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mercoledì 22 luglio 2020

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 31 marzo 2020, n. 78 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (20G00094) (GU n.182 del 21-7-2020) Vigente al: 5-8-2020

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 31 marzo 2020, n. 78
Regolamento recante disciplina della cessazione  della  qualifica  di
rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici  fuori  uso,
ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. (20G00094)
(GU n.182 del 21-7-2020)
  Vigente al: 5-8-2020 


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che  «I  criteri
di cui al comma 1 sono adottati in  conformita'  a  quanto  stabilito
dalla  disciplina  comunitaria  ovvero,  in  mancanza,   di   criteri
comunitari,  caso  per  caso  per  specifiche  tipologie  di  rifiuto
attraverso uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio approvato il 18 dicembre 2006;
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio approvato il 6 dicembre 2013;
  Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;
  Considerato  che  esiste  un  mercato  per  la  gomma  vulcanizzata
granulare in ragione del fatto  che  la  stessa  risulta  comunemente
oggetto di transazioni commerciali e  possiede  un  effettivo  valore
economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i  quali  la
sostanza e' utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici  di  cui
al presente regolamento, e che la medesima rispetta  la  normativa  e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  Considerato che, dall'istruttoria  effettuata,  e'  emerso  che  la
gomma vulcanizzata granulare, che soddisfa in  requisiti  tecnici  di
cui  al  presente  regolamento,   non   comporta   impatti   negativi
complessivi sulla salute o sull'ambiente;
  Uditi i pareri  del  Consiglio  di  Stato  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 luglio  2017,
del 20 dicembre 2018, del 26 settembre 2019 e del 19 dicembre 2019;
  Vista la comunicazione di cui all'articolo  5  della  direttiva  n.
2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione con nota  del  14  novembre  2017,  e  con
successiva nota del 16 settembre 2019;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota prot. n. 239 dell'8 gennaio 2020, ai sensi  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

  1. Il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  nel
rispetto dei quali la  gomma  vulcanizzata  derivante  da  pneumatici
fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152.
  2. Le disposizioni del presente regolamento non si  applicano  alla
gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per  gli
effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152.
                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
nonche' le seguenti:
    a)  «pneumatici»:  componenti  delle  ruote  costituiti   da   un
involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere fluidi;
    b) «PFU»: lo pneumatico fuori uso qualificato come rifiuto;
    c) «gomma vulcanizzata»: la gomma derivante  dalla  frantumazione
dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto,
provenienti  sia   dalla   produzione   di   pneumatici   nuovi   che
dall'attivita' di ricostruzione degli pneumatici;
    d) «gomma vulcanizzata granulare (GVG)»:  la  gomma  vulcanizzata
che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o  piu'  operazioni
di recupero  di  cui  all'articolo  184-ter,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle  disposizioni
del presente decreto;
    e) «lotto»: un quantitativo, non superiore a 1.000 tonnellate  di
gomma vulcanizzata granulare (GVG);
    f) «produttore»: il gestore di un  impianto  autorizzato  per  la
produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) (di seguito impianto
di produzione);
    g)  «dichiarazione  di  conformita'»:  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  rilasciata  dal  produttore  attestante  le
caratteristiche della gomma  vulcanizzata  granulare  (GVG),  di  cui
all'articolo 4;
    h)   «autorita'    competente»:    l'autorita'    che    rilascia
l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della  parte  II  o  del
titolo I, capo IV, della parte IV del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione  di
cui all'articolo 216 del medesimo decreto.
                               Art. 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica  di  rifiuto.  Scopi
                    specifici di utilizzabilita'

  1. Ai fini dell'articolo 1 e ai  sensi  dell'articolo  184-ter  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  la  gomma  vulcanizzata
cessa di essere qualificata come  rifiuto  ed  e'  qualificata  gomma
vulcanizzata granulare (GVG) se e' conforme ai requisiti  tecnici  di
cui all'allegato 1.
  2.  La  gomma  vulcanizzata   granulare   (GVG)   e'   utilizzabile
esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.
                               Art. 4

                    Dichiarazione di conformita'
               e modalita' di detenzione dei campioni

  1. Il rispetto dei criteri di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e'
attestato dal produttore tramite  una  dichiarazione  sostitutiva  di
atto  di  notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  redatta  al
termine del processo  produttivo  di  ciascun  lotto  utilizzando  il
modulo di cui all'allegato 3 e inviata con una delle modalita' di cui
all'articolo  65  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
all'autorita'  competente  e  all'agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente.
  2. Il produttore conserva, presso l'impianto di produzione o presso
la propria sede legale, la  suddetta  dichiarazione  di  conformita',
anche  in  formato  elettronico,  mettendola  a  disposizione   delle
autorita' di controllo che la richiedono.
  3. Il produttore conserva per cinque  anni,  presso  l'impianto  di
produzione o presso la propria sede  legale,  un  campione  di  gomma
vulcanizzata granulare  (GVG)  prelevato,  al  termine  del  processo
produttivo  di  ciascun  lotto,  in  conformita'   alla   norma   UNI
10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza  dei  requisiti  di
cui all'articolo 3. Le modalita' di conservazione del  campione  sono
tali  da  garantire  la   non   alterazione   delle   caratteristiche
chimico-fisiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevata  e
da consentire la ripetizione delle analisi.
                               Art. 5

                   Sistema di gestione ambientale

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano
alle imprese registrate ai sensi del regolamento  (CE)  n.  1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS)  e
alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI  EN  ISO
14001 rilasciata da organismo accreditato ai  sensi  della  normativa
vigente.
  2. Il sistema di gestione da predisporre ai fini dell'esenzione  di
cui al comma 1 deve prevedere:
    a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;
    b) il rispetto della normativa  in  materia  ambientale  e  delle
eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
    c) la revisione  e  il  miglioramento  del  sistema  di  gestione
ambientale.
                               Art. 6

                     Norme transitorie e finali

  1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente
regolamento, il produttore, entro centoventi giorni  dall'entrata  in
vigore   dello   stesso,   presenta   all'autorita'   competente   un
aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi  dell'art.  216
del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  o  un'istanza  di
aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo  III-bis  della
parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del medesimo decreto
legislativo.
  2. Nelle  more  dell'adeguamento  di  cui  al  comma  1,  la  gomma
vulcanizzata granulare prodotta puo' essere  utilizzata  se  presenta
caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3,  attestate
mediante dichiarazione di conformita' ai sensi dell'articolo 4.
  3. La  presente  regolamentazione  non  comporta  limitazione  alla
commercializzazione di materiali legalmente  commercializzati  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea o  in  Turchia  ne'  a  quelle
legalmente fabbricate  in  uno  Stato  dell'Associazione  europea  di
libero scambio (EFTA), parte  contraente  dell'accordo  sullo  Spazio
economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli  di
sicurezza,  prestazioni  ed   informazione   equivalenti   a   quelli
prescritti dal presente decreto.
  4.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 31 marzo 2020

                                                   Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 3108, foglio n. 1

                             Allegato 1
                        (articolo 3, comma 1)

a) Parametri  e  limiti  delle  sostanze  da  ricercare  nella  gomma
vulcanizzata ai fini del presente regolamento.


              Parte di provvedimento in formato grafico

b)  Caratteristiche  fisico-geometriche  della   gomma   vulcanizzata
granulare (GVG)
    Specifiche:
      a.  percentuale  di  acciaio  libero:  Classe  3  UNI  11610  o
inferiore;
      b.  percentuale  di  tessile  libero:  Classe  3  UNI  11610  o
inferiore;
      c. percentuale di impurezze: Classe 3 UNI 11610 o inferiore.
    Specifiche  da  adottare  dal  terzo  anno  di  applicazione  del
presente regolamento:
      a.  percentuale  di  acciaio  libero:  Classe  2  UNI  11610  o
inferiore;
      b.  percentuale  di  tessile  libero:  Classe  2  UNI  11610  o
inferiore;
      c. percentuale di impurezze: Classe 2 UNI 11610 o inferiore.
    L'accertamento di conformita' ai  limiti  sopra  richiamati  deve
avvenire per ogni lotto di produzione.
c) Verifiche sulla gomma vulcanizzata
    Le verifiche su un lotto di gomma  vulcanizzata  sono  effettuate
sui campioni di granulati con dimensione compresa tra 0,8 e  2,5  mm,
prelevati secondo le metodiche definite dalla norma  UNI  10802.  Gli
esiti di tali verifiche producono effetti per la  qualificazione  del
lotto intero di gomma vulcanizzata.
    Specifiche per le verifiche:
      a. frequenza campionamento: durante il primo anno di produzione
della  gomma  vulcanizzata   granulare   (GVG),   l'accertamento   di
conformita' deve essere effettuato mediante il prelievo di 1 campione
su ciascun lotto di prodotto;
      b. a seguire, l'accertamento deve essere effettuato:
      c. con frequenza  almeno  semestrale  qualora  la  mediana  dei
valori ottenuti sia inferiore all'80° percentile del valore limite di
riferimento per confermare la conformita' statistica ai limiti;
      d. con frequenza almeno quadrimestrale o comunque ogni 3000 ton
di gomma vulcanizzata prodotta qualora la mediana dei valori ottenuti
sia superiore all'80° percentile del valore limite di riferimento per
confermarne la conformita' statistica ai limiti;
      e. le  analisi  dovranno  essere  eseguite  da  un  laboratorio
certificato.
d) Verifiche sui rifiuti in ingresso
    Per la produzione della gomma vulcanizzata granulare  (GVG)  sono
ammessi i seguenti rifiuti:
      a. PFU interi o  frantumati  anche  a  seguito  di  trattamento
meccanico;
      b.  sfridi  di  gomma  vulcanizzata   provenienti   sia   dalla
produzione di pneumatici nuovi che  dall'attivita'  di  ricostruzione
degli pneumatici.
    Non sono comunque ammessi:
      a. ruote in gomma solida o pneumatici per bicicletta;
      b. camere d'aria, i relativi protettori (flap),  cingoli  o  le
guarnizioni in gomma;
      c. PFU con evidenti segni di bruciatura;
      d. PFU che,  effettuando  un  controllo  visivo  impiegando  le
capacita'  sensoriali   umane   o   qualsiasi   apparecchiatura   non
specializzata, presentino evidenti  segni  di  contaminazione  oppure
materiali estranei quali, a titolo esemplificativo, materiali inerti,
cerchio metallico o con catene da neve montate. I predetti  PFU  sono
ammessi previa adozione di tecniche adeguate per l'eliminazione delle
contaminazioni o degli materiali inerti;
      e. PFU derivanti da stock storici come definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera m) del decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  11  aprile  2011,  n.  82  e  PFU
abbandonati o sotterrati;
      f. mescole e sfridi di gomma non  vulcanizzata  o  parzialmente
vulcanizzata;
      g. scarti di produzione di articoli tecnici in gomma.
    Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il
rispetto dei seguenti obblighi minimi:
      a.  accettazione  dei  rifiuti  da  parte  di   personale   con
appropriato livello di formazione e addestramento;
      b. esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti
in ingresso;
      c. controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
      d. controlli supplementari, anche analitici, a campione  ovvero
ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo  visivo
indichino tale necessita';
      e. pesatura e registrazione dei  dati  relativi  al  carico  in
ingresso;
      f. stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
      g. procedura scritta per la gestione, la  tracciabilita'  e  la
rendicontazione delle non conformita'.
    Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati,  si  riporta  una
lista di misure specifiche minime da implementare:
      1) lo scarico dei PFU  deve  avvenire  sotto  il  controllo  di
personale qualificato il quale:
        a. provvede alla selezione dei PFU che  devono  corrispondere
ai criteri di cui alle precedenti lettere a), b);
        b. rimuove e mantiene separato qualsiasi  materiale  estraneo
ai PFU, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alle
precedenti lettere c), d), e), f), g), h), i);
      2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del  presente  allegato  sono
identificati e avviati ad operazioni di recupero  diverse  da  quelle
finalizzate alla produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG);
      3) i PFU, quando sono depositati nell'area di messa in riserva,
questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente ai PFU;
      4) l'area di cui al punto 3  del  presente  allegato  non  deve
permettere la miscelazione anche accidentale  dei  PFU  conformi  con
altri rifiuti di diversa natura; a tal  fine  puo'  risultare  idoneo
l'uso di muri di contenimento, new jersey in calcestruzzo, vasche  di
raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale
dei PFU conformi con altri tipi di rifiuti;
      5) le successive fasi di movimentazione dei  PFU  avviati  alla
produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG)  avvengono  in  modo
tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri  rifiuti  o
con altri materiali estranei;
      6)  il  personale  addetto  alla  selezione,   segregazione   e
movimentazione dei PFU deve essere qualificato allo svolgimento delle
operazioni di cui ai punti precedenti  (da  1  a  5)  e  ricevere  un
addestramento idoneo con cadenza almeno annuale;
      7) gli impianti devono essere dotati di un sistema di  lavaggio
dei rifiuti idoneo a rimuovere le impurita'  dalla  superficie  degli
pneumatici.

                             Allegato 2
                        (articolo 3, comma 2)

1. Scopi specifici per cui  e'  utilizzabile  la  gomma  vulcanizzata
granulare (GVG)
    La gomma vulcanizzata granulare (GVG) e' una miscela utilizzabile
in processi di  trasformazione  manifatturiera  o  tal  quale  per  i
seguenti scopi specifici:
      a. produzione di articoli e/o componenti di articoli in  gomma,
conglomerati gommosi, mescole di gomma e gomma-plastica a  condizione
che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura
per l'edilizia, industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto
esterni all'abitacolo, costruzioni  e  infrastrutture  ferroviarie  e
portuali, segnaletica e viabilita', pesi e contrappesi;
      b. strati inferiori di superfici ludico sportive;
      c. materiale da intaso di superfici sportive;
      d. materiali  compositi  bituminosi  quali  bitumi  modificati,
membrane bituminose, additivi  per  asfalti  a  base  gomma,  mastici
sigillanti;
      e. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi;
      f. agenti schiumogeni per acciaieria.
2. Limitazioni all'utilizzo
    Le miscele, gli articoli e/o componenti  di  articoli  contenenti
gomma vulcanizzata granulare  (GVG),  immessi  in  commercio  per  la
vendita al  pubblico,  sono  soggetti  alle  limitazioni  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1272/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio ove applicabile. Altre limitazioni
stabilite dal regolamento (CE)  n.  1907/2006  si  applicano  laddove
pertinenti.
    L'utilizzo  della  gomma  vulcanizzata  granulare   deve   essere
conforme alle seguenti normative laddove pertinenti:
      a. regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti generali della legislazione alimentare  e  del  regolamento
(CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  ottobre
2004, riguardante i materiali e gli  oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con i prodotti alimentari;
      b. direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno  1993,  come
modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici;
      c. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 18 giugno 2009, sulla  sicurezza  dei  giocattoli,  recepita  dal
decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale  dei  prodotti  in
relazione ai prodotti per la puericultura;
      d. regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio  approvato  il  18  dicembre  2006  come   modificato   dal
regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
approvato  il  6  dicembre  2013  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH);
      e. articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
da cui  deriva  il  divieto  di  utilizzare  la  GVG  per  ripristini
ambientali e in forma sciolta su  suolo  agricolo  atteso  che  detto
impiego causerebbe la  contaminazione  del  sito  con  materiali  che
superano  i  limiti  analitici  gia'   previsti   dalla   tabella   1
dell'allegato  5  alla  parte  quarta,  titolo  quinto  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  dalla  citata  norma  si  ricava,
dunque, che il divieto di utilizzo per  ripristini  ambientali  e  in
forma sciolta su suoli agricoli e' gia' esistente.
                             Allegato 3
                            (articolo 4)

                 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DDC)

              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

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