MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 10 agosto 2022
Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai segnali mobili
plurifunzionali di soccorso. (22A04922)
(GU n.204 del 1-9-2022)
IL DIRETTORE GENERALE
per la Motorizzazione e per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada», e successive modificazioni (di seguito
codice della strada);
Visto in particolare l'art. 72, comma 3, del codice della strada
che prevede la possibilita', per gli autoveicoli, di essere
equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 (di seguito regolamento di esecuzione), recante regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, e successive
modificazioni;
Visti gli articoli 230 e 231 del regolamento di esecuzione che
indicano le caratteristiche costruttive di equipaggiamento e di
identificazione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso;
Visto l'art. 230, comma 9, del regolamento di esecuzione secondo
cui il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della
motorizzazione;
Visto l'appendice VI al Titolo II del regolamento di esecuzione che
prevede i particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale
di soccorso e che le modalita' di prova del segnale mobile
plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto prescritto ai
commi 5 ed 8 dell'art. 230, sono stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della
motorizzazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
maggio 2001, n. 277, recante «Disposizioni concernenti le procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», e successive modificazioni;
Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato art.
230 del regolamento di esecuzione, le procedure di omologazione del
dispositivo plurifunzionale di soccorso;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, come modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento, ai fini dell'omologazione di un tipo di
segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui al comma 3
dell'art. 72 del codice della strada, disciplina le relative
procedure, le modalita' di prova e le caratteristiche tecniche di
idoneita' indicate dagli articoli 230 e 231 del regolamento.
2. Tale dispositivo se e' realizzato con pellicola retroriflettente
deve essere a due facce riportanti le scritte previste al comma 2
dell'art. 230 del regolamento di esecuzione. Se e' realizzato con
diciture luminose, ai sensi del comma 6 del citato art. 230 puo'
essere ad una faccia.
Art. 2
Omologazione
1. La domanda di omologazione di un dispositivo di segnale mobile
plurifunzionale di soccorso e' presentata, in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 e successive modificazioni
ed integrazioni ad un servizio tecnico quale definito dall'art. 3,
lettera ll), del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle
infrastrutture e trasporti. La domanda contiene la specifica del
programma delle prove effettuate dal costruttore del dispositivo ed
e' corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui
all'allegato A al presente decreto.
2. A ciascun segnale mobile plurifunzionale di soccorso, a seguito
dell'esito positivo delle procedure di cui al successivo art. 3, il
servizio tecnico assegna un numero di omologazione e rilascia il
certificato di omologazione in conformita' dell'art. 6 del citato
decreto n. 277 del 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 3
Procedura per la verifica di idoneita' di un segnale mobile
plurifunzionale di soccorso ai fini della sua omologazione
1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso deve essere
conforme alle norme previste dal presente decreto.
2. La verifica di idoneita' di un segnale mobile plurifunzionale di
soccorso e' effettuata attraverso le prove descritte nell'allegato
tecnico.
Art. 4
Numero di omologazione e marcatura del segnale mobile plurifunzionale
di soccorso
1. Il servizio tecnico di cui all'art. 2, accertata la congruita'
delle prove effettuate e della documentazione presentata a corredo
della domanda di omologazione, rilascia il provvedimento di
omologazione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso,
assegnando al medesimo un numero di omologazione, secondo lo schema
previsto all'allegato IV del citato decreto ministeriale 277 del 2
maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare il primo carattere del primo campo e' «N»,
trattandosi di un'omologazione nazionale mentre il primo carattere
del secondo campo e' «S».
3. Un esempio di possibile numero di omologazione, rilasciato
nell'anno 2022, dal CPA di Milano e' il seguente: NCSXxxx (con «x»
carattere numerico da 001 a 999).
4. Il numero di omologazione deve essere riportato su ogni segnale
mobile plurifunzionale di soccorso in modo tale che sia leggibile ed
indelebile.
Art. 5
Prescrizioni per il costruttore del segnale mobile plurifunzionale di
soccorso
1. Per ogni segnale mobile plurifunzionale di soccorso, prodotto in
conformita' al tipo omologato, il costruttore del dispositivo appone
il numero di omologazione di cui all'art. 4, in maniera indelebile e
rilascia un certificato di conformita' secondo lo schema di cui
all'allegato B.
2. Il costruttore deve indicare il materiale su cui il dispositivo
puo' essere utilizzato. Tale materiale deve corrispondere a quello
sul quale la prova di cui all'art. 4 dell'allegato tecnico e' stata
condotta.
Art. 6
Conformita' della produzione
1. Gli impianti di produzione del segnale mobile plurifunzionale di
soccorso sono soggetti alla verifica del sistema di controllo di
conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto
al tipo omologato, ai sensi del decreto del capo del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21
aprile 2009.
2. A tal fine, il servizio tecnico a cui il costruttore ha
presentato la domanda di cui all'art. 2, svolge le attivita' previste
per il controllo di idoneita' del processo produttivo.
Art. 7
Specifiche dei segnali mobili plurifunzionale di soccorso
1. Le specifiche dei segnali mobili plurifunzionale di soccorso
sono quelle previste agli articoli 230 e 231 del decreto regolamento
di esecuzione.
2. Per quanto non gia' disciplinato si rimanda all'allegato tecnico
al presente decreto.
Art. 8
Riconoscimento dei segnali omologati da altri Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo
1. I segnali equivalenti, omologati da Stati appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a
verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto.
2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea
documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto
all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta in ambito nazionale
solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di
sicurezza del segnale sono equivalenti o superiori a quelle richieste
dal presente regolamento.
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
Il presente regolamento unitamente agli allegati che ne
costituiscono parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 10 agosto 2022
Il direttore generale: D'Anzi
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato tecnico
Art. 1.
Caratteristiche generali
1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso deve essere
realizzato per consentirne l'impiego esclusivamente in caso di
fermata dell'autoveicolo dovuta ad una situazione di difficolta' o di
emergenza ai sensi comma 1 dell'art. 230 del regolamento di
esecuzione.
2. Nel caso di segnale mobile plurifunzionale di soccorso
realizzato con pellicola retroriflettente, il costruttore puo'
prevedere la possibilita' di utilizzare diciture intercambiabili
sulla faccia posteriore dello stesso.
Art. 2.
Dispositivi previsti al comma 2 dell'art. 230 del regolamento di
esecuzione - Caratteristiche della pellicola retroriflettente
La pellicola retroriflettente utilizzata sui dispositivi previsti
al comma 2 dell'art. 230 del regolamento di esecuzione deve
rispondere ai requisiti previsti per le pellicole dalla norma UNI EN
12899-1:2008 e successive modificazioni ed integrazioni (segnaletica
verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: Segnali
permanenti).
Art. 3.
Caratteristiche dei dispositivi di segnalamento realizzati con
diciture luminose ai sensi del comma 6 dell'art. 230 del regolamento
di esecuzione
1. I dispositivi di cui al comma 6 dell'art. 230 del regolamento
di esecuzione devono avere le dimensioni minime indicate
all'appendice VI dell'art. 231 dello stesso regolamento.
2. La verifica di cui al comma 8 dell'art. 230 del regolamento di
esecuzione deve essere condotta utilizzando il procedimento previsto
dalla norma UNI EN 12966-1:2019 e successive modificazioni ed
integrazioni (Segnaletica verticale per il traffico stradale -
Pannelli a messaggio variabile), assumendo una luminanza del
dispositivo pari ad almeno 10 cd/m2.
3. Nel caso in cui il dispositivo disponga di un sistema
automatico per l'alternanza ciclica temporizzata delle scritte, il
passaggio da una scritta all'altra deve avvenire secondo le modalita'
di cui al comma 4 dell'art. 77 del regolamento di esecuzione.
Art. 4.
Resistenza al vento del basamento
1. La resistenza statica di cui alla lettera e) del comma 1
dell'art. 231 del regolamento di esecuzione deve essere determinata
applicando il carico previsto perpendicolarmente alla superficie
esterna del dispositivo mediante un pistone piatto avente le stesse
dimensioni del segnale.
2. Il carico massimo deve essere raggiunto in un tempo non
superiore a dieci secondi e deve essere applicato per almeno dieci
minuti senza che si determini il distacco dalla superficie su cui e'
applicato.
3. Il dispositivo deve essere provato su una superficie il cui
materiale deve essere quello per il quale verra' essere
commercializzato.
Art. 5.
Caratteristiche elettriche del segnale mobile plurifunzionale di
soccorso
1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso di cui al comma
6 dell'art. 230 del regolamento di esecuzione deve essere
alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo utilizzando gli
attacchi elettrici normalmente presenti sullo stesso.
2. Il materiale elettrico utilizzato deve avere un grado di
protezione almeno IPX3B di cui alla norma CEI EN 60529.
3. Deve essere verificata la rispondenza alla norma sulla
compatibilita' elettromagnetica cui alla norma UN ECE 10.
Art. 6.
Prova tipo elettrico
La misura della potenza assorbita del dispositivo di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 231 del regolamento di esecuzione
deve essere effettuata alimentando il dispositivo con una batteria da
12 V ad una temperatura di 23 ± 5°C.
Allegati
- Allegato A
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato B
- Allegato tecnico
- art. 1
- art. 2
- art. 3
- art. 4
- art. 5
- art. 6
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