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venerdì 19 novembre 2021

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 19 ottobre 2021 Svolgimento di lavori di pubblica utilita' da parte dei soggetti destinatari del D.A.SPO., per la richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del divieto, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989. (21A06766) (GU n.276 del 19-11-2021)

 


MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 ottobre 2021 

Svolgimento di lavori di pubblica  utilita'  da  parte  dei  soggetti

destinatari  del  D.A.SPO.,  per  la  richiesta  al  Questore   della

cessazione  degli  ulteriori  effetti  pregiudizievoli  del  divieto,

adottato ai sensi  dell'articolo  6,  comma  8-bis,  della  legge  13

dicembre 1989. (21A06766) 

(GU n.276 del 19-11-2021)


 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

 

  Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed in  particolare  l'art.

6, comma 8-bis, che, trascorsi almeno tre anni dalla  cessazione  del

divieto di accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  manifestazioni

sportive, consente all'interessato di richiedere anche la  cessazione

degli  ulteriori  effetti  pregiudizievoli  conseguenti  al  divieto,

purche' abbia dato prova di effettiva e costante  buona  condotta,  e

abbia posto in essere condotte di ravvedimento operoso, tra le  quali

lo  svolgimento  di  lavori  di  pubblica  utilita'  a  favore  della

collettivita'; 

  Visto l'art. 6, comma 8-bis della medesima legge 13 dicembre  1989,

n. 401, ultimo capoverso, che demanda  ad  un  decreto  del  Ministro

dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui

all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,

l'individuazione delle modalita' di svolgimento di lavori di pubblica

utilita',  consistenti  nella   prestazione   di   un'attivita'   non

retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le  regioni,

le province e i comuni; 

  Ritenuto di dover dare attuazione al citato art.  6,  comma  8-bis,

della citata legge n. 401 del 1989; 

  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui

all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nella

riunione del 22 settembre 2021; 

 

                                Emana 

                        il seguente decreto: 

 

                               Art. 1 

 

                Definizioni ed ambito di applicazione 

 

  1. Il presente decreto, in attuazione  dell'art.  6,  comma  8-bis,

della legge 13 dicembre  1989,  n.  401  individua  le  modalita'  di

svolgimento del lavoro  di  pubblica  utilita',  consistente  in  una

attivita' non retribuita svolta a favore della  collettivita'  presso

lo Stato, le regioni, le province, i comuni, secondo quanto  previsto

dall'art. 7. 

  2.  Il  presente  decreto  individua,  altresi',   i   termini   di

presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro

di pubblica utilita' di cui al comma 1, da parte  dei  soggetti  gia'

destinatari del divieto di accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono

manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della  citata

legge n. 401 del 1989, ai fini della richiesta, rivolta  al  Questore

di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli  derivanti  dal

medesimo divieto, di cui al comma 8-bis del citato art. 6. 

  3. Agli effetti del presente decreto si intende per: 

    a) «Amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche  dello  Stato,

le regioni, le province ed i comuni, presso cui si svolgono i  lavori

di pubblica utilita', ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della  legge

13 dicembre 1989, n. 401; 

    b) «Associazioni e enti»: le associazioni  e  gli  enti  operanti

negli ambiti di attivita'  di  svolgimento  dei  lavori  di  pubblica

utilita' che stipulano le convenzioni di cui all'art. 7 con il comune

interessato; 

    c) «comma 8-bis»: l'art. 6, comma 8-bis, della legge 13  dicembre

1989, n. 401; 

    d) «D.A.SPO.»: il divieto di accesso ai luoghi dove  si  svolgono

manifestazioni sportive specificamente indicate, di cui  all'art.  6,

comma 1, della legge n. 401 del 1989; 

    e) «lavoro o lavori di pubblica utilita'»:  attivita'  lavorativa

consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore

della collettivita' presso lo Stato, le  regioni,  le  province  e  i

comuni, svolta da soggetti che intendono avvalersi della facolta'  di

richiedere al Questore la cessazione del «D.A.SPO.»,  di  cui  «comma

8-bis»; 

    f)  «Questore»:  il  Questore  territorialmente   competente   in

relazione  alla  sede  di  svolgimento;  dei  «lavori   di   pubblica

utilita'», di cui al «comma 8-bis»; 

    g) «Questore competente»: il Questore che ha disposto il  divieto

o, nel caso in cui  l'interessato  sia  stato  destinatario  di  piu'

divieti, al Questore che ha disposto l'ultimo  di  tali  divieti,  al

quale e' rivolta la richiesta da parte dell'interessato di cessazione

degli ulteriori effetti pregiudizievoli, ai sensi del «comma 8-bis». 

                               Art. 2 

 

        Individuazione degli ambiti di svolgimento del lavoro 

                        di pubblica utilita' 

 

  1. Il lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 1, comma 1,  puo'

essere svolto nei seguenti ambiti di attivita': 

    a)  a  favore  di  organizzazioni   di   assistenza   sociale   o

volontariato   operanti,   in   particolare,   nei    confronti    di

tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori  di

handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari; 

    b) di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione

in caso di calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale  e

culturale, ivi compresa la collaborazione  ad  opere  di  prevenzione

incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo  e  forestale  o  di

particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo  e

di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; 

    c) di tutela della flora e  della  fauna  e  di  prevenzione  del

randagismo degli animali; 

    d) di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di  beni

del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville  e

parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle  Forze  armate  o

dalle Forze di polizia. 

  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte  direttamente  presso

le amministrazioni che  hanno  sottoscritto  le  convenzioni  di  cui

all'art. 7, comma 1, ovvero presso le associazioni e enti  che  hanno

stipulato le convenzioni di cui all'art. 7, comma 2. 

                               Art. 3 

 

          Istanza di ammissione allo svolgimento del lavoro 

                        di pubblica utilita' 

 

  1. I soggetti che intendono  essere  ammessi  allo  svolgimento  di

lavori di pubblica utilita' per le finalita' di cui all'art. 1, comma

2, producono istanza alle amministrazioni, ovvero alle associazioni e

enti, secondo  il  modello  riportato  in  allegato  A)  al  presente

decreto. 

  2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1, le amministrazioni, ovvero

le associazioni e enti comunicano, senza  ritardo  e  comunque  prima

dell'inizio della prestazione dell'attivita' lavorativa, l'ammissione

al lavoro di pubblica utilita' del soggetto interessato  al  Questore

competente e, se diverso, anche al Questore. 

  3. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere prodotta a decorrere dal

giorno  successivo  alla  data  di  cessazione  del  D.A.SPO.,  fermo

restando quanto previsto dal comma 8-bis, primo periodo. 

                               Art. 4 

 

            Durata e modalita' di svolgimento del lavoro 

                        di pubblica utilita' 

 

  1. Il lavoro di pubblica utilita' e' svolto nella misura di due ore

al giorno per due giorni settimanali, cumulabili sino a  quattro  ore

al giorno per ogni settimana, per un  periodo  non  inferiore  a  tre

mesi, per ciascun anno o frazione di anno superiore  a  sei  mesi  di

durata del D.A.SPO. 

  2. Le convenzioni di cui all'art. 7 individuano  nel  dettaglio  le

modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' negli ambiti

di attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d). 

  3. Le amministrazioni assicurano che lo svolgimento del  lavoro  di

pubblica utilita' avvenga nel rispetto delle  norme  e  delle  misure

necessarie a tutelare  l'integrita'  fisica  e  morale  dei  soggetti

interessati e che l'attivita' prestata  avvenga  nel  rispetto  delle

disposizioni di cui al presente decreto ed in  conformita'  a  quanto

stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 7, comma 1. 

  4.  L'attivita'  prestata  deve  svolgersi  in  modo  da  garantire

l'esercizio dei diritti fondamentali dell'individuo e da  non  ledere

la dignita' della persona. 

  5. Le amministrazioni, le  associazioni  e  gli  enti  sono  tenuti

all'applicazione nei confronti dei  soggetti  ammessi  ai  lavori  di

pubblica utilita' delle disposizioni di cui al decreto legislativo  9

aprile 2008, n. 81. 

                               Art. 5 

 

                       Attivita' di controllo 

 

  1. Le amministrazioni e le associazioni e enti  che  assicurano  lo

svolgimento dei lavori  di  pubblica  utilita'  di  cui  al  presente

decreto assicurano il regolare svolgimento delle relative attivita' e

delle mansioni assegnate ai soggetti ammessi. 

  2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli  obblighi

di prestazione lavorativa e  del  regolare  svolgimento  del  lavoro,

comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilita'.

Le amministrazioni danno  comunicazione  dell'avvenuta  decadenza  al

Questore competente e se diverso, anche al Questore. 

  3. Il Questore competente e il  questore  possono  sempre  disporre

verifiche, a mezzo delle Forze di polizia, sul  regolare  svolgimento

delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica

utilita'. 

                               Art. 6 

 

                 Relazione finale sul lavoro svolto 

 

  1. Terminato il periodo  di  svolgimento  del  lavoro  di  pubblica

utilita' di  cui  all'art.  4,  comma  1,  le  amministrazioni  o  le

associazioni e enti presso  cui  e'  stata  eseguita  la  prestazione

lavorativa, redigono una relazione finale che attesti  l'effettivo  e

regolare svolgimento del lavoro di pubblica  utilita'  da  parte  del

soggetto ammesso. 

  2. La relazione  di  cui  al  comma  1  e'  trasmessa  al  Questore

competente per le conseguenti valutazioni connesse  alla  sussistenza

dei presupposti per  l'accoglimento  della  richiesta  di  cessazione

degli ulteriori effetti pregiudizievoli del D.A.SPO. 

                               Art. 7 

 

                             Convenzioni 

 

  1.  Le  amministrazioni  che  intendono  utilizzare  in  proprio  i

soggetti di cui all'art.  1,  comma  2,  possono  stipulare  apposite

convenzioni, secondo il modello riportato in allegato B) al  presente

decreto,  con  il  Prefetto  territorialmente   competente,   dandone

comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno. 

  2. Le associazioni e enti operanti  nei  settori  che  svolgono  le

attivita' di cui all'art. 2,  comma  1,  possono  stipulare  apposita

convenzione, secondo il modello riportato in allegato C) al  presente

decreto, con il comune che provvede  a  comunicarla  alla  Prefettura

territorialmente competente per l'ulteriore inoltro al Gabinetto  del

Ministro dell'interno. 

  3. Le amministrazioni e le associazioni e enti di cui ai commi 1  e

2 provvedono alla  copertura  assicurativa,  anche  mediante  polizze

collettive, contro gli infortuni e le malattie professionali e per la

responsabilita' civile verso  i  terzi,  del  soggetto  ammesso  allo

svolgimento dei lavori di pubblica utilita'. 

                               Art. 8 

 

                   Elenco degli enti convenzionati 

 

  1. La Prefettura territorialmente competente pubblica  sul  proprio

sito internet l'elenco  aggiornato  delle  convenzioni  stipulate  ai

sensi  dell'art.  7,  in  modo  da  consentire  agli  interessati  la

possibilita'  di  produrre  l'istanza  di  ammissione  ai  lavori  di

pubblica utilita'. 

                               Art. 9 

 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

 

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.

Le amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti di cui  al

presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente. 

  2. I comuni le province e le regioni  provvedono,  rispettivamente,

agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti

delle risorse disponibili nei propri bilanci. 

                               Art. 10 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  sessanta  giorni

dalla sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana. 

  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 19 ottobre 2021 

 

                                               Il Ministro: Lamorgese 


Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2021 

Interno, fog. n. 3019 

                                                           Allegato A 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato B 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato C 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 


Allegati

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