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lunedì 8 giugno 2020

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 43 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. (20G00061) (GU n.144 del 8-6-2020) Vigente al: 23-6-2020



DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 43

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del  15  novembre  2017,  che  modifica  la  direttiva
2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di  sicurezza  per  le
navi da passeggeri. (20G00061)
(GU n.144 del 8-6-2020)
  Vigente al: 23-6-2020 


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 17 e l'allegato A n. 7;
  Vista la direttiva (UE) 2017/2108  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva  2009/45/CE,
relativa alle disposizioni e  norme  di  sicurezza  per  le  navi  da
passeggeri;
  Vista la  direttiva  98/18/CE  del  Consiglio  del  17  marzo  1998
relativa alle disposizioni e  norme  di  sicurezza  per  le  navi  da
passeggeri;
  Vista  la  direttiva  2009/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 maggio 2009 relativa alle  disposizioni  e  norme  di
sicurezza per le navi da passeggeri;
  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite  di
controllo delle navi;
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  22
gennaio 1947, n. 340, recante  riordinamento  del  Registro  Italiano
Navale;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in  materia  di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia  della  vita  umana  in
mare;
  Vista la legge 27 dicembre  1977,  n.  1085,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972;
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare;
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45,  recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
nazionali;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2005,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici
di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri;
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,  recante
attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione  dell'inquinamento  e  le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano  nei
porti comunitari e che navigano nelle acque  sotto  la  giurisdizione
degli Stati membri;
  Visto il decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle  disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968,  n.
777, recante esecuzione della convenzione internazionale sulla  linea
di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,
n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio  2014
sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2020;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                      Modifiche all'articolo 1
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  4  febbraio
2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  "a)  «convenzioni
internazionali»:  le  seguenti  convenzioni,  inclusi  i   rispettivi
protocolli e relative modifiche, nella versione aggiornata:
      1. convenzione internazionale per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio  1980,  n.
313, di seguito denominata «SOLAS 1974»;
      2. convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del
1966, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Repubblica  8
aprile 1968, n. 777, di seguito denominata «LL66»;";
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) «codice  sulla
stabilita' a nave integra»: il codice sulla stabilita' a nave integra
per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione
marittima internazionale IMO, contenuto nella risoluzione A.749  (18)
dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993,  o  il
codice internazionale sulla stabilita' a nave integra del 2008 di cui
alla   risoluzione   MSC.267(85)   della   Organizzazione   marittima
internazionale IMO, del 4 dicembre 2008, nelle versioni aggiornate;";
    c) alla lettera f), punto 2, le parole «dalla regola 1.4.37» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla regola 1.4.38»;
    d) alla lettera m), le parole «in quanto distanza verticale sulla
perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al  bordo
libero  estivo  assegnato  e  l'assetto  di  progetto,  e  la  faccia
superiore del ponte esposto a murata» sono soppresse;
    e) la lettera q) e' sostituita dalla  seguente:  "q)  «tratto  di
mare»: un tratto di mare o  una  rotta  marittima  definiti  a  norma
dell'articolo  3.   Tuttavia,   ai   fini   dell'applicazione   delle
disposizioni in materia di radiocomunicazioni, valgono le definizioni
di «tratto di mare» riportate nella  regola  2,  capitolo  IV,  della
«SOLAS 1974»;";
    f)  la  lettera  r)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "r)  «area
portuale»: area diversa da un tratto di mare di giurisdizione che  si
estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche  che
costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai  limiti
definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o
un'area protetta affine;";
    g) la lettera s) e' abrogata;
    h) alla lettera t), le parole «il Ministero dei trasporti e della
navigazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»;
    i) la lettera v) e' sostituita  dalla  seguente:  "v)  «Stato  di
approdo»: lo Stato membro dai cui porti, o verso  i  cui  porti,  una
nave o una unita' veloce battente bandiera diversa da quella di detto
Stato membro, effettua viaggi nazionali;";
    l) la lettera z) e' sostituita  dalla  seguente:  "z)  «organismo
riconosciuto»: l'organismo riconosciuto conformemente al  regolamento
(CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; per le  navi
e unita' veloci da passeggeri nazionali si intende l'ente tecnico  di
cui alla lettera bb-sexies;";
    m) la lettera aa) e' sostituita dalla  seguente:  "aa)  «miglio»:
lunghezza equivalente a 1852 metri;";
    n) la lettera bb) e' abrogata;
    o)  la  lettera  bb-quater)   e'   sostituita   dalla   seguente:
"bb-quater) «persone a  mobilita'  ridotta»:  le  persone  che  hanno
particolare difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli
anziani,  le  persone  con  disabilita',  le  persone  con   disturbi
sensoriali e quanti impiegano sedie a  rotelle,  le  gestanti  e  chi
accompagna bambini piccoli;";
    p)  la  lettera  bb-sexies)   e'   sostituita   dalla   seguente:
"bb-sexies) «ente tecnico»: l'organismo  riconosciuto  autorizzato  e
affidato al quale sono devolute dal Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti le attribuzioni previste dall'articolo  3  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  22  gennaio  1947,  n.
340;";
    q)  dopo  la  lettera  bb-sexies,  sono  aggiunte  le   seguenti:
"bb-septies) «nave a vela»: una nave a propulsione a  vela  anche  se
munita di propulsione meccanica  come  propulsione  ausiliaria  e  di
emergenza, dove il rapporto tra superficie velica espressa  in  metri
quadrati e dislocamento massimo espresso in tonnellate risulta essere
maggiore di 7;
    bb-octies)  «materiale  equivalente»:  leghe   di   alluminio   o
qualsiasi altro materiale non combustibile che, per le sue proprieta'
intrinseche  o  grazie  alla  sua  coibentazione,  al  termine  della
prevista  prova   standard   del   fuoco   possiede   caratteristiche
strutturali  e  di  resistenza  al   fuoco   equivalenti   a   quelle
dell'acciaio;
    bb-novies) «prova standard del fuoco»: prova in cui  campioni  di
paratie o ponti sono esposti in  un  forno  di  prova  a  temperature
corrispondenti  all'incirca  alla  curva  standard  temperatura-tempo
conformemente   al   metodo   di   prova   specificato   nel   codice
internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del  fuoco
del 2010,  di  cui  alla  risoluzione  MSC.307(88)  dell'IMO,  del  3
dicembre 2010, nella versione aggiornata;
    bb-decies)  «nave  tradizionale»:  qualsiasi  tipo  di  nave   da
passeggeri storica progettata prima del 1965 e le  relative  repliche
costruite principalmente con i materiali originali,  comprese  quelle
finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e  le  competenze
marittime tradizionali, identificabili insieme come monumenti viventi
di  cultura,  il  cui  esercizio  rispetta  i  principi  tradizionali
dell'arte e della tecnica marinaresche;
    bb-undecies) «unita' da diporto  o  unita'  veloce  da  diporto»:
un'unita'  che   non   e'   impegnata   in   attivita'   commerciali,
indipendentemente dal mezzo di propulsione;
    bb-duodecies)    «imbarcazione     di     servizio     (tender)»:
un'imbarcazione  in  dotazione  alla  nave  che  e'  utilizzata   per
trasferire piu' di dodici passeggeri da una nave da passeggeri  ferma
alla terraferma e viceversa;
    bb-ter decies) «nave di servizio off-shore»: una nave  utilizzata
per  trasportare  e   accogliere   personale   industriale   di   cui
all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che  non  svolge  a  bordo  lavori
essenziali per l'attivita' della nave;
    bb-quater  decies)  «unita'  veloce   di   servizio   off-shore»:
un'unita'  utilizzata  per   trasportare   e   accogliere   personale
industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge  a
bordo lavori essenziali per l'attivita' dell'unita';
    bb-quindecies) «riparazioni, cambiamenti e  modifiche  di  grande
entita'»:
      1.  qualsiasi  variazione   che   altera   sostanzialmente   le
dimensioni di una nave, ad esempio l'allungamento mediante l'aggiunta
di un nuovo corpo centrale;
      2. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente la capacita'
di trasporto di passeggeri di una nave, ad esempio la  trasformazione
di un ponte per autoveicoli in alloggio passeggeri;
      3. qualsiasi variazione che aumenta sostanzialmente la vita  di
esercizio di una nave, ad esempio il rinnovo dell'alloggio passeggeri
su un intero ponte;
      4. qualsiasi conversione di qualsiasi tipo di nave in una  nave
da passeggeri;
    bb-sedecies)  «societa'  di  gestione»:  l'organizzazione  o   la
persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilita'
imposti dal codice internazionale di gestione della  sicurezza  delle
navi  e  della  prevenzione  dell'inquinamento  (codice  ISM),  nella
versione aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX
della SOLAS 1974,  il  proprietario  della  nave  o  qualsiasi  altro
organismo o persona come il gestore o il noleggiatore  a  scafo  nudo
che ha assunto  la  responsabilita'  dell'esercizio  della  nave  dal
proprietario della stessa;
    bb-septies  decies)  «navi  ro/ro  da  passeggeri  ritirate   dal
servizio»: si intendono le navi ro/ro da passeggeri delle classi  «A»
e «B»:
      1. la cui chiglia  e'  stata  impostata  o  si  trovava  ad  un
equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, e
      2. non si sono conformate agli articoli 5, 7 e 8,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2005, n. 65, entro il 1° ottobre 2010, e
      3. sono state destinate alla navigazione nelle classi «C» e «D»
a tale data o a una data successiva  alla  quale  hanno  raggiunto  i
trenta anni di eta', ma  comunque  non  piu'  tardi  del  1°  ottobre
2015.".
                               Art. 2

                      Modifiche all'articolo 2
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano alle navi da passeggeri nuove  ed  esistenti  di
lunghezza pari o superiore  a  24  metri  e  alle  unita'  veloci  da
passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite  a  viaggi
nazionali.
  2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le  unita'
veloci da passeggeri  battenti  bandiera  di  un  Paese  terzo  siano
pienamente conformi ai  requisiti  del  presente  decreto,  prima  di
essere adibite a viaggi nazionali.
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a) alle seguenti navi da passeggeri:
      1) navi militari e da trasporto truppe;
      2) navi a vela;
      3) navi senza mezzi di propulsione meccanica;
      4) navi costruite in materiale non metallico o equivalente  non
contemplate dalle norme relative alle unita' veloci (HSC) di cui alla
risoluzione MSC 36(63) e alla risoluzione MSC.97(73) ovvero unita'  a
sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X);
      5) navi in legno di costruzione primitiva;
      6) navi tradizionali;
      7) unita' da diporto;
      8) navi che operano esclusivamente nelle aree portuali;
      9) unita' di servizio off-shore;
      10) imbarcazioni di servizio;
    b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri:
      1) unita' militari e da trasporto truppe;
      2) unita' da diporto;
      3) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali;
      4) unita' di servizio off-shore.».
                               Art. 3

                      Modifiche all'articolo 3
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 3 (Categorizzazione dei tratti di mare e classi  di  navi  da
passeggeri). - 1. I tratti di  mare  sono  suddivisi  nelle  seguenti
categorie:
    a) «tratto A»: tratto di mare al di fuori dei tratti B, C e D;
    b) «tratto B»: tratto di mare le cui  coordinate  geografiche  in
nessun  punto  distano  piu'  di  20  miglia  dalla  linea  di  costa
corrispondente all'altezza media della marea, ma che si trova  al  di
fuori dei tratti C e D;
    c) «tratto C»: tratto di mare le cui  coordinate  geografiche  in
nessun  punto  distano  piu'  di  5  miglia  dalla  linea  di   costa
corrispondente all'altezza media della marea,  ma  al  di  fuori  del
tratto di mare D, se presente. Inoltre, la probabilita' di un'altezza
significativa d'onda superiore a 2,5  metri  e'  inferiore  al  10  %
durante tutto l'anno in caso di attivita' di durata annua, o  durante
un periodo specifico in caso di  attivita'  stagionale,  per  esempio
un'attivita' estiva;
    d) «tratto D»: tratto di mare le cui  coordinate  geografiche  in
nessun  punto  distano  piu'  di  3  miglia  dalla  linea  di   costa
corrispondente  all'altezza  media  della  marea  e  nel   quale   la
probabilita' di un'altezza significativa d'onda superiore a 1,5 metri
e' inferiore al 10 % durante tutto l'anno in  caso  di  attivita'  di
durata annua, o durante un periodo specifico  in  caso  di  attivita'
stagionale, per esempio un'attivita' estiva.
  2. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle  seguenti  classi,  a
seconda dei tratti di mare in cui possono operare:
    a) «classe A»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  nei
tratti A, B, C e D;
    b) «classe B»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  nei
tratti B, C e D;
    c) «classe C»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  nei
tratti C e D;
    d) «classe D»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  nei
tratti D.
  3. Per le unita' veloci da passeggeri  si  applicano  le  categorie
definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, del codice per le
unita' veloci del 1994 ovvero nel  capitolo  1,  paragrafi  1.4.12  e
1.4.13, del codice per le unita' veloci del 2000.
  4. L'Amministrazione  individua  e  aggiorna  con  proprio  decreto
l'elenco dei tratti di mare e i  corrispondenti  valori  dell'altezza
significativa d'onda suddivisi secondo i criteri di cui al comma 1  e
determina il confine interno del tratto  di  mare  piu'  vicino  alla
linea di costa.
  5. L'Amministrazione, per la predisposizione del decreto di cui  al
comma  4,  si  avvale  delle  competenze  tecniche   e   scientifiche
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA).
  6. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni  di  cui  al
comma 4 in una banca dati  pubblica,  accessibile  sul  proprio  sito
internet, e comunica alla Commissione europea il sito  in  cui  dette
informazioni  sono  state  inserite  e  tutte  le  modifiche  a  esse
apportate.».
                               Art. 4

                      Modifiche all'articolo 4
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000,  n.  45,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;
    b) al comma 3, lettera b), il punto 2 e' abrogato e al punto 3 le
parole: «ai paragrafi b)1 e b)2» sono sostituite dalle seguenti:  «al
comma 2, lettera b), punto 1»;
    c) al comma  4,  lettera  c),  le  parole  «e  dal  capitolo  III
dell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'allegato  I,
con esclusione dei Capitoli II-1 e II-2»  e  la  parola  «membro»  e'
soppressa;
    d) al comma 4, dopo la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente:
«c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le  norme  imposte
dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma della lettera c),
ne informa immediatamente la Commissione europea.» e le lettere d) ed
e) sono abrogate;
    e) al comma 5:
      1) all'alinea, le parole  «battenti  bandiera  di  altro  Stato
membro» sono soppresse;
      2) alla lettera a),  punto  3),  le  parole  «modificata  dalla
risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nella versione aggiornata»;
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  «c)  le  unita'
veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996,  non
conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci  (HSC
code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a
sostentamento dinamico (DSC code) possono  essere  ammesse  a  viaggi
nazionali in tratti di mare italiani:
        1) qualora gia' adibite a detti viaggi al 4 giugno 1998 e,
        2) solo previo accordo dell'Amministrazione.»;
    f) dopo il  comma  5,  sono  aggiunti  i  seguenti:  «5-bis.  Con
riguardo  alle  navi  nuove  ed   esistenti,   le   riparazioni,   le
trasformazioni e le modifiche di  grande  entita'  e  le  conseguenti
variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per
navi nuove stabiliti  al  comma  3,  lettera  a).  Le  trasformazioni
apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a  uno  standard  che
assicuri una maggiore capacita' di sopravvivenza non sono considerate
cambiamenti di grande entita'.
  5-ter. Le navi costruite in  materiale  equivalente  prima  del  20
dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente  decreto  entro
il 22 dicembre 2025.»;
    g) il comma 6 e' abrogato.
                               Art. 5

                    Modifiche all'articolo 4-bis
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. L'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 4-bis (Requisiti  di  stabilita'  e  ritiro  progressivo  dal
servizio delle navi ro/ro da  passeggeri).  -  1.  Fermi  restando  i
pertinenti requisiti di sicurezza di  cui  all'articolo  4,  le  navi
ro/ro da passeggeri di classe C, la cui chiglia e' stata impostata  o
si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004  o
in data successiva, e tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe A e
B, devono essere  conformi  agli  articoli  5,  7  e  8  del  decreto
legislativo 14 marzo 2005, n. 65.
  2. Le navi ro/ro da passeggeri ritirate dal  servizio  non  possono
operare nei tratti di mare "A" e "B".».
                               Art. 6

                    Modifiche all'articolo 4-ter
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.
45, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2,  le  parole  «L'amministrazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
    b) al comma 3,  le  parole  «,  da  comunicare  alla  Commissione
europea entro il 17 maggio 2005» sono soppresse;
    c) il comma 4 e' abrogato;
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le verifiche  della
conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi  esistenti
alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».
                               Art. 7

                      Modifiche all'articolo 5
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 5 (Equivalenze ed  esenzioni).  -  1.  Se  l'Amministrazione,
anche in concorso con altri Stati membri, ritiene che i requisiti  di
sicurezza  applicabili  devono  essere  migliorati   in   determinate
situazioni a  causa  di  specifiche  circostanze  locali  e  se  tale
esigenza  e'  debitamente  comprovata,  adotta  le  misure   atte   a
migliorare i suddetti requisiti, applicando la procedura  di  cui  al
comma 3.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
applicando la procedura di cui al comma 3, possono essere adottate:
    a)  misure  che  consentono  l'equivalenza  a  taluni   requisiti
specifici  del  presente  decreto,  purche'  tali  equivalenze  siano
efficaci almeno quanto i suddetti requisiti;
    b) a condizione che non ne risulti una riduzione del  livello  di
sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di  taluni
requisiti specifici  indicati  nel  presente  decreto,  quando  siano
adibite,  nelle  acque  territoriali,  inclusi  i  tratti   di   mare
arcipelagici  riparati  dagli  effetti  del  mare  aperto,  a  viaggi
nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali piu'  basse
condizioni di altezza d'onda significativa,  l'osservanza  di  limiti
stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo  in
ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la
durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di  pronto
intervento.
  3. Se l'Amministrazione adotta le misure di cui ai commi 1 e 2,  si
attiene alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
  4. L'Amministrazione notifica alla Commissione  europea  le  misure
che  intende  adottare  fornendo  le   precisazioni   sufficienti   a
comprovare che la sicurezza e' mantenuta a un livello adeguato.
  5. Se la Commissione europea adotta, entro sei mesi dalla notifica,
atti di esecuzione contenenti la  propria  decisione  che  le  misure
proposte  non  sono  giustificate,  l'Amministrazione  e'  tenuta   a
modificarle o a non adottarle.
  6. Le misure adottate sono espressamente specificate nel decreto di
cui al comma 2 e comunicate alla Commissione  europea  e  agli  altri
Stati membri.
  7. Le suddette misure si applicano a tutte le  navi  da  passeggeri
della stessa classe o alle unita' veloci  che  operano  nelle  stesse
condizioni specifiche, senza  alcuna  discriminazione  riferita  alla
bandiera che battono o alla nazionalita' o al luogo ove  ha  sede  la
societa' di gestione.
  8. Le  misure  di  cui  al  comma  2,  atte  a  esonerare  le  navi
dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati  nel  presente
decreto,  si  applicano  solo  finche'  ricorrono   tali   condizioni
specifiche.
  9. L'Amministrazione notifica le misure di  cui  ai  commi  4  e  6
mediante la banca  dati  che  la  Commissione  europea  istituisce  e
mantiene  a  tal  fine   e   a   cui   la   Commissione   europea   e
l'Amministrazione hanno accesso.».
                               Art. 8

                      Modifiche all'articolo 7
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  L'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.  45,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 7 (Visite). - 1. Le  navi  da  passeggeri  battenti  bandiera
italiana sono sottoposte, con le modalita' di cui al  comma  3,  alle
seguenti visite:
    a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;
    b) una visita periodica ogni dodici mesi;
    c) visite addizionali quando se ne verifichi la necessita'.
  2. Le unita'  veloci  da  passeggeri  battenti  bandiera  italiana,
tenute a conformarsi, in  base  alle  disposizioni  dell'articolo  4,
comma 5, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC code) e le
unita' veloci da passeggeri  battenti  bandiera  italiana,  tenute  a
conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma  5,  ai
requisiti del codice di  sicurezza  per  le  unita'  a  sostentamento
dinamico  (DSC  code),  sono  sottoposte  alle  visite  previste  dai
rispettivi codici con le modalita' di cui al comma 3.
  3. Le visite di cui ai  commi  1  e  2  sono  effettuate  dall'ente
tecnico e, per  la  parte  radiocomunicazioni,  dagli  ispettori  del
Ministero dello sviluppo  economico,  seguendo  le  procedure  e  gli
orientamenti specificati nella risoluzione IMO A.997(25) e successive
modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del  sistema
armonizzato  di  ispezione  e  certificazione,  2007",  o   procedure
finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo.
  4. Per quanto non previsto nel  presente  articolo,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616.».
                               Art. 9

                      Modifiche all'articolo 8
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000,  n.  45,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  navi  da
passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente
decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza  per
le navi da passeggeri in conformita' al presente decreto. Il  formato
del certificato e' conforme all'allegato II ed  e'  rilasciato  dalle
Autorita'  marittime  al  termine  della  visita  iniziale   di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a).»;
    b) al comma  2,  le  parole  «,  e  comma  2,  lettera  b)»  sono
soppresse;
    c) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Per  le  unita'
veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal  codice  per
le unita' veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per le unita' a
sostentamento dinamico (DSC code),  il  certificato  di  sicurezza  e
l'autorizzazione all'esercizio per  unita'  veloci,  sono  rilasciati
dalle Autorita' marittime.»;
    d) al comma 4, le parole «Stato  ospite»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Stato di approdo»;
    e) al comma 5, dopo la parola «Le»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le»;
    f) al comma 6, dopo le  parole  «per  navi  da  passeggeri»  sono
aggiunte le seguenti: «di cui al presente articolo»;
    g) il comma 7 e' abrogato;
    h)  il  comma  8  e'   sostituito   dal   seguente:   «8.   Tutto
l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, conforme alle  disposizioni  del
medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del
presente decreto.».
                               Art. 10

                              Sanzioni

  1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 4  febbraio  2000,  n.
45, e' inserito il seguente:
  «Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'
grave reato, il comandante della nave che:
    a) naviga oltre i limiti della abilitazione  della  nave  di  cui
all'articolo 3, e' punito con l'arresto fino a  un  anno  ovvero  con
l'ammenda fino a 1.032 euro;
    b) intraprende  la  navigazione  in  mancanza  dei  requisiti  di
sicurezza di cui all'articolo 4, e' punito con l'arresto da un mese a
un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032;
    c) intraprende la  navigazione  privo  dei  certificati,  di  cui
all'articolo 8,  in  regolare  corso  di  validita',  e'  punito  con
l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1.032.
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  il  comandante
della  nave,  l'armatore,  gli  amministratori  della   societa'   di
armamento e  della  societa'  di  gestione  che  non  ottemperano  ai
requisiti di sicurezza per le persone  a  mobilita'  ridotta  di  cui
all'articolo 4-ter, sono puniti con l'arresto da un mese  a  un  anno
ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032.
  3. Il comandante della nave, l'armatore, gli  amministratori  della
societa'  di  armamento  e  della  societa'  di  gestione   che   non
sottopongono la nave  alle  visite  previste  dall'articolo  7,  sono
puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000.
  4. In relazione alle violazioni individuate dal  presente  decreto,
l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo  17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il  Capo  del  compartimento
marittimo.
  5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative  di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e  gli  agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al  Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' le  persone  cui  le  leggi  e  i
regolamenti attribuiscono  le  funzioni  di  polizia  giudiziaria  in
materia di sicurezza della navigazione.».
                               Art. 11

                      Modifiche all'allegato I
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. All'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 2000,  n.  45,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma del punto 13.1 del capitolo II-2, parte  A,  le
parole: «nella lingua ufficiale dello Stato ospite»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella lingua ufficiale dello Stato di approdo»;
    b) al capitolo III, punto 2, tabella, nota 1,  le  parole  «Stato
membro ospitante» sono sostituite dalle seguenti:  «Stato  membro  di
approdo».
                               Art. 12

                         Modifiche al titolo
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

  1. Nel titolo, le parole «98/18/CE  relativa  alle  disposizioni  e
alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri  adibite  a  viaggi
nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «2009/45/CE relativa  alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri».
                               Art. 13

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 maggio 2020

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei

                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico


Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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