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lunedì 29 giugno 2020

LEGGE 25 giugno 2020, n. 70 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (20G00088) (GU n.162 del 29-6-2020) Vigente al: 30-6-2020





LEGGE 25 giugno 2020, n. 70

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30  aprile
2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalita' dei  sistemi
di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni
integrative e  di  coordinamento  in  materia  di  giustizia  civile,
amministrativa e contabile e misure urgenti  per  l'introduzione  del
sistema di allerta Covid-19. (20G00088)

(GU n.162 del 29-6-2020)


 Vigente al: 30-6-2020




  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante  misure  urgenti
per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di  conversazioni
e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia  di  ordinamento
penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile,  amministrativa  e  contabile  e  misure
urgenti per  l'introduzione  del  sistema  di  allerta  Covid-19,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
dell'articolo 3, comma 1, lettera i),  del  decreto-legge  30  aprile
2020, n. 28.
  3. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n.  29,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 25 giugno 2020

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

                                                             Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  30
  APRILE 2020, N. 28
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
      «Art. 1-bis (Utilizzo di  aeromobili  a  pilotaggio  remoto  da
parte del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. All'articolo 5, comma
3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "L'utilizzo  di  aeromobili  a  pilotaggio
remoto  da  parte  del  personale  abilitato  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria e'  previsto  nell'ambito  delle  funzioni  svolte  dal
predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge  15  dicembre
1990, n. 395,  per  assicurare  una  piu'  efficace  vigilanza  sugli
istituti  penitenziari  e  garantire  la  sicurezza  all'interno  dei
medesimi".
      2. All'attuazione delle disposizioni del presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica».
    All'articolo 2:
      al comma 1:
        alla lettera a), ai numeri 1) e 2), le parole: «ove  ha  sede
il tribunale  che  ha  emesso  la  sentenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove  ha
sede il giudice che procede»;
        alla lettera b):
          al capoverso 1-quinquies, al primo periodo, le parole: «ove
ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» sono sostituite dalle
seguenti: «ove e'  stata  pronunciata  la  sentenza  di  condanna»  e
l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Salvo  che  ricorrano
esigenze  di  motivata  eccezionale  urgenza,  il  tribunale   o   il
magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima  del  decorso
dei predetti termini»;
          sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al comma 7,
le parole: "nei commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nei
commi 1, 1-bis e 1-ter"».
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
      «Art.  2-bis  (Misure  urgenti   in   materia   di   detenzione
domiciliare  o  di  differimento  della  pena  per  motivi   connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19). - 1. Quando i condannati e  gli
internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis  e  416-bis
del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  o  per  un
delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di  agevolare
l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso  con  finalita'  di
terrorismo ai  sensi  dell'articolo  270-sexies  del  codice  penale,
nonche' i condannati e gli internati sottoposti  al  regime  previsto
dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi
alla detenzione domiciliare o  usufruiscono  del  differimento  della
pena per motivi connessi  all'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  il
magistrato di sorveglianza o il  tribunale  di  sorveglianza  che  ha
adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore  della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo  del  distretto  ove  e'
stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale
antimafia  e  antiterrorismo  per  i  condannati  e  internati   gia'
sottoposti al regime di cui al predetto articolo  41-bis,  valuta  la
permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine
di   quindici   giorni    dall'adozione    del    provvedimento    e,
successivamente, con cadenza mensile. La  valutazione  e'  effettuata
immediatamente,  anche  prima  della  decorrenza  dei  termini  sopra
indicati,  nel  caso  in  cui  il  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria comunichi la disponibilita' di strutture  penitenziarie
o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di  salute
del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione  domiciliare  o
ad usufruire del differimento della pena.
      2.  Prima   di   provvedere   l'autorita'   giudiziaria   sente
l'autorita' sanitaria regionale,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e  acquisisce
dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  informazioni  in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta  in  cui  il  condannato  o  l'internato
ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire  del  differimento
della pena puo'  riprendere  la  detenzione  o  l'internamento  senza
pregiudizio per le sue condizioni di salute.
      3. L'autorita' giudiziaria provvede valutando se  permangono  i
motivi  che  hanno  giustificato  l'adozione  del  provvedimento   di
ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della  pena,
nonche' la disponibilita'  di  altre  strutture  penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per  la
salute del  detenuto  o  dell'internato.  Il  provvedimento  con  cui
l'autorita'  giudiziaria  revoca  la  detenzione  domiciliare  o   il
differimento della pena e' immediatamente esecutivo.
      4.  Quando  il  magistrato   di   sorveglianza   procede   alla
valutazione  del  provvedimento  provvisorio   di   ammissione   alla
detenzione domiciliare o di differimento della pena, i  pareri  e  le
informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e  2  e  i  provvedimenti
adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al
tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli gia' inviati ai  sensi
degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter,
comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso  in  cui
il  magistrato  di  sorveglianza  abbia  disposto  la  revoca   della
detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in  via
provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull'ammissione alla
detenzione domiciliare o sul differimento  della  pena  entro  trenta
giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche  in  deroga
al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 26  luglio
1975, n. 354. Se  la  decisione  del  tribunale  non  interviene  nel
termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia.
      5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  ai
provvedimenti  di  ammissione  alla  detenzione  domiciliare   o   di
differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.
Per i provvedimenti di revoca  della  detenzione  domiciliare  o  del
differimento della pena gia' adottati dal magistrato di  sorveglianza
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il termine di trenta giorni previsto  dal  comma  4
decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      Art. 2-ter (Misure urgenti in  materia  di  sostituzione  della
custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari
per motivi  connessi  all'emergenza  sanitaria  da  COVID-19).  -  1.
Quando, nei confronti di imputati per delitti di  cui  agli  articoli
270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle  condizioni  o
al fine  di  agevolare  l'associazione  mafiosa,  o  per  un  delitto
commesso  con  finalita'  di  terrorismo   ai   sensi   dell'articolo
270-sexies del codice  penale,  nonche'  di  imputati  sottoposti  al
regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio  1975,  n.
354, e' stata disposta la sostituzione della  custodia  cautelare  in
carcere con la misura degli arresti domiciliari per  motivi  connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico  ministero  verifica
la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni
dalla data di adozione della  misura  degli  arresti  domiciliari  e,
successivamente, con cadenza mensile, salvo  quando  il  Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  comunica  la  disponibilita'  di
strutture penitenziarie o di reparti di  medicina  protetta  adeguati
alle condizioni  di  salute  dell'imputato.  Il  pubblico  ministero,
quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento  delle
condizioni  che  hanno  giustificato  la  sostituzione  della  misura
cautelare o alla disponibilita' di strutture penitenziarie o  reparti
di   medicina   protetta   adeguati   alle   condizioni   di   salute
dell'imputato,  chiede  al  giudice  il  ripristino  della   custodia
cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze
cautelari.
      2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo  299,  comma
1,  del  codice  di  procedura  penale,  prima  di  provvedere  sente
l'autorita' sanitaria regionale,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e  acquisisce
dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  informazioni  in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta in cui l'imputato puo' essere nuovamente
sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza  pregiudizio  per
le sue  condizioni  di  salute.  Il  giudice  provvede  valutando  la
permanenza  dei  motivi  che  hanno   giustificato   l'adozione   del
provvedimento di sostituzione della  custodia  cautelare  in  carcere
nonche' la disponibilita'  di  altre  strutture  penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per  la
salute dell'imputato. Quando non e' in grado di decidere  allo  stato
degli atti,  il  giudice  puo'  disporre,  anche  d'ufficio  e  senza
formalita',  accertamenti  in  ordine  alle  condizioni   di   salute
dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli
220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti
nei successivi quindici giorni.
      3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  ai
provvedimenti di sostituzione della misura della  custodia  cautelare
in  carcere   con   quella   degli   arresti   domiciliari   adottati
successivamente al 23 febbraio 2020.
      Art. 2-quater (Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per  gli
istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni). - 1. Al
fine di consentire il rispetto  delle  condizioni  igienico-sanitarie
idonee a prevenire il  rischio  di  diffusione  del  COVID-19,  negli
istituti penitenziari  e  negli  istituti  penali  per  minorenni,  a
decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i colloqui con
i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i  condannati,  gli
internati e gli imputati a norma degli articoli  18  della  legge  26
luglio 1975, n. 354,  37  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza,
mediante,  ove  possibile,  apparecchiature  e  collegamenti  di  cui
dispone  l'amministrazione  penitenziaria  e  minorile   o   mediante
corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti
di cui all'articolo 39, comma 2, del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 230 del 2000 e  all'articolo  19,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 121 del 2018.
      2. Il direttore  dell'istituto  penitenziario  e  dell'istituto
penale per i minorenni,  sentiti,  rispettivamente,  il  provveditore
regionale  dell'amministrazione  penitenziaria  e  il  dirigente  del
centro per  la  giustizia  minorile,  nonche'  l'autorita'  sanitaria
regionale in persona  del  Presidente  della  Giunta  della  regione,
stabilisce, nei limiti di legge, il numero  massimo  di  colloqui  da
svolgere in presenza, fermo il diritto dei  condannati,  internati  e
imputati ad almeno un colloquio al mese  in  presenza  di  almeno  un
congiunto o altra persona.
      Art. 2-quinquies (Norme in materia di corrispondenza telefonica
delle persone detenute). - 1.  L'autorizzazione  alla  corrispondenza
telefonica prevista dall'articolo 39 del  regolamento  recante  norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e  limitative
della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
giugno 2000, n. 230, puo' essere concessa, oltre i  limiti  stabiliti
dal comma 2 del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi  di
urgenza o di particolare rilevanza, nonche' in caso di  trasferimento
del detenuto. L'autorizzazione puo'  essere  concessa  una  volta  al
giorno se la corrispondenza telefonica si svolga con figli  minori  o
figli maggiorenni portatori di  una  disabilita'  grave;  e'  inoltre
concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, con l'altra  parte
dell'unione civile,  con  persona  stabilmente  convivente  o  legata
all'internato da relazione stabilmente affettiva, con  il  padre,  la
madre, il fratello o la sorella del  condannato  qualora  gli  stessi
siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando  si  tratta  di
detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal  primo  periodo
del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,
l'autorizzazione non  puo'  essere  concessa  piu'  di  una  volta  a
settimana. Le disposizioni del presente comma  non  si  applicano  ai
detenuti sottoposti al regime  previsto  dall'articolo  41-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354.
      2. Il comma 3 dell'articolo 39 del  regolamento  recante  norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e  limitative
della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
giugno 2000, n. 230, cessa di avere efficacia.
      Art.  2-sexies  (Disposizioni  in  materia   di   garanti   dei
detenuti). - 1. All'articolo 41-bis della legge 26  luglio  1975,  n.
354, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
        "2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti  delle  persone
detenute  o  private  della  liberta'  personale,  quale   meccanismo
nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo  opzionale  alla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti
o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre
2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi  della  legge  9  novembre
2012, n. 195,  accede  senza  limitazione  alcuna  all'interno  delle
sezioni speciali degli istituti  incontrando  detenuti  ed  internati
sottoposti al regime speciale di cui al presente  articolo  e  svolge
con essi  colloqui  visivi  riservati  senza  limiti  di  tempo,  non
sottoposti  a  controllo  auditivo  o  a  videoregistrazione  e   non
computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui  al
comma 2-quater.
        2-quater.2. I garanti regionali  dei  diritti  dei  detenuti,
comunque  denominati,  accedono,  nell'ambito   del   territorio   di
competenza,  all'interno  delle  sezioni  speciali   degli   istituti
incontrando detenuti ed internati sottoposti al  regime  speciale  di
cui  al  presente  articolo  e  svolgono  con  essi  colloqui  visivi
esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini  della
limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.
        2-quater.3. I garanti  comunali,  provinciali  o  delle  aree
metropolitane  dei  diritti  dei   detenuti,   comunque   denominati,
nell'ambito  del   territorio   di   propria   competenza,   accedono
esclusivamente  in  visita  accompagnata  agli  istituti   ove   sono
ristretti i detenuti di cui al  presente  articolo.  Tale  visita  e'
consentita solo per verificare le condizioni di  vita  dei  detenuti.
Non sono consentiti colloqui visivi  con  i  detenuti  sottoposti  al
regime speciale di cui al presente articolo"».
    All'articolo 3:
      al comma 1:
        alla lettera a), numero 1), le parole: «cause  relative  alla
tutela dei minori,  ad  alimenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cause relative  ai  diritti  delle  persone  minorenni,  al  diritto
all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile»;
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
          «b-bis) al comma 6, primo periodo, le  parole:  "31  luglio
2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"»;
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
          «c) al comma  7,  lettera  f),  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "l'effettiva partecipazione delle  parti"  sono  aggiunte  le
seguenti: "; il  luogo  posto  nell'ufficio  giudiziario  da  cui  il
magistrato si collega con gli avvocati,  le  parti  ed  il  personale
addetto e' considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge"»;
        dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
          «c-bis) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
          "7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori
e figli in spazio neutro,  ovvero  alla  presenza  di  operatori  del
servizio socio-assistenziale, disposti con  provvedimento  giudiziale
fino al 31 maggio 2020, dopo tale data e' ripristinata la continuita'
degli incontri protetti tra genitori e  figli  gia'  autorizzata  dal
tribunale per i minorenni  per  tutti  i  servizi  residenziali,  non
residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonche' negli  spazi
neutri,  favorendo  le  condizioni  che  consentono  le   misure   di
distanziamento sociale. La sospensione degli incontri,  nel  caso  in
cui non sia possibile  assicurare  i  collegamenti  da  remoto,  puo'
protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti  di  cui  alla
legge 19 luglio 2019, n. 69";
          c-ter) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
          "11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti
civili,  contenziosi  o  di  volontaria  giurisdizione   innanzi   al
tribunale e alla  corte  di  appello,  il  deposito  degli  atti  del
magistrato ha luogo esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel
rispetto  della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici. E' comunque consentito il deposito degli atti di cui  al
periodo precedente con modalita' non  telematiche  quando  i  sistemi
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti"»;
        dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
          «h-bis)  al  comma  20-bis,  dopo  l'ultimo  periodo   sono
aggiunti i seguenti: "Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione
digitale,  trasmette  tramite  posta  elettronica  certificata   agli
avvocati delle parti l'accordo cosi' formato. In tali casi  l'istanza
di notificazione dell'accordo di  mediazione  puo'  essere  trasmessa
all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio  di  posta
elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato
del messaggio di  posta  elettronica  ricevuto  le  copie  analogiche
necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli  137  e
seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna  di  copia
analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"»;
        la lettera i) e' soppressa;
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 88 delle disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n.  1368,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente:
          "Quando il verbale di udienza, contenente  gli  accordi  di
cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi  degli
articoli 185 e 420 del codice, e' redatto con strumenti  informatici,
della sottoscrizione delle parti, del  cancelliere  e  dei  difensori
tiene luogo apposita dichiarazione del  giudice  che  tali  soggetti,
resi  pienamente  edotti  del  contenuto  degli  accordi,  li   hanno
accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione  ha
valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti  della  conciliazione
sottoscritta in udienza".
        1-ter. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, dopo le parole: "Nei procedimenti civili" sono inserite
le seguenti: "e in quelli davanti al Consiglio nazionale  forense  in
sede giurisdizionale,".
        1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio  2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
          "6-ter.  Nelle  controversie  in  materia  di  obbligazioni
contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di
cui al presente decreto,  o  comunque  disposte  durante  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sulla  base  di  disposizioni  successive,
puo'  essere  valutato  ai  sensi  del  comma  6-bis,  il  preventivo
esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del  comma  1-bis
dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,
costituisce condizione di procedibilita' della domanda"».
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
      «Art. 3-bis (Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n.
119). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo  1993,  n.
119, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
        "3-bis. In caso di revoca del cambiamento  delle  generalita'
di  cui  al  comma  3,  le  persone  legate   al   destinatario   del
provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o
filiazione, instaurato successivamente all'emissione del  decreto  di
cambiamento delle generalita', possono avanzare motivata istanza alla
commissione centrale affinche' il provvedimento di revoca non produca
effetti nei loro confronti. Per i  figli  minori  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2.
        3-ter.  La  commissione  centrale,  acquisiti   elementi   di
valutazione dalle autorita' provinciali di pubblica sicurezza  e  dal
servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso  in  cui
l'applicazione della revoca delle  generalita'  di  cui  al  comma  3
esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi
per l'incolumita' personale. In  tal  caso  la  commissione  centrale
provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da  compiere
negli atti, iscrizioni, trascrizioni o  provvedimenti  relativi  alla
persona.
        3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai
destinatari  dei  provvedimenti  di  revoca  del  cambiamento   delle
generalita' nonche' a coloro nei cui confronti siano stati adottati i
medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la  data  di
entrata in vigore della presente disposizione  e  fino  al  perdurare
dello stato di emergenza relativa al COVID-19"».
    All'articolo 4:
      al comma 1:
        al primo periodo, le parole: «5, 9,  e  10»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5 e 9,»;
        dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «All'articolo
7  del  decreto-legge  31  agosto  2016,  n.  168,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197,  il  comma  4  e'
abrogato. All'articolo 84 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
l'ultimo periodo del comma 10 e' soppresso»;
        al sesto periodo, le  parole:  «un  giorno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tre giorni»;
        al nono periodo, le parole: «fino alle  ore  9  antimeridiane
del giorno dell'udienza stessa» sono sostituite dalle seguenti: «fino
alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa»;
      al comma 2, capoverso 1,  le  parole:  «e  gli  altri  soggetti
indicati dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio
nazionale  forense,  il  Consiglio  di  presidenza  della   giustizia
amministrativa  e   le   associazioni   specialistiche   maggiormente
rappresentative».
    All'articolo 5:
      al comma 1:
        alla lettera a), le parole: «31 luglio 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
          «a-bis) al comma 4, primo periodo, le  parole:  "1°  luglio
2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020"»;
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
        «1-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge   di   conversione   del   presente   decreto,   in   relazione
all'accresciuta   esigenza   di   garantire   la   sicurezza    degli
approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui
all'articolo 162, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione
di Sezione centrale  per  il  controllo  dei  contratti  secretati  e
svolge,  oltre  alle  funzioni  ivi  previste,  anche  il   controllo
preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis,  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  6  novembre
2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di  una  struttura
di supporto di livello non dirigenziale,  nell'ambito  della  vigente
dotazione organica del personale amministrativo e della  magistratura
contabile. Il Consiglio di  presidenza  della  Corte  dei  conti,  su
proposta  del  Presidente,  definisce   criteri   e   modalita'   per
salvaguardare le esigenze di massima riservatezza  nella  scelta  dei
magistrati da assegnare alla  Sezione  centrale  e  nell'operativita'
della  stessa.  Analoghi  criteri  e  modalita'  sono  osservati  dal
segretario  generale  nella  scelta  del  personale  di  supporto  da
assegnare alla Sezione medesima. Con riferimento  a  quanto  previsto
dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione e'  trasmessa
al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
      «Art. 7-bis (Sistemi di protezione dei minori  dai  rischi  del
cyberspazio).  -  1.  I  contratti  di  fornitura  nei   servizi   di
comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere  tra  i  servizi
preattivati sistemi  di  controllo  parentale  ovvero  di  filtro  di
contenuti inappropriati  per  i  minori  e  di  blocco  di  contenuti
riservati ad un pubblico di eta' superiore agli anni diciotto.
      2. I servizi preattivati di cui al  comma  1  sono  gratuiti  e
disattivabili  solo  su  richiesta  del  consumatore,  titolare   del
contratto.
      3.  Gli  operatori  di  telefonia,  di  reti  televisive  e  di
comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme  di  pubblicita'
dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i
consumatori possano compiere scelte informate.
      4. In caso di violazione degli  obblighi  di  cui  al  presente
articolo, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  ordina
all'operatore la cessazione della condotta e  la  restituzione  delle
eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
in ogni caso un termine non inferiore a  sessanta  giorni  entro  cui
adempiere».


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28

Testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 111 del 30  aprile  2020),  coordinato  con  la
legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la funzionalita'
dei sistemi di  intercettazioni  di  conversazioni  e  comunicazioni,
ulteriori misure urgenti in  materia  di  ordinamento  penitenziario,
nonche' disposizioni integrative e di  coordinamento  in  materia  di
giustizia civile, amministrativa e contabile  e  misure  urgenti  per
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.». (20A03469)

(GU n.162 del 29-6-2020)


 Vigente al: 29-6-2020 



Capo I
Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile,
amministrativa e contabile


Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

                               Art. 1

Proroga del termine di  entrata  in  vigore  della  disciplina  delle
          intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 agosto 2020»;
    b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° settembre 2020».
  2. All'articolo 2 del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il
comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del  presente
articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente
al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma  6
che sono di immediata applicazione.».

                            ((Art. 1-bis

             Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto
             da parte del Corpo di polizia penitenziaria

  1. All'articolo 5, comma 3-sexies, del  decreto-legge  18  febbraio
2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2015, n. 43, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «L'utilizzo
di aeromobili a pilotaggio remoto da parte  del  personale  abilitato
del Corpo di polizia  penitenziaria  e'  previsto  nell'ambito  delle
funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395,  per  assicurare  una  piu'  efficace
vigilanza  sugli  istituti  penitenziari  e  garantire  la  sicurezza
all'interno dei medesimi».
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.))

                               Art. 2

                   Disposizioni urgenti in materia
                di detenzione domiciliare e permessi

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 30-bis:
      1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel
caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi
3-bis  e  3-quater,  del  codice  di  procedura  penale,  l'autorita'
competente, prima di pronunciarsi,  chiede  altresi'  il  parere  del
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha
sede il giudice che procede)) e, nel caso di detenuti  sottoposti  al
regime previsto dall'articolo 41-bis, anche  quello  del  procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo  in  ordine  all'attualita'  dei
collegamenti con la criminalita' organizzata  ed  alla  pericolosita'
del  soggetto.  Salvo  ricorrano  esigenze  di  motivata  eccezionale
urgenza, il permesso non puo' essere concesso prima  di  ventiquattro
ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;
      2) il nono comma e' sostituito dal  seguente:  «Il  procuratore
generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi
e del relativo esito con relazione trimestrale degli  organi  che  li
hanno rilasciati e, nel caso, di permessi  concessi  a  detenuti  per
delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice
di procedura penale  o  a  detenuti  sottoposti  al  regime  previsto
dall'articolo  41-bis,  ne  da'  comunicazione,  rispettivamente,  al
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha
sede il giudice che procede)) e al procuratore nazionale antimafia  e
antiterrorismo.»;
    b) all'articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater,  e'  aggiunto  il
seguente: «1-quinquies.  Nei  confronti  dei  detenuti  per  uno  dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del  codice
di procedura penale o sottoposti  al  regime  previsto  dall'articolo
41-bis, il tribunale  o  il  magistrato  di  sorveglianza,  prima  di
provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della  pena  ai  sensi
degli articoli 146 o 147 del codice  penale  con  applicazione  della
detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga,
chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di
condanna)) e, nel caso di  detenuti  sottoposti  al  regime  previsto
dall'articolo  41-bis,  anche  quello   del   Procuratore   nazionale
antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei  collegamenti
con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. I
pareri sono resi al magistrato di  sorveglianza  e  al  tribunale  di
sorveglianza  nel  termine,  rispettivamente,  di  due  giorni  e  di
quindici giorni dalla richiesta. ((Salvo che  ricorrano  esigenze  di
motivata  eccezionale  urgenza,  il  tribunale  o  il  magistrato  di
sorveglianza non possono provvedere prima del  decorso  dei  predetti
termini, e, al comma 7,  le  parole:  "nei  commi  1  e  1-bis"  sono
sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter".».))

                            ((Art. 2-bis

Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento
  della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19

  1. Quando i condannati e gli internati per i delitti  di  cui  agli
articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1,  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, o per un  delitto  commesso  avvalendosi  delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa,  o  per  un
delitto commesso con finalita' di terrorismo ai  sensi  dell'articolo
270-sexies del codice penale, nonche' i condannati  e  gli  internati
sottoposti al regime previsto dall'articolo  41-bis  della  legge  26
luglio 1975, n. 354,  sono  ammessi  alla  detenzione  domiciliare  o
usufruiscono  del  differimento  della  pena  per   motivi   connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza  o
il tribunale  di  sorveglianza  che  ha  adottato  il  provvedimento,
acquisito il  parere  del  procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale del capoluogo del distretto ove  e'  stata  pronunciata  la
sentenza  di  condanna  e  del  Procuratore  nazionale  antimafia   e
antiterrorismo per i condannati e internati gia' sottoposti al regime
di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza  dei  motivi
legati all'emergenza sanitaria entro il termine  di  quindici  giorni
dall'adozione  del  provvedimento  e,  successivamente,  con  cadenza
mensile. La valutazione e'  effettuata  immediatamente,  anche  prima
della decorrenza dei termini sopra  indicati,  nel  caso  in  cui  il
Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria   comunichi    la
disponibilita' di strutture penitenziarie o di  reparti  di  medicina
protetta  adeguati  alle  condizioni  di  salute   del   detenuto   o
dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del
differimento della pena.
  2. Prima di provvedere l'autorita'  giudiziaria  sente  l'autorita'
sanitaria regionale, in persona del  Presidente  della  Giunta  della
regione,  sulla  situazione  sanitaria  locale   e   acquisisce   dal
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   informazioni   in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta  in  cui  il  condannato  o  l'internato
ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire  del  differimento
della pena puo'  riprendere  la  detenzione  o  l'internamento  senza
pregiudizio per le sue condizioni di salute.
  3. L'autorita'  giudiziaria  provvede  valutando  se  permangono  i
motivi  che  hanno  giustificato  l'adozione  del  provvedimento   di
ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della  pena,
nonche' la disponibilita'  di  altre  strutture  penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per  la
salute del  detenuto  o  dell'internato.  Il  provvedimento  con  cui
l'autorita'  giudiziaria  revoca  la  detenzione  domiciliare  o   il
differimento della pena e' immediatamente esecutivo.
  4. Quando il magistrato di sorveglianza  procede  alla  valutazione
del  provvedimento  provvisorio   di   ammissione   alla   detenzione
domiciliare o di differimento della pena, i pareri e le  informazioni
acquisiti ai sensi dei  commi  1  e  2  e  i  provvedimenti  adottati
all'esito  della  valutazione  sono   trasmessi   immediatamente   al
tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli gia' inviati ai  sensi
degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter,
comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso  in  cui
il  magistrato  di  sorveglianza  abbia  disposto  la  revoca   della
detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in  via
provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull'ammissione alla
detenzione domiciliare o sul differimento  della  pena  entro  trenta
giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche  in  deroga
al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 26  luglio
1975, n. 354. Se  la  decisione  del  tribunale  non  interviene  nel
termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia.
  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
provvedimenti  di  ammissione  alla  detenzione  domiciliare   o   di
differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.
Per i provvedimenti di revoca  della  detenzione  domiciliare  o  del
differimento della pena gia' adottati dal magistrato di  sorveglianza
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il termine di trenta giorni previsto  dal  comma  4
decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.))

                            ((Art. 2-ter

Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in
  carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi
  all'emergenza sanitaria da COVID-19

  1. Quando, nei confronti  di  imputati  per  delitti  di  cui  agli
articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1,  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n.  309,  o  per  delitti  commessi  avvalendosi  delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa,  o  per  un
delitto commesso con finalita' di terrorismo ai  sensi  dell'articolo
270-sexies del codice  penale,  nonche'  di  imputati  sottoposti  al
regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio  1975,  n.
354, e' stata disposta la sostituzione della  custodia  cautelare  in
carcere con la misura degli arresti domiciliari per  motivi  connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico  ministero  verifica
la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni
dalla data di adozione della  misura  degli  arresti  domiciliari  e,
successivamente, con cadenza mensile, salvo  quando  il  Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  comunica  la  disponibilita'  di
strutture penitenziarie o di reparti di  medicina  protetta  adeguati
alle condizioni  di  salute  dell'imputato.  Il  pubblico  ministero,
quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento  delle
condizioni  che  hanno  giustificato  la  sostituzione  della  misura
cautelare o alla disponibilita' di strutture penitenziarie o  reparti
di   medicina   protetta   adeguati   alle   condizioni   di   salute
dell'imputato,  chiede  al  giudice  il  ripristino  della   custodia
cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze
cautelari.
  2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo  299,  comma  1,
del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorita'
sanitaria regionale, in persona del  Presidente  della  Giunta  della
regione,  sulla  situazione  sanitaria  locale   e   acquisisce   dal
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   informazioni   in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta in cui l'imputato puo' essere nuovamente
sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza  pregiudizio  per
le sue  condizioni  di  salute.  Il  giudice  provvede  valutando  la
permanenza  dei  motivi  che  hanno   giustificato   l'adozione   del
provvedimento di sostituzione della  custodia  cautelare  in  carcere
nonche' la disponibilita'  di  altre  strutture  penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per  la
salute dell'imputato. Quando non e' in grado di decidere  allo  stato
degli atti,  il  giudice  puo'  disporre,  anche  d'ufficio  e  senza
formalita',  accertamenti  in  ordine  alle  condizioni   di   salute
dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli
220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti
nei successivi quindici giorni.
  3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
provvedimenti di sostituzione della misura della  custodia  cautelare
in  carcere   con   quella   degli   arresti   domiciliari   adottati
successivamente al 23 febbraio 2020.))

                           ((Art. 2-quater

Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli istituti penitenziari
                e gli istituti penali per i minorenni

  1.  Al  fine   di   consentire   il   rispetto   delle   condizioni
igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio  di  diffusione  del
COVID-19, negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali  per
minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i
colloqui con i congiunti o con altre  persone  cui  hanno  diritto  i
condannati, gli internati e gli imputati a norma  degli  articoli  18
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e  19
del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti
a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature  e  collegamenti
di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o  mediante
corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti
di cui all'articolo 39, comma 2, del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 230 del 2000 e  all'articolo  19,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 121 del 2018.
  2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto  penale
per i minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore  regionale
dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro  per  la
giustizia  minorile,  nonche'  l'autorita'  sanitaria  regionale   in
persona del Presidente della Giunta della  regione,  stabilisce,  nei
limiti di legge,  il  numero  massimo  di  colloqui  da  svolgere  in
presenza, fermo il diritto dei condannati, internati  e  imputati  ad
almeno un colloquio al mese in presenza  di  almeno  un  congiunto  o
altra persona.))

                         ((Art. 2-quinquies

            Norme in materia di corrispondenza telefonica
                       delle persone detenute

  1.  L'autorizzazione  alla   corrispondenza   telefonica   prevista
dall'articolo  39  del  regolamento  recante  norme  sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative  della  liberta',
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.
230, puo' essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma  2  del
medesimo articolo 39, in considerazione di motivi  di  urgenza  o  di
particolare rilevanza, nonche' in caso di trasferimento del detenuto.
L'autorizzazione puo' essere concessa  una  volta  al  giorno  se  la
corrispondenza  telefonica  si  svolga  con  figli  minori  o   figli
maggiorenni portatori di una disabilita' grave; e'  inoltre  concessa
nei casi  in  cui  si  svolga  con  il  coniuge,  con  l'altra  parte
dell'unione civile,  con  persona  stabilmente  convivente  o  legata
all'internato da relazione stabilmente affettiva, con  il  padre,  la
madre, il fratello o la sorella del  condannato  qualora  gli  stessi
siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando  si  tratta  di
detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal  primo  periodo
del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,
l'autorizzazione non  puo'  essere  concessa  piu'  di  una  volta  a
settimana. Le disposizioni del presente comma  non  si  applicano  ai
detenuti sottoposti al regime  previsto  dall'articolo  41-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2. Il comma  3  dell'articolo  39  del  regolamento  recante  norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e  limitative
della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
giugno 2000, n. 230, cessa di avere efficacia.))

                           ((Art. 2-sexies

           Disposizioni in materia di garanti dei detenuti

  1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo  il
comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
  "2-quater.1.  Il  Garante  nazionale  dei  diritti  delle   persone
detenute  o  private  della  liberta'  personale,  quale   meccanismo
nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo  opzionale  alla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti
o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre
2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi  della  legge  9  novembre
2012, n. 195,  accede  senza  limitazione  alcuna  all'interno  delle
sezioni speciali degli istituti  incontrando  detenuti  ed  internati
sottoposti al regime speciale di cui al presente  articolo  e  svolge
con essi  colloqui  visivi  riservati  senza  limiti  di  tempo,  non
sottoposti  a  controllo  auditivo  o  a  videoregistrazione  e   non
computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui  al
comma 2-quater.
  2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti,  comunque
denominati,  accedono,  nell'ambito  del  territorio  di  competenza,
all'interno  delle  sezioni  speciali  degli   istituti   incontrando
detenuti ed  internati  sottoposti  al  regime  speciale  di  cui  al
presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi  esclusivamente
videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei
colloqui personali di cui al comma 2-quater.
  2-quater.3.  I  garanti  comunali,   provinciali   o   delle   aree
metropolitane  dei  diritti  dei   detenuti,   comunque   denominati,
nell'ambito  del   territorio   di   propria   competenza,   accedono
esclusivamente  in  visita  accompagnata  agli  istituti   ove   sono
ristretti i detenuti di cui al  presente  articolo.  Tale  visita  e'
consentita solo per verificare le condizioni di  vita  dei  detenuti.
Non sono consentiti colloqui visivi  con  i  detenuti  sottoposti  al
regime speciale di cui al presente articolo".))

                               Art. 3

Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina
  sulla sospensione dei termini processuali di cui  al  decreto-legge
  n. 18 del 2020

  1.  All'articolo  83  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
      1) alla lettera a) le parole ((«cause relative  ad  alimenti»))
sono sostituite dalle seguenti: ((«cause relative  ai  diritti  delle
persone minorenni,  al  diritto  all'assegno  di  mantenimento,  agli
alimenti e all'assegno divorzile»)) e le parole «procedimenti di  cui
agli articoli 283, 351 e 373 del codice di  procedura  civile  e,  in
genere, tutti  i  procedimenti  la  cui  ritardata  trattazione  puo'
produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui
agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre  2011,
n. 150» sono sostituite dalle  seguenti  «procedimenti  di  cui  agli
articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile,  procedimenti
elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del  decreto  legislativo
1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti  la  cui
ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti»;
      2) alla lettera b),  le  parole  «procedimenti  nei  quali  nel
periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304  del
codice  di  procedura  penale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«procedimenti nei quali nel periodo di sospensione  o  nei  sei  mesi
successivi scadono i termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura penale»;
    b) al  comma  6,  primo  periodo,  le  parole  «16  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;
    ((b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: "31  luglio  2020"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";
    c) al comma 7, lettera  f),  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«l'effettiva partecipazione delle parti» sono aggiunte  le  seguenti:
"; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui  il  magistrato  si
collega con gli  avvocati,  le  parti  ed  il  personale  addetto  e'
considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge";
    c-bis) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
  "7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli
in spazio neutro, ovvero alla  presenza  di  operatori  del  servizio
socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31
maggio 2020, dopo tale data  e'  ripristinata  la  continuita'  degli
incontri protetti tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale
per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali  e
semiresidenziali  per  i  minorenni,  nonche'  negli  spazi   neutri,
favorendo le condizioni che consentono le  misure  di  distanziamento
sociale. La sospensione degli incontri,  nel  caso  in  cui  non  sia
possibile  assicurare  i  collegamenti  da  remoto,  puo'   protrarsi
esclusivamente in caso di taluno dei delitti di  cui  alla  legge  19
luglio 2019, n. 69";
    c-ter) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
  "11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla
corte di appello, il deposito degli  atti  del  magistrato  ha  luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  E'  comunque
consentito il deposito degli atti di cui al  periodo  precedente  con
modalita' non telematiche quando i sistemi  informatici  del  dominio
giustizia non sono funzionanti"; ))
    d) al comma 12-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Fermo quanto previsto dal  comma  12,  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano, salvo che le parti vi  acconsentano,
alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera
di  consiglio  e  a  quelle  nelle  quali  devono  essere   esaminati
testimoni, parti, consulenti o periti.»;
    e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al primo periodo, le parole «salvo che la  parte  ricorrente
faccia  richiesta  di  discussione  orale»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «salvo  che  una  delle  parti  private  o  il  procuratore
generale faccia richiesta di discussione orale»;
      2)  al  quinto  periodo,  dopo  le  parole  «e'  formulata  per
iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale  o»  e
le parole «del ricorrente» sono soppresse;
    f) dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quater.1
- Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del  Ministro  della
giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del
pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo,
e' autorizzato il  deposito  con  modalita'  telematica  di  memorie,
documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis,  comma
3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni  stabilite
con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del Ministero della giustizia,  anche  in  deroga  alle
previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo  periodo.  I
decreti di cui al primo periodo  sono  adottati  su  richiesta  degli
uffici del pubblico  ministero,  previo  accertamento  da  parte  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero  della  giustizia  della  funzionalita'  dei   servizi   di
comunicazione dei documenti informatici.
  12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o  piu'  decreti  del
Ministro della giustizia  non  aventi  natura  regolamentare,  presso
ciascun ufficio del pubblico ministero  che  ne  faccia  richiesta  a
norma  del  terzo  periodo,  gli  ufficiali  e  agenti   di   polizia
giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli  uffici  del  pubblico
ministero atti  e  documenti  in  modalita'  telematica,  secondo  le
disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
anche  in  deroga  alle  previsioni  del  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24.
La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al
momento del rilascio della ricevuta  di  accettazione  da  parte  dei
sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalita'   stabilite    dal
provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede.  I  decreti
di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli  uffici  del
pubblico  ministero,  previo  accertamento  da  parte  del  Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia  della  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.»;
    g) al comma 12-quinquies e' aggiunto infine il seguente  periodo:
«Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui  al  presente  comma
non si applicano  alle  deliberazioni  conseguenti  alle  udienze  di
discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;
    h) al comma 20, ovunque ricorrano, le  parole  «15  aprile  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
    ((h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo sono  aggiunti  i
seguenti: "Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione  digitale,
trasmette tramite posta elettronica certificata agli  avvocati  delle
parti  l'accordo  cosi'  formato.   In   tali   casi   l'istanza   di
notificazione  dell'accordo  di  mediazione  puo'  essere   trasmessa
all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio  di  posta
elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato
del messaggio di  posta  elettronica  ricevuto  le  copie  analogiche
necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli  137  e
seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna  di  copia
analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
    i) (Soppressa).".
  1-bis. All'articolo 88  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n.  1368,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente:
  "Quando il verbale di udienza, contenente gli  accordi  di  cui  al
primo comma  ovvero  un  verbale  di  conciliazione  ai  sensi  degli
articoli 185 e 420 del codice, e' redatto con strumenti  informatici,
alla sottoscrizione delle parti,  del  cancelliere  e  dei  difensori
tiene luogo apposita dichiarazione del  giudice  che  tali  soggetti,
resi  pienamente  edotti  del  contenuto  degli  accordi,  li   hanno
accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione  ha
valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti  della  conciliazione
sottoscritta in udienza".
  1-ter. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, dopo le parole: "Nei procedimenti civili"  sono  inserite  le
seguenti: "e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede
giurisdizionale,".
  1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  dopo
il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
  "6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali,
nelle quali il rispetto  delle  misure  di  contenimento  di  cui  al
presente   decreto,   o   comunque   disposte   durante   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sulla  base  di  disposizioni  successive,
puo'  essere  valutato  ai  sensi  del  comma  6-bis,  il  preventivo
esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del  comma  1-bis
dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,
costituisce condizione di procedibilita' della domanda". ))

                            ((Art. 3-bis

       Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo  1993,  n.  119,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  "3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalita' di  cui
al comma 3, le persone legate al destinatario  del  provvedimento  di
revoca da un rapporto di  matrimonio,  unione  civile  o  filiazione,
instaurato successivamente all'emissione del decreto  di  cambiamento
delle generalita', possono avanzare motivata istanza alla commissione
centrale affinche' il provvedimento di revoca non produca effetti nei
loro confronti.  Per  i  figli  minori  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 2.
  3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi  di  valutazione
dalle autorita' provinciali di  pubblica  sicurezza  e  dal  servizio
centrale  di  protezione,  accoglie  l'istanza  nel   caso   in   cui
l'applicazione della revoca delle  generalita'  di  cui  al  comma  3
esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi
per l'incolumita' personale. In  tal  caso  la  commissione  centrale
provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da  compiere
negli atti, iscrizioni, trascrizioni o  provvedimenti  relativi  alla
persona.
  3-quater. La disposizione di cui  al  comma  3-bis  si  applica  ai
destinatari  dei  provvedimenti  di  revoca  del  cambiamento   delle
generalita' nonche' a coloro nei cui confronti siano stati adottati i
medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la  data  di
entrata in vigore della presente disposizione  e  fino  al  perdurare
dello stato di emergenza relativa al COVID-19".))

                               Art. 4

             Disposizioni integrative e di coordinamento
               in materia di giustizia amministrativa

  1.  All'articolo  84,  commi  3,  4,  lettera  e),  5,  e  9,   del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30  giugno  2020»  sono
sostituite con «31 luglio 2020». ((All'articolo 7  del  decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2016, n. 197, il comma 4 e'  abrogato.  All'articolo  84  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo del comma  10  e'
soppresso. )) A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 puo'
essere chiesta discussione orale  con  istanza  depositata  entro  il
termine per il deposito delle memorie  di  replica  ovvero,  per  gli
affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima  dell'udienza  in
qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalita'  idonee
a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  dei
difensori all'udienza, assicurando in ogni caso  la  sicurezza  e  la
funzionalita' del sistema informatico della giustizia  amministrativa
e  dei  relativi  apparati  e  comunque  nei  limiti  delle   risorse
attualmente assegnate ai singoli uffici.  L'istanza  e'  accolta  dal
presidente del collegio se  presentata  congiuntamente  da  tutte  le
parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta
l'istanza, anche sulla  base  delle  eventuali  opposizioni  espresse
dalle altre parti  alla  discussione  da  remoto.  Se  il  presidente
ritiene  necessaria,  anche  in  assenza  di  istanza  di  parte,  la
discussione della causa con  modalita'  da  remoto,  la  dispone  con
decreto. In tutti i casi  in  cui  sia  disposta  la  discussione  da
remoto, la segreteria comunica, almeno  ((tre  giorni))  prima  della
trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento.  Si
da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei
soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini
della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui
si collegano i magistrati, gli avvocati e  il  personale  addetto  e'
considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla
discussione possono essere depositate note di udienza ((fino alle ore
12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa)) o  richiesta
di passaggio in decisione e il difensore che  deposita  tali  note  o
tale richiesta e' considerato presente a ogni effetto in udienza.  Il
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e
replica.
  2.  Il  comma  1  dell'articolo  13  dell'allegato  2  al   decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione  al
codice del processo amministrativo, e' sostituito dal  seguente:  «1.
Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  sentiti  il
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei  ministri  competente
in materia  di  trasformazione  digitale,  ((il  Consiglio  nazionale
forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa  e
le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative)) che  si
esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla  trasmissione
dello schema di decreto, sono stabilite,  nei  limiti  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
le regole tecnico-operative per  la  sperimentazione  e  la  graduale
applicazione  degli   aggiornamenti   del   processo   amministrativo
telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi  attualmente
non  informatizzati,  ivi  incluso  il   procedimento   per   ricorso
straordinario. Il decreto si  applica  a  partire  dalla  data  nello
stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.».
  3.  A  decorrere  dal  quinto  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal
Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo  13
dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  come
modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. E'
abrogato il comma  2-quater  dell'articolo  136  dell'allegato  1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  recante  il  codice  del
processo amministrativo.

                               Art. 5

             Disposizioni integrative e di coordinamento
                  in materia di giustizia contabile

  1.  All'articolo  85  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le  parole:  «30
giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: ((«31 agosto 2020»));
    ((a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "1°  luglio  2020"
sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020";))
    b) al comma 6, terzo periodo, le parole  «dieci»  e  «nove»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e  «dodici»,  ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Alla  individuazione  di
cui al periodo precedente si provvede secondo  criteri,  fissati  dal
presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza,
che  assicurino  adeguata  proporzione   fra   magistrati   relatori,
magistrati in  servizio  presso  gli  uffici  centrali  e  magistrati
operanti negli uffici territoriali.»;
    c) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
  «8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19,  il
pubblico  ministero  puo'  avvalersi  di  collegamenti   da   remoto,
individuati e regolati con decreto del  presidente  della  Corte  dei
conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione
in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire  elementi  utili
alla ricostruzione dei fatti e alla  individuazione  delle  personali
responsabilita', i soggetti informati  di  cui  all'articolo  60  del
codice di giustizia contabile, approvato con decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile  che  ne  abbia  fatta
richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo.  Il  decreto
del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche
entra in vigore il giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.».
  ((1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  in  relazione   all'accresciuta
esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti  pubblici
di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma  5,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione  centrale  per
il controllo dei contratti secretati e svolge,  oltre  alle  funzioni
ivi previste, anche il controllo preventivo di cui  all'articolo  42,
comma 3-bis, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n.  5.  La  predetta  Sezione
centrale si avvale di  una  struttura  di  supporto  di  livello  non
dirigenziale,  nell'ambito  della  vigente  dotazione  organica   del
personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio
di presidenza della Corte dei  conti,  su  proposta  del  Presidente,
definisce criteri  e  modalita'  per  salvaguardare  le  esigenze  di
massima riservatezza nella scelta dei magistrati  da  assegnare  alla
Sezione centrale e nell'operativita' della stessa. Analoghi criteri e
modalita' sono osservati dal segretario  generale  nella  scelta  del
personale  di  supporto  da  assegnare  alla  Sezione  medesima.  Con
riferimento a quanto previsto dall'articolo  162,  comma  5,  secondo
periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, la  relazione  e'  trasmessa  al  Comitato  parlamentare  per  la
sicurezza della Repubblica. ))

Capo II
Misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19

                               Art. 6

                     Sistema di allerta Covid-19

  1. Al solo fine di  allertare  le  persone  che  siano  entrate  in
contatto stretto con  soggetti  risultati  positivi  e  tutelarne  la
salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle
misure  di  sanita'  pubblica  legate  all'emergenza   COVID-19,   e'
istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno  installato,  su  base
volontaria, un'apposita applicazione  sui  dispositivi  di  telefonia
mobile. Il Ministero  della  salute,  in  qualita'  di  titolare  del
trattamento,  si  coordina,  sentito  il  Ministro  per  gli   affari
regionali e  le  autonomie,  anche  ai  sensi  dell'articolo  28  del
Regolamento (UE) 2016/679,  con  i  soggetti  operanti  nel  Servizio
nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4  e  13  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti  attuatori
di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' con  l'Istituto
superiore di sanita' e, anche per  il  tramite  del  Sistema  Tessera
Sanitaria, con le  strutture  pubbliche  e  private  accreditate  che
operano nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  nel  rispetto
delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID  19,   per   gli   ulteriori
adempimenti necessari alla gestione del  sistema  di  allerta  e  per
l'adozione di correlate misure di sanita'  pubblica  e  di  cura.  Le
modalita' operative del sistema di  allerta  tramite  la  piattaforma
informatica  di  cui  al  presente  comma  sono  complementari   alle
ordinarie  modalita'  in  uso  nell'ambito  del  Servizio   sanitario
nazionale. Il Ministro della salute e  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e  le  autonomie  informano  periodicamente  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano  sullo  stato  di  avanzamento  del
progetto.
  2. Il Ministero della  salute,  all'esito  di  una  valutazione  di
impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi  dell'articolo
35  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  adotta   misure   tecniche   e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato  ai
rischi elevati per i diritti e le liberta' degli interessati, sentito
il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali   ai   sensi
dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679
e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, assicurando, in particolare, che:
    a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione,
ai sensi degli articoli  13  e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679,
informazioni chiare e trasparenti al fine di  raggiungere  una  piena
consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle operazioni di
trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione  utilizzate  e  sui
tempi di conservazione dei dati;
    b) per impostazione predefinita, in conformita'  all'articolo  25
del  Regolamento   (UE)   2016/679,   i   dati   personali   raccolti
dall'applicazione di cui  al  comma  1  siano  esclusivamente  quelli
necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i
contatti stretti di altri  utenti  accertati  positivi  al  COVID-19,
individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero  della  salute  e
specificati nell'ambito  delle  misure  di  cui  al  presente  comma,
nonche' ad agevolare l'eventuale adozione  di  misure  di  assistenza
sanitaria in favore degli stessi soggetti;
    c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia  basato
sul trattamento di dati di prossimita' dei dispositivi, resi  anonimi
oppure, ove cio' non sia possibile, pseudonimizzati;  e'  esclusa  in
ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
    d)  siano  garantite  su   base   permanente   la   riservatezza,
l'integrita', la disponibilita' e la resilienza  dei  sistemi  e  dei
servizi di trattamento nonche' misure adeguate ad evitare il  rischio
di reidentificazione degli interessati  cui  si  riferiscono  i  dati
pseudonimizzati oggetto di trattamento;
    e) i dati relativi ai contatti stretti  siano  conservati,  anche
nei dispositivi mobili degli  utenti,  per  il  periodo  strettamente
necessario al trattamento, la cui durata e' stabilita  dal  Ministero
della salute  e  specificata  nell'ambito  delle  misure  di  cui  al
presente comma; i  dati  sono  cancellati  in  modo  automatico  alla
scadenza del termine;
    f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da  15  a  22
del Regolamento (UE) 2016/679 possano  essere  esercitati  anche  con
modalita' semplificate.
  3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1  non
possono essere trattati per finalita' diverse da  quella  di  cui  al
medesimo  comma  1,  salva  la  possibilita'  di  utilizzo  in  forma
aggregata o comunque anonima, per  soli  fini  di  sanita'  pubblica,
profilassi, statistici o  di  ricerca  scientifica,  ai  sensi  degli
articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2,  lettere  i)  e
j), del Regolamento (UE) 2016/679.
  4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di  cui  al  comma  1  non
comporta alcuna  conseguenza  pregiudizievole  ed  e'  assicurato  il
rispetto del principio di parita' di trattamento.
  5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita'  pubblica  ed
e'  realizzata  dal  Commissario  di   cui   all'articolo   122   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con  infrastrutture
localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla societa' di  cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  I
programmi informatici  di  titolarita'  pubblica  sviluppati  per  la
realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui
al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto  licenza
aperta ai sensi dell'articolo 69  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82.
  6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma,  nonche'  ogni
trattamento  di  dati  personali  effettuato  ai  sensi  al  presente
articolo sono interrotti alla  data  di  cessazione  dello  stato  di
emergenza disposto con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed  entro  la
medesima  data  tutti  i  dati  personali  trattati   devono   essere
cancellati o resi definitivamente anonimi.
  7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della  piattaforma  di
cui al presente articolo, nel limite massimo di  1.500.000  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  assegnate
per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio
dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Capo III
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 7

                      Disposizioni finanziarie

  1.  Dall'attuazione  degli  articoli  del  presente   decreto,   ad
eccezione di quanto previsto  all'articolo  6,  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  connessi
mediante  l'utilizzazione  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

                            ((Art. 7-bis

                  Sistemi di protezione dei minori
                     dai rischi del cyberspazio

  1.  I  contratti  di  fornitura  nei   servizi   di   comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo  1°
agosto 2003, n. 259,  devono  prevedere  tra  i  servizi  preattivati
sistemi  di  controllo  parentale  ovvero  di  filtro  di   contenuti
inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati  ad  un
pubblico di eta' superiore agli anni diciotto.
  2. I servizi  preattivati  di  cui  al  comma  1  sono  gratuiti  e
disattivabili  solo  su  richiesta  del  consumatore,  titolare   del
contratto.
  3.  Gli  operatori  di  telefonia,  di   reti   televisive   e   di
comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme  di  pubblicita'
dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i
consumatori possano compiere scelte informate.
  4. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  presente
articolo, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  ordina
all'operatore la cessazione della condotta e  la  restituzione  delle
eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
in ogni caso un termine non inferiore a  sessanta  giorni  entro  cui
adempiere. ))

                               Art. 8

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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