LEGGE 5 agosto 2022, n. 119
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente
professionali, di proroga del termine per la riduzione delle
dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare,
nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo
per la revisione dello strumento militare nazionale. (22G00131)
(GU n.189 del 13-8-2022)
Vigente al: 28-8-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo
delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli 2196-bis, comma 1, alinea, 2197, commi 1,
alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis,
2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2229, comma 6,
2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, le parole: «2024 ovvero al
diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente:
«2033»;
b) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «2025
ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma
2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla
seguente: «2034»;
c) all'articolo 2209-ter, comma 1, alinea, le parole: «2024
ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla
seguente: «2033»;
d) agli articoli 2214-bis, comma 4, e 2221-bis, comma 1, alinea,
le parole: «2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla
seguente: «2033»;
e) all'articolo 2224, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «2024, ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre
2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
2) alla lettera b), le parole: «2025, ovvero dal giorno
successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla
seguente: «2034»;
f) all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, la parola: «2024» e'
sostituita dalla seguente: «2033».
Art. 2
Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei
volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 798-bis, comma 1:
1) alla lettera b), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai
seguenti:
«1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e
10.900 sergenti;
2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e
4.450 sergenti;
3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli
e 8.850 sergenti»;
2) alla lettera c), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai
seguenti:
«1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in
servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata;
2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio
permanente e 3.200 in ferma prefissata;
3) 12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in
servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata»;
b) l'articolo 2207-bis e' abrogato.
Art. 3
Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in
ferma prefissata
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro quarto, titolo II, capo VII:
1) alla sezione I e' premessa la seguente:
«SEZIONE 0I
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
Art. 696-bis (Denominazione e durata delle ferme). - 1. I volontari
in ferma prefissata si distinguono in:
a) volontari in ferma prefissata iniziale;
b) volontari in ferma prefissata triennale.
2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha durata pari a tre
anni.
3. La durata delle ferme di cui al comma 2 puo' essere prolungata,
con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente
necessario al completamento, rispettivamente, dell'iter concorsuale
di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come
volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per il transito
nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo
704»;
2) la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente:
«Volontari in ferma prefissata iniziale»;
3) l'articolo 697 e' sostituito dal seguente:
«Art. 697 (Requisiti). - 1. Possono partecipare alle procedure
selettive per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata
iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo
635 e dei seguenti ulteriori requisiti:
a) eta' non superiore a ventiquattro anni;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle
Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente.
2. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono
ammessi alla ferma prefissata iniziale in qualita' di soldato, per
l'Esercito italiano, comune di 2ª classe, per la Marina militare, o
aviere, per l'Aeronautica militare»;
4) all'articolo 698, alla rubrica e al comma 1, le parole: «di un
anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;
5) all'articolo 699, comma 1, le parole: «di un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «per almeno dodici mesi»;
6) la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente:
«Volontari in ferma prefissata triennale»;
7) l'articolo 700 e' sostituito dal seguente:
«Art. 700 (Requisiti). - 1. Possono partecipare ai concorsi per
il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale i
volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in rafferma annuale,
in servizio da almeno ventiquattro mesi o in congedo da non oltre
dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei
seguenti ulteriori requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
b) eta' non superiore a ventotto anni compiuti, elevata a
ventinove per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in
congedo;
c) superamento con esito positivo del corso basico di
formazione iniziale.
2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente disponibili
sono riservati:
a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero
in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70 per cento;
b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo da non
oltre dodici mesi, che abbiano completato la ferma iniziale, in
misura non superiore al 30 per cento.
3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze
armate, possono essere banditi concorsi straordinari per il
reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati:
a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero
in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 701;
b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo, che
abbiano completato la relativa ferma da piu' di dodici mesi, di eta'
non superiore a trenta anni compiuti.
4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano le
disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1,
alinea.
5. I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono
ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per
l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina militare, o
aviere scelto, per l'Aeronautica militare»;
8) l'articolo 701 e' sostituito dal seguente:
«Art. 701 (Modalita' di reclutamento dei volontari in ferma
prefissata triennale). - 1. Le modalita' di reclutamento dei
volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto
del Ministro della difesa»;
9) all'articolo 702, comma 1, alinea, le parole: «di un anno e
quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziale e triennale»;
10) all'articolo 703:
10.1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «in ferma prefissata»
sono inserite le seguenti: «, in servizio o in congedo, di eta' non
superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato
almeno dodici mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma
prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per
l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi
ordinamenti,»;
10.2) il comma 2 e' abrogato;
10.3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni
tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto
e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata
fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite
durante la ferma prefissata, considerati utili»;
11) l'articolo 704 e' sostituito dal seguente:
«Art. 704 (Modalita' di reclutamento dei volontari in servizio
permanente). - 1. Sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio
permanente, salva espressa rinuncia, i volontari in ferma prefissata
triennale al termine della ferma, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:
a) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui
possa derivare una sanzione di stato;
b) aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" o
giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti gli
eventuali ulteriori requisiti e le modalita' di transito nei ruoli
dei volontari in servizio permanente.
3. I volontari di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei
volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo
al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo
l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in
ruolo, l'anzianita' relativa e' rideterminata sulla base dei titoli
acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio
prestato in qualita' di volontario in ferma prefissata triennale,
secondo modalita' e criteri definiti con il decreto di cui al comma
2.
4. I volontari in ferma prefissata triennale, che non possono
essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto
temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato o
perche' imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di
permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati:
a) data di scadenza del periodo massimo di licenza di
convalescenza, per il militare temporaneamente non idoneo al servizio
militare incondizionato, salvo quanto previsto dall'articolo 955;
b) data di definizione del procedimento, per il militare
sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
5. I volontari in ferma prefissata triennale di cui al comma 4
possono presentare domanda di ammissione al transito in servizio
permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della
ferma triennale nei seguenti casi ed entro i termini per ciascuno
indicati:
a) se hanno riacquistato l'idoneita' fisica al servizio militare
incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del
relativo giudizio;
b) se e' stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento
penale si e' concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto
non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla notificazione del
relativo provvedimento;
c) se il procedimento disciplinare si e' concluso senza
l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni dalla
notificazione del relativo provvedimento.
6. I volontari in ferma prefissata triennale, che allo scadere del
termine di cui al comma 4, lettera a), non hanno riacquistato
l'idoneita' al servizio militare incondizionato o sono riconosciuti
temporaneamente non idonei, sono collocati in congedo con decorrenza
dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del
relativo giudizio.
7. I volontari in ferma prefissata triennale, che non sono ammessi
al transito in servizio permanente, cessano dalla ferma e sono
collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in
servizio oltre il termine di scadenza della ferma e' considerato come
servizio prestato in ferma prefissata triennale»;
b) all'articolo 706, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 707, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) non aver superato il ventiquattresimo anno di eta', salvo
quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma
prefissata»;
d) all'articolo 781, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I volontari in ferma prefissata della Marina militare
conseguono le categorie, le specialita' o le qualificazioni a loro
assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in fase
di reclutamento dopo il superamento del corso di formazione di base»;
e) all'articolo 842:
1) al comma 3, le parole: «quadriennale e in rafferma biennale»
sono sostituite dalla seguente: «triennale»;
2) al comma 3-ter, la parola: «quadriennale» e' sostituita dalla
seguente: «triennale»;
f) all'articolo 930, comma 1-bis.1, dopo la lettera a) e' inserita
la seguente:
«a-bis) volontari in ferma prefissata triennale che, avendo
completato la ferma, sono esclusi dall'immissione in servizio
permanente a causa di un giudizio di permanente non idoneita' al
servizio militare incondizionato»;
g) l'articolo 954 e' sostituito dal seguente:
«Art. 954 (Rafferme dei volontari). - 1. I volontari in ferma
prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un
successivo periodo di rafferma della durata di un anno.
2. La rafferma di cui al comma 1 puo' essere prolungata, con il
consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al
completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato
domanda per il reclutamento come volontari in ferma prefissata
triennale.
3. I criteri e le modalita' di ammissione alla rafferma sono
disciplinati con decreto del Ministro della difesa»;
h) all'articolo 957, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«e-bis) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi basici di
formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvi i casi di
infermita' dipendente da causa di servizio»;
i) all'articolo 958:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Entro il dodicesimo mese di servizio i volontari in
ferma prefissata iniziale possono presentare domanda di
proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1»;
2) al comma 3, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla
seguente: «iniziale»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi del
comma 3 non possono presentare domanda di partecipazione a concorsi
per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi
nello stesso anno dalla stessa Forza armata»;
l) all'articolo 960:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento puo'
essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui il volontario
in ferma prefissata ha conseguito la qualifica di "insufficiente"
ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione
caratteristica per un periodo di almeno nove mesi»;
2) al comma 2, le parole: «di un anno» sono soppresse;
m) all'articolo 978, comma 1, le parole: «di un anno» sono
sostituite dalla seguente: «iniziale»;
n) all'articolo 988:
1) al comma 2, le parole: «e il trattamento economico» sono
soppresse;
2) al comma 3:
2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Ai militari richiamati delle categorie dei militari di
truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei
volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale e' attribuito lo
stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma
prefissata iniziale. Ai militari richiamati delle categorie dei
volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e
quadriennale e' attribuito lo stato giuridico dei pari grado
appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale»;
2.2) al quarto periodo, la parola: «quadriennale» e' sostituita
dalla seguente: «triennale»;
o) all'articolo 1302, comma 1, la parola: «quadriennale» e'
sostituita dalla seguente: «triennale»;
p) l'articolo 1303 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1303 (Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti). -
1. I volontari in ferma prefissata triennale conseguono il grado di
graduato o corrispondente, con decorrenza dalla data di immissione
nei ruoli dei volontari in servizio permanente»;
q) all'articolo 1501:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere
concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta
in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di
servizio per una durata non superiore a 36 ore nel corso dell'anno di
ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese
successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le
disposizioni di Forza armata. Per i volontari in ferma prefissata
triennale i permessi possono anche essere detratti dalle ore di
recupero compensativo»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I volontari in ferma prefissata che prestano servizio
nei giorni festivi di cui al comma 3 hanno diritto al recupero della
festivita'»;
r) all'articolo 1502:
1) al comma 1, lettera a):
1.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite
dalla seguente: «iniziale»;
1.2) al numero 2), la parola: «quadriennale» e' sostituita
dalla seguente: «triennale»;
1.3) il numero 3) e' abrogato;
2) al comma 1, lettera b):
2.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite
dalla seguente: «iniziale»;
2.2) al numero 2), la parola: «quadriennale» e' sostituita
dalla seguente: «triennale»;
2.3) il numero 3) e' abrogato;
3) al comma 2, le parole: «numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite
dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;
4) al comma 4:
4.1) alla lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo
2204» sono sostituite dalle seguenti: «o rafferma»;
4.2) alla lettera b), le parole: «quadriennale e in rafferma
biennale» sono sostituite dalla seguente: «triennale»;
5) al comma 7, le parole: «il mese di giugno dell'anno» sono
sostituite dalle seguenti: «l'anno»;
6) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non
e' monetizzabile. Si applica l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135»;
s) all'articolo 1503:
1) al comma 2:
1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) fino a quattro mesi per ogni anno di servizio per i
volontari in ferma prefissata iniziale»;
1.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) fino a dodici mesi per i volontari in ferma prefissata
triennale»;
1.3) la lettera d) e' abrogata;
1.4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) fino a quindici giorni per ciascun mese di prolungamento
del servizio, non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi
precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o
rafferma»;
2) al comma 6, lettera b):
2.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite
dalla seguente: «iniziale»;
2.2) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) ai volontari in ferma prefissata triennale lo stipendio e
gli altri assegni di carattere fisso e continuativo di cui
all'articolo 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i primi
sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi e, a
decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti»;
t) all'articolo 1504:
1) al comma 1, la parola: «quadriennale» e' sostituita dalla
seguente: «triennale»;
2) il comma 3 e' abrogato.
2. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145,
dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno» sono inserite le
seguenti: «e dei volontari in ferma prefissata iniziale».
Art. 4
Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1791 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1791 (Retribuzione base dei volontari in ferma
prefissata). - 1. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e
raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2ª classe e
aviere, e' corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella
misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita'
integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado
iniziale dei volontari in servizio permanente.
2. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai
volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano
servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di 50
euro.
3. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti:
a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento
del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari
in servizio permanente;
b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in
misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale
dei volontari in servizio permanente»;
b) l'articolo 1792 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1792 (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma
prefissata). - 1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in
rafferma, l'impiego oltre le normali attivita' giornaliere,
disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze
armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il
recupero psico-fisico, non da' luogo a recupero ed e' compensato
mediante la corresponsione di un'indennita' forfetaria pari a euro
100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennita' e' ridotta
nella misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del
compenso forfetario di impiego ai sensi dell'articolo 6 della legge
21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di
corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati.
2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le eventuali
ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i
termini e con le modalita' previsti dai provvedimenti di
concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari
al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado
iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti
l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono
recuperate secondo le modalita' previste dai provvedimenti di cui al
precedente periodo.
3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere
attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate, che
costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia e di
impiego, nei limiti e con le modalita' stabiliti in sede di
concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto
per il grado di graduato e gradi corrispondenti.
4. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e
supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della
legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai
volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma nelle misure
fisse ivi previste.
5. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e
supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della
legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai
volontari in ferma prefissata triennale nelle misure ivi previste,
calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari
in servizio permanente.
6. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennita' di
rischio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di
servizio e' a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma
prefissata.
8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di
congedamento»;
c) l'articolo 1793 e' abrogato;
d) all'articolo 1798, comma 1, le parole: «di cui al comma 2
dell'articolo 1791» sono sostituite dalle seguenti: «del 74 per cento
riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione
mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente»;
e) all'articolo 1799:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie
dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma
annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale e'
attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai
volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati
provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma
prefissata triennale e quadriennale e' attribuito il trattamento
economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma
prefissata triennale».
2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 21 luglio
2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «o in rafferma annuale» sono inserite le
seguenti: «e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati»;
b) la parola: «quadriennale» e' sostituita dalla seguente:
«triennale».
Art. 5
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico,
avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma
prefissata
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2198 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2198-bis (Disposizioni transitorie in materia di
reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di
un anno o in rafferma). - 1. I bandi per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata di un anno possono essere emanati fino
al 31 dicembre 2022.
2. I partecipanti ai reclutamenti di cui al comma 1 debbono
possedere i requisiti di cui all'articolo 697.
3. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno sono disciplinate dal decreto del Ministro
della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle
procedure per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata di 1
anno (VFP1) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso
il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare,
pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa,
dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702 del
presente codice.
4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata di un anno in
qualita' di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2ª classe,
per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare.
5. I volontari in ferma prefissata di un anno reclutati ai
sensi del comma 1 possono essere ammessi, a domanda, a un successivo
periodo di rafferma della durata di un anno.
6. I criteri e le modalita' di ammissione alla rafferma di cui
al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 28
aprile 2014, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della
difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 2014, come modificato dal
decreto del Ministro della difesa 13 luglio 2017, pubblicato nel
Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 22 del 10
agosto 2017.
7. La durata della ferma e della rafferma di cui al presente
articolo puo' essere prolungata, con il consenso dell'interessato,
per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il
reclutamento come volontari in ferma quadriennale.
8. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di
un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per
il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui
all'articolo 700.
9. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma
prefissata senza ulteriori specificazioni, nonche':
a) se volontari in ferma prefissata di un anno, gli articoli
703, 957, comma 1, lettera e-bis), 958, commi 3 e 3-bis, 978, 1502,
comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), e 1503, comma 2,
lettera a);
b) se volontari in rafferma annuale, gli articoli 703, 1502,
comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), e 1503, comma 2,
lettera b).
10. I decreti di cui ai commi 3 e 6 possono essere modificati
con decreto del Ministro della difesa.
Art. 2198-ter (Disposizioni transitorie in materia di
reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata
quadriennale o in rafferma). - 1. I concorsi per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere banditi
fino al 31 dicembre 2024.
2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale,
in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
b) eta' non superiore a trent'anni compiuti.
3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1
nonche' la possibilita' di bandire concorsi straordinari destinati ai
volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici
requisiti sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23
aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina
Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e
dell'Aeronautica Militare, pubblicato nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica
l'articolo 702 del presente codice.
4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale
con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª
classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica
militare.
5. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere
ammessi, a domanda:
a) a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della
durata di due anni, se reclutati anteriormente all'anno 2017;
b) a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli
anni 2017, 2018 e 2019;
c) a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati
nell'anno 2020.
6. Possono presentare domanda per le rafferme di cui al comma 5
i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non
utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei
volontari in servizio permanente.
7. Le modalita' e i criteri di ammissione alle rafferme di cui
al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 23
aprile 2015, recante disposizioni relative alle procedure per
l'ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4)
dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo
delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, alle
rafferme biennali, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero
della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. I volontari in
possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al primo periodo
sono ammessi alla rafferma con riserva fino alla definizione della
graduatoria di merito.
8. I volontari in rafferma conseguono il grado di graduato o
corrispondente, previo giudizio di idoneita', con decorrenza dalla
data di ammissione alla rafferma.
9. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di
ciascun anno delle rafferme di cui al comma 5, i volontari giudicati
idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono
immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente secondo le
modalita' stabilite dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile
2015, recante disposizioni relative alle modalita' di immissione dei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma
biennale, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il
Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare nei
ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, pubblicato nel
Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30
aprile 2015. La ripartizione in misura percentuale dei posti
annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio
permanente tra le categorie di volontari di cui al primo periodo e'
stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno
del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata
quadriennale.
10. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati
nell'anno 2021 sono ammessi alle procedure per il transito in
servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le
modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 9 e, se idonei,
conseguono il grado di graduato o corrispondente con decorrenza dal
giorno successivo alla data di completamento della ferma
quadriennale.
11. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati
negli anni 2022, 2023 e 2024 sono ammessi alle procedure per il
transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale
secondo le modalita' stabilite all'articolo 704.
12. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in
rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure
di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui
al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in
cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il
procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che
dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare
domanda di riammissione a tali procedure, secondo le modalita'
stabilite dal decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017,
pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa,
dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta giorni dalla
data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la
permanenza in servizio.
13. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale, il
periodo di temporanea inidoneita' al servizio, di cui all'articolo
1503, comma 2, e' computato fino alla misura massima di diciotto
mesi.
14. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale in
rafferma biennale ovvero annuale:
a) la durata della licenza ordinaria, di cui all'articolo
1502, comma 1, e' la seguente:
1) trentadue giorni lavorativi, se l'orario settimanale di
servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni;
2) ventotto giorni lavorativi, se l'orario settimanale di
servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni;
b) il periodo di temporanea inidoneita' al servizio, di cui
all'articolo 1503, comma 2, e' computato fino alla misura massima di
dodici mesi per la rafferma biennale ovvero di sei mesi per la
rafferma annuale;
c) e' possibile fruire del congedo per la formazione di cui
all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le
modalita' previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai
sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di
licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del
congedo per la formazione e' posto in licenza straordinaria senza
assegni, non compresa nel limite massimo previsto per la licenza
straordinaria, e il relativo periodo non e' utile ai fini
dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della
determinazione della posizione previdenziale.
15. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma
prefissata senza ulteriori specificazioni, nonche':
a) se volontari in ferma prefissata quadriennale, gli
articoli 703, 842, commi 3 e 3-ter, 1302, 1501, comma 1, terzo
periodo, 1502, commi 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero
2), 2, 3 e 4, lettera b), e 1504;
b) se volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma
biennale ovvero annuale, gli articoli 842, commi 3 e 3-ter, 1501,
comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 1504.
16. I decreti di cui ai commi 3, 7, 9 e 12 possono essere
modificati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 2198-quater (Disposizioni transitorie per i concorsi
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, i volontari di
cui agli articoli 2198-bis e 2198-ter continuano a beneficiare delle
riserve di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilite
dall'articolo 703, comma 1, entro i limiti di eta' previsti per
l'accesso alle predette carriere dai rispettivi ordinamenti vigenti
il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente
articolo. Le riserve di cui al primo periodo continuano a non operare
nei confronti dei volontari in rafferma biennale»;
b) gli articoli 2199, 2200, 2201 e 2202 sono abrogati;
c) l'articolo 2204 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2204 (Regime transitorio del trattenimento in servizio
dei concorrenti). - 1. Fino all'anno 2024, per i volontari in ferma
prefissata di un anno o in rafferma che presentano la domanda di
partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata
quadriennale, e fino all'anno 2026, per i volontari in ferma
prefissata quadriennale o in rafferma che partecipano alla procedura
per il transito in servizio permanente, il periodo di ferma o
rafferma puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato,
per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal
decreto di cui all'articolo 2207»;
d) all'articolo 2204-ter:
1) al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 954, comma 1, e
2204, comma 1,» sono soppresse;
2) il comma 2 e' abrogato;
e) all'articolo 2224, comma 1, alinea, le parole: «di cui
all'articolo 954» sono soppresse;
f) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo
2262-bis sono aggiunti i seguenti:
«Art. 2262-ter (Disposizioni transitorie in materia di
trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o
in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno e in
rafferma annuale:
a) fino al 31 dicembre 2022, e' corrisposta una paga netta
giornaliera determinata nelle seguenti misure percentuali riferite al
valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita'
integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado
iniziale dei volontari in servizio permanente:
1) pari al 64 per cento, per i volontari in ferma
prefissata di un anno;
2) pari al 74 per cento, per i volontari in rafferma
annuale;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2023, e' attribuito il
trattamento economico di cui agli articoli 1791, comma 1, e 1792,
comma 1;
c) si applica l'articolo 1791, comma 2, se prestano servizio
nei reparti alpini;
d) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennita' di
impiego operativo;
e) durante la licenza straordinaria di convalescenza, se
l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di
ricovero in luogo di cura, la paga e' dovuta in misura intera per i
primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo
e, a decorrere dal quarto mese, non e' piu' dovuta.
2. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico
riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori
specificazioni.
Art. 2262-quater (Disposizioni transitorie in materia di
trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale
o in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale:
a) fino al 31 dicembre 2025:
1) e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata
nella misura percentuale pari al 74 per cento del valore giornaliero
dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale
costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari
in servizio permanente;
2) per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale
orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di
riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa
vigente in materia per le singole Forze armate, e' corrisposta
un'indennita' pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio
2005. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza
aver fruito dei turni di riposo di cui al primo periodo, ferma
restando la corresponsione dell'indennita' di cui al medesimo primo
periodo, l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio
e' integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al
compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di graduato e
gradi corrispondenti;
3) si applica l'articolo 1792, comma 3, per i compensi
forfetari di guardia e di impiego;
4) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennita'
di impiego operativo;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2026:
1) e' attribuito il trattamento economico di cui
all'articolo 1791, comma 3;
2) per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale
orario di servizio, si applica l'articolo 1792, comma 2;
3) cessa la corresponsione dell'indennita' di cui alla
lettera a), numero 2);
4) si applica l'articolo 1792, comma 3, per i compensi
forfetari di guardia e di impiego;
5) si applica l'articolo 1792, comma 5, per le indennita'
di impiego operativo;
c) durante la licenza straordinaria di convalescenza, di cui
all'articolo 1503, comma 6, se l'infermita' non dipende da causa di
servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga di
cui alla lettera a), numero 1), ovvero il trattamento economico di
cui alla lettera b), numero 1), sono dovuti in misura intera per i
primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre
mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti.
2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma
biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e
gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado
iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di
attribuzione del trattamento economico di cui al primo periodo cessa
la corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1, lettera a),
numero 2).
3. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico
riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori
specificazioni».
Art. 6
Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del
modello di Forze armate interamente professionali
1. Nelle more dell'adeguamento delle disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai volontari in ferma
prefissata iniziale si applicano le disposizioni del libro quarto,
titolo III, capo I, sezione I, del citato regolamento riferite ai
volontari in ferma prefissata di un anno;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai volontari in ferma
prefissata iniziale e ai volontari in ferma prefissata triennale si
applicano le disposizioni del libro quarto, titolo XI, riferite,
rispettivamente, ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai
volontari in ferma prefissata quadriennale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo del buono pasto
corrisposto ai volontari in ferma prefissata ai sensi degli articoli
546 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
1792 del medesimo codice, come sostituito dall'articolo 4, comma 1,
lettera b), della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, e'
fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei
volontari in servizio permanente.
3. Fermo restando quanto previsto per i volontari in ferma
prefissata delle Forze armate dall'articolo 703 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 10), della presente
legge, all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, le parole: «anni 26» sono sostituite dalle
seguenti: «anni 24».
Art. 7
Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti nonche' dei gradi e
delle qualifiche dei volontari in servizio permanente
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 627, comma 7:
1) le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla
seguente: «graduato»;
2) le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite
dalle seguenti: «primo graduato»;
b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le parole: «qualifica
speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante
per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo
aiutante per la Marina militare; brigadiere capo qualifica speciale
per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza»;
c) all'articolo 630:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «primo caporal maggiore»
sono sostituite dalla seguente: «graduato»;
1.2) alla lettera b), le parole: «caporal maggiore scelto»
sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»;
1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono
sostituite dalle seguenti: «graduato capo»;
1.4) alla lettera d), le parole da: «caporal maggiore capo
scelto» a: «primo aviere capo scelto» sono sostituite dalle seguenti:
«primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo
graduato»;
2) al comma 1-bis:
2.1) le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono
sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;
2.2) le parole: «: qualifica speciale» sono sostituite dalle
seguenti: «: graduato aiutante per l'Esercito italiano e
l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare;
appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il
Corpo della Guardia di finanza»;
2.3) le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica
speciale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«graduati aiutanti e corrispondenti»;
d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola: «sottocapo»
e' sostituita dalle seguenti: «comune scelto»;
e) all'articolo 632, comma 1:
1) alla lettera s), le parole: «caporal maggiore capo scelto»
sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;
2) alla lettera t), le parole: «caporal maggiore capo» sono
sostituite dalle seguenti: «graduato capo»;
3) alla lettera u), le parole: «caporal maggiore scelto» sono
sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»;
4) alla lettera v), le parole: «primo caporal maggiore» sono
sostituite dalla seguente: «graduato»;
f) all'articolo 840, comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole: «I sergenti maggiori capi, e gradi
corrispondenti, con qualifica speciale» sono sostituite dalle
seguenti: «I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti»;
2) alla lettera d), le parole: «al grado» sono sostituite dalle
seguenti: «alla qualifica»;
g) all'articolo 841:
1) al comma 1, la parola: «posseduto» e' sostituita dalle
seguenti: «e della qualifica posseduti»;
2) al comma 2-bis, alinea, le parole: «I caporal maggiori capi
scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale» sono
sostituite dalle seguenti: «I graduati aiutanti, e corrispondenti»;
h) all'articolo 1084-bis, commi 4 e 5, la parola: «speciale» e'
sostituita dalle seguenti: «relativa al corrispettivo grado apicale»;
i) all'articolo 1283, comma 1-bis, le parole: «qualifica
speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante
per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo
aiutante per la Marina militare»;
l) all'articolo 1306:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «1° caporal maggiore» sono
sostituite dalla seguente: «graduato»;
1.2) alla lettera b), le parole: «caporal maggiore scelto»
sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»;
1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono
sostituite dalle seguenti: «graduato capo»;
1.4) alla lettera d), le parole: «caporal maggiore capo
scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;
2) al comma 1-bis:
2.1) le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono
sostituite dalle seguenti: «primi graduati»;
2.2) le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle
seguenti: «graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica
militare; sottocapo aiutante per la Marina militare»;
m) all'articolo 1307:
1) al comma 1, le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite
dalla seguente: «graduato»;
2) ai commi 1 e 2, le parole: «caporal maggiore scelto» sono
sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»;
3) ai commi 2 e 3, le parole: «caporal maggiore capo» sono
sostituite dalle seguenti: «graduato capo»;
4) al comma 3, le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono
sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;
n) all'articolo 1307-bis:
1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola:
«speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante e di
sottocapo aiutante»;
2) alla rubrica, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono
sostituite dalle seguenti: «primi graduati»;
3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, le parole: «caporal maggiori
capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati e gradi
corrispondenti»;
o) all'articolo 1308, comma 3, alinea, le parole: «sottocapo di
1ª classe scelto» sono sostituite dalle seguenti: «sottocapo scelto»;
p) all'articolo 1323-bis:
1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola:
«speciale» e' sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore
aiutante o di secondo capo aiutante»;
2) alla rubrica, le parole: «sergenti maggiori capo» sono
sostituite dalle seguenti: «sergenti maggiori capi e gradi
corrispondenti»;
3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, dopo le parole: «sergenti
maggiori capi» sono inserite le seguenti: «e gradi corrispondenti»;
q) all'articolo 2197-quater, comma 2, le parole: «sergenti
maggiori capi qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle
seguenti: «sergenti maggiori aiutanti e qualifiche»;
r) all'articolo 2197-sexies, comma 2, le parole: «caporal
maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi» sono sostituite
dalle seguenti: «graduati aiutanti e qualifiche»;
s) all'articolo 2209-septies, comma 3, lettera c), le parole: «o
della qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «, di
sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche
corrispondenti,»;
t) all'articolo 2254-ter:
1) alla rubrica, la parola: «speciale» e' sostituita dalle
seguenti: «di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante»;
2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-ter, la parola: «speciale» e'
sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante e
corrispondenti»;
u) all'articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le parole: «1°
caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;
v) all'articolo 2255-bis:
1) alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: «caporal
maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo
graduato»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole: «nel grado di caporal maggiore
capo» sono sostituite dalle seguenti: «nel grado di graduato capo»;
2.2) alle lettere a), b), c) e d), le parole: «caporal
maggiori capi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati capi»;
3) al comma 2, le parole: «caporal maggiori capi» sono
sostituite dalle seguenti: «graduati capi e gradi corrispondenti»;
z) all'articolo 2255-ter:
1) alla rubrica e ai commi 1, secondo periodo, 2, alinea, 2-ter
e 2-quinquies, alinea, la parola: «speciale» e' sostituita dalle
seguenti: «di graduato aiutante o di sottocapo aiutante»;
2) alla rubrica e ai commi 1, primo periodo, e 2-quater,
alinea, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite
dalle seguenti: «primi graduati»;
3) ai commi 2, lettere a), b), c), d) ed e), 2-bis, 2-ter e
2-quinquies, lettere a), b), c) e d), le parole: «caporal maggiori
capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati, e gradi
corrispondenti,»;
4) al comma 2-quater, alinea, la parola: «speciali» e'
sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante e di sottocapo
aiutante»;
aa) all'articolo 2262-bis:
1) al comma 8-bis:
1.1) all'alinea:
1.1.1) le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica
speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale» sono
sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti, ai sergenti maggiori
aiutanti»;
1.1.2) la parola: «gradi» e' sostituita dalla seguente:
«qualifiche»;
1.2) alla lettera a), le parole: «caporal maggiori capi
scelti con qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle
seguenti: «graduati aiutanti e»;
1.3) alla lettera b), le parole: «sergenti maggiori capi con
qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergenti
maggiori aiutanti»;
2) al comma 8-ter:
2.1) all'alinea, la parola: «speciale» e' sostituita dalle
seguenti: «di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e
qualifiche corrispondenti»;
2.2) alla lettera a), le parole: «caporal maggiori capi
scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati».
Art. 8
Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1042, comma 1:
1) alla lettera c), dopo le parole: «da cinque» sono inserite
le seguenti: «generali di brigata o»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «da un» sono inserite le
seguenti: «brigadier generale o»;
b) dopo l'articolo 1094 e' inserito il seguente:
«Art. 1094-bis (Attribuzione del grado di vertice per alcuni
ruoli). - 1. All'ufficiale piu' anziano appartenente ai ruoli normali
dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e
del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario
militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo
della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del
Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico
dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza
minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado
corrispondente, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento,
espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le
modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento, e' conferito il
grado di tenente generale o grado corrispondente.
2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero rispetto alle
dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di
generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga
all'articolo 1078, non da' luogo a vacanza organica nel grado di
maggior generale o grado corrispondente».
Art. 9
Delega legislativa per la revisione
dello strumento militare nazionale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale,
disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle
professionalita' dei reparti operativi e sulla base della
rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e
internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del
personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito
delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicita', degli
strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033,
delle dotazioni organiche complessive del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui
all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo
n. 66 del 2010;
c) previsione di un incremento organico, da realizzare
compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non
superiore a 10.000 unita', di volontari in ferma prefissata iniziale
nonche' di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare
medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di
laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei
materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per
corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica
calamita' e in situazioni di straordinaria necessita' e urgenza,
adottando la necessaria disciplina di adeguamento;
d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non
superiore a 10.000 unita' di personale volontario, ripartito in
nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle
autorita' militari individuate con decreto del Ministro della difesa,
impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice
di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo 24 del
codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma complementare e in attivita' in
campo logistico nonche' di cooperazione civile-militare,
disciplinandone la struttura organizzativa, le modalita' di
funzionamento, nonche' lo stato giuridico militare e le modalita' di
reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in
servizio del relativo personale;
e) previsione della possibilita', per i volontari in ferma
prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle
altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o
incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi
concorsi;
f) previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la
formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando
all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello
relativo a operazioni cibernetiche, attivita' di studio e di
qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze
polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonche'
mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei
corsi della Difesa;
g) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del
Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di
specializzazione, prevedendo:
1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali
anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario
nazionale, definendone le modalita';
2) la possibilita', per i medici militari e il personale
militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attivita'
libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate
tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il
Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;
h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti
sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di
qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta
validita' in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della
stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito,
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte
dell'interessato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze
nonche', per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro
della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di
Stato e sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per
le materie di sua competenza. Gli schemi dei decreti legislativi,
corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi
derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le
quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati
anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del
parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo
termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare
disposizioni integrative e correttive, con le modalita' e nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente
articolo.
4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi adottati ai
sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti
legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati
apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le
modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi
adottati ai sensi del presente articolo.
Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5,
6 e 8 della presente legge, pari a euro 137.938 per l'anno 2022, euro
46.353.382 per l'anno 2023, euro 45.733.408 per l'anno 2024, euro
46.127.349 per l'anno 2025, euro 131.525.166 per l'anno 2026, euro
131.551.648 per l'anno 2027, euro 131.557.372 per l'anno 2028, euro
131.529.544 per l'anno 2029, euro 131.566.912 per l'anno 2030, euro
131.572.637 per l'anno 2031, euro 131.544.808 per l'anno 2032, euro
131.582.177 per l'anno 2033, euro 180.786.713 per l'anno 2034, euro
180.883.922 per l'anno 2035, euro 184.153.402 per l'anno 2036, euro
184.159.126 per l'anno 2037, euro 188.043.919 per l'anno 2038, euro
188.081.288 per l'anno 2039, euro 188.200.993 per ciascuno degli anni
2040 e 2041, euro 189.256.667 per l'anno 2042 ed euro 191.085.984
annui a decorrere dall'anno 2043, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
2. In relazione alla riduzione di cui al comma 1, a decorrere
dall'anno 2022, le consistenze del personale militare dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo tale da
assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalle
consistenze di cui alla tabella 2 annessa al decreto del Ministro
della difesa 4 novembre 2021, pubblicato nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2021.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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