DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri. (21G00028)
(GU n.51 del 1-3-2021)
Vigente al: 2-3-2021
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di istituire un
ministero dedicato alla transizione ecologica, che riunisca le
attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino
ad ora ripartite tra altri dicasteri;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di istituire un
ministero dedicato al turismo, anche con l'obiettivo prioritario di
rilanciare il relativo settore fortemente inciso dall'emergenza da
COVID-19;
Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento e promozione delle politiche del Governo relative
all'innovazione tecnologica, alla trasformazione e alla transizione
digitale;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare un
piu' decisivo impulso e un piu' forte coordinamento fra le
amministrazioni competenti in relazione alle politiche nazionali per
la transizione ecologica e per la transizione digitale, mediante
l'istituzione di due appositi comitati interministeriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
il coordinamento di iniziative nel settore del turismo, per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della
transizione ecologica;»;
2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»;
3) il numero 13) e' sostituito dal seguente: «13) Ministero
della cultura;»;
4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: «15) Ministero
del turismo.»;
b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» e'
sostituita dalla seguente: «quindici».
Capo II
Disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Art. 2
Ministero della transizione ecologica
1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli
obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione
dei piani di emergenza energetica» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria,
finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono
soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni
generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla
seguente: «Ministero della transizione ecologica»;
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione
ecologica»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo
sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti
materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle
aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della
biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte
salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti
europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della
comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti;
autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione
dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia
di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli
indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione
e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e
coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica,
area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia
di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi
di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti
strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti
nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;
sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; agro-energie;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione
energetica e mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e
delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei
veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche di contrasto ai
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il
risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione
delle emissioni dei gas ad effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi
settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia
circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta
salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso
efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero
dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento
del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e'
individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per i
quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli
interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e
alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai
rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.»;
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono sostituite
dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero
delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.».
3. Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e
«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto
e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato
dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione
ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono,
ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni
«Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo
economico».
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli
174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo
le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «e la
transizione ecologica».
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza
da parte del Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato
dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle
societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere
di emanare indirizzi nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal
Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. -
Gestore Servizi Energetici;
c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del
mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione
dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a
qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia
di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei
settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e'
autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro
332.000 a decorrere dall'anno 2022.
Art. 3
Disposizioni transitorie concernenti
il Ministero della transizione ecologica
1. Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le
risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei
residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma
4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica e la Direzione generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione
organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale
generale e non generale, sono trasferite al Ministero della
transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del
personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e'
rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di
livello non generale.
3. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero
della transizione ecologica e' individuata in 13 posizioni di livello
generale e in 67 posizioni di livello non generale.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si
provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La
dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello
sviluppo economico e' conseguentemente ridotta in misura
corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il
personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il
personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica e la Direzione generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non
dirigenziale, trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno
ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci
fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione
di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso
l'amministrazione di destinazione.
5. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero dello
sviluppo economico provvede alla corresponsione del trattamento
economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima
data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del
personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono
allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo
considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale
trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative,
del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro
straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse
decentrate.
6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero
della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle
funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche
del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data
di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le
occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi
comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e
programmi. A decorrere, dalla data di cui al primo periodo,
transitano in capo al Ministero della transizione ecologica i
rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni
trasferite.
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione di cui all'articolo 10, e' istituito, presso il
Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia
e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del
Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente
articolo, nonche' la Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria gia' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua
ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di
organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del
territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica e'
incrementato di venti unita', anche estranee alla pubblica
amministrazione. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa di euro
540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022.
8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di
amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo
economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle
direzioni generali trasferite al Ministero della transizione
ecologica, puo' optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo
Ministero.
9. Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati
dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito
un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
vigenti vincoli assunzionali, una unita' di livello dirigenziale non
generale e sette unita' di personale a tempo indeterminato, da
inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897
euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Art. 4
Comitato interministeriale per la transizione ecologica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
57, e' aggiunto il seguente:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione
ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica
(CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica,
e' composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia
e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e
delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso
partecipano, altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
poste all'ordine del giorno.
3. Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica,
al fine di coordinare le politiche in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilita' sostenibile;
c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualita' dell'aria;
f) economia circolare.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di
finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni
competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano e'
acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi
ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre
2015, n. 221.
6. Il Comitato monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in
funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche
in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali
ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2,
designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le
questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato
tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della transizione ecologica, e' adottato il
regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le
deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto
tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE nell'ambito delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 5
Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili
1. Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e'
ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili».
2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti».
Capo III
Ministeri della cultura e del turismo
Art. 6
Ministeri della cultura e del turismo
1. Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attivita'
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le
parole «audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e
audiovisivo»;
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il seguente:
«CAPO XII-BIS
Ministero del turismo
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o
ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni
esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la
programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche
turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di
sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e
internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e le
imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai
sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali
generali, incluso il segretario generale, e' pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della
cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo»
sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente,
le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo».
4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e' incrementata complessivamente di
euro 692.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d),
capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la spesa di euro 441.750
per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.
Art. 7
Disposizioni transitorie concernenti
il Ministero del turismo
1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui,
destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
presente decreto.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' soppressa e i
relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre
dirigenti di livello non generale, sono trasferiti al Ministero del
turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della
cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai
sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e
quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di
euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo e'
individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante. Il personale
dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi ruoli del
personale delMinistero. La dotazione organica dirigenziale del
Ministero del turismo e' determinata per le posizioni di livello
generale ai sensi di cui all'articolo 54-quater del decreto
legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, e
quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 16,
inclusa una posizione presso gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro.
4. Le competenti articolazioni amministrative del Ministero del
turismo, ferma l'operativita' del Segretariato generale mediante due
uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: a)
reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione
del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed
informatico; adempimenti richiesti dalla normativa in materia di
salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e
anticorruzione; b) attuazione del piano strategico e i rapporti con
le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di
sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle
relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e
integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali;
c) promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli
operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi
finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di
competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza
sugli enti vigilati dal Ministero.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo, le
risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
individuate nella Tabella A, prima colonna, allegata al presente
decreto, con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in
servizio alla data del 13 febbraio 2021. La dotazione organica del
Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
riconducibili al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla
dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 13
gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo.
Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi
compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre
amministrazioni, nonche' il personale a tempo determinato con
incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai
rispettivi contratti gia' stipulati. La revoca dell'assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito,
gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero
del turismo.
6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai
sensi del presente articolo si applica il trattamento economico,
compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di
destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto,
l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche
non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione
prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.
7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8, terzo
periodo, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento
economico spettante al personale trasferito. A decorrere dalla data
di cui al primo periodo, le risorse finanziarie destinate al
trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo
risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale
importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al
personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e
continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del
lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo
risorse decentrate.
8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero
del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia
di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni
organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la
gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede con proprio decreto, ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui competenza e cassa, tra
gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del
turismo, lo stesso puo' avvalersi, nei limiti strettamente
indispensabili per assicurare la funzionalita' del Ministero, delle
risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del
turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici
attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo transitano in capo
al Ministero del turismo.
10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica
il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
11. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e
nell'ambito del contingente di cui al comma 3, il contingente
numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del
Ministero del turismo e' stabilito in trenta unita' e, in aggiunta a
detto contingente, il Ministro del turismo puo' procedere
immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta
collaborazione. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a
decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore dei
regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione
previsto dall'articolo 11 decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 opera per il Ministero del turismo e
per il Ministero della cultura.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero del
turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 107
unita' di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di
area seconda, e fino a 13 unita' di personale dirigenziale di livello
non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali
pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre
pubbliche amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure
di mobilita', ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'assunzione del
personale di cui al primo periodo, il Ministero puo' avvalersi di
personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocate in posizione di
comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero,
che ne supporta le attivita', hanno sede e operano il Centro per la
promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito
nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia
specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione
del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e di euro 6.574.344 a
decorrere dall'anno 2022, cui si provvede per l'importo di euro
3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 a
decorrere dall'anno 2022 a valere sulle facolta' assunzionali
trasferite dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e, per l'importo di euro 3.040.885 a decorrere dall'anno 2022
ai sensi dell'articolo 11.
13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della
Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di
altre amministrazioni e trasferiti al Ministero per il turismo ai
sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di
quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure
concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno
2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello
generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti
percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di
incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali
di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente
fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di
livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio,
nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori
delle predette procedure concorsuali.
14. Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti
adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione,
sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in
materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il
31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di
controllo sugli atti del Ministero del turismo, e' istituito
nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita'
sono, altresi', istituiti due posti di funzione dirigenziale di
livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad
assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni due unita' di livello
dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a tempo
indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.
Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti
adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dal
coesistente Ufficio centrale di bilancio. Al tal fine e' autorizzata
la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2022.
15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa di euro
1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno
2022.
16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa di euro
290.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 a decorrere dall'anno 2022.
17. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e'
modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale
e con i compiti del Ministro del turismo, nonche' per assicurare un
adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.
Capo IV
Disposizioni in materia di transizione digitale
Art. 8
Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale
e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione
digitale
1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle
materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda
digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda
ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e
delle imprese, nonche' della trasformazione, crescita e transizione
digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai
servizi in rete, della connettivita', delle infrastrutture digitali
materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati
pubblici.».
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il
compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3,
lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato
dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio
dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e
transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in
via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle
materie di competenza del Comitato, le attivita' di coordinamento e
monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative:
a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga,
alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili
e fisse;
b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati
sanitari;
c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti
dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della
blockchain.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ove nominato, ed e' composto dai Ministri per
la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle
finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad
esso partecipano altresi' gli altri Ministri o loro delegati aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
poste all'ordine del giorno.
4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che
interessano le regioni e le province autonome, partecipano il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e,
per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il
presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del
giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne cura, anche
per il tramite della Segreteria tecnico amministrativa di cui al
comma 7, le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei
lavori e all'attuazione delle delibere. Il CITD garantisce adeguata
pubblicita' ai propri lavori.
6. Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche
amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei singoli progetti,
il CITD svolge compiti di:
a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e dei progetti
di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna
amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra
loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche;
b) esame delle modalita' esecutive piu' idonee a realizzare i
progetti da avviare o gia' avviati;
c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a
verificare lo stato dell'attuazione delle attivita', individuare
eventuali disfunzioni o criticita' e, infine, elaborare possibili
soluzioni e iniziative.
7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
costituita la Segreteria tecnico amministrativa del CITD con funzioni
di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei
lavori e per il compimento delle attivita' di attuazione delle
deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa e'
composta da personale del contingente di cui al comma 9. Possono
essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico
amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni
partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi,
gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla
legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di innovazione tecnologica e la transizione digitale.
9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed
elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di
processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato in
posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista
dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la
disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche,
nonche' del personale delle forze di polizia. A tal fine e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno
2021 e di euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2022.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, ove nominato, sono individuati il contingente di cui al
comma 9, la sua composizione ed i relativi compensi, nel limite
massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione.
11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' incrementato di
15 unita' nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui a
decorrere dal 2021.
Capo V
Disposizioni concernenti il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 9
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, e'
sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto
emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia
e con il Ministro delegato per le pari opportunita', sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni
parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del
Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.».
2. All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006 n.
296, ultimo periodo, le parole «nella dotazione dello stato di
previsione del Ministero della solidarieta' sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «nel bilancio della Presidenza del consiglio dei
ministri».
3. L'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018 n. 97, e' soppresso.
Capo VI
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 10
Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri
1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di
organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della
transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9,
6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11,
pari a 9.218.199 euro per l'anno 2021 e 15.931.382 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897 euro annui
a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.696.500 euro
per l'anno 2021 e 3.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022,
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno 2021 e
332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad
eccezione degli articoli di cui al comma 1, si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° marzo 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Cingolani, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Garavaglia, Ministro per il
coordinamento di iniziative nel
settore del turismo
Colao, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale
Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il
turismo
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato
(Art. 7, commi 3 e 5)
Tabella A
Contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo
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