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venerdì 19 novembre 2021

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di sedici atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. (GU n.92 del 19-11-2021)

 

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di sedici  atleti  da

  assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato -  Fiamme  Oro,

  che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed  assistenti  della

  Polizia di Stato. 

(GU n.92 del 19-11-2021)


 

                        IL CAPO DELLA POLIZIA 

             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo

statuto degli impiegati civili dello Stato»; 

    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo

ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,

n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che

espleta funzioni di polizia»; 

    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28

ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto  la  costituzione

dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 

    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle

norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli

ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza

nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia

penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,

l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui  devono  essere

in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del

personale della Polizia di Stato; 

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi»; 

    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti

per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti

di decisione e di controllo»; 

    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo

in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale

dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e  della  Polizia  di

Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre

2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

    Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2001,  n.  53,  recante

«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12

maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del

personale non direttivo della Polizia di Stato»; 

    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante

«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle

amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,

circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai

concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre

2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario

giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 

    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il

«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante

disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE» come

modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10  agosto  2018,

n. 101; 

    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il

«Codice dell'amministrazione digitale»; 

    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  modificato

dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  recante  il  «Codice

delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della

legge 28 novembre 2005, n. 246»; 

    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante

«Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle

pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne

in materia di occupazione e impiego»; 

    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante

«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,

della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio

2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli

delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),

della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche"»; 

    Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare  l'art.

28, che dispone «Per particolari  discipline  sportive  indicate  dal

bando di concorso,  i  limiti,  minimo  e  massimo  di  eta'  per  il

reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di  polizia

e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   sono   fissati,

rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 

    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con

modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,

in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via

telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e

concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 

    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle

persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,

nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la

direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei

dati); 

    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante

«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2

e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29

maggio 2017, n. 95»; 

    Vista la legge 30 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022»; 

    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 

    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure

urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in

particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla

predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al

predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'

digitale; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,

n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle

disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre

1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai

ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di

polizia»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,

n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso

agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di

assunzione nei pubblici impieghi»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,

n. 184, recante il «Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di

accesso ai documenti amministrativi»; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.

415, recante il «Regolamento per la  disciplina  delle  categorie  di

documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti

amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7

agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»

ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie  di  documenti

inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed

imprese; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre

2003,  n.  393,  recante  «Regolamento  concernente   modalita'   per

l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme

Oro»; 

    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,  che  ha  previsto  che  «le

disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione

alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale

militare delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  a  ordinamento

militare o civile e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  da

destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»; 

    Visto l'art. 6, comma 2, del  succitato  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che «non e'  piu'

applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o

amministrativa,  che  preveda  limiti  di  altezza  in   materia   di

reclutamenti del personale delle Forze  armate  e  per  l'accesso  ai

ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e

civile e del Corpo dei vigili del fuoco»; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.

198, recante «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica

e attitudinale di cui  devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai

concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato

e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.

129, recante  «Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla

qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli

ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori

tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 

    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che

hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno 2020; 

    Attesa pertanto la necessita' di bandire  un  concorso  pubblico,

per titoli, per l'assunzione di sedici atleti da assegnare ai  gruppi

sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»,  da  inquadrare  nel  ruolo

degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                          Posti a concorso 

 

    1. E' indetto concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione  di

sedici atleti da assegnare ai gruppi sportivi  «Polizia  di  Stato  -

Fiamme  Oro»,  che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e

assistenti della Polizia di Stato. 

    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di

interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o

dalle Federazioni  sportive  nazionali,  in  possesso  dei  requisiti

previsti per l'accesso al ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della

Polizia di Stato  e  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi  elencati

all'art. 8 del presente bando. 

    3. I sedici posti messi a concorso, per l'accesso alla  qualifica

iniziale del suddetto ruolo agenti  e  assistenti  della  Polizia  di

Stato, sono ripartiti come segue: 

      un'atleta,   di   sesso   femminile,   disciplina    triathlon,

specialita' triathlon distanza «olimpica» triathlon distanza «sprint»

- acquathlon - Federazione italiana triathlon (codice TR02); 

      un'atleta, di sesso femminile, disciplina scherma,  specialita'

sciabola femminile - Federazione italiana scherma (codice SC03); 

      un'atleta, di sesso femminile, disciplina scherma,  specialita'

spada femminile - Federazione italiana scherma (codice SC04); 

      un'atleta,  di   sesso   femminile,   disciplina   biathlon   -

Federazione italiana sport invernali (codice BT01); 

      un'atleta, di sesso femminile, disciplina  curling  specialita'

mixed doubles -  Federazione  italiana  sport  del  ghiaccio  (codice

CU01); 

      un'atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  tiro   a   volo,

specialita' skeet - skeet mixed team - Federazione italiana  tiro  al

volo (codice TV01); 

      un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  tiro   a   volo,

specialita' fossa olimpica - fossa olimpica mixed team -  Federazione

italiana tiro al volo (codice TV02); 

      un atleta, di sesso maschile, disciplina  pesistica,  categoria

67 kg - Federazione italiana pesistica (codice PS01); 

      un'atleta, di sesso femminile, disciplina  pugilato,  categoria

57 kg - Federazione pugilistica italiana (codice PU02); 

      un'atleta, di sesso femminile, disciplina  pugilato,  categoria

51 kg - Federazione pugilistica italiana (codice PU03); 

      un atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  canoa,  categoria

senior, specialita' canoa canadese, C2 500  metri,  voga  sinistra  -

Federazione italiana canoa kayak (codice CA04); 

      un'atleta, di sesso  femminile,  disciplina  atletica  leggera,

specialita' salto con  l'asta  -  Federazione  italiana  di  atletica

leggera (codice AL03); 

      un'atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria 52 kg

- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice JU03); 

      un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria 60  kg

- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice JU04); 

      un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria 66  kg

- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice JU05); 

      un atleta, di sesso maschile, disciplina ginnastica  artistica,

specialita' anelli - Federazione ginnastica d'Italia (codice GR02). 

    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle

discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,

l'amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra

quelle indicate al precedente comma 3. 

                               Art. 2 

 

                     Requisiti di partecipazione 

                        e cause di esclusione 

 

    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in

possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione

della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: 

      a) cittadinanza italiana; 

      b) godimento dei diritti civili e politici; 

      c) aver compiuto il diciassettesimo anno di  eta'  e  non  aver

compiuto il trentacinquesimo anno di eta'; 

      d) possedere le qualita' di  condotta  previste  dall'art.  35,

comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 

      e) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; 

      f)  essere  stati  riconosciuti  da  parte  del  CONI  o  dalle

federazioni sportive  nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  e,

inoltre, essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi

elencati all'art. 8 del presente bando; 

      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di

polizia da accertare in conformita' alle disposizioni  contenute  nel

decreto ministeriale n. 198/2003 e all'art. 6, comma 2,  del  decreto

del Presidente della Repubblica n. 207/2015, in quanto compatibili ai

sensi dell'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

393/2003. I requisiti di idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale

si considerano  in  possesso  dei  candidati  esclusivamente  qualora

sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi

accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento

successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai

fini dell'idoneita'. 

    2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1  del  presente

articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai  limiti

di eta', a pena  di  esclusione,  sino  al  termine  della  procedura

concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto  legislativo

n. 95 del 2017. 

    3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi

diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,

d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze

armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o

dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,

licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a

seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che  sono  stati

sottoposti a misura di  sicurezza  o  che  hanno  riportato  condanne

penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del  codice  di

procedura penale, ed anche non definitive per delitti non colposi,  o

che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi  per

i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati

senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero  assoluzione  o

proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non

definitivi. 

    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti

della  condotta  e   quelli   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e

attitudinale  al  servizio,  nonche'  le  cause  di  risoluzione   di

precedenti rapporti  di  pubblico  impiego  e  la  veridicita'  delle

dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la

responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti

in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una

dichiarazione non veritiera. 

    5. L'amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso

dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine

di verificare la sussistenza  dei  requisiti  indispensabili  per  la

partecipazione al concorso. 

    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei

requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva». 

    7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o

piu' dei requisiti  prescritti,  e'  disposta  in  ogni  momento  con

decreto del Capo della Polizia - direttore  generale  della  pubblica

sicurezza. 

                               Art. 3 

 

          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 

 

    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata

e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che

decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie

speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  utilizzando   esclusivamente   la

procedura  informatica   disponibile   sul   portale   all'indirizzo:

https://concorsionline.poliziadistato.it 

    A quest'ultima procedura informatica il candidato  puo'  accedere

attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 

      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le

relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente

ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati

presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da

informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 

      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con

l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal

comune di residenza. 

      Si potra' accedere con tre modalita': 

        1. «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore

di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il

funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare

prima il «Software CIE»; 

        2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato  di  interfaccia

NFC e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura  della

CIE; 

        3. «Desktop con smartphone» -  si  accede  da  pc  e  per  la

lettura della CIE, in luogo del lettore di  smart  card  contactless,

l'utente  potra'  utilizzare  il   proprio   smartphone   dotato   di

interfaccia NFC e dell'app «Cie ID». 

    2. Per i candidati minorenni  la  domanda  di  partecipazione  al

concorso deve essere presentata con le modalita'  sopra  indicate  da

uno dei genitori, purche' esercente la responsabilita' genitoriale, o

in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore. 

    Entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni  decorrente  dal

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale

«Concorsi ed esami» -  i  genitori  del  candidato  minorenne  devono

sottoscrivere ed inviare l'autorizzazione  all'assunzione  (all.  1),

con copia fronte/retro dei loro documenti di identita', all'indirizzo

pec dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it 

    3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda

on-line, unitamente alla domanda di partecipazione, entro il  termine

perentorio di trenta giorni, decorrente dal  giorno  successivo  alla

data di pubblicazione del presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -

l'attestazione  debitamente  compilata  dalla  Federazione   sportiva

nazionale interessata (all. 2), controfirmata  per  presa  visione  e

conferma dagli  interessati,  sulla  quale  sono  indicati  i  titoli

sportivi, tra quelli elencati al successivo art. 8, che intendono far

valere ai fini della determinazione del punteggio  di  merito.  Nella

citata attestazione la Federazione  deve,  altresi',  indicare  se  i

candidati  siano  attualmente  riconosciuti  «atleta   di   interesse

nazionale». Il mancato  invio  della  suddetta  attestazione  con  le

modalita' ed entro i termini sopraindicati  comportera'  l'esclusione

dalla procedura concorsuale. 

    4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare  la  domanda

gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne  una  nuova  versione,

entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni  caso,  alla

scadenza del predetto termine, il sistema informatico  non  ricevera'

piu' dati. 

                               Art. 4 

 

                     Compilazione della domanda 

                          di partecipazione 

 

    1. I candidati, o chi per essi se  minorenni,  devono  dichiarare

nella domanda: 

      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno

indicare esclusivamente il cognome da nubile; 

      b) il luogo e la data di nascita; 

      c) il codice fiscale; 

      d) il possesso della cittadinanza italiana; 

      e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito

e l'indirizzo di posta elettronica  certificata  (pec)  personalmente

intestata per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative  al

concorso; 

      f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della

mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

      g) di non aver riportato condanna, anche ai sensi dell'art. 444

del codice di procedura penale, ed anche non definitiva, per  delitti

non colposi, o di non essere  imputato  in  procedimenti  penali  per

delitti non colposi per i quali sono sottoposti  a  misura  cautelare

personale, o  lo  sono  stati  senza  successivo  annullamento  della

misura, ovvero assoluzione o proscioglimento  o  archiviazione  anche

con  provvedimenti  non  definitivi,  nonche'  di  non  essere  stati

destinatari di misure di sicurezza. In caso contrario,  il  candidato

dovra'  precisare  la  data  di  ogni  provvedimento  e   l'Autorita'

giudiziaria  che  lo  ha  emanato,  o  presso  la  quale   pende   il

procedimento; 

      h) di non essere stati,  per  motivi  diversi  dall'inidoneita'

psico-fisica, espulsi  o  prosciolti,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da

precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di  polizia,

ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti  dall'impiego  in

una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro  alle  dipendenze

di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; 

      i)  il  titolo  di  studio  richiesto,  con  la  data  del  suo

conseguimento, l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e  la

votazione conseguita; 

      j) l'eventuale possesso dei titoli di  preferenza  compatibili,

indicati all'art. 5,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  n.  487/1994,  nonche'  all'art.  73,   comma   14,   del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in  legge  20  agosto

2013, n. 98; 

      k) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva  per

la quale si concorre; 

      l) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto

del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 

      m) l'eventuale possesso  di  abilitazione  all'esercizio  della

professione,   attestato    di    tecnico    specialista    sportivo,

specializzazioni post-laurea di cui al successivo art. 8; 

      n) di inoltrare, unitamente  alla  domanda  di  partecipazione,

l'attestazione di cui al precedente art. 3, comma 3, compilata  dalla

Federazione sportiva nazionale interessata, controfirmata  per  presa

visione e conferma. 

    2. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale

variazione di residenza, del proprio recapito e  il  nuovo  indirizzo

pec, dichiarato nella domanda, presso  il  quale  intende  inviare  e

ricevere le comunicazioni  relative  al  concorso  nonche'  qualsiasi

variazione  della  sua   posizione   giudiziaria,   successiva   alla

dichiarazione di cui al precedente  comma  5,  lettera  g),  fino  al

termine del corso di formazione previsto, se risultera' vincitore del

concorso. A tal fine, l'interessato deve inviare detta comunicazione,

unitamente a copia fronte/retro di un valido  documento  d'identita',

in  formato  PDF,  al  seguente  indirizzo   di   posta   elettronica

certificata: dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it 

    3.  La  domanda  di  partecipazione  e'  limitata  ad  una   sola

disciplina/specialita' scelta tra  quelle  elencate  all'art.  1  del

presente bando, che deve essere indicata dai candidati attraverso gli

appositi codici di riferimento. 

    4. I titoli di preferenza compatibili, gli attestati  di  tecnico

specialista   sportivo,   le   abilitazioni    all'esercizio    della

professione,   le   specializzazioni   post-laurea   non   dichiarati

espressamente nella domanda di partecipazione al  concorso  non  sono

valutati ai fini della formazione della graduatoria finale di merito. 

    5. L'amministrazione non e' responsabile qualora i candidati  non

ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete

indicazioni dell'indirizzo o recapito  da  loro  fornito,  oppure  di

mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  o

recapito. 

    6. Tramite l'accesso al portale «concorsi on-line»,  sezione  «le

mie  domande»,  il  candidato  puo'  scaricare,   in   versione   PDF

stampabile, copia della domanda che ha trasmesso. 

                               Art. 5 

 

                  Fasi di svolgimento del concorso 

 

    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 

      a) accertamenti psico-fisici; 

      b) accertamenti attitudinali; 

      c) valutazione titoli sportivi e di cultura. 

    2. La  commissione  esaminatrice  procede  alla  valutazione  dei

titoli  posseduti  dai   soli   candidati   risultati   idonei   agli

accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma. 

                               Art. 6 

 

                      Commissione esaminatrice 

 

    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un

funzionario della Polizia di Stato  con  qualifica  non  inferiore  a

dirigente superiore e composta  dal  direttore  dell'Ufficio  per  il

coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato -

Fiamme  Oro»  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  da   un

funzionario della Direzione centrale per gli  affari  generali  e  le

politiche del personale della Polizia di Stato e  da  un  funzionario

del CONI. 

    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al

ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente  ai

ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 

    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di

uno dei componenti o del segretario della  commissione,  puo'  essere

prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'

segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di

costituzione  della  commissione  esaminatrice   o   con   successivo

provvedimento. 

                               Art. 7 

 

            Convocazione all'accertamento dell'idoneita' 

                  fisica, psichica ed attitudinale 

 

    1.   I   candidati   sono   convocati   per   essere   sottoposti

all'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed  attitudinale  in

base al  calendario  che  sara'  pubblicato  sul  sito  istituzionale

www.poliziadistato.it il 27  dicembre  2021.  Tale  pubblicazione  ha

valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei  candidati

interessati. 

    2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti

di un documento di riconoscimento in  corso  di  validita'.  In  tale

occasione, gli stessi possono presentare  eventuali  integrazioni  di

titoli sportivi, attestate  dalle  Federazioni  sportive  competenti,

conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso  tra  la  presentazione

della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa. 

    3. Gli stessi candidati devono altresi'  presentare  la  seguente

documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso,  recante

data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella  fissata  per  gli

accertamenti psico-fisici: 

      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al

presente bando (all. 3), sottoscritto dal medico di  fiducia  di  cui

all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e  dall'interessato,

con particolare  riferimento  alle  infermita'  pregresse  o  attuali

indicate nel decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.

198. Il candidato puo' produrre accertamenti  clinici  o  strumentali

inerenti alle  pregresse  patologie  ritenuti  utili  ai  fini  della

valutazione medico-legale; 

      b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,

da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il

Servizio   sanitario   nazionale   con   l'indicazione   del   codice

identificativo regionale; 

      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura

pubblica o accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  con

l'indicazione del codice identificativo regionale: 

        1. esame emocromocitometrico con formula; 

        2. esame chimico e microscopico delle urine; 

        3. creatininemia; 

        4. gamma GT; 

        5. glicemia; 

        6. GOT (AST); 

        7. GPT (ALT); 

        8. HbsAg; 

        9. anti HbsAg; 

        10. anti Hbc; 

        11. anti HCV; 

        12. uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di

Mantoux, Quantiferon test. 

    4. I concorrenti  sono  sottoposti  agli  accertamenti  fisici  e

psichici a cura di una commissione composta  da  un  primo  dirigente

medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di  Stato,

con qualifica di medico principale. Le funzioni di  segretario  della

commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o

degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da  un  appartenente

ai  ruoli  dell'amministrazione  civile  dell'interno  con  qualifica

equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della   pubblica

sicurezza. 

    5. La commissione puo' inoltre disporre,  ai  fini  di  una  piu'

completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di

laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione

di certificati sanitari, ritenuti utili. 

    6.  I  candidati  risultati  idonei  ai   suddetti   accertamenti

psico-fisici sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da  parte

di una commissione  di  selettori  composta  da  un  dirigente  della

carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato,  appartenente

al ruolo degli psicologi, che la presiede, e  da  quattro  funzionari

della Polizia di Stato, con qualifica  non  inferiore  a  commissario

capo tecnico  del  ruolo  psicologi  della  carriera  dei  funzionari

tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a  commissario  capo

della   carriera   dei   funzionari   di    Polizia    in    possesso

dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.  Le

funzioni  di  segretario  della  commissione  sono   svolte   da   un

appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della

Polizia di Stato o da un appartenente ai  ruoli  dell'amministrazione

civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio  presso  il

Dipartimento della pubblica sicurezza. 

    7. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare

l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con

l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.

Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o

privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con

decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta

commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre

la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso  in  cui  i

test  siano  positivi,  ma  il  colloquio  sia  risultato   negativo,

quest'ultimo sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle

prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 

    8. I giudizi delle commissioni per l'accertamento  dell'idoneita'

psico-fisica   ed   attitudinale   sono   definitivi   e   comportano

l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita'  del  candidato.  Si

applicano, in proposito, le disposizioni di  cui  all'art.  3,  comma

7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 

    9. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e

nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti  saranno  esclusi  dal

concorso con decreto del Capo  della  Polizia  -  direttore  generale

della pubblica sicurezza. 

                               Art. 8 

 

                          Titoli valutabili 

 

    1. La commissione esaminatrice  valuta  esclusivamente  i  titoli

sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive  nazionali

ed  acquisiti  negli  ultimi  dodici  mesi  precedenti  la  data   di

pubblicazione del presente bando, che devono corrispondere  a  quelli

di seguito elencati: 

      a) campione  olimpico;  secondo  classificato  alle  Olimpiadi;

terzo classificato alle Olimpiadi; record  olimpico;  finalista  alle

Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; 

      b)  campione  mondiale;  secondo  classificato  al   Campionato

mondiale; terzo classificato al Campionato mondiale; record mondiale;

finalista  al  Campionato  mondiale;  partecipazione  al   Campionato

mondiale: fino a punti 25; 

      c) vincitore di Coppa  del  mondo;  secondo  classificato  alla

Coppa del mondo; terzo classificato alla Coppa del  mondo;  finalista

alla Coppa del mondo; partecipazione alla Coppa  del  mondo:  fino  a

punti 20; 

      d)  campione  europeo;  secondo  classificato   al   Campionato

europeo; terzo classificato al Campionato  europeo;  record  europeo;

finalista  al  Campionato  europeo;  partecipazione   al   Campionato

europeo: fino a punti 15; 

      e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del

Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino  a  punti

12; 

      f)  campione  italiano  assoluto;   secondo   classificato   al

Campionato  italiano  assoluto;  terzo  classificato  al   Campionato

italiano assoluto;  record  italiano  assoluto;  Campionato  italiano

assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono;  dal

decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto:  fino  a

punti 12; 

      g) campione italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al

Campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  Campionato

italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  Campionato

italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo

al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo

posto: fino a punti 10; 

      h) componente la squadra nazionale  assoluta  -  convocato  per

competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da

venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una

convocazione: fino a punti 10; 

      i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per

competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da

venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una

convocazione: fino a punti 8; 

      j) graduatoria federale nazionale  assoluta:  classificato  dal

primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; 

      k) graduatoria federale nazionale  di  categoria:  classificato

dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; 

      l) partecipazione al Campionato nazionale di rugby  serie  «TOP

10» (gia' TOP 12) o  oltre  ventiquattro  presenze;  da  ventiquattro

presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza:  fino  a  punti

10; 

      m) partecipazione al Campionato nazionale  di  rugby  serie  A:

oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare  fino

ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 

    2. La suddetta commissione esaminatrice  valutera',  altresi',  i

seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: 

      a) 1. diploma di laurea: punti 2; 

        2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 

        3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 

      b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 

      c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 

    I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed  alla  lettera  b)

non sono cumulabili tra loro. 

    3. La valutazione dei  titoli  di  cui  ai  commi  precedenti  e'

limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del  termine  utile

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

    4. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su

apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i

componenti della commissione, e costituiscono parte integrante  degli

atti del concorso. 

    5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri

necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art.  8  e

per l'attribuzione dei relativi punteggi. 

                               Art. 9 

 

Produzione  dei  titoli  di  preferenza,  di  attestati  di   tecnico

  sportivo,  di  abilitazioni  all'esercizio  della   professione   e

  specializzazioni post-laurea. 

 

    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i

candidati che hanno dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al

concorso di possedere titoli di preferenza compatibili, attestati  di

tecnico  specialista  sportivo,  abilitazioni   all'esercizio   della

professione e specializzazioni post-laurea, dovranno far pervenire al

Servizio concorsi, entro il termine perentorio di  venti  giorni  dal

superamento dei previsti accertamenti psico-fisici  ed  attitudinali,

la documentazione attestante il possesso dei predetti titoli,  ovvero

la  dichiarazione  sostitutiva  ex  decreto  del   Presidente   della

Repubblica n. 445/2000, come da  fac-simile  (all.  4),  a  pena  del

mancato riconoscimento degli stessi. 

    2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva  indicata  al

comma   1   deve   essere   trasmessa    via    pec    all'indirizzo:

dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it, con copia fronte/retro  di  un

valido documento d'identita', in formato PDF. 

                               Art. 10 

 

                             Graduatorie 

 

    1. La commissione esaminatrice forma  le  graduatorie  di  merito

relative alle singole discipline/specialita' sportive sulla base  del

punteggio finale attribuito a ciascun candidato. 

    2. A parita' di merito, sono  applicate  le  preferenze  previste

dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 

                               Art. 11 

 

          Pubblicazione graduatorie - nomina dei vincitori 

 

    1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale  della

pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di  merito  relative

alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi

complessivi attribuiti  ai  candidati  in  sede  di  valutazione  dei

titoli. Con lo stesso decreto e' approvata la graduatoria finale  dei

vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino

Ufficiale  del  personale  del  Ministero  dell'interno  e  di   tale

pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed

esami». Gli stessi provvedimenti sono  consultabili  anche  sul  sito

istituzionale www.poliziadistato.it 

    2. I vincitori del concorso sono nominati  allievi  agenti  della

Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di

formazione. 

    3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella

sede e nel termine loro assegnato per  la  frequenza  del  prescritto

corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina. 

                               Art. 12 

 

                   Trattamento dei dati personali 

 

    1. I dati personali  dei  candidati  sono  raccolti  e  trattati,

presso  il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica

sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche

del personale della Polizia di Stato  -  Servizio  concorsi,  per  le

comprovate ragioni di pubblico interesse sottese  ai  concorsi  e  ai

relativi adempimenti. 

    2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o

enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del  concorso,   alla

posizione giuridico-economica dei candidati, o  per  altre  finalita'

previste dalla legge. 

    3. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)

n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi'  come

modificato dal decreto legislativo n. 101 del  2018.  Ogni  candidato

puo' esercitare, in merito ai propri dati  personali,  i  diritti  di

accesso, rettifica, cancellazione e opposizione,  nei  casi  previsti

rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)

n. 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno -  Dipartimento

della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari  generali

e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma

- via del Castro Pretorio n. 5. 

                               Art. 13 

 

                       Diritto di accesso alla 

                    documentazione amministrativa 

 

    1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da

parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,

possono essere trasmesse -  mediante  posta  elettronica  certificata

(pec) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi

pec: 

      dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it  per  istanze   attinenti

alla  procedura  concorsuale   od   ai   lavori   della   commissione

esaminatrice; 

      dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it      per

istanze attinenti ai lavori della commissione  per  gli  accertamenti

psico-fisici; 

      dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it  per  istanze

attinenti  ai  lavori  della   commissione   per   gli   accertamenti

attitudinali. 

                               Art. 14 

 

                     Provvedimenti di autotutela 

 

    1. Il Capo della Polizia  -  direttore  generale  della  pubblica

sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'

revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le

prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire

o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del

prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare

comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

                               Art. 15 

 

                          Avvertenze finali 

 

    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -

ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al

presente bando di concorso sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale

www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 

    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte

integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

    3.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso

giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,

secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo  di

cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,

alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della

Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24

novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di

sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della

pubblicazione del presente decreto. 

      Roma, 15 novembre 2021 

 

                                    Il Capo della Polizia             

                         Direttore generale della pubblica sicurezza: 

                                         Giannini                     

                                                           Allegato 1 

 


              Parte di provvedimento in formato grafico


 

                                                           Allegato 2 

 


              Parte di provvedimento in formato grafico


 

                                                           Allegato 3 

 


              Parte di provvedimento in formato grafico


 

                                                           Allegato 4 

 


              Parte di provvedimento in formato grafico



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