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sabato 13 agosto 2022

LEGGE 5 agosto 2022, n. 119 Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. (22G00131) (GU n.189 del 13-8-2022) Vigente al: 28-8-2022

 

LEGGE 5 agosto 2022, n. 119 


Disposizioni di revisione del modello  di  Forze  armate  interamente

professionali,  di  proroga  del  termine  per  la  riduzione   delle

dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il

Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare,

nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al  Governo

per la revisione dello strumento militare nazionale. (22G00131) 

(GU n.189 del 13-8-2022)

  Vigente al: 28-8-2022   


 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                              Promulga 

 

  la seguente legge: 

 

                               Art. 1 

 

Proroga del  termine  per  la  riduzione  delle  dotazioni  organiche

  dell'Esercito italiano, della Marina  militare,  escluso  il  Corpo

  delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 

 

  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto

legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: 

    a) agli articoli  2196-bis,  comma  1,  alinea,  2197,  commi  1,

alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis,

2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2229,  comma  6,

2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, le parole: «2024 ovvero al

diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  della

legge 31 dicembre 2012,  n.  244»  sono  sostituite  dalla  seguente:

«2033»; 

    b) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le  parole:  «2025

ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,  comma

2, della legge 31  dicembre  2012,  n.  244»  sono  sostituite  dalla

seguente: «2034»; 

    c) all'articolo 2209-ter,  comma  1,  alinea,  le  parole:  «2024

ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi  dell'articolo  5,

comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite  dalla

seguente: «2033»; 

    d) agli articoli 2214-bis, comma 4, e 2221-bis, comma 1,  alinea,

le parole: «2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo  5,

comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite  dalla

seguente: «2033»; 

    e) all'articolo 2224, comma 1: 

      1) alla lettera a), le parole: «2024, ovvero al diverso termine

stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre

2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»; 

      2) alla  lettera  b),  le  parole:  «2025,  ovvero  dal  giorno

successivo al diverso termine stabilito  ai  sensi  dell'articolo  5,

comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite  dalla

seguente: «2034»; 

    f) all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, la  parola:  «2024»  e'

sostituita dalla seguente: «2033». 

                               Art. 2 

 

Rimodulazione delle  dotazioni  organiche  dei  sottufficiali  e  dei

  volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il

  Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 

 

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 798-bis, comma 1: 

      1) alla lettera b), i numeri 1), 2) e 3)  sono  sostituiti  dai

seguenti: 

        «1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e

10.900 sergenti; 

        2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800  marescialli  e

4.450 sergenti; 

        3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli

e 8.850 sergenti»; 

        2) alla lettera c), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti  dai

seguenti: 

          «1)  63.000  dell'Esercito  italiano,  di  cui  40.000   in

servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata; 

          2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350  in  servizio

permanente e 3.200 in ferma prefissata; 

          3)  12.150  dell'Aeronautica  militare,  di  cui  8.550  in

servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata»; 

    b) l'articolo 2207-bis e' abrogato. 

                               Art. 3 

 

Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in

                          ferma prefissata 

 

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al libro quarto, titolo II, capo VII: 

      1) alla sezione I e' premessa la seguente: 

        «SEZIONE 0I 

        VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA 

  Art. 696-bis (Denominazione e durata delle ferme). - 1. I volontari

in ferma prefissata si distinguono in: 

    a) volontari in ferma prefissata iniziale; 

    b) volontari in ferma prefissata triennale. 

  2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1  ha  durata  pari  a  tre

anni. 

  3. La durata delle ferme di cui al comma 2 puo' essere  prolungata,

con  il  consenso  degli  interessati,  per  il  tempo   strettamente

necessario al completamento, rispettivamente,  dell'iter  concorsuale

di coloro che hanno  presentato  domanda  per  il  reclutamento  come

volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per  il  transito

nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo

704»; 

  2) la  rubrica  della  sezione  I  e'  sostituita  dalla  seguente:

«Volontari in ferma prefissata iniziale»; 

  3) l'articolo 697 e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 697 (Requisiti). -  1.  Possono  partecipare  alle  procedure

selettive per il  reclutamento  dei  volontari  in  ferma  prefissata

iniziale i cittadini in possesso dei requisiti  di  cui  all'articolo

635 e dei seguenti ulteriori requisiti: 

    a) eta' non superiore a ventiquattro anni; 

    b) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

    c) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il  reclutamento  nelle

Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente. 

  2. I vincitori delle procedure selettive di cui  al  comma  1  sono

ammessi alla ferma prefissata iniziale in qualita'  di  soldato,  per

l'Esercito italiano, comune di 2ª classe, per la Marina  militare,  o

aviere, per l'Aeronautica militare»; 

  4) all'articolo 698, alla rubrica e al comma 1, le parole:  «di  un

anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»; 

  5) all'articolo  699,  comma  1,  le  parole:  «di  un  anno»  sono

sostituite dalle seguenti: «per almeno dodici mesi»; 

  6) la rubrica  della  sezione  II  e'  sostituita  dalla  seguente:

«Volontari in ferma prefissata triennale»; 

  7) l'articolo 700 e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 700  (Requisiti). - 1. Possono partecipare ai concorsi  per

il  reclutamento  dei  volontari  in  ferma  prefissata  triennale  i

volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in  rafferma  annuale,

in servizio da almeno ventiquattro mesi o in  congedo  da  non  oltre

dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e  dei

seguenti ulteriori requisiti: 

      a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze

armate in qualita' di volontario in servizio permanente; 

      b) eta' non superiore  a  ventotto  anni  compiuti,  elevata  a

ventinove per i volontari in  rafferma  annuale,  in  servizio  o  in

congedo; 

      c)  superamento  con  esito  positivo  del  corso   basico   di

formazione iniziale. 

  2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente  disponibili

sono riservati: 

    a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in  servizio  ovvero

in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70 per cento; 

    b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in  congedo  da  non

oltre dodici mesi, che  abbiano  completato  la  ferma  iniziale,  in

misura non superiore al 30 per cento. 

  3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle  Forze

armate,  possono  essere  banditi  concorsi   straordinari   per   il

reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati: 

    a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in  servizio  ovvero

in congedo in  possesso  di  specifici  requisiti  stabiliti  con  il

decreto di cui all'articolo 701; 

    b) ai volontari in ferma  prefissata  iniziale  in  congedo,  che

abbiano completato la relativa ferma da piu' di dodici mesi, di  eta'

non superiore a trenta anni compiuti. 

  4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano  le

disposizioni sul periodo minimo  di  servizio  di  cui  al  comma  1,

alinea. 

  5. I vincitori dei  concorsi  di  cui  al  presente  articolo  sono

ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per

l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina  militare,  o

aviere scelto, per l'Aeronautica militare»; 

  8) l'articolo 701 e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 701 (Modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma

prefissata  triennale). -  1.  Le  modalita'  di   reclutamento   dei

volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto

del Ministro della difesa»; 

  9) all'articolo 702, comma 1, alinea, le  parole:  «di  un  anno  e

quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziale e triennale»; 

  10) all'articolo 703: 

    10.1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «in  ferma  prefissata»

sono inserite le seguenti: «, in servizio o in congedo, di  eta'  non

superiore a venticinque anni compiuti,  i  quali  abbiano  completato

almeno dodici mesi di servizio in qualita'  di  volontario  in  ferma

prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per

l'accesso   alle   predette   carriere   previsti   dai    rispettivi

ordinamenti,»; 

    10.2) il comma 2 e' abrogato; 

    10.3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

      «3.  Nella  formazione  delle  graduatorie  le  amministrazioni

tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto

e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti,  funzioni  e

attivita' affini a quelli propri della  carriera  per  cui  e'  stata

fatta domanda di accesso  nonche'  delle  specializzazioni  acquisite

durante la ferma prefissata, considerati utili»; 

  11) l'articolo 704 e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 704  (Modalita' di reclutamento dei volontari  in  servizio

permanente). - 1. Sono immessi nei ruoli dei  volontari  in  servizio

permanente, salva espressa rinuncia, i volontari in ferma  prefissata

triennale al termine della ferma, in possesso dei  requisiti  di  cui

all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: 

      a) non essere sottoposti a  procedimento  disciplinare  da  cui

possa derivare una sanzione di stato; 

      b) aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" o

giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio. 

  2. Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  stabiliti  gli

eventuali ulteriori requisiti e le modalita' di  transito  nei  ruoli

dei volontari in servizio permanente. 

  3. I volontari di cui  al  comma  1  sono  immessi  nei  ruoli  dei

volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo

al termine della ferma triennale e sono  iscritti  in  ruolo  secondo

l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in

ruolo, l'anzianita' relativa e' rideterminata sulla base  dei  titoli

acquisiti e  del  rendimento  complessivo  nel  periodo  di  servizio

prestato in qualita' di volontario  in  ferma  prefissata  triennale,

secondo modalita' e criteri definiti con il decreto di cui  al  comma

2. 

  4. I volontari in  ferma  prefissata  triennale,  che  non  possono

essere  ammessi  al  transito  in  servizio  permanente   in   quanto

temporaneamente non idonei  al  servizio  militare  incondizionato  o

perche' imputati in un procedimento penale per delitto non colposo  o

sottoposti a procedimento disciplinare  da  cui  possa  derivare  una

sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di

permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati: 

    a)  data  di  scadenza  del  periodo  massimo   di   licenza   di

convalescenza, per il militare temporaneamente non idoneo al servizio

militare incondizionato, salvo quanto previsto dall'articolo 955; 

    b)  data  di  definizione  del  procedimento,  per  il   militare

sottoposto a procedimento penale o disciplinare. 

  5. I volontari in ferma prefissata triennale  di  cui  al  comma  4

possono presentare domanda di  ammissione  al  transito  in  servizio

permanente con decorrenza dal  giorno  successivo  al  termine  della

ferma triennale nei seguenti casi ed entro  i  termini  per  ciascuno

indicati: 

    a) se hanno riacquistato l'idoneita' fisica al servizio  militare

incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del

relativo giudizio; 

    b) se e' stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento

penale si e' concluso con sentenza irrevocabile che dichiara  che  il

fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto

non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla notificazione  del

relativo provvedimento; 

    c)  se  il  procedimento  disciplinare  si  e'   concluso   senza

l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni  dalla

notificazione del relativo provvedimento. 

  6. I volontari in ferma prefissata triennale, che allo scadere  del

termine di cui  al  comma  4,  lettera  a),  non  hanno  riacquistato

l'idoneita' al servizio militare incondizionato o  sono  riconosciuti

temporaneamente non idonei, sono collocati in congedo con  decorrenza

dal giorno successivo  a  quello  della  data  di  comunicazione  del

relativo giudizio. 

  7. I volontari in ferma prefissata triennale, che non sono  ammessi

al transito in  servizio  permanente,  cessano  dalla  ferma  e  sono

collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso  in

servizio oltre il termine di scadenza della ferma e' considerato come

servizio prestato in ferma prefissata triennale»; 

  b) all'articolo 706, il comma 2 e' abrogato; 

  c) all'articolo 707, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla

seguente: 

    «a) non aver superato il ventiquattresimo  anno  di  eta',  salvo

quanto  previsto  dall'articolo  703  per  i   volontari   in   ferma

prefissata»; 

  d) all'articolo 781, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

    «1-bis. I volontari in ferma  prefissata  della  Marina  militare

conseguono le categorie, le specialita' o le  qualificazioni  a  loro

assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in  fase

di reclutamento dopo il superamento del corso di formazione di base»; 

  e) all'articolo 842: 

    1) al comma 3, le parole: «quadriennale e in  rafferma  biennale»

sono sostituite dalla seguente: «triennale»; 

    2) al comma 3-ter, la parola: «quadriennale» e' sostituita  dalla

seguente: «triennale»; 

  f) all'articolo 930, comma 1-bis.1, dopo la lettera a) e'  inserita

la seguente: 

    «a-bis) volontari  in  ferma  prefissata  triennale  che,  avendo

completato  la  ferma,  sono  esclusi  dall'immissione  in   servizio

permanente a causa di un giudizio  di  permanente  non  idoneita'  al

servizio militare incondizionato»; 

  g) l'articolo 954 e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 954 (Rafferme dei volontari). - 1.  I  volontari  in  ferma

prefissata  iniziale  possono  essere  ammessi,  a  domanda,   a   un

successivo periodo di rafferma della durata di un anno. 

  2. La rafferma di cui al comma 1 puo'  essere  prolungata,  con  il

consenso degli interessati, per il tempo strettamente  necessario  al

completamento dell'iter concorsuale di coloro  che  hanno  presentato

domanda per  il  reclutamento  come  volontari  in  ferma  prefissata

triennale. 

  3. I criteri e  le  modalita'  di  ammissione  alla  rafferma  sono

disciplinati con decreto del Ministro della difesa»; 

  h) all'articolo 957, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla

seguente: 

    «e-bis) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi  basici  di

formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvi i casi di

infermita' dipendente da causa di servizio»; 

  i) all'articolo 958: 

    1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

      «1-bis. Entro il dodicesimo mese di  servizio  i  volontari  in

ferma   prefissata   iniziale   possono   presentare    domanda    di

proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1»; 

    2) al comma 3, le parole: «di  un  anno»  sono  sostituite  dalla

seguente: «iniziale»; 

    3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 

      «3-bis. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi  del

comma 3 non possono presentare domanda di partecipazione  a  concorsi

per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi

nello stesso anno dalla stessa Forza armata»; 

  l) all'articolo 960: 

    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

      «1. La proposta di proscioglimento per scarso  rendimento  puo'

essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui il volontario

in ferma prefissata ha conseguito  la  qualifica  di  "insufficiente"

ovvero giudizi negativi in sede  di  redazione  della  documentazione

caratteristica per un periodo di almeno nove mesi»; 

      2) al comma 2, le parole: «di un anno» sono soppresse; 

  m) all'articolo  978,  comma  1,  le  parole:  «di  un  anno»  sono

sostituite dalla seguente: «iniziale»; 

  n) all'articolo 988: 

    1) al comma 2, le  parole:  «e  il  trattamento  economico»  sono

soppresse; 

    2) al comma 3: 

      2.1)  il  primo  e  il  secondo  periodo  sono  sostituiti  dai

seguenti: «Ai militari richiamati delle  categorie  dei  militari  di

truppa in servizio di leva, dei volontari  in  ferma  annuale  e  dei

volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale e' attribuito  lo

stato giuridico dei pari grado appartenenti  ai  volontari  in  ferma

prefissata iniziale.  Ai  militari  richiamati  delle  categorie  dei

volontari  in  ferma  breve  e  in  ferma  prefissata   triennale   e

quadriennale  e'  attribuito  lo  stato  giuridico  dei  pari   grado

appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale»; 

      2.2) al quarto periodo, la parola: «quadriennale» e' sostituita

dalla seguente: «triennale»; 

  o)  all'articolo  1302,  comma  1,  la  parola:  «quadriennale»  e'

sostituita dalla seguente: «triennale»; 

  p) l'articolo 1303 e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 1303 (Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti). -

1. I volontari in ferma prefissata triennale conseguono il  grado  di

graduato o corrispondente, con decorrenza dalla  data  di  immissione

nei ruoli dei volontari in servizio permanente»; 

  q) all'articolo 1501: 

    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

      «1. Compatibilmente con le esigenze di  servizio,  puo'  essere

concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano  richiesta

in tempo  utile,  il  permesso  di  assentarsi  durante  l'orario  di

servizio per una durata non superiore a 36 ore nel corso dell'anno di

ferma. I permessi concessi devono essere  recuperati  entro  il  mese

successivo  a  quello  nel  quale  sono  stati  fruiti   secondo   le

disposizioni di Forza armata. Per i  volontari  in  ferma  prefissata

triennale i permessi possono  anche  essere  detratti  dalle  ore  di

recupero compensativo»; 

    2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 

      «3-bis. I volontari in ferma prefissata che  prestano  servizio

nei giorni festivi di cui al comma 3 hanno diritto al recupero  della

festivita'»; 

  r) all'articolo 1502: 

    1) al comma 1, lettera a): 

      1.1) al numero 1), le parole:  «di  un  anno»  sono  sostituite

dalla seguente: «iniziale»; 

      1.2) al numero 2),  la  parola:  «quadriennale»  e'  sostituita

dalla seguente: «triennale»; 

      1.3) il numero 3) e' abrogato; 

      2) al comma 1, lettera b): 

        2.1) al numero 1), le parole: «di un  anno»  sono  sostituite

dalla seguente: «iniziale»; 

        2.2) al numero 2), la parola:  «quadriennale»  e'  sostituita

dalla seguente: «triennale»; 

        2.3) il numero 3) e' abrogato; 

      3) al comma 2, le parole: «numeri 1), 2) e 3)» sono  sostituite

dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»; 

      4) al comma 4: 

        4.1) alla lettera a),  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo

2204» sono sostituite dalle seguenti: «o rafferma»; 

        4.2) alla lettera b), le parole: «quadriennale e in  rafferma

biennale» sono sostituite dalla seguente: «triennale»; 

      5) al comma 7, le parole: «il mese di  giugno  dell'anno»  sono

sostituite dalle seguenti: «l'anno»; 

      6) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 

        «8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile  e  non

e' monetizzabile. Si applica l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135»; 

  s) all'articolo 1503: 

    1) al comma 2: 

      1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 

        «a) fino a quattro mesi per  ogni  anno  di  servizio  per  i

volontari in ferma prefissata iniziale»; 

      1.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 

        «c) fino a dodici mesi per i volontari  in  ferma  prefissata

triennale»; 

      1.3) la lettera d) e' abrogata; 

      1.4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 

        «e) fino a quindici giorni per ciascun mese di  prolungamento

del servizio, non cumulabili  con  gli  eventuali  residui  dei  mesi

precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento  della  ferma  o

rafferma»; 

    2) al comma 6, lettera b): 

      2.1) al numero 1), le parole:  «di  un  anno»  sono  sostituite

dalla seguente: «iniziale»; 

      2.2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: 

        «2) ai volontari in ferma prefissata triennale lo stipendio e

gli  altri  assegni  di  carattere  fisso  e  continuativo   di   cui

all'articolo 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i  primi

sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi e, a

decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti»; 

  t) all'articolo 1504: 

    1) al comma 1, la  parola:  «quadriennale»  e'  sostituita  dalla

seguente: «triennale»; 

    2) il comma 3 e' abrogato. 

  2. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 luglio  2016,  n.  145,

dopo le parole: «in ferma prefissata di un  anno»  sono  inserite  le

seguenti: «e dei volontari in ferma prefissata iniziale». 

                               Art. 4 

 

       Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata 

 

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) l'articolo 1791 e' sostituito dal seguente: 

      «Art.  1791  (Retribuzione  base   dei   volontari   in   ferma

prefissata). -  1.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata  iniziale  e

raffermati, con la qualifica  di  soldato,  comune  di  2ª  classe  e

aviere, e' corrisposta una paga lorda giornaliera  determinata  nella

misura  percentuale  dell'81,50  per   cento   riferita   al   valore

giornaliero  dello  stipendio  iniziale   lordo   e   dell'indennita'

integrativa speciale costituenti la retribuzione  mensile  del  grado

iniziale dei volontari in servizio permanente. 

      2. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma  1,  ai

volontari in ferma prefissata  iniziale  e  raffermati  che  prestano

servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno  mensile  di  50

euro. 

      3. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti: 

        a) uno stipendio calcolato in misura pari  all'80  per  cento

del parametro stipendiale spettante al grado iniziale  dei  volontari

in servizio permanente; 

        b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati  in

misura pari all'80 per cento di quelli spettanti  al  grado  iniziale

dei volontari in servizio permanente»; 

    b) l'articolo 1792 e' sostituito dal seguente: 

      «Art. 1792 (Retribuzione  accessoria  dei  volontari  in  ferma

prefissata). - 1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale  e  in

rafferma,  l'impiego  oltre   le   normali   attivita'   giornaliere,

disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole  Forze

armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per  il

recupero psico-fisico, non da' luogo  a  recupero  ed  e'  compensato

mediante la corresponsione di un'indennita' forfetaria  pari  a  euro

100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennita' e' ridotta

nella misura di un trentesimo per ogni giorno di  corresponsione  del

compenso forfetario di impiego ai sensi dell'articolo 6  della  legge

21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione  si  applica  nel  caso  di

corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati. 

      2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le  eventuali

ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i

termini  e  con  le   modalita'   previsti   dai   provvedimenti   di

concertazione emanati ai sensi  del  decreto  legislativo  12  maggio

1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari

al 70 per cento del compenso e  nei  limiti  previsti  per  il  grado

iniziale dei volontari  in  servizio  permanente.  Le  ore  eccedenti

l'orario di lavoro settimanale che non  sono  state  retribuite  sono

recuperate secondo le modalita' previste dai provvedimenti di cui  al

precedente periodo. 

      3. Ai volontari in ferma prefissata  triennale  possono  essere

attribuiti, nell'ambito delle  risorse  a  tal  fine  destinate,  che

costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia  e  di

impiego,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  stabiliti  in  sede  di

concertazione, in misura pari al 70 per cento  dell'importo  previsto

per il grado di graduato e gradi corrispondenti. 

      4.  Le  indennita'  di   impiego   operativo   fondamentali   e

supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16  della

legge 23 marzo 1983,  n.  78,  ove  spettanti,  sono  corrisposte  ai

volontari in ferma prefissata iniziale e  in  rafferma  nelle  misure

fisse ivi previste. 

      5.  Le  indennita'  di   impiego   operativo   fondamentali   e

supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16  della

legge 23 marzo 1983,  n.  78,  ove  spettanti,  sono  corrisposte  ai

volontari in ferma prefissata triennale nelle  misure  ivi  previste,

calcolate sull'importo  pari  all'80  per  cento  dell'indennita'  di

impiego operativo di base spettante al grado iniziale  dei  volontari

in servizio permanente. 

      6. Ai volontari in  ferma  prefissata  spetta  l'indennita'  di

rischio prevista dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 

      7. La fruizione della  mensa  e  degli  alloggi  collettivi  di

servizio e'  a  titolo  gratuito  per  tutti  i  volontari  in  ferma

prefissata. 

      8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di

congedamento»; 

    c) l'articolo 1793 e' abrogato; 

    d) all'articolo 1798, comma 1, le parole:  «di  cui  al  comma  2

dell'articolo 1791» sono sostituite dalle seguenti: «del 74 per cento

riferita al valore  giornaliero  dello  stipendio  iniziale  lordo  e

dell'indennita'  integrativa  speciale  costituenti  la  retribuzione

mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente»; 

    e) all'articolo 1799: 

      1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 

      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

        «1-bis. Ai militari richiamati  provenienti  dalle  categorie

dei militari di truppa in servizio di leva, dei  volontari  in  ferma

annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale  e'

attribuito il trattamento economico dei pari  grado  appartenenti  ai

volontari  in  ferma  prefissata  iniziale.  Ai  militari  richiamati

provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve e  in  ferma

prefissata triennale e  quadriennale  e'  attribuito  il  trattamento

economico  dei  pari  grado  appartenenti  ai  volontari   in   ferma

prefissata triennale». 

  2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 21  luglio

2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) dopo le parole: «o  in  rafferma  annuale»  sono  inserite  le

seguenti: «e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati»; 

    b)  la  parola:  «quadriennale»  e'  sostituita  dalla  seguente:

«triennale». 

                               Art. 5 

 

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico,

  avanzamento  e  trattamento  economico  dei  volontari   in   ferma

  prefissata 

 

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) dopo l'articolo 2198 sono inseriti i seguenti: 

      «Art.  2198-bis  (Disposizioni  transitorie   in   materia   di

reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma  prefissata  di

un anno o  in  rafferma). -  1.  I  bandi  per  il  reclutamento  dei

volontari in ferma prefissata di un anno possono essere emanati  fino

al 31 dicembre 2022. 

      2. I partecipanti ai reclutamenti di cui  al  comma  1  debbono

possedere i requisiti di cui all'articolo 697. 

      3.  Le  modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in   ferma

prefissata di un anno sono  disciplinate  dal  decreto  del  Ministro

della difesa 23  aprile  2015,  recante  disposizioni  relative  alle

procedure per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata  di  1

anno (VFP1) dell'Esercito Italiano, della Marina  Militare,  compreso

il Corpo delle Capitanerie di  Porto,  e  dell'Aeronautica  Militare,

pubblicato  nel  Giornale  ufficiale  del  Ministero  della   difesa,

dispensa n. 12 del 30 aprile 2015.  Si  applica  l'articolo  702  del

presente codice. 

      4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata di un anno in

qualita' di soldato, per l'Esercito italiano, comune  di  2ª  classe,

per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare. 

      5. I volontari in ferma prefissata  di  un  anno  reclutati  ai

sensi del comma 1 possono essere ammessi, a domanda, a un  successivo

periodo di rafferma della durata di un anno. 

      6. I criteri e le modalita' di ammissione alla rafferma di  cui

al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 28

aprile 2014, pubblicato nel Giornale ufficiale  del  Ministero  della

difesa, dispensa n. 13  del  10  maggio  2014,  come  modificato  dal

decreto del Ministro della difesa  13  luglio  2017,  pubblicato  nel

Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 22 del  10

agosto 2017. 

      7. La durata della ferma e della rafferma di  cui  al  presente

articolo puo' essere prolungata, con  il  consenso  dell'interessato,

per il  tempo  strettamente  necessario  al  completamento  dell'iter

concorsuale  di  coloro  che  hanno   presentato   domanda   per   il

reclutamento come volontari in ferma quadriennale. 

      8. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata  di

un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai  concorsi  per

il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale,  di  cui

all'articolo 700. 

      9. Ai volontari di cui al presente  articolo  si  applicano  le

disposizioni del presente  codice  riferite  ai  volontari  in  ferma

prefissata senza ulteriori specificazioni, nonche': 

        a) se volontari in ferma prefissata di un anno, gli  articoli

703, 957, comma 1, lettera e-bis), 958, commi 3 e 3-bis,  978,  1502,

comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1),  e  1503,  comma  2,

lettera a); 

        b) se volontari in rafferma annuale, gli articoli 703,  1502,

comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1),  e  1503,  comma  2,

lettera b). 

      10. I decreti di cui ai commi 3 e 6 possono  essere  modificati

con decreto del Ministro della difesa. 

      Art.  2198-ter  (Disposizioni   transitorie   in   materia   di

reclutamento e stato giuridico  dei  volontari  in  ferma  prefissata

quadriennale o in rafferma). - 1. I concorsi per il reclutamento  dei

volontari in ferma prefissata  quadriennale  possono  essere  banditi

fino al 31 dicembre 2024. 

      2. Possono  partecipare  ai  concorsi  di  cui  al  comma  1  i

volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale,

in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti: 

        a) idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per  l'impiego  nelle

Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; 

        b) eta' non superiore a trent'anni compiuti. 

      3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al  comma  1

nonche' la possibilita' di bandire concorsi straordinari destinati ai

volontari in ferma prefissata di un anno  in  possesso  di  specifici

requisiti sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa  23

aprile  2015,  recante  disposizioni  relative  alle   modalita'   di

svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari  in  ferma

prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano,  della  Marina

Militare,  compreso  il  Corpo  delle   Capitanerie   di   Porto,   e

dell'Aeronautica Militare,  pubblicato  nel  Giornale  ufficiale  del

Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica

l'articolo 702 del presente codice. 

      4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata  quadriennale

con il grado di caporale,  per  l'Esercito  italiano,  comune  di  1ª

classe, per la Marina militare, o aviere  scelto,  per  l'Aeronautica

militare. 

      5. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono  essere

ammessi, a domanda: 

        a) a due  successivi  periodi  di  rafferma,  ciascuno  della

durata di due anni, se reclutati anteriormente all'anno 2017; 

        b) a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli

anni 2017, 2018 e 2019; 

        c) a un  solo  periodo  di  rafferma  annuale,  se  reclutati

nell'anno 2020. 

      6. Possono presentare domanda per le rafferme di cui al comma 5

i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma  non

utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli  dei

volontari in servizio permanente. 

      7. Le modalita' e i criteri di ammissione alle rafferme di  cui

al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 23

aprile  2015,  recante  disposizioni  relative  alle  procedure   per

l'ammissione dei volontari in ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)

dell'Esercito Italiano, della  Marina  Militare,  compreso  il  Corpo

delle  Capitanerie  di  Porto,  e  dell'Aeronautica  Militare,   alle

rafferme biennali, pubblicato nel Giornale  ufficiale  del  Ministero

della difesa, dispensa n. 12 del  30  aprile  2015.  I  volontari  in

possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al  primo  periodo

sono ammessi alla rafferma con riserva fino  alla  definizione  della

graduatoria di merito. 

      8. I volontari in rafferma conseguono il grado  di  graduato  o

corrispondente, previo giudizio di idoneita',  con  decorrenza  dalla

data di ammissione alla rafferma. 

      9. Al termine della ferma  prefissata  quadriennale  ovvero  di

ciascun anno delle rafferme di cui al comma 5, i volontari  giudicati

idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono

immessi nei ruoli dei volontari in  servizio  permanente  secondo  le

modalita' stabilite dal decreto del Ministro della difesa  23  aprile

2015, recante disposizioni relative alle modalita' di immissione  dei

volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma

biennale, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso  il

Corpo delle Capitanerie di Porto,  e  dell'Aeronautica  Militare  nei

ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, pubblicato  nel

Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del  30

aprile  2015.  La  ripartizione  in  misura  percentuale  dei   posti

annualmente  disponibili  nei  ruoli  dei   volontari   in   servizio

permanente tra le categorie di volontari di cui al primo  periodo  e'

stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non  meno

del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma  prefissata

quadriennale. 

      10. I volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  reclutati

nell'anno 2021  sono  ammessi  alle  procedure  per  il  transito  in

servizio permanente al termine della ferma  quadriennale  secondo  le

modalita' stabilite dal decreto di cui  al  comma  9  e,  se  idonei,

conseguono il grado di graduato o corrispondente con  decorrenza  dal

giorno  successivo   alla   data   di   completamento   della   ferma

quadriennale. 

      11. I volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  reclutati

negli anni 2022, 2023 e 2024  sono  ammessi  alle  procedure  per  il

transito in servizio permanente al termine della  ferma  quadriennale

secondo le modalita' stabilite all'articolo 704. 

      12. I volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  ovvero  in

rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi  dalle  procedure

di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente  di  cui

al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale,  nei  casi  in

cui  successivamente  sia  stata  disposta   l'archiviazione   o   il

procedimento penale si sia concluso  con  sentenza  irrevocabile  che

dichiari che il fatto  non  sussiste  o  che  l'imputato  non  lo  ha

commesso o che il fatto non  costituisce  reato,  possono  presentare

domanda di  riammissione  a  tali  procedure,  secondo  le  modalita'

stabilite dal decreto del Ministro  della  difesa  26  ottobre  2017,

pubblicato  nel  Giornale  ufficiale  del  Ministero  della   difesa,

dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta  giorni  dalla

data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il

possesso dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  la

permanenza in servizio. 

      13. Per  i  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale,  il

periodo di temporanea inidoneita' al servizio,  di  cui  all'articolo

1503, comma 2, e' computato fino  alla  misura  massima  di  diciotto

mesi. 

      14.  Per  i  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  in

rafferma biennale ovvero annuale: 

        a) la durata della licenza  ordinaria,  di  cui  all'articolo

1502, comma 1, e' la seguente: 

          1) trentadue giorni lavorativi, se l'orario settimanale  di

servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni; 

          2) ventotto giorni lavorativi, se l'orario  settimanale  di

servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni; 

        b) il periodo di temporanea inidoneita' al servizio,  di  cui

all'articolo 1503, comma 2, e' computato fino alla misura massima  di

dodici mesi per la rafferma  biennale  ovvero  di  sei  mesi  per  la

rafferma annuale; 

        c) e' possibile fruire del congedo per la formazione  di  cui

all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e  con  le

modalita' previste dai provvedimenti  di  concertazione,  emanati  ai

sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in  materia  di

licenze straordinarie e aspettative. Il  personale  che  fruisce  del

congedo per la formazione e' posto  in  licenza  straordinaria  senza

assegni, non compresa nel limite  massimo  previsto  per  la  licenza

straordinaria,  e  il  relativo  periodo  non  e'   utile   ai   fini

dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria  e  della

determinazione della posizione previdenziale. 

      15. Ai volontari di cui al presente articolo  si  applicano  le

disposizioni del presente  codice  riferite  ai  volontari  in  ferma

prefissata senza ulteriori specificazioni, nonche': 

        a)  se  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale,   gli

articoli 703, 842, commi 3  e  3-ter,  1302,  1501,  comma  1,  terzo

periodo, 1502, commi 1, lettera a), numero 2), e lettera  b),  numero

2), 2, 3 e 4, lettera b), e 1504; 

        b) se volontari in ferma prefissata quadriennale in  rafferma

biennale ovvero annuale, gli articoli 842, commi  3  e  3-ter,  1501,

comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 1504. 

      16. I decreti di cui ai commi 3,  7,  9  e  12  possono  essere

modificati con decreto del Ministro della difesa. 

      Art. 2198-quater   (Disposizioni  transitorie  per  i  concorsi

nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, i volontari  di

cui agli articoli 2198-bis e 2198-ter continuano a beneficiare  delle

riserve di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze  di

polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  stabilite

dall'articolo 703, comma 1, entro  i  limiti  di  eta'  previsti  per

l'accesso alle predette carriere dai rispettivi  ordinamenti  vigenti

il giorno precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente

articolo. Le riserve di cui al primo periodo continuano a non operare

nei confronti dei volontari in rafferma biennale»; 

    b) gli articoli 2199, 2200, 2201 e 2202 sono abrogati; 

    c) l'articolo 2204 e' sostituito dal seguente: 

      «Art. 2204 (Regime transitorio del  trattenimento  in  servizio

dei concorrenti). - 1. Fino all'anno 2024, per i volontari  in  ferma

prefissata di un anno o in rafferma  che  presentano  la  domanda  di

partecipazione  ai  concorsi  per  volontario  in  ferma   prefissata

quadriennale,  e  fino  all'anno  2026,  per  i  volontari  in  ferma

prefissata quadriennale o in rafferma che partecipano alla  procedura

per il transito  in  servizio  permanente,  il  periodo  di  ferma  o

rafferma puo' essere prolungato, con  il  consenso  dell'interessato,

per il  tempo  strettamente  necessario  al  completamento  dell'iter

concorsuale, nei limiti  delle  consistenze  organiche  previste  dal

decreto di cui all'articolo 2207»; 

    d) all'articolo 2204-ter: 

      1) al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 954, comma 1, e

2204, comma 1,» sono soppresse; 

      2) il comma 2 e' abrogato; 

    e) all'articolo  2224,  comma  1,  alinea,  le  parole:  «di  cui

all'articolo 954» sono soppresse; 

    f) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo

2262-bis sono aggiunti i seguenti: 

      «Art.  2262-ter  (Disposizioni  transitorie   in   materia   di

trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno  o

in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno  e  in

rafferma annuale: 

        a) fino al 31 dicembre 2022, e' corrisposta  una  paga  netta

giornaliera determinata nelle seguenti misure percentuali riferite al

valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo  e  dell'indennita'

integrativa speciale costituenti la retribuzione  mensile  del  grado

iniziale dei volontari in servizio permanente: 

          1)  pari  al  64  per  cento,  per  i  volontari  in  ferma

prefissata di un anno; 

          2) pari al 74  per  cento,  per  i  volontari  in  rafferma

annuale; 

        b)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  e'  attribuito  il

trattamento economico di cui agli articoli 1791,  comma  1,  e  1792,

comma 1; 

        c) si applica l'articolo 1791, comma 2, se prestano  servizio

nei reparti alpini; 

        d) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennita'  di

impiego operativo; 

        e) durante la  licenza  straordinaria  di  convalescenza,  se

l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i  periodi  di

ricovero in luogo di cura, la paga e' dovuta in misura intera  per  i

primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il  mese  successivo

e, a decorrere dal quarto mese, non e' piu' dovuta. 

      2. Ai volontari di cui al presente  articolo  si  applicano  le

disposizioni del presente codice in materia di trattamento  economico

riferite  ai  volontari   in   ferma   prefissata   senza   ulteriori

specificazioni. 

      Art.  2262-quater  (Disposizioni  transitorie  in  materia   di

trattamento economico dei volontari in ferma prefissata  quadriennale

o in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale: 

        a) fino al 31 dicembre 2025: 

          1) e' corrisposta una paga  netta  giornaliera  determinata

nella misura percentuale pari al 74 per cento del valore  giornaliero

dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale

costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei  volontari

in servizio permanente; 

          2) per compensare l'attivita' effettuata oltre  il  normale

orario di servizio, fatta salva la previsione di  adeguati  turni  di

riposo per il  recupero  psico-fisico  disciplinati  dalla  normativa

vigente in materia  per  le  singole  Forze  armate,  e'  corrisposta

un'indennita' pari a euro 103,29 mensili, a far data dal  1°  gennaio

2005. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede  senza

aver fruito dei turni di  riposo  di  cui  al  primo  periodo,  ferma

restando la corresponsione dell'indennita' di cui al  medesimo  primo

periodo, l'attivita' effettuata oltre il normale orario  di  servizio

e' integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al

compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di graduato e

gradi corrispondenti; 

          3) si applica l'articolo 1792,  comma  3,  per  i  compensi

forfetari di guardia e di impiego; 

          4) si applica l'articolo 1792, comma 4, per  le  indennita'

di impiego operativo; 

        b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: 

          1)  e'  attribuito  il   trattamento   economico   di   cui

all'articolo 1791, comma 3; 

          2) per compensare l'attivita' effettuata oltre  il  normale

orario di servizio, si applica l'articolo 1792, comma 2; 

          3) cessa la  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  alla

lettera a), numero 2); 

          4) si applica l'articolo 1792,  comma  3,  per  i  compensi

forfetari di guardia e di impiego; 

          5) si applica l'articolo 1792, comma 5, per  le  indennita'

di impiego operativo; 

        c) durante la licenza straordinaria di convalescenza, di  cui

all'articolo 1503, comma 6, se l'infermita' non dipende da  causa  di

servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga  di

cui alla lettera a), numero 1), ovvero il  trattamento  economico  di

cui alla lettera b), numero 1), sono dovuti in misura  intera  per  i

primi sei mesi, in misura ridotta alla meta'  per  i  successivi  tre

mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti. 

      2. Ai volontari in ferma prefissata  quadriennale  in  rafferma

biennale ovvero annuale sono attribuiti il  parametro  stipendiale  e

gli assegni a carattere  fisso  e  continuativo  spettanti  al  grado

iniziale  dei  volontari  in  servizio  permanente.  Dalla  data   di

attribuzione del trattamento economico di cui al primo periodo  cessa

la corresponsione dell'indennita' di cui  al  comma  1,  lettera  a),

numero 2). 

      3. Ai volontari di cui al presente  articolo  si  applicano  le

disposizioni del presente codice in materia di trattamento  economico

riferite  ai  volontari   in   ferma   prefissata   senza   ulteriori

specificazioni». 

                               Art. 6 

 

Disposizioni di coordinamento e finali in materia  di  revisione  del

  modello di Forze armate interamente professionali 

 

  1. Nelle more dell'adeguamento delle disposizioni  del  regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.

90: 

    a) a decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  ai  volontari  in  ferma

prefissata iniziale si applicano le disposizioni  del  libro  quarto,

titolo III, capo I, sezione I, del  citato  regolamento  riferite  ai

volontari in ferma prefissata di un anno; 

    b) a decorrere  dal  1°  gennaio  2025,  ai  volontari  in  ferma

prefissata iniziale e ai volontari in ferma prefissata  triennale  si

applicano le disposizioni del  libro  quarto,  titolo  XI,  riferite,

rispettivamente, ai volontari in ferma prefissata di  un  anno  e  ai

volontari in ferma prefissata quadriennale. 

  2. A decorrere dal 1°  gennaio  2023,  l'importo  del  buono  pasto

corrisposto ai volontari in ferma prefissata ai sensi degli  articoli

546 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e

1792 del medesimo codice, come sostituito dall'articolo 4,  comma  1,

lettera b), della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti,  e'

fissato nella misura prevista per il grado  iniziale  del  ruolo  dei

volontari in servizio permanente. 

  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  per  i  volontari  in  ferma

prefissata delle Forze armate dall'articolo 703 del codice di cui  al

decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   come   modificato

dall'articolo 3, comma 1, lettera  a),  numero  10),  della  presente

legge, all'articolo 6, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo

12 maggio 1995, n. 199, le parole: «anni 26»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «anni 24». 

                               Art. 7 

 

Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti  nonche'  dei  gradi  e

  delle qualifiche dei volontari in servizio permanente 

 

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 627, comma 7: 

      1) le parole: «primo caporal maggiore»  sono  sostituite  dalla

seguente: «graduato»; 

      2) le parole: «caporal maggiore capo  scelto»  sono  sostituite

dalle seguenti: «primo graduato»; 

    b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le  parole:  «qualifica

speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante

per  l'Esercito  italiano  e  l'Aeronautica  militare;  secondo  capo

aiutante per la Marina militare; brigadiere capo  qualifica  speciale

per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza»; 

    c) all'articolo 630: 

      1) al comma 1: 

        1.1) alla lettera a), le  parole:  «primo  caporal  maggiore»

sono sostituite dalla seguente: «graduato»; 

        1.2) alla lettera b), le parole:  «caporal  maggiore  scelto»

sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 

        1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono

sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 

        1.4) alla lettera d), le parole da:  «caporal  maggiore  capo

scelto» a: «primo aviere capo scelto» sono sostituite dalle seguenti:

«primo graduato: sottocapo  scelto  per  la  Marina  militare;  primo

graduato»; 

      2) al comma 1-bis: 

        2.1)  le  parole:  «caporal  maggiore   capo   scelto»   sono

sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 

        2.2) le parole: «: qualifica speciale» sono sostituite  dalle

seguenti:  «:   graduato   aiutante   per   l'Esercito   italiano   e

l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per  la  Marina  militare;

appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri  e  il

Corpo della Guardia di finanza»; 

        2.3) le  parole:  «caporal  maggiori  capi  scelti  qualifica

speciale»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalle   seguenti:

«graduati aiutanti e corrispondenti»; 

    d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola:  «sottocapo»

e' sostituita dalle seguenti: «comune scelto»; 

    e) all'articolo 632, comma 1: 

      1) alla lettera s), le parole: «caporal maggiore  capo  scelto»

sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 

      2) alla lettera t), le parole:  «caporal  maggiore  capo»  sono

sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 

      3) alla lettera u), le parole: «caporal maggiore  scelto»  sono

sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 

      4) alla lettera v), le parole: «primo  caporal  maggiore»  sono

sostituite dalla seguente: «graduato»; 

    f) all'articolo 840, comma 2-bis: 

      1) all'alinea, le parole: «I sergenti maggiori  capi,  e  gradi

corrispondenti,  con  qualifica  speciale»  sono   sostituite   dalle

seguenti: «I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti»; 

      2) alla lettera d), le parole: «al grado» sono sostituite dalle

seguenti: «alla qualifica»; 

    g) all'articolo 841: 

      1) al comma 1,  la  parola:  «posseduto»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «e della qualifica posseduti»; 

      2) al comma 2-bis, alinea, le parole: «I caporal maggiori  capi

scelti,  e  gradi  corrispondenti,  con  qualifica   speciale»   sono

sostituite dalle seguenti: «I graduati aiutanti, e corrispondenti»; 

    h) all'articolo 1084-bis, commi 4 e 5, la parola:  «speciale»  e'

sostituita dalle seguenti: «relativa al corrispettivo grado apicale»; 

    i)  all'articolo  1283,  comma  1-bis,  le   parole:   «qualifica

speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante

per  l'Esercito  italiano  e  l'Aeronautica  militare;  secondo  capo

aiutante per la Marina militare»; 

    l) all'articolo 1306: 

      1) al comma 1: 

        1.1) alla lettera a), le parole: «1° caporal  maggiore»  sono

sostituite dalla seguente: «graduato»; 

        1.2) alla lettera b), le parole:  «caporal  maggiore  scelto»

sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 

        1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono

sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 

        1.4) alla lettera  d),  le  parole:  «caporal  maggiore  capo

scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 

      2) al comma 1-bis: 

        2.1)  le  parole:  «caporal  maggiori   capi   scelti»   sono

sostituite dalle seguenti: «primi graduati»; 

        2.2) le parole: «qualifica speciale»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «graduato aiutante per l'Esercito italiano e  l'Aeronautica

militare; sottocapo aiutante per la Marina militare»; 

    m) all'articolo 1307: 

      1) al comma 1, le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite

dalla seguente: «graduato»; 

      2) ai commi 1 e 2, le parole: «caporal  maggiore  scelto»  sono

sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»; 

      3) ai commi 2 e 3, le  parole:  «caporal  maggiore  capo»  sono

sostituite dalle seguenti: «graduato capo»; 

      4) al comma 3, le parole: «caporal maggiore capo  scelto»  sono

sostituite dalle seguenti: «primo graduato»; 

    n) all'articolo 1307-bis: 

      1) alla rubrica e ai commi  1,  alinea,  e  4-bis,  la  parola:

«speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante  e  di

sottocapo aiutante»; 

      2) alla rubrica, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono

sostituite dalle seguenti: «primi graduati»; 

      3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, le  parole:  «caporal  maggiori

capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati e  gradi

corrispondenti»; 

    o) all'articolo 1308, comma 3, alinea, le parole:  «sottocapo  di

1ª classe scelto» sono sostituite dalle seguenti: «sottocapo scelto»; 

    p) all'articolo 1323-bis: 

      1) alla rubrica e ai commi  1,  alinea,  e  4-bis,  la  parola:

«speciale»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «di  sergente  maggiore

aiutante o di secondo capo aiutante»; 

      2) alla rubrica,  le  parole:  «sergenti  maggiori  capo»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «sergenti   maggiori   capi   e   gradi

corrispondenti»; 

      3) ai commi 1, alinea,  e  4-bis,  dopo  le  parole:  «sergenti

maggiori capi» sono inserite le seguenti: «e gradi corrispondenti»; 

    q)  all'articolo  2197-quater,  comma  2,  le  parole:  «sergenti

maggiori capi qualifica  speciale  e  gradi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «sergenti maggiori aiutanti e qualifiche»; 

    r)  all'articolo  2197-sexies,  comma  2,  le  parole:   «caporal

maggiori capi scelti qualifica  speciale  e  gradi»  sono  sostituite

dalle seguenti: «graduati aiutanti e qualifiche»; 

    s) all'articolo 2209-septies, comma 3, lettera c), le parole:  «o

della qualifica speciale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  di

sergente maggiore aiutante  o  di  graduato  aiutante,  e  qualifiche

corrispondenti,»; 

    t) all'articolo 2254-ter: 

      1) alla rubrica, la  parola:  «speciale»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante»; 

      2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-ter,  la  parola:  «speciale»  e'

sostituita  dalle  seguenti:  «di  sergente   maggiore   aiutante   e

corrispondenti»; 

    u) all'articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le  parole:  «1°

caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»; 

    v) all'articolo 2255-bis: 

      1) alla rubrica e al  comma  1,  alinea,  le  parole:  «caporal

maggiore  capo  scelto»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «primo

graduato»; 

      2) al comma 1: 

        2.1) all'alinea, le parole: «nel grado  di  caporal  maggiore

capo» sono sostituite dalle seguenti: «nel grado di graduato capo»; 

        2.2) alle lettere a),  b),  c)  e  d),  le  parole:  «caporal

maggiori capi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati capi»; 

      3)  al  comma  2,  le  parole:  «caporal  maggiori  capi»  sono

sostituite dalle seguenti: «graduati capi e gradi corrispondenti»; 

    z) all'articolo 2255-ter: 

      1) alla rubrica e ai commi 1, secondo periodo, 2, alinea, 2-ter

e 2-quinquies, alinea, la  parola:  «speciale»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «di graduato aiutante o di sottocapo aiutante»; 

      2) alla rubrica e  ai  commi  1,  primo  periodo,  e  2-quater,

alinea, le parole: «caporal maggiori  capi  scelti»  sono  sostituite

dalle seguenti: «primi graduati»; 

      3) ai commi 2, lettere a), b), c), d) ed  e),  2-bis,  2-ter  e

2-quinquies, lettere a), b), c) e d), le  parole:  «caporal  maggiori

capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati, e gradi

corrispondenti,»; 

      4)  al  comma  2-quater,  alinea,  la  parola:  «speciali»   e'

sostituita dalle seguenti:  «di  graduato  aiutante  e  di  sottocapo

aiutante»; 

    aa) all'articolo 2262-bis: 

      1) al comma 8-bis: 

        1.1) all'alinea: 

          1.1.1) le parole: «caporal maggiori capi  scelti  qualifica

speciale,  ai  sergenti  maggiori  capo  qualifica   speciale»   sono

sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti, ai  sergenti  maggiori

aiutanti»; 

          1.1.2) la parola: «gradi»  e'  sostituita  dalla  seguente:

«qualifiche»; 

        1.2) alla lettera  a),  le  parole:  «caporal  maggiori  capi

scelti  con  qualifica  speciale  e  gradi»  sono  sostituite   dalle

seguenti: «graduati aiutanti e»; 

        1.3) alla lettera b), le parole: «sergenti maggiori capi  con

qualifica  speciale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «sergenti

maggiori aiutanti»; 

      2) al comma 8-ter: 

        2.1) all'alinea, la parola: «speciale»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «di graduato aiutante,  di  sergente  maggiore  aiutante  e

qualifiche corrispondenti»; 

        2.2) alla lettera  a),  le  parole:  «caporal  maggiori  capi

scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati». 

                               Art. 8 

 

       Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali 

 

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 1042, comma 1: 

      1) alla lettera c), dopo le parole: «da cinque»  sono  inserite

le seguenti: «generali di brigata o»; 

      2) alla lettera d), dopo le parole: «da un»  sono  inserite  le

seguenti: «brigadier generale o»; 

    b) dopo l'articolo 1094 e' inserito il seguente: 

      «Art. 1094-bis (Attribuzione del grado di  vertice  per  alcuni

ruoli). - 1. All'ufficiale piu' anziano appartenente ai ruoli normali

dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e

del Corpo  sanitario  dell'Esercito  italiano,  del  Corpo  sanitario

militare marittimo e del Corpo di  commissariato  militare  marittimo

della Marina militare,  delle  Armi  dell'Aeronautica  militare,  del

Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario  aeronautico

dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo  di  permanenza

minima pari  a  un  anno  nel  grado  di  maggior  generale  o  grado

corrispondente,  previo  giudizio   di   idoneita'   all'avanzamento,

espresso  dalla  commissione  di  vertice  della  Forza   armata   di

appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058,  comma  2,  e  secondo  le

modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento,  e'  conferito  il

grado di tenente generale o grado corrispondente. 

      2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero rispetto  alle

dotazioni organiche previste dal presente  codice  per  il  grado  di

generale di corpo  d'armata  o  grado  corrispondente  e,  in  deroga

all'articolo 1078, non da' luogo a  vacanza  organica  nel  grado  di

maggior generale o grado corrispondente». 

                               Art. 9 

 

                 Delega legislativa per la revisione 

                 dello strumento militare nazionale 

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti

legislativi per la  revisione  dello  strumento  militare  nazionale,

disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,

n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

    a)  ridefinizione,  secondo  criteri  di   valorizzazione   delle

professionalita'  dei  reparti   operativi   e   sulla   base   della

rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali  e

internazionali, della  ripartizione  delle  dotazioni  organiche  del

personale militare dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,

escluso il Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e  dell'Aeronautica

militare, da conseguire gradualmente entro l'anno  2033,  nell'ambito

delle dotazioni  organiche  complessive  fissate  dall'articolo  798,

comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 

    b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicita',  degli

strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro  il  2033,

delle  dotazioni  organiche  complessive   del   personale   militare

dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle

capitanerie  di  porto,   e   dell'Aeronautica   militare,   di   cui

all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al  decreto  legislativo

n. 66 del 2010; 

    c)  previsione  di  un   incremento   organico,   da   realizzare

compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo

4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2012,  n.  244,  non

superiore a 10.000 unita', di volontari in ferma prefissata  iniziale

nonche' di personale militare dell'Esercito  italiano,  della  Marina

militare,  escluso  il  Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e

dell'Aeronautica militare ad alta  specializzazione,  in  particolare

medici,   personale   delle   professioni   sanitarie,   tecnici   di

laboratorio,  ingegneri,  genieri,  logisti  dei  trasporti   e   dei

materiali, informatici e  commissari,  in  servizio  permanente,  per

corrispondere alle accresciute esigenze in  circostanze  di  pubblica

calamita' e in situazioni  di  straordinaria  necessita'  e  urgenza,

adottando la necessaria disciplina di adeguamento; 

    d)  istituzione  di  una  riserva  ausiliaria  dello  Stato,  non

superiore a 10.000  unita'  di  personale  volontario,  ripartito  in

nuclei operativi di livello regionale  posti  alle  dipendenze  delle

autorita' militari individuate con decreto del Ministro della difesa,

impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del  codice

di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo  24  del

codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto  legislativo  2

gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma complementare e in  attivita'  in

campo   logistico   nonche'    di    cooperazione    civile-militare,

disciplinandone  la  struttura   organizzativa,   le   modalita'   di

funzionamento, nonche' lo stato giuridico militare e le modalita'  di

reclutamento, addestramento, collocamento in congedo  e  richiamo  in

servizio del relativo personale; 

    e) previsione  della  possibilita',  per  i  volontari  in  ferma

prefissata, di partecipare ai  concorsi  per  il  reclutamento  nelle

altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o

incremento  delle  riserve  di  posti  a  loro  favore  nei  medesimi

concorsi; 

    f) previsione di iniziative, nell'ambito delle  risorse  umane  e

strumentali assegnate  a  legislazione  vigente,  per  ridefinire  la

formazione dei volontari in ferma  prefissata  triennale,  associando

all'addestramento militare di base e specialistico,  compreso  quello

relativo  a  operazioni  cibernetiche,  attivita'  di  studio  e   di

qualificazione professionale  volte  all'acquisizione  di  competenze

polifunzionali utilizzabili anche nel  mercato  del  lavoro,  nonche'

mediante l'ottimizzazione dell'offerta  formativa  del  catalogo  dei

corsi della Difesa; 

    g) revisione  della  struttura  organizzativa  e  ordinativa  del

Servizio  sanitario  militare  secondo  criteri   interforze   e   di

specializzazione, prevedendo: 

      1) l'adeguamento delle strutture e  delle  risorse  strumentali

anche  per  l'utilizzazione  a  supporto   del   Servizio   sanitario

nazionale, definendone le modalita'; 

      2) la possibilita',  per  i  medici  militari  e  il  personale

militare  delle  professioni  sanitarie,  di  esercitare  l'attivita'

libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate

tra  il  Ministero  della  difesa,  il  Ministero  della  salute,  il

Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni; 

    h) istituzione di fascicoli sanitari relativi  agli  accertamenti

sanitari effettuati  nell'ambito  di  una  procedura  concorsuale  di

qualsiasi Forza armata,  prevedendo  che  ad  essi  sia  riconosciuta

validita' in riferimento  a  ulteriori  procedure  concorsuali  della

stessa o di altra Forza armata, per un arco  temporale  prestabilito,

nel rispetto della  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali   e   senza   alcuna   esplicita   richiesta    da    parte

dell'interessato. 

  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su

proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro

della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica

amministrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze

nonche', per i profili di  rispettiva  competenza,  con  il  Ministro

della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa  in

sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di

Stato e sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare  per

le materie di sua competenza. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi,

corredati di  relazione  tecnica  che  dia  conto  della  neutralita'

finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori  oneri  da  essi

derivanti e dei corrispondenti mezzi  di  copertura,  sono  trasmessi

alle  Camere  per  l'espressione   del   parere   delle   Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  le

quali  si  pronunciano  entro  sessanta  giorni  dalla   data   della

trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati

anche in mancanza del parere. Se il  termine  per  l'espressione  del

parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza

del termine previsto dal  comma  1  o  successivamente,  quest'ultimo

termine e' prorogato di novanta giorni. 

  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di  ciascuno  dei

decreti legislativi di cui al  comma  1,  il  Governo  puo'  adottare

disposizioni  integrative  e  correttive,  con  le  modalita'  e  nel

rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al  presente

articolo. 

  4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, qualora uno o  piu'  decreti  legislativi  adottati  ai

sensi del presente articolo determinino nuovi o  maggiori  oneri  che

non trovino compensazione al loro interno,  essi  sono  emanati  solo

successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei

provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse

finanziarie. 

  5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti

legislativi adottati ai sensi del presente articolo  sono  effettuati

apportando le necessarie modificazioni al codice di  cui  al  decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

  6.  Il  Governo  apporta  al   testo   unico   delle   disposizioni

regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo   2010,   n.   90,   le

modificazioni occorrenti per  l'adeguamento  ai  decreti  legislativi

adottati ai sensi del presente articolo. 

                               Art. 10 

 

                        Copertura finanziaria 

 

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4,  5,

6 e 8 della presente legge, pari a euro 137.938 per l'anno 2022, euro

46.353.382 per l'anno 2023, euro 45.733.408  per  l'anno  2024,  euro

46.127.349 per l'anno 2025, euro 131.525.166 per  l'anno  2026,  euro

131.551.648 per l'anno 2027, euro 131.557.372 per l'anno  2028,  euro

131.529.544 per l'anno 2029, euro 131.566.912 per l'anno  2030,  euro

131.572.637 per l'anno 2031, euro 131.544.808 per l'anno  2032,  euro

131.582.177 per l'anno 2033, euro 180.786.713 per l'anno  2034,  euro

180.883.922 per l'anno 2035, euro 184.153.402 per l'anno  2036,  euro

184.159.126 per l'anno 2037, euro 188.043.919 per l'anno  2038,  euro

188.081.288 per l'anno 2039, euro 188.200.993 per ciascuno degli anni

2040 e 2041, euro 189.256.667 per l'anno  2042  ed  euro  191.085.984

annui a decorrere dall'anno 2043, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di parte corrente di  cui  all'articolo  619  del

codice  di  cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,

comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo  4,  comma

1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 

  2. In relazione alla riduzione di  cui  al  comma  1,  a  decorrere

dall'anno 2022, le consistenze del personale  militare  dell'Esercito

italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie

di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo  tale  da

assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalle

consistenze di cui alla tabella 2 annessa  al  decreto  del  Ministro

della difesa 4 novembre 2021, pubblicato nel Giornale  ufficiale  del

Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2021. 

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato. 

 

    Data a Roma, addi' 5 agosto 2022 

 

                             MATTARELLA 

 

                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei ministri 

 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

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