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venerdì 19 novembre 2021

LEGGE 8 novembre 2021, n. 163 Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. (21G00176) (GU n.276 del 19-11-2021) Vigente al: 4-12-2021

 


LEGGE 8 novembre 2021, n. 163 


Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. (21G00176) 

(GU n.276 del 19-11-2021)

  Vigente al: 4-12-2021   


 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                              Promulga 

 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

 

Lauree  magistrali  abilitanti  all'esercizio  delle  professioni  di

  odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo 

 

  1. L'esame finale per il conseguimento delle  lauree  magistrali  a

ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria  -  classe  LM-46,  in

farmacia  e  farmacia  industriale  -  classe  LM-13  e  in  medicina

veterinaria  -  classe  LM-42  nonche'  della  laurea  magistrale  in

psicologia - classe LM-51 abilita  all'esercizio  delle  professioni,

rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario

e di psicologo. 

  2.  Nell'ambito  delle  attivita'   formative   professionalizzanti

previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno

30 crediti formativi universitari sono acquisiti con  lo  svolgimento

di un tirocinio pratico-valutativo interno ai  corsi  di  studio.  Le

specifiche modalita' di svolgimento,  certificazione  e  valutazione,

interna al corso di studi, del tirocinio  sono  previste  nell'ambito

della disciplina delle citate classi e dei regolamenti  didattici  di

ateneo dei relativi corsi di studio. 

  3. Con riferimento alla professione di psicologo, una  parte  delle

attivita' formative professionalizzanti di cui al comma 2 puo' essere

svolta all'interno del corso di studio  della  laurea  in  scienze  e

tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento  della  classe  di

laurea  di  cui  al  presente  comma,  limitatamente   al   tirocinio

pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di  cui  all'articolo

3. 

                               Art. 2 

 

Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni

  di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale 

 

  1.   L'esame   finale   per   il   conseguimento    delle    lauree

professionalizzanti in  professioni  tecniche  per  l'edilizia  e  il

territorio  -  classe  LP-01,  in   professioni   tecniche   agrarie,

alimentari e forestali -  classe  LP-02  e  in  professioni  tecniche

industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita  all'esercizio

delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di  geometra

laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario  laureato  e  di

perito industriale laureato. 

                               Art. 3 

 

       Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea 

        magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti 

 

  1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di

cui  all'articolo  1  e  delle  lauree  professionalizzanti  di   cui

all'articolo 2  comprendono  lo  svolgimento  di  una  prova  pratica

valutativa delle competenze professionali acquisite con il  tirocinio

interno ai  corsi  di  studio,  volta  ad  accertare  il  livello  di

preparazione tecnica del candidato per  l'abilitazione  all'esercizio

della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame

finale  e'  integrata  da  professionisti  di  comprovata  esperienza

designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o  del  collegio

professionale di riferimento. 

  2. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da

adottare, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della  legge  15

maggio 1997, n. 127, e' adeguata la disciplina delle classi di laurea

magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli  1  e

2.  Con  il  decreto  di  cui  al  presente   comma   sono   altresi'

disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul

collegio professionale e  sentite  le  rappresentanze  nazionali  del

rispettivo  ordine  o  collegio  professionale,   le   modalita'   di

svolgimento e di valutazione del  tirocinio  pratico-valutativo,  ivi

compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di  cui

all'articolo 1, comma 2,  e  della  prova  pratica  valutativa  delle

competenze professionali  acquisite  con  il  tirocinio,  nonche'  la

composizione paritetica della  commissione  giudicatrice  di  cui  al

comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al  presente  comma

non e' richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 

  3. Con decreto rettorale, da adottare ai  sensi  dell'articolo  11,

commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,  n.  341,  le  universita'

adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai  corsi

di studio delle classi di laurea di cui agli articoli  1  e  2  della

presente legge. 

                               Art. 4 

 

              Ulteriori titoli universitari abilitanti 

 

  1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento  di

corsi di studio che  consentono  l'accesso  all'esame  di  Stato  per

l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il  quale  non  e'

richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere

resi abilitanti, con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su

proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di  concerto

con il Ministro vigilante sull'ordine o  sul  collegio  professionale

competente, previa richiesta  delle  rappresentanze  nazionali  degli

ordini  o  dei  collegi  professionali  di  riferimento,  oppure   su

iniziativa del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto

con il Ministro vigilante sull'ordine o  sul  collegio  professionale

competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale. 

  2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1  sono  disciplinati

gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica  valutativa

per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli

universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante

all'esercizio della professione, previo superamento di  un  tirocinio

pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono

altresi' le modalita' di svolgimento e  di  valutazione  della  prova

pratica  valutativa  nonche'  la   composizione   della   commissione

giudicatrice,  che  e'  integrata  da  professionisti  di  comprovata

esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle

relative federazioni nazionali. 

  3. I regolamenti di cui ai commi 1 e  2  sono  emanati  sulla  base

delle seguenti norme generali regolatrici della materia: 

    a) riordino della disciplina di cui ai  regolamenti  adottati  ai

sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999,  n.  4,

al fine dell'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  alla  presente

legge; 

    b) semplificazione delle modalita' di svolgimento  del  tirocinio

pratico-valutativo e della prova pratica valutativa; 

    c) determinazione  dell'ambito  dell'attivita'  professionale  in

relazione alle rispettive classi di laurea; 

    d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli

albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui  alla  lettera

c),  indicando  i   necessari   raccordi   con   la   piu'   generale

organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi; 

    e) uniformita' dei criteri di valutazione del tirocinio  e  della

prova pratica di cui alla lettera b); 

    f)  composizione  paritetica   delle   commissioni   giudicatrici

dell'esame finale. 

  4. Dalla data di entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui  al

presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili

con essi e con la presente legge, la cui ricognizione e'  rimessa  ai

regolamenti medesimi. 

  5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di

concerto  con  il  Ministro  vigilante  sull'ordine  o  sul  collegio

professionale competente, da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  17,

comma 95, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e'  adeguata  la

disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai  sensi

del presente articolo. Con decreto rettorale, da  adottare  ai  sensi

dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.  341,

le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo. 

                               Art. 5 

 

                 Disposizioni specifiche in materia 

              di taluni titoli universitari abilitanti 

 

  1. Le professioni di chimico,  fisico  e  biologo  sono  esercitate

previo superamento  dell'esame  finale  per  il  conseguimento  delle

rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina  delle  classi

di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma  prevede  lo

svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e  il

superamento di una prova pratica valutativa. 

  2. Per  l'adeguamento  della  disciplina  delle  classi  di  laurea

magistrale  di  cui  al  comma  1  nonche'  per   l'adeguamento   dei

regolamenti  didattici  di  ateneo,  si  applicano  le   disposizioni

dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi  1  e  2

dell'articolo  4  sono  adottati,  fermo  restando  il  concerto  del

Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale,  sentite  le

rappresentanze   nazionali   del   medesimo   ordine    o    collegio

professionale. 

                               Art. 6 

 

                  Disposizioni transitorie e finali 

 

  1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli  articoli

3, 4 e 5 si applica a decorrere  dall'anno  accademico  successivo  a

quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai

medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda  i  corsi  di  studio  attivati

dalle universita' statali  e  non  statali  legalmente  riconosciute,

comprese le universita' telematiche, previa positiva valutazione,  ai

sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi

di studio. 

  2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della

ricerca, di concerto con il  Ministro  vigilante  sull'ordine  o  sul

collegio  professionale   competente,   sentite   le   rappresentanze

nazionali del medesimo ordine o collegio,  sono  stabilite  modalita'

semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno

conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui  alla  presente

legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non  abilitanti.  A

tal  fine,  le  universita'  riconoscono   le   attivita'   formative

professionalizzanti   svolte   durante   il   corso   di   studio   o

successivamente al medesimo. 

  3.  I  finanziamenti,  previsti  da  accordi  di  programma  o   da

provvedimenti di attuazione della programmazione  universitaria,  per

le universita' che non adeguano i regolamenti didattici entro  dodici

mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  del  Ministro

dell'universita' e della ricerca adottati ai sensi  dell'articolo  3,

comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi  fino  all'adozione

dei   predetti   regolamenti   e   al   loro   invio   al   Ministero

dell'universita' e della ricerca. 

                               Art. 7 

 

Specifiche  disposizioni  transitorie  per   la   laurea   magistrale

  abilitante all'esercizio della professione di psicologo 

 

  1.  Coloro  che  hanno  conseguito  o  che  conseguono  la   laurea

magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti  didattici

non  abilitanti  acquisiscono  l'abilitazione   all'esercizio   della

professione  di  psicologo  previo  superamento   di   un   tirocinio

pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del

Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il

Ministro della salute, sono stabilite la durata  e  le  modalita'  di

svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonche'

le modalita' di svolgimento e  di  valutazione  della  prova  pratica

valutativa. Ai  fini  della  valutazione  del  tirocinio  di  cui  al

presente comma, le universita'  riconoscono  le  attivita'  formative

professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. 

  2. Coloro che hanno concluso  il  tirocinio  professionale  di  cui

all'articolo 52, comma 2, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  acquisiscono

l'abilitazione all'esercizio della professione  di  psicologo  previo

superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative

all'attivita' svolta  durante  il  medesimo  tirocinio  professionale

nonche' su aspetti di legislazione e deontologia  professionale.  Con

decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono  stabilite

le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui

al  presente  comma  nonche'   la   composizione   paritetica   della

commissione giudicatrice. 

                               Art. 8 

 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

 

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate  vi   provvedono   nell'ambito   delle   risorse   umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato. 

    Data a Roma, addi' 8 novembre 2021 

 

                             MATTARELLA 

 

                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei ministri 

 

                                  Messa, Ministro dell'universita'  e

                                  della ricerca 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


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