MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 novembre 2020, n. 156
Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle
misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento
elettronici. (20G00181)
(GU n.296 del 28-11-2020)
Vigente al: 28-11-2020
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici, ha previsto il riconoscimento del diritto a un rimborso
in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio
dello Stato, che fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o
professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di
pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita
di beni e di prestazione di servizi;
Visto l'articolo 1, commi 288 e 289, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, di uno o piu' decreti per definire le condizioni, i casi e
i criteri per l'attribuzione di tale rimborso, anche in relazione ai
volumi e alla frequenza degli acquisti, le forme di adesione
volontaria, gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita'
rilevanti, sempre ai fini dell'attribuzione del rimborso;
Considerato che l'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della
predetta legge n. 160 del 2019, consente al Ministero dell'economia e
delle finanze di avvalersi della societa' di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonche' della
societa' Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.
al fine di, rispettivamente, sviluppare i servizi di progettazione,
realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo
del rimborso di cui ai commi 288 e 289 della predetta legge 27
dicembre 2019, n. 160, e di procedere alle attivita' di attribuzione
ed erogazione dei rimborsi, nonche' di ogni altra attivita'
strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle
eventuali controversie;
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, che, al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per l'attuazione dei rimborsi e le spese per le attivita'
legate all'attuazione delle misure di cui ai citati commi 288 e 289,
prevedeva lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, su apposito fondo, dell'importo pari
ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
Visto l'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, che ha ridotto di 3.000 milioni di euro per
l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il comma 2 dell'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, che, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie
per l'attribuzione dei rimborsi e la copertura delle ulteriori spese
derivanti dall'attuazione della misura, ha incrementato la dotazione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per
l'anno 2021;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha
reso il parere di competenza con nota n. 179 del 13 ottobre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020;
Vista la comunicazione in data 16 novembre 2020 alla Presidenza del
Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «programma»: il programma infrannuale di rimborso in denaro a
favore degli aderenti che, fuori dall'esercizio di attivita'
d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti
mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici;
b) «strumenti di pagamento elettronici»: gli strumenti di
pagamento nell'ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi per
il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente: a) la
moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter),
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) gli strumenti
che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate
nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera
h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
c) «esercente»: il soggetto che svolge attivita' di vendita di
beni e di prestazione di servizi presso il quale sono effettuati
acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e
tramite un acquirer convenzionato;
d) «aderente»: la persona fisica maggiorenne, residente nel
territorio dello Stato, che partecipa al programma;
e) «acquirer convenzionato»: il soggetto che ha concluso un
accordo con l'esercente per l'utilizzo di dispositivi di accettazione
e che ha sottoscritto, altresi', una convenzione con la PagoPA S.p.A.
per partecipare al programma ovvero Bancomat S.p.A., previa
sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.A.;
f) «identificativo univoco dell'esercente» o «MerchantID»: il
numero che identifica l'esercente univocamente all'interno del
sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di
pagamento eseguita in favore dell'esercente;
g) «issuer convenzionato»: il soggetto che abbia concluso un
accordo con il pagatore per la fornitura di uno strumento di
pagamento elettronico e che abbia sottoscritto una convenzione con la
PagoPA S.p.A. ovvero il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA
S.p.A. una convenzione per potere mettere a disposizione dei propri
clienti, in alternativa all'APP IO, un sistema per l'adesione al
programma;
h) «sistema cashback»: il sistema, predisposto e gestito ai sensi
del presente decreto dalla societa' PagoPA S.p.A., nell'ambito della
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie i dati rilevanti, ai
fini della partecipazione al programma, degli aderenti e degli
esercenti, definisce la graduatoria e trasmette le informazioni
rilevanti all'APP IO e ai sistemi messi a disposizione dagli issuer
convenzionati e, ai fini dell'erogazione del rimborso, alla
Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
i) «APP IO»: l'applicazione, prevista all'articolo 64-bis del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, predisposta e gestita da
PagoPA S.p.A. in virtu' dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12, tramite la quale gli aderenti possono
partecipare al programma e visualizzare la graduatoria finale;
l) «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo di
una carta di debito o di credito o prepagata, associato alla stessa
fin dalla sua emissione, ovvero l'identificativo univoco
dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di
pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo
della carta;
m) «codice carta crittografato in modo irreversibile»:
l'oscuramento crittografico non reversibile del PAN (Hashpan);
n) «circuito PagoBancomat»: il circuito domestico di titolarita'
di Bancomat S.p.A., operante su carte emesse dai singoli issuer
sottoscrittori delle licenze emesse dalla stessa Bancomat S.p.A.;
o) «dispositivo di accettazione»: il dispositivo fisico che, per
il tramite di software e/o applicazioni informatiche, consente il
pagamento degli acquisti tramite strumenti di pagamento elettronici;
p) «marca temporale»: sequenza di caratteri che rappresentano una
data e/o un orario per accertare l'effettiva esecuzione di
un'operazione di pagamento e che, piu' precisamente, indica il numero
di secondi trascorsi tra la data e/o l'orario dell'operazione di
pagamento e una data e/o un orario convenzionale;
q) «MEF»: il Ministero dell'economia e delle finanze;
r) «SPID»: il sistema pubblico d'identita' digitale di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
s) «CIE»: il documento d'identita' munito di elementi per
l'identificazione fisica del titolare, di cui all'articolo 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) «valutazione di impatto sulla protezione dei dati»: la
valutazione d'impatto di cui all'articolo 35 del regolamento UE
2016/679.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in applicazione dell'articolo 1, commi da
288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina le
condizioni, i casi, i criteri e le modalita' attuative per
l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che,
fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione,
effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento
elettronici.
Art. 3
Adesione al programma
1. L'adesione al programma avviene esclusivamente su base
volontaria.
2. Il soggetto che intende aderire al programma registra nell'APP
IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il
proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o piu'
strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per
effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende aderire al
programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al
circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla societa' Bancomat
S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata
in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di
registrazione dal medesimo soggetto.
3. Al momento della registrazione, il soggetto che intende aderire
al programma dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere
maggiorenne e residente in Italia, nonche' di utilizzare gli
strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti
effettuati fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o
professione.
4. La partecipazione al programma ha inizio al momento
dell'effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di
pagamento elettronico registrato dall'aderente.
5. L'aderente, in qualsiasi momento, puo' effettuare la
cancellazione dal programma nell'APP IO o nei sistemi messi a
disposizione dall'issuer convenzionato. La cancellazione dal
programma comporta la perdita del diritto a concorrere
all'assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento e la
cancellazione di tutti i dati personali inerenti il programma, salvo
che sussistano altre basi giuridiche al trattamento, ivi inclusa
quella di fare fronte a eventuali contestazioni o contenziosi.
Restano salvi i rimborsi gia' corrisposti.
Art. 4
Funzionalita' e flussi informativi
1. Sulla base del PAN fornito dall'aderente in sede di
registrazione di cui all'articolo 3, comma 2, opportunamente protetto
mediante una funzione crittografica non reversibile, anche in
conformita' allo standard PCI DSS, e messo a disposizione da PagoPA
S.p.A. per conto del MEF, gli acquirer convenzionati, in attuazione
della convenzione stipulata con PagoPA S.p.A., verificano la
partecipazione dell'aderente al programma, al fine di individuare i
dati necessari, relativi esclusivamente alle transazioni effettuate
con gli strumenti di pagamento elettronici indicati dagli aderenti,
da inviare, attraverso un canale cifrato, al sistema cashback. Gli
acquirer convenzionati utilizzano i dati messi a disposizione da
PagoPA S.p.A. per conto del MEF per finalita' strettamente necessarie
all'attuazione del programma. A tal fine, gli acquirer convenzionati
integrano i propri sistemi tecnologici al fine di consentire la
regolare trasmissione a PagoPA S.p.A. dei seguenti dati necessari
all'attuazione del programma:
a) il codice carta crittografato in modo irreversibile (Hashpan);
b) gli estremi della transazione con esito positivo inviata e
presente anche sul sistema cassa, ovvero i dati contenuti nella
ricevuta elaborata dal dispositivo di accettazione anche in forma
cartacea, tra cui:
1) la marca temporale del pagamento;
2) l'importo della transazione espresso in euro;
3) l'identificativo unico dell'operazione di pagamento che
colleghi le fasi dell'operazione di pagamento stessa;
c) l'identificativo univoco dell'esercente, attribuito da ciascun
acquirer.
2. Gli acquirer convenzionati inviano i dati di cui al comma 1 al
sistema cashback attraverso un canale cifrato, entro la giornata
successiva a quella nella quale e' stato effettuato il pagamento. Le
modalita' di trasmissione dei dati sono disciplinate nelle
convenzioni stipulate a titolo gratuito da PagoPA S.p.A. con gli
acquirer convenzionati.
3. I dati di cui all'articolo 3, comma 2, sono comunicati al
sistema cashback dall'APP IO e dall'issuer convenzionato attraverso
un canale cifrato. Con lo stesso canale, sono trasmessi anche gli
IBAN degli aderenti che abbiano maturato il rimborso.
4. PagoPA S.p.A. per conto del MEF mette a disposizione degli
aderenti, tramite l'APP IO o tramite altro sistema messo a
disposizione dall'issuer convenzionato, i dati relativi ai pagamenti
riferibili ai PAN registrati tramite ciascuno di essi, nonche' quelli
relativi ai rimborsi maturati, ed alla posizione nella graduatoria
del programma inerente l'erogazione del rimborso di cui all'articolo
8.
5. I dati relativi alle singole transazioni sono memorizzati solo
per il tempo necessario all'emissione dei rimborsi previsti dal
presente decreto, nonche' per la gestione delle attivita' di cui
all'articolo 10, e sono conservati e cancellati secondo le modalita'
e le tempistiche esplicitate nella valutazione di impatto sulla
protezione dei dati.
Art. 5
Convenzioni tra il MEF e PagoPA S.p.A. e tra il MEF e Consap S.p.A.
1. E' stipulata apposita convenzione tra il MEF e PagoPA S.p.A.,
per un importo non superiore a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, e
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la
progettazione, realizzazione e gestione di specifiche funzioni
all'interno del sistema cashback, che disciplina:
a) la raccolta dei dati relativi agli aderenti di cui
all'articolo 3;
b) la raccolta dei dati relativi ai pagamenti di cui all'articolo
4, comma 1;
c) le modalita' di conferimento dei dati necessari per il
perseguimento delle finalita' statistiche di cui all'articolo 12,
comma 9;
d) l'identificazione dei beneficiari dei rimborsi di cui agli
articoli 6, 7 e 8;
e) la trasmissione a PagoPA S.p.A. dei dati di cui ai punti a),
b) e d), nel rispetto del principio di minimizzazione, per consentire
agli aderenti di verificare, tramite l'APP IO o tramite l'issuer
convenzionato, l'importo del rimborso spettante e la posizione nella
graduatoria di cui all'articolo 8.
2. E' stipulata apposita convenzione tra il MEF e Consap S.p.A.,
per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, che disciplina:
a) l'accesso ai dati di cui al comma 1, lettere a), b), e d);
b) la ricezione dal sistema cashback dell'IBAN dei beneficiari
per l'accredito in loro favore dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7
e 8;
c) l'erogazione dei rimborsi ai beneficiari ai sensi degli
articoli 6, 7 e 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 9;
d) la gestione di tutte le fasi dei reclami e delle eventuali
controversie derivanti dall'attuazione del programma;
e) le modalita' di conferimento dei dati necessari per il
perseguimento delle finalita' statistiche di cui all'articolo 12,
comma 9.
Art. 6
Rimborso cashback
1. Agli aderenti al programma e' attribuito un rimborso in misura
percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento
elettronici, alle condizioni e nei limiti di cui al presente
articolo.
2. La misura del rimborso di cui al comma 1 e' determinata con
riferimento ai seguenti periodi:
a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.
3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono al rimborso
esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo
di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In
tali casi, il rimborso e' pari al 10 per cento dell'importo di ogni
transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore
massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di
importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.
4. Fermo quanto disposto dal comma 3, la quantificazione del
rimborso di cui al presente articolo e' determinata su un valore
complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a
1.500,00 euro in ciascun periodo di cui al comma 2.
5. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun
periodo di cui al comma 2.
Art. 7
Rimborso cashback nel periodo sperimentale
1. Compatibilmente con la data di entrata in vigore del presente
decreto e la piena operativita' delle convenzioni previste dagli
articoli 4 e 5, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, si
applicano in via sperimentale anche con riferimento al periodo
compreso tra la data di avvio di cui al comma 4 e il 31 dicembre
2020.
2. Nel periodo sperimentale, accedono al rimborso esclusivamente
gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10
transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali
casi il rimborso e' pari al 10 per cento dell'importo di ogni
transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore
massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di
importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.
3. Fermo quanto disposto dal comma 2, la quantificazione del
rimborso di cui al presente articolo e' determinata su un valore
complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a
1.500,00 euro.
4. La data di avvio del periodo sperimentale e' identificata e resa
pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del MEF del
provvedimento del Ministero che ne conferma l'avvio sulla base
dell'operativita' delle convenzioni di cui al comma 1 e individua la
suddetta data.
5. Il rimborso e' erogato nel mese di febbraio 2021.
Art. 8
Rimborso speciale
1. Fermo restando il rimborso previsto dagli articoli 6 e 7, ai
primi centomila aderenti che, in ciascuno dei periodi di cui
all'articolo 6, comma 2, abbiano totalizzato il maggior numero di
transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici e'
attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro. A parita' di
numero di transazioni effettuate e' prioritariamente collocato in
graduatoria l'aderente la cui ultima transazione reca una marca
temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione
effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di
transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio
del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento
elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.
2. I rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine di
ciascun periodo di cui all'articolo 6, comma 2.
Art. 9
Modalita' di erogazione del rimborso
1. L'erogazione dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7 e 8, avviene
sul codice IBAN dell'aderente, indicato da quest'ultimo al momento
dell'adesione al programma o in un momento successivo.
2. In considerazione dell'elevato numero dei pagamenti e dei tempi
di erogazione previsti dagli articoli 6, 7 e 8, non realizzabili
attraverso le ordinarie procedure di pagamento previste
dall'ordinamento contabile dello Stato, e' autorizzata l'apertura di
un apposito conto corrente bancario intestato a Consap S.p.A. sul
quale, in prossimita' di ciascuna scadenza di pagamento e in base
all'effettivo fabbisogno finanziario, il MEF trasferisce l'importo
dei rimborsi complessivamente spettanti, al fine di consentire a
Consap S.p.A. la successiva erogazione ai singoli beneficiari. Il
MEF, su designazione di Consap S.p.A., puo' nominare altresi' i
dipendenti di Consap S.p.A. quali funzionari delegati per
l'effettuazione di pagamenti dal bilancio dello Stato.
Art. 10
Gestione dei reclami
1. La PagoPA S.p.A. mette a disposizione degli aderenti un apposito
servizio di help desk per gli aspetti relativi alla gestione del
profilo utente e ai servizi erogati attraverso l'APP IO, incluse
eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle
transazioni effettuate.
2. Avverso il mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti
dal programma, l'aderente puo' presentare reclamo entro 120 giorni
successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento, ai
sensi degli articoli 6, comma 5, 7, comma 5, e 8, comma 2.
3. I reclami dovranno essere presentati a Consap S.p.A., quale
soggetto incaricato delle attivita' di erogazione dei rimborsi,
mediante invio dell'apposito modulo, debitamente compilato e
sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, attraverso canale
telematico dedicato.
4. Ai fini della valutazione del reclamo, Consap S.p.A. richiede se
necessario a PagoPA S.p.A. le informazioni relative alle transazioni
effettuate dall'aderente nel periodo contestato, che sono state
considerate ai fini del riconoscimento del rimborso o della
determinazione dell'importo dello stesso. PagoPA S.p.A. comunica le
informazioni entro dieci giorni dalla richiesta per consentire il
rispetto del termine di cui al comma 5.
5. Consap S.p.A. decide il reclamo dell'aderente entro trenta
giorni dalla data di ricezione e, in caso di accoglimento, dispone il
pagamento del dovuto.
6. Il presente procedimento di reclamo e' facoltativo e non
costituisce modalita' alternativa di soddisfacimento della condizione
di procedibilita' dell'azione giudiziaria eventualmente prevista
dalla legge.
Art. 11
Risorse finanziarie
1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono posti a carico
delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'articolo
1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come integrato
dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
considerati gli impegni di spesa di cui all'articolo 265, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite massimo
di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.750 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2022. La
disponibilita' finanziaria del fondo di cui al primo periodo e'
integrata con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione
di base imponibile conseguente all'applicazione del programma, come
rilevate dalla commissione di cui all'articolo 10-bis.1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei
limiti degli importi di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui
alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75
milioni per ciascuno dei periodi di cui alle lettere b) e c) del
medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non
consentano per i suddetti periodi il pagamento integrale dei rimborsi
spettanti, gli stessi sono proporzionalmente ridotti.
3. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 7 avviene nei
limiti dell'importo di euro 227,9 milioni. Qualora la predetta
risorsa finanziaria non consenta il pagamento integrale del rimborso
spettante, questo e' proporzionalmente ridotto.
4. Le risorse non utilizzate con riferimento ai rimborsi di cui
all'articolo 7 e di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), possono
essere utilizzate, rispettivamente, per l'attribuzione dei rimborsi
di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 e di cui alla
lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 6.
5. I limiti di risorse utilizzabili indicati al comma 2 possono
essere integrati con le eventuali maggiori entrate derivanti
dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione del
programma, come rilevate dalla commissione di cui all'articolo
10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per ciascun
esercizio finanziario.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Il MEF e' il titolare del trattamento dei dati necessari allo
svolgimento del programma che deve intendersi limitato alla sola
realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del rimborso in
denaro in applicazione dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e si avvale delle societa' di cui ai
commi 2 e 3 in qualita' di responsabili del trattamento.
2. PagoPA S.p.A. e' titolare del trattamento dei dati necessari
alla registrazione degli aderenti al programma tramite l'APP IO.
Inoltre, la stessa PagoPA S.p.A. agisce per conto del MEF in qualita'
di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del
regolamento UE 2016/679 per i trattamenti diversi da quelli di cui al
primo periodo del presente comma e necessari allo svolgimento delle
attivita' ad essa affidate nell'ambito del programma.
3. Consap S.p.A. e' responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell'articolo 28 del regolamento UE 2016/679 per conto del MEF per i
trattamenti necessari allo svolgimento delle attivita' ad essa
affidate nell'ambito del programma.
4. Gli issuer convenzionati sono titolari del trattamento dei dati
personali dei propri clienti. Inoltre, gli stessi agiscono, per conto
del MEF, in qualita' di sub-responsabili del trattamento, individuati
da PagoPA S.p.A. in virtu' di un'apposita convenzione, limitatamente
allo svolgimento delle attivita' ad essi affidate ai sensi
dell'articolo 4, nell'ambito del programma.
5. Gli acquirer convenzionati sono titolari del trattamento dei
dati personali effettuato nell'ambito delle transazioni da essi
gestite. Inoltre, essi agiscono, per conto del MEF, in qualita' di
sub-responsabili del trattamento, individuati da PagoPA S.p.A., in
virtu' di un'apposita convenzione, limitatamente allo svolgimento
delle attivita' ad essi affidate ai sensi dell'articolo 4,
nell'ambito del programma.
6. Il MEF effettua, prima del trattamento, la valutazione di
impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE 2016/679 e la
sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei
dati personali.
7. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le
misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, nonche' a tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati. Nella valutazione di impatto sono
altresi' disciplinati i tempi e le modalita' di cancellazione dal
programma.
8. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto possono
essere trattati esclusivamente per la finalita' di cui al comma 1.
L'identificativo dell'esercente di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), e' utilizzato per il solo fine di verificare le
transazioni oggetto di reclamo.
9. Il MEF puo' effettuare statistiche sull'attuazione del programma
trattando anche i dati personali degli aderenti, relativi alla
partecipazione al programma, al numero e al valore delle transazioni
effettuate, nonche' ai rimborsi erogati, nel rispetto delle regole
deontologiche di cui all'allegato A.4 al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e dei tempi di conservazione dei dati personali
previsti dal presente decreto.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 novembre 2020
Il Ministro: Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg.ne n. 1460
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