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mercoledì 1 luglio 2020

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 21 maggio 2020, n. 71 Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. (20G00089) (GU n.164 del 1-7-2020) Vigente al: 16-7-2020



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 maggio 2020, n. 71
Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di
crimini domestici e di reati di genere e alle  famiglie  affidatarie.
(20G00089)
(GU n.164 del 1-7-2020)
  Vigente al: 16-7-2020 
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO,

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLE POLITICHE SOCIALI,

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: «Diritto del  minore
ad una famiglia»;
  Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n.  512,
recante: «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso»;
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  Vista la legge 27 gennaio  2017,  n.  205,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante: «Modifiche al codice
civile, al codice penale, al  codice  di  procedura  penale  e  altre
disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»;
  Considerato che la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  articolo  1,
comma 279, ha incrementato il Fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di 2,5 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per l'erogazione  di
borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani
per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito  del  delitto
di cui agli articoli 575 e 576,  primo  comma,  n.  5.1.  del  codice
penale, ovvero per  omicidio  a  seguito  dei  delitti  di  cui  agli
articoli 609-bis e 609-octies  del  codice  penale,  nonche'  per  il
finanziamento di iniziative  di  orientamento,  di  formazione  e  di
sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa;
  Considerato che  la  medesima  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
articolo 1, comma 280, rinvia  ad  un  regolamento  da  adottare  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il
Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali e con il Ministro della salute, la definizione dei criteri  e
delle modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279
e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse;
  Considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge  11
gennaio 2018, n. 4, ha incrementato la dotazione del  predetto  Fondo
di  2  milioni  di  euro  annui,  a  decorrere  dall'anno  2017,  per
l'erogazione di borse di studio in favore degli  orfani  per  crimini
domestici e per il finanziamento di iniziative  di  orientamento,  di
formazione   e   di   sostegno   per   l'inserimento   dei   medesimi
nell'attivita' lavorativa secondo le previsioni della legge stessa;
  Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
  Considerato, inoltre, che l'articolo  1,  comma  492,  lettera  a),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha incrementato il Fondo  di  2
milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019,  per  l'erogazione
di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per
il finanziamento di iniziative di orientamento, di  formazione  e  di
sostegno per l'inserimento  dei  medesimi  nell'attivita'  lavorativa
secondo le previsioni della legge stessa;
  Considerato che l'articolo 8 della legge 19  luglio  2019,  n.  69,
recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale  e
altre disposizioni in materia di tutela  delle  vittime  di  violenza
domestica e di genere», ha sostituito l'articolo 11, comma  1,  della
legge 11 gennaio 2018, n. 4, confermando lo stanziamento  di  euro  2
milioni a decorrere dall'anno  2017  per  l'erogazione  di  borse  di
studio in  favore  degli  orfani  per  crimini  domestici  e  per  il
finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno
per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa;
  Ritenuto di dover procedere con il presente regolamento anche  alla
disciplina delle misure di sostegno e di aiuto  economico  in  favore
delle famiglie affidatarie, secondo quanto previsto dall'articolo  1,
comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n.  145  che  ha
stanziato 3 milioni di euro per l'anno 2019 e dall'articolo 11, comma
1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018,  n.  4,  come  modificata
dall'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69, con la quale sono
stati stanziati ulteriori 3 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
  Acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni  nella  seduta
del 29 gennaio 2020;
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato del 27 dicembre 2019, n. 3236
nonche' del 18 febbraio 2020, n. 449;
  Visti  i  pareri  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere finanziario;
  Vista la comunicazione del  18  maggio  2020  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                               Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina:
    a) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10 e successivamente dall'articolo  1,  comma  492,
lettera  a),  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,   destinate
all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per  crimini
domestici e  al  finanziamento  di  iniziative  di  orientamento,  di
formazione   e   di   sostegno   per   l'inserimento   dei   medesimi
nell'attivita'  lavorativa,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
lettera a), e comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
    b) i criteri di equita' per l'erogazione delle misure di sostegno
e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  11
gennaio 2018, n. 4;
    c) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse  di
cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
destinate alle finalita' di cui al comma 1, lettera a), nonche'  alle
spese mediche e assistenziali in  favore  degli  orfani  per  crimini
domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di  cui  agli
articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del  codice  penale,  ovvero
per omicidio a seguito dei delitti di cui  agli  articoli  609-bis  e
609-octies del codice penale, ai sensi dell'articolo  1,  comma  280,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per
    a) «Beneficiari»:
      1) orfani di crimini domestici, figli minorenni  e  maggiorenni
economicamente non autosufficienti,  della  vittima  di  un  omicidio
commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato,  ovvero
dall'altra persona dell'unione civile, anche se l'unione e'  cessata,
ovvero dalla persona che e' o e' stata legata da relazione  affettiva
e stabile convivenza, da dichiararsi  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. 30 maggio  1989,  n.
223, anche in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma
37, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
      2) orfani, figli minorenni  e  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell'articolo
576, comma 1, n. 5.1, del codice penale;
      3) orfani, figli minorenni  e  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei  delitti
di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale;
    b) «Fondo»: il  Fondo  di  rotazione  per  la  solidarieta'  alle
vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,  delle  richieste  estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani  per
crimini  domestici  di  cui  all'articolo  2,  comma  6-sexies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dall'articolo  11
della legge 11 gennaio 2018, n. 4  e  disciplinato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60;
    c) «Comitato»: il Comitato di solidarieta'  per  le  vittime  dei
reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero  dell'interno  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
    d) «Commissario»:  il  Commissario  per  il  coordinamento  delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo  mafioso,
che presiede il Comitato;
    e) «Concessionario»: CONSAP «Concessionaria Servizi  Assicurativi
Pubblici S.p.A.», che gestisce  il  Fondo  per  conto  del  Ministero
dell'interno  sulla  base   di   apposita   convenzione,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
nonche' ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della  legge  22  dicembre
1999, n. 512.
Capo II
SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO

                               Art. 3

                     Ripartizione delle risorse

  1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di  cui
in premessa, per  le  finalita'  indicate  nel  presente  Capo,  sono
destinate le seguenti somme, come di seguito indicate:
    a) anno 2017 euro 2.000.000;
    b) anno 2018 euro 4.000.000;
    c) anno 2019 euro 5.960.256;
    d) anno 2020 euro 3.500.000;
    e) anno 2021 euro 2.000.000;
    f) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
                               Art. 4

                              Benefici

  1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3 e' riconosciuto uno
dei seguenti benefici:
    a) borse di studio;
    b) gratuita' o semigratuita'  della  frequenza  presso  convitti,
educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla  base  di
apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario.
  2. I benefici di cui al comma  1  sono  rivolti  a  studenti  degli
istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione,
degli  istituti  di  istruzione  e  formazione  professionale,  delle
Universita',  delle  istituzioni  dell'Alta   Formazione   Artistica,
Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
  3. Le somme destinate alle finalita' di cui alle lettere  a)  e  b)
del comma 1 sono ripartite nella misura di due terzi per  i  benefici
di cui alla lettera a) e un terzo per l'erogazione  dei  benefici  di
cui alla lettera b).
                               Art. 5

                       Riassegnazione risorse

  1. Le risorse non impegnate  per  taluna  delle  finalita'  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  a)  o  b),  sono  destinate  al
soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra lettera.
  2. Le economie di spesa risultanti dopo tale  ripartizione  sono  a
loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del  presente
regolamento.
                               Art. 6

                      Requisiti dei beneficiari
               e criteri di ripartizione delle risorse

  1. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai  benefici  di  cui
all'articolo 4 e' verificato sulla base degli atti  del  procedimento
penale che non siano  coperti  da  segreto  ovvero  del  decreto  che
dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato
o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o  di
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  recanti  comunque
l'accertamento dei  presupposti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a).
  2. In ogni caso i benefici decorrono dalla data dell'evento.
  3. Le risorse sono attribuite nei  limiti  degli  stanziamenti  del
Fondo. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno
di  riferimento,  e'   previsto   l'accesso   al   Fondo   in   quota
proporzionale.
                               Art. 7

                  Modalita' di accesso ai benefici

  1. Con delibera annuale il Comitato, sulla base  dei  dati  forniti
dall'Ufficio di  supporto  del  Commissario  inerenti  al  numero  di
orfani, alle classi di eta' e alla condizione scolastica, nell'ambito
delle risorse attribuite al Capo II, individua il numero delle  borse
di studio assegnabili ed il loro importo.
  2. Gli interessati presentano istanza  alla  Prefettura  -  Ufficio
Territoriale del  Governo  di  residenza  dell'orfano,  la  quale  la
trasmette al Commissario.
  3. Gli studenti degli  istituti  di  grado  primario  e  secondario
producono certificato di frequenza degli studi. Di  tale  circostanza
e' resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  4. Gli istanti universitari devono aver sostenuto almeno  un  terzo
degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario,
con esito positivo. Di tale  circostanza  e'  resa  dichiarazione  ai
sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  5. L'istanza di cui al comma 2 nonche'  la  dichiarazione  relativa
alla frequenza degli studi di cui al comma 3  sono  sottoscritte,  in
caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale, se non dichiarato decaduto ai  sensi  dell'articolo  330
del codice civile ovvero dal tutore ai sensi  dell'articolo  346  del
codice civile ovvero da  enti  di  assistenza  nominati  dal  giudice
tutelare ai sensi dell'articolo 354  del  codice  civile.  Essa  deve
contenere la dichiarazione, resa ai  sensi  del  d.P.R.  28  dicembre
2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione e' orfano per  crimini
domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
  6. Sull'istanza di cui al comma 2 provvede il  Commissario,  previa
delibera del Comitato.
Capo III
INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

                               Art. 8

                  Criterio di riparto delle risorse

  1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi  di
cui in premessa, alle iniziative di orientamento  e  formazione  sono
destinate le risorse di seguito indicate, da ripartire tra le Regioni
e le Province autonome:
    a) anno 2020 euro 2.000.000;
    b) a decorrere dall' anno 2021 euro 1.000.000.
  2. Il riparto delle risorse tra le Regioni e Province  autonome  e'
effettuato nel  seguente  modo:  il  primo  anno,  sulla  base  della
popolazione residente; a partire dal secondo  anno,  sulla  base  del
numero  degli  eventi  delittuosi  riscontrati  nel  corso  dell'anno
precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.
                               Art. 9

                  Modalita' di accesso ai benefici

  1. Sulla base  delle  domande  presentate  dagli  interessati  alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano,
il Comitato delibera annualmente la ripartizione delle risorse di cui
all'articolo precedente tra le Regioni e  le  Province  autonome,  al
fine di realizzare interventi di orientamento e formazione al lavoro.
                               Art. 10

              Verifica dell'attuazione degli interventi

  1. Le Regioni e le Province autonome  rendicontano  annualmente  al
Commissario sulle spese sostenute.
                               Art. 11

                      Incentivi all'assunzione

  1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di  cui
in premessa, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di  lavoro
privati che assumono, con contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di cui al Capo I,
e' riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al
50 per cento dei contributi dovuti, per  un  periodo  massimo  di  36
mesi, a valere sul Fondo secondo la seguente quantificazione:
    a) anno 2020 euro 500.000;
    b) anno 2021 euro 1.000.000;
    c) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
  2. Le  domande  devono  essere  presentate  dal  datore  di  lavoro
all'Istituto  Nazionale  Previdenza  Sociale  ed  alla  Prefettura  -
Ufficio Territoriale del Governo di  residenza  dell'orfano,  che  le
trasmette  al  Commissario.  Sulle  domande  presentate  delibera  il
Comitato.
  3.  L'incentivo  e'  riconosciuto  anche  per  assunzioni  a  tempo
parziale,  purche'  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato. In tal  caso,  il  limite  massimo  dell'incentivo  e'
proporzionalmente ridotto.
  4. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale effettua un monitoraggio
del beneficio riconosciuto dal presente articolo ai fini del rispetto
dei limiti di spesa  programmati  e,  qualora  da  tale  monitoraggio
emerga lo scostamento  dai  predetti  limiti  di  spesa  programmati,
l'Istituto Nazionale  Previdenza  Sociale  non  acquisisce  ulteriori
domande per l'accesso al beneficio. Raggiunto il  limite  annuale  di
spesa, l'INPS ne da' notizia al Commissario, il  quale  a  sua  volta
informa il Comitato.
                               Art. 12

                      Fruizione degli incentivi

  1. Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo
indeterminato  e'  stato   parzialmente   fruito   l'incentivo,   sia
nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri  datori  di  lavoro
privati, l'incentivo e' riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per
il periodo residuo utile alla piena fruizione.
  2.  Il  datore  di  lavoro  invia  segnalazione  all'INPS  ed  alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano,
che   a   sua   volta   provvede    all'inoltro    al    Commissario,
dell'interruzione  del  rapporto  di  lavoro,  qualora   quest'ultima
intervenga entro il termine di 36  mesi  previsto  dall'articolo  11,
comma 1. La segnalazione, da effettuarsi entro e non oltre il termine
di 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto  di  lavoro,  ne
specifica le motivazioni.
                               Art. 13

                       Revoca degli incentivi

  1. Il licenziamento individuale, per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15  luglio  1966,  n.  604,  del
lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato nei 24  mesi
successivi alla predetta assunzione comporta la revoca dell'incentivo
e il recupero delle somme corrispondenti del beneficio gia' fruito.
                               Art. 14

                    Riassegnazione delle risorse

  1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalita' di cui  agli
articoli 8 e 11 sono destinate  al  soddisfacimento  delle  richieste
formulate nell'ambito del medesimo Capo III.
  2. Le economie di spesa risultanti dopo tale  ripartizione  sono  a
loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del  presente
regolamento.
Capo IV
SPESE MEDICHE ED ASSISTENZIALI

                               Art. 15

                     Ripartizione delle risorse

  1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di  cui
in premessa, per  le  finalita'  indicate  nel  presente  Capo,  sono
assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli  anni  2018,
2019 e 2020.
                               Art. 16

                         Criteri e modalita'
                       di accesso ai benefici

  1. Gli orfani dei crimini domestici e gli orfani di  madri  vittime
dei delitti di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, possono presentare domanda di accesso al Fondo.
  2. Le domande sono  presentate  alla  Prefettura-UTG  di  residenza
dell'orfano, che le trasmette al  Commissario  per  il  coordinamento
delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati  di  stampo
mafioso e dei reati intenzionali violenti. L'istanza e' sottoscritta,
in  caso  di  soggetti   minorenni,   dal   genitore   esercente   la
responsabilita' genitoriale, se  non  dichiarato  decaduto  ai  sensi
dell'articolo 330 del  codice  civile  ovvero  dal  tutore  ai  sensi
dell'articolo 346 del codice civile  ovvero  da  enti  di  assistenza
nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354  del  codice
civile. Essa deve contenere  la  dichiarazione,  resa  ai  sensi  del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione  e'
orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo  2  del  presente
regolamento.
  3. Le domande sono presentate a ristoro  delle  spese  documentate,
sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni
mediche e di  assistenza  materiale  e  psicologica,  indicate  nella
tabella A)  dell'allegato  I  del  presente  regolamento,  nonche'  a
ristoro delle spese documentate, sostenute  per  le  prestazioni  non
rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui  alla  tabella
B) del medesimo allegato.
  4. Qualora le risorse disponibili  non  risultino  sufficienti  per
tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici  e'  ridotto
proporzionalmente  nella  misura  occorrente  al  soddisfacimento  di
coloro che abbiano prodotto istanza.
  5. Sulle domande presentate provvede il Commissario previa delibera
del Comitato.
                               Art. 17

                    Riassegnazione delle risorse

  1. Eventuali economie di spesa nell'ambito del presente  Capo  sono
destinate al soddisfacimento delle richieste degli altri Capi.
Capo V
FAMIGLIE AFFIDATARIE

                               Art. 18

                       Finalita' delle misure

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge  30
dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b),  della
legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificato  dall'articolo  8  della
legge 19 luglio 2019, n. 69, si intendono misure  di  sostegno  e  di
aiuto economico quelle volte a garantire il mantenimento, la crescita
e lo sviluppo dei minori affidati ai sensi della legge 4 maggio 1983,
n. 184, fatti salvi i benefici concessi  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma  492,  lettera  a),  della  legge  30  dicembre  2018  n.  145,
dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 1,
comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
                               Art. 19

                        Soggetti beneficiari

  1. Sono soggetti  beneficiari  a  norma  del  presente  decreto  le
famiglie affidatarie ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1,
comma 492, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dell'articolo  11,
comma  1,  lettera  b),  della  legge  11  gennaio  2018,  n.   4   e
dell'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
  2. Sono famiglie affidatarie ai sensi del presente decreto anche le
famiglie parentali.
                               Art. 20

                        Requisiti di accesso

  1. Il sostegno e l'aiuto economico sono corrisposti  alle  seguenti
condizioni:
    a) che la famiglia sia riconosciuta affidataria  ai  sensi  della
legge 4 maggio 1983, n. 184;
    b) che l'orfano non abbia compiuto la maggiore eta' alla data del
1° gennaio 2020.
  2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al
presente capo e' verificato sulla base degli  atti  del  procedimento
penale che non siano  coperti  da  segreto  ovvero  del  decreto  che
dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato
o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o  di
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  recanti  comunque
l'accertamento dei  presupposti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a).
  3. Il beneficio in favore delle famiglie affidatarie decorre  dalla
data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore.
                               Art. 21

                  Modalita' di accesso ai benefici

  1. La domanda di sostegno ed aiuto economico  e'  presentata  dalle
famiglie interessate di cui  agli  articoli  19  e  20,  da  uno  dei
componenti o a mezzo  di  procuratore  speciale,  alle  Prefetture  -
Uffici  Territoriali  del  Governo  di   residenza   delle   famiglie
affidatarie,  per  l'inoltro  al  Commissario  ed  e'  corredata  dei
seguenti atti e documenti:
    a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore;
    b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.
  2. Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera
del Comitato.
                               Art. 22

                     Ripartizione delle risorse

  1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi  di
cui in premessa, le risorse sono attribuite  alle  famiglie  istanti,
nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di
disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno  di  riferimento,
e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.
                               Art. 23

                       Cessazione dei benefici

  1. I benefici previsti dal presente Capo cessano al  raggiungimento
della maggiore eta' del beneficiario.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 24

                        Riserva delle risorse

  1. Ai minori di eta' e' riservato  almeno  il  settanta  per  cento
delle risorse disponibili per i benefici previsti dai Capi II, III  e
IV. La quota restante e' destinata, ove ne ricorrano  i  presupposti,
agli  interventi  in  favore  dei  soggetti   maggiorenni   di   eta'
economicamente non autosufficienti.
                               Art. 25

                    Durata del sostegno economico

  1. L'istanza di accesso  al  Fondo  per  i  benefici  previsti  dai
precedenti Capi e' presentata per ciascun anno di durata del sostegno
economico.
                               Art. 26

                         Cumulo dei benefici

  1. I benefici di cui ai Capi  precedenti  sono  cumulabili  fra  di
loro.
                               Art. 27

                 Gestione e monitoraggio della spesa

  1. La gestione delle risorse ed il monitoraggio  della  spesa  sono
effettuati dall'Ufficio del Commissario, anche  per  il  tramite  del
Concessionario  indicato  nel  provvedimento  di   attribuzione   del
beneficio.
                               Art. 28

                       Cessazione dei benefici

  1. Gli aiuti economici, qualora venga meno il  presupposto  per  la
loro erogazione, sono  revocati  dal  Commissario,  su  proposta  del
Comitato, con  efficacia  dal  momento  in  cui  e'  venuto  meno  il
presupposto stesso.
  2. In caso di accertamento  della  insussistenza  delle  condizioni
previste dalle leggi di cui in premessa, a seguito di sentenza penale
definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di
violenza di genere, l'aiuto economico non e' soggetto a ripetizione.
                               Art. 29

                   Trattamento dei dati personali

  1.  I  dati  di  cui  al  presente  regolamento  sono  oggetto   di
trattamento e conservazione a norma del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
                               Art. 30

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 21 maggio 2020

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Gualtieri

                     Il Ministro dell'istruzione
                              Azzolina

                      Il Ministro dell'interno
                              Lamorgese

                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Catalfo

                      Il Ministro della salute
                              Speranza

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 833

                                                          Articolo 16

                             Allegato I

    Tabella A) Prestazioni sanitarie e assistenziali  rientranti  nei
Livelli Essenziali di Assistenza, ordinariamente soggette  al  regime
di compartecipazione della spesa:

=====================================================================
|   Codice    |                     Prestazione                     |
+=============+=====================================================+
|89.7         |Visita Generale (1° visita)                          |
+-------------+-----------------------------------------------------+
|94.12.1      |Visita Psichiatrica/Neuropsichiatrica di controllo   |
+-------------+-----------------------------------------------------+
|94.09        |Colloquio psicologico clinico                        |
+-------------+-----------------------------------------------------+
|             |Somministrazione di test proiettivi e della          |
|94.08.3      |personalita'                                         |
+-------------+-----------------------------------------------------+
|94.03        |Psicoterapia individuale                             |
+-------------+-----------------------------------------------------+
|94.44        |Psicoterapia di gruppo                               |
+-------------+-----------------------------------------------------+
|             |Terapia farmacologica                                |
+-------------+-----------------------------------------------------+

    Tabella B) Prestazioni  sanitarie  e  assistenziali  escluse  dai
Livelli Essenziali di Assistenza:
   

                =====================================
                |Prestazione                        |
                +-----------------------------------+
                |prestazioni professionali di tipo  |
                |psicologico, anche domiciliari     |
                +-----------------------------------+
                |valutazione diagnostica            |
                |multidisciplinare                  |
                +-----------------------------------+
                |interventi psicoeducativi e di     |
                |supporto alle autonomie e alle     |
                |attivita' della vita quotidiana    |
                +-----------------------------------+
                |interventi psicoeducativi          |
                |finalizzati al recupero            |
                |dell'autonomia personale sociale e |
                |lavorativa                         |

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