MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 novembre 2021
Modalita' di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di
certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line
delle dichiarazioni anagrafiche. (21A06914)
(GU n.280 del 24-11-2021)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE
ed
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale (CAD) e, in particolare, l'art. 62 che
istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
nonche' il comma 6-bis del medesimo articolo, il quale prevede che
«Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati di
concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono assicurati
l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche
amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai
privati, nonche' l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche
tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente», come modificato dal decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
agosto 2013, n. 109 «Regolamento recante disposizioni per la prima
attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che
istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
novembre 2014, n. 194 «Regolamento recante modalita' di attuazione e
di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
novembre 2014, recante «Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.»;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) n. 1191/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei
cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni
documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento
(UE) n. 1024/2012;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Considerata la circolare Agid n. 62 del 30 aprile 2013, recante
«Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi
dell'art. 23-ter, comma 5 del CAD»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, espresso nella seduta del 26 ottobre 2021;
Di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita' di richiesta e
rilascio dei certificati anagrafici in modalita' telematica
attraverso l'ANPR, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n.
223.
2. Il presente decreto definisce, altresi', le modalita'
telematiche per la presentazione, attraverso l'ANPR, delle
dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223,
relative al trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero,
alla costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero
mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della
convivenza, al cambiamento di abitazione.
Art. 2
Modalita' di richiesta dei certificati
1. Le richieste e il rilascio dei certificati anagrafici degli
iscritti nell'ANPR, di cui all'art. 1, comma 1, riguardanti il
richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica iscritti
nell'ANPR, sono assicurati ai sensi dall'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 233, in modalita'
telematica attraverso il sito web di ANPR, previa autenticazione,
mediante le modalita' di cui agli articoli 64 e 64-bis del CAD
secondo le modalita' definite nel disciplinare tecnico allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il servizio consente all'iscritto in ANPR di richiedere il
rilascio di un certificato per se' stesso o uno dei componenti della
propria famiglia anagrafica.
3. Nel caso in cui sia richiesto il pagamento dell'imposta di
bollo, ai fini dell'emissione del certificato, l'avente diritto e'
tenuto ad effettuare il pagamento attraverso la piattaforma di cui
all'art. 5, comma 2, del CAD, contestualmente alla richiesta del
certificato medesimo, secondo quanto definito nel disciplinare
tecnico allegato 1.
4. La lista dei certificati che possono essere richiesti attraverso
ANPR e' disponibile nel sito web di ANPR.
Art. 3
Modalita' di rilascio dei certificati
agli aventi diritto
1. A seguito della richiesta di emissione del certificato, il
sistema ANPR lo produce secondo le modalita' definite nel
disciplinare tecnico allegato 1.
2. Il certificato rilasciato, a seconda della modalita' di
richiesta di cui all'art. 2, comma 1, e' reso disponibile all'avente
diritto nel sito web di ANPR e trasmesso, a scelta del cittadino, al
domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, oppure messo a
disposizione attraverso il punto di accesso telematico di cui
all'art. 64-bis del CAD.
3. Anche successivamente al rilascio di cui all'art. 2, l'avente
diritto puo', per il periodo di validita' del certificato, prendere
visione ed eventualmente stampare i certificati richiesti accedendo
al sito web di ANPR, mediante le modalita' di cui agli articoli 64 e
64-bis del CAD, secondo le modalita' definite nel disciplinare
tecnico allegato 1.
Art. 4
Servizio di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 13,
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 223/1989.
1. Le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 2, sono rese
dall'interessato attraverso il sito web di ANPR, previa
autenticazione, mediante le modalita' di agli articoli 64 e 64-bis
del CAD secondo le modalita' definite nel disciplinare tecnico
allegato 1.
2. Successivamente all'inoltro delle dichiarazioni di cui all'art.
1, comma 2, l'avente diritto puo' prendere visione ed eventualmente
stampare la richiesta effettuata accedendo al sito web di ANPR,
mediante le modalita' di cui agli articoli 64 e 64-bis del CAD,
secondo le modalita' definite nel disciplinare tecnico allegato 1.
3. Con le medesime modalita' l'avente diritto puo' prendere visione
dell'esito.
Art. 5
Misure di sicurezza
1. Le misure di sicurezza implementate per l'erogazione dei servizi
sono quelle previste dall'allegato C del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 194 del 2014, che garantisce:
l'integrita' e la riservatezza dei dati;
la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi;
il tracciamento delle operazioni effettuate.
Nel disciplinare tecnico allegato 1 sono riportate le specifiche
misure di sicurezza implementate.
Art. 6
Titolarita' dei dati
1. La titolarita' del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR e'
attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della
conservazione, della comunicazione nonche' dell'adozione delle
relative misure di sicurezza, ed al sindaco, nell'esercizio delle
funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione
dei dati.
2. La Societa' generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.),
incaricata della realizzazione del progetto e della gestione
dell'infrastruttura, e' nominata responsabile del trattamento ai
sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Le informazioni scambiate, sia con i comuni sia con gli enti
della pubblica amministrazione sia con i cittadini, sono protette da
protocollo crittografato per garantire la riservatezza dei dati
trattati sulla rete.
4. PagoPA S.p.a., per il trattamento dei dati necessari per
l'utilizzo dei servizi resi disponibili attraverso il punto di
accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD, e' nominata
responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento
(UE) 2016/679.
Art. 7
Disposizioni finali
1. In caso di evoluzione delle caratteristiche e delle modalita'
tecniche dei servizi di cui all'art. 1, il disciplinare tecnico
allegato 1 sara' aggiornato con decreto direttoriale del Ministero
dell'interno.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2021
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale
Colao
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, n. 3096
Allegato 1
Disciplinare tecnico
Parte di provvedimento in formato grafico
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