MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 27 ottobre 2021
Revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
costruiti prima del 1° gennaio 1960. (21A07054)
(GU n.288 del 3-12-2021)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»,
Visto in particolare l'art. 60 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992 in materia, tra l'altro, di disciplina dei veicoli di
interesse storico e collezionistico, ed in specie il comma 5 relativo
ai requisiti per la circolazione su strada degli stessi;
Visto l'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione al nuovo
codice della strada», recante disposizioni applicative al citato art.
60 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19
marzo 2010, n. 65, concernente la disciplina e le procedure per
l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei
registri, nonche' la loro riammissione in circolazione e la revisione
periodica;
Tenuto conto delle nuove modalita' operative di revisione periodica
dei veicoli a motore e loro rimorchi introdotte dal protocollo MCTC
NET2;
Ritenuto opportuno rivedere le prescrizioni per le revisioni dei
veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti in data
antecedente al 1° gennaio 1960;
Sentiti i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI;
Decreta:
Art. 1
1. L'allegato III, punto 4.2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, e' sostituito dal
seguente:
«4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e
collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960 sono effettuate
esclusivamente dai competenti uffici della Motorizzazione civile
qualora le prove di frenatura siano effettuate secondo le modalita'
indicate al precedente punto 3.2.2.».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 27 ottobre 2021
Il Ministro: Giovannini
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