MINISTERO DELL'INTERNODECRETO 1 settembre 2021Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 settembre 2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi
dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589)
(GU n.230 del 25-9-2021)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965,
n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di
pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure
di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 609.»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137.»
Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante «Disposizioni
urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco» e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31
maggio 2005, n. 89;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro» e in particolare l'articolo 46, comma 3, che prevede
l'adozione di uno o piu' decreti per la definizione, tra l'altro, dei
criteri diretti ad individuare metodi di controllo e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature antincendio;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
«Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante
«Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n
151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018,
n. 146 recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il
regolamento (CE) n. 842/2006»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante
«Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante
i «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37 recante «Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno
degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 61 del 12 marzo 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante
«Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198
del 26 agosto 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012 recante
«Tariffe per l'attivita' di formazione del personale addetto ai
servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012,
recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192
del 20 agosto 2015;
Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'articolo 46, comma 3,
del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede
l'adozione di uno o piu' decreti da parte dei Ministri dell'interno e
del lavoro concernenti la definizione, tra l'altro, dei criteri
diretti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli
impianti e delle attrezzature antincendio, sostituendo le vigenti
disposizioni in materia di cui al richiamato decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi delle direttive
(UE) 2006/123/CE e 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere
in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri
sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso
dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e
convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che
i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona
corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con
frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme,
specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la
completa e corretta funzionalita' di impianti, attrezzature e altri
sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare,
nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli
impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza
antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano
correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La
sorveglianza puo' essere effettuata dai lavoratori normalmente
presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46,
comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza
antincendio.
Art. 3
Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio
1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le
attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono
eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle
norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione
nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante
e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le
norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformita',
ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa
cogente da altre disposizioni.
3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1,
anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 4
Qualificazione dei tecnici manutentori
1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le
attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti
da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalita' di qualificazione del tecnico manutentore sono
stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio e' valida su
tutto il territorio nazionale.
Art. 5
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato
VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2021
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Allegato I
(Art. 3, comma 1)
CRITERI GENERALI PER MANUTENZIONE, CONTROLLO PERIODICO E SORVEGLIANZA
DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
(Art. 4, comma 2)
QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI
SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
- Allegato I
- Allegato I
- Allegato II
- Allegato II
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