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sabato 28 novembre 2020

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 novembre 2020, n. 156 Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici. (20G00181) (GU n.296 del 28-11-2020) Vigente al: 28-11-2020

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2020, n. 156 

Regolamento recante condizioni e  criteri  per  l'attribuzione  delle

misure  premiali  per  l'utilizzo  degli   strumenti   di   pagamento

elettronici. (20G00181) 

(GU n.296 del 28-11-2020)

  Vigente al: 28-11-2020   


 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

  Visto l'articolo 1, comma 288, della legge  27  dicembre  2019,  n.

160, che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento

elettronici, ha previsto il riconoscimento del diritto a un  rimborso

in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio

dello Stato, che fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte  o

professione,  effettuano  abitualmente  acquisti  con  strumenti   di

pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita'  di  vendita

di beni e di prestazione di servizi; 

  Visto l'articolo 1, commi 288 e 289, della legge 27 dicembre  2019,

n. 160, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e

delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali, di uno o piu' decreti per definire le condizioni, i casi e

i criteri per l'attribuzione di tale rimborso, anche in relazione  ai

volumi  e  alla  frequenza  degli  acquisti,  le  forme  di  adesione

volontaria, gli strumenti di pagamento  elettronici  e  le  attivita'

rilevanti, sempre ai fini dell'attribuzione del rimborso; 

  Considerato che  l'articolo  1,  commi  289-bis  e  289-ter,  della

predetta legge n. 160 del 2019, consente al Ministero dell'economia e

delle finanze di avvalersi della  societa'  di  cui  all'articolo  8,

comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,  nonche'  della

societa' Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.

al fine di, rispettivamente, sviluppare i servizi  di  progettazione,

realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo

del rimborso di cui ai commi  288  e  289  della  predetta  legge  27

dicembre 2019, n. 160, e di procedere alle attivita' di  attribuzione

ed  erogazione  dei  rimborsi,  nonche'  di  ogni   altra   attivita'

strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle

eventuali controversie; 

  Visto, altresi', l'articolo 1, comma 290, della legge  27  dicembre

2019, n. 160, che,  al  fine  di  garantire  le  risorse  finanziarie

necessarie per l'attuazione dei rimborsi e le spese per le  attivita'

legate all'attuazione delle misure di cui ai citati commi 288 e  289,

prevedeva lo stanziamento nello stato  di  previsione  del  Ministero

dell'economia e delle finanze, su apposito fondo,  dell'importo  pari

ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 

  Visto l'articolo 265, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, che ha ridotto  di  3.000  milioni  di  euro  per

l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

  Visto il comma 2 dell'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,

n. 126, che, al fine di garantire le risorse  finanziarie  necessarie

per l'attribuzione dei rimborsi e la copertura delle ulteriori  spese

derivanti dall'attuazione della misura, ha incrementato la  dotazione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge  27  dicembre

2019, n. 160, di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750  milioni  per

l'anno 2021; 

  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha

reso il parere di competenza con nota n. 179 del 13 ottobre 2020; 

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020; 

  Vista la comunicazione in data 16 novembre 2020 alla Presidenza del

Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400;  

 

                             A d o t t a 

                      il seguente regolamento: 

 

                               Art. 1 

 

                             Definizioni 

 

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 

    a) «programma»: il programma infrannuale di rimborso in denaro  a

favore  degli  aderenti  che,  fuori  dall'esercizio   di   attivita'

d'impresa, arte  o  professione,  effettuano  acquisti  da  esercenti

mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici; 

    b)  «strumenti  di  pagamento  elettronici»:  gli  strumenti   di

pagamento nell'ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi per

il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente:  a)  la

moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  h-ter),

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b)  gli  strumenti

che consentono l'esecuzione di  operazioni  di  pagamento  effettuate

nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1,  comma  2,  lettera

h-septies.1), del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,

inclusi quelli di cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  m),  del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 

    c) «esercente»: il soggetto che svolge attivita'  di  vendita  di

beni e di prestazione di servizi  presso  il  quale  sono  effettuati

acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici  e

tramite un acquirer convenzionato; 

    d) «aderente»:  la  persona  fisica  maggiorenne,  residente  nel

territorio dello Stato, che partecipa al programma; 

    e) «acquirer convenzionato»:  il  soggetto  che  ha  concluso  un

accordo con l'esercente per l'utilizzo di dispositivi di accettazione

e che ha sottoscritto, altresi', una convenzione con la PagoPA S.p.A.

per  partecipare  al  programma  ovvero   Bancomat   S.p.A.,   previa

sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.A.; 

    f) «identificativo univoco  dell'esercente»  o  «MerchantID»:  il

numero  che  identifica  l'esercente  univocamente  all'interno   del

sistema dei pagamenti elettronici e in  ogni  singola  operazione  di

pagamento eseguita in favore dell'esercente; 

    g) «issuer convenzionato»: il  soggetto  che  abbia  concluso  un

accordo con  il  pagatore  per  la  fornitura  di  uno  strumento  di

pagamento elettronico e che abbia sottoscritto una convenzione con la

PagoPA S.p.A. ovvero il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA

S.p.A. una convenzione per potere mettere a disposizione  dei  propri

clienti, in alternativa all'APP IO,  un  sistema  per  l'adesione  al

programma; 

    h) «sistema cashback»: il sistema, predisposto e gestito ai sensi

del presente decreto dalla societa' PagoPA S.p.A., nell'ambito  della

piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2,  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie i dati  rilevanti,  ai

fini della  partecipazione  al  programma,  degli  aderenti  e  degli

esercenti, definisce  la  graduatoria  e  trasmette  le  informazioni

rilevanti all'APP IO e ai sistemi messi a disposizione  dagli  issuer

convenzionati  e,  ai  fini  dell'erogazione   del   rimborso,   alla

Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; 

    i) «APP IO»: l'applicazione,  prevista  all'articolo  64-bis  del

decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, predisposta e gestita da

PagoPA S.p.A. in virtu' dell'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge

14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla  legge

11 febbraio 2019, n.  12,  tramite  la  quale  gli  aderenti  possono

partecipare al programma e visualizzare la graduatoria finale; 

    l) «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo  di

una carta di debito o di credito o prepagata, associato  alla  stessa

fin   dalla   sua   emissione,   ovvero   l'identificativo    univoco

dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di  strumenti  di

pagamento elettronici che  non  prevedano  il  numero  identificativo

della carta; 

    m)  «codice   carta   crittografato   in   modo   irreversibile»:

l'oscuramento crittografico non reversibile del PAN (Hashpan); 

    n) «circuito PagoBancomat»: il circuito domestico di  titolarita'

di Bancomat S.p.A., operante  su  carte  emesse  dai  singoli  issuer

sottoscrittori delle licenze emesse dalla stessa Bancomat S.p.A.; 

    o) «dispositivo di accettazione»: il dispositivo fisico che,  per

il tramite di software e/o  applicazioni  informatiche,  consente  il

pagamento degli acquisti tramite strumenti di pagamento elettronici; 

    p) «marca temporale»: sequenza di caratteri che rappresentano una

data  e/o  un  orario  per  accertare   l'effettiva   esecuzione   di

un'operazione di pagamento e che, piu' precisamente, indica il numero

di secondi trascorsi tra la  data  e/o  l'orario  dell'operazione  di

pagamento e una data e/o un orario convenzionale; 

    q) «MEF»: il Ministero dell'economia e delle finanze; 

    r) «SPID»:  il  sistema  pubblico  d'identita'  digitale  di  cui

all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

    s)  «CIE»:  il  documento  d'identita'  munito  di  elementi  per

l'identificazione fisica del titolare, di  cui  all'articolo  66  del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

    t)  «valutazione  di  impatto  sulla  protezione  dei  dati»:  la

valutazione d'impatto di  cui  all'articolo  35  del  regolamento  UE

2016/679.  

                               Art. 2 

 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

 

  1. Il presente decreto, in applicazione dell'articolo 1,  commi  da

288 a 290, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  disciplina  le

condizioni,  i  casi,  i  criteri  e  le  modalita'   attuative   per

l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente  che,

fuori dall'esercizio di  attivita'  d'impresa,  arte  o  professione,

effettua  acquisti  da  esercenti,   con   strumenti   di   pagamento

elettronici.  

                               Art. 3 

 

                        Adesione al programma 

 

  1.  L'adesione  al  programma  avviene   esclusivamente   su   base

volontaria. 

  2. Il soggetto che intende aderire al programma  registra  nell'APP

IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il

proprio codice fiscale e gli estremi identificativi  di  uno  o  piu'

strumenti di pagamento elettronici dei quali  intende  avvalersi  per

effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende  aderire  al

programma registri una carta  di  debito  o  prepagata  abilitata  al

circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla societa'  Bancomat

S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito  o  prepagata

in uso al soggetto, mediante il codice fiscale  fornito  in  sede  di

registrazione dal medesimo soggetto. 

  3. Al momento della registrazione, il soggetto che intende  aderire

al programma dichiara, ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di  essere

maggiorenne  e  residente  in  Italia,  nonche'  di  utilizzare   gli

strumenti  di  pagamento  registrati  esclusivamente   per   acquisti

effettuati  fuori  dall'esercizio  di  attivita'  d'impresa,  arte  o

professione. 

  4.  La  partecipazione  al   programma   ha   inizio   al   momento

dell'effettuazione della prima transazione tramite  lo  strumento  di

pagamento elettronico registrato dall'aderente. 

  5.  L'aderente,  in   qualsiasi   momento,   puo'   effettuare   la

cancellazione dal  programma  nell'APP  IO  o  nei  sistemi  messi  a

disposizione  dall'issuer   convenzionato.   La   cancellazione   dal

programma   comporta   la   perdita   del   diritto   a    concorrere

all'assegnazione del rimborso per il  periodo  di  riferimento  e  la

cancellazione di tutti i dati personali inerenti il programma,  salvo

che sussistano altre basi  giuridiche  al  trattamento,  ivi  inclusa

quella di  fare  fronte  a  eventuali  contestazioni  o  contenziosi.

Restano salvi i rimborsi gia' corrisposti.  

                               Art. 4 

 

                 Funzionalita' e flussi informativi 

 

  1.  Sulla  base  del  PAN  fornito   dall'aderente   in   sede   di

registrazione di cui all'articolo 3, comma 2, opportunamente protetto

mediante  una  funzione  crittografica  non  reversibile,  anche   in

conformita' allo standard PCI DSS, e messo a disposizione  da  PagoPA

S.p.A. per conto del MEF, gli acquirer convenzionati,  in  attuazione

della  convenzione  stipulata  con  PagoPA  S.p.A.,   verificano   la

partecipazione dell'aderente al programma, al fine di  individuare  i

dati necessari, relativi esclusivamente alle  transazioni  effettuate

con gli strumenti di pagamento elettronici indicati  dagli  aderenti,

da inviare, attraverso un canale cifrato, al  sistema  cashback.  Gli

acquirer convenzionati utilizzano i  dati  messi  a  disposizione  da

PagoPA S.p.A. per conto del MEF per finalita' strettamente necessarie

all'attuazione del programma. A tal fine, gli acquirer  convenzionati

integrano i propri sistemi  tecnologici  al  fine  di  consentire  la

regolare trasmissione a PagoPA S.p.A.  dei  seguenti  dati  necessari

all'attuazione del programma: 

    a) il codice carta crittografato in modo irreversibile (Hashpan); 

    b) gli estremi della transazione con  esito  positivo  inviata  e

presente anche sul sistema  cassa,  ovvero  i  dati  contenuti  nella

ricevuta elaborata dal dispositivo di  accettazione  anche  in  forma

cartacea, tra cui: 

      1) la marca temporale del pagamento; 

      2) l'importo della transazione espresso in euro; 

      3) l'identificativo  unico  dell'operazione  di  pagamento  che

colleghi le fasi dell'operazione di pagamento stessa; 

    c) l'identificativo univoco dell'esercente, attribuito da ciascun

acquirer. 

  2. Gli acquirer convenzionati inviano i dati di cui al comma  1  al

sistema cashback attraverso un  canale  cifrato,  entro  la  giornata

successiva a quella nella quale e' stato effettuato il pagamento.  Le

modalita'  di  trasmissione  dei   dati   sono   disciplinate   nelle

convenzioni stipulate a titolo gratuito  da  PagoPA  S.p.A.  con  gli

acquirer convenzionati. 

  3. I dati di cui  all'articolo  3,  comma  2,  sono  comunicati  al

sistema cashback dall'APP IO e dall'issuer  convenzionato  attraverso

un canale cifrato. Con lo stesso canale,  sono  trasmessi  anche  gli

IBAN degli aderenti che abbiano maturato il rimborso. 

  4. PagoPA S.p.A. per conto  del  MEF  mette  a  disposizione  degli

aderenti,  tramite  l'APP  IO  o  tramite  altro  sistema   messo   a

disposizione dall'issuer convenzionato, i dati relativi ai  pagamenti

riferibili ai PAN registrati tramite ciascuno di essi, nonche' quelli

relativi ai rimborsi maturati, ed alla  posizione  nella  graduatoria

del programma inerente l'erogazione del rimborso di cui  all'articolo

8. 

  5. I dati relativi alle singole transazioni sono  memorizzati  solo

per il tempo  necessario  all'emissione  dei  rimborsi  previsti  dal

presente decreto, nonche' per la  gestione  delle  attivita'  di  cui

all'articolo 10, e sono conservati e cancellati secondo le  modalita'

e le tempistiche  esplicitate  nella  valutazione  di  impatto  sulla

protezione dei dati.  

                               Art. 5 

 

 Convenzioni tra il MEF e PagoPA S.p.A. e tra il MEF e Consap S.p.A. 

 

  1. E' stipulata apposita convenzione tra il MEF  e  PagoPA  S.p.A.,

per un importo non superiore a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, e

di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  per  la

progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  specifiche   funzioni

all'interno del sistema cashback, che disciplina: 

    a)  la  raccolta  dei  dati  relativi  agli   aderenti   di   cui

all'articolo 3; 

    b) la raccolta dei dati relativi ai pagamenti di cui all'articolo

4, comma 1; 

    c) le  modalita'  di  conferimento  dei  dati  necessari  per  il

perseguimento delle finalita' statistiche  di  cui  all'articolo  12,

comma 9; 

    d) l'identificazione dei beneficiari dei  rimborsi  di  cui  agli

articoli 6, 7 e 8; 

    e) la trasmissione a PagoPA S.p.A. dei dati di cui ai  punti  a),

b) e d), nel rispetto del principio di minimizzazione, per consentire

agli aderenti di verificare, tramite  l'APP  IO  o  tramite  l'issuer

convenzionato, l'importo del rimborso spettante e la posizione  nella

graduatoria di cui all'articolo 8. 

  2. E' stipulata apposita convenzione tra il MEF  e  Consap  S.p.A.,

per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2021 e 2022, che disciplina: 

    a) l'accesso ai dati di cui al comma 1, lettere a), b), e d); 

    b) la ricezione dal sistema cashback  dell'IBAN  dei  beneficiari

per l'accredito in loro favore dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7

e 8; 

    c) l'erogazione  dei  rimborsi  ai  beneficiari  ai  sensi  degli

articoli 6, 7 e 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 9; 

    d) la gestione di tutte le fasi dei  reclami  e  delle  eventuali

controversie derivanti dall'attuazione del programma; 

    e) le  modalita'  di  conferimento  dei  dati  necessari  per  il

perseguimento delle finalita' statistiche  di  cui  all'articolo  12,

comma 9.  

                               Art. 6 

 

                          Rimborso cashback 

 

  1. Agli aderenti al programma e' attribuito un rimborso  in  misura

percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di  pagamento

elettronici,  alle  condizioni  e  nei  limiti  di  cui  al  presente

articolo. 

  2. La misura del rimborso di cui al  comma  1  e'  determinata  con

riferimento ai seguenti periodi: 

    a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; 

    b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021; 

    c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022. 

  3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono al rimborso

esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un  numero  minimo

di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In

tali casi, il rimborso e' pari al 10 per cento dell'importo  di  ogni

transazione e si tiene conto delle  transazioni  fino  ad  un  valore

massimo di 150  euro  per  singola  transazione.  Le  transazioni  di

importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. 

  4. Fermo quanto  disposto  dal  comma  3,  la  quantificazione  del

rimborso di cui al presente articolo  e'  determinata  su  un  valore

complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a

1.500,00 euro in ciascun periodo di cui al comma 2. 

  5. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine  di  ciascun

periodo di cui al comma 2.  

                               Art. 7 

 

             Rimborso cashback nel periodo sperimentale 

 

  1. Compatibilmente con la data di entrata in  vigore  del  presente

decreto e la piena  operativita'  delle  convenzioni  previste  dagli

articoli 4 e 5, le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  1,  si

applicano in  via  sperimentale  anche  con  riferimento  al  periodo

compreso tra la data di avvio di cui al comma  4  e  il  31  dicembre

2020. 

  2. Nel periodo sperimentale, accedono  al  rimborso  esclusivamente

gli  aderenti  che  abbiano  effettuato  un  numero  minimo   di   10

transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In  tali

casi il rimborso e'  pari  al  10  per  cento  dell'importo  di  ogni

transazione e si tiene conto delle  transazioni  fino  ad  un  valore

massimo di 150  euro  per  singola  transazione.  Le  transazioni  di

importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. 

  3. Fermo quanto  disposto  dal  comma  2,  la  quantificazione  del

rimborso di cui al presente articolo  e'  determinata  su  un  valore

complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a

1.500,00 euro. 

  4. La data di avvio del periodo sperimentale e' identificata e resa

pubblica  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  del  MEF  del

provvedimento del  Ministero  che  ne  conferma  l'avvio  sulla  base

dell'operativita' delle convenzioni di cui al comma 1 e individua  la

suddetta data. 

  5. Il rimborso e' erogato nel mese di febbraio 2021.  

                               Art. 8 

 

                          Rimborso speciale 

 

  1. Fermo restando il rimborso previsto dagli articoli  6  e  7,  ai

primi  centomila  aderenti  che,  in  ciascuno  dei  periodi  di  cui

all'articolo 6, comma 2, abbiano totalizzato  il  maggior  numero  di

transazioni  regolate  con  strumenti  di  pagamento  elettronici  e'

attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro.  A  parita'  di

numero di transazioni effettuate  e'  prioritariamente  collocato  in

graduatoria l'aderente la  cui  ultima  transazione  reca  una  marca

temporale  anteriore  rispetto  a  quella   dell'ultima   transazione

effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di

transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il  conteggio

del  numero  di  transazioni  regolate  con  strumenti  di  pagamento

elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti. 

  2. I rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine  di

ciascun periodo di cui all'articolo 6, comma 2.  

                               Art. 9 

 

                Modalita' di erogazione del rimborso 

 

  1. L'erogazione dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7 e 8, avviene

sul codice IBAN dell'aderente, indicato da  quest'ultimo  al  momento

dell'adesione al programma o in un momento successivo. 

  2. In considerazione dell'elevato numero dei pagamenti e dei  tempi

di erogazione previsti dagli articoli 6,  7  e  8,  non  realizzabili

attraverso   le   ordinarie   procedure   di    pagamento    previste

dall'ordinamento contabile dello Stato, e' autorizzata l'apertura  di

un apposito conto corrente bancario intestato  a  Consap  S.p.A.  sul

quale, in prossimita' di ciascuna scadenza di  pagamento  e  in  base

all'effettivo fabbisogno finanziario, il  MEF  trasferisce  l'importo

dei rimborsi complessivamente spettanti,  al  fine  di  consentire  a

Consap S.p.A. la successiva erogazione  ai  singoli  beneficiari.  Il

MEF, su designazione di  Consap  S.p.A.,  puo'  nominare  altresi'  i

dipendenti  di  Consap   S.p.A.   quali   funzionari   delegati   per

l'effettuazione di pagamenti dal bilancio dello Stato.  

                               Art. 10 

 

                        Gestione dei reclami 

 

  1. La PagoPA S.p.A. mette a disposizione degli aderenti un apposito

servizio di help desk per gli  aspetti  relativi  alla  gestione  del

profilo utente e ai servizi  erogati  attraverso  l'APP  IO,  incluse

eventuali  contestazioni   in   merito   alla   registrazione   delle

transazioni effettuate. 

  2. Avverso il mancato o inesatto accredito  dei  rimborsi  previsti

dal programma, l'aderente puo' presentare  reclamo  entro 120  giorni

successivi alla scadenza del termine previsto per  il  pagamento,  ai

sensi degli articoli 6, comma 5, 7, comma 5, e 8, comma 2. 

  3. I reclami dovranno essere  presentati  a  Consap  S.p.A.,  quale

soggetto incaricato  delle  attivita'  di  erogazione  dei  rimborsi,

mediante  invio  dell'apposito  modulo,   debitamente   compilato   e

sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti,  attraverso  canale

telematico dedicato. 

  4. Ai fini della valutazione del reclamo, Consap S.p.A. richiede se

necessario a PagoPA S.p.A. le informazioni relative alle  transazioni

effettuate dall'aderente  nel  periodo  contestato,  che  sono  state

considerate  ai  fini  del  riconoscimento  del  rimborso   o   della

determinazione dell'importo dello stesso. PagoPA S.p.A.  comunica  le

informazioni entro dieci giorni dalla  richiesta  per  consentire  il

rispetto del termine di cui al comma 5. 

  5. Consap S.p.A.  decide  il  reclamo  dell'aderente  entro  trenta

giorni dalla data di ricezione e, in caso di accoglimento, dispone il

pagamento del dovuto. 

  6. Il  presente  procedimento  di  reclamo  e'  facoltativo  e  non

costituisce modalita' alternativa di soddisfacimento della condizione

di  procedibilita'  dell'azione  giudiziaria  eventualmente  prevista

dalla legge.  

                               Art. 11 

 

                         Risorse finanziarie 

 

  1. Gli oneri derivanti dal presente decreto  sono  posti  a  carico

delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'articolo

1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  come  integrato

dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,

considerati gli impegni di spesa di cui all'articolo  265,  comma  7,

lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite  massimo

di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.750  milioni  di  euro  per

l'anno  2021  e  di  3.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  La

disponibilita' finanziaria del fondo  di  cui  al  primo  periodo  e'

integrata con le eventuali maggiori entrate derivanti  dall'emersione

di base imponibile conseguente all'applicazione del  programma,  come

rilevate dalla commissione di cui  all'articolo  10-bis.1,  comma  3,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

  2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei

limiti degli importi di euro 1.367,60 milioni per il periodo  di  cui

alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro  1.347,75

milioni per ciascuno dei periodi di cui alle  lettere  b)  e  c)  del

medesimo  comma.  Qualora  le  predette   risorse   finanziarie   non

consentano per i suddetti periodi il pagamento integrale dei rimborsi

spettanti, gli stessi sono proporzionalmente ridotti. 

  3. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 7 avviene nei

limiti dell'importo  di  euro  227,9  milioni.  Qualora  la  predetta

risorsa finanziaria non consenta il pagamento integrale del  rimborso

spettante, questo e' proporzionalmente ridotto. 

  4. Le risorse non utilizzate con riferimento  ai  rimborsi  di  cui

all'articolo 7 e di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b),  possono

essere utilizzate, rispettivamente, per l'attribuzione  dei  rimborsi

di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo  6  e  di  cui  alla

lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 6. 

  5. I limiti di risorse utilizzabili indicati  al  comma  2  possono

essere  integrati  con  le  eventuali  maggiori   entrate   derivanti

dall'emersione di base imponibile  conseguente  all'applicazione  del

programma,  come  rilevate  dalla  commissione  di  cui  all'articolo

10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  ciascun

esercizio finanziario.  

                               Art. 12 

 

                   Trattamento dei dati personali 

 

  1. Il MEF e' il titolare del trattamento dei  dati  necessari  allo

svolgimento del programma che  deve  intendersi  limitato  alla  sola

realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del rimborso  in

denaro in applicazione dell'articolo 1, commi da  288  a  290,  della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, e si avvale delle societa' di cui  ai

commi 2 e 3 in qualita' di responsabili del trattamento. 

  2. PagoPA S.p.A. e' titolare del  trattamento  dei  dati  necessari

alla registrazione degli aderenti  al  programma  tramite  l'APP  IO.

Inoltre, la stessa PagoPA S.p.A. agisce per conto del MEF in qualita'

di  responsabile  del  trattamento  ai  sensi  dell'articolo  28  del

regolamento UE 2016/679 per i trattamenti diversi da quelli di cui al

primo periodo del presente comma e necessari allo  svolgimento  delle

attivita' ad essa affidate nell'ambito del programma. 

  3. Consap S.p.A. e' responsabile del trattamento dei dati ai  sensi

dell'articolo 28 del regolamento UE 2016/679 per conto del MEF per  i

trattamenti  necessari  allo  svolgimento  delle  attivita'  ad  essa

affidate nell'ambito del programma. 

  4. Gli issuer convenzionati sono titolari del trattamento dei  dati

personali dei propri clienti. Inoltre, gli stessi agiscono, per conto

del MEF, in qualita' di sub-responsabili del trattamento, individuati

da PagoPA S.p.A. in virtu' di un'apposita convenzione,  limitatamente

allo  svolgimento  delle  attivita'  ad  essi   affidate   ai   sensi

dell'articolo 4, nell'ambito del programma. 

  5. Gli acquirer convenzionati sono  titolari  del  trattamento  dei

dati personali  effettuato  nell'ambito  delle  transazioni  da  essi

gestite. Inoltre, essi agiscono, per conto del MEF,  in  qualita'  di

sub-responsabili del trattamento, individuati da  PagoPA  S.p.A.,  in

virtu' di un'apposita  convenzione,  limitatamente  allo  svolgimento

delle  attivita'  ad  essi  affidate  ai   sensi   dell'articolo   4,

nell'ambito del programma. 

  6. Il MEF  effettua,  prima  del  trattamento,  la  valutazione  di

impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE  2016/679  e  la

sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione  dei

dati personali. 

  7. Nella valutazione di impatto  sono  indicate,  tra  l'altro,  le

misure tecniche e organizzative idonee  a  garantire  un  livello  di

sicurezza adeguato al rischio, nonche' a tutela dei diritti  e  delle

liberta'  degli  interessati.  Nella  valutazione  di  impatto   sono

altresi' disciplinati i tempi e le  modalita'  di  cancellazione  dal

programma. 

  8. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto  possono

essere trattati esclusivamente per la finalita' di cui  al  comma  1.

L'identificativo dell'esercente  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,

lettera  c),  e'  utilizzato  per  il  solo  fine  di  verificare  le

transazioni oggetto di reclamo. 

  9. Il MEF puo' effettuare statistiche sull'attuazione del programma

trattando anche  i  dati  personali  degli  aderenti,  relativi  alla

partecipazione al programma, al numero e al valore delle  transazioni

effettuate, nonche' ai rimborsi erogati, nel  rispetto  delle  regole

deontologiche di cui  all'allegato  A.4  al  decreto  legislativo  30

giugno 2003, n. 196, e dei tempi di conservazione dei dati  personali

previsti dal presente decreto.  

                               Art. 13 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.  

    Roma, 24 novembre 2020 

 

                                               Il Ministro: Gualtieri 

 

Visto, il Guardasigilli: Bonafede 


Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2020 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle

finanze, reg.ne n. 1460 

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