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venerdì 29 luglio 2022

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 23 giugno 2022, n. 103 Regolamento relativo ai requisiti e alle modalita' di accesso, nonche' ai requisiti di idoneita' psicofisica per gli atleti paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della Polizia di Stato e al reimpiego del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica. (22G00111) (GU n.175 del 28-7-2022) Vigente al: 12-8-2022

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 giugno 2022, n. 103 

Regolamento relativo  ai  requisiti  e  alle  modalita'  di  accesso,

nonche'  ai  requisiti  di  idoneita'  psicofisica  per  gli   atleti

paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della  Polizia  di

Stato e al reimpiego del  personale  non  piu'  idoneo  all'attivita'

sportiva paralimpica. (22G00111) 

(GU n.175 del 28-7-2022)

  Vigente al: 12-8-2022   


 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

 

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,

n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto

degli impiegati civili dello Stato»; 

  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.

335, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che

espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l'articolo  6,  comma

1,  lettera  c),  che  demanda  a  un  regolamento  ministeriale   la

determinazione dei requisiti di idoneita' attitudinale al servizio di

polizia; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.

337, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che

espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e,  in  particolare,

l'articolo 5, comma 2, che demanda a un regolamento ministeriale,  da

emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  n.  400  del

1988, la determinazione dei requisiti di  idoneita'  attitudinale  al

servizio necessaria per l'accesso alla qualifica iniziale  del  ruolo

degli agenti e assistenti tecnici; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.

339, recante «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei

servizi  di  polizia,  ad  altri  ruoli  dell'Amministrazione   della

pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato»; 

  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi»; 

  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche»; 

  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante

disposizioni   per l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale    al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice

dell'amministrazione digitale»; 

  Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  recante

«Deleghe   al   Governo   in   materia   di   lavori   usuranti,   di

riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di

ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi

all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'

misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro

pubblico e di controversie di lavoro»; 

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

  Visto il decreto legislativo  27  febbraio  2017,  n.  43,  recante

«Riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche,  concernente  il

Comitato italiano paralimpico, ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,

lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 

  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante

«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di

polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7

agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle

amministrazioni pubbliche»; 

  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo  e

altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni

sportive nonche' di semplificazioni»; 

  Visto l'articolo 44 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.

36, recante «Attuazione e riforma delle disposizioni  in  materia  di

enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche'  di  lavoro

sportivo»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.

686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle  disposizioni

sullo statuto degli impiegati  civili  dello  Stato»,  approvato  con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1985,

n. 782, recante il regolamento di servizio dell'amministrazione della

pubblica sicurezza e, in particolare,  l'articolo  77,  che  ha,  tra

l'altro, previsto la costituzione dei  Gruppi  sportivi  «Polizia  di

Stato-Fiamme Oro»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.

487, recante «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli  impieghi

nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei

pubblici impieghi» e, in particolare, l'articolo 5; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  2003,

n. 393, recante «Regolamento concernente modalita'  per  l'assunzione

di atleti nei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro"»; 

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9  marzo  1983,  recante

«Regolamento degli Istituti di istruzione»; 

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985,  recante

«Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»; 

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.  198,

recante «Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'  fisica,

psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati

ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di

Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, recante

«Nuova  organizzazione  di  livello  dirigenziale  non  generale  del

Dipartimento della pubblica sicurezza»; 

  Visti lo Statuto e il Regolamento dei Gruppi sportivi  «Polizia  di

Stato-Fiamme   Oro»,   adottati   con   decreto   del   Capo    della

Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza  del  12  gennaio

2017; 

  Visto il decreto del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della

pubblica sicurezza del  28  febbraio  2019,  recante  «Modalita'  per

l'impiego nella sezione paralimpica dei Gruppi sportivi  "Polizia  di

Stato-Fiamme Oro" del personale della Polizia di  Stato  inidoneo  al

servizio di  polizia  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che  accede  al  Ruolo

d'onore»; 

  Acquisito il parere delle Organizzazioni  Sindacali  del  personale

della  Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  sul   piano

nazionale; 

  Sentiti il Ministro per le  disabilita',  il  Dipartimento  per  lo

sport e il Comitato Italiano Paralimpico; 

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022; 

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a

norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi

della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5711  P-  del

16 giugno 2022; 

 

                               Adotta 

                      il seguente regolamento: 

 

                               Art. 1 

 

                       Ambito di applicazione 

 

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita'  di  svolgimento

del pubblico concorso per  titoli  per  il  reclutamento  nei  Gruppi

sportivi  «Polizia  di  Stato-Fiamme  Oro»,   di   seguito   «Sezione

paralimpica Fiamme Oro», di atleti tesserati  presso  le  Federazioni

sportive nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, di

seguito C.I.P., i relativi requisiti di partecipazione,  i  requisiti

di idoneita' psicofisica differenti da quelli previsti per gli  altri

ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego  nei  ruoli  della

Polizia di Stato del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva

paralimpica. 

                               Art. 2 

 

                Reclutamento degli atleti paralimpici 

 

  1.  L'accesso  alla  «Sezione  paralimpica  Fiamme  Oro»  istituita

nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge

attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica  di  agente

tecnico, avviene mediante il pubblico  concorso  per  titoli  di  cui

all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 28  febbraio  2021,

n.  36,  assicurando  che   l'aliquota   complessiva   degli   atleti

paralimpici non  superi  il  limite  massimo  del  cinque  per  cento

rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo  1  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, e  rendendo

indisponibile  un  corrispondente  numero  di  posti  nei  ruoli  del

personale   della   Polizia   di   Stato   che    svolge    attivita'

tecnico-scientifica o tecnica. 

                               Art. 3 

 

                 Requisiti di partecipazione e cause 

                     di esclusione dal concorso 

 

  1. Fermi restando i  requisiti  per  l'accesso  alla  qualifica  di

agente  tecnico  del  ruolo  del  personale  che  espleta   attivita'

tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di  Stato,  previsti  dal

decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  337,

nonche' il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6, comma

1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.

335, la partecipazione ai concorsi di cui al presente regolamento  e'

riservata agli atleti di interesse  paralimpico  con  l'eta'  di  cui

all'articolo 28 della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,  anche  se

obiettori di coscienza. 

  2. Gli atleti di cui al comma  1  devono  essere  riconosciuti  dal

C.I.P. atleti  di  interesse  nazionale  e  paralimpico,  secondo  le

disposizioni da questo impartite,  tesserati  presso  le  Federazioni

sportive nazionali riconosciute dal C.I.P. e in  possesso  di  almeno

uno  dei  titoli  sportivi  paralimpici  indicati  nella  tabella  A,

allegata  al  presente  regolamento  e  che  ne   costituisce   parte

integrante. 

  3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad

accertare i requisiti della condotta e ogni altro requisito  previsto

dalla normativa vigente. 

  4. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della

Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 

                               Art. 4 

 

                          Bando di concorso 

 

  1.  Il  concorso  e'   indetto   con   decreto   del   Capo   della

Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,  da  pubblicarsi

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

  2. Nel bando di concorso sono indicati: 

    a) il numero dei  posti  messi  a  concorso  per  ciascuna  delle

discipline sportive  paralimpiche  interessate  ovvero  per  ciascuna

specialita' nell'ambito delle stesse; 

    b) le categorie di disabilita' richieste ai candidati, secondo le

classificazioni  funzionali  e  in  base  alla  disciplina   sportiva

praticata, tenendo conto delle  determinazioni  adottate  dall'I.P.C.

(International Paralympic Committee) e dalle Federazioni sportive  di

riferimento; 

    c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; 

    d)  i  limiti  minimo  e  massimo  di  eta'   previsti   per   la

partecipazione,  in  ragione  della  disciplina  sportiva,  ai  sensi

dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

    e) i termini e le modalita' di  presentazione  delle  domande  di

partecipazione; 

    f)  i  titoli  valutabili   e   i   relativi   punteggi   massimi

attribuibili, nell'ambito delle categorie di  titoli  indicati  nella

tabella A, nonche' le modalita' e i termini  di  presentazione  della

relativa documentazione; 

    g) i titoli di preferenza di cui all'articolo  5,  comma  4,  del

decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e

successive modificazioni, nonche' i termini e le modalita' della loro

presentazione; 

    h) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai  fini

della valutazione medico-legale, con riferimento  alla  categoria  di

atleti paralimpici per i quali e' indetto il concorso; 

    i) ogni altra prescrizione o notizia utile. 

                               Art. 5 

 

                       Requisiti di idoneita' 

 

  1. L'ammissione ai concorsi  di  cui  al  presente  regolamento  e'

subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di  idoneita'

psicofisica e attitudinale. 

  2.  I  requisiti  di  idoneita'  si  considerano  in  possesso  dei

candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento

dello   svolgimento   dei   rispettivi   accertamenti;    l'eventuale

acquisizione dei requisiti in un momento  successivo  non  rileva  ai

fini dell'idoneita'. 

  3. All'atto  della  presentazione  all'accertamento  dei  requisiti

psicofisici, i candidati debbono  esibire  certificato  di  idoneita'

all'attivita' sportiva agonistica riferito  alla  disciplina  per  la

quale concorrono e recante data non anteriore a trenta  giorni  prima

dell'accertamento. 

  4. I candidati ai concorsi pubblici per titoli per  l'accesso  alla

«Sezione paralimpica Fiamme Oro»  devono  possedere  i  requisiti  di

idoneita'  fisica  richiesti  per  l'attivita'  sportiva  paralimpica

esercitata, secondo criteri fissati dal C.I.P. 

  5. Costituiscono cause di non idoneita': 

    a) i tatuaggi che per la loro sede e  natura  siano  contrari  al

decoro o arrecanti discredito alle Istituzioni della Repubblica o che

per il loro contenuto siano indice di disturbi della personalita'; 

    b) l'uso,  anche  occasionale,  di  sostanze  psicoattive,  salvo

documentate  finalita'  terapeutiche,  nonche'  l'abuso  di  sostanze

alcoliche; 

    c) i disturbi dello spettro della schizofrenia e  altri  disturbi

psicotici; il disturbo bipolare e i disturbi correlati;  il  disturbo

depressivo maggiore; i disturbi di personalita' paranoide, schizoide,

schizotipico, antisociale e borderline; le disabilita' intellettive e

i disturbi neurocognitivi maggiori. 

  6. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  a  cui  accedono  i

soli candidati risultati in possesso dell'idoneita'  psicofisica,  e'

diretto a verificare, secondo la  tabella  B,  allegata  al  presente

regolamento e di cui costituisce parte integrante, e ai soli fini del

servizio di polizia svolto nella  «Sezione  paralimpica  Fiamme  Oro»

nonche' delle attivita' in sede  di  reimpiego,  la  sussistenza  dei

requisiti attitudinali indicati dal decreto del Ministro dell'interno

30  giugno  2003,  n.  198,  nei  limiti  di  compatibilita'  con   i

particolari requisiti psicofisici previsti. 

  7. Il giudizio di idoneita'  e'  definitivo  e,  qualora  negativo,

comporta l'esclusione dal concorso  disposta  con  decreto  del  Capo

della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 

                               Art. 6 

 

                             Commissioni 

 

  1. La commissione  esaminatrice  del  concorso,  da  nominarsi  con

decreto del Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica

sicurezza, e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con

qualifica  non  inferiore  a  dirigente   superiore,   e   qualifiche

equiparate, ed e' composta da: 

    a) un funzionario di qualifica dirigenziale  della  carriera  dei

funzionari di Polizia in servizio presso la  Direzione  centrale  per

gli affari generali e le politiche del  personale  della  Polizia  di

Stato; 

    b) un funzionario della carriera dei funzionari di  Polizia,  con

qualifica non superiore a vice questore, in servizio  presso  uffici,

reparti e istituti  periferici  dell'Amministrazione  della  pubblica

sicurezza aventi competenza sul territorio della Citta' metropolitana

di Roma capitale; 

    c) un rappresentante del C.I.P. 

  2. Uno dei componenti, compreso il  Presidente,  di  cui  al  comma

precedente, deve prestare servizio  presso  l'Ufficio  per  i  Gruppi

sportivi della Polizia di Stato  della  Direzione  centrale  per  gli

affari generali e le politiche del personale della Polizia  di  Stato

del Dipartimento della pubblica sicurezza. 

  3. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  appartenente  al

ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in  servizio  presso  il

Dipartimento della pubblica sicurezza. 

  4. Gli accertamenti  psicofisici  sono  effettuati  da  un'apposita

commissione,   da   nominarsi   con   decreto    del    Capo    della

Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta  da  un

primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, e  da

due funzionari della carriera dei medici  di  Polizia  con  qualifica

inferiore a primo dirigente medico. 

  5. Gli accertamenti attitudinali  sono  effettuati  da  un'apposita

commissione,   da   nominarsi   con   decreto    del    Capo    della

Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,  nella  medesima

composizione prevista per gli accertamenti attitudinali per l'accesso

alla qualifica di agente tecnico del ruolo del personale che  espleta

attivita' tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato. 

                               Art. 7 

 

                          Titoli valutabili 

 

  1. Le categorie di titoli ed i punteggi  massimi  da  attribuire  a

ciascuna di esse sono riportati nella tabella A. 

  2. La valutazione e' limitata ai titoli indicati nella  domanda  di

partecipazione da parte  dei  candidati  risultati  idonei  ai  sensi

dell'articolo 5 del presente regolamento, purche' posseduti alla data

di scadenza del termine utile per la presentazione delle  domande  di

ammissione al concorso. 

  3. Ai fini della valutazione dei titoli  sportivi,  sono  presi  in

considerazione solo quelli certificati dal C.I.P.  ed  acquisiti  nei

ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando che

indice il concorso. 

  4. La commissione esaminatrice predetermina i criteri necessari per

la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi  punteggi

e annota i titoli valutabili attribuendo i relativi  punteggi,  anche

con l'ausilio  di  sistemi  informatici,  sulle  schede  individuali,

allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte  integrante,

con sottoscrizione anche digitale. 

                               Art. 8 

 

Dichiarazione dei vincitori e avvio al corso e all'attivita' sportiva

             presso la «Sezione paralimpica Fiamme Oro» 

 

  1.  Al  termine  del  concorso,  con   decreto   del   Capo   della

Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,  pubblicato  sul

sito  istituzionale  della  Polizia  di  Stato,  con   avviso   della

pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,

sono  approvate  le  graduatorie  di  merito  relative  alle  singole

discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai

candidati in sede di valutazione  dei  titoli  e  sono  dichiarati  i

vincitori del concorso. 

  2. I vincitori del concorso sono nominati  allievi  agenti  tecnici

del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta  attivita'

tecnico-scientifica o tecnica e sono ammessi alla  frequenza  di  uno

specifico corso di  formazione,  da  svolgersi  anche  con  modalita'

telematiche, a carattere teorico-pratico, della durata di  sei  mesi,

suddivisi in un  periodo  di  formazione  teorica  e  un  periodo  di

formazione ed applicazione  pratica  presso  la  rispettiva  «Sezione

paralimpica  Fiamme  Oro»,  istituito  con  decreto  del  Capo  della

Polizia-Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,   ai   sensi

dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

24 aprile 1982, n. 337. 

  3. Gli allievi agenti, al termine del corso di formazione, superato

l'esame finale e ottenuto il giudizio di  idoneita'  al  servizio  di

polizia, prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova,

secondo la graduatoria di fine corso. Superato il periodo  di  prova,

da svolgersi presso la «Sezione paralimpica Fiamme  Oro»  del  Centro

nazionale Fiamme Oro a cui sono  assegnati,  gli  agenti  tecnici  in

prova sono nominati agenti tecnici e confermati nel ruolo secondo  la

graduatoria finale degli esami di fine corso. 

  4. Agli appartenenti ai ruoli tecnici  della  «Sezione  paralimpica

Fiamme  Oro»  e'  attribuita  la  qualifica  di  agente  di  pubblica

sicurezza e di agente  di  polizia  giudiziaria,  limitatamente  alle

attivita'  sportive  paralimpiche  svolte,  nonche'  alle  specifiche

funzioni esercitate in sede di reimpiego ai sensi dell'articolo 9. 

  5. Fermo  restando  il  giudizio  di  idoneita'  espresso  all'atto

dell'ammissione sulla base di requisiti differenti da quelli previsti

per gli altri ruoli della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo  44

del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per il personale  di

cui al presente regolamento non e' prevista  l'idoneita'  al  tiro  e

alle tecniche operative. 

                               Art. 9 

 

              Impiego in altre attivita' istituzionali 

                       della Polizia di Stato 

 

  1.  Gli  atleti  di  cui   all'articolo   1   perdono   l'idoneita'

all'attivita' nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» in caso di: 

    a) perdita, accertata dagli organismi medico  sanitari  preposti,

dei requisiti di  idoneita'  sportiva  necessari  per  l'espletamento

della  disciplina  sportiva  praticata  nell'ambito  della   «Sezione

paralimpica Fiamme Oro»; 

    b) perdita della qualita' di atleta di interesse paralimpico  per

un periodo superiore a sei mesi; 

    c) sospensione  definitiva  disposta  dal  competente  organo  di

giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi; 

    d)  accoglimento  della  domanda  di  cessazione   dall'attivita'

sportiva paralimpica presentata dall'atleta. 

  2. Gli atleti paralimpici di cui al comma  1  sono  destinati,  con

decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche

del personale della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed

impiegati, preferibilmente, in attivita'  istituzionali  di  supporto

tecnico-sportivo,  addestrativo,  formativo  e  amministrativo  nella

«Sezione paralimpica Fiamme Oro». 

  3.  Gli   atleti   paralimpici,   cessata   l'attivita'   sportiva,

frequentano un corso di aggiornamento professionale, della durata non

superiore a tre mesi, da svolgersi anche con  modalita'  telematiche,

istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della

pubblica sicurezza. 

                               Art. 10 

 

                       Invarianza finanziaria 

 

  1. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

  Il presente regolamento sara' trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 23 giugno 2022 

 

                                               Il Ministro: Lamorgese 

 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022 

Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del

Ministero della difesa,reg.ne n. 1945 

                                                            Tabella A 

 

                                                (articolo 3, comma 2) 

 

                     TITOLI SPORTIVI PARALIMPICI 

                       CERTIFICATI DAL C.I.P. 

 

    1. Paralimpiadi: piazzamento dal  1°  al  10°  posto  a  scalare,

piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record olimpico (fino a

punti 40 per il primo posto); 

    2. Campionati  Mondiali:  piazzamento  dal  1°  al  10°  posto  a

scalare,  piazzamento  oltre  il  10°  posto,  conseguimento   record

mondiale (fino a punti 35 per il primo posto); 

    3. Classifica finale di Coppa del Mondo: piazzamento  dal  1°  al

10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto (fino a punti  30

per il primo posto); 

    4. Campionati Europei: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare,

piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record europeo (fino  a

punti 25 per il primo posto); 

    5. Prove di Coppa del Mondo: piazzamento dal 1° al  10°  posto  a

scalare, piazzamento oltre il 10° posto (fino a punti 15 per il primo

posto); 

    6. Campionati Italiani: piazzamento dal 1° al 3°  posto  (fino  a

punti 10 per il primo posto). 

 

                             __________ 

 

                                                            Tabella B 

 

                                                (articolo 5, comma 6) 

 

REQUISITI  ATTITUDINALI  RICHIESTI  PER  IL  RECLUTAMENTO  DI  ATLETI

  TESSERATI PRESSO LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI RICONOSCIUTE DAL

  COMITATO ITALIANO PARALIMPICO DA PARTE DEI GRUPPI SPORTIVI «POLIZIA

  DI STATO-FIAMME ORO» 

 

    a) livello evolutivo: una maturazione  globale  che  esprima  una

sintonica  integrazione  della  personalita',  con  riferimento  alla

sicurezza nelle proprie potenzialita' ed al senso di responsabilita'; 

    b) controllo emotivo: una  stabilita'  emotiva  che  consenta  di

contenere  le  proprie   reazioni   emotivo-comportamentali   e   che

attraverso l'autocontrollo e  la  volitivita'  aumenti  il  senso  di

autoefficacia; 

    c)  capacita'  intellettiva:  delle  facolta'  intellettive   che

favoriscano  un   positivo   reimpiego   in   compiti   di   supporto

(prevalentemente tecnico) e che implichino capacita'  di  attenzione,

di memorizzazione e che consentano una comunicazione efficace; 

    d)  socialita':  un  comportamento  sociale  che   evidenzi   una

capacita' di stabilire e gestire in modo soddisfacente  rapporti  con

l'ambiente  di  lavoro,  tenuto   conto   dell'adattabilita',   della

motivazione,  dello  spirito  di  collaborazione  e  del   senso   di

appartenenza al gruppo. 

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