LEGGE 25 giugno 2020, n. 70
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile
2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi
di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile,
amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del
sistema di allerta Covid-19. (20G00088)
(GU n.162 del 29-6-2020)
Vigente al: 30-6-2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti
per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni
e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento
penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure
urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile
2020, n. 28.
3. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
APRILE 2020, N. 28
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da
parte del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. All'articolo 5, comma
3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio
remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia
penitenziaria e' previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal
predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, per assicurare una piu' efficace vigilanza sugli
istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei
medesimi".
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), ai numeri 1) e 2), le parole: «ove ha sede
il tribunale che ha emesso la sentenza» sono sostituite dalle
seguenti: «ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha
sede il giudice che procede»;
alla lettera b):
al capoverso 1-quinquies, al primo periodo, le parole: «ove
ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» sono sostituite dalle
seguenti: «ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna» e
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Salvo che ricorrano
esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il
magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso
dei predetti termini»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al comma 7,
le parole: "nei commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nei
commi 1, 1-bis e 1-ter"».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Misure urgenti in materia di detenzione
domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19). - 1. Quando i condannati e gli
internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis
del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un
delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare
l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalita' di
terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale,
nonche' i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi
alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della
pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il
magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha
adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e'
stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo per i condannati e internati gia'
sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la
permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine
di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e,
successivamente, con cadenza mensile. La valutazione e' effettuata
immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra
indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria comunichi la disponibilita' di strutture penitenziarie
o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute
del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o
ad usufruire del differimento della pena.
2. Prima di provvedere l'autorita' giudiziaria sente
l'autorita' sanitaria regionale, in persona del Presidente della
Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce
dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie o di
reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato
ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento
della pena puo' riprendere la detenzione o l'internamento senza
pregiudizio per le sue condizioni di salute.
3. L'autorita' giudiziaria provvede valutando se permangono i
motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di
ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena,
nonche' la disponibilita' di altre strutture penitenziarie o di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la
salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui
l'autorita' giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il
differimento della pena e' immediatamente esecutivo.
4. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla
valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla
detenzione domiciliare o di differimento della pena, i pareri e le
informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti
adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al
tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli gia' inviati ai sensi
degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter,
comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui
il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della
detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via
provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull'ammissione alla
detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta
giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga
al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio
1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel
termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di
differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.
Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del
differimento della pena gia' adottati dal magistrato di sorveglianza
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 4
decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 2-ter (Misure urgenti in materia di sostituzione della
custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari
per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19). - 1.
Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli
270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o
al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto
commesso con finalita' di terrorismo ai sensi dell'articolo
270-sexies del codice penale, nonche' di imputati sottoposti al
regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in
carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica
la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni
dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e,
successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilita' di
strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati
alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero,
quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle
condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura
cautelare o alla disponibilita' di strutture penitenziarie o reparti
di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute
dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia
cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze
cautelari.
2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma
1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente
l'autorita' sanitaria regionale, in persona del Presidente della
Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce
dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie o di
reparti di medicina protetta in cui l'imputato puo' essere nuovamente
sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per
le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la
permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del
provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere
nonche' la disponibilita' di altre strutture penitenziarie o di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la
salute dell'imputato. Quando non e' in grado di decidere allo stato
degli atti, il giudice puo' disporre, anche d'ufficio e senza
formalita', accertamenti in ordine alle condizioni di salute
dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli
220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti
nei successivi quindici giorni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
provvedimenti di sostituzione della misura della custodia cautelare
in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati
successivamente al 23 febbraio 2020.
Art. 2-quater (Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli
istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni). - 1. Al
fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie
idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli
istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a
decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i colloqui con
i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli
internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26
luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza,
mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui
dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante
corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti
di cui all'articolo 39, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 121 del 2018.
2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto
penale per i minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore
regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del
centro per la giustizia minorile, nonche' l'autorita' sanitaria
regionale in persona del Presidente della Giunta della regione,
stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da
svolgere in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e
imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un
congiunto o altra persona.
Art. 2-quinquies (Norme in materia di corrispondenza telefonica
delle persone detenute). - 1. L'autorizzazione alla corrispondenza
telefonica prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative
della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230, puo' essere concessa, oltre i limiti stabiliti
dal comma 2 del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi di
urgenza o di particolare rilevanza, nonche' in caso di trasferimento
del detenuto. L'autorizzazione puo' essere concessa una volta al
giorno se la corrispondenza telefonica si svolga con figli minori o
figli maggiorenni portatori di una disabilita' grave; e' inoltre
concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, con l'altra parte
dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata
all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la
madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi
siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di
detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo
del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
l'autorizzazione non puo' essere concessa piu' di una volta a
settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Il comma 3 dell'articolo 39 del regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative
della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230, cessa di avere efficacia.
Art. 2-sexies (Disposizioni in materia di garanti dei
detenuti). - 1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
"2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della liberta' personale, quale meccanismo
nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti
o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre
2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre
2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle
sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati
sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge
con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non
sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non
computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al
comma 2-quater.
2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti,
comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di
competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti
incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di
cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi
esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della
limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.
2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree
metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati,
nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono
esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono
ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita e'
consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti.
Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al
regime speciale di cui al presente articolo"».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), le parole: «cause relative alla
tutela dei minori, ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti:
«cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto
all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 luglio
2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le
parole: "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le
seguenti: "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il
magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale
addetto e' considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge"»;
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
"7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori
e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del
servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale
fino al 31 maggio 2020, dopo tale data e' ripristinata la continuita'
degli incontri protetti tra genitori e figli gia' autorizzata dal
tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non
residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonche' negli spazi
neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di
distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in
cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, puo'
protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla
legge 19 luglio 2019, n. 69";
c-ter) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al
tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del
magistrato ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. E' comunque consentito il deposito degli atti di cui al
periodo precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti"»;
dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
«h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo sono
aggiunti i seguenti: "Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione
digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli
avvocati delle parti l'accordo cosi' formato. In tali casi l'istanza
di notificazione dell'accordo di mediazione puo' essere trasmessa
all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta
elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato
del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche
necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia
analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"»;
la lettera i) e' soppressa;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 88 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo comma e'
inserito il seguente:
"Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di
cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli
articoli 185 e 420 del codice, e' redatto con strumenti informatici,
della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori
tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti,
resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno
accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha
valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione
sottoscritta in udienza".
1-ter. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, dopo le parole: "Nei procedimenti civili" sono inserite
le seguenti: "e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in
sede giurisdizionale,".
1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
"6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni
contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di
cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive,
puo' essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo
esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis
dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
costituisce condizione di procedibilita' della domanda"».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n.
119). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n.
119, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalita'
di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del
provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o
filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di
cambiamento delle generalita', possono avanzare motivata istanza alla
commissione centrale affinche' il provvedimento di revoca non produca
effetti nei loro confronti. Per i figli minori si applica quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2.
3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi di
valutazione dalle autorita' provinciali di pubblica sicurezza e dal
servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui
l'applicazione della revoca delle generalita' di cui al comma 3
esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi
per l'incolumita' personale. In tal caso la commissione centrale
provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiere
negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla
persona.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai
destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle
generalita' nonche' a coloro nei cui confronti siano stati adottati i
medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la data di
entrata in vigore della presente disposizione e fino al perdurare
dello stato di emergenza relativa al COVID-19"».
All'articolo 4:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «5, 9, e 10» sono sostituite
dalle seguenti: «5 e 9,»;
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «All'articolo
7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 e'
abrogato. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
l'ultimo periodo del comma 10 e' soppresso»;
al sesto periodo, le parole: «un giorno» sono sostituite
dalle seguenti: «tre giorni»;
al nono periodo, le parole: «fino alle ore 9 antimeridiane
del giorno dell'udienza stessa» sono sostituite dalle seguenti: «fino
alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa»;
al comma 2, capoverso 1, le parole: «e gli altri soggetti
indicati dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio
nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente
rappresentative».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "1° luglio
2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020"»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, in relazione
all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui
all'articolo 162, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione
di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e
svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo
preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre
2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura
di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente
dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura
contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su
proposta del Presidente, definisce criteri e modalita' per
salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei
magistrati da assegnare alla Sezione centrale e nell'operativita'
della stessa. Analoghi criteri e modalita' sono osservati dal
segretario generale nella scelta del personale di supporto da
assegnare alla Sezione medesima. Con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione e' trasmessa
al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Sistemi di protezione dei minori dai rischi del
cyberspazio). - 1. I contratti di fornitura nei servizi di
comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi
preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di
contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti
riservati ad un pubblico di eta' superiore agli anni diciotto.
2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e
disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del
contratto.
3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicita'
dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i
consumatori possano compiere scelte informate.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
articolo, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ordina
all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle
eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui
adempiere».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28
Testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 111 del 30 aprile 2020), coordinato con la
legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la funzionalita'
dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario,
nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.». (20A03469)
(GU n.162 del 29-6-2020)
Vigente al: 29-6-2020
Capo I
Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile,
amministrativa e contabile
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Art. 1
Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 agosto 2020»;
b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «1° settembre 2020».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il
comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente
articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente
al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6
che sono di immediata applicazione.».
((Art. 1-bis
Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto
da parte del Corpo di polizia penitenziaria
1. All'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio
2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2015, n. 43, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo
di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato
del Corpo di polizia penitenziaria e' previsto nell'ambito delle
funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una piu' efficace
vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza
all'interno dei medesimi».
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.))
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia
di detenzione domiciliare e permessi
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 30-bis:
1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel
caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorita'
competente, prima di pronunciarsi, chiede altresi' il parere del
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha
sede il giudice che procede)) e, nel caso di detenuti sottoposti al
regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei
collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita'
del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale
urgenza, il permesso non puo' essere concesso prima di ventiquattro
ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;
2) il nono comma e' sostituito dal seguente: «Il procuratore
generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi
e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li
hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per
delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice
di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis, ne da' comunicazione, rispettivamente, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha
sede il giudice che procede)) e al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo.»;
b) all'articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater, e' aggiunto il
seguente: «1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice
di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo
41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di
provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi
degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della
detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga,
chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di
condanna)) e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti
con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. I
pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di
sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di
quindici giorni dalla richiesta. ((Salvo che ricorrano esigenze di
motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di
sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti
termini, e, al comma 7, le parole: "nei commi 1 e 1-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter".».))
((Art. 2-bis
Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento
della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19
1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli
articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un
delitto commesso con finalita' di terrorismo ai sensi dell'articolo
270-sexies del codice penale, nonche' i condannati e gli internati
sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, sono ammessi alla detenzione domiciliare o
usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o
il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento,
acquisito il parere del procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la
sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo per i condannati e internati gia' sottoposti al regime
di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi
legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni
dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza
mensile. La valutazione e' effettuata immediatamente, anche prima
della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la
disponibilita' di strutture penitenziarie o di reparti di medicina
protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o
dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del
differimento della pena.
2. Prima di provvedere l'autorita' giudiziaria sente l'autorita'
sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della
regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie o di
reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato
ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento
della pena puo' riprendere la detenzione o l'internamento senza
pregiudizio per le sue condizioni di salute.
3. L'autorita' giudiziaria provvede valutando se permangono i
motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di
ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena,
nonche' la disponibilita' di altre strutture penitenziarie o di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la
salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui
l'autorita' giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il
differimento della pena e' immediatamente esecutivo.
4. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione
del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione
domiciliare o di differimento della pena, i pareri e le informazioni
acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati
all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al
tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli gia' inviati ai sensi
degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter,
comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui
il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della
detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via
provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull'ammissione alla
detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta
giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga
al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio
1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel
termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di
differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.
Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del
differimento della pena gia' adottati dal magistrato di sorveglianza
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 4
decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.))
((Art. 2-ter
Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in
carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19
1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli
articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un
delitto commesso con finalita' di terrorismo ai sensi dell'articolo
270-sexies del codice penale, nonche' di imputati sottoposti al
regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in
carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica
la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni
dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e,
successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilita' di
strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati
alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero,
quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle
condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura
cautelare o alla disponibilita' di strutture penitenziarie o reparti
di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute
dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia
cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze
cautelari.
2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1,
del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorita'
sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della
regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie o di
reparti di medicina protetta in cui l'imputato puo' essere nuovamente
sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per
le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la
permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del
provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere
nonche' la disponibilita' di altre strutture penitenziarie o di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la
salute dell'imputato. Quando non e' in grado di decidere allo stato
degli atti, il giudice puo' disporre, anche d'ufficio e senza
formalita', accertamenti in ordine alle condizioni di salute
dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli
220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti
nei successivi quindici giorni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
provvedimenti di sostituzione della misura della custodia cautelare
in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati
successivamente al 23 febbraio 2020.))
((Art. 2-quater
Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli istituti penitenziari
e gli istituti penali per i minorenni
1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni
igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del
COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i
colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i
condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19
del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti
a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti
di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante
corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti
di cui all'articolo 39, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 121 del 2018.
2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale
per i minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale
dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la
giustizia minorile, nonche' l'autorita' sanitaria regionale in
persona del Presidente della Giunta della regione, stabilisce, nei
limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere in
presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad
almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o
altra persona.))
((Art. 2-quinquies
Norme in materia di corrispondenza telefonica
delle persone detenute
1. L'autorizzazione alla corrispondenza telefonica prevista
dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta',
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, puo' essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del
medesimo articolo 39, in considerazione di motivi di urgenza o di
particolare rilevanza, nonche' in caso di trasferimento del detenuto.
L'autorizzazione puo' essere concessa una volta al giorno se la
corrispondenza telefonica si svolga con figli minori o figli
maggiorenni portatori di una disabilita' grave; e' inoltre concessa
nei casi in cui si svolga con il coniuge, con l'altra parte
dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata
all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la
madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi
siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di
detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo
del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
l'autorizzazione non puo' essere concessa piu' di una volta a
settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Il comma 3 dell'articolo 39 del regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative
della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230, cessa di avere efficacia.))
((Art. 2-sexies
Disposizioni in materia di garanti dei detenuti
1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il
comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
"2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della liberta' personale, quale meccanismo
nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti
o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre
2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre
2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle
sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati
sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge
con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non
sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non
computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al
comma 2-quater.
2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque
denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza,
all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando
detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al
presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente
videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei
colloqui personali di cui al comma 2-quater.
2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree
metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati,
nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono
esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono
ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita e'
consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti.
Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al
regime speciale di cui al presente articolo".))
Art. 3
Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina
sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge
n. 18 del 2020
1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a) le parole ((«cause relative ad alimenti»))
sono sostituite dalle seguenti: ((«cause relative ai diritti delle
persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli
alimenti e all'assegno divorzile»)) e le parole «procedimenti di cui
agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in
genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo'
produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui
agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150» sono sostituite dalle seguenti «procedimenti di cui agli
articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti
elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui
ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti»;
2) alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel
periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del
codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti:
«procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi
successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del
codice di procedura penale»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;
((b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 luglio 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";
c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole:
«l'effettiva partecipazione delle parti» sono aggiunte le seguenti:
"; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si
collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto e'
considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge";
c-bis) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
"7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli
in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio
socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31
maggio 2020, dopo tale data e' ripristinata la continuita' degli
incontri protetti tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale
per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e
semiresidenziali per i minorenni, nonche' negli spazi neutri,
favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento
sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia
possibile assicurare i collegamenti da remoto, puo' protrarsi
esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19
luglio 2019, n. 69";
c-ter) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla
corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E' comunque
consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con
modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio
giustizia non sono funzionanti"; ))
d) al comma 12-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano,
alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera
di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati
testimoni, parti, consulenti o periti.»;
e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «salvo che la parte ricorrente
faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle
seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore
generale faccia richiesta di discussione orale»;
2) al quinto periodo, dopo le parole «e' formulata per
iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e
le parole «del ricorrente» sono soppresse;
f) dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quater.1
- Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del
pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo,
e' autorizzato il deposito con modalita' telematica di memorie,
documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma
3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle
previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita'
stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I
decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli
uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di
comunicazione dei documenti informatici.
12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del
Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso
ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a
norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico
ministero atti e documenti in modalita' telematica, secondo le
disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al
momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei
sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal
provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti
di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del
pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici.»;
g) al comma 12-quinquies e' aggiunto infine il seguente periodo:
«Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di
discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;
h) al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
((h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i
seguenti: "Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale,
trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle
parti l'accordo cosi' formato. In tali casi l'istanza di
notificazione dell'accordo di mediazione puo' essere trasmessa
all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta
elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato
del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche
necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia
analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
i) (Soppressa).".
1-bis. All'articolo 88 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo comma e'
inserito il seguente:
"Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al
primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli
articoli 185 e 420 del codice, e' redatto con strumenti informatici,
alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori
tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti,
resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno
accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha
valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione
sottoscritta in udienza".
1-ter. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, dopo le parole: "Nei procedimenti civili" sono inserite le
seguenti: "e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede
giurisdizionale,".
1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo
il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
"6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali,
nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al
presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive,
puo' essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo
esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis
dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
costituisce condizione di procedibilita' della domanda". ))
((Art. 3-bis
Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalita' di cui
al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di
revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione,
instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento
delle generalita', possono avanzare motivata istanza alla commissione
centrale affinche' il provvedimento di revoca non produca effetti nei
loro confronti. Per i figli minori si applica quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2.
3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione
dalle autorita' provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio
centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui
l'applicazione della revoca delle generalita' di cui al comma 3
esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi
per l'incolumita' personale. In tal caso la commissione centrale
provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiere
negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla
persona.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai
destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle
generalita' nonche' a coloro nei cui confronti siano stati adottati i
medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la data di
entrata in vigore della presente disposizione e fino al perdurare
dello stato di emergenza relativa al COVID-19".))
Art. 4
Disposizioni integrative e di coordinamento
in materia di giustizia amministrativa
1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, e 9, del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono
sostituite con «31 luglio 2020». ((All'articolo 7 del decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2016, n. 197, il comma 4 e' abrogato. All'articolo 84 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo del comma 10 e'
soppresso. )) A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 puo'
essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il
termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli
affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in
qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalita' idonee
a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei
difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la
funzionalita' del sistema informatico della giustizia amministrativa
e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse
attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza e' accolta dal
presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le
parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta
l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse
dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente
ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la
discussione della causa con modalita' da remoto, la dispone con
decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da
remoto, la segreteria comunica, almeno ((tre giorni)) prima della
trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si
da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei
soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini
della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui
si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto e'
considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla
discussione possono essere depositate note di udienza ((fino alle ore
12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa)) o richiesta
di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o
tale richiesta e' considerato presente a ogni effetto in udienza. Il
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e
replica.
2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al
codice del processo amministrativo, e' sostituito dal seguente: «1.
Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente
in materia di trasformazione digitale, ((il Consiglio nazionale
forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e
le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative)) che si
esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione
dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale
applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo
telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente
non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso
straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello
stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.».
3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal
Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13
dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. E'
abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del
processo amministrativo.
Art. 5
Disposizioni integrative e di coordinamento
in materia di giustizia contabile
1. All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le parole: «30
giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: ((«31 agosto 2020»));
((a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "1° luglio 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020";))
b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di
cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal
presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza,
che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori,
magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati
operanti negli uffici territoriali.»;
c) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
«8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il
pubblico ministero puo' avvalersi di collegamenti da remoto,
individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei
conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione
in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili
alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali
responsabilita', i soggetti informati di cui all'articolo 60 del
codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta
richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto
del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.».
((1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, in relazione all'accresciuta
esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici
di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per
il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni
ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42,
comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione
centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non
dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del
personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio
di presidenza della Corte dei conti, su proposta del Presidente,
definisce criteri e modalita' per salvaguardare le esigenze di
massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla
Sezione centrale e nell'operativita' della stessa. Analoghi criteri e
modalita' sono osservati dal segretario generale nella scelta del
personale di supporto da assegnare alla Sezione medesima. Con
riferimento a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo
periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la relazione e' trasmessa al Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica. ))
Capo II
Misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19
Art. 6
Sistema di allerta Covid-19
1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in
contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la
salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle
misure di sanita' pubblica legate all'emergenza COVID-19, e'
istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base
volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia
mobile. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del
trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio
nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori
di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' con l'Istituto
superiore di sanita' e, anche per il tramite del Sistema Tessera
Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che
operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori
adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per
l'adozione di correlate misure di sanita' pubblica e di cura. Le
modalita' operative del sistema di allerta tramite la piattaforma
informatica di cui al presente comma sono complementari alle
ordinarie modalita' in uso nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del
progetto.
2. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di
impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo
35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai
rischi elevati per i diritti e le liberta' degli interessati, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679
e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, assicurando, in particolare, che:
a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena
consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle operazioni di
trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui
tempi di conservazione dei dati;
b) per impostazione predefinita, in conformita' all'articolo 25
del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti
dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli
necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i
contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19,
individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e
specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma,
nonche' ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza
sanitaria in favore degli stessi soggetti;
c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato
sul trattamento di dati di prossimita' dei dispositivi, resi anonimi
oppure, ove cio' non sia possibile, pseudonimizzati; e' esclusa in
ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
d) siano garantite su base permanente la riservatezza,
l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei
servizi di trattamento nonche' misure adeguate ad evitare il rischio
di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati
pseudonimizzati oggetto di trattamento;
e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche
nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente
necessario al trattamento, la cui durata e' stabilita dal Ministero
della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al
presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla
scadenza del termine;
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22
del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con
modalita' semplificate.
3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non
possono essere trattati per finalita' diverse da quella di cui al
medesimo comma 1, salva la possibilita' di utilizzo in forma
aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanita' pubblica,
profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli
articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e
j), del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non
comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed e' assicurato il
rispetto del principio di parita' di trattamento.
5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita' pubblica ed
e' realizzata dal Commissario di cui all'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture
localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I
programmi informatici di titolarita' pubblica sviluppati per la
realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui
al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza
aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonche' ogni
trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente
articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di
emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la
medesima data tutti i dati personali trattati devono essere
cancellati o resi definitivamente anonimi.
7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di
cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate
per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio
dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Capo III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad
eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi
mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
((Art. 7-bis
Sistemi di protezione dei minori
dai rischi del cyberspazio
1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati
sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti
inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un
pubblico di eta' superiore agli anni diciotto.
2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e
disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del
contratto.
3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicita'
dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i
consumatori possano compiere scelte informate.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
articolo, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ordina
all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle
eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui
adempiere. ))
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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