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mercoledì 17 novembre 2021

MINISTERO DEL TURISMO DECRETO 29 settembre 2021, n. 161 Regolamento recante modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. (21G00172) (GU n.273 del 16-11-2021) Vigente al: 1-12-2021

 

MINISTERO DEL TURISMO

DECRETO 29 settembre 2021, n. 161 

Regolamento recante modalita' di realizzazione e  di  gestione  della

banca di dati delle strutture ricettive e  degli  immobili  destinati

alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del  decreto-legge

30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

giugno 2019, n. 58. (21G00172) 

(GU n.273 del 16-11-2021)

  Vigente al: 1-12-2021   


 

                       IL MINISTRO DEL TURISMO 

 

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  recante  «Misure

urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche

situazioni di crisi», e, in particolare, l'articolo 13-quater,  comma

4, come  modificato  dall'articolo  1,  comma  597,  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che «Ai fini della  tutela  dei

consumatori, presso il Ministero per i beni e le attivita'  culturali

e per il turismo e' istituita  una  banca  di  dati  delle  strutture

ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni  brevi  ai

sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,

identificati mediante un codice da utilizzare in  ogni  comunicazione

inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza,  fermo

restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La  banca

di dati raccoglie e ordina le informazioni  inerenti  alle  strutture

ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni  e  le

Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per

i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati inerenti alle

strutture ricettive e agli immobili di cui al presente  comma  con  i

relativi codici identificativi regionali, ove adottati.  Con  decreto

del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

presente disposizione, sono stabilite le modalita' di realizzazione e

di gestione  della  banca  di  dati  e  di  acquisizione  dei  codici

identificativi  regionali  nonche'  le  modalita'  di  accesso   alle

informazioni che vi sono contenute»; 

  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice

della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,

a norma dell'articolo 14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246,

nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti

di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze  di

lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; 

  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante

«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore

degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da

eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo»,  e,  in  particolare,

l'articolo 4 che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi; 

  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  con  il  quale  e'

stato istituito il Ministero del turismo; 

  Visto l'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  che  ha

introdotto nel  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  gli

articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater, e, in particolare, il  comma  3,

il quale stabilisce che, con riguardo alle  funzioni  in  materia  di

turismo, le denominazioni «Ministro del  turismo»  e  «Ministero  del

turismo»  sostituiscono,  ad  ogni  effetto   e   ovunque   presenti,

rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita'

culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni  e  le  attivita'

culturali e per il turismo»; 

  Visto, altresi', l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1°

marzo 2021, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22

aprile 2021, n. 55, il quale prevede che il «Ministero per i  beni  e

le attivita' culturali e per il turismo» e'  ridenominato  «Ministero

della cultura»; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20

maggio  2021,  n.  102,  avente  ad  oggetto   il   «Regolamento   di

organizzazione del Ministero del turismo,  degli  uffici  di  diretta

collaborazione e dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della

performance»; 

  Considerata la necessita' di procedere, al fine  di  migliorare  la

qualita'  dell'offerta   turistica,   assicurando   la   tutela   del

consumatore e della concorrenza, alla definizione delle modalita'  di

realizzazione e di gestione  della  banca  di  dati  delle  strutture

ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di accesso

alle informazioni ivi contenute, nonche' di acquisizione  dei  codici

identificativi regionali, ove adottati; 

  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del  20  maggio

2021, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto; 

  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato  n.  1055,

espresso  dalla   Sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi

nell'adunanza dell'8 giugno 2021; 

  Visto il parere n. 263, espresso dall'Autorita' per  la  protezione

dei dati personali nella seduta dell'8 luglio 2021; 

  Udito il parere del Consiglio di  Stato  n.  1454,  espresso  dalla

Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto

2021; 

  Vista la comunicazione del 28 settembre  2021,  eseguita  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  alla

quale e' seguito il nulla osta in  pari  data  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri; 

 

                               Adotta 

                      il seguente regolamento: 

 

                               Art. 1 

 

Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati  alle

                           locazioni brevi 

 

  1.  In   attuazione   dell'articolo   13-quater,   comma   4,   del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il presente  decreto  stabilisce

le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati delle

strutture ricettive e degli immobili destinati alle  locazioni  brevi

di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,  di

seguito banca dati, le modalita' di  accesso  alle  informazioni  ivi

contenute,  nonche'  di  acquisizione   dei   codici   identificativi

regionali, ove adottati. 

  2.  Nella  banca  dati  sono  raccolte  e  ordinate   le   seguenti

informazioni  inerenti  alle  strutture  ricettive  e  agli  immobili

destinati alle locazioni brevi: 

    a) tipologia di alloggio; 

    b) ubicazione; 

    c) capacita' ricettiva; 

    d) estremi  dei  titoli  abilitativi  richiesti,  ai  fini  dello

svolgimento  dell'attivita'  ricettiva,  dalla  normativa  nazionale,

regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in  materia

urbanistica,  edilizia,  ambientale,  di   pubblica   sicurezza,   di

prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi  di

lavoro; 

    e) soggetto che esercita l'attivita' ricettiva, anche in forma di

locazione breve; 

    f)  codice  identificativo  regionale,  ove  adottato,  o  codice

alfanumerico di cui al comma 3. 

  3. Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a  locazioni

brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che  non  ha

adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui

al comma 2, la banca dati  genera  un  codice  alfanumerico,  recante

l'indicazione della tipologia di  alloggio,  della  regione  o  della

provincia autonoma e del comune di ubicazione. 

  4. Se la regione o la provincia autonoma adotta un  proprio  codice

identificativo   successivamente   alla   generazione   del    codice

alfanumerico di cui al comma 3, il  codice  identificativo  regionale

sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato. 

                               Art. 2 

 

              Costituzione e gestione della banca dati 

 

  1. La banca dati  e'  realizzata  e  gestita,  attraverso  apposita

piattaforma  informatica,  da  un  soggetto  selezionato  secondo  le

procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e  le

province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro  possesso,

necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca  dati.

Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza  oneri  per

le regioni e le province autonome. 

  2. Per generare i  codici  della  banca  dati  e  per  definire  le

modalita' di accesso diretto  alle  banche  dati  regionali  e  delle

province autonome contenenti le informazioni di cui  all'articolo  1,

comma 2, relative alle strutture ricettive e agli immobili  destinati

alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma di

cui al comma 1, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero

del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta  giorni

dalla pubblicazione del presente decreto, previo parere  del  Garante

per la protezione dei dati  personali,  sono  stabiliti  i  parametri

tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale

entro le quali  far  confluire  le  diverse  fattispecie  presenti  a

livello regionale e provinciale, tenendo conto, in  particolare,  dei

seguenti criteri: servizi offerti  per  l'ospitalita',  ivi  compresi

quelli inerenti all'accessibilita'; numero dei posti letto e relative

dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; attivita'

legate al benessere della persona; aree di  sosta  e  assistenza  per

autovetture  e  imbarcazioni.  Il   protocollo   prevede   anche   la

cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per  il

piu'  efficiente  scambio  di  informazioni,  e   disciplina,   anche

attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto  e

le modalita' di trasmissione dei dati, le modalita' di  aggiornamento

della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia  delle  soluzioni

tecniche  prescelte  e  le  modalita'  di   conoscenza   del   codice

identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo

di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione. 

  3. Le regioni e le  province  autonome  che  non  sottoscrivono  il

protocollo d'intesa, forniscono, direttamente al gestore della  banca

dati, i dati di cui all'articolo  1,  comma  2,  nonche'  i  relativi

aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. 

  4.  Il  Ministero  del   turismo   -   Direzione   generale   della

programmazione  e  delle  politiche  per  il  turismo   provvede   al

monitoraggio relativo all'attuazione del  presente  regolamento,  con

cadenza almeno annuale, al fine di verificare l'idoneita' della banca

di dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e  della

concorrenza, il miglioramento dell'offerta turistica e  la  riduzione

dell'offerta turistica irregolare. 

                               Art. 3 

 

         Accessibilita', obblighi di pubblicita' e sanzioni 

 

  1. Le informazioni contenute nella banca di dati, nonche' il codice

alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, sono pubblicati sul sito

istituzionale  del  Ministero  del  turismo.  Le  informazioni   sono

accessibili agli  utenti  previa  registrazione  degli  stessi  e  la

riutilizzazione dei  dati  avviene  nel  rispetto  dei  principi  sul

trattamento dei dati personali. 

  2. I titolari delle strutture ricettive, i soggetti  che  concedono

in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa

vigente  in  materia,  i  soggetti  che   esercitano   attivita'   di

intermediazione  immobiliare  e   quelli   che   gestiscono   portali

telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici  sono  tenuti  a

indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice

alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto  in

ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi

all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da

garantirne la visibilita' e un facile accesso da parte dell'utenza. 

  3. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa  di

cui all'articolo 13-quater, comma 8,  del  decreto-legge  n.  34  del

2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,  n.

58, si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24  novembre  1981,

n. 689. 

                               Art. 4 

 

                   Trattamento dei dati personali 

 

  1. In relazione alle finalita'  previste  dall'articolo  13-quater,

comma  4  del  decreto-legge  n.  34  del  2019,  e'  consentito   il

trattamento dei dati personali presenti nelle  informazioni  previste

dalle lettere d) ed e) dell'articolo 1, comma 2  e,  in  particolare,

delle generalita'  dei  titolari  delle  strutture  ricettive  e  dei

soggetti che concedono in locazione breve immobili ad  uso  abitativo

ai sensi della normativa vigente in materia. 

  2. Il Ministero del turismo e' il titolare del trattamento dei dati

personali di cui al comma 1. 

  3. Il gestore della banca dati assume il ruolo di responsabile  del

trattamento dei  dati.  Nell'atto  di  affidamento  del  servizio  di

gestione della banca di dati il Ministero del turismo  individua  gli

obblighi facenti capo al predetto  gestore  nel  rispetto  di  quanto

previsto  dall'articolo  28  del  regolamento  UE  n.  2016/679   del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

  4. Con provvedimento da emanare entro quarantacinque  giorni  dalla

stipula del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2,  comma  2,  la

Direzione generale della programmazione  e  delle  politiche  per  il

turismo definisce le modalita' attraverso le quali, nel  rispetto  di

quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del  regolamento  UE  n.

2016/679, sono fornite agli interessati le informazioni  relative  al

trattamento dei dati personali e all'esercizio  dei  diritti  a  loro

spettanti, tra cui, a titolo esemplificativo, i  diritti  all'accesso

ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione  al

trattamento, di portabilita' dei dati e di opposizione. 

  5. Il provvedimento di cui al comma 4, conformemente agli  articoli

5, paragrafo 1, lettera e), 29 e 32 del regolamento UE  n.  2016/679,

disciplina  anche  i  tempi  di  conservazione  dei  dati   personali

all'interno  della  banca  di  dati,  gli  effetti  conseguenti  alla

scadenza di tali termini, la gestione degli accessi  da  parte  delle

persone autorizzate e la sicurezza del trattamento. 

                               Art. 5 

 

                      Disposizioni finanziarie 

 

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  7,  del  decreto-legge  21

settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

novembre  2019,  n.  132,  le  risorse   finanziarie   destinate   al

funzionamento della banca dati, di cui all'articolo 13-quater,  comma

9, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  sono  iscritte  in

conto residui di provenienza anno  2020,  sul  capitolo  8511,  piano

gestionale 4, «Spese per l'istituzione e la gestione della banca dati

delle strutture  ricettive  nonche'  degli  immobili  destinati  alle

locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale ecc.», dello stato

di previsione della spesa del Ministero del turismo. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

    Roma, 29 settembre 2021 

 

                                  Il Ministro del turismo: Garavaglia 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021 

Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo

economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 946 


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