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giovedì 27 maggio 2021

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DECRETO 2 febbraio 2021 Definizione, sulla base degli insegnamenti impartiti, dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di aggiornamento professionale, di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali. (21A03178) (GU n.124 del 26-5-2021)





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 2 febbraio 2021 

Definizione,    sulla    base    degli    insegnamenti     impartiti,

dell'equipollenza dei titoli  conseguiti  al  termine  dei  corsi  di

formazione   generale,    di    aggiornamento    professionale,    di

perfezionamento e specialistici, frequentati  dagli  appartenenti  ai

ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di

Stato,  con  quelli  rilasciati  dagli  istituti  professionali,  ivi

compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali.

(21A03178) 

(GU n.124 del 26-5-2021)


 

                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 

 

                           di concerto con 

 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

                                  e 

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza»,  ed  in  particolare

l'art. 60-bis,  il  quale  prevede  che  "Con  decreto  del  Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con  i

Ministri  dell'interno,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e

dell'economia  e  delle  finanze,  e'  stabilita,  sulla  base  degli

insegnamenti impartiti, la  equipollenza  dei  titoli  conseguiti  al

termine dei corsi di formazione generale, di quelli di  aggiornamento

professionale  e  di  quelli  di  perfezionamento  e   specialistici,

frequentati dagli  appartenenti  ai  ruoli  non  dirigenziali  e  non

direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati

dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la

frequenza dei corsi sperimentali di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione

agli esami di  maturita'  professionale.  In  relazione  al  suddetto

decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli»; 

  Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  recante  «Norme  sul

reclutamento, gli organici e  l'avanzamento  degli  ispettori  e  dei

sovrintendenti della Guardia di finanza», ed in particolare l'art. 52

che prevede che: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,

d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e  del  lavoro  e

della previdenza sociale, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti

impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi

di  formazione  generale,   professionale   e   di   perfezionamento,

frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della

presente legge, con quelli rilasciati  dagli  istituti  professionali

ivi  compresi  quelli  conseguibili  con  la  frequenza   dei   corsi

sperimentali di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  19

marzo 1970, n. 253, anche  ai  fini  dell'ammissione  agli  esami  di

maturita'  professionale.  In  relazione  al  suddetto  decreto  sono

rilasciati agli interessati i relativi titoli»; 

  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante

«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti

in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado», il quale, agli articoli 191 e  195,  recepiva  il  previgente

ordinamento  degli  istituti  professionali,   basati   su   percorsi

triennali con esame  finale  per  il  conseguimento  del  diploma  di

qualifica, al conseguimento del quale era prevista la possibilita' di

accesso  a  corsi  integrativi  atti  a  consentire  una   formazione

corrispondente a  quella  degli  istituti  di  istruzione  secondaria

superiore  di  durata  quinquennale,  a  conclusione  dei  quali   si

conseguiva il diploma di maturita' professionale con possibilita'  di

accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario; 

  Visto il decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,  convertito  con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n,  131,  recante:  «Misure

urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per  assicurare  la

funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  di  altre

strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'  in  materia  di

Fondo nazionale per il Servizio civile»,  ed  in  particolare  l'art.

2-quinquies, il quale ha aggiunto l'art. 60-bis nella legge 1° aprile

1981, n. 121; 

  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in

materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di

crescita», ed in particolare l'art.  4,  comma  58,  lettera  a),  la

quale, nell'ambito della  definizione  delle  norme  generali  e  dei

livelli  essenziali  delle   prestazioni   per   l'individuazione   e

validazione  degli  apprendimenti  non  formali  e   informali,   con

riferimento al sistema nazionale di certificazione  delle  competenze

di cui ai commi da 64  a  68  del  medesimo  articolo,  prevede  come

principi  e  criteri  direttivi  la  valorizzazione  del   patrimonio

culturale  e  professionale  delle  persone  e   la   consistenza   e

correlabilita'   dello   stesso   in   relazione   alle    competenze

certificabili e ai crediti formativi riconoscibili; 

  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con

modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  «Disposizioni

urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del

Ministero dell'universita' e della ricerca»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.

87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli  istituti

professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133»,

ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 8, comma 1 e comma 5; 

  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  14  aprile

1997, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -

n. 117 del 22 maggio 1997, disciplinante i diplomi di  qualifica  dei

corsi dell'istruzione professionale, a seguito della definizione  dei

programmi  e  degli  orari  d'insegnamento  dei  corsi  di  qualifica

triennali degli istituti professionali di Stato; 

  Visto il decreto interministeriale 16 aprile 2009, con il quale  e'

stata data attuazione al richiamato art. 52  della  legge  10  maggio

1983, n. 212, recante «Riconoscimento  dell'equipollenza  dei  titoli

conseguiti al termine di corsi di formazione generale professionale e

di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali e

quelli  rilasciati  dagli  Istituti  professionali,  anche  ai   fini

dell'ammissione  agli  esami  di  Stato  conclusivi  dei   corsi   di

istruzione secondaria di secondo grado»; 

  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  24  aprile

1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1992, n. 117,

supplemento ordinario n. 77, disciplinante l'ordinamento dei corsi di

qualifica  triennale  degli  Istituti  professionali   vigente   fino

all'anno scolastico 2012/2013, che prevedeva un'area di  insegnamenti

comuni a  tutti  i  corsi,  improntata  a  una  formazione  culturale

generale,  coerente  con   le   materie   d'indirizzo,   un'area   di

insegnamenti di indirizzo professionale e un'area di approfondimento; 

  Rilevato che, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica

15 marzo 2010,  n.  87,  il  previgente  ordinamento  degli  istituti

professionali, di cui ai articoli 191 e 195 del  decreto  legislativo

16 aprile 1994, n. 297, e' venuto  a  cessare  al  termine  dell'anno

scolastico 2012-2013; 

  Rilevato altresi', che i percorsi triennali finalizzati al rilascio

di attestati di qualifica professionale sono  confluiti  nel  sistema

dell'istruzione  e  formazione  professionale  di  competenza   delle

regioni, ai sensi del Capo III del  decreto  legislativo  17  ottobre

2005, n. 226 e che tale sistema e' stato avviato a  regime  dall'anno

scolastico  2010/2011,  sulla  base  dell'accordo   sottoscritto   in

Conferenza Stato regioni e province  autonome  nella  seduta  del  29

aprile  2010,  repertorio  atti  n.  36/CSR,  recepito  con   decreto

interministeriale  15  giugno  2010,   in   seguito   integrato   sia

dall'accordo  in  Conferenza  Stato  regioni  del  27  luglio   2011,

repertorio atti n. 137/CSR, recepito con decreto interministeriale 11

novembre 2011 e  sia  dal  successivo  accordo  in  Conferenza  Stato

regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, recepito  con

decreto interministeriale 23 aprile 2012, n. 7232, con i  quali  sono

state  individuate  ventidue  figure  professionali   relative   alle

qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione  professionale  di

durata triennale; 

  Vista la documentazione del  Ministero  dell'interno,  Dipartimento

della pubblica sicurezza, relativa ai programmi e alla strutturazione

dei corsi di formazione generale, di aggiornamento professionale,  di

perfezionamento e specialistici, frequentati  dagli  appartenenti  ai

ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di

Stato; 

  Considerato che il  personale  della  Polizia  di  Stato,  dopo  il

superamento del concorso pubblico, frequenta necessariamente un corso

di  formazione  di  base  a  valenza  culturale  generale,   il   cui

superamento, con esame finale,  da'  l'accesso  ai  ruoli  secondo  i

profili  di  appartenenza,  e'  tenuto  a  partecipare  a  cicli   di

aggiornamento professionale in servizio, a cadenza annuale, basati su

esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, in base a quanto  previsto

dall'art. 20  dell'Accordo  nazionale  quadro  del  31  luglio  2009,

stipulato ai sensi dell'art. 3  del  decreto  legislativo  12  maggio

1995, n. 197, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio

2002,    n.    164,    puo'    frequentare    corsi     specialistici

professionalizzanti,  appropriati,  per  contenuti  e  durata,   alle

esigenze di servizio rispetto ai compiti affidati, che si  concludono

con un esame finale e il rilascio agli interessati, in caso di  esito

positivo, di uno specifico titolo; 

  Considerato che tale sequenza formativa  puo'  considerarsi  affine

all'organizzazione   dei   corsi   di   qualifica   degli    istituti

professionali come sopra indicata; 

  Rilevato che l'equipollenza con i titoli rilasciati dagli  istituti

professionali, prevista dalla legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  puo'

essere stabilita per la tipologia dei corsi che rilasciano  specifici

titoli professionali; 

  Considerato  inoltre,  che  i  corsi  in   questione   sono   stati

frequentati da soggetti che hanno avuto accesso alla Polizia di Stato

con il superamento di un concorso pubblico caratterizzato da prove di

cultura generale, al quale si  accede  con  il  possesso  minimo  del

diploma di licenza d'istruzione secondaria di I grado; 

  Rilevato che gli appartenenti  ai  ruoli  non  dirigenziali  e  non

direttivi del personale della  Polizia  di  Stato  esercitano,  nella

quotidiana attivita'  di  servizio,  le  competenze  legate  al  loro

profilo professionale e che tali elementi concorrono  a  integrare  e

arricchire il patrimonio culturale e professionale degli  interessati

e la consistenza dello stesso in relazione alle competenze  acquisite

nella loro storia  personale  e  professionale,  secondo  i  principi

richiamati dall'art. 4, comma 58, della legge n. 92/2012, permettendo

il consolidamento della sequenza formativa dei suddetti lavoratori; 

  Considerato  che   le   conoscenze   e   competenze   culturali   e

professionali acquisite attraverso la sequenza  formativa  costituita

dalla frequenza del  corso  di  formazione  generale,  dei  corsi  di

aggiornamento  professionale  e  dei  corsi  di   perfezionamento   e

specialistici, sono da ritenere, pur nella diversita' nominale  degli

insegnamenti, equivalenti a quelle  del  previgente  ordinamento  dei

corsi triennali di qualifica dell'istruzione professionale; 

  Considerato che nel previgente ordinamento, in  esito  ai  suddetti

corsi  triennali  di  qualifica  dell'istruzione  professionale,  era

possibile acquisire il diploma di qualifica professionale; 

  Rilevato altresi', che i  corsi  che  rilasciano  specifici  titoli

professionali,  frequentati   dagli   appartenenti   ai   ruoli   non

dirigenziali e non direttivi del personale della  Polizia  di  Stato,

sono in parte identici, per contenuti di programma, durata e soggetti

formatori,  e  in  parte  assimilabili  ai  corsi  gia'  riconosciuti

equipollenti con il decreto del Ministero della  pubblica  istruzione

16 aprile 2009, in applicazione della legge 10 maggio  1983,  n.  212

sopra  citata  per  i  sottufficiali  dell'Esercito,  della   Marina,

dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; 

  Considerato  che  i   corsi   che   rilasciano   specifici   titoli

professionali, frequentati dal personale della Polizia di  Stato,  al

fine della equipollenza con i  diplomi  di  qualifica  devono  essere

stati svolti nel periodo compreso tra il  1°  aprile  1981,  data  di

emanazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il 31  agosto  2013,

termine conclusivo dell'anno scolastico 2012-2013 in cui e' venuto  a

cessare il precedente ordinamento dell'istruzione professionale; 

  Visti gli atti istruttori relativi all'esame dei titoli  conseguiti

da  appartenenti  a  ruoli  non  dirigenziali  e  non  direttivi  del

personale della Polizia di Stato nei corsi  di  cui  all'art.  60-bis

della legge 1° aprile 1981, n. 121,  in  base  ai  quali  sono  stati

individuati i titoli oggetto di possibile equipollenza con i  diplomi

di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali; 

  Vista la nota prot. n. 11800  del  22  luglio  2020  del  Ministero

dell'economia e delle finanze con la quale si comunica il nulla  osta

all'ulteriore corso del presente provvedimento; 

  Vista la nota prot. n. 65957 del  27  ottobre  2020  del  Ministero

dell'interno, con la quale si comunica che nulla  osta  all'ulteriore

corso del provvedimento; 

  Vista la nota prot. n. 20988 del 27 novembre 2020 del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali con la quale si comunica il concerto

in ordine allo schema del presente decreto; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                               Oggetto 

 

  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 60-bis  della

legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  sulla  base  degli   insegnamenti

impartiti, l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli appartenenti ai

ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di

Stato in  esito  ai  corsi  di  formazione  generale,  di  quelli  di

aggiornamento  professionale  e  di  quelli  di   perfezionamento   e

specialistici, svolti tra il 1° aprile  1981  e  il  31  agosto  2013

presso scuole e centri di specializzazione  professionale  anche  non

della Polizia di Stato,  ai  titoli  rilasciati  in  esito  ai  corsi

triennali di  qualifica  dell'istruzione  professionale,  di  cui  al

decreto del Ministro della pubblica istruzione  14  aprile  1997,  n.

250, vigenti fino all'anno scolastico 2012-2013,  secondo  l'allegata

tabella di corrispondenza allegato «A», la  quale  costituisce  parte

integrante e sostanziale del presente decreto. 

                               Art. 2 

 

                       Domanda di equipollenza 

 

  1. Ai fini del riconoscimento dell'equipollenza di cui all'art.  1,

l'interessato presenta domanda, secondo lo schema di modello  di  cui

all'allegato  «B»  al  presente   decreto,   all'ufficio   scolastico

regionale territorialmente competente in base alla propria  residenza

o, se diversa, alla propria sede di servizio. 

  2. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato indica il  titolo

di qualifica dell'istruzione professionale, di  cui  al  decreto  del

Ministero della pubblica istruzione 14 aprile 1997,  n.  250,  a  cui

richiede  l'equipollenza,  tra  quelli  indicati  nella  tabella   di

corrispondenza allegato «A», allegando a corredo  la  certificazione,

rilasciata  dall'amministrazione  di   appartenenza,   indicante   il

corrispondente  titolo   conseguito   al   termine   del   corso   di

perfezionamento  e  specialistico,  secondo  quanto  indicato   nella

medesima tabella allegato «A». 

                               Art. 3 

 

                    Dichiarazione di equipollenza 

 

  1. In esito all'istruttoria condotta sulla domanda di cui  all'art.

2  e  sulla  certificazione  allegata  presentate   dall'interessato,

l'ufficio scolastico regionale, in presenza dei presupposti, rilascia

la   Dichiarazione   di    equipollenza    del    titolo    posseduto

dall'interessato, ad uno  dei  titoli  di  qualifica  dell'istruzione

professionale,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della   pubblica

istruzione 14 aprile 1997, n. 250, tra quelli indicati nella  tabella

«A», secondo lo schema di modello di cui all'allegato «C» al presente

decreto. 

  2. Eventuali istanze presentate  dal  personale  della  Polizia  di

Stato, appartenente alle categorie indicate  nell'art.  60-bis  della

legge 1° aprile 1981, n. 121, in  possesso  di  titoli  non  compresi

nella tabella «A» allegata al presente decreto,  sono  esaminate  dal

Ministero dell'interno e trasmesse per la definitiva  valutazione  ai

fini dell'equipollenza al Ministero dell'istruzione. 

  3. L'equipollenza del titolo posseduto dall'interessato ad uno  dei

titoli di qualifica dell'istruzione professionale di cui  al  decreto

del Ministro della  pubblica  istruzione  14  aprile  1997,  n.  250,

produce la sua efficacia a  partire  dalla  data  di  rilascio  della

dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 e, comunque, da  data

non anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto. 

                               Art. 4 

 

                 Clausole di invarianza finanziaria 

 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico dello Stato. Le  amministrazioni  interessate

provvedono  all'espletamento  dei  compiti  a  esse  attribuiti   dal

presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente. 

  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  il

controllo preventivo di  legittimita'  e  al  competente  Ufficio  di

controllo di regolarita' contabile ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana. 

    Roma, 2 febbraio 2021 

 

                     Il Ministro dell'istruzione 

                              Azzolina 

 

                      Il Ministro dell'interno 

                              Lamorgese 

 

                       Il Ministro del lavoro 

                      e delle politiche sociali 

                               Catalfo 

 

                      Il Ministro dell'economia 

                           e delle finanze 

                              Gualtieri 

 


Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2021 

Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle

attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali, n. 463 

                                                           Allegato A 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato B 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato C 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico 


Allegati

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