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sabato 23 maggio 2020

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 15 maggio 2020 Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa. (20A02776) (GU n.132 del 23-5-2020)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 maggio 2020
Approvazione delle norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' di autorimessa. (20A02776)
(GU n.132 del 23-5-2020)



                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003,  n.  229,  e  successive  modificazioni,  e  in
particolare l'art. 15, comma 1;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151  concernente  il  «Regolamento  recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122», e successive modificazioni;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  febbraio  1986,
recante «Norme di sicurezza per la costruzione  e  l'esercizio  delle
autorimesse e  simili»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 1986;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  22  novembre  2002,
recante  «Disposizioni  in  materia  di  parcamento  di   autoveicoli
alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in
relazione al sistema di  sicurezza  dell'impianto»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283  del  3  dicembre
2002;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio  2007,  recante
«Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla
sicurezza antincendio», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art.  15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.   139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  192
del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  21  febbraio  2017,
recante «Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per
le attivita' di autorimessa»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2017;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019,  recante
«Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di  norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art.  15  del  decreto
legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 2019;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019, recante
«Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del  3
agosto 2015», pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2019;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  14  febbraio  2020,
recante «Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al  decreto  3
agosto  2015,  concernente  l'approvazione  di  norme   tecniche   di
prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 57 del 6 marzo 2020;
  Ritenuto  necessario  aggiornare  la   regola   tecnica   verticale
individuata  al  capitolo  V.6  -   Autorimesse   della   sezione   V
dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno  del  3  agosto
2015;
  Ritenuto,    inoltre,    necessario    continuare    l'azione    di
semplificazione  e  razionalizzazione  dell'attuale  corpo  normativo
relativo alla prevenzione degli incendi per le autorimesse,  mediante
il superamento del sistema delle  modalita'  alternative  applicative
previste dal richiamato  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  3
agosto 2015;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   sostituire    integralmente    il
summenzionato  capitolo   V.6   -   Autorimesse   della   sezione   V
dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno  del  3  agosto
2015, per favorire una piu' immediata lettura del testo;
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139;
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) n. 2015/1535 del 9 settembre 2015;

                              Decreta:

                               Art. 1


                Modifiche all'allegato 1 del decreto
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

  1. E' approvato l'allegato I, che costituisce parte integrante  del
presente decreto, che sostituisce integralmente  il  capitolo  V.6  -
Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto  del  Ministro
dell'interno 3 agosto 2015.
                               Art. 2


                Modifiche all'art. 2-bis del decreto
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

  1. La lettera «e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili
e  dei  locali  adibiti  al  ricovero  di  natanti   ed   aeromobili»
dell'elenco delle attivita' riportato al comma 1 dell'art. 2-bis  del
decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e' soppressa.
                               Art. 3


                            Norme finali

  1.  Fatta  salva  la  possibilita'  di  applicare  le  disposizioni
contenute nell'allegato  I  per  l'intera  autorimessa,  il  presente
decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di
entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
    a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti
agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151;
    b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti  normativi
richiamati  in  premessa,  comprovati  da   atti   rilasciati   dalle
amministrazioni competenti.
  2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno  1°  febbraio
1986 recante «Norme di sicurezza per  la  costruzione  e  l'esercizio
delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell'interno 22
novembre 2002 recante  «Disposizioni  in  materia  di  parcamento  di
autoveicoli alimentati a gas di petrolio  liquefatto  all'interno  di
autorimesse in relazione  al  sistema  di  sicurezza  dell'impianto»,
fatto salvo quanto previsto al comma 3.
  3. Per gli interventi  di  modifica  ovvero  di  ampliamento  delle
autorimesse esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e
4  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015,   come
modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019.
  4. Il presente decreto entra in vigore  il  centottantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 15 maggio 2020

                                               Il Ministro: Lamorgese
                                                          Allegato I 
                                                         (articolo 1)

                      REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimesse


              Parte di provvedimento in formato grafico
REGOLE TECNICHE VERTICALI 
 
Capitolo V.6 Autorimesse 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

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