DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 43
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva
2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri. (20G00061)
(GU n.144 del 8-6-2020)
Vigente al: 23-6-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 17 e l'allegato A n. 7;
Vista la direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 2009/45/CE,
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri;
Vista la direttiva 98/18/CE del Consiglio del 17 marzo 1998
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri;
Vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 maggio 2009 relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della
navigazione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22
gennaio 1947, n. 340, recante riordinamento del Registro Italiano
Navale;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in
mare;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, recante
attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici
di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante
attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei
porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione
degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777, recante esecuzione della convenzione internazionale sulla linea
di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017,
n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) «convenzioni
internazionali»: le seguenti convenzioni, inclusi i rispettivi
protocolli e relative modifiche, nella versione aggiornata:
1. convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n.
313, di seguito denominata «SOLAS 1974»;
2. convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del
1966, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1968, n. 777, di seguito denominata «LL66»;";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) «codice sulla
stabilita' a nave integra»: il codice sulla stabilita' a nave integra
per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione
marittima internazionale IMO, contenuto nella risoluzione A.749 (18)
dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, o il
codice internazionale sulla stabilita' a nave integra del 2008 di cui
alla risoluzione MSC.267(85) della Organizzazione marittima
internazionale IMO, del 4 dicembre 2008, nelle versioni aggiornate;";
c) alla lettera f), punto 2, le parole «dalla regola 1.4.37» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla regola 1.4.38»;
d) alla lettera m), le parole «in quanto distanza verticale sulla
perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo
libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia
superiore del ponte esposto a murata» sono soppresse;
e) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: "q) «tratto di
mare»: un tratto di mare o una rotta marittima definiti a norma
dell'articolo 3. Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni in materia di radiocomunicazioni, valgono le definizioni
di «tratto di mare» riportate nella regola 2, capitolo IV, della
«SOLAS 1974»;";
f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: "r) «area
portuale»: area diversa da un tratto di mare di giurisdizione che si
estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche che
costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti
definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o
un'area protetta affine;";
g) la lettera s) e' abrogata;
h) alla lettera t), le parole «il Ministero dei trasporti e della
navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
i) la lettera v) e' sostituita dalla seguente: "v) «Stato di
approdo»: lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti, una
nave o una unita' veloce battente bandiera diversa da quella di detto
Stato membro, effettua viaggi nazionali;";
l) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: "z) «organismo
riconosciuto»: l'organismo riconosciuto conformemente al regolamento
(CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; per le navi
e unita' veloci da passeggeri nazionali si intende l'ente tecnico di
cui alla lettera bb-sexies;";
m) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) «miglio»:
lunghezza equivalente a 1852 metri;";
n) la lettera bb) e' abrogata;
o) la lettera bb-quater) e' sostituita dalla seguente:
"bb-quater) «persone a mobilita' ridotta»: le persone che hanno
particolare difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli
anziani, le persone con disabilita', le persone con disturbi
sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi
accompagna bambini piccoli;";
p) la lettera bb-sexies) e' sostituita dalla seguente:
"bb-sexies) «ente tecnico»: l'organismo riconosciuto autorizzato e
affidato al quale sono devolute dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti le attribuzioni previste dall'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n.
340;";
q) dopo la lettera bb-sexies, sono aggiunte le seguenti:
"bb-septies) «nave a vela»: una nave a propulsione a vela anche se
munita di propulsione meccanica come propulsione ausiliaria e di
emergenza, dove il rapporto tra superficie velica espressa in metri
quadrati e dislocamento massimo espresso in tonnellate risulta essere
maggiore di 7;
bb-octies) «materiale equivalente»: leghe di alluminio o
qualsiasi altro materiale non combustibile che, per le sue proprieta'
intrinseche o grazie alla sua coibentazione, al termine della
prevista prova standard del fuoco possiede caratteristiche
strutturali e di resistenza al fuoco equivalenti a quelle
dell'acciaio;
bb-novies) «prova standard del fuoco»: prova in cui campioni di
paratie o ponti sono esposti in un forno di prova a temperature
corrispondenti all'incirca alla curva standard temperatura-tempo
conformemente al metodo di prova specificato nel codice
internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco
del 2010, di cui alla risoluzione MSC.307(88) dell'IMO, del 3
dicembre 2010, nella versione aggiornata;
bb-decies) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave da
passeggeri storica progettata prima del 1965 e le relative repliche
costruite principalmente con i materiali originali, comprese quelle
finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e le competenze
marittime tradizionali, identificabili insieme come monumenti viventi
di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali
dell'arte e della tecnica marinaresche;
bb-undecies) «unita' da diporto o unita' veloce da diporto»:
un'unita' che non e' impegnata in attivita' commerciali,
indipendentemente dal mezzo di propulsione;
bb-duodecies) «imbarcazione di servizio (tender)»:
un'imbarcazione in dotazione alla nave che e' utilizzata per
trasferire piu' di dodici passeggeri da una nave da passeggeri ferma
alla terraferma e viceversa;
bb-ter decies) «nave di servizio off-shore»: una nave utilizzata
per trasportare e accogliere personale industriale di cui
all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge a bordo lavori
essenziali per l'attivita' della nave;
bb-quater decies) «unita' veloce di servizio off-shore»:
un'unita' utilizzata per trasportare e accogliere personale
industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge a
bordo lavori essenziali per l'attivita' dell'unita';
bb-quindecies) «riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande
entita'»:
1. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente le
dimensioni di una nave, ad esempio l'allungamento mediante l'aggiunta
di un nuovo corpo centrale;
2. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente la capacita'
di trasporto di passeggeri di una nave, ad esempio la trasformazione
di un ponte per autoveicoli in alloggio passeggeri;
3. qualsiasi variazione che aumenta sostanzialmente la vita di
esercizio di una nave, ad esempio il rinnovo dell'alloggio passeggeri
su un intero ponte;
4. qualsiasi conversione di qualsiasi tipo di nave in una nave
da passeggeri;
bb-sedecies) «societa' di gestione»: l'organizzazione o la
persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilita'
imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza delle
navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), nella
versione aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX
della SOLAS 1974, il proprietario della nave o qualsiasi altro
organismo o persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo
che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave dal
proprietario della stessa;
bb-septies decies) «navi ro/ro da passeggeri ritirate dal
servizio»: si intendono le navi ro/ro da passeggeri delle classi «A»
e «B»:
1. la cui chiglia e' stata impostata o si trovava ad un
equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, e
2. non si sono conformate agli articoli 5, 7 e 8, del decreto
legislativo 14 marzo 2005, n. 65, entro il 1° ottobre 2010, e
3. sono state destinate alla navigazione nelle classi «C» e «D»
a tale data o a una data successiva alla quale hanno raggiunto i
trenta anni di eta', ma comunque non piu' tardi del 1° ottobre
2015.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano alle navi da passeggeri nuove ed esistenti di
lunghezza pari o superiore a 24 metri e alle unita' veloci da
passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi
nazionali.
2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le unita'
veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano
pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di
essere adibite a viaggi nazionali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle seguenti navi da passeggeri:
1) navi militari e da trasporto truppe;
2) navi a vela;
3) navi senza mezzi di propulsione meccanica;
4) navi costruite in materiale non metallico o equivalente non
contemplate dalle norme relative alle unita' veloci (HSC) di cui alla
risoluzione MSC 36(63) e alla risoluzione MSC.97(73) ovvero unita' a
sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X);
5) navi in legno di costruzione primitiva;
6) navi tradizionali;
7) unita' da diporto;
8) navi che operano esclusivamente nelle aree portuali;
9) unita' di servizio off-shore;
10) imbarcazioni di servizio;
b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri:
1) unita' militari e da trasporto truppe;
2) unita' da diporto;
3) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali;
4) unita' di servizio off-shore.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Categorizzazione dei tratti di mare e classi di navi da
passeggeri). - 1. I tratti di mare sono suddivisi nelle seguenti
categorie:
a) «tratto A»: tratto di mare al di fuori dei tratti B, C e D;
b) «tratto B»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in
nessun punto distano piu' di 20 miglia dalla linea di costa
corrispondente all'altezza media della marea, ma che si trova al di
fuori dei tratti C e D;
c) «tratto C»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in
nessun punto distano piu' di 5 miglia dalla linea di costa
corrispondente all'altezza media della marea, ma al di fuori del
tratto di mare D, se presente. Inoltre, la probabilita' di un'altezza
significativa d'onda superiore a 2,5 metri e' inferiore al 10 %
durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o durante
un periodo specifico in caso di attivita' stagionale, per esempio
un'attivita' estiva;
d) «tratto D»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in
nessun punto distano piu' di 3 miglia dalla linea di costa
corrispondente all'altezza media della marea e nel quale la
probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 1,5 metri
e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attivita' di
durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attivita'
stagionale, per esempio un'attivita' estiva.
2. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a
seconda dei tratti di mare in cui possono operare:
a) «classe A»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei
tratti A, B, C e D;
b) «classe B»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei
tratti B, C e D;
c) «classe C»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei
tratti C e D;
d) «classe D»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei
tratti D.
3. Per le unita' veloci da passeggeri si applicano le categorie
definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, del codice per le
unita' veloci del 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e
1.4.13, del codice per le unita' veloci del 2000.
4. L'Amministrazione individua e aggiorna con proprio decreto
l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza
significativa d'onda suddivisi secondo i criteri di cui al comma 1 e
determina il confine interno del tratto di mare piu' vicino alla
linea di costa.
5. L'Amministrazione, per la predisposizione del decreto di cui al
comma 4, si avvale delle competenze tecniche e scientifiche
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA).
6. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al
comma 4 in una banca dati pubblica, accessibile sul proprio sito
internet, e comunica alla Commissione europea il sito in cui dette
informazioni sono state inserite e tutte le modifiche a esse
apportate.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;
b) al comma 3, lettera b), il punto 2 e' abrogato e al punto 3 le
parole: «ai paragrafi b)1 e b)2» sono sostituite dalle seguenti: «al
comma 2, lettera b), punto 1»;
c) al comma 4, lettera c), le parole «e dal capitolo III
dell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'allegato I,
con esclusione dei Capitoli II-1 e II-2» e la parola «membro» e'
soppressa;
d) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le norme imposte
dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma della lettera c),
ne informa immediatamente la Commissione europea.» e le lettere d) ed
e) sono abrogate;
e) al comma 5:
1) all'alinea, le parole «battenti bandiera di altro Stato
membro» sono soppresse;
2) alla lettera a), punto 3), le parole «modificata dalla
risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO» sono sostituite dalle seguenti:
«nella versione aggiornata»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le unita'
veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996, non
conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC
code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a
sostentamento dinamico (DSC code) possono essere ammesse a viaggi
nazionali in tratti di mare italiani:
1) qualora gia' adibite a detti viaggi al 4 giugno 1998 e,
2) solo previo accordo dell'Amministrazione.»;
f) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Con
riguardo alle navi nuove ed esistenti, le riparazioni, le
trasformazioni e le modifiche di grande entita' e le conseguenti
variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per
navi nuove stabiliti al comma 3, lettera a). Le trasformazioni
apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a uno standard che
assicuri una maggiore capacita' di sopravvivenza non sono considerate
cambiamenti di grande entita'.
5-ter. Le navi costruite in materiale equivalente prima del 20
dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente decreto entro
il 22 dicembre 2025.»;
g) il comma 6 e' abrogato.
Art. 5
Modifiche all'articolo 4-bis
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. L'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 4-bis (Requisiti di stabilita' e ritiro progressivo dal
servizio delle navi ro/ro da passeggeri). - 1. Fermi restando i
pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi
ro/ro da passeggeri di classe C, la cui chiglia e' stata impostata o
si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o
in data successiva, e tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe A e
B, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8 del decreto
legislativo 14 marzo 2005, n. 65.
2. Le navi ro/ro da passeggeri ritirate dal servizio non possono
operare nei tratti di mare "A" e "B".».
Art. 6
Modifiche all'articolo 4-ter
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «L'amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 3, le parole «, da comunicare alla Commissione
europea entro il 17 maggio 2005» sono soppresse;
c) il comma 4 e' abrogato;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le verifiche della
conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti
alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Equivalenze ed esenzioni). - 1. Se l'Amministrazione,
anche in concorso con altri Stati membri, ritiene che i requisiti di
sicurezza applicabili devono essere migliorati in determinate
situazioni a causa di specifiche circostanze locali e se tale
esigenza e' debitamente comprovata, adotta le misure atte a
migliorare i suddetti requisiti, applicando la procedura di cui al
comma 3.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
applicando la procedura di cui al comma 3, possono essere adottate:
a) misure che consentono l'equivalenza a taluni requisiti
specifici del presente decreto, purche' tali equivalenze siano
efficaci almeno quanto i suddetti requisiti;
b) a condizione che non ne risulti una riduzione del livello di
sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni
requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano
adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti di mare
arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi
nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali piu' basse
condizioni di altezza d'onda significativa, l'osservanza di limiti
stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo in
ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la
durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto
intervento.
3. Se l'Amministrazione adotta le misure di cui ai commi 1 e 2, si
attiene alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
4. L'Amministrazione notifica alla Commissione europea le misure
che intende adottare fornendo le precisazioni sufficienti a
comprovare che la sicurezza e' mantenuta a un livello adeguato.
5. Se la Commissione europea adotta, entro sei mesi dalla notifica,
atti di esecuzione contenenti la propria decisione che le misure
proposte non sono giustificate, l'Amministrazione e' tenuta a
modificarle o a non adottarle.
6. Le misure adottate sono espressamente specificate nel decreto di
cui al comma 2 e comunicate alla Commissione europea e agli altri
Stati membri.
7. Le suddette misure si applicano a tutte le navi da passeggeri
della stessa classe o alle unita' veloci che operano nelle stesse
condizioni specifiche, senza alcuna discriminazione riferita alla
bandiera che battono o alla nazionalita' o al luogo ove ha sede la
societa' di gestione.
8. Le misure di cui al comma 2, atte a esonerare le navi
dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente
decreto, si applicano solo finche' ricorrono tali condizioni
specifiche.
9. L'Amministrazione notifica le misure di cui ai commi 4 e 6
mediante la banca dati che la Commissione europea istituisce e
mantiene a tal fine e a cui la Commissione europea e
l'Amministrazione hanno accesso.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
L'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Visite). - 1. Le navi da passeggeri battenti bandiera
italiana sono sottoposte, con le modalita' di cui al comma 3, alle
seguenti visite:
a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;
b) una visita periodica ogni dodici mesi;
c) visite addizionali quando se ne verifichi la necessita'.
2. Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana,
tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4,
comma 5, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC code) e le
unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a
conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai
requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento
dinamico (DSC code), sono sottoposte alle visite previste dai
rispettivi codici con le modalita' di cui al comma 3.
3. Le visite di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dall'ente
tecnico e, per la parte radiocomunicazioni, dagli ispettori del
Ministero dello sviluppo economico, seguendo le procedure e gli
orientamenti specificati nella risoluzione IMO A.997(25) e successive
modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema
armonizzato di ispezione e certificazione, 2007", o procedure
finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616.».
Art. 9
Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le navi da
passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente
decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza per
le navi da passeggeri in conformita' al presente decreto. Il formato
del certificato e' conforme all'allegato II ed e' rilasciato dalle
Autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a).»;
b) al comma 2, le parole «, e comma 2, lettera b)» sono
soppresse;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per le unita'
veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per
le unita' veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per le unita' a
sostentamento dinamico (DSC code), il certificato di sicurezza e
l'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci, sono rilasciati
dalle Autorita' marittime.»;
d) al comma 4, le parole «Stato ospite» sono sostituite dalle
seguenti: «Stato di approdo»;
e) al comma 5, dopo la parola «Le» sono aggiunte le seguenti:
«misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le»;
f) al comma 6, dopo le parole «per navi da passeggeri» sono
aggiunte le seguenti: «di cui al presente articolo»;
g) il comma 7 e' abrogato;
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Tutto
l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, conforme alle disposizioni del
medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del
presente decreto.».
Art. 10
Sanzioni
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
45, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, il comandante della nave che:
a) naviga oltre i limiti della abilitazione della nave di cui
all'articolo 3, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con
l'ammenda fino a 1.032 euro;
b) intraprende la navigazione in mancanza dei requisiti di
sicurezza di cui all'articolo 4, e' punito con l'arresto da un mese a
un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032;
c) intraprende la navigazione privo dei certificati, di cui
all'articolo 8, in regolare corso di validita', e' punito con
l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1.032.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante
della nave, l'armatore, gli amministratori della societa' di
armamento e della societa' di gestione che non ottemperano ai
requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta di cui
all'articolo 4-ter, sono puniti con l'arresto da un mese a un anno
ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032.
3. Il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della
societa' di armamento e della societa' di gestione che non
sottopongono la nave alle visite previste dall'articolo 7, sono
puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000.
4. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto,
l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento
marittimo.
5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i
regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in
materia di sicurezza della navigazione.».
Art. 11
Modifiche all'allegato I
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. All'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma del punto 13.1 del capitolo II-2, parte A, le
parole: «nella lingua ufficiale dello Stato ospite» sono sostituite
dalle seguenti: «nella lingua ufficiale dello Stato di approdo»;
b) al capitolo III, punto 2, tabella, nota 1, le parole «Stato
membro ospitante» sono sostituite dalle seguenti: «Stato membro di
approdo».
Art. 12
Modifiche al titolo
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. Nel titolo, le parole «98/18/CE relativa alle disposizioni e
alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «2009/45/CE relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri».
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Amendola, Ministro per gli affari
europei
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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