MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DECRETO 2 febbraio 2021
Definizione, sulla base degli insegnamenti impartiti,
dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di
formazione generale, di aggiornamento professionale, di
perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai
ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di
Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi
compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali.
(21A03178)
(GU n.124 del 26-5-2021)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», ed in particolare
l'art. 60-bis, il quale prevede che "Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e
dell'economia e delle finanze, e' stabilita, sulla base degli
insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al
termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento
professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici,
frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non
direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati
dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la
frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione
agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto
decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli»;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei
sovrintendenti della Guardia di finanza», ed in particolare l'art. 52
che prevede che: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e
della previdenza sociale, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti
impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi
di formazione generale, professionale e di perfezionamento,
frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della
presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali
ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi
sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di
maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono
rilasciati agli interessati i relativi titoli»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado», il quale, agli articoli 191 e 195, recepiva il previgente
ordinamento degli istituti professionali, basati su percorsi
triennali con esame finale per il conseguimento del diploma di
qualifica, al conseguimento del quale era prevista la possibilita' di
accesso a corsi integrativi atti a consentire una formazione
corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria
superiore di durata quinquennale, a conclusione dei quali si
conseguiva il diploma di maturita' professionale con possibilita' di
accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n, 131, recante: «Misure
urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di
Fondo nazionale per il Servizio civile», ed in particolare l'art.
2-quinquies, il quale ha aggiunto l'art. 60-bis nella legge 1° aprile
1981, n. 121;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita», ed in particolare l'art. 4, comma 58, lettera a), la
quale, nell'ambito della definizione delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali, con
riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze
di cui ai commi da 64 a 68 del medesimo articolo, prevede come
principi e criteri direttivi la valorizzazione del patrimonio
culturale e professionale delle persone e la consistenza e
correlabilita' dello stesso in relazione alle competenze
certificabili e ai crediti formativi riconoscibili;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti
professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»,
ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 8, comma 1 e comma 5;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile
1997, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 117 del 22 maggio 1997, disciplinante i diplomi di qualifica dei
corsi dell'istruzione professionale, a seguito della definizione dei
programmi e degli orari d'insegnamento dei corsi di qualifica
triennali degli istituti professionali di Stato;
Visto il decreto interministeriale 16 aprile 2009, con il quale e'
stata data attuazione al richiamato art. 52 della legge 10 maggio
1983, n. 212, recante «Riconoscimento dell'equipollenza dei titoli
conseguiti al termine di corsi di formazione generale professionale e
di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali e
quelli rilasciati dagli Istituti professionali, anche ai fini
dell'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di
istruzione secondaria di secondo grado»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1992, n. 117,
supplemento ordinario n. 77, disciplinante l'ordinamento dei corsi di
qualifica triennale degli Istituti professionali vigente fino
all'anno scolastico 2012/2013, che prevedeva un'area di insegnamenti
comuni a tutti i corsi, improntata a una formazione culturale
generale, coerente con le materie d'indirizzo, un'area di
insegnamenti di indirizzo professionale e un'area di approfondimento;
Rilevato che, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 87, il previgente ordinamento degli istituti
professionali, di cui ai articoli 191 e 195 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e' venuto a cessare al termine dell'anno
scolastico 2012-2013;
Rilevato altresi', che i percorsi triennali finalizzati al rilascio
di attestati di qualifica professionale sono confluiti nel sistema
dell'istruzione e formazione professionale di competenza delle
regioni, ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226 e che tale sistema e' stato avviato a regime dall'anno
scolastico 2010/2011, sulla base dell'accordo sottoscritto in
Conferenza Stato regioni e province autonome nella seduta del 29
aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, recepito con decreto
interministeriale 15 giugno 2010, in seguito integrato sia
dall'accordo in Conferenza Stato regioni del 27 luglio 2011,
repertorio atti n. 137/CSR, recepito con decreto interministeriale 11
novembre 2011 e sia dal successivo accordo in Conferenza Stato
regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, recepito con
decreto interministeriale 23 aprile 2012, n. 7232, con i quali sono
state individuate ventidue figure professionali relative alle
qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale di
durata triennale;
Vista la documentazione del Ministero dell'interno, Dipartimento
della pubblica sicurezza, relativa ai programmi e alla strutturazione
dei corsi di formazione generale, di aggiornamento professionale, di
perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai
ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di
Stato;
Considerato che il personale della Polizia di Stato, dopo il
superamento del concorso pubblico, frequenta necessariamente un corso
di formazione di base a valenza culturale generale, il cui
superamento, con esame finale, da' l'accesso ai ruoli secondo i
profili di appartenenza, e' tenuto a partecipare a cicli di
aggiornamento professionale in servizio, a cadenza annuale, basati su
esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, in base a quanto previsto
dall'art. 20 dell'Accordo nazionale quadro del 31 luglio 2009,
stipulato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
2002, n. 164, puo' frequentare corsi specialistici
professionalizzanti, appropriati, per contenuti e durata, alle
esigenze di servizio rispetto ai compiti affidati, che si concludono
con un esame finale e il rilascio agli interessati, in caso di esito
positivo, di uno specifico titolo;
Considerato che tale sequenza formativa puo' considerarsi affine
all'organizzazione dei corsi di qualifica degli istituti
professionali come sopra indicata;
Rilevato che l'equipollenza con i titoli rilasciati dagli istituti
professionali, prevista dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, puo'
essere stabilita per la tipologia dei corsi che rilasciano specifici
titoli professionali;
Considerato inoltre, che i corsi in questione sono stati
frequentati da soggetti che hanno avuto accesso alla Polizia di Stato
con il superamento di un concorso pubblico caratterizzato da prove di
cultura generale, al quale si accede con il possesso minimo del
diploma di licenza d'istruzione secondaria di I grado;
Rilevato che gli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non
direttivi del personale della Polizia di Stato esercitano, nella
quotidiana attivita' di servizio, le competenze legate al loro
profilo professionale e che tali elementi concorrono a integrare e
arricchire il patrimonio culturale e professionale degli interessati
e la consistenza dello stesso in relazione alle competenze acquisite
nella loro storia personale e professionale, secondo i principi
richiamati dall'art. 4, comma 58, della legge n. 92/2012, permettendo
il consolidamento della sequenza formativa dei suddetti lavoratori;
Considerato che le conoscenze e competenze culturali e
professionali acquisite attraverso la sequenza formativa costituita
dalla frequenza del corso di formazione generale, dei corsi di
aggiornamento professionale e dei corsi di perfezionamento e
specialistici, sono da ritenere, pur nella diversita' nominale degli
insegnamenti, equivalenti a quelle del previgente ordinamento dei
corsi triennali di qualifica dell'istruzione professionale;
Considerato che nel previgente ordinamento, in esito ai suddetti
corsi triennali di qualifica dell'istruzione professionale, era
possibile acquisire il diploma di qualifica professionale;
Rilevato altresi', che i corsi che rilasciano specifici titoli
professionali, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non
dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato,
sono in parte identici, per contenuti di programma, durata e soggetti
formatori, e in parte assimilabili ai corsi gia' riconosciuti
equipollenti con il decreto del Ministero della pubblica istruzione
16 aprile 2009, in applicazione della legge 10 maggio 1983, n. 212
sopra citata per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Considerato che i corsi che rilasciano specifici titoli
professionali, frequentati dal personale della Polizia di Stato, al
fine della equipollenza con i diplomi di qualifica devono essere
stati svolti nel periodo compreso tra il 1° aprile 1981, data di
emanazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il 31 agosto 2013,
termine conclusivo dell'anno scolastico 2012-2013 in cui e' venuto a
cessare il precedente ordinamento dell'istruzione professionale;
Visti gli atti istruttori relativi all'esame dei titoli conseguiti
da appartenenti a ruoli non dirigenziali e non direttivi del
personale della Polizia di Stato nei corsi di cui all'art. 60-bis
della legge 1° aprile 1981, n. 121, in base ai quali sono stati
individuati i titoli oggetto di possibile equipollenza con i diplomi
di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali;
Vista la nota prot. n. 11800 del 22 luglio 2020 del Ministero
dell'economia e delle finanze con la quale si comunica il nulla osta
all'ulteriore corso del presente provvedimento;
Vista la nota prot. n. 65957 del 27 ottobre 2020 del Ministero
dell'interno, con la quale si comunica che nulla osta all'ulteriore
corso del provvedimento;
Vista la nota prot. n. 20988 del 27 novembre 2020 del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con la quale si comunica il concerto
in ordine allo schema del presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 60-bis della
legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base degli insegnamenti
impartiti, l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli appartenenti ai
ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di
Stato in esito ai corsi di formazione generale, di quelli di
aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e
specialistici, svolti tra il 1° aprile 1981 e il 31 agosto 2013
presso scuole e centri di specializzazione professionale anche non
della Polizia di Stato, ai titoli rilasciati in esito ai corsi
triennali di qualifica dell'istruzione professionale, di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n.
250, vigenti fino all'anno scolastico 2012-2013, secondo l'allegata
tabella di corrispondenza allegato «A», la quale costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2
Domanda di equipollenza
1. Ai fini del riconoscimento dell'equipollenza di cui all'art. 1,
l'interessato presenta domanda, secondo lo schema di modello di cui
all'allegato «B» al presente decreto, all'ufficio scolastico
regionale territorialmente competente in base alla propria residenza
o, se diversa, alla propria sede di servizio.
2. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato indica il titolo
di qualifica dell'istruzione professionale, di cui al decreto del
Ministero della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, a cui
richiede l'equipollenza, tra quelli indicati nella tabella di
corrispondenza allegato «A», allegando a corredo la certificazione,
rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, indicante il
corrispondente titolo conseguito al termine del corso di
perfezionamento e specialistico, secondo quanto indicato nella
medesima tabella allegato «A».
Art. 3
Dichiarazione di equipollenza
1. In esito all'istruttoria condotta sulla domanda di cui all'art.
2 e sulla certificazione allegata presentate dall'interessato,
l'ufficio scolastico regionale, in presenza dei presupposti, rilascia
la Dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto
dall'interessato, ad uno dei titoli di qualifica dell'istruzione
professionale, di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 14 aprile 1997, n. 250, tra quelli indicati nella tabella
«A», secondo lo schema di modello di cui all'allegato «C» al presente
decreto.
2. Eventuali istanze presentate dal personale della Polizia di
Stato, appartenente alle categorie indicate nell'art. 60-bis della
legge 1° aprile 1981, n. 121, in possesso di titoli non compresi
nella tabella «A» allegata al presente decreto, sono esaminate dal
Ministero dell'interno e trasmesse per la definitiva valutazione ai
fini dell'equipollenza al Ministero dell'istruzione.
3. L'equipollenza del titolo posseduto dall'interessato ad uno dei
titoli di qualifica dell'istruzione professionale di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250,
produce la sua efficacia a partire dalla data di rilascio della
dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 e, comunque, da data
non anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Clausole di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato. Le amministrazioni interessate
provvedono all'espletamento dei compiti a esse attribuiti dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio di
controllo di regolarita' contabile ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2021
Il Ministro dell'istruzione
Azzolina
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 463
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
- Allegato A
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato C
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