del 28 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 23 febbraio 2020 recante: «Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», contenente l'elenco dei comuni interessati dalle misure
urgenti di contenimento del contagio;
Sentita l'Associazione bancaria italiana;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome in data 29 febbraio 2020;
Dispone:
Art. 1
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante
dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di
impossibilita' temporanea della prestazione non imputabile al
debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del Codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati
nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020,
ovvero strettamente connessi alla gestione di attivita' di natura
commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si
ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere
agli istituti di credito e bancari previa presentazione di
autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni, con l'indicazione del danno subito, la sospensione
delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di
emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della
sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e
pubblicato nel proprio sito Internet, della possibilita' di chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei
pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo
del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in
tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore
a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione.
Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali
informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese
fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario,
le rate in scadenza entro tale data.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 febbraio 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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