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lunedì 29 giugno 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 maggio 2020 Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020 sull'isola di Capri. (20A03374) (GU n.162 del 29-6-2020)



 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2020

Limitazione  dell'afflusso  di  veicoli  a  motore  per  l'anno  2020
sull'isola di Capri. (20A03374)

(GU n.162 del 29-6-2020)


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
  Vista la delibera della giunta del  Comune  di  Capri  in  data  16
ottobre 2019, n.  185,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione nell'Isola di Capri, degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della
popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;
  Vista la delibera della giunta del Comune di Anacapri  in  data  27
novembre 2019, n. 263,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione nell'Isola di Capri, dei veicoli appartenenti a  persone
non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei  Comuni
di Capri e Anacapri;
  Vista  la   deliberazione   del   commissario   unico   liquidatore
dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri  in  data
12 novembre 2019, n. 44, concernente il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione sull'Isola di Capri, degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della
popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Napoli n. 135832 del 12 maggio 2020;
  Viste le precedenti note e, da ultimo, la nota di sollecito n. 3244
del 30 aprile 2020, con le quali si richiedeva alla Regione Campania,
l'emissione del parere di competenza;
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere
della Regione Campania;
  Preso atto della situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha
determinato l'adozione  di  misure  urgenti,  atte  a  contenerne  la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi,  recanti
misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio  2020  e  successivi,  recanti  disposizioni  attuative  dei
decreti-legge citati;
  Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle  persone  fisiche,  disposti   a   seguito   della   situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere  modificati  in  relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali;

                              Decreta:

                               Art. 1

                               Divieti

  1. Dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  fino  al  3
novembre 2020 e dal 20 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono  vietati
l'afflusso e la circolazione sull'Isola di Capri  degli  autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non  facenti  parte
della  popolazione  stabilmente  residente  nei  Comuni  di  Capri  e
Anacapri.
  2. E' altresi' vietato, nei periodi di cui al comma 1, l'imbarco  e
l'afflusso dei  veicoli  a  noleggio  breve  intestati  a  ditte  non
operanti sul territorio dell'Isola di Capri.

                               Art. 2

                               Deroghe

  1. Nei periodi di  cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti veicoli:
    a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a  persone
facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in
godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non  residenti
purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa  per  lo  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo
per nucleo familiare e i comuni  dell'isola  dovranno  rilasciare  un
apposito contrassegno per il loro afflusso e circolazione;
    b) autoambulanze per  servizio  con  foglio  di  accompagnamento,
servizi di polizia, carri  funebri  e  veicoli  trasporto  merci,  di
qualsiasi provenienza sempre  che  non  siano  in  contrasto  con  le
limitazioni alla  circolazione  vigenti  sulle  strade  dell'isola  e
veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad  ospedali,
sulla base di  apposita  certificazione  rilasciata  dalla  struttura
sanitaria;
    c) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente  della
Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'  italiana  o
estera;
    d) autoveicoli con targa estera, sempre che  siano  condotti  dal
proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario
stesso, purche' residenti all'estero, nonche' autoveicoli  noleggiati
presso aeroporti da persone residenti all'estero;
    e)  autoveicoli  che   trasportano   materiale   occorrente   per
manifestazioni   turistiche,    culturali    e    sportive,    previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o  Anacapri  e  per  la
durata temporale dei singoli eventi;
    f) autoveicoli di servizio per il trasporto  di  attrezzature  in
uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC.

                               Art. 3

                           Autorizzazioni

  1. Al prefetto di Napoli  e'  concessa  la  facolta',  in  caso  di
appurata e  reale  necessita'  ed  urgenza,  di  concedere  ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'Isola di  Capri  e
di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali  autorizzazioni
dovranno avere una  durata  non  superiore  alle quarantotto  ore  di
permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno  dato  luogo  al
rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo  termine
temporale, le amministrazioni comunali,  in  presenza  di  fondati  e
comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per
lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

                               Art. 4

                              Sanzioni

  1. Chiunque violi i divieti di cui al presente  decreto  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431
a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.

                               Art. 5

                       Attuazione e vigilanza

  1. I  divieti  e  le  deroghe  di  cui  al  presente  decreto  sono
subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione  delle  persone
fisiche disposti a  livello  nazionale  e  regionale  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da  emanare
in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
  2. Il prefetto di Napoli e' incaricato  della  esecuzione  e  della
sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti  stabiliti  con  il
presente decreto, per tutto il periodo considerato,  con  particolare
riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle  persone
fisiche disposti a  livello  nazionale  e  regionale  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
    Roma, 29 maggio 2020

                                              Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2914

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