MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 maggio 2020, n. 71
Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di
crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.
(20G00089)
(GU n.164 del 1-7-2020)
Vigente al: 16-7-2020
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI,
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: «Diritto del minore
ad una famiglia»;
Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512,
recante: «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso»;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la legge 27 gennaio 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante: «Modifiche al codice
civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»;
Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1,
comma 279, ha incrementato il Fondo di cui all'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di 2,5 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per l'erogazione di
borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani
per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto
di cui agli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice
penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli
articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonche' per il
finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di
sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa;
Considerato che la medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205,
articolo 1, comma 280, rinvia ad un regolamento da adottare con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il
Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro della salute, la definizione dei criteri e
delle modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279
e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse;
Considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 11
gennaio 2018, n. 4, ha incrementato la dotazione del predetto Fondo
di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, per
l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini
domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di
formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi
nell'attivita' lavorativa secondo le previsioni della legge stessa;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Considerato, inoltre, che l'articolo 1, comma 492, lettera a),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha incrementato il Fondo di 2
milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per l'erogazione
di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per
il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di
sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa
secondo le previsioni della legge stessa;
Considerato che l'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69,
recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza
domestica e di genere», ha sostituito l'articolo 11, comma 1, della
legge 11 gennaio 2018, n. 4, confermando lo stanziamento di euro 2
milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'erogazione di borse di
studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il
finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno
per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa;
Ritenuto di dover procedere con il presente regolamento anche alla
disciplina delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore
delle famiglie affidatarie, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha
stanziato 3 milioni di euro per l'anno 2019 e dall'articolo 11, comma
1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificata
dall'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69, con la quale sono
stati stanziati ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
Acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni nella seduta
del 29 gennaio 2020;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato del 27 dicembre 2019, n. 3236
nonche' del 18 febbraio 2020, n. 449;
Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario;
Vista la comunicazione del 18 maggio 2020 alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina:
a) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10 e successivamente dall'articolo 1, comma 492,
lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate
all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini
domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di
formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi
nell'attivita' lavorativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera a), e comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
b) i criteri di equita' per l'erogazione delle misure di sostegno
e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, ai sensi
dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11
gennaio 2018, n. 4;
c) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
destinate alle finalita' di cui al comma 1, lettera a), nonche' alle
spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini
domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui agli
articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice penale, ovvero
per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e
609-octies del codice penale, ai sensi dell'articolo 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per
a) «Beneficiari»:
1) orfani di crimini domestici, figli minorenni e maggiorenni
economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio
commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero
dall'altra persona dell'unione civile, anche se l'unione e' cessata,
ovvero dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva
e stabile convivenza, da dichiararsi secondo le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. 30 maggio 1989, n.
223, anche in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma
37, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
2) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non
autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell'articolo
576, comma 1, n. 5.1, del codice penale;
3) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non
autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei delitti
di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale;
b) «Fondo»: il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per
crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dall'articolo 11
della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e disciplinato dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60;
c) «Comitato»: il Comitato di solidarieta' per le vittime dei
reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell'interno ai
sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
d) «Commissario»: il Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso,
che presiede il Comitato;
e) «Concessionario»: CONSAP «Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici S.p.A.», che gestisce il Fondo per conto del Ministero
dell'interno sulla base di apposita convenzione, ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche' ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre
1999, n. 512.
Capo II
SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 3
Ripartizione delle risorse
1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui
in premessa, per le finalita' indicate nel presente Capo, sono
destinate le seguenti somme, come di seguito indicate:
a) anno 2017 euro 2.000.000;
b) anno 2018 euro 4.000.000;
c) anno 2019 euro 5.960.256;
d) anno 2020 euro 3.500.000;
e) anno 2021 euro 2.000.000;
f) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
Art. 4
Benefici
1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3 e' riconosciuto uno
dei seguenti benefici:
a) borse di studio;
b) gratuita' o semigratuita' della frequenza presso convitti,
educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di
apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario.
2. I benefici di cui al comma 1 sono rivolti a studenti degli
istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione,
degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle
Universita', delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
3. Le somme destinate alle finalita' di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 sono ripartite nella misura di due terzi per i benefici
di cui alla lettera a) e un terzo per l'erogazione dei benefici di
cui alla lettera b).
Art. 5
Riassegnazione risorse
1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) o b), sono destinate al
soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra lettera.
2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a
loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente
regolamento.
Art. 6
Requisiti dei beneficiari
e criteri di ripartizione delle risorse
1. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui
all'articolo 4 e' verificato sulla base degli atti del procedimento
penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che
dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato
o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque
l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a).
2. In ogni caso i benefici decorrono dalla data dell'evento.
3. Le risorse sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del
Fondo. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno
di riferimento, e' previsto l'accesso al Fondo in quota
proporzionale.
Art. 7
Modalita' di accesso ai benefici
1. Con delibera annuale il Comitato, sulla base dei dati forniti
dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti al numero di
orfani, alle classi di eta' e alla condizione scolastica, nell'ambito
delle risorse attribuite al Capo II, individua il numero delle borse
di studio assegnabili ed il loro importo.
2. Gli interessati presentano istanza alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale la
trasmette al Commissario.
3. Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario
producono certificato di frequenza degli studi. Di tale circostanza
e' resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Gli istanti universitari devono aver sostenuto almeno un terzo
degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario,
con esito positivo. Di tale circostanza e' resa dichiarazione ai
sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'istanza di cui al comma 2 nonche' la dichiarazione relativa
alla frequenza degli studi di cui al comma 3 sono sottoscritte, in
caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330
del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del
codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice
tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve
contenere la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione e' orfano per crimini
domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
6. Sull'istanza di cui al comma 2 provvede il Commissario, previa
delibera del Comitato.
Capo III
INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA
Art. 8
Criterio di riparto delle risorse
1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di
cui in premessa, alle iniziative di orientamento e formazione sono
destinate le risorse di seguito indicate, da ripartire tra le Regioni
e le Province autonome:
a) anno 2020 euro 2.000.000;
b) a decorrere dall' anno 2021 euro 1.000.000.
2. Il riparto delle risorse tra le Regioni e Province autonome e'
effettuato nel seguente modo: il primo anno, sulla base della
popolazione residente; a partire dal secondo anno, sulla base del
numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno
precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Art. 9
Modalita' di accesso ai benefici
1. Sulla base delle domande presentate dagli interessati alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano,
il Comitato delibera annualmente la ripartizione delle risorse di cui
all'articolo precedente tra le Regioni e le Province autonome, al
fine di realizzare interventi di orientamento e formazione al lavoro.
Art. 10
Verifica dell'attuazione degli interventi
1. Le Regioni e le Province autonome rendicontano annualmente al
Commissario sulle spese sostenute.
Art. 11
Incentivi all'assunzione
1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui
in premessa, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di lavoro
privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di cui al Capo I,
e' riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al
50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36
mesi, a valere sul Fondo secondo la seguente quantificazione:
a) anno 2020 euro 500.000;
b) anno 2021 euro 1.000.000;
c) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
2. Le domande devono essere presentate dal datore di lavoro
all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ed alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che le
trasmette al Commissario. Sulle domande presentate delibera il
Comitato.
3. L'incentivo e' riconosciuto anche per assunzioni a tempo
parziale, purche' con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo e'
proporzionalmente ridotto.
4. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale effettua un monitoraggio
del beneficio riconosciuto dal presente articolo ai fini del rispetto
dei limiti di spesa programmati e, qualora da tale monitoraggio
emerga lo scostamento dai predetti limiti di spesa programmati,
l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale non acquisisce ulteriori
domande per l'accesso al beneficio. Raggiunto il limite annuale di
spesa, l'INPS ne da' notizia al Commissario, il quale a sua volta
informa il Comitato.
Art. 12
Fruizione degli incentivi
1. Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo
indeterminato e' stato parzialmente fruito l'incentivo, sia
nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro
privati, l'incentivo e' riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per
il periodo residuo utile alla piena fruizione.
2. Il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano,
che a sua volta provvede all'inoltro al Commissario,
dell'interruzione del rapporto di lavoro, qualora quest'ultima
intervenga entro il termine di 36 mesi previsto dall'articolo 11,
comma 1. La segnalazione, da effettuarsi entro e non oltre il termine
di 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, ne
specifica le motivazioni.
Art. 13
Revoca degli incentivi
1. Il licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, del
lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato nei 24 mesi
successivi alla predetta assunzione comporta la revoca dell'incentivo
e il recupero delle somme corrispondenti del beneficio gia' fruito.
Art. 14
Riassegnazione delle risorse
1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalita' di cui agli
articoli 8 e 11 sono destinate al soddisfacimento delle richieste
formulate nell'ambito del medesimo Capo III.
2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a
loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente
regolamento.
Capo IV
SPESE MEDICHE ED ASSISTENZIALI
Art. 15
Ripartizione delle risorse
1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui
in premessa, per le finalita' indicate nel presente Capo, sono
assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020.
Art. 16
Criteri e modalita'
di accesso ai benefici
1. Gli orfani dei crimini domestici e gli orfani di madri vittime
dei delitti di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, possono presentare domanda di accesso al Fondo.
2. Le domande sono presentate alla Prefettura-UTG di residenza
dell'orfano, che le trasmette al Commissario per il coordinamento
delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di stampo
mafioso e dei reati intenzionali violenti. L'istanza e' sottoscritta,
in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la
responsabilita' genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi
dell'articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi
dell'articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza
nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice
civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione e'
orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente
regolamento.
3. Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate,
sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni
mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella
tabella A) dell'allegato I del presente regolamento, nonche' a
ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non
rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella
B) del medesimo allegato.
4. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per
tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici e' ridotto
proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di
coloro che abbiano prodotto istanza.
5. Sulle domande presentate provvede il Commissario previa delibera
del Comitato.
Art. 17
Riassegnazione delle risorse
1. Eventuali economie di spesa nell'ambito del presente Capo sono
destinate al soddisfacimento delle richieste degli altri Capi.
Capo V
FAMIGLIE AFFIDATARIE
Art. 18
Finalita' delle misure
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della
legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificato dall'articolo 8 della
legge 19 luglio 2019, n. 69, si intendono misure di sostegno e di
aiuto economico quelle volte a garantire il mantenimento, la crescita
e lo sviluppo dei minori affidati ai sensi della legge 4 maggio 1983,
n. 184, fatti salvi i benefici concessi ai sensi dell'articolo 1,
comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018 n. 145,
dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 1,
comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 19
Soggetti beneficiari
1. Sono soggetti beneficiari a norma del presente decreto le
famiglie affidatarie ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1,
comma 492, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e
dell'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Sono famiglie affidatarie ai sensi del presente decreto anche le
famiglie parentali.
Art. 20
Requisiti di accesso
1. Il sostegno e l'aiuto economico sono corrisposti alle seguenti
condizioni:
a) che la famiglia sia riconosciuta affidataria ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184;
b) che l'orfano non abbia compiuto la maggiore eta' alla data del
1° gennaio 2020.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al
presente capo e' verificato sulla base degli atti del procedimento
penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che
dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato
o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque
l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a).
3. Il beneficio in favore delle famiglie affidatarie decorre dalla
data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore.
Art. 21
Modalita' di accesso ai benefici
1. La domanda di sostegno ed aiuto economico e' presentata dalle
famiglie interessate di cui agli articoli 19 e 20, da uno dei
componenti o a mezzo di procuratore speciale, alle Prefetture -
Uffici Territoriali del Governo di residenza delle famiglie
affidatarie, per l'inoltro al Commissario ed e' corredata dei
seguenti atti e documenti:
a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore;
b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.
2. Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera
del Comitato.
Art. 22
Ripartizione delle risorse
1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di
cui in premessa, le risorse sono attribuite alle famiglie istanti,
nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di
disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento,
e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.
Art. 23
Cessazione dei benefici
1. I benefici previsti dal presente Capo cessano al raggiungimento
della maggiore eta' del beneficiario.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
Riserva delle risorse
1. Ai minori di eta' e' riservato almeno il settanta per cento
delle risorse disponibili per i benefici previsti dai Capi II, III e
IV. La quota restante e' destinata, ove ne ricorrano i presupposti,
agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni di eta'
economicamente non autosufficienti.
Art. 25
Durata del sostegno economico
1. L'istanza di accesso al Fondo per i benefici previsti dai
precedenti Capi e' presentata per ciascun anno di durata del sostegno
economico.
Art. 26
Cumulo dei benefici
1. I benefici di cui ai Capi precedenti sono cumulabili fra di
loro.
Art. 27
Gestione e monitoraggio della spesa
1. La gestione delle risorse ed il monitoraggio della spesa sono
effettuati dall'Ufficio del Commissario, anche per il tramite del
Concessionario indicato nel provvedimento di attribuzione del
beneficio.
Art. 28
Cessazione dei benefici
1. Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la
loro erogazione, sono revocati dal Commissario, su proposta del
Comitato, con efficacia dal momento in cui e' venuto meno il
presupposto stesso.
2. In caso di accertamento della insussistenza delle condizioni
previste dalle leggi di cui in premessa, a seguito di sentenza penale
definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di
violenza di genere, l'aiuto economico non e' soggetto a ripetizione.
Art. 29
Trattamento dei dati personali
1. I dati di cui al presente regolamento sono oggetto di
trattamento e conservazione a norma del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Art. 30
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 21 maggio 2020
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro dell'istruzione
Azzolina
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro della salute
Speranza
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 833
Articolo 16
Allegato I
Tabella A) Prestazioni sanitarie e assistenziali rientranti nei
Livelli Essenziali di Assistenza, ordinariamente soggette al regime
di compartecipazione della spesa:
=====================================================================
| Codice | Prestazione |
+=============+=====================================================+
|89.7 |Visita Generale (1° visita) |
+-------------+-----------------------------------------------------+
|94.12.1 |Visita Psichiatrica/Neuropsichiatrica di controllo |
+-------------+-----------------------------------------------------+
|94.09 |Colloquio psicologico clinico |
+-------------+-----------------------------------------------------+
| |Somministrazione di test proiettivi e della |
|94.08.3 |personalita' |
+-------------+-----------------------------------------------------+
|94.03 |Psicoterapia individuale |
+-------------+-----------------------------------------------------+
|94.44 |Psicoterapia di gruppo |
+-------------+-----------------------------------------------------+
| |Terapia farmacologica |
+-------------+-----------------------------------------------------+
Tabella B) Prestazioni sanitarie e assistenziali escluse dai
Livelli Essenziali di Assistenza:
=====================================
|Prestazione |
+-----------------------------------+
|prestazioni professionali di tipo |
|psicologico, anche domiciliari |
+-----------------------------------+
|valutazione diagnostica |
|multidisciplinare |
+-----------------------------------+
|interventi psicoeducativi e di |
|supporto alle autonomie e alle |
|attivita' della vita quotidiana |
+-----------------------------------+
|interventi psicoeducativi |
|finalizzati al recupero |
|dell'autonomia personale sociale e |
|lavorativa |
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