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martedì 2 marzo 2021

DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (21G00028) (GU Serie Generale n.51 del 01-03-2021)note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2021

 


DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22 


Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei

Ministeri. (21G00028) 

(GU n.51 del 1-3-2021)

  Vigente al: 2-3-2021   

Capo I

Disposizioni generali


 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  istituire  un

ministero  dedicato  alla  transizione  ecologica,  che  riunisca  le

attuali competenze del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia  fino

ad ora ripartite tra altri dicasteri; 

  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  istituire  un

ministero dedicato al turismo, anche con l'obiettivo  prioritario  di

rilanciare il relativo settore fortemente  inciso  dall'emergenza  da

COVID-19; 

  Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza  di  rafforzare  le

funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri  in  materia  di

coordinamento e  promozione  delle  politiche  del  Governo  relative

all'innovazione tecnologica, alla trasformazione e  alla  transizione

digitale; 

  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare  un

piu'  decisivo  impulso  e  un  piu'  forte  coordinamento   fra   le

amministrazioni competenti in relazione alle politiche nazionali  per

la transizione ecologica e  per  la  transizione  digitale,  mediante

l'istituzione di due appositi comitati interministeriali; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 26 febbraio 2021; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  per

il  coordinamento  di  iniziative  nel  settore  del   turismo,   per

l'innovazione  tecnologica   e   la   transizione   digitale,   delle

infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per i beni

e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri

per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; 

 

                              E m a n a 

                     il seguente decreto-legge: 

 

                               Art. 1 

 

                      Modifiche all'articolo 2 

           del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 

 

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1: 

      1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della

transizione ecologica;»; 

      2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»; 

      3) il numero 13) e' sostituito  dal  seguente:  «13)  Ministero

della cultura;»; 

      4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente:  «15)  Ministero

del turismo.»; 

    b) al comma 4-bis, primo  periodo,  la  parola  «quattordici»  e'

sostituita dalla seguente: «quindici». 

Capo II

Disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili


                               Art. 2 

 

                Ministero della transizione ecologica 

 

  1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del

mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica». 

  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate  le

seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 28: 

      1) al comma 1, lettera c),  le  parole  da  «definizione  degli

obiettivi e delle linee di politica energetica»  fino  a  «attuazione

dei piani di emergenza energetica» sono soppresse; 

      2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi  e

diffusione di dati statistici  in  materia  energetica  e  mineraria,

finalizzati  alla  programmazione  energetica  e   mineraria;»   sono

soppresse; 

    b)  all'articolo  29,  comma  1,  le  parole  «undici   direzioni

generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»; 

    c) la rubrica del Capo VIII del Titolo  IV  e'  sostituita  dalla

seguente: «Ministero della transizione ecologica»; 

    d) all'articolo 35: 

      1) al comma 1 le  parole  «dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della   transizione

ecologica»; 

      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

        «2. Al Ministero della transizione ecologica sono  attribuite

le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi  allo  sviluppo

sostenibile,  ferme  restando  le  funzioni  della   Presidenza   del

Consiglio  dei  ministri,  e  alla  tutela  e   alla   valorizzazione

dell'ambiente,  del  territorio  e  dell'ecosistema,  nelle  seguenti

materie: 

          a) individuazione,  conservazione  e  valorizzazione  delle

aree  naturali  protette,  tutela   della   biodiversita'   e   della

biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte

salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri,  del

Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  e  del

Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,

della Convenzione di Washington (CITES) e  dei  relativi  regolamenti

europei, della difesa del  mare  e  dell'ambiente  costiero  e  della

comunicazione ambientale; 

          b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di  politica

energetica e mineraria nazionale e provvedimenti  ad  essi  inerenti;

autorizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti

rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con

organizzazioni  internazionali  e  rapporti  comunitari  nel  settore

dell'energia,  ferme  restando  le  competenze  del  Presidente   del

Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale, compresi il recepimento  e  l'attuazione

dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in  materia

di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio

dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano; attuazione dei  processi  di  liberalizzazione  dei  mercati

energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia  e

tutela   dell'economicita'   e   della   sicurezza    del    sistema;

individuazione  e  sviluppo  delle  reti   nazionali   di   trasporto

dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale  e  definizione  degli

indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,  incentivazione

e interventi nei settori dell'energia  e  delle  miniere;  ricerca  e

coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica,

area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia

di servizio ispettivo per  la  sicurezza  mineraria  e  di  vigilanza

sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi

di lavoro,  e  servizi  tecnici  per  l'energia;  vigilanza  su  enti

strumentali e collegamento con le societa' e  gli  istituti  operanti

nei settori dell'energia; gestione delle scorte  energetiche  nonche'

predisposizione ed attuazione  dei  piani  di  emergenza  energetica;

sicurezza  nucleare  e  disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del

combustibile irraggiato  e  dei  rifiuti  radioattivi;  agro-energie;

rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in

materia  energetica  e  mineraria,  finalizzati  alla  programmazione

energetica e mineraria; 

          c) piani e misure in materia di combustibili alternativi  e

delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica  dei

veicoli elettrici, qualita'  dell'aria,  politiche  di  contrasto  ai

cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile  e  il

risparmio ambientale anche attraverso  tecnologie  per  la  riduzione

delle emissioni dei gas ad effetto serra; 

          d) pianificazione  in  materia  di  emissioni  nei  diversi

settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti; 

          e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed  economia

circolare; 

          f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione,  fatta

salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali; 

          g)  promozione  di  politiche  di   sviluppo   sostenibile,

nazionali e internazionali; 

          h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso

efficiente delle risorse, fatte salve  le  competenze  del  Ministero

dello sviluppo economico; 

          i) coordinamento delle misure di contrasto  e  contenimento

del  danno  ambientale,  nonche'  di  bonifica  e  di  ripristino  in

sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non  e'

individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per  i

quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione  degli

interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 

          l) sorveglianza, monitoraggio e recupero  delle  condizioni

ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e

alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente,  con

particolare  riferimento  alla  prevenzione   e   repressione   delle

violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e  protezione

dall'inquinamento atmosferico, acustico  ed  elettromagnetico  e  dai

rischi industriali; 

          m) difesa e  assetto  del  territorio  con  riferimento  ai

valori naturali e ambientali.»; 

    e) all'articolo 37, comma 1: 

      1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono  sostituite

dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»; 

      2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e  il  numero

delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.». 

  3.  Le  denominazioni  «Ministro  della  transizione  ecologica»  e

«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto

e  ovunque  presenti,  rispettivamente,  le  denominazioni  «Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e  «Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 

  4. Con riguardo alle funzioni di  cui  all'articolo  35,  comma  2,

lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come  modificato

dal presente decreto, le denominazioni  «Ministro  della  transizione

ecologica» e «Ministero della transizione  ecologica»  sostituiscono,

ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni

«Ministro dello  sviluppo  economico»  e  «Ministero  dello  sviluppo

economico». 

  5. Al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  agli  articoli

174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1,  alinea,  dopo

le parole «tutela  ambientale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  la

transizione ecologica». 

  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge

di  conversione  del  presente  decreto,  lo   statuto   dell'Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico

sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere  la  vigilanza

da parte del Ministero della transizione ecologica. 

  7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo  35,  comma  2,

lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come  modificato

dal presente decreto, rientrano: 

    a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita'  delle

societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il  potere

di emanare indirizzi nei confronti di tali societa'; 

    b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal

Ministero dello sviluppo economico  nei  confronti  di  GSE  s.p.a. -

Gestore Servizi Energetici; 

    c) l'approvazione della disciplina del mercato  elettrico  e  del

mercato  del  gas  naturale  e  dei  criteri   per   l'incentivazione

dell'energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile  di  cui  al  decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a

qualunque titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico

fino alla data di entrata in vigore del presente decreto  in  materia

di concorrenza e regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita'  nei

settori energetici. 

    8. Per l'attuazione del  comma  2,  lettera  e),  numero  1),  e'

autorizzata la spesa di euro  249.000  per  l'anno  2021  e  di  euro

332.000 a decorrere dall'anno 2022. 

                               Art. 3 

 

                Disposizioni transitorie concernenti 

              il Ministero della transizione ecologica 

 

  1. Al Ministero della  transizione  ecologica  sono  trasferite  le

risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  dei

residui, destinate all'esercizio delle funzioni di  cui  all'articolo

35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.

300, come modificato dal presente decreto. 

  2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui  al  comma

4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e  la

competitivita'  energetica   e   la   Direzione   generale   per   le

infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari

del Ministero dello sviluppo economico,  con  la  relativa  dotazione

organica e con i relativi posti di funzione di  livello  dirigenziale

generale  e  non  generale,  sono  trasferite  al   Ministero   della

transizione ecologica. Conseguentemente  la  dotazione  organica  del

personale dirigenziale del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'

rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni  di

livello non generale. 

  3. La dotazione organica del personale dirigenziale  del  Ministero

della transizione ecologica e' individuata in 13 posizioni di livello

generale e in 67 posizioni di livello non generale. 

  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da

adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  su  proposta  del  Ministro   della   transizione

ecologica, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,

dell'economia e delle finanze e per la pubblica  amministrazione,  si

provvede  alla   puntuale   individuazione   delle   risorse   umane,

finanziarie e strumentali da trasferire ai  sensi  del  comma  1.  La

dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello

sviluppo   economico   e'   conseguentemente   ridotta   in    misura

corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il

personale di  ruolo  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  nonche'  il

personale a tempo determinato  con  incarico  dirigenziale  ai  sensi

dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.

165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la

Direzione  generale  per  l'approvvigionamento,  l'efficienza  e   la

competitivita'  energetica   e   la   Direzione   generale   per   le

infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari

del  Ministero   dello   sviluppo   economico.   Al   personale   non

dirigenziale, trasferito ai sensi del presente articolo si applica il

trattamento   economico,   compreso   quello   accessorio,   previsto

nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto  un  assegno

ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra  le  voci

fisse e continuative del trattamento  economico  dell'amministrazione

di  provenienza,  ove  superiore,  e   quelle   riconosciute   presso

l'amministrazione di destinazione. 

  5.  Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il  Ministero  dello

sviluppo  economico  provvede  alla  corresponsione  del  trattamento

economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima

data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento  economico  del

personale, compresa la  quota  del  Fondo  risorse  decentrate,  sono

allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato  di  previsione

della spesa del Ministero della transizione ecologica.  Tale  importo

considera i costi del trattamento economico corrisposto al  personale

trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative,

del  costo  dei  buoni  pasto,   della   remunerazione   del   lavoro

straordinario e del trattamento economico di  cui  al  Fondo  risorse

decentrate. 

  6.  Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il  Ministero

della transizione ecologica  si  avvale,  per  lo  svolgimento  delle

funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche

del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima  data,  la

gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite,

compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal

Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla  data

di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro  dell'economia

e delle finanze provvede,  con  proprio  decreto,  ad  effettuare  le

occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di  residui,   di

competenza e di cassa, tra gli stati di previsione  interessati,  ivi

comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di  missioni  e

programmi.  A  decorrere,  dalla  data  di  cui  al  primo   periodo,

transitano  in  capo  al  Ministero  della  transizione  ecologica  i

rapporti  giuridici  attivi  e   passivi   relativi   alle   funzioni

trasferite. 

  7.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di

organizzazione di  cui  all'articolo  10,  e'  istituito,  presso  il

Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per  l'energia

e  il  clima,  nel  quale  confluiscono  le  Direzioni  generali  del

Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi  del  presente

articolo, nonche' la Direzione generale per  il  clima,  l'energia  e

l'aria gia' istituita  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima  data,  continua

ad applicarsi, in  quanto  compatibile,  il  vigente  regolamento  di

organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  e  del

territorio e del mare e il contingente di personale degli  Uffici  di

diretta collaborazione del Ministro della  transizione  ecologica  e'

incrementato  di  venti  unita',   anche   estranee   alla   pubblica

amministrazione. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa  di  euro

540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022. 

  8.   Il   personale   appartenente   ai   ruoli   dirigenziali   di

amministrazioni  centrali  diverse  dal  Ministero   dello   sviluppo

economico,  titolare  di  incarichi  dirigenziali  nell'ambito  delle

direzioni  generali  trasferite  al   Ministero   della   transizione

ecologica, puo' optare per il  transito  nel  ruolo  di  quest'ultimo

Ministero. 

  9. Le funzioni di  controllo  della  regolarita'  amministrativa  e

contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati

dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte

dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito

un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non  generale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  bandire

apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga  ai

vigenti vincoli assunzionali, una unita' di livello dirigenziale  non

generale e sette  unita'  di  personale  a  tempo  indeterminato,  da

inquadrare nell'area terza, fascia retributiva  F1.  A  tal  fine  e'

autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno  2021  e  di  435.897

euro annui a decorrere dall'anno 2022. 

                               Art. 4 

 

       Comitato interministeriale per la transizione ecologica 

 

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  dopo  l'articolo

57, e' aggiunto il seguente: 

    «Art.  57-bis  (Comitato  interministeriale  per  la  transizione

ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri, il Comitato interministeriale per la transizione  ecologica

(CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle  politiche

nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. 

    2. Il Comitato,  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, o, in sua vece, dal Ministro della  transizione  ecologica,

e' composto, dai Ministri della transizione ecologica,  dell'economia

e delle finanze, dello sviluppo  economico,  delle  infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche  sociali  e

delle  politiche  agricole,   alimentari   e   forestali.   Ad   esso

partecipano, altresi', gli altri  Ministri  o  loro  delegati  aventi

competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle  tematiche

poste all'ordine del giorno. 

    3. Il CITE approva, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, il Piano per la  transizione  ecologica,

al fine di coordinare le politiche in materia di: 

      a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 

      b) mobilita' sostenibile; 

      c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; 

      d) risorse idriche e relative infrastrutture; 

      e) qualita' dell'aria; 

      f) economia circolare. 

    4.  Il  Piano  individua  le  azioni,  le  misure,  le  fonti  di

finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni

competenti  all'attuazione  delle  singole  misure.  Sul   Piano   e'

acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo  8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

    5.   Il   CITE   delibera   sulla   rimodulazione   dei   sussidi

ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre

2015, n. 221. 

    6. Il Comitato monitora l'attuazione del Piano,  lo  aggiorna  in

funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate  anche

in sede europea e adotta le iniziative idonee  a  superare  eventuali

ostacoli e ritardi. 

    7. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'

istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE,  composto  da  un

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  da  un

rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministeri  di  cui  al  comma  2,

designati dai rispettivi Ministri, con  il  compito  di  istruire  le

questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del  Comitato

tecnico di supporto  del  CITE  non  spettano  compensi,  gettoni  di

presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 

    8. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro della transizione  ecologica,  e'  adottato  il

regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.  Le

deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

    9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il  supporto

tecnico e organizzativo alle attivita'  del  CITE  nell'ambito  delle

risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente. 

    10. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 

                               Art. 5 

 

Disposizioni concernenti il Ministero delle  infrastrutture  e  della

                        mobilita' sostenibili 

 

  1.  Il  «Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti»   e'

ridenominato  «Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'

sostenibili». 

  2.  Le  denominazioni  «Ministro  delle  infrastrutture   e   della

mobilita' sostenibili» e  «Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita'  sostenibili»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque

presenti,   rispettivamente,   le   denominazioni   «Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle  infrastrutture  e

dei trasporti». 

Capo III

Ministeri della cultura e del turismo


                               Art. 6 

 

                Ministeri della cultura e del turismo 

 

  1. Il «Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il

turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura». 

  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le

seguenti modificazioni: 

    a) al Capo XII del Titolo  IV  la  rubrica  e'  sostituita  dalla

seguente: «Ministero della cultura»; 

    b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attivita'

culturali» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  cultura»  e  le

parole «audiovisivo e turismo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e

audiovisivo»; 

    c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 

    d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il seguente: 

 

                            «CAPO XII-BIS 

                        Ministero del turismo 

 

    Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -  1.  E'

istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuite le funzioni e

i compiti spettanti allo Stato  in  materia  di  turismo,  eccettuate

quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri  o

ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le  funzioni  conferite  dalla

vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 

    2.  Al  Ministero  del  turismo  sono  trasferite   le   funzioni

esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo in materia di turismo. 

    Art.  54-ter  (Aree  funzionali).  -  1.  Il  Ministero  cura  la

programmazione, il coordinamento  e  la  promozione  delle  politiche

turistiche nazionali, i rapporti con  le  regioni  e  i  progetti  di

sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione  europea  e

internazionali in materia di turismo, fatte salve le  competenze  del

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e

cura altresi' i rapporti  con  le  associazioni  di  categoria  e  le

imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori. 

    Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola  in

uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai

sensi degli articoli 4 e  6.  Il  numero  degli  uffici  dirigenziali

generali, incluso il segretario generale, e' pari a 4.». 

  3. Le denominazioni «Ministro della  cultura»  e  «Ministero  della

cultura» sostituiscono,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le

denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per  il

turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per  il

turismo». Con riguardo  alle  funzioni  in  materia  di  turismo,  le

denominazioni  «Ministro  del  turismo»  e  «Ministero  del  turismo»

sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque  presenti,  rispettivamente,

le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per

il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo». 

  4.  La  dotazione  finanziaria  destinata  alle  esigenze  di   cui

all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e' incrementata complessivamente di

euro 692.000 annui a decorrere dall'anno 2021. 

  5. Per l'attuazione di quanto previsto  al  comma  2,  lettera  d),

capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la spesa di  euro  441.750

per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022. 

                               Art. 7 

 

                Disposizioni transitorie concernenti 

                      il Ministero del turismo 

 

  1. Al Ministero del  turismo  sono  trasferite  le  risorse  umane,

strumentali  e  finanziarie,  compresa  la  gestione   dei   residui,

destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del

decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  come  modificato  dal

presente decreto. 

  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero  per  i

beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  e'  soppressa  e  i

relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di  tre

dirigenti di livello non generale, sono trasferiti al  Ministero  del

turismo. La  dotazione  organica  dirigenziale  del  Ministero  della

cultura resta determinata per le posizioni  di  livello  generale  ai

sensi all'articolo 54 del decreto  legislativo  n.  300  del  1999  e

quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal

fine e' autorizzata la spesa di euro 337.500 per  l'anno  2021  e  di

euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 

  3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo e'

individuata nella Tabella A, seconda colonna,  allegata  al  presente

decreto,  di  cui  costituisce   parte   integrante.   Il   personale

dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi ruoli  del

personale  delMinistero.  La  dotazione  organica  dirigenziale   del

Ministero del turismo e' determinata  per  le  posizioni  di  livello

generale  ai  sensi  di  cui  all'articolo  54-quater   del   decreto

legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto,  e

quanto alle posizioni di  livello  non  generale  in  numero  di  16,

inclusa una posizione presso gli uffici di diretta collaborazione del

Ministro. 

  4. Le competenti articolazioni  amministrative  del  Ministero  del

turismo, ferma l'operativita' del Segretariato generale mediante  due

uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: a)

reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali;  gestione

del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed

informatico; adempimenti richiesti  dalla  normativa  in  materia  di

salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e

anticorruzione; b) attuazione del piano strategico e i  rapporti  con

le Regioni e  le  autonomie  territoriali;  attuazione  di  piani  di

sviluppo  delle  politiche  turistiche  nazionali;   gestione   delle

relazioni con l'Unione  europea  e  internazionali;  coordinamento  e

integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali;

c) promozione turistica; attuazione delle  misure  di  sostegno  agli

operatori del settore; programmazione  e  gestione  degli  interventi

finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti  di

competenza; assistenza e tutela dei  turisti;  supporto  e  vigilanza

sugli enti vigilati dal Ministero. 

  5. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto,  sono  trasferite  al  Ministero  del  turismo,  le

risorse umane, assegnate presso la  Direzione  generale  Turismo  del

Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,

individuate nella Tabella A,  prima  colonna,  allegata  al  presente

decreto, con  le  connesse  risorse  strumentali  e  finanziarie,  in

servizio alla data del 13 febbraio 2021. La  dotazione  organica  del

Ministero  della  cultura  e  le   relative   facolta'   assunzionali

riconducibili al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo sono conseguentemente ridotte in misura  corrispondente  alla

dotazione organica del personale non dirigenziale di cui  al  decreto

del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  13

gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo.

Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e  le

attivita' culturali e per  il  turismo  a  tempo  indeterminato,  ivi

compreso  il  personale  in  assegnazione  temporanea  presso   altre

amministrazioni,  nonche'  il  personale  a  tempo  determinato   con

incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  entro  i  limiti  stabiliti  dai

rispettivi contratti  gia'  stipulati.  La  revoca  dell'assegnazione

temporanea presso altre  amministrazioni  del  personale  trasferito,

gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del  Ministero

del turismo. 

  6. Al personale delle qualifiche  non  dirigenziali  trasferito  ai

sensi del presente articolo  si  applica  il  trattamento  economico,

compreso  quello  accessorio,   stabilito   nell'amministrazione   di

destinazione e continua  ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,

l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le  modalita'

gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle  qualifiche

non dirigenziali  e'  riconosciuta  l'indennita'  di  amministrazione

prevista per i dipendenti del Ministero della cultura. 

  7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8,  terzo

periodo,  il  Ministero  della  cultura  corrisponde  il  trattamento

economico spettante al personale trasferito. A decorrere  dalla  data

di  cui  al  primo  periodo,  le  risorse  finanziarie  destinate  al

trattamento economico del personale,  compresa  la  quota  del  Fondo

risorse decentrate, sono allocate sui  pertinenti  capitoli  iscritti

nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale

importo considera i costi del trattamento  economico  corrisposto  al

personale trasferito e tiene conto delle  voci  retributive  fisse  e

continuative, del costo dei  buoni  pasto,  della  remunerazione  del

lavoro straordinario e del trattamento  economico  di  cui  al  Fondo

risorse decentrate. 

  8.  Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il  Ministero

del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni  in  materia

di turismo, delle competenti strutture  e  delle  relative  dotazioni

organiche del Ministero della cultura. Fino alla  medesima  data,  la

gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo,

compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal

Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata

in vigore del presente decreto, il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze provvede con proprio  decreto,  ad  apportare  le  occorrenti

variazioni di bilancio in termini di residui competenza e cassa,  tra

gli stati di previsione interessati, ivi comprese  l'istituzione,  la

modifica e la  soppressione  di  missioni  e  programmi.  Nelle  more

dell'adozione del regolamento di  organizzazione  del  Ministero  del

turismo,  lo  stesso  puo'   avvalersi,   nei   limiti   strettamente

indispensabili per assicurare la funzionalita' del  Ministero,  delle

risorse strumentali e di personale  dell'ENIT-Agenzia  nazionale  del

turismo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. 

  9. A decorrere dalla data di  adozione  del  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici

attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attivita'

culturali e per il turismo in materia di turismo transitano  in  capo

al Ministero del turismo. 

  10. In fase  di  prima  applicazione,  per  l'organizzazione  degli

uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica

il regolamento di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 2 dicembre 2019, n. 169. 

  11. Nelle more  dell'adozione  del  regolamento  di  organizzazione

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro  del  turismo,  e

nell'ambito del  contingente  di  cui  al  comma  3,  il  contingente

numerico del personale degli uffici  di  diretta  collaborazione  del

Ministero del turismo e' stabilito in trenta unita' e, in aggiunta  a

detto  contingente,  il   Ministro   del   turismo   puo'   procedere

immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici  di  diretta

collaborazione. Ai fini di cui al presente comma  e'  autorizzata  la

spesa di euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000  annui  a

decorrere dall'anno 2022.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  dei

regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione

dei Ministeri interessati, l'Organismo  indipendente  di  valutazione

previsto dall'articolo 11 decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 opera per il Ministero del turismo e

per il Ministero della cultura. 

  12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero  del

turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino  a  107

unita' di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di

area seconda, e fino a 13 unita' di personale dirigenziale di livello

non generale, mediante l'indizione di apposite procedure  concorsuali

pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di  altre

pubbliche amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure

di mobilita',  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  1,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Nelle  more  dell'assunzione  del

personale di cui al primo periodo, il  Ministero  puo'  avvalersi  di

personale  proveniente  da  altre  amministrazioni   pubbliche,   con

esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico

e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocate in posizione di

comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo  17,

comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.  Presso  il  Ministero,

che ne supporta le attivita', hanno sede e operano il Centro  per  la

promozione del Codice  mondiale  di  etica  del  turismo,  costituito

nell'ambito  dell'Organizzazione  Mondiale   del   Turismo,   Agenzia

specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente  per  la  promozione

del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23  maggio

2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la

spesa di euro 3.287.172  per  l'anno  2021  e  di  euro  6.574.344  a

decorrere dall'anno 2022, cui  si  provvede  per  l'importo  di  euro

3.287.172 per l'anno  2021  e  per  l'importo  di  euro  3.533.459  a

decorrere  dall'anno  2022  a  valere  sulle  facolta'   assunzionali

trasferite dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del

turismo e, per l'importo di euro 3.040.885 a decorrere dall'anno 2022

ai sensi dell'articolo 11. 

  13.  I  titolari  di  incarichi  dirigenziali   nell'ambito   della

Direzione generale Turismo del Ministero per i beni  e  le  attivita'

culturali e per il turismo  appartenenti  ai  ruoli  dirigenziali  di

altre amministrazioni e trasferiti al Ministero  per  il  turismo  ai

sensi del comma 5  possono  optare  per  il  transito  nel  ruolo  di

quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle  procedure

concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno

2021, per  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  di  livello

generale presso il Ministero del turismo, non si applicano  i  limiti

percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,  del   decreto

legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e,  per  il  conferimento  di

incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti  percentuali

di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente

fino al 50 e al 30 per cento. I predetti  incarichi  dirigenziali  di

livello non generale cessano all'atto  dell'assunzione  in  servizio,

nei ruoli del personale del Ministero per il turismo,  dei  vincitori

delle predette procedure concorsuali. 

  14. Le funzioni di controllo  della  regolarita'  amministrativa  e

contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello

Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sugli  atti

adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione,

sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in

materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il

31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di

controllo  sugli  atti  del  Ministero  del  turismo,  e'   istituito

nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di

bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette  finalita'

sono, altresi', istituiti  due  posti  di  funzione  dirigenziale  di

livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze  e'

autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche  e  ad

assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni due unita' di livello

dirigenziale non  generale  e  dieci  unita'  di  personale  a  tempo

indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.

Conseguentemente  le  predette  funzioni  di  controllo  sugli   atti

adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte  dal

coesistente Ufficio centrale di bilancio. Al tal fine e'  autorizzata

la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000  euro  annui  a

decorrere dall'anno 2022. 

  15. Per le spese di locazione  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro

1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 a  decorrere  dall'anno

2022. 

  16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa  di  euro

290.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 a decorrere dall'anno 2022. 

  17. Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  lo  statuto  dell'ENIT-Agenzia  nazionale  del  turismo  e'

modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale

e con i compiti del Ministro del turismo, nonche' per  assicurare  un

adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali. 

Capo IV

Disposizioni in materia di transizione digitale


                               Art. 8 

 

Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale

  e istituzione del Comitato  interministeriale  per  la  transizione

  digitale 

 

  1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,

dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 

    «b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo  nelle

materie  dell'innovazione  tecnologica,  dell'attuazione  dell'agenda

digitale italiana ed europea, della strategia italiana per  la  banda

ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e

delle imprese, nonche' della trasformazione, crescita  e  transizione

digitale del Paese, in ambito pubblico  e  privato,  dell'accesso  ai

servizi in rete, della connettivita', delle  infrastrutture  digitali

materiali  e  immateriali  e  della  strategia  nazionale  dei   dati

pubblici.». 

  2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  il

Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il

compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma  3,

lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  come  modificato

dal  presente   decreto,   il   coordinamento   e   il   monitoraggio

dell'attuazione  delle  iniziative  di  innovazione   tecnologica   e

transizione digitale delle pubbliche  amministrazioni  competenti  in

via ordinaria. Sono in ogni caso  ricomprese  prioritariamente  nelle

materie di competenza del Comitato, le attivita' di  coordinamento  e

monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative: 

    a) alla strategia nazionale italiana  per  la  banda  ultralarga,

alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri  mobili

e fisse; 

    b) al fascicolo sanitario elettronico  e  alla  piattaforma  dati

sanitari; 

    c) allo sviluppo e alla  diffusione  delle  tecnologie  emergenti

dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della

blockchain. 

  3. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e  la

transizione digitale, ove nominato, ed e' composto dai  Ministri  per

la pubblica amministrazione,  ove  nominato,  dell'economia  e  delle

finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad

esso partecipano altresi' gli altri Ministri o loro  delegati  aventi

competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle  tematiche

poste all'ordine del giorno. 

  4.  Alle  riunioni  del  CITD,  quando  si  trattano  materie   che

interessano  le  regioni  e  le  province  autonome,  partecipano  il

presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o

un presidente di regione o di provincia autonoma da lui  delegato  e,

per   i   rispettivi   ambiti   di    competenza,    il    presidente

dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani   (ANCI)   e   il

presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). 

  5. Il Presidente convoca il Comitato,  ne  determina  l'ordine  del

giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne  cura,  anche

per il tramite della Segreteria  tecnico  amministrativa  di  cui  al

comma 7, le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei

lavori e all'attuazione delle delibere. Il CITD  garantisce  adeguata

pubblicita' ai propri lavori. 

  6.  Ferme  restando  le  ordinarie   competenze   delle   pubbliche

amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei  singoli  progetti,

il CITD svolge compiti di: 

    a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e dei  progetti

di  innovazione  tecnologica  e  transizione  digitale  di   ciascuna

amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra

loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche; 

    b) esame delle modalita' esecutive piu'  idonee  a  realizzare  i

progetti da avviare o gia' avviati; 

    c) monitoraggio delle azioni e dei  progetti  in  corso  volto  a

verificare lo  stato  dell'attuazione  delle  attivita',  individuare

eventuali disfunzioni o criticita'  e,  infine,  elaborare  possibili

soluzioni e iniziative. 

  7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri

competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'

costituita la Segreteria tecnico amministrativa del CITD con funzioni

di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei

lavori e per  il  compimento  delle  attivita'  di  attuazione  delle

deliberazioni del Comitato. La Segreteria  tecnico-amministrativa  e'

composta da personale del contingente di  cui  al  comma  9.  Possono

essere chiamati a partecipare  ai  lavori  della  segreteria  tecnico

amministrativa   rappresentanti   delle   pubbliche   amministrazioni

partecipanti al Comitato, ai quali  non  sono  corrisposti  compensi,

gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque

denominati. 

  8. Restano ferme le  competenze  e  le  funzioni  attribuite  dalla

legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri  in

materia di innovazione tecnologica e la transizione digitale. 

  9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri

competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale

opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica  ed

elevata competenza nello studio, supporto,  sviluppo  e  gestione  di

processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati  ai  sensi

dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.

303,  ovvero  anche  da  personale  non  dirigenziale,  collocato  in

posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista

dagli  ordinamenti  di   appartenenza,   proveniente   da   pubbliche

amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  al  quale  si   applica   la

disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,

n.  127,   con   esclusione   del   personale   docente,   educativo,

amministrativo, e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche,

nonche'  del  personale  delle  forze  di  polizia.  A  tal  fine  e'

autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per  l'anno

2021 e di euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2022. 

  10. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del

Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione

digitale, ove nominato, sono individuati il  contingente  di  cui  al

comma 9, la sua composizione  ed  i  relativi  compensi,  nel  limite

massimo individuale annuo di 90.000  euro  al  lordo  degli  oneri  a

carico dell'amministrazione. 

  11.  Il  contingente  di  cui  all'articolo  42,   comma   1,   del

decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' incrementato di

15 unita' nel limite  massimo  di  spesa  di  euro  600.000  annui  a

decorrere dal 2021. 

Capo V

Disposizioni concernenti il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza


                               Art. 9 

 

           Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 

 

  1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997,  n.  285,  e'

sostituito dal seguente: «Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri

ovvero il Ministro delegato per  la  famiglia,  con  proprio  decreto

emanato di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia

e con il Ministro delegato  per  le  pari  opportunita',  sentite  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nonche'  le  Commissioni

parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle  quote  del

Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e

di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.». 

  2. All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006  n.

296, ultimo periodo,  le  parole  «nella  dotazione  dello  stato  di

previsione del Ministero della solidarieta' sociale» sono  sostituite

dalle seguenti: «nel bilancio  della  Presidenza  del  consiglio  dei

ministri». 

  3. L'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2, del decreto-legge 12

luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9

agosto 2018 n. 97, e' soppresso. 

Capo VI

Disposizioni finanziarie e finali


                               Art. 10 

 

           Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri 

 

  1. Ai fini di quanto disposto dal  presente  decreto,  a  decorrere

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente  decreto  e  fino  al  30  giugno  2021,  i  regolamenti  di

organizzazione  dei  Ministeri  dello   sviluppo   economico,   della

transizione ecologica, della cultura, delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici

di diretta collaborazione, sono adottati, con decreto del  Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  competente,  di

concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il

Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  deliberazione  del

Consiglio dei  ministri.  Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del

Consiglio dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del

Consiglio di Stato. 

                               Art. 11 

 

                      Disposizioni finanziarie 

 

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e  9,

6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi  9  e  11,

pari a 9.218.199 euro per l'anno  2021  e  15.931.382  euro  annui  a

decorrere dall'anno 2022, si provvede: 

    a) quanto a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897 euro annui

a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  2.696.500  euro

per l'anno 2021 e 3.367.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,

l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'

culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno  2021  e

332.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021  e  1.401.897  euro

annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  l'accantonamento  relativo  al

Ministero dell'economia e delle finanze; 

    b) quanto a 5.571.750 euro per  l'anno  2021  e  10.830.485  euro

annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della

legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  ad

eccezione degli articoli di cui  al  comma  1,  si  provvede  con  le

risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica. 

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

                               Art. 12 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

 

    Dato a Roma, addi' 1° marzo 2021 

 

                             MATTARELLA 

 

                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei ministri 

 

                                  Cingolani, Ministro dell'ambiente e

                                  della tutela del territorio  e  del

                                  mare 

 

                                  Garavaglia,   Ministro    per    il

                                  coordinamento  di  iniziative   nel

                                  settore del turismo 

 

                                  Colao, Ministro  per  l'innovazione

                                  tecnologica   e   la    transizione

                                  digitale 

 

                                  Giovannini,     Ministro      delle

                                  infrastrutture e dei trasporti 

 

                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo

                                  economico 

 

                                  Franceschini, Ministro per i beni e

                                  le attivita'  culturali  e  per  il

                                  turismo 

 

                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica

                                  amministrazione 

 

                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e

                                  delle finanze 

 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


                                                Allegato              

                                                (Art. 7, commi 3 e 5) 

 

Tabella A 

Contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

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