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lunedì 20 luglio 2020

DIRETTIVA (UE) 2020/876 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2020 che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19



Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


L 204/46

DIRETTIVA (UE) 2020/876 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2020

che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)


I gravi rischi per la salute pubblica e gli altri problemi causati dalla pandemia di Covid-19, nonché le misure di confinamento imposte dagli Stati membri per contenere la pandemia, hanno avuto notevoli ripercussioni sulla capacità delle imprese e delle autorità fiscali degli Stati membri di adempiere alcuni dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3).

(2)


Un certo numero di Stati membri e di persone tenute a comunicare informazioni alle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2011/16/UE hanno chiesto il rinvio di alcuni termini previsti da tale direttiva. Tali termini riguardano lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro e sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica che contengono almeno uno degli elementi distintivi di cui all’allegato IV della direttiva 2011/16/UE («meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica»).

(3)


Le gravi perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 alle attività di molte istituzioni finanziarie e persone tenute a comunicare meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica ostacolano il tempestivo adempimento dei loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2011/16/UE. Le istituzioni finanziarie sono attualmente alle prese con compiti urgenti connessi alla pandemia di Covid-19.

(4)


Inoltre, le istituzioni finanziarie e le persone tenute a comunicare devono fare fronte a serie perturbazioni professionali dovute principalmente al lavoro a distanza a causa del confinamento in atto nella maggior parte degli Stati membri. Analogamente, la capacità delle autorità fiscali degli Stati membri di raccogliere e trattare i dati è stata fortemente limitata.

(5)


Tale situazione richiede, per quanto possibile, una risposta urgente e coordinata all’interno dell’Unione. A tal fine è necessario fornire agli Stati membri la possibilità di rinviare il termine per lo scambio di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro, per consentire agli Stati membri di adeguare i termini nazionali per la comunicazione di tali informazioni da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione. Inoltre, agli Stati membri dovrebbe essere anche fornita la possibilità di rinviare i termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.

(6)


L’obiettivo del rinvio dei termini («rinvio») è affrontare una situazione eccezionale, senza pregiudicare la struttura istituita o il funzionamento della direttiva 2011/16/UE. Di conseguenza, è necessario che il rinvio sia limitato e rimanga proporzionato alle difficoltà pratiche causate dalla pandemia di Covid-19 per quanto riguarda la comunicazione e lo scambio di informazioni.

(7)


Alla luce dell’attuale incertezza che circonda l’evoluzione della pandemia di Covid-19 e dato che le circostanze che giustificano l’adozione della presente direttiva potrebbero continuare a esistere per qualche tempo, è opportuno prevedere anche la possibilità di un prolungamento facoltativo del periodo di rinvio. Tale prolungamento dovrebbe avvenire soltanto se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

(8)


Tenuto conto del notevole impatto delle perturbazioni economiche causate dalla pandemia di Covid-19 sui bilanci, sulle risorse umane e sul funzionamento delle autorità fiscali degli Stati membri, è opportuno conferire al Consiglio il potere di decidere all’unanimità, su proposta della Commissione, in merito a un prolungamento del periodo di rinvio.

(9)


Ogni rinvio non dovrebbe pregiudicare gli elementi essenziali dell’obbligo di comunicazione e di scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE e dovrebbe essere garantito che nessuna informazione che debba essere comunicata durante il periodo di rinvio non sia comunicata o non sia scambiata.

(10)


Tenuto conto dell’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di Covid-19, dalla crisi sanitaria pubblica a essa collegata e dalle sue conseguenze sociali ed economiche, è stato considerato opportuno applicare un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(11)


È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE.

(12)


Dato che gli Stati membri devono agire entro un lasso di tempo molto breve per rinviare i termini che altrimenti diverrebbero applicabili ai sensi della direttiva 2011/16/UE, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 2011/16/UE sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 27 bis

Rinvio facoltativo dei termini a causa della pandemia di Covid-19

1.   In deroga ai termini per la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 8 bis ter , paragrafo 12, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per consentire agli intermediari e ai contribuenti pertinenti di comunicare, entro il 28 febbraio 2021, le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.

2.   Qualora gli Stati membri adottino le misure di cui al paragrafo 1, essi adotteranno altresì le misure necessarie per consentire che:

a)


in deroga all’articolo 8 bis ter, paragrafo 18, le prime informazioni siano comunicate entro il 30 aprile 2021;

b)


il termine di 30 giorni per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 8 bis ter, paragrafi 1 e 7, inizi a decorrere entro e non oltre il 1o gennaio 2021, quando:

i)


un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica è messo a disposizione per l’attuazione o è pronto per l’attuazione, ovvero la prima fase nella sua attuazione è stata compiuta tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; o

ii)


gli intermediari di cui all’articolo 3, punto 21, secondo comma, forniscono, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;

c)


nel caso dei meccanismi commerciabili, la prima relazione periodica a norma dell’articolo 8 bis ter, paragrafo 2, debba essere presentata dall’intermediario entro il 30 aprile 2021.

3.   In deroga al termine di cui all’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per consentire che la comunicazione di informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3 bis, relative all’anno solare 2019 o ad altro adeguato periodo di rendicontazione avvenga entro 12 mesi dal termine dell’anno solare 2019 o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.

Articolo 27 ter

Prolungamento del periodo di rinvio

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può adottare una decisione di esecuzione che prolunghi di tre mesi il periodo di rinvio dei termini di cui all’articolo 27 bis, a condizione che continuino a persistere gravi rischi per la salute pubblica, problemi e perturbazioni economiche causati dalla pandemia di Covid-19 e che gli Stati membri applichino misure di confinamento.

2.   La proposta relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio è presentata al Consiglio almeno un mese prima della scadenza del termine previsto.».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ

(1)  Parere del 19 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 14 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).

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