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venerdì 29 luglio 2022

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 aprile 2022 Criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, e l'accesso alle banche dati tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale. (22A04212) (GU n.174 del 27-7-2022)

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2022 

Criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa

e operativa, e l'accesso alle banche dati tra le Forze di polizia e i

Corpi e servizi di polizia municipale. (22A04212) 

(GU n.174 del 27-7-2022)


 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

 

  Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge 20  febbraio  2017,  n.

14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,

che demanda ad un decreto del Ministro  dell'interno  la  definizione

dei  criteri  generali  per  il  rafforzamento  della   cooperazione,

informativa e operativa, nonche' per l'accesso alle banche  dati  fra

le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale ai fini

dell'applicazione dell'ordine di  allontanamento  e  del  divieto  di

accesso di cui  all'art.  9  e  allo  stesso  art.  10  del  predetto

decreto-legge n. 14 del 2017; 

  Visti gli articoli  dall'8  al  10  della  legge  1°  aprile  1981,

concernenti l'istituzione, e la disciplina  del  centro  elaborazione

dati istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica  sicurezza

del Ministero dell'interno (nel prosieguo: CED); 

  Visto la legge 7  marzo  1986,  n.  65,  recante  la  legge  quadro

sull'ordinamento della polizia municipale; 

  Visto l'art. 16-quater del decreto-legge 18  gennaio  1993,  n.  8,

convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  marzo  1993,  n.  68

secondo cui le modalita' di accesso agli schedari dei veicoli rubati,

dei  documenti  di  identita'  rubati  o   smarriti,   nonche'   alle

informazioni  concernenti  i  permessi  di  soggiorno  da  parte  del

personale della polizia locale munito della qualifica  di  agente  di

pubblica  sicurezza  e'  determinato   con   decreti   del   Ministro

dell'interno  adottati  ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo  art.

16-quater; 

  Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge  n.

14 del 2017, secondo cui le misure per coordinare,  tra  l'altro,  lo

scambio informativo nei settori di rispettivo interesse tra le  Forze

di polizia e  la  polizia  locale,  sono  specificate  con  le  linee

generali per  la  realizzazione  delle  politiche  pubbliche  per  la

sicurezza integrata; 

  Visto inoltre, l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n.  14

del 2017, secondo cui i patti per la sicurezza  urbana,  sottoscritti

tra il prefetto e il sindaco, possono individuare, in relazione  alla

specificita' dei contesti interventi  per  la  sicurezza  urbana  nel

rispetto  delle  linee  guida  adottate,  su  proposta  del  Ministro

dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza  Stato-citta'

e autonomie locali; 

  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante

attuazione (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del

27 aprile 2016 relativa, alla protezione delle  persone  fisiche  con

riguardo al trattamento dei dati personali da parte  delle  autorita'

competenti  a  fini  di   prevenzione,   indagine,   accertamento   e

perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla

libera circolazione di tali dati; 

  Visto l'art. 18, commi 1, 1-bis e 2, del  decreto-legge  4  ottobre

2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge  1°  dicembre

2018, n. 132, concernenti le condizioni nel rispetto delle  quali  il

personale dei Corpi e servizi di polizia municipale puo' accedere  al

CED al fine di verificare eventuali provvedimenti  di  ricerca  o  di

rintraccio esistenti  nei  confronti  delle  persone  identificate  o

controllate; 

  Viste  le linee  generali  per  la  realizzazione  delle  politiche

pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi del predetto

art. 2 del  decreto-legge  n.  14  del  2017,  adottate  con  accordo

stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata; 

  Viste le  linee  guida  per  l'attuazione  della  sicurezza  urbana

adottate, ai sensi del citato art. 5, comma 1, del  decreto-legge  n.

14 del 2017, con accordo stipulato il 26  luglio  2018,  in  sede  di

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 

  Ritenuto di definire i criteri generali per il rafforzamento  della

cooperazione, informativa e operativa,  nonche'  per  l'accesso  alle

banche dati fra le Forze di polizia e i Corpi e  servizi  di  polizia

municipale ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai  predetti

articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                Ambito di applicazione e definizioni 

 

  1.  Il  presente  decreto  definisce  i  criteri  generali  per  il

rafforzamento della cooperazione, informativa  e  operativa,  nonche'

per l'accesso alle banche dati fra le Forze di polizia e  i  Corpi  e

servizi di polizia municipale ai fini  dell'applicazione  dell'ordine

di allontanamento e del divieto di accesso di cui agli articoli  9  e

10 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 

  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 

    a) «CED» il Centro elaborazione dati  di  cui  all'art.  8  della

legge 1° aprile 1981, n. 121; 

    b) «Comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica»,

il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica  di  cui

all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 

    c) «decreto-legge n. 14 del 2017», il decreto-legge  20  febbraio

2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile

2017, n. 48; 

    d) «divieto di accesso» il divieto di accesso ad una o piu'  aree

urbane adottato dal questore ai sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del

decreto-legge n. 14 del 2017; 

    e) «ordine di allontanamento», l'ordine di allontanamento  da  un

luogo disposto dall'organo accertatore ai  sensi  degli  articoli  9,

commi 1 e 2, e 10, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017. 

                               Art. 2 

 

                Criteri generali per il rafforzamento 

                   della cooperazione informativa 

 

  1. Ai fini della piu' efficace attuazione delle previsioni  di  cui

agli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, i patti per la

sicurezza urbana, sottoscritti tra il prefetto e il sindaco ai  sensi

dell'art. 5 del  medesimo  decreto-legge  n.  14  del  2017,  possono

prevedere misure  di  rafforzamento  della  cooperazione  informativa

ispirate ai seguenti criteri generali: 

    a) predisposizione e  condivisione  da  parte  del  comune  della

«mappa» dei luoghi e delle aree nei quali sono vigenti,  nel  proprio

territorio, i divieti di stazionamento o di occupazione di  spazi  di

cui all'art. 9, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 14 del 2017; 

    b) aggiornamento da parte del  comune  della  «mappa»  elaborata,

anche sulla base del parere reso  in  apposite  sedute  del  Comitato

provinciale per l'ordine e  la  sicurezza  pubblica,  finalizzato  ad

individuare pure le ulteriori aree e luoghi dove sono piu'  frequenti

i comportamenti in danno del  decoro  urbano  o  che  ne  impediscono

l'accessibilita' e la fruibilita'; 

    c) elaborazione, a cadenze periodiche stabilite  con  i  predetti

patti, di rilevazioni statistiche in  forma  anonima  concernenti  il

numero di ordini di allontanamento disposti dagli  uffici  e  Comandi

delle  Forze  di  polizia  operanti   nel   territorio   del   comune

interessato, nonche' dal  Corpo  o  servizio  di  polizia  municipale

dipendente dal comune  stesso.  I  patti  possono  prevedere  che  la

statistica sia  riferita  sia  al  numero  complessivo  degli  ordini

adottati sia a quello degli ordini adottati nei luoghi dove sono piu'

frequenti i comportamenti  in  danno  del  decoro  urbano  o  che  ne

impediscono l'accessibilita' e la fruibilita'; 

    d)  possibilita'  di  utilizzare,  per  la  realizzazione   delle

rilevazioni  statistiche  di  cui  alla  lettera  c),  i  sistemi  di

georeferenziazione implementati nell'ambito delle iniziative previste

dal paragrafo 3 delle  linee  generali  per  la  realizzazione  delle

politiche pubbliche per la sicurezza integrata,  adottate,  ai  sensi

del predetto art. 2 del decreto-legge n. 14  del  2017,  con  accordo

stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata; 

    e)  elaborazione  a  cura  del  questore,  secondo   le   cadenze

periodiche stabilite con i predetti patti, di rilevazioni statistiche

in forma anonima del numero dei divieti di accesso adottati; 

    f) comunicazione da parte  del  prefetto,  secondo  le  modalita'

previste dalle linee generali per la  realizzazione  delle  politiche

pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi dell'art.  2

del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 24 gennaio

2018 in sede di Conferenza  unificata,  di  elaborazioni  statistiche

anonime concernenti il numero delle violazioni di  cui  all'art.  10,

comma 2, secondo periodo e comma 3,  secondo  periodo,  del  medesimo

decreto-legge n. 14 del 2017. 

  2. Le elaborazioni statistiche,  anche  in  forma  georeferenziata,

previste dal  comma  1  sono  utilizzate,  oltreche'  ai  fini  della

pianificazione   delle   attivita'   operative    finalizzate    alla

salvaguardia del decoro, anche  per  l'individuazione  da  parte  dei

comuni di ulteriori aree da sottoporre a particolare tutela anche  ai

sensi del paragrafo  4  delle  linee  guida  per  l'attuazione  della

sicurezza urbana ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge  n.

14 del 2017. 

                               Art. 3 

 

                Criteri generali per il rafforzamento 

                    della cooperazione operativa 

 

  1. Per il rafforzamento  della  cooperazione  di  natura  operativa

finalizzata   all'attuazione   di   un'efficace   prevenzione   delle

manifestazioni di degrado,  il  prefetto  e  il  sindaco  del  comune

interessato, sulla base delle rilevazioni statistiche, anche in forma

georeferenziata, di cui all'art. 2, possono  concordare,  nell'ambito

dei patti per la sicurezza urbana, mirate iniziative di controllo  da

eseguirsi a cura della polizia locale, finalizzate ad  accertare,  in

particolare nelle  aree  e  nei  luoghi  interessati  da  consistenti

afflussi di  persone  o  turistici,  le  eventuali  condotte  che  ne

impediscono l'accessibilita' e la fruizione. 

  2. Alle  iniziative  di  controllo  di  cui  al  comma  1,  possono

aggiungersi, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della  legge

26 marzo  2001,  n.  128,  servizi  di  controllo  straordinario  del

territorio, definiti sentito il parere del Comitato  provinciale  per

l'ordine e la sicurezza pubblica. I predetti  servizi  sono  eseguiti

con la partecipazione anche delle Forze di polizia, per  gli  aspetti

di specifica competenza e secondo quanto previsto dalla direttiva  di

cui al decreto del Ministro dell'interno adottato in data  15  agosto

2017. 

                               Art. 4 

 

                   Criteri generali per l'accesso 

                          alle banche dati 

 

  1. Ai fini della piu' efficace attuazione degli articoli 9 e 10 del

decreto-legge n. 14 del 2017, il personale dei  Corpi  e  servizi  di

polizia municipale, munito della  qualifica  di  agente  di  pubblica

sicurezza, quando procede al controllo  e  all'identificazione  delle

persone,  puo'  verificare  l'eventuale  esistenza   di   ordini   di

allontanamento e di divieti di accesso nei  confronti  delle  persone

controllate, accedendo, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 della

legge 1° aprile 1981, n. 121, al livello del  CED  stabilito  con  il

decreto del Ministro dell'interno di cui all'art.  10,  comma  6-bis,

del decreto-legge n. 14 del 2017. 

  2. L'accesso al CED di cui al comma 1 avviene secondo le  modalita'

stabilite con i decreti del Ministro dell'interno previsti  dall'art.

16-quater, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.  8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 

  3. Restano ferme le indicazioni recate dal paragrafo 3 delle  linee

generali per  la  realizzazione  delle  politiche  pubbliche  per  la

sicurezza  integrata,   adottate,   ai   sensi   dell'art.   2,   del

decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo  stipulato  il  24  gennaio

2018 in sede di Conferenza unificata. 

                               Art. 5 

 

                 Clausola di neutralita' finanziaria 

 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

ulteriori oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Il

Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero  dell'interno

provvede all'attuazione del presente decreto con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

                               Art. 6 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 28 aprile 2022 

 

                                               Il Ministro: Lamorgese 


Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 

Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del

Ministero della difesa, n. 1593 

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