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sabato 23 maggio 2020

LEGGE 22 maggio 2020, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00057) (GU n.132 del 23-5-2020) Vigente al: 24-5-2020

LEGGE 22 maggio 2020, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00057)
(GU n.132 del 23-5-2020)
  Vigente al: 24-5-2020 


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  recante  misure  urgenti
per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 22 maggio 2020

                             MATTARELLA


                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Speranza, Ministro della salute


Visto, il Guardasigilli: Bonafede
                                                             Allegato

                       MODIFICAZIONI APPORTATE
                       IN SEDE DI CONVERSIONE
                AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

    All'articolo 1:
      al comma 1,  dopo  le  parole:  «del  31  gennaio  2020,»  sono
inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26  del
1° febbraio 2020,»;
      al comma 2:
        alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«. Ai soggetti con disabilita' motorie o con disturbi  dello  spettro
autistico,  con  disabilita'  intellettiva   o   sensoriale   o   con
problematiche  psichiatriche  e  comportamentali  con  necessita'  di
supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
e' consentito uscire dall'ambiente domestico  con  un  accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della persona e
purche'  siano  pienamente  rispettate  le  condizioni  di  sicurezza
sanitaria»;
        alla lettera b), le  parole:  «aree  gioco»  sono  sostituite
dalle seguenti: «aree da gioco»;
        alla lettera d), la parola: «rientrano» e'  sostituita  dalle
seguenti: «entrano nel territorio nazionale» e dopo  le  parole:  «da
aree» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;
        alla lettera e), dopo le parole:  «misura  della  quarantena»
sono inserite le seguenti: «, applicata dal sindaco  quale  autorita'
sanitaria locale,»;
        la lettera f) e' soppressa;
        alla lettera g), dopo le parole:  «forma  di  riunione»  sono
inserite le seguenti: «o di assembramento»;
        dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
          «h-bis) adozione di protocolli sanitari,  d'intesa  con  la
Chiesa  cattolica  e  con  le  confessioni  religiose  diverse  dalla
cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai  fini  dello
svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza;»;
        alla lettera i), dopo la parola: «concerto»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
        alla lettera l), le parole: «riunione o» sono soppresse;
        alla lettera m), le parole: «centri termali,  sportivi»  sono
sostituite dalle seguenti: «centri termali, centri sportivi»;
        alla lettera n), sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, garantendo comunque la possibilita' di  svolgere  individualmente,
ovvero  con  un  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone   non
completamente  autosufficienti,  attivita'   sportiva   o   attivita'
motoria,  purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
interpersonale di almeno due metri  per  l'attivita'  sportiva  e  di
almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative»;
        alla lettera o), la parola: «affidare»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «demandare»,  le  parole:   «,   la   sospensione   o   la
soppressione» sono sostituite dalle seguenti: «o  la  sospensione»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «;  in  ogni  caso,  la
prosecuzione del servizio di trasporto delle  persone  e'  consentita
solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto
di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata
a prevenire o ridurre il rischio di contagio»;
        alla lettera p), dopo la parola: «artistica» e'  inserito  il
seguente  segno   d'interpunzione:   «,»,   le   parole:   «i   corsi
professionali e le attivita' formative svolte» sono sostituite  dalle
seguenti:  «dei  corsi  professionali  e  delle  attivita'  formative
svolti» e dopo le parole: «territoriali  e  locali»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
        alla lettera t), dopo le parole: «sospensione delle procedure
concorsuali e selettive» sono inserite le seguenti: «, ad  esclusione
dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,»;
        alla lettera u), dopo le parole: «al dettaglio» sono inserite
le seguenti: «o all'ingrosso»;
        alla lettera v) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, ad esclusione delle mense e  del  catering  continuativo  su  base
contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con  consegna
a  domicilio  ovvero  con   asporto,   nel   rispetto   delle   norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia  di  confezionamento
che  di  trasporto,  con  l'obbligo  di  rispettare  la  distanza  di
sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  con  il  divieto  di
consumare i prodotti all'interno dei  locali  e  con  il  divieto  di
sostare nelle immediate vicinanze degli stessi»;
        alla lettera aa), le parole: «limitazione  allo  svolgimento»
sono sostituite dalle seguenti: «limitazione o sospensione»;
        alla  lettera  bb),  le  parole:  «dipartimenti  emergenze  e
accettazione e dei pronto soccorso» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e  dei  reparti  di
pronto soccorso»;
        la lettera cc) e' sostituita dalla seguente:
          «cc)  divieto  o  limitazione  dell'accesso  di  parenti  e
visitatori in strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,  residenze
sanitarie  assistite   (RSA),   hospice,   strutture   riabilitative,
strutture residenziali per persone con  disabilita'  o  per  anziani,
autosufficienti  e  no,  nonche'  istituti  penitenziari  e  istituti
penitenziari per minori;  sospensione  dei  servizi  nelle  strutture
semiresidenziali  e  residenziali  per  minori  e  per  persone   con
disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e
per persone con dipendenza patologica; sono in  ogni  caso  garantiti
gli  incontri  tra  genitori  e  figli   autorizzati   dall'autorita'
giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni  sanitarie  o,  ove  non
possibile, in collegamento da remoto;»;
      al comma 3, dopo le  parole:  «del  prefetto»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,».
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
      «Art. 1-bis (Deroghe straordinarie in  materia  di  ripresa  di
attivita'  di  raccolta).  -  1.  In  ragione  delle  necessita'   di
approvvigionamento alimentare, in tutto il territorio nazionale  sono
consentite, limitatamente al territorio del comune di residenza o  di
dimora e nel  rispetto  della  normativa  vigente,  le  attivita'  di
raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purche'
siano svolte individualmente».
    All'articolo 2:
      al comma 1:
        dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui  delegato
illustra preventivamente alle Camere il contenuto  dei  provvedimenti
da adottare ai sensi del presente comma,  al  fine  di  tenere  conto
degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove  cio'  non  sia
possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura  delle  misure
da adottare, riferisce alle Camere ai  sensi  del  comma  5,  secondo
periodo»;
        al terzo periodo, le parole: «Comitato  tecnico  scientifico»
sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020»;
      al comma 3:
        al secondo periodo, le parole:  «per  come»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «,  pubblicati   rispettivamente   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del  9  marzo  2020,  n.  64
dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come»;
        al terzo periodo,  dopo  le  parole:  «Le  altre  misure»  e'
soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,».
    All'articolo 3:
      al comma 1, dopo le parole:  «ulteriormente  restrittive»  sono
inserite le seguenti: «rispetto a quelle attualmente vigenti»;
      al comma 2,  dopo  le  parole:  «in  contrasto  con  le  misure
statali» sono inserite le seguenti: «e regionali».
    All'articolo 4:
      al comma 1:
        al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma
1,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2,  commi
1 e 2,» e le parole: «euro 3.000»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«euro 1.000»;
        al secondo periodo, le parole: «le sanzioni  sono  aumentate»
sono sostituite dalle  seguenti:  «la  sanzione  prevista  dal  primo
periodo e' aumentata»;
      al comma 3:
        il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Si  applicano,
per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  in
quanto compatibili. Per il pagamento in  misura  ridotta  si  applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
        al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 2,  comma
1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, commi 1 e
2,»;
        sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
      al comma 4, primo periodo, le parole:  «violazioni  ci  cui  al
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «violazioni di cui al  comma
2» e  le  parole:  «l'autorita'  procedente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'organo accertatore»;
      il comma 5 e' sostituito dal seguente:
        «5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui
al comma 1,  la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata  e  quella
accessoria e' applicata nella misura massima»;
      al comma 7, le parole:  «Al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Al primo comma»;
      al comma 9:
        al primo periodo, dopo le parole: «delle  Forze  di  polizia»
sono inserite le seguenti: «, del  personale  dei  corpi  di  polizia
municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza»;
        dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il prefetto
assicura l'esecuzione delle misure  di  contenimento  nei  luoghi  di
lavoro  avvalendosi  anche  del  personale   ispettivo   dell'azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio   e   dell'Ispettorato
nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia  di
salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro».
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
      «Art. 4-bis (Proroga dei  piani  terapeutici).  -  1.  I  piani
terapeutici che comprendono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e
dispositivi  necessari  per  la  prevenzione,  la  correzione  o   la
compensazione di menomazioni  o  disabilita',  per  il  potenziamento
delle   abilita'   nonche'   per   la    promozione    dell'autonomia
dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza  deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio  2020,  sono  prorogati
per  ulteriori  novanta  giorni.  I  nuovi  piani  terapeutici   sono
autorizzati in base a protocolli e procedure  semplificati  stabiliti
dalle regioni».
    All'articolo 5:
      il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        «3. Dall'attuazione del presente decreto non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  previste  dal
medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 79 del 25 marzo 2020), coordinato con la legge di
conversione  22  maggio  2020,  n.  35  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A02843)
(GU n.132 del 23-5-2020)
  Vigente al: 23-5-2020 

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.

                               Art. 1


        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  1. Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla
diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu'
misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati,
ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni,  reiterabili  e
modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
1° febbraio 2020, )) e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo  l'andamento  epidemiologico
del predetto virus.
  2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma  1,  possono  essere
adottate, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al
rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le  seguenti
misure:
    a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni  alla  possibilita'   di   allontanarsi   dalla   propria
residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative,
da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni ((. Ai soggetti  con  disabilita'  motorie  o  con
disturbi dello spettro  autistico,  con  disabilita'  intellettiva  o
sensoriale o con problematiche psichiatriche  e  comportamentali  con
necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge  5  febbraio
1992, n. 104, e' consentito uscire  dall'ambiente  domestico  con  un
accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere  psico-fisico
della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni  di
sicurezza sanitaria ));
    b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,  ((  aree  da
gioco )), ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
    c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in
territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al
territorio nazionale;
    d) applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai
soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di
malattia  infettiva  diffusiva  o  che  ((  entrano  nel   territorio
nazionale )) da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;
    e) divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  o
dimora per le persone sottoposte alla  misura  della  quarantena  ((,
applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria  locale,  ))  perche'
risultate positive al virus;
    (( f) (soppressa); ))
    g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione (( o di
assembramento )) in luogo pubblico  o  privato,  anche  di  carattere
culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
    h) sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione
dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
      (( h-bis) adozione di  protocolli  sanitari,  d'intesa  con  la
Chiesa  cattolica  e  con  le  confessioni  religiose  diverse  dalla
cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai  fini  dello
svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; ))
    i) chiusura di cinema, teatri, sale da  concerto  ((,))  sale  da
ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale  bingo,  centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi
di aggregazione;
    l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di
ogni  altra  attivita'  convegnistica  o   congressuale,   salva   la
possibilita' di svolgimento a distanza;
    m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa
la possibilita' di disporre la chiusura temporanea  di  palestre,  ((
centri termali,  centri  sportivi  )),  piscine,  centri  natatori  e
impianti sportivi, anche  se  privati,  nonche'  di  disciplinare  le
modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi;
    n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti  al  pubblico
((, garantendo comunque la possibilita' di svolgere  individualmente,
ovvero  con  un  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone   non
completamente  autosufficienti,  attivita'   sportiva   o   attivita'
motoria,  purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
interpersonale di almeno due metri  per  l'attivita'  sportiva  e  di
almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative ));
    o) possibilita' di disporre o di (( demandare )) alle  competenti
autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzioneo ((  o  la
sospensione )) di  servizi  di  trasporto  di  persone  e  di  merci,
automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque  interne,
anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale ((; in  ogni
caso, la prosecuzione del servizio  di  trasporto  delle  persone  e'
consentita solo se il gestore predispone le condizioni per  garantire
il   rispetto   di   una   distanza   di   sicurezza   interpersonale
predeterminata e  adeguata  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
contagio ));
    p) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle
attivita' didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche'
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita'  e
le  istituzioni  di  alta  formazione  artistica  ((,))  musicale   e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per  le  professioni
sanitarie  e  universita'  per  anziani,   nonche'   ((   dei   corsi
professionali e delle attivita' formative svolti  ))  da  altri  enti
pubblici, anche territoriali e locali ((,)) e da soggetti privati,  o
di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,  ferma
la possibilita' del loro svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  a
distanza;
    q) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
    r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al  pubblico
o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
    s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli  uffici
delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attivita'
indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente
mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;
    t)  limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e
selettive ((, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e
socio-sanitario,)) finalizzate  all'assunzione  di  personale  presso
datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita'  di  esclusione
dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza,
fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i
termini fissati dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le
quali risulti  gia'  ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e  la
possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il  conferimento  di
specifici incarichi;
    u) limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  commerciali  di
vendita al dettaglio (( o all'ingrosso  )),  a  eccezione  di  quelle
necessarie per  assicurare  la  reperibilita'  dei  generi  agricoli,
alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad
evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di
predisporre le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza
di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o
ridurre il rischio di contagio;
    v) limitazione o sospensione delle attivita' di  somministrazione
al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo  sul  posto  di
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti ((, ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, a  condizione
che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale  di  almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a  domicilio  ovvero  con
asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per  le
attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con  l'obbligo  di
rispettare la distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei  locali
e con il divieto di sostare nelle immediate  vicinanze  degli  stessi
));
    z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'  d'impresa  o
professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche
funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di  esclusione
dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la
distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di
contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione
individuale;
    aa) (( limitazione  o  sospensione  ))  di  fiere  e  mercati,  a
eccezione di quelli necessari per  assicurare  la  reperibilita'  dei
generi agricoli, alimentari e di prima necessita';
    bb) specifici divieti o limitazioni per  gli  accompagnatori  dei
pazienti   nelle   sale   di   attesa   dei   ((   dipartimenti    di
emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso  ))
(DEA/PS);
    (( cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori
in strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,  residenze  sanitarie
assistite  (RSA),   hospice,   strutture   riabilitative,   strutture
residenziali   per   persone   con   disabilita'   o   per   anziani,
autosufficienti  e  no,  nonche'  istituti  penitenziari  e  istituti
penitenziari per minori;  sospensione  dei  servizi  nelle  strutture
semiresidenziali  e  residenziali  per  minori  e  per  persone   con
disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e
per persone con dipendenza patologica; sono in  ogni  caso  garantiti
gli  incontri  tra  genitori  e  figli   autorizzati   dall'autorita'
giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni  sanitarie  o,  ove  non
possibile, in collegamento da remoto; ))
    dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno  sostato  in  zone  a
rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale
della sanita' o dal Ministro della salute;
    ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione  rispetto
al rischio epidemiologico;
    ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente;
    gg) previsione che le attivita'  consentite  si  svolgano  previa
assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a
evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le
condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il
rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita',  laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti
di protezione individuale;
    hh) eventuale previsione di  esclusioni  dalle  limitazioni  alle
attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per
caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.
  3. Per la durata dell'emergenza di cui  al  comma  1,  puo'  essere
imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione  in
conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente  articolo,
ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita'
e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto ((,))  assunto
dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.
                            (( Art. 1 bis


             Deroghe straordinarie in materia di ripresa
                      di attivita' di raccolta

  1. In ragione delle necessita' di approvvigionamento alimentare, in
tutto il  territorio  nazionale  sono  consentite,  limitatamente  al
territorio del comune di residenza o di dimora e nel  rispetto  della
normativa vigente, le  attivita'  di  raccolta  a  mano  di  prodotti
agricoli   e   selvatici   non   legnosi,   purche'   siano    svolte
individualmente. ))
                               Art. 2


               Attuazione delle misure di contenimento

  1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il  Ministro
della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e  gli  altri
ministri competenti per materia, nonche' i presidenti  delle  regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione  o
alcune specifiche regioni,  ovvero  il  Presidente  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nel caso in  cui  riguardino
l'intero territorio nazionale. I decreti di  cui  al  presente  comma
possono essere altresi' adottati su  proposta  dei  presidenti  delle
regioni interessate, nel caso in cui  riguardino  esclusivamente  una
regione o alcune specifiche  regioni,  ovvero  del  Presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso  in  cui
riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il  Ministro  della
salute, il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
competenti per materia. (( Il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle  Camere  il
contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
al fine di  tenere  conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle  stesse
formulati; ove  cio'  non  sia  possibile,  per  ragioni  di  urgenza
connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle  Camere
ai  sensi  del  comma  5,  secondo  periodo   )).   Per   i   profili
tecnico-scientifici   e   le    valutazioni    di    adeguatezza    e
proporzionalita', i provvedimenti  di  cui  al  presente  comma  sono
adottati sentito, di norma, il (( Comitato tecnico-scientifico ))  di
cui all'ordinanza del Capo dipartimento  della  Protezione  civile  3
febbraio 2020, n. 630 ((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32
dell'8 febbraio 2020 )).
  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1  e  con  efficacia  limitata
fino a tale momento, in casi di  estrema  necessita'  e  urgenza  per
situazioni sopravvenute le  misure  di  cui  all'articolo  1  possono
essere adottate dal Ministro della salute ai sensi  dell'articolo  32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati  sulla
base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  5
marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833.  Continuano  ad  applicarsi   nei   termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo  2020,
9  marzo  2020,  11  marzo  2020  e  22  marzo  2020  ((,  pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020,  n.
62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76  del  22  marzo
2020, come )) ancora vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le altre misure ancora  vigenti  alla  stessa  data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
  4. Per gli atti adottati ai sensi del presente  decreto  i  termini
per  il  controllo  preventivo  della  Corte  dei   conti,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati  in  attuazione  del
presente decreto, durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo
preventivo della Corte dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono
pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e
comunicati  alle  Camere  entro  il  giorno  successivo   alla   loro
pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro
da lui delegato riferisce ogni  quindici  giorni  alle  Camere  sulle
misure adottate ai sensi del presente decreto.
                               Art. 3


       Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

  1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con
efficacia limitata fino a tale momento, le regioni,  in  relazione  a
specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso,
possono introdurre misure ulteriormente  restrittive  ((  rispetto  a
quelle attualmente vigenti )), tra  quelle  di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  esclusivamente  nell'ambito  delle   attivita'   di   loro
competenza e senza incisione delle attivita' produttive e  di  quelle
di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
  2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze
contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare   l'emergenza   in
contrasto con le misure statali (( e regionali )),  ne'  eccedendo  i
limiti di oggetto cui al comma 1.
  3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di
poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
                               Art. 4


                        Sanzioni e controlli

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle
misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate  e
applicate con i provvedimenti adottati (( ai sensi  dell'articolo  2,
commi 1 e 2, )) ovvero dell'articolo 3, e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a (( euro 1.000
))  e  non  si  applicano  le  sanzioni  contravvenzionali   previste
dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra  disposizione  di
legge  attributiva  di  poteri  per  ragioni  di  sanita',   di   cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure
avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (( la sanzione prevista dal
primo periodo e' aumentata )) fino a un terzo.
  2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),
v),  z)  e  aa),  si  applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5  a  30
giorni.
  3. (( Si applicano, per quanto non stabilito presente articolo,  le
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24  novembre
1981, n. 689, in quanto  compatibili.  Per  il  pagamento  in  misura
ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della
stHYPERLINK
«http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0
000102693ART206"rHYPERLINK
«http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0
000102693ART206"ada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 )). Le  sanzioni  per  le  violazioni  delle  misure  ((  di  cui
all'articolo 2, commi 1 e  2,  ))  sono  irrogate  dal  Prefetto.  Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui  all'articolo  3  sono
irrogate  dalle  autorita'  che  le  hanno  disposte.   Ai   relativi
procedimenti si applica l'articolo 103  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile
2020, n. 27 )).
  4. All'atto dell'accertamento delle (( violazioni di cui al comma 2
)), ove necessario per impedire la  prosecuzione  o  la  reiterazione
della  violazione,  ((  l'organo  accertatore  ))  puo'  disporre  la
chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per  una  durata
non superiore a 5 giorni.  Il  periodo  di  chiusura  provvisoria  e'
scomputato dalla corrispondente sanzione  accessoria  definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
  (( 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui  al
comma  1,  la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata   e   quella
accessoria e' applicata nella misura massima. ))
  6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  e),  e'  punita  ai  sensi
dell'articolo 260 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.1265,  Testo
unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
  7. (( Al primo comma )) dell'articolo  260  del  regio  decreto  27
luglio 1934, n.1265, Testo unico delle  leggi  sanitarie,  le  parole
«con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a  lire
800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3  mesi  e
con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
  8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, ma in tali casi le sanzioni  amministrative  sono  applicate
nella misura minima  ridotta  alla  meta'.  Si  applicano  in  quanto
compatibili le disposizioni degli articoli  101  e  102  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
  9.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle
Forze di polizia ((, del personale dei corpi  di  polizia  municipale
munito della qualifica di agente di  pubblica  sicurezza  ))  e,  ove
occorra,  delle  Forze   armate,   sentiti   i   competenti   comandi
territoriali. Al  personale  delle  Forze  armate  impiegato,  previo
provvedimento del Prefetto competente,  per  assicurare  l'esecuzione
delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita
la qualifica di agente di pubblica sicurezza. (( Il prefetto assicura
l'esecuzione delle  misure  di  contenimento  nei  luoghi  di  lavoro
avvalendosi anche  del  personale  ispettivo  dell'azienda  sanitaria
locale competente per territorio  e  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di  salute  e  di
sicurezza nei luoghi di lavoro )).
                            (( Art. 4 bis


                    Proroga dei piani terapeutici

  1. I piani terapeutici che comprendono  la  fornitura  di  protesi,
ortesi,  ausili  e  dispositivi  necessari  per  la  prevenzione,  la
correzione o la compensazione di menomazioni o  disabilita',  per  il
potenziamento delle abilita' nonche' per la promozione dell'autonomia
dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza  deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio  2020,  sono  prorogati
per  ulteriori  novanta  giorni.  I  nuovi  piani  terapeutici   sono
autorizzati in base a protocolli e procedure  semplificati  stabiliti
dalle regioni. ))
                               Art. 5


                         Disposizioni finali

  1. Sono abrogati:
    a) il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  ad  eccezione  degli
articoli 3, comma 6-bis, e 4;
    b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.
  (( 3. Dall'attuazione del  presente  decreto  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  previste  dal
medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. )) 

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