MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 luglio 2021
Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni
professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di
polizia; classi delle lauree triennali, magistrali e specialistiche
per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la
promozione a ispettore superiore tecnico; classi delle lauree
triennali per le quali e' riconosciuto il conseguimento di crediti
formativi universitari durante il corso di formazione iniziale per
vice ispettore tecnico. (21A05580)
(GU n.229 del 24-9-2021)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che
stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni
sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, e' necessaria
l'iscrizione al rispettivo albo;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare,
l'art. 25-bis, commi 8 e 8-bis, concernenti il corso di formazione
cui sono avviati i vincitori del concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, e l'art.
31-bis, relativo ai requisiti di accesso allo scrutinio per merito
comparativo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore
tecnico, che rinviano, tra l'altro, ad un decreto del Ministro
dell'interno l'individuazione dei corsi di laurea magistrale e
specialistica e di laurea triennale per le finalita' ivi previste e
sopra richiamate, secondo i criteri dell'art. 4, comma 2, del
regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della
professione di psicologo»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78» e, in particolare, l'art. 29, comma 1, che stabilisce che la
carriera dei funzionari tecnici di Polizia con sviluppo dirigenziale
si distingue nei ruoli degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei
biologi e degli psicologi e l'art. 31, che disciplina l'accesso alla
carriera dei funzionari tecnici di polizia mediante concorso pubblico
rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione
dei corsi delle lauree magistrali e specialistiche e le abilitazioni
professionali, ove previste dalla legge, per le finalita' ivi
previste e sopra richiamate;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia
di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali» convertito
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante:
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 4 ottobre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249 - Supplemento
ordinario - n. 175, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento
dei settori scientifico-disciplinari, la definizione delle relative
declaratorie dei contenuti, nonche' la determinazione delle affinita'
e delle corrispondenze tra i vecchi e i nuovi settori;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei», che ha sostituito il precedente decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, con il quale sono state introdotte le lauree
magistrali, e, in particolare, l'art. 4, che prevede, tra l'altro, il
raggruppamento in classi di appartenenza dei corsi di studio dello
stesso livello assegnando, all'interno della stessa classe, il
medesimo valore legale dei titoli di studio conseguiti e, in
particolare, il comma 2, nella parte in cui prevede che le classi di
corsi di studio sono individuate da uno o piu' decreti ministeriali;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007,
n. 155, di determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007,
n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del
26 luglio 2007 di attuazione dei decreti ministeriali in data 16
marzo 2007 (classi di laurea e di laurea magistrale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2007, n. 246, e recante la
definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da
parte delle Universita' dei corsi di studio e, in particolare,
l'allegato 2 che individua la corrispondenza tra le classi di laurea
e di laurea magistrale relative al decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270 e le classi di laurea e laurea specialistica relative al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dell'8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122, di determinazione delle classi
di laurea magistrale delle professioni sanitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n.
233, che ha sostituito il decreto interministeriale 5 maggio 2004;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali del 19 febbraio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119 recante «Determinazione
delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 18
dicembre 2014, recante l'individuazione delle classi di laurea
richieste per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo
dei commissari ed ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di
Stato;
Visti i decreti del Ministro della salute del 23 marzo 2018
pubblicati sulle gazzette ufficiali 4 giugno 2018, n. 127, 5 giugno
2018, n. 128 e 6 giugno 2018, n. 129, recanti rispettivamente
«Ordinamento della professione di psicologo», «Ordinamento della
professione di chimico e fisico» e «Ordinamento della professione di
biologo»;
Ritenuto di dover adottare, ai fini di una disciplina organica e
sistematica, un unico provvedimento per determinare le classi delle
lauree triennali, magistrali o specialistiche e le abilitazioni
professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici
della Polizia di Stato, le classi delle lauree triennali per il
conseguimento delle quali sono acquisiti crediti formativi
universitari durante il corso di formazione, di durata non inferiore
a due anni, per l'accesso, da concorso pubblico, alla qualifica di
vice ispettore tecnico, nonche' le classi delle lauree triennali,
magistrali o specialistiche utili per l'ammissione allo scrutinio per
merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico;
Ritenuto altresi', di dover determinare per classi di laurea, ai
sensi dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, anche i corsi di laurea magistrale o specialistica
necessari per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di
polizia;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali del personale
della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce, nell'ambito delle classi di
laurea triennale, magistrale o specialistica individuate con i
decreti ministeriali adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2, del
regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270:
a) le classi delle lauree magistrali o specialistiche e le
abilitazioni professionali, ove previste dalla legge, per l'accesso
alla carriera dei funzionari tecnici di polizia, ai sensi dell'art.
31, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
b) le classi delle lauree triennali per il conseguimento delle
quali sono acquisiti crediti formativi universitari durante il corso
di formazione per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico,
della durata non inferiore a due anni, cui sono avviati i vincitori
del concorso pubblico ai fini della formazione tecnico-professionale
per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili
professionali per i quali e' stato indetto il concorso, ai sensi
dell'art. 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 337 del 1982;
c) le classi delle lauree triennali, magistrali o specialistiche
utili per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la
promozione a ispettore superiore tecnico, ai sensi dell'art. 31-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.
Art. 2
Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni
professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di
polizia
1. Il possesso di una laurea magistrale o specialistica,
appartenente ad una delle classi indicate nella Tabella A allegata,
che e' parte integrante del presente decreto, costituisce requisito
per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di polizia,
ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. Ai fini di cui al comma 1, i candidati, con riferimento ai ruoli
dei biologi, dei chimici e degli psicologi della carriera dei
funzionari tecnici, devono essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di biologo, chimico
e psicologo, prevista, ai sensi delle specifiche norme di settore,
per l'esercizio delle relative professioni.
Art. 3
Riconoscimento di crediti formativi universitari conseguiti durante
il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori
tecnici
1. Il corso di formazione di durata non inferiore a due anni, cui
sono avviati i vincitori del concorso pubblico per vice ispettori
tecnici della polizia di Stato, e' preordinato anche all'acquisizione
di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle
specifiche lauree triennali di cui alla Tabella B - Parte 1,
allegata, che e' parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Classi di laurea per l'ammissione allo scrutinio per merito
comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico nel
ruolo degli ispettori tecnici
1. Per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per
l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, ai sensi
dell'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 337
del 1982, e' richiesto il possesso di una delle lauree triennali,
magistrali o specialistiche appartenenti alle classi di laurea
indicate nella Tabella B - Parte 2, allegata, che e' parte integrante
del presente decreto.
Art. 5
Verifiche
1. Con decreto del Ministro dell'interno e' aggiornato, in
relazione alle eventuali evoluzioni dell'ordinamento universitario e
delle professioni, nonche' delle esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione, l'elenco dei titoli di studio universitari di
cui alle Tabelle A e B allegate al presente decreto nonche' delle
abilitazioni professionali necessarie per l'esercizio delle
professioni svolte.
Art. 6
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore.
Art. 7
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di
avere efficacia le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 18 dicembre 2014, recante
l'individuazione delle classi di laurea richieste per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari e
dei direttori tecnici della polizia di Stato.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 luglio 2021
Il Ministro: Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2021, foglio n. 2667
Tabella A
(articolo 2, comma 1)
CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI
O SPECIALISTICHE PER L'ACCESSO
ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA
Ruolo degli ingegneri
Settore polizia scientifica:
informatica (LM-18), 23/S;
ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S;
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S;
ingegneria elettronica (LM-29), 32/S;
ingegneria informatica (LM-32), 35/S;
sicurezza informatica (LM-66), 23/S,
settore telematica:
informatica (LM-18), 23/S;
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S;
ingegneria elettronica (LM-29), 32/S;
ingegneria informatica (LM-32), 35/S;
sicurezza informatica (LM-66), 23/S;
settore accasermamento:
architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4),
architettura e ingegneria edile 4/S;
ingegneria civile (LM-23), 28/S;
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria civile 28/S;
ingegneria della sicurezza (LM-26), ingegneria civile 28/S;
settore motorizzazione:
ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), 25/S;
ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S;
ingegneria elettrica (LM-28), 31/S;
ingegneria meccanica (LM-33), 36/S.
Ruolo dei fisici
Settore polizia scientifica:
fisica (LM-17), 20/S;
informatica (LM-18), 23/S;
ingegneria informatica (LM-32), 35/S;
ingegneria meccanica (LM-33), 36/S;
matematica (LM-40), 45/S;
scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S;
settore telematica:
fisica (LM-17), 20/S;
informatica (LM-18), 23/S;
ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S;
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S;
ingegneria elettronica (LM-29), 32/S;
ingegneria informatica (LM-32), 35/S;
sicurezza informatica (LM-66), 23/S;
settore equipaggiamento:
fisica (LM-17), 20/S;
ingegneria gestionale (LM-31), 34/S;
scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S;
scienze chimiche (LM-54), 62/S;
scienze dell'economia (LM-56), 64/S;
scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S.
Ruolo dei chimici:
farmacia e farmacia industriale (LM-13), 14/S;
scienze chimiche (LM-54), 62/S;
scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S.
Ruolo dei biologi:
biologia (LM-6), 6/S;
biotecnologie agrarie (LM-7), 7/S;
biotecnologie industriali (LM-8), 8/S;
biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche (LM-9), 9/S.
Ruolo degli psicologi:
psicologia (LM-51), 58/S.
Tabella B - Parte 1
(articolo 3)
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI PER LE QUALI
IL CORSO DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 25-BIS,
COMMA 8, DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337
CONSENTE L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Settore polizia scientifica
Chimico-biologico:
biotecnologie (L-2);
scienze biologiche (L-13);
scienze e tecnologie chimiche (L-27);
Elettronico-informatico:
ingegneria dell'informazione (L-8);
scienze e tecnologie informatiche (L-31);
Balistico:
ingegneria industriale (L-9);
scienze e tecnologie fisiche (L-30);
scienze matematiche (L-35).
Settore telematica:
ingegneria dell'informazione (L-8);
scienze e tecnologie informatiche (L-31).
Motorizzazione:
ingegneria industriale (L-9).
Settore equipaggiamento:
ingegneria industriale (L-9);
scienze e tecnologie chimiche (L-27).
Settore accasermamento:
ingegneria civile e ambientale (L-7);
scienze dell'architettura (L-17);
scienze e tecniche dell'edilizia (L-23).
Settore sicurezza cibernetica:
ingegneria dell'informazione (L-8);
scienze e tecnologie informatiche (L-31).
Settore supporto logistico-amministrativo:
ingegneria dell'informazione (L-8);
ingegneria industriale (L-9);
scienze giuridiche (L-14);
scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);
scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16);
scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18).
Tabella B - Parte 2
(articolo 4)
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI, MAGISTRALI
O SPECIALISTICHE PER L'ACCESSO ALLO SCRUTINIO
PER MERITO COMPARATIVO PER LA PROMOZIONE
ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE SUPERIORE TECNICO
DELLA POLIZIA DI STATO
Lauree triennali:
biotecnologie (L-2);
ingegneria civile e ambientale (L-7);
ingegneria dell'informazione (L-8);
ingegneria industriale (L-9);
scienze biologiche (L-13);
scienze giuridiche (L-14);
scienze della difesa e della sicurezza (DS-1);
scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16);
scienze dell'architettura (L-17);
scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18);
scienze e tecniche dell'edilizia (L-23);
scienze e tecniche psicologiche (L-24);
scienze e tecnologie chimiche (L-27);
scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29);
scienze e tecnologie fisiche (L-30);
scienze e tecnologie informatiche (L-31);
tecnologia per l'ambiente e la natura (L-32);
scienze economiche (L-33);
scienze geologiche (L-34);
scienze matematiche (L-35);
scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);
statistica (L-41);
professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1);
professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2);
professioni sanitarie tecniche (L/SNT3);
professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4).
Lauree magistrali o specialistiche:
giurisprudenza (LMG01), scienze giuridiche (LM SC-GIUR), 22/S,
teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
(102/S);
architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4),
architettura e ingegneria edile 4/S;
biologia (LM-6), 6/S;
biotecnologie agrarie (LM-7), 7/S;
biotecnologie industriali (LM-8), 8/S;
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9), 9/S;
farmacia e farmacia industriale (LM-13), 14/S;
fisica (LM-17), 20/S;
informatica (LM-18), 23/S;
ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), 25/S;
ingegneria chimica (LM-22), 27/S;
ingegneria civile (LM-23), 28/S;
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria civile 28/S;
ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S;
ingegneria della sicurezza (LM-26);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S;
ingegneria elettrica (LM-28), 31/S;
ingegneria elettronica (LM-29), 32/S;
ingegneria gestionale (LM-31), 34/S;
ingegneria informatica (LM-32), 35/S;
ingegneria meccanica (LM-33), 36/S;
ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35), 35/S;
matematica (LM-40), 45/S;
psicologia (LM-51), 58/S;
scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S;
scienze chimiche (LM-54), 62/S;
scienze dell'economia (LM-56), 64/S;
scienze della politica (LM-62), 70/S;
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), 71/S;
sicurezza informatica (LM-66), 23/S;
scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S.
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