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sabato 13 agosto 2022

L'alunno disabile ha diritto all'istruzione inutile appellarsi all'esiguità dell'organico scolastico: l'istruzione è diritto fondamentale.

 

 




ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 03-10-2012, n. 8266
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc.amm.;
Preso atto della rinuncia esternata dal difensore dei ricorrenti alla domanda di risarcimento dei danni.
Considerato che:
"- la L. 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione dalla scuola materna all'università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l'altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno;
"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);
"- che l'art. 2, commi 413 e 414, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti-alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;
"- che tali norme della L. n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2009, n. 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili";
"- che nell'ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta ... di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all'intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all'istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovano in condizioni di particolare gravità .... (e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua" ...";
- che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all'esame, non potrebbe dubitarsi dell'illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l'handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell'art. 3, L. n. 104 del 1992, l'Amministrazione dichiara l'impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un'intera cattedra;
- che l'esiguità dell'organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave, essendo tenuta l'Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle - in deroga al rapporti docenti-alunni ordinario - attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la L. n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da parte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte del'amministrazione scolastica;
- che il recente art. 9, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostegno ("pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'a.s. 2009/2010") fa "salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;
Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;
Ritenuto di dover fare applicazione dell'art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda ... condanna l'amministrazione ... all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";
Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del D.L. n. 78 del 2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l'adeguata integrazione dell'organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.
Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese ed onorari di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ai sensi degli art. 60 e 74 c.p.a. lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti, quivi indicati.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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