MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 ottobre 2021
Svolgimento di lavori di pubblica utilita' da parte dei soggetti
destinatari del D.A.SPO., per la richiesta al Questore della
cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del divieto,
adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge 13
dicembre 1989. (21A06766)
(GU n.276 del 19-11-2021)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed in particolare l'art.
6, comma 8-bis, che, trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del
divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive, consente all'interessato di richiedere anche la cessazione
degli ulteriori effetti pregiudizievoli conseguenti al divieto,
purche' abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta, e
abbia posto in essere condotte di ravvedimento operoso, tra le quali
lo svolgimento di lavori di pubblica utilita' a favore della
collettivita';
Visto l'art. 6, comma 8-bis della medesima legge 13 dicembre 1989,
n. 401, ultimo capoverso, che demanda ad un decreto del Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
l'individuazione delle modalita' di svolgimento di lavori di pubblica
utilita', consistenti nella prestazione di un'attivita' non
retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le regioni,
le province e i comuni;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 6, comma 8-bis,
della citata legge n. 401 del 1989;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 22 settembre 2021;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
Definizioni ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 6, comma 8-bis,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 individua le modalita' di
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', consistente in una
attivita' non retribuita svolta a favore della collettivita' presso
lo Stato, le regioni, le province, i comuni, secondo quanto previsto
dall'art. 7.
2. Il presente decreto individua, altresi', i termini di
presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro
di pubblica utilita' di cui al comma 1, da parte dei soggetti gia'
destinatari del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della citata
legge n. 401 del 1989, ai fini della richiesta, rivolta al Questore
di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal
medesimo divieto, di cui al comma 8-bis del citato art. 6.
3. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) «Amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche dello Stato,
le regioni, le province ed i comuni, presso cui si svolgono i lavori
di pubblica utilita', ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge
13 dicembre 1989, n. 401;
b) «Associazioni e enti»: le associazioni e gli enti operanti
negli ambiti di attivita' di svolgimento dei lavori di pubblica
utilita' che stipulano le convenzioni di cui all'art. 7 con il comune
interessato;
c) «comma 8-bis»: l'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre
1989, n. 401;
d) «D.A.SPO.»: il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive specificamente indicate, di cui all'art. 6,
comma 1, della legge n. 401 del 1989;
e) «lavoro o lavori di pubblica utilita'»: attivita' lavorativa
consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore
della collettivita' presso lo Stato, le regioni, le province e i
comuni, svolta da soggetti che intendono avvalersi della facolta' di
richiedere al Questore la cessazione del «D.A.SPO.», di cui «comma
8-bis»;
f) «Questore»: il Questore territorialmente competente in
relazione alla sede di svolgimento; dei «lavori di pubblica
utilita'», di cui al «comma 8-bis»;
g) «Questore competente»: il Questore che ha disposto il divieto
o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu'
divieti, al Questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti, al
quale e' rivolta la richiesta da parte dell'interessato di cessazione
degli ulteriori effetti pregiudizievoli, ai sensi del «comma 8-bis».
Art. 2
Individuazione degli ambiti di svolgimento del lavoro
di pubblica utilita'
1. Il lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 1, comma 1, puo'
essere svolto nei seguenti ambiti di attivita':
a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o
volontariato operanti, in particolare, nei confronti di
tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di
handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
b) di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione
in caso di calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione
incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di
particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e
di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
c) di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del
randagismo degli animali;
d) di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni
del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e
parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o
dalle Forze di polizia.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte direttamente presso
le amministrazioni che hanno sottoscritto le convenzioni di cui
all'art. 7, comma 1, ovvero presso le associazioni e enti che hanno
stipulato le convenzioni di cui all'art. 7, comma 2.
Art. 3
Istanza di ammissione allo svolgimento del lavoro
di pubblica utilita'
1. I soggetti che intendono essere ammessi allo svolgimento di
lavori di pubblica utilita' per le finalita' di cui all'art. 1, comma
2, producono istanza alle amministrazioni, ovvero alle associazioni e
enti, secondo il modello riportato in allegato A) al presente
decreto.
2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1, le amministrazioni, ovvero
le associazioni e enti comunicano, senza ritardo e comunque prima
dell'inizio della prestazione dell'attivita' lavorativa, l'ammissione
al lavoro di pubblica utilita' del soggetto interessato al Questore
competente e, se diverso, anche al Questore.
3. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere prodotta a decorrere dal
giorno successivo alla data di cessazione del D.A.SPO., fermo
restando quanto previsto dal comma 8-bis, primo periodo.
Art. 4
Durata e modalita' di svolgimento del lavoro
di pubblica utilita'
1. Il lavoro di pubblica utilita' e' svolto nella misura di due ore
al giorno per due giorni settimanali, cumulabili sino a quattro ore
al giorno per ogni settimana, per un periodo non inferiore a tre
mesi, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di
durata del D.A.SPO.
2. Le convenzioni di cui all'art. 7 individuano nel dettaglio le
modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' negli ambiti
di attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d).
3. Le amministrazioni assicurano che lo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita' avvenga nel rispetto delle norme e delle misure
necessarie a tutelare l'integrita' fisica e morale dei soggetti
interessati e che l'attivita' prestata avvenga nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente decreto ed in conformita' a quanto
stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 7, comma 1.
4. L'attivita' prestata deve svolgersi in modo da garantire
l'esercizio dei diritti fondamentali dell'individuo e da non ledere
la dignita' della persona.
5. Le amministrazioni, le associazioni e gli enti sono tenuti
all'applicazione nei confronti dei soggetti ammessi ai lavori di
pubblica utilita' delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
Art. 5
Attivita' di controllo
1. Le amministrazioni e le associazioni e enti che assicurano lo
svolgimento dei lavori di pubblica utilita' di cui al presente
decreto assicurano il regolare svolgimento delle relative attivita' e
delle mansioni assegnate ai soggetti ammessi.
2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi
di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro,
comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilita'.
Le amministrazioni danno comunicazione dell'avvenuta decadenza al
Questore competente e se diverso, anche al Questore.
3. Il Questore competente e il questore possono sempre disporre
verifiche, a mezzo delle Forze di polizia, sul regolare svolgimento
delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica
utilita'.
Art. 6
Relazione finale sul lavoro svolto
1. Terminato il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'art. 4, comma 1, le amministrazioni o le
associazioni e enti presso cui e' stata eseguita la prestazione
lavorativa, redigono una relazione finale che attesti l'effettivo e
regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilita' da parte del
soggetto ammesso.
2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa al Questore
competente per le conseguenti valutazioni connesse alla sussistenza
dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di cessazione
degli ulteriori effetti pregiudizievoli del D.A.SPO.
Art. 7
Convenzioni
1. Le amministrazioni che intendono utilizzare in proprio i
soggetti di cui all'art. 1, comma 2, possono stipulare apposite
convenzioni, secondo il modello riportato in allegato B) al presente
decreto, con il Prefetto territorialmente competente, dandone
comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno.
2. Le associazioni e enti operanti nei settori che svolgono le
attivita' di cui all'art. 2, comma 1, possono stipulare apposita
convenzione, secondo il modello riportato in allegato C) al presente
decreto, con il comune che provvede a comunicarla alla Prefettura
territorialmente competente per l'ulteriore inoltro al Gabinetto del
Ministro dell'interno.
3. Le amministrazioni e le associazioni e enti di cui ai commi 1 e
2 provvedono alla copertura assicurativa, anche mediante polizze
collettive, contro gli infortuni e le malattie professionali e per la
responsabilita' civile verso i terzi, del soggetto ammesso allo
svolgimento dei lavori di pubblica utilita'.
Art. 8
Elenco degli enti convenzionati
1. La Prefettura territorialmente competente pubblica sul proprio
sito internet l'elenco aggiornato delle convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 7, in modo da consentire agli interessati la
possibilita' di produrre l'istanza di ammissione ai lavori di
pubblica utilita'.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. I comuni le province e le regioni provvedono, rispettivamente,
agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti
delle risorse disponibili nei propri bilanci.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 ottobre 2021
Il Ministro: Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2021
Interno, fog. n. 3019
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
- Allegato A
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato C
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