MINISTERO DEL TURISMO
DECRETO 29 settembre 2021, n. 161
Regolamento recante modalita' di realizzazione e di gestione della
banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati
alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. (21G00172)
(GU n.273 del 16-11-2021)
Vigente al: 1-12-2021
IL MINISTRO DEL TURISMO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», e, in particolare, l'articolo 13-quater, comma
4, come modificato dall'articolo 1, comma 597, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che «Ai fini della tutela dei
consumatori, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo e' istituita una banca di dati delle strutture
ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione
inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo
restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture
ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati inerenti alle
strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i
relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' di realizzazione e
di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici
identificativi regionali nonche' le modalita' di accesso alle
informazioni che vi sono contenute»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare,
l'articolo 4 che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale e'
stato istituito il Ministero del turismo;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha
introdotto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 gli
articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater, e, in particolare, il comma 3,
il quale stabilisce che, con riguardo alle funzioni in materia di
turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del
turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo»;
Visto, altresi', l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55, il quale prevede che il «Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo» e' ridenominato «Ministero
della cultura»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
maggio 2021, n. 102, avente ad oggetto il «Regolamento di
organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta
collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance»;
Considerata la necessita' di procedere, al fine di migliorare la
qualita' dell'offerta turistica, assicurando la tutela del
consumatore e della concorrenza, alla definizione delle modalita' di
realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture
ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di accesso
alle informazioni ivi contenute, nonche' di acquisizione dei codici
identificativi regionali, ove adottati;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del 20 maggio
2021, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1055,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza dell'8 giugno 2021;
Visto il parere n. 263, espresso dall'Autorita' per la protezione
dei dati personali nella seduta dell'8 luglio 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1454, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto
2021;
Vista la comunicazione del 28 settembre 2021, eseguita ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla
quale e' seguito il nulla osta in pari data della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle
locazioni brevi
1. In attuazione dell'articolo 13-quater, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il presente decreto stabilisce
le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati delle
strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, di
seguito banca dati, le modalita' di accesso alle informazioni ivi
contenute, nonche' di acquisizione dei codici identificativi
regionali, ove adottati.
2. Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti
informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili
destinati alle locazioni brevi:
a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione;
c) capacita' ricettiva;
d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello
svolgimento dell'attivita' ricettiva, dalla normativa nazionale,
regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia
urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di
prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
e) soggetto che esercita l'attivita' ricettiva, anche in forma di
locazione breve;
f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice
alfanumerico di cui al comma 3.
3. Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni
brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha
adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui
al comma 2, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante
l'indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della
provincia autonoma e del comune di ubicazione.
4. Se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice
identificativo successivamente alla generazione del codice
alfanumerico di cui al comma 3, il codice identificativo regionale
sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato.
Art. 2
Costituzione e gestione della banca dati
1. La banca dati e' realizzata e gestita, attraverso apposita
piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le
procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e le
province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso,
necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati.
Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per
le regioni e le province autonome.
2. Per generare i codici della banca dati e per definire le
modalita' di accesso diretto alle banche dati regionali e delle
province autonome contenenti le informazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati
alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma di
cui al comma 1, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero
del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni
dalla pubblicazione del presente decreto, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i parametri
tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale
entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a
livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei
seguenti criteri: servizi offerti per l'ospitalita', ivi compresi
quelli inerenti all'accessibilita'; numero dei posti letto e relative
dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; attivita'
legate al benessere della persona; aree di sosta e assistenza per
autovetture e imbarcazioni. Il protocollo prevede anche la
cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il
piu' efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche
attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e
le modalita' di trasmissione dei dati, le modalita' di aggiornamento
della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni
tecniche prescelte e le modalita' di conoscenza del codice
identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo
di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.
3. Le regioni e le province autonome che non sottoscrivono il
protocollo d'intesa, forniscono, direttamente al gestore della banca
dati, i dati di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' i relativi
aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Il Ministero del turismo - Direzione generale della
programmazione e delle politiche per il turismo provvede al
monitoraggio relativo all'attuazione del presente regolamento, con
cadenza almeno annuale, al fine di verificare l'idoneita' della banca
di dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e della
concorrenza, il miglioramento dell'offerta turistica e la riduzione
dell'offerta turistica irregolare.
Art. 3
Accessibilita', obblighi di pubblicita' e sanzioni
1. Le informazioni contenute nella banca di dati, nonche' il codice
alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, sono pubblicati sul sito
istituzionale del Ministero del turismo. Le informazioni sono
accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la
riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul
trattamento dei dati personali.
2. I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono
in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa
vigente in materia, i soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali
telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a
indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice
alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto in
ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi
all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da
garantirne la visibilita' e un facile accesso da parte dell'utenza.
3. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa di
cui all'articolo 13-quater, comma 8, del decreto-legge n. 34 del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. In relazione alle finalita' previste dall'articolo 13-quater,
comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, e' consentito il
trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni previste
dalle lettere d) ed e) dell'articolo 1, comma 2 e, in particolare,
delle generalita' dei titolari delle strutture ricettive e dei
soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo
ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Il Ministero del turismo e' il titolare del trattamento dei dati
personali di cui al comma 1.
3. Il gestore della banca dati assume il ruolo di responsabile del
trattamento dei dati. Nell'atto di affidamento del servizio di
gestione della banca di dati il Ministero del turismo individua gli
obblighi facenti capo al predetto gestore nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
4. Con provvedimento da emanare entro quarantacinque giorni dalla
stipula del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2, comma 2, la
Direzione generale della programmazione e delle politiche per il
turismo definisce le modalita' attraverso le quali, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del regolamento UE n.
2016/679, sono fornite agli interessati le informazioni relative al
trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti a loro
spettanti, tra cui, a titolo esemplificativo, i diritti all'accesso
ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al
trattamento, di portabilita' dei dati e di opposizione.
5. Il provvedimento di cui al comma 4, conformemente agli articoli
5, paragrafo 1, lettera e), 29 e 32 del regolamento UE n. 2016/679,
disciplina anche i tempi di conservazione dei dati personali
all'interno della banca di dati, gli effetti conseguenti alla
scadenza di tali termini, la gestione degli accessi da parte delle
persone autorizzate e la sicurezza del trattamento.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, le risorse finanziarie destinate al
funzionamento della banca dati, di cui all'articolo 13-quater, comma
9, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono iscritte in
conto residui di provenienza anno 2020, sul capitolo 8511, piano
gestionale 4, «Spese per l'istituzione e la gestione della banca dati
delle strutture ricettive nonche' degli immobili destinati alle
locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale ecc.», dello stato
di previsione della spesa del Ministero del turismo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 29 settembre 2021
Il Ministro del turismo: Garavaglia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 946
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