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martedì 13 settembre 2022

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 138 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonche' per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00146)

 

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 138 


Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo  ai  dispositivi

medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la

decisione 2010/227/UE della commissione,  nonche'  per  l'adeguamento

alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2022/112  che  modifica  il

regolamento  (UE)  2017/746  per  quanto  riguarda  le   disposizioni

transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e

l'applicazione differita delle condizioni concernenti  i  dispositivi

fabbricati internamente ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  22

aprile 2021, n. 53. (22G00146) 

(GU n.214 del 13-9-2022)

  Vigente al: 28-9-2022   


 

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in

particolare, l'articolo 31; 

  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in

particolare, l'articolo 15, concernente principi e criteri  direttivi

per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del

regolamento   (UE)   n.    2017/746,    relativo    ai    dispositivi

medico-diagnostici in vitro; 

  Visto il regolamento (UE) n. 2017/746 del Parlamento europeo e  del

Consiglio,   del   5   aprile   2017,   relativo    ai    dispositivi

medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva n.  98/79/CE  e

la decisione 2010/227/UE della Commissione; 

  Visto il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del  mercato  e  sulla

conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva n. 2004/42/CE  e

i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011; 

  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante

riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

  Visto il decreto legislativo 8  settembre  2000,  n.  332,  recante

attuazione  della  direttiva  n.  98/79/CE  relativa  ai  dispositivi

medico-diagnostici in vitro; 

  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  17,  recante

attuazione della direttiva n. 2006/42/CE, relativa  alle  macchine  e

che modifica la direttiva n. 95/16/CE relativa agli ascensori; 

  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  recante

riordino del Ministero della sanita', a norma dell'articolo 1,  comma

1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.  421,  che  istituisce

l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS); 

  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2015,   n.   125,   recante

disposizioni urgenti in materia di  enti  territoriali.  Disposizioni

per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di

controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio

sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di

emissioni  industriali,  e,   in   particolare,   l'articolo   9-ter,

concernente la razionalizzazione della  spesa  per  beni  e  servizi,

dispositivi medici e farmaci; 

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 5 maggio 2022; 

  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 

  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e

di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28

agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 giugno 2022; 

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 28 luglio 2022; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,

degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,

dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; 

 

                              E m a n a 

                  il seguente decreto legislativo: 

 

                               Art. 1 

 

 

             Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 

 

  1. Il presente decreto legislativo detta le disposizioni necessarie

all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) n.

2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5  aprile  2017,

di  seguito  denominato:  «regolamento»,  nonche'   le   disposizioni

necessarie all'attuazione dell'articolo  15  della  legge  22  aprile

2021, n. 53. 

                               Art. 2 

 

 

                             Definizioni 

 

  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni

contenute nell'articolo 2 del regolamento. 

  2. Ai fini del presente decreto si applica, altresi',  la  seguente

definizione: 

    a) reclamo: comunicazione scritta, in formato elettronico o orale

che dichiara carenze correlate a  identita',  qualita',  durabilita',

affidabilita', usabilita', sicurezza o prestazioni di un  dispositivo

o relative a un servizio che  influisce  sulle  prestazioni  di  tali

dispositivi. 

                               Art. 3 

 

 

Autorita'  competente  e  Autorita'  responsabile   degli   organismi

                             notificati 

 

  1.  Il  Ministero  della  salute  e'  designato   quale   autorita'

competente ai sensi e per gli effetti  di  cui  all'articolo  96  del

regolamento.   Ogniqualvolta   il    regolamento    fa    riferimento

all'autorita'  dello  Stato  membro   competente   in   ordine   agli

adempimenti e all'esercizio di potesta' amministrative in materia  di

dispositivi medico-diagnostici in vitro, per essa deve intendersi  il

Ministero della salute. 

  2. Con  riferimento  alla  disciplina  degli  organismi  notificati

contenuta nel capo  IV  del  regolamento,  e  fermo  restando  quanto

disposto dalla normativa nazionale in ordine alla loro  costituzione,

l'autorita' responsabile degli organismi notificati e'  il  Ministero

della salute, nel rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti  di

cui all'articolo 31 dello stesso regolamento. 

  3. Sono fatte salve le  competenze  del  Ministero  dello  sviluppo

economico   quale   punto   di   contatto   nazionale   del   sistema

informativo NANDO   (New    approach    notified    and    designated

organisations) e, per gli aspetti non disciplinati  dal  regolamento,

in  materia  di  commercializzazione  dei  dispositivi,  nonche'   le

competenze dell'Autorita' della concorrenza e del mercato  (AGCM)  in

materia di  pratiche  commerciali  scorrette  ai  sensi  del  decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il «Codice del consumo,

a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229». 

  4.  Ogniqualvolta  il  regolamento  fa  riferimento   all'autorita'

competente nazionale per i medicinali, per essa si intende  l'Agenzia

italiana del farmaco (AIFA). 

                               Art. 4 

 

 

Messa a disposizione sul mercato, messa in servizio e obblighi  degli

                         operatori economici 

 

  1. Per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione, la  messa

in  servizio  dei  dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro  e  gli

obblighi  degli  operatori  economici,  si  osservano  le  pertinenti

disposizioni contenute nel capo II del regolamento. 

  2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, del

regolamento, il Ministero della salute puo' chiedere alle istituzioni

sanitarie stabilite sul territorio nazionale di trasmettere eventuali

informazioni che esso ritenga di richiedere. 

  3. Resta ferma la possibilita' per il  Ministero  della  salute  di

disporre ispezioni in loco, nonche' limitazioni alla fabbricazione  e

all'utilizzo di qualsiasi tipologia specifica di dispositivi messi in

servizio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento. 

  4. Con decreto del Ministro della salute, secondo  quanto  previsto

dall'articolo  1,  paragrafo  8,  del  regolamento,  possono   essere

stabilite limitazioni all'uso di  qualsiasi  tipologia  specifica  di

dispositivo,  relativamente   ad   aspetti   non   disciplinati   dal

regolamento. 

                               Art. 5 

 

 

                   Requisiti generali di sicurezza 

                            e prestazioni 

 

  1. I  requisiti  generali  di  sicurezza  e  prestazioni  che  ogni

dispositivo medico-diagnostico in vitro deve soddisfare  sono  quelli

previsti nell'allegato I del regolamento. 

  2. Conformemente a quanto previsto dall'articolo  1,  paragrafo  6,

del  regolamento,  laddove  esista  un  rischio  per  la  salute  dei

pazienti, degli operatori tecnici e dei terzi, i dispositivi che sono

anche macchine, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  lettera  a),  del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,  rispettano  i  requisiti

essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nell'allegato I

del citato decreto legislativo, qualora  tali  requisiti  siano  piu'

specifici rispetto a quelli stabiliti nell'allegato I, capo  II,  del

regolamento. 

                               Art. 6 

 

 

   Libera circolazione e dispositivi per destinazioni particolari 

 

  1. E' consentita la presentazione di dispositivi  non  conformi  al

presente decreto in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni  o

manifestazioni  simili,  a  condizione  che  sia  indicato  in   modo

chiaramente visibile che tali dispositivi sono  destinati  unicamente

alla presentazione o alla dimostrazione  e  che  non  possono  essere

messi a disposizione se non conformi al  regolamento  e  al  presente

decreto. 

  2. Le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi  tipologia

di dispositivo, fornite per iscritto dal fabbricante all'utilizzatore

e  al  paziente  conformemente  all'allegato  I,  paragrafo  20,  del

regolamento, sono  espresse  in  lingua  italiana  al  momento  della

consegna  all'utilizzatore  finale,  per  uso  professionale  o   per

qualsiasi altra utilizzazione. 

                               Art. 7 

 

 

                        Organismi notificati 

 

  1. Con riferimento alla disciplina degli  organismi  notificati  si

applicano le disposizioni contenute negli articoli da  31  a  46  del

regolamento. 

  2. L'organismo notificato  stabilito  nel  territorio  italiano  e'

tenuto a redigere i documenti indicati negli articoli  34  e  35  del

regolamento in lingua italiana. 

  3.  Il  Ministero  della  salute  informa  l'organismo   notificato

dell'esito   della   procedura    di    designazione    e    rilascia

l'autorizzazione, tenendo conto della raccomandazione  formulata  dal

Gruppo di coordinamento per  i  dispositivi  medici  (MDCG),  secondo

quanto previsto dall'articolo 35, paragrafo 9, del regolamento. 

  4. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di  punto  di

contatto  nazionale,  mediante  il  sistema  informativo  NANDO  (New

approach  notified  and  designated  organisations)   notifica   alla

Commissione e agli altri Stati membri la designazione degli organismi

di valutazione della conformita'. 

  5. Con decreto del Ministro della salute  possono  essere  definite

ulteriori  modalita'  per   lo   svolgimento   delle   attivita'   di

designazione,   monitoraggio   e   rivalutazione   degli    organismi

notificati. 

                               Art. 8 

 

 

                    Valutazione della conformita' 

                     e autorizzazioni in deroga 

 

  1. Ai fini della  valutazione  della  conformita'  del  dispositivo

medico-diagnostico in vitro si osservano  le  prescrizioni  contenute

nell'articolo 48 del regolamento e le procedure ivi indicate. 

  2. Tutti i  documenti,  compresi  la  documentazione  tecnica  e  i

rapporti di audit, valutazione e ispezione riguardanti  le  procedure

di cui all'articolo 48, paragrafi da 1 a 10,  del  regolamento,  sono

redatti in lingua italiana o in un'altra lingua comunitaria accettata

dall'organismo notificato.  L'organismo  notificato  avente  sede  in

Italia, su richiesta del Ministero della  salute,  rende  disponibile

detta  documentazione  tradotta,  con  perizia  giurata,  in   lingua

italiana. 

  3. In casi eccezionali di necessita'  e  urgenza,  conformemente  a

quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 1,  del  regolamento,  il

Ministero della salute puo'  autorizzare,  su  richiesta  debitamente

motivata, l'immissione sul  mercato  o  la  messa  in  servizio,  nel

territorio  nazionale,  di  dispositivi  specifici  per  i  quali  le

procedure di cui all'articolo 48, paragrafi da 1 a 10, non sono state

espletate o completate, ma il cui  impiego  e'  nell'interesse  della

salute pubblica o della sicurezza o salute dei  pazienti.  La  deroga

eventualmente autorizzata ha validita' temporalmente limitata e  puo'

essere soggetta a condizioni o prescrizioni specifiche. 

  4. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3, presentata dal

fabbricante: 

    a) identifica chiaramente il dispositivo, contiene la descrizione

del dispositivo, della  destinazione  d'uso  e  le  informazioni  del

fabbricante; 

    b) indica i motivi  per  i  quali  la  domanda  stessa  e'  stata

presentata, indica le circostanze  per  cui  il  fabbricante  non  ha

potuto  completare  o  iniziare  la  valutazione  della   conformita'

identificando circostanze eccezionali  e  imprevedibili,  dichiara  e

documenta l'indisponibilita' sul mercato di  dispositivi  alternativi

marcati CE; 

    c) e' accompagnata da una dichiarazione da parte  di  istituzioni

sanitarie che attesti che l'eventuale rilascio dell'autorizzazione e'

nell'interesse  della  protezione  della  salute  pubblica  o   della

sicurezza o salute dei pazienti. 

  5. Nella valutazione delle domande il Ministero della  salute  puo'

avvalersi del supporto  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  del

Consiglio superiore di sanita'. 

  6. Il Ministero della  salute  comunica  la  propria  decisione  in

merito alla domanda di autorizzazione  entro  sessanta  giorni  dalla

ricezione della stessa. 

  7. Con uno o piu' decreti, il Ministro della salute puo'  stabilire

ulteriori requisiti e specifiche modalita' per la presentazione della

domanda di cui al comma 3, tenendo conto  degli  orientamenti  UE  in

materia. 

                               Art. 9 

 

 

Registrazione  degli  operatori  economici  nel  sistema  elettronico

                               Eudamed 

 

  1. Sulla base del sistema elettronico per  la  registrazione  degli

operatori economici predisposto dalla Commissione  europea  ai  sensi

dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento e con l'osservanza  di

quanto previsto dal paragrafo 3 di detto articolo, i  fabbricanti,  i

mandatari e gli importatori, prima dell'immissione sul mercato di  un

dispositivo,   sono   tenuti   a   registrarsi,   sotto    la    loro

responsabilita', al predetto sistema elettronico,  con  le  modalita'

previste dall'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento. 

  2.  Il  Ministero  della  salute,  ai  sensi  di  quanto   previsto

dall'articolo 28, paragrafi 2 e 6 del  regolamento  verifica  i  dati

introdotti dai fabbricanti, dai mandatari  e  dagli  importatori  nel

sistema elettronico a norma del comma  1  e  rilascia  il  numero  di

registrazione  unico  attraverso  il  sistema  elettronico   di   cui

all'articolo 27 del regolamento. 

  3. Il  Ministero  della  salute  puo'  utilizzare  i  dati  di  cui

all'articolo 28  del  regolamento  per  introdurre,  con  decreto  da

adottare di concerto con il Ministero dell'economia  e  finanze,  una

tariffa a carico del fabbricante, del mandatario e  dell'importatore,

tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico

delle  operazioni  di  riferimento,  in  linea  con  quanto  previsto

dall'articolo 104 del regolamento. 

  4.  Gli  operatori  economici  osservano  le   procedure   indicate

dall'articolo 28, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento. 

                               Art. 10 

 

 

                 Banca dati europea dei dispositivi 

                           medici Eudamed 

 

  1.  Il  Ministero  della  salute,  gli  organismi  notificati,  gli

operatori economici e gli sponsor inseriscono nella  Banca  dati  dei

dispositivi medici (Eudamed) predisposta dalla Commissione  ai  sensi

dell'articolo 30 del regolamento, i  dati,  secondo  le  disposizioni

riguardanti i seguenti sistemi elettronici: 

    a)  il  sistema  elettronico  relativo  alla  registrazione   dei

dispositivi di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento; 

    b) la banca dati UDI di cui all'articolo 25 del regolamento; 

    c) il  sistema  elettronico  relativo  alla  registrazione  degli

operatori economici di cui all'articolo 27 del regolamento; 

    d) il sistema  elettronico  per  gli  organismi  notificati  e  i

certificati di cui all'articolo 52 del regolamento; 

    e) il sistema elettronico per gli studi delle prestazioni di  cui

all'articolo 69 del regolamento; 

    f) il sistema elettronico per  la  vigilanza  e  la  sorveglianza

post-commercializzazione di cui all'articolo 87 del regolamento; 

    g) il sistema elettronico per la sorveglianza del mercato di  cui

all'articolo 95 del regolamento. 

  2. Il Ministero della salute garantisce l'implementazione di misure

informatiche che assicurino la connessione della banca  dati  Eudamed

alle banche dati esistenti o in via di implementazione e il  rispetto

da  parte  degli  operatori   economici   degli   obblighi   previsti

dall'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento. 

                               Art. 11 

 

 

                        Banca dati nazionale 

 

  1.  Il  distributore   che   mette   a   disposizione   dispositivi

medico-diagnostici in vitro  sul  territorio  italiano  e'  tenuto  a

registrarsi nella banca dati nazionale, conferendo i  propri  dati  e

l'identificazione dei dispositivi presenti in Eudamed in  conformita'

al sistema di identificazione unica del dispositivo (sistema UDI). 

  2. In  caso  di  modifica  dei  dati  comunicati  o  di  cessazione

dell'attivita',  il  distributore  e'   tenuto   ad   aggiornare   le

informazioni entro trenta giorni dalla modifica  o  dalla  cessazione

dell'attivita'. 

  3. Fermo restando quanto previsto al comma 2,  entro  un  anno  dal

conferimento delle informazioni di cui al comma 1, e  successivamente

ogni due anni, il distributore e' tenuto a confermare l'esattezza dei

dati comunicati al Ministero della salute. 

  4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del

regolamento,  i  distributori  e  gli  importatori  che  svolgono  le

attivita' di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e  b),  del

regolamento conferiscono al Ministero della salute le informazioni  e

la   documentazione   relative   ai   dispositivi   rietichettati   e

riconfezionati. 

  5. Al fine di salvaguardare il livello informativo  piu'  completo,

per le necessita' delle strutture del  Servizio  sanitario  nazionale

(SSN), inclusa l'acquisizione di  dispositivi  medico-diagnostici  in

vitro: 

    a) tutti gli operatori economici gia'  registrati  che  intendono

mettere a disposizione dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro  al

Servizio sanitario nazionale, possono rendere disponibili nella banca

dati nazionale i  propri  dati  e  i  dati  relativi  ai  dispositivi

presenti in Eudamed, identificati in conformita' al sistema UDI; 

    b) il fabbricante che intende mettere a disposizione o mettere in

servizio    per    Servizio    sanitario    nazionale,    dispositivi

medico-diagnostici  in  vitro  puo'  conferire,  nella   banca   dati

nazionale, le ulteriori informazioni relative ai dispositivi, qualora

non disponibili in Eudamed. 

  6. Il Ministero della salute stabilisce disposizioni relative  alle

modalita' di conferimento e aggiornamento delle informazioni  di  cui

ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. 

                               Art. 12 

 

 

                   Identificazione, tracciabilita' 

                   e nomenclatura dei dispositivi 

 

  1. Le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari sono tenuti  a

registrare e conservare l'identificativo unico del dispositivo  (UDI)

dei dispositivi che hanno ricevuto, secondo  disposizioni  stabilite,

sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con uno o piu'

decreti del  Ministro  della  salute  adottati  di  concerto  con  il

Ministero dell'economia e delle finanze. 

  2. Nell'adottare le disposizioni di cui al comma  1,  il  Ministero

della salute tiene conto delle tipologie e delle  classi  di  rischio

dei dispositivi, nonche' degli orientamenti  in  materia  dell'Unione

europea. 

  3. Con decreto del Ministro della  salute,  sentita  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano possono essere determinati  ulteriori

rami   della   nomenclatura   nazionale   al   fine   di   consentire

l'aggregazione dei dispositivi in classi omogenee per  le  necessita'

del Servizio  sanitario   nazionale,   inclusa   l'acquisizione   dei

dispositivi medico-diagnostici in vitro. 

                               Art. 13 

 

 

                       Procedure di vigilanza 

 

  1. I fabbricanti di dispositivi medico-diagnostici in vitro messi a

disposizione sul territorio nazionale, diversi  da  quelli  destinati

allo studio delle prestazioni, segnalano al  Ministero  della  salute

gli incidenti gravi, ivi inclusi i risultati errati  inattesi,  e  le

azioni correttive di sicurezza, secondo le tempistiche e le modalita'

previste dall'articolo 82 del regolamento. I  fabbricanti  segnalano,

altresi', ai sensi dell'articolo 83  del  regolamento,  ogni  aumento

statisticamente significativo della frequenza  o  della  gravita'  di

incidenti diversi da quelli gravi  che  hanno  comportato  o  possono

comportare rischi inaccettabili per  la  salute  o  la  sicurezza  di

pazienti,  utilizzatori  o  altre   persone   o   qualsiasi   aumento

significativo dei risultati errati  inattesi  stabilito  in  rapporto

alle prestazioni dichiarate del dispositivo di  cui  all'allegato  I,

punto 9.1, lettere  a)  e  b),  del  regolamento  e  precisato  nella

documentazione tecnica e nelle informazioni sul prodotto. 

  2. Gli operatori sanitari pubblici  o  privati  che  nell'esercizio

della loro attivita'  rilevano  un  incidente  grave,  come  definito

dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 68), del regolamento, anche solo

sospetto,  che  coinvolga  un  dispositivo,  sono  tenuti   a   darne

comunicazione al  Ministero  della  salute,  nei  termini  e  con  le

modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro della salute. 

  3.  Gli  operatori  sanitari  pubblici  o  privati   che,   durante

l'utilizzo,  rilevano  un  incidente  diverso  da   quello   definito

dall'articolo 2, paragrafo 1,  numero  68),  del  regolamento  e  gli

utilizzatori profani e i pazienti che rilevano un  incidente  che,  a

prescindere dalla gravita', coinvolga un dispositivo,  possono  darne

comunicazione al  Ministero  della  salute,  nei  termini  e  con  le

modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro della salute. 

  4. La comunicazione di cui ai commi  2  e  3  e'  effettuata  dagli

operatori sanitari pubblici o  privati,  direttamente  o  tramite  la

struttura  sanitaria  coinvolta  o,  a  seconda   dei   casi,   dagli

utilizzatori profani e dai pazienti, sempre nel  rispetto  di  quanto

stabilito dalla disciplina  nazionale  e  di  eventuali  disposizioni

regionali che prevedano la presenza di referenti per la vigilanza sui

dispositivi. 

  5. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 da parte degli  operatori

sanitari  pubblici  o  privati  deve  essere  inviata,  altresi',  al

fabbricante  o  al  suo  mandatario,  anche  per   il   tramite   del

distributore del dispositivo, cosi' come  definito  dall'articolo  2,

paragrafo 1, numero 27) del regolamento. Gli utilizzatori profani e i

pazienti che segnalano incidenti secondo quanto previsto al  comma  3

possono darne comunicazione al fabbricante o al suo mandatario, anche

per il tramite del distributore del dispositivo, contestualmente alla

comunicazione verso il Ministero della salute. 

  6. Gli  operatori  sanitari  pubblici  o  privati,  direttamente  o

tramite la struttura sanitaria coinvolta, sono tenuti a  segnalare  i

reclami al fabbricante, anche per il tramite dei  relativi  operatori

economici, al fine di  consentire  l'adozione  delle  misure  atte  a

garantire  la  protezione  e  la  salute  pubblica.  Della   predetta

comunicazione deve  essere  informato  contestualmente  il  Ministero

della salute, ai  fini  delle  attivita'  di  gestione  dei  dati  di

vigilanza e dei reclami, prevista dall'articolo 88, paragrafo  1  del

regolamento. Gli utilizzatori profani e i pazienti possono  segnalare

eventuali reclami al fabbricante, anche per il tramite  dei  relativi

operatori economici. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute

sono definiti  i  termini  e  le  modalita'  della  segnalazione  dei

reclami. Gli  operatori  economici,  quali  mandatario,  importatore,

distributore, una volta ricevuti reclami e segnalazioni da  parte  di

operatori sanitari, utilizzatori profani e pazienti, hanno  l'obbligo

di informare il fabbricante, ai sensi degli articoli 11, paragrafo 3,

lettera g), 13, paragrafo 8, e 14, paragrafo 5, del  regolamento.  Il

fabbricante, anche per il tramite dei relativi  operatori  economici,

su  richiesta  del  Ministero  della  salute,  mette  a  disposizione

tempestivamente dati e informazioni relativi ai reclami. 

  7.  Il  Ministero  della  salute  adotta  misure  adeguate,   quali

l'organizzazione di  campagne  di  informazione  e  di  comunicazione

mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione  di  incidenti

gravi sospetti da parte di operatori sanitari, utilizzatori profani e

pazienti. 

  8. In  seguito  alla  segnalazione  di  un  incidente  grave  o  di

risultati errati inattesi, il fabbricante provvede tempestivamente  a

svolgere  le  indagini  necessarie  di  cui   all'articolo   84   del

regolamento, inclusa, se del caso, un'azione correttiva di sicurezza,

cooperando con il Ministero della salute  e  l'organismo  notificato,

ove coinvolto. Il Ministero della salute valuta  i  rischi  derivanti

dalle segnalazioni ricevute e i contenuti  dell'avviso  di  sicurezza

proposto  dal  fabbricante,  richiedendo,  qualora  ne   ravvisi   la

necessita', adeguamenti, misure integrative e ulteriori  adempimenti,

con oneri a carico del medesimo fabbricante, al fine di preservare la

tutela  della  salute  e  la   sicurezza   di   operatori   sanitari,

utilizzatori profani e pazienti. Il fabbricante fornisce al Ministero

della salute l'avviso di sicurezza in lingua italiana.  Il  Ministero

della  salute  valuta,  altresi',  ai  sensi  dell'articolo  83   del

regolamento, gli incidenti di cui alle  relazioni  sulle  tendenze  e

impone al fabbricante, con oneri a proprio carico, di adottare misure

appropriate per la tutela della salute pubblica e della sicurezza dei

pazienti. 

  9. Con decreto del Ministro della salute sono individuati  i  tempi

di   conservazione   dei   dati   personali   eventualmente   forniti

contestualmente alle comunicazioni  di  incidenti  verificatisi  dopo

l'immissione in commercio di un dispositivo. 

                               Art. 14 

 

 

                       Studi delle prestazioni 

 

  1.   Per   gli   studi   delle    prestazioni    sui    dispositivi

medico-diagnostici in vitro si osservano le  pertinenti  disposizioni

contenute  nel  capo  VI  del  regolamento.  Nessuno   studio   delle

prestazioni puo' essere avviato senza che siano state  realizzate  le

condizioni  previste  per  l'avvio  dello  studio.  Gli  studi  delle

prestazioni  di  cui  all'articolo  58,   oltre   a   soddisfare   le

prescrizioni  di  cui  all'articolo  57  e  all'allegato  XIII,  sono

progettati,   autorizzati,   condotti,   registrati   e    trascritti

conformemente al predetto articolo e agli articoli da 59  a  77  e  a

quelle dell'allegato XIV dello stesso regolamento. 

  2. Gli studi delle prestazioni relativi a  dispositivi  recanti  la

marcatura CE: 

    a) se valutati ulteriormente nell'ambito della loro  destinazione

d'uso,  sono  disciplinati  dall'articolo  70,   paragrafo   1,   del

regolamento; 

    b) se valutati al di fuori dell'ambito  della  loro  destinazione

d'uso,  sono  disciplinati  dall'articolo  70,   paragrafo   2,   del

regolamento. 

  3.  Nel  rispetto  di  quanto  stabilito   dall'articolo   66   del

regolamento, con decreto del Ministro  della  salute  possono  essere

stabilite le modalita' amministrative di pertinenza nazionale per  la

presentazione  della  domanda  per  gli  studi   delle   prestazioni,

prevedendo che nella documentazione ad essa allegata  sia  ricompreso

il parere favorevole espresso  dal  comitato  etico  competente.  Nel

medesimo decreto possono essere indicate le modalita' attinenti  alla

convalida della domanda e alla sua relativa valutazione, al  rilascio

dell'autorizzazione e alla sua relativa notifica. 

  4. Con decreto del Ministro della salute possono  essere  stabilite

le  modalita'  amministrative  di   pertinenza   nazionale   per   le

comunicazioni da parte dello sponsor  ai  sensi  degli  articoli  70,

paragrafo 1, 71 e 73, del regolamento. 

  5.   Per   gli   studi   delle    prestazioni    sui    dispositivi

medico-diagnostici in vitro si applica la normativa nazionale vigente

che regola la composizione, l'organizzazione e il  funzionamento  dei

comitati etici, ivi compresa la formulazione in  forma  espressa  del

parere e, in particolare, le previsioni  legislative  in  materia  di

parere valido a livello nazionale, fermo restando l'obbligo per  tali

organismi di osservare, nello svolgimento delle  loro  attivita',  le

prescrizioni contenute negli articoli da 57  a  76  del  regolamento,

nonche' negli atti di esecuzione adottati ai sensi  dell'articolo  77

del regolamento. 

  6. Con decreto del Ministro della salute possono essere individuate

le disposizioni aventi la  finalita'  di  garantire  che  le  persone

incaricate di valutare e convalidare le domande per gli  studi  delle

prestazioni, ovvero di prendere una decisione in merito, non  versino

in condizioni di  conflitto  d'interesse,  siano  indipendenti  dallo

sponsor, dagli sperimentatori coinvolti e  dalle  persone  fisiche  o

giuridiche che finanziano gli studi delle prestazioni, e siano esenti

da qualsiasi indebito condizionamento. 

  7. Il Ministero della salute puo' svolgere attivita' finalizzate  a

verificare,  anche  in  loco,  che  gli  studi  siano   condotti   in

conformita' al piano di indagine approvato e a tutte le  prescrizioni

vigenti in materia di studi delle prestazioni. 

  8. Il Ministero della salute, quando accerta che lo svolgimento  di

uno studio delle prestazioni oppure un  dispositivo  oggetto  di  uno

studio delle prestazioni possono compromettere la salute pubblica, la

sicurezza o la salute dei soggetti o  degli  utenti  o  le  politiche

pubbliche adotta le misure opportune per garantire la salute pubblica

e la sicurezza. 

  9. Con decreto del Ministro della salute possono essere definiti  i

requisiti delle strutture idonee  allo  svolgimento  di  studi  delle

prestazioni,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  58,

paragrafo 8, del regolamento. 

  10. Il riparto  delle  spese  per  la  conduzione  di  studi  delle

prestazioni e' definito con decreto del Ministro della salute. 

                               Art. 15 

 

 

                      Sorveglianza del mercato 

 

  1.  La  sorveglianza  sull'applicazione  del  presente  decreto  e'

demandata al Ministero della salute che  puo'  disporre  verifiche  e

controlli mediante i propri uffici  centrali  e  periferici,  nonche'

avvalendosi di soggetti appositamente incaricati. 

  2. Il fabbricante,  il  mandatario  e  tutti  gli  altri  operatori

economici coinvolti nel procedimento di sorveglianza, sono tenuti  ad

improntare le proprie interlocuzioni con il  Ministero  della  salute

nel rispetto dei principi  di  correttezza,  buona  fede,  lealta'  e

collaborazione, rispondendo alle richieste di accertamento di cui  al

presente  articolo  in  modo  puntuale,  pertinente,   tempestivo   e

completo. 

  3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con  metodo  a

campione,  presso  gli  operatori  economici,   i   fornitori   e   i

subfornitori o presso gli utilizzatori professionali. A tal  fine  e'

consentito: 

    a) l'accesso ai locali degli operatori economici, dei fornitori e

dei subfornitori e alle strutture degli  utilizzatori  professionali,

ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, lettera b), del regolamento; 

    b) l'acquisizione della documentazione e di tutte le informazioni

necessarie all'accertamento, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo  3,

lettera a), del regolamento; 

    c) il prelievo di un campione o l'accesso ai dispositivi a titolo

gratuito per l'esecuzione di esami e prove,  ai  sensi  dell'articolo

88, paragrafo 3, lettera a), del regolamento. 

  4. Per l'effettuazione  degli  accertamenti  di  cui  al  comma  3,

lettera c), il Ministero della salute  puo'  avvalersi  di  organismi

tecnici  dello  Stato  o  di  laboratori  accreditati  per  le  prove

richieste ai sensi dei pertinenti standard armonizzati, ove presenti.

Qualora non presenti sul  territorio  italiano,  il  Ministero  della

salute puo' valutare l'opportunita' di rivolgersi  a  laboratori  non

accreditati per la specifica prova. 

  5. I costi delle attivita' di verifica,  accertamento  e  controllo

svolte dal  Ministero  della  salute  sono  a  carico  dell'operatore

economico. 

  6. Ai fini dell'attivita' di sorveglianza, il fabbricante o il  suo

mandatario mantiene a disposizione  del  Ministero  della  salute  la

documentazione prevista per la valutazione della conformita', incluse

etichette  ed  istruzioni  per  l'uso,  per   il   periodo   indicato

nell'allegato  IX,  capo   III,   nell'allegato   X,   paragrafo   6,

nell'allegato XI, paragrafo 6, del regolamento. 

  7. Il fabbricante o, se del caso, il mandatario rende  disponibile,

su richiesta  del  Ministero  della  salute,  le  informazioni  e  la

documentazione, inclusi i rapporti di audit, valutazione e  ispezione

riguardanti le procedure di cui all'articolo 48, paragrafi da 1 a  10

del  regolamento,  necessari  per  dimostrare  la   conformita'   del

dispositivo, in lingua italiana. 

  8.  Qualora  sulla  base  dei  dati  ottenuti  dalle  attivita'  di

vigilanza o di  sorveglianza  del  mercato  o  sulla  base  di  altre

informazioni il Ministero della salute abbia motivo di ritenere che i

dispositivi possano presentare un rischio  inaccettabile  o  un'altra

non conformita', oppure che un dispositivo o una categoria  o  gruppo

di dispositivi specifici possano presentare  un  rischio  potenziale,

adotta le conseguenti iniziative osservando le disposizioni contenute

negli articoli da 90 a 93 nel regolamento. 

  9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo

27 del presente decreto, il Ministero della salute, quando accerta la

violazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  ordina   al

fabbricante, al mandatario e a tutti gli  altri  operatori  economici

interessati, di  intraprendere  ogni  azione  idonea  a  far  cessare

l'infrazione assegnando un  termine  per  l'adempimento,  chiaramente

definito.  Le  azioni  da  intraprendere  sono  a  cura  e  a   spese

dell'operatore economico destinatario del provvedimento. 

  10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il  Ministero

della salute adotta adeguate misure per vietare o limitare la messa a

disposizione del dispositivo sul mercato nazionale, per ritirarlo  da

tale mercato o richiamarlo; le misure da intraprendere sono  a  spese

dell'operatore economico destinatario della misura. 

  11. Le misure previste dai commi 8, 9 e 10 si adottano anche se  la

marcatura CE e' stata apposta impropriamente su prodotti che non sono

contemplati dal presente decreto. 

                               Art. 16 

 

 

Classificazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e criteri

                   di soluzione delle controversie 

 

  1. Per la classificazione  dei  dispositivi  medico-diagnostici  in

vitro si osservano  le  disposizioni  contenute  nell'articolo  47  e

nell'allegato VIII del regolamento. 

  2.  Il  Ministero  della   salute   risolve   eventuali   contrasti

sull'applicazione dell'allegato VIII del regolamento, insorti tra  il

fabbricante,  con  sede  sul  territorio  italiano,   e   l'organismo

notificato. 

  3. Qualora il fabbricante non abbia sede nel territorio dell'Unione

e non abbia ancora designato un mandatario, la decisione  di  cui  al

comma 2 e' adottata dal Ministero della salute se la persona fisica o

giuridica di cui all'allegato  IX,  punto  2.2,  lettera  b),  ultimo

trattino, del regolamento, ha sede in Italia. In tal caso  sono  resi

disponibili  gli  elementi   informativi   ritenuti   necessari   dal

Ministero. 

  4. Il Ministero della salute, prima di assumere la decisione di cui

ai commi 2 e 3, consulta l'autorita' competente  dello  Stato  membro

che ha designato  l'organismo  notificato,  qualora  questo  non  sia

stabilito sul territorio italiano. 

                               Art. 17 

 

 

                     Marcatura CE di conformita' 

 

  1. I dispositivi, diversi  dai  dispositivi  destinati  agli  studi

delle prestazioni, che sono ritenuti conformi alle  prescrizioni  del

regolamento  e  del  presente  decreto  recano  la  marcatura  CE  di

conformita' che figura nell'allegato V del medesimo regolamento. 

  2. La marcatura CE di conformita' e' soggetta alle prescrizioni  di

cui all'articolo 18 del regolamento. 

                               Art. 18 

 

 

               Valutazione delle tecnologie sanitarie 

 

  1. Al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli  nazionale,

regionali e delle aziende accreditate del SSN,  per  il  governo  dei

consumi dei dispositivi medici a tutela dell'unitarieta' del sistema,

della  sicurezza  nell'uso  della  tecnologia  e  della  salute   dei

cittadini e di garantire che i processi  decisionali  del SSN,  siano

informati da evidenze scientifiche sul  potenziale  impatto  clinico,

organizzativo, economico, sociale, legale ed etico  dell'introduzione

nella pratica clinica di tecnologie sanitarie,  nonche'  al  fine  di

introdurre specifiche classificazioni  e  condizioni  di  acquisto  a

carico del SSN, per l'uso di dispositivi medico-diagnostici in  vitro

successivamente alla loro  commercializzazione,  il  Ministero  della

salute, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  587,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il tramite della Cabina  di

regia per l'Health technology assessment (HTA),  istituita  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 587, lettera a), della medesima legge  n.  190

del 2014, promuove l'attuazione del Programma nazionale  di  HTA  dei

dispositivi medici. Alla realizzazione del Programma nazionale di HTA

dei dispositivi medici concorre l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi

sanitari regionali (AGENAS) di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che,  anche  mediante  la

stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, svolge i seguenti

compiti: 

    a) presentazione di proposte alla Cabina di  regia,  ai  fini  di

approvazione,  per  l'identificazione  e  valutazione  precoce  delle

tecnologie sanitarie innovative riconosciute a potenzialmente elevato

impatto clinico, economico, organizzativo  e  comunque  in  grado  di

rispondere alle esigenze assistenziali, anche emergenziali,  espresse

dal SSN; 

    b)  elaborazione  degli  indirizzi  metodologici   che   verranno

applicati per la  produzione  dei  rapporti  di  valutazione  tecnica

multidimensionale nel Programma  nazionale  di  HTA  dei  dispositivi

medici; 

    c)  in  coerenza  con  le  indicazioni  della  Cabina  di  regia,

realizzazione    delle    attivita'    di     valutazione     tecnica

multidimensionale  e  coordinamento  delle  attivita'  dei   soggetti

iscritti nell'Albo nazionale dei Centri Collaborativi  del  Programma

nazionale di HTA dei dispositivi medici; 

    d) partecipazione alla fase di elaborazione delle raccomandazioni

sull'uso delle tecnologie valutate (appraisal), svolgendo compiti  di

coordinamento metodologico nell'ambito delle  commissioni  consultive

che propongono alla Cabina di regia le Raccomandazioni, ai fini della

loro adozione, e che sono costituite da esperti, delegati degli  Enti

istituzionali  coinvolti  e  rappresentanti  delle  associazioni   di

portatori di interessi collettivi; 

    e)  in  coerenza  con  le  indicazioni  della  Cabina  di  regia,

attivita' per la pubblicazione, la diffusione  e  la  verifica  degli

impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla

lettera c), secondo  i  metodi  validati  di  cui  alla  lettera  b),

promuovendone l'utilizzo da  parte  delle  regioni  e  delle  Aziende

sanitarie  per  informare  le  decisioni  in  merito  all'adozione  e

all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al disinvestimento. 

  2. Il Ministero della  salute,  su  proposta  tecnica  dell'Agenzia

nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS)  approvata  dalla

Cabina di regia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e

di Bolzano, adotta con decreto, entro centottanta giorni  dalla  data

di entrata in vigore del presente decreto, il Programma nazionale HTA

dei dispositivi medici, da aggiornarsi con cadenza triennale. 

  3. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,

da adottare entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, sono stabilite le modalita' operative per rendere i

procedimenti  di  acquisto  piu'  efficienti  tenendo   conto   delle

risultanze conseguenti all'esercizio delle funzioni di  HTA,  di  cui

all'articolo 1, comma 587, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,

nonche'  sulla  base  degli  obiettivi  individuati   dal   Programma

nazionale di HTA. 

  4. Restano ferme  le  disposizioni  che  attribuiscono  all'Agenzia

italiana del farmaco (AIFA) competenze in materia di HTA. 

  5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono

stabiliti i compiti e la composizione dell'Osservatorio nazionale dei

prezzi dei dispositivi medici di cui al decreto-legge 19 giugno 2015,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.

125, del quale fanno parte il Ministero della  salute,  il  Ministero

dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia  e  finanze,  il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, l'Agenzia

nazionale per  i  Servizi  sanitari  regionali  (AGENAS),  l'Istituto

superiore di sanita', l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli   Infortuni   sul   lavoro,   una   qualificata    rappresentanza

dell'industria e delle associazioni dei pazienti e dei cittadini. 

                               Art. 19 

 

 

                      Commercio dei dispositivi 

 

  1. In attuazione dell'articolo 98 del regolamento con  decreto  del

Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo

economico, possono essere individuati, anche per singole tipologie di

dispositivi, i soggetti autorizzati alla vendita nonche' stabilite le

prescrizioni che  devono  essere  osservate  per  assicurare  che  la

conservazione  e  la  distribuzione  dei  dispositivi  stessi   siano

conformi agli interessi sanitari, nel  rispetto  di  quanto  previsto

dall'articolo 5 del presente decreto. 

                               Art. 20 

 

 

Offerta in vendita a distanza dei dispositivi  medico-diagnostici  in

                                vitro 

 

  1. Al fine di garantire la sicurezza  dei  dispositivi  offerti  in

vendita a distanza al pubblico  mediante  i  servizi  della  societa'

dell'informazione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  del

decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero  della  salute

e'  l'autorita'  cui  compete  emanare  provvedimenti  per   impedire

l'accesso  agli  indirizzi  internet  corrispondenti  ai   siti   web

individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti

mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti  dal

territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3,  15,  comma

2, e 16, comma 3, del medesimo decreto. 

  2.  Qualora  necessario,  il  Ministero  della  salute  indice  una

conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei  casi  segnalati  o

riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei

carabinieri  per  la  tutela  della  salute   (N.A.S.),   finalizzata

all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita  a

distanza   al   pubblico   mediante   i   servizi   della    societa'

dell'informazione  dei  dispositivi.  Alla  conferenza   di   servizi

partecipano, come amministrazioni  interessate,  il  Ministero  dello

sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la  tutela  della

salute  (N.A.S.)  e,  come  osservatori,  l'Autorita'  garante  della

concorrenza e  del  mercato  e  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle

comunicazioni. 

  3.  Il  Ministero   della   salute   dispone,   anche   a   seguito

dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma  2,  con

provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione  di  pratiche

commerciali consistenti  nell'offerta  di  dispositivi  attraverso  i

mezzi  della   societa'   dell'informazione   in   violazione   delle

disposizioni del regolamento. 

  4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal Comando  dei

carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.). 

                               Art. 21 

 

 

                       Dispositivi falsificati 

 

  1. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sul mercato  e

razionalizzare le attivita' di  segnalazione  previste  dall'articolo

13, paragrafo 2 e dall'articolo 14, paragrafo 2  del  regolamento  in

materia di dispositivi falsificati, il Ministero  della  salute  puo'

definire termini e modalita' di segnalazione. 

                               Art. 22 

 

 

                             Pubblicita' 

 

  1. E'  vietata  la  pubblicita'  verso  il  pubblico  dei  seguenti

dispositivi: 

    a) dispositivi per il cui impiego e' prevista come  obbligatoria,

dalle  norme  vigenti,  l'assistenza  di  un  medico   o   di   altro

professionista sanitario; 

    b) dispositivi per il cui impiego e' prevista come  obbligatoria,

secondo le indicazioni del fabbricante, l'assistenza di un  medico  o

di altro professionista sanitario; 

    c) dispositivi la cui vendita al pubblico e'  subordinata,  dalle

norme vigenti, alla prescrizione di un medico. 

  2. Nell'interesse della salute pubblica o della sicurezza e  salute

dei pazienti, il Ministro della salute, con  apposito  decreto,  puo'

individuare ulteriori tipologie di dispositivi per  i  quali  non  e'

consentita la pubblicita' presso il pubblico. 

  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del  regolamento,

la pubblicita' presso il pubblico dei dispositivi diversi  da  quelli

di cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione del  Ministero  della

salute. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la sezione per

il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria  del  comitato

tecnico  sanitario  previsto  dal  decreto   del   Presidente   della

Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. 

  4. In ordine alla procedura di  rilascio  dell'autorizzazione  alla

pubblicita' dei dispositivi si osservano, in quanto  compatibili,  le

disposizioni di cui all'articolo 118, commi da 8 a  13,  del  decreto

legislativo 24 aprile 2006, n. 219. 

  5. Relativamente ai  dispositivi  per  i  quali  e'  consentita  la

pubblicita' presso il pubblico, con linee guida del  Ministero  della

salute, sentite le associazioni piu' rappresentative degli  operatori

del settore, sono disciplinate le modalita' operative  consentite  di

svolgimento della pubblicita', ivi  comprese  quelle  che  comportano

l'utilizzo di sistemi elettronici. 

  6. Con decreto  del  Ministro  della  salute  sono  individuate  le

fattispecie che, in  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  3,  non

necessitano di autorizzazione ministeriale. 

  7. L'informazione rivolta agli operatori sanitari non necessita  di

autorizzazione e si svolge nel rispetto delle  modalita'  individuate

con linee guida del Ministero della salute. 

                               Art. 23 

 

 

              Provvedimenti di diniego o di restrizione 

 

  1. Ogni provvedimento di diniego o di restrizione,  inclusi  quelli

relativi agli studi  delle  prestazioni,  di  divieto  o  limitazione

dell'immissione sul mercato, della messa a  disposizione,  ovvero  di

ritiro o richiamo dei dispositivi dal mercato deve essere motivato. 

  2. Prima dell'adozione dei provvedimenti di  cui  al  comma  1,  il

destinatario del provvedimento, ove individuato o individuabile, deve

essere invitato a presentare le proprie controdeduzioni, a  meno  che

cio' sia reso impossibile dall'urgenza del provvedimento. 

  3. Nel caso di grave rischio per la salute pubblica,  il  Ministero

della salute adotta d'urgenza i provvedimenti di cui al comma  1,  in

assenza delle controdeduzioni di cui al comma 2. I  provvedimenti  in

tal modo adottati vengono notificati al destinatario unitamente  alle

motivazioni ed all'assegnazione di un termine non superiore a  trenta

giorni per presentare  elementi  che  provino  inequivocabilmente  la

conformita' del dispositivo alle presenti disposizioni. 

  4. Decorsi inutilmente i trenta giorni di cui al comma 3 ovvero nel

caso in cui gli elementi presentati dal destinatario  siano  valutati

insufficienti per mutare  le  determinazioni  assunte,  il  Ministero

della  salute  notifica  al  destinatario  con   atto   motivato   la

definitivita' del provvedimento di cui al comma 3. 

  5.  I  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  3  sono  notificati

all'interessato con l'indicazione del termine  entro  il  quale  puo'

essere proposto ricorso. 

                               Art. 24 

 

 

             Fondo per il governo dei dispositivi medici 

 

  1.  Il  fondo  istituito  ai  sensi  del  decreto  legislativo   di

attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53, dell'articolo 15, comma

2, lettera h), per i dispositivi medici e' alimentato con le medesime

modalita'  anche  dalle  aziende  che  producono  o  commercializzano

dispositivi medico-diagnostici  in  vitro  ed  e'  ripartito  con  le

medesime modalita' di cui al citato decreto legislativo. 

  2. I servizi resi per  le  attivita'  svolte  dal  Ministero  della

salute per la registrazione dei fabbricanti, dei  mandatari  e  degli

importatori in Eudamed possono essere finanziati a valere  sul  fondo

di cui al comma 1. 

                               Art. 25 

 

 

                   Definizione dei tetti di spesa 

 

  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i meccanismi

di   definizione   dei   tetti   di   spesa   per    i    dispositivi

medico-diagnostici  in  vitro  nel  rispetto   di   quanto   previsto

dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b) e 9,  del  decreto-legge  19

giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2015, n. 125. 

                               Art. 26 

 

 

                            Riservatezza 

 

  1. Ai  fini  della  riservatezza  delle  informazioni  e  dei  dati

ottenuti  nell'ambito  delle  attivita'  disciplinate  dal   presente

decreto,  si  applicano  le  disposizioni   dell'articolo   102   del

regolamento. 

  2. Ai fini del trattamento dei dati di carattere personale detenuti

o ottenuti nell'ambito  delle  attivita'  disciplinate  dal  presente

decreto, si applicano le  disposizioni  di  cui  al  regolamento,  al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

del 27 aprile 2016, al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,

nonche' le disposizioni relative al regolamento (UE) n. 2018/1725 con

riguardo al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni,

organi, uffici e agenzie dell'Unione europea. 

  3. Qualora per il dispositivo  medico-diagnostico  in  vitro  siano

previste  dal  fabbricante  attivita'  di   taratura,   calibrazione,

manutenzione  o  assistenza,  da  svolgersi  anche  a  distanza,   il

responsabile  del  trattamento  ai   sensi   dell'articolo   28   del

regolamento (UE)  n.  2016/679  e'  il  fabbricante  del  dispositivo

medico-diagnostico in vitro. 

                               Art. 27 

 

 

                              Sanzioni 

 

  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  sul

mercato, mette a disposizione sul mercato  o  mette  in  servizio  un

dispositivo non conforme al regolamento nel momento in cui lo  stesso

e' fornito, ovvero un dispositivo non correttamente  installato,  non

soggetto a una adeguata manutenzione o utilizzato  non  conformemente

alla sua destinazione d'uso, in violazione dell'articolo 5, paragrafo

1,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa

pecuniaria da 24.200 euro a  145.000  euro.  La  stessa  sanzione  si

applica se il  dispositivo  non  soddisfa  i  requisiti  generali  di

sicurezza e prestazione di cui all'allegato I  del  regolamento  allo

stesso applicabili, tenuto conto della  sua  destinazione  d'uso,  in

violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento. 

  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque,  attraverso  i

servizi della societa' dell'informazione come definiti  dall'articolo

2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,

offre a una persona  fisica  o  giuridica  stabilita  nell'Unione  un

dispositivo non conforme al regolamento, e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 120.000 euro. 

  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  fatte  salve   le

disposizioni  relative  all'esercizio   della   professione   medica,

chiunque offre, nell'ambito di  un'attivita'  commerciale,  a  titolo

oneroso o gratuito,  un  dispositivo  non  immesso  sul  mercato  non

conforme ai  requisiti  del  regolamento,  per  fornire  un  servizio

diagnostico  o  terapeutico  attraverso  i  servizi  della   societa'

dell'informazione come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera  a),

del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o con  altri  mezzi  di

comunicazione, direttamente o tramite intermediari, e' soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 24.200 euro a 145.000 euro. 

  4. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte  salve  le  ipotesi

sanzionatorie di cui al comma 5, la violazione  dell'articolo  7  del

regolamento importa la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  2.800

euro a 11.300 euro. 

  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua

pubblicita' presso  il  pubblico  in  violazione  delle  disposizioni

dell'articolo 22, commi 1 e 2 del presente decreto, e' soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a  15.600  euro.  La

medesima sanzione si applica a chiunque effettua  pubblicita'  presso

il pubblico dei dispositivi indicati dall'articolo 22,  comma  3  del

presente decreto, in assenza dell'autorizzazione del Ministero  della

salute prevista dal medesimo comma 3. 

  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante  che  viola

le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3, 5, 6,  8,  9,

10,  11,  12  e  14  del  regolamento,  e'  soggetto  alla   sanzione

amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 112.000 euro. 

  7.  Il  fabbricante  che  non  redige   e   tiene   aggiornata   la

documentazione tecnica di cui agli allegati II e III del regolamento,

inclusi il piano di cui all'articolo 79 e  i  rapporti  di  cui  agli

articoli 80 e 81, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

da 20.000 euro a 120.000 euro. Alla stessa sanzione  e'  soggetto  il

fabbricante e  il  mandatario  che  non  conserva  la  documentazione

tecnica, la dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, una copia

del certificato pertinente rilasciato a norma  dell'articolo  51  del

regolamento, a disposizione delle autorita' competenti per il periodo

minimo  previsto  dall'articolo  10,  paragrafo  7,  del  regolamento

medesimo o che non ottempera alla richiesta di fornire  all'autorita'

competente la documentazione  tecnica  completa  o  una  sua  sintesi

nonche' il fabbricante stabilito fuori dall'Unione che  non  mette  a

disposizione del mandatario la documentazione necessaria a consentire

a quest'ultimo  di  assolvere  i  compiti  di  cui  all'articolo  11,

paragrafo 3, del regolamento. 

  8. Il fabbricante che  non  dispone,  ai  sensi  dell'articolo  10,

paragrafo 8, del regolamento di un sistema di gestione della qualita'

che includa un sistema di sorveglianza post-commercializzazione  come

previsto  dall'articolo  78  e  un   sistema   di   registrazione   e

segnalazione degli incidenti e delle azioni correttive  di  sicurezza

conformemente agli articoli 82 e 83 del regolamento, e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 24.200  euro  a  145.000  euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione  si  applica

al fabbricante che, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 13, del

regolamento  non   fornisce   all'autorita'   competente   tutte   le

informazioni  e  la  documentazione  necessaria  per  dimostrare   la

conformita' del dispositivo, non fornisce campioni del dispositivo  a

titolo gratuito o,  qualora  cio'  sia  impossibile,  non  garantisce

l'accesso  al  dispositivo  stesso,  ovvero  che  non  collabora  con

l'autorita' competente nell'adozione di azioni correttive al fine  di

eliminare o, qualora cio' non fosse  possibile,  attenuare  i  rischi

presentati dai dispositivi dallo stesso immessi sul mercato  o  messi

in servizio. 

  9. Il fabbricante che, in violazione  dell'articolo  10,  paragrafo

15, del regolamento, non dispone di  idonei  strumenti  di  copertura

finanziaria proporzionati alla classe di rischio, alla  tipologia  di

dispositivo e alla dimensione dell'impresa, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 120.000 euro. 

  10. Salvo che il fatto costituisca reato, il mandatario  che  viola

le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e  dell'articolo

12, lettere c) e  d),  del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 120.000 euro. 

  11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore  che  viola

le disposizioni di cui all'articolo  13,  paragrafi  da  1  a  9  del

regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da

20.000 euro a 120.000 euro. 

  12. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che viola

le disposizioni di cui all'articolo  14,  paragrafi  da  2  a  6  del

regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da

20.000 euro a 120.000 euro. 

  13. Salvo che il fatto costituisca reato i fabbricanti che  non  si

attengono  agli  obblighi  connessi  con  il  sistema  UDI   di   cui

all'articolo  24  del  regolamento  sono  puniti  con   la   sanzione

amministrativa pecuniaria da 8.150 euro  a  48.500  euro.  La  stessa

sanzione si applica agli operatori economici che non  rispettano  gli

obblighi di registrazione di cui agli articoli 26 e 28  paragrafi  1,

3, 4 e 5 del regolamento e a quelli che non rispettano  gli  obblighi

di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4 del presente decreto. 

  14.  I  fabbricanti  che  non  corredano   il   dispositivo   delle

informazioni indicate nell'allegato I, punto 20, o che  non  redigono

la  sintesi  relativa  alla  sicurezza  e  alle  prestazioni  di  cui

all'articolo  29  del  regolamento,  sono  soggetti   alla   sanzione

amministrativa  pecuniaria  da  20.000  euro  a  112.000  euro.  Alla

medesima sanzione sono soggetti i fabbricanti che non  rispettano  le

disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del presente decreto. 

  15. Salvo che il fatto costituisca reato, il  fabbricante  che,  in

violazione  dell'articolo  15,  paragrafo  1,  del  regolamento,  non

dispone, all'interno della  propria  organizzazione,  di  almeno  una

persona responsabile del rispetto della  normativa  e  il  mandatario

che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo  6,  del  regolamento,

non dispone in  maniera  permanente  e  continuativa  di  almeno  una

persona responsabile del rispetto della normativa sono soggetti  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 120.000 euro.  Le

microimprese  e  piccole  imprese  ai  sensi  della   raccomandazione

2003/361/CE della Commissione che, in  violazione  dell'articolo  15,

paragrafo 2, del regolamento, non hanno  a  disposizione  in  maniera

permanente e continuativa una persona responsabile del rispetto della

normativa sono soggette alla medesima sanzione, ridotta di  un  terzo

in applicazione del comma 40. 

  16. Salvo che il fatto costituisca reato, la  persona  responsabile

del  rispetto  della  normativa  che  viola  gli   obblighi   imposti

dall'articolo 15, paragrafo  3,  del  regolamento  e'  soggetta  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 120.000 euro. 

  17. I distributori e gli importatori  che  violano  l'articolo  16,

paragrafi  3  e  4  del  regolamento,  sono  soggetti  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria da 11.300 euro a 113.200 euro. 

  18. Salvo che il fatto costituisca reato, il  fabbricante  che  non

redige la  dichiarazione  di  conformita'  di  cui  all'articolo  17,

paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da 26.000 euro a 120.000 euro. 

  19. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  appone  la

marcatura  CE  di  conformita'  su  prodotti  non   contemplati   dal

regolamento o  su  dispositivi  non  conformi  al  regolamento  o  in

violazione dell'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento  (CE)

n. 765/2008 ovvero che appone la marcatura CE in modo  non  visibile,

non leggibile, non conforme o che induce in errore, e' soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 24.200 euro a 145.000 euro. 

  20. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque,  al  fine  di

trarne profitto, fabbrica, fornisce, distribuisce, importa,  esporta,

detiene per la vendita, commercializza dispositivi falsificati ovvero

loro accessori, componenti o materiali falsificati o svolge attivita'

di  intermediazione  in  relazione  all'acquisto  degli  stessi,   e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  24.200  euro  a

145.000 euro. 

  21. In  caso  di  mancata  ottemperanza  al  provvedimento  di  cui

all'articolo 20, comma 3 del presente decreto, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 150.000 euro. 

  22. Chiunque, in violazione  dell'articolo  20,  paragrafo  1,  del

regolamento, mette a disposizione sul mercato un  articolo  destinato

in maniera specifica a sostituire una parte o un componente  identico

o simile di un dispositivo difettoso o usurato al fine di mantenere o

ripristinare la funzione del dispositivo stesso senza modificarne  le

caratteristiche di sicurezza o prestazione o la  destinazione  d'uso,

che compromette la sicurezza e le  prestazioni  del  dispositivo,  e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  20.000  euro  a

112.000 euro. 

  23. Salvo che il fatto costituisca  reato,  i  distributori  e  gli

importatori che non cooperano con i  fabbricanti  nel  caso  previsto

dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonche' gli operatori

economici che, in  violazione  dell'articolo  22,  paragrafo  2,  del

regolamento, non  consentono  l'identificazione  della  catena  della

fornitura  o  ostacolano  la  tracciabilita'  dei  dispositivi   sono

soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  11.300  euro  a

113.200 euro. 

  24.  L'operatore  economico  che  viola  le  disposizioni  di   cui

all'articolo 24, paragrafo  8,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  della  somma  da

11.300 euro a 113.200 euro. 

  25. L'istituzione sanitaria e  l'operatore  sanitario  che  violano

l'articolo 12, comma 1  del  presente  decreto,  sono  soggetti  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.500 euro. 

  26. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi  notificati

che  svolgono  attivita'  di  valutazione   della   conformita'   non

specificate nello scopo della designazione di  cui  all'articolo  38,

paragrafo 3, del regolamento o relative a  tipologie  di  dispositivi

che non sono autorizzati  a  valutare  sono  soggetti  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria da 24.200 euro a 145.000 euro. 

  27. L'organismo notificato che viola le disposizioni in materia  di

comunicazione di cui agli articoli 49, paragrafo 2, 50, paragrafo  1,

e 51, paragrafi 4 e 5  del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria da 2.800 euro a 11.300 euro. 

  28. Lo sponsor o le persone che li  rappresentano  che  violano  le

disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del  presente  decreto,

sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000  euro

a 112.000 euro. 

  29. Lo sponsor che omette  le  comunicazioni  relative  agli  studi

delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  70,   paragrafo   1,   del

regolamento e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

4.000 euro a 24.500 euro. 

  30. Lo sponsor che viola le prescrizioni sulla comunicazione  delle

modifiche sostanziali da apportare agli studi  delle  prestazioni  di

cui all'articolo 71 paragrafi 1 e 3 del regolamento e' soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 112.000 euro. 

  31.  Lo  sponsor  che  non  provvede  alle  comunicazioni  previste

dall'articolo 73, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento entro i  termini

ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da

4.000 euro a 24.500 euro. 

  32. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e  fatta  salva  la

responsabilita' civile conseguente ai danni eventualmente  provocati,

gli operatori sanitari che forniscono informazioni  ai  soggetti  che

partecipano  agli  studi  delle  prestazioni  o  a  coloro   che   li

rappresentano legalmente violando le  prescrizioni  dell'articolo  59

del regolamento in tema di modalita'  di  acquisizione  del  consenso

informato, sono puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da

4.000 euro a 24.500 euro. 

  33. Lo sponsor e lo sperimentatore che non rispettano le previsioni

sulla conduzione degli studi delle prestazioni  di  cui  all'articolo

68, paragrafi 1, 2,  3  e  6  del  regolamento,  sono  soggetti  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 112.000 euro. 

  34. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  effettua  studi

delle prestazioni in strutture non rispondenti ai requisiti stabiliti

con il decreto del Ministro della  salute  di  cui  all'articolo  14,

comma 9, del presente decreto,  ovvero  in  strutture  che  non  sono

analoghe a quelle in  cui  il  dispositivo  e'  destinato  ad  essere

utilizzato ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 8,  del  regolamento,

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000  euro  a

24.500 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente

comma si applicano a decorrere dalla data di adozione del decreto  di

cui al citato articolo 14, comma 9 del presente decreto. 

  35. Lo sponsor che, contravvenendo a quanto  disposto  all'articolo

76 del regolamento, omette di registrare e segnalare  eventi  avversi

che si verificano durante gli studi delle  prestazioni,  e'  soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da

26.000 euro a 120.000 euro. 

  36. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che omette

di effettuare le segnalazioni di  cui  agli  articoli  82  e  83  del

regolamento, nonche' di  provvedere  tempestivamente  a  svolgere  le

indagini necessarie, implementare le necessarie conseguenti azioni ed

effettuare le previste comunicazioni, come previsto dall'articolo 84,

del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria

da 24.200 euro a 145.000 euro. 

  37. Gli operatori sanitari, pubblici o privati, o, se  nominati,  i

referenti per la vigilanza che omettono di fornire al Ministero della

salute le comunicazioni di cui all'articolo 13, comma 2, del presente

decreto, sono soggetti alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

26.000 euro a 120.000 euro. 

  38. L'operatore economico che, nei casi previsti  dall'articolo  89

del regolamento, omette di  cooperare  con  le  autorita'  competenti

degli  Stati  membri  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa

pecuniaria da 24.200 euro a  145.000  euro.  La  stessa  sanzione  si

applica ai fabbricanti, ai mandatari e agli operatori  economici  che

non intraprendono le azioni previste dall'articolo 90, paragrafi 1  e

3 del regolamento o che, nel caso previsto dall'articolo 15, comma 9,

del presente decreto, non ottemperano all'ordine del Ministero  della

salute di intraprendere ogni azione idonea a far cessare l'infrazione

entro il termine stabilito. 

  39. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le

previsioni  dell'articolo   102   del   regolamento,   contravvenendo

all'obbligo di riservatezza delle informazioni e  dei  dati  ottenuti

nello svolgimento dei  propri  compiti,  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria da 11.300 euro a 113.200 euro. 

  40. Le sanzioni di cui al presente  articolo  sono  ridotte  di  un

terzo quando la violazione e' commessa da imprese aventi i  parametri

di microimpresa, di cui alla  raccomandazione  n.  2003/361/CE  della

Commissione del 6 maggio 2003. 

  41.  All'accertamento  e  alla  contestazione  delle  violazioni  e

all'applicazione delle sanzioni amministrative  di  cui  al  presente

articolo, provvedono gli organi di vigilanza e, secondo le rispettive

competenze, gli uffici del Ministero della salute. E' fatta salva  la

competenza del giudice penale per l'accertamento delle  violazioni  e

l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in

connessione obiettiva con un reato. 

  42.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni

amministrative pecuniarie accertate dagli organi  dello  Stato  nelle

materie di competenza statale, per le violazioni di cui  al  presente

decreto, sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Il

Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

  43. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal

presente decreto e'  aggiornata  ogni  due  anni,  sulla  base  delle

variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l'intera

collettivita', rilevato dall'Istat,  mediante  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della

salute. 

  44. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano  le

disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

  45. Per la graduazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,

l'autorita' competente oltre ai criteri di cui all'articolo 11  della

legge n. 689 del 1981, puo' tener conto dei danni cagionati a cose  o

persone per effetto della violazione di disposizioni del  regolamento

e del presente decreto. 

  46. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in

forma ridotta, l'autorita' competente  a  ricevere  il  rapporto,  ai

sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e'  il

Prefetto. 

                               Art. 28 

 

 

                       Disposizioni tariffarie 

 

  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della  salute,  adottati  di

concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono

determinate, sulla base del costo effettivo  del  servizio  reso,  le

tariffe per le attivita'  previste  dal  regolamento  e  le  relative

modalita' di pagamento, da aggiornare con cadenza almeno triennale. 

  2. Fino all'adozione del decreto o dei decreti di cui al  comma  1,

alle attivita' di valutazione conseguenti alle domande presentate  ai

sensi  dell'articolo  34   del   regolamento,   alle   attivita'   di

monitoraggio e rivalutazione svolte ai  sensi  dell'articolo  40  del

medesimo regolamento,  nonche'  per  le  attivita'  di  rilascio  dei

certificati di libera vendita di cui all'articolo 55 del  regolamento

si applicano le corrispondenti tariffe previste dai  vigenti  decreti

del Ministro della salute. 

  3. Le entrate derivanti dalle tariffe,  determinate  ai  sensi  del

comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la

successiva riassegnazione,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero

della salute. 

                               Art. 29 

 

 

                  Disposizioni transitorie e finali 

 

  1. Per i dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e  4  del

regolamento continua  ad  applicarsi  la  normativa  nazionale  nella

misura necessaria all'applicazione di tali  disposizioni,  fino  alle

date in esso indicate. 

  2. Per i dispositivi immessi in commercio  ai  sensi  dell'articolo

110  del  regolamento  con  un  certificato  emesso  ai  sensi  della

direttiva n. 98/79/CE, l'organismo notificato che  lo  ha  rilasciato

continua ad  essere  responsabile  dell'appropriata  sorveglianza  di

tutti  i  requisiti  applicabili  relativi  al  dispositivo  che   ha

certificato, ed e' soggetto alla sorveglianza da parte del  Ministero

della salute. 

  3. Fino alla pubblicazione  dell'avviso  di  cui  all'articolo  34,

paragrafo 3, del regolamento (UE)  n.  2017/745,  per  i  dispositivi

immessi sul mercato ai sensi degli articoli 5 e 110, paragrafo 3, del

regolamento, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,

commi 7 e 8 e all'articolo 9, comma  9,  del  decreto  legislativo  8

settembre  2000,  n.  332;  continuano  ad  applicarsi,  inoltre,  le

disposizioni contenute nel decreto applicativo di cui all'articolo 10

del  decreto  legislativo  8  settembre  2000,  n.  332,  nonche'  le

procedure  nazionali  implementate  nell'ambito  del  Nuovo   sistema

informativo sanitario per la  notifica  delle  informazioni  relative

alla vigilanza e agli studi delle prestazioni di cui agli articoli 13

e 14 del presente decreto. 

  4. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo  34,

paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/745 e  fino  alle  date  di

abrogazione di cui al successivo articolo 30, commi 2, 3, 4, 5 e 6 al

fine di ottemperare agli obblighi  previsti  dalle  disposizioni  del

regolamento per quanto riguarda lo scambio di informazioni  tra  cui,

in particolare, quelle riguardanti gli  studi  delle  prestazioni,  i

rapporti di vigilanza, le registrazioni di  dispositivi  e  operatori

economici, nonche'  le  notifiche  di  certificazione  e'  consentito

l'impiego delle modalita' di comunicazione dettate dalle disposizioni

di cui al comma 3. 

  5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 110 del regolamento. 

                               Art. 30 

 

 

                             Abrogazioni 

 

  1. Salvo quanto stabilito nei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7,  il  decreto

legislativo 8 settembre 2000, n.  332,  e'  abrogato  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto. 

  2. L'articolo 11 del  decreto  legislativo  n.  332  del  2000,  e'

abrogato decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso  di

cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/745. 

  3. L'articolo 10 del  decreto  legislativo  n.  332  del  2000,  e'

abrogato  decorsi  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  pubblicazione

dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE)

n. 2017/745. 

  4. L'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) del decreto  legislativo

n. 332 del 2000, e' abrogato decorsi ventiquattro mesi dalla data  di

pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34,  paragrafo  3,  del

regolamento (UE) n. 2017/745. 

  5. L'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  n.

332  del  2000,  e'  abrogato  decorsi  sei  mesi   dalla   data   di

pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34,  paragrafo  3,  del

regolamento (UE) n. 2017/745. 

  6. L'articolo 8, commi 7 e 8 e l'articolo 9, comma 9,  del  decreto

legislativo n. 332 del 2000, sono abrogati decorsi ventiquattro  mesi

dalla data di  pubblicazione  dell'avviso  di  cui  all'articolo  34,

paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/745. 

  7. Le disposizioni  del  decreto  legislativo,  n.  332  del  2000,

relative ai dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e 4  del

regolamento, restano in vigore fino alle date in esso indicate, nella

misura necessaria dell'applicazione di tali paragrafi. 

                               Art. 31 

 

 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

  2. Le amministrazioni interessate svolgono  le  attivita'  previste

dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali

disponibili a legislazione vigente. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

    Dato a Roma, addi' 5 agosto 2022 

 

                             MATTARELLA 

 

 

                        Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri 

 

                                      Speranza, Ministro della salute 

 

                                   Cartabia, Ministro della giustizia 

 

Di  Maio,  Ministro  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione

                                                       internazionale 

 

                       Franco, Ministro dell'economia e delle finanze 

 

                         Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

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