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sabato 14 gennaio 2023

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. (23G00007) (GU n.11 del 14-1-2023) Vigente al: 15-1-2023

 

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023, n. 5 


Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trasparenza  dei  prezzi  dei

carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per

la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione  del

trasporto pubblico. (23G00007) 

(GU n.11 del 14-1-2023)

  Vigente al: 15-1-2023   


 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2008)»; 

  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure

urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi

ucraina»; 

  Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione

di eccezionale instabilita' dei prezzi dei  beni  di  largo  consumo,

derivante dall'andamento dei costi dei prodotti  energetici  e  delle

materie prime sui mercati internazionali; 

  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di adottare misure

per contenere  gli  effetti  derivanti  dall'aumento  del  costo  dei

carburanti; 

  Considerata la necessita'  e  l'urgenza  di  introdurre  specifiche

disposizioni al fine di  garantire  la  trasparenza  dei  prezzi  dei

carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato; 

  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza  di  rafforzare  i

poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi; 

  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle

riunioni del 10 e del 12 gennaio 2023; 

  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e

del made in Italy; 

 

                              E m a n a 

                     il seguente decreto-legge: 

 

                               Art. 1 

 

Disposizioni in materia  di  bonus  carburante  e  di  trasparenza  e

  controllo del prezzo di  vendita  al  pubblico  di  carburante  per

  autotrazione 

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3,  terzo

periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  il  valore

dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto  di  carburanti

ceduti dai datori di lavoro privati  ai  lavoratori  dipendenti,  nel

periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,  non  concorre  alla

formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore  a

euro 200 per lavoratore. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,

valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a  1,2  milioni  di

euro nell'anno 2024  si  provvede,  quanto  a  7,3  milioni  di  euro

nell'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  e,  quanto  6

milioni di euro nell'anno 2023 e a 1 ,2  milioni  di  euro  nell'anno

2024, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  le  esigenze

indifferibili di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23

dicembre 2014, n. 190. 

  2. Il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  ricevute  le

comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma

1, della legge 23 luglio 2009 n. 99,  provvede  all'elaborazione  dei

dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province

autonome, dei prezzi  comunicati  e  ne  cura  la  pubblicazione  sul

proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in formato  aperto

ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lett.  l-bis),  del  decreto

legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  al  fine  di   consentire   la

elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche  a

mezzo di dispositivi portatili.  La  frequenza,  le  modalita'  e  la

tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro

delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  3. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico  di  carburante

per autotrazione, ivi compresi quelli  lungo  la  rete  autostradale,

entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto  di  cui  al

comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione  dei  prezzi

presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19  del  decreto-legge

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24

marzo 2012, n. 27,  con  l'indicazione  della  media  aritmetica  dei

prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2. 

  4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e  3,

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500  a  euro

6.000. Dopo la terza violazione, puo' essere disposta la  sospensione

dell'attivita' per un periodo non inferiore  a  sette  giorni  e  non

superiore a novanta giorni.  L'accertamento  della  violazione  delle

disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e'  effettuato  dalla  Guardia  di

finanza,  anche  avvalendosi  dei  poteri  di  accertamento  di   cui

all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal  Ministero

delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori  oneri  per

la finanza  pubblica.  All'irrogazione  delle  sanzioni  provvede  il

Prefetto. Ai relativi  procedimenti  amministrativi  si  applica,  in

quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n.  689.  Il  presente

comma si applica, altresi', alle violazioni dell'articolo  15,  comma

5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' in  caso

di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo  51,  comma  1,  della

legge 23 luglio 2009,  n.  99,  e  quando  il  prezzo  effettivamente

praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo  impianto  di

distribuzione. 

  5. Una quota pari al 50 per  cento  delle  sanzioni  amministrative

applicate per le violazioni degli obblighi  di  cui  al  comma  2  e'

versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  riassegnata  ad

apposito capitolo iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero

delle  imprese  e  del  made   in   Italy,   per   essere   destinata

all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica  per

la rilevazione dei prezzi dei carburanti  per  autotrazione  per  uso

civile, nonche' ad iniziative  in  favore  dei  consumatori  volte  a

favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a  diffondere  il

consumo consapevole e  informato.  Con  decreto  del  Ministro  delle

imprese  e  del  made  in  Italy,  di  concerto   con   il   Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  sono  indicate  le  modalita'   di

ripartizione delle somme di cui al primo periodo. 

  6. All'articolo 17, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre

2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il  prezzo  per

unita' di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto

previsto dalla disciplina di settore per la violazione  dell'articolo

15, comma 5, chiunque omette di indicare  il  prezzo  per  unita'  di

misura». 

  7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  e'

abrogato. 

                               Art. 2 

 

             Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, 

                della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

 

  1. All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 290, le parole: «Ministro dello  sviluppo  economico»

sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica»; 

    b) il comma 291 e' sostituito dal seguente: «Il decreto di cui al

comma 290 puo' essere adottato se il prezzo di cui al medesimo  comma

aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al  valore  di

riferimento, espresso in  euro,  indicato  nell'ultimo  Documento  di

programmazione economico-finanziaria  presentato;  il  decreto  tiene

conto  dell'eventuale  diminuzione,  nella  media  del   quadrimestre

precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo  di  cui  al

comma 290,  rispetto  a  quello  indicato  nell'ultimo  Documento  di

programmazione economico-finanziaria presentato.». 

                               Art. 3 

 

                Rafforzamento dei poteri del Garante 

                   per la sorveglianza dei prezzi 

 

  1. All'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 198, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:

«Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove  necessario  ai  fini

dei propri  interventi  di  sorveglianza  sul  territorio,  opera  in

raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali  dei  prezzi,

sportelli  o  analoga  denominazione,  qualora  istituiti  con  legge

regionale.»; 

    b) al comma 199: 

      1) al primo periodo, le parole: «si avvale  dei  dati  rilevati

dall'ISTAT,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «si  avvale   della

collaborazione e dei  dati  rilevati  dall'ISTAT  che  sono  messi  a

disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su  specifica

istanza,»; 

      2) il quinto  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Analoga

sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed

elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e  di

bilancio  eventualmente  comunicati  dalle  imprese,  ferma  restando

l'attivazione dei successivi poteri di  indagine  e  controllo  della

Guardia di finanza per i  profili  di  cui  al  secondo  periodo.  Le

informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante

sono sottratti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 

      3) dopo il sesto periodo, e' inserito il seguente:  «Salvo  che

il fatto non costituisca reato le sanzioni amministrative di  cui  al

presente comma sono irrogate dalla Camera  di  commercio,  industria,

artigianato e agricoltura territorialmente competente  nel  luogo  in

cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»; 

    c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti: 

      «199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni

di largo consumo derivanti  dall'andamento  dei  costi  dei  prodotti

energetici e  delle  materie  prime  sui  mercati  internazionali  e'

costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  la

Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il  Garante

puo' convocare la  Commissione  per  coordinare  l'attivazione  degli

strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni

dell'anomala  dinamica  dei  prezzi  sulla  filiera  di  mercato.  Ai

componenti ed ai partecipanti alle  riunioni  della  Commissione  non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri

emolumenti comunque denominati. 

      199-ter. Alla Commissione di cui al comma  199-bis  partecipano

un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al  comma  199,  i

responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si  avvale

ai  sensi  del  comma  200,   un   rappresentante   delle   autorita'

indipendenti  competenti  per  settore,  tre   rappresentanti   delle

associazioni dei consumatori e degli utenti inserite  nell'elenco  di

cui all'articolo 137 del  Codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto

legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  nominati  dal   Consiglio

nazionale dei consumatori e degli utenti, e un  rappresentante  delle

regioni e delle province autonome.  Fermo  restando  quanto  previsto

dall'articolo  2  del  decreto-legge  9  settembre  2005,   n.   182,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.  231,

ove vengano in rilievo fenomeni relativi  all'anomalo  andamento  dei

prezzi delle  filiere  agroalimentari,  alla  Commissione  partecipa,

altresi', un  rappresentante  dell'Ispettorato  centrale  repressione

frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e

delle foreste. 

      199-quater. Il  Garante,  compatibilmente  con  le  ragioni  di

urgenza connesse al fenomeno rilevato, puo'  invitare  alle  riunioni

della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie

economiche e sociali interessate, nonche'  esperti  del  settore  per

acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione

agli specifici argomenti analizzati. 

      199-quinquies. Qualora dalle  analisi  condotte  in  seno  alla

Commissione  o   dalle   indagini   conoscitive   emergano   fenomeni

speculativi lungo la filiera di  origine  e  produzione,  ingrosso  e

distribuzione, nonche' vendita e consumo, il  Garante  riferisce  gli

esiti delle attivita' al Ministro delle imprese e del made  in  Italy

che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate

misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna. 

      199-sexies. Le  funzioni  di  segreteria  e  di  supporto  alle

attivita' di cui ai commi da  199-bis  a  199-quinquies  sono  svolte

dall'Unita' di missione di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  21

marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20

maggio 2022, n. 51.». 

  2.  All'articolo  7  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,

dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 

    «4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le  attivita'

di raccordo e collaborazione amministrativa tra  il  Garante  per  la

sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero  dell'economia  e

delle finanze e degli  altri  Ministeri,  nonche'  gli  uffici  delle

autorita' indipendenti competenti per i singoli settori, al  fine  di

garantire il  coordinamento  delle  iniziative  di  sorveglianza  dei

prezzi con le attivita' di indagine e controllo  gia'  avviate  dagli

uffici delle predette  istituzioni  ed  autorita'  nelle  materie  di

competenza. Ove necessario l'Unita' di missione provvede ad acquisire

e condividere con gli uffici  dei  Ministeri  e  delle  autorita'  di

settore i  dati  e  le  informazioni  utili  alla  conclusione  delle

indagini e delle attivita' in corso di svolgimento. Le  attivita'  di

cui al presente comma sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la

finanza pubblica». 

                               Art. 4 

 

           Misure di sostegno per la fruizione dei servizi 

                        di trasporto pubblico 

 

  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia  sulle  famiglie,

in particolare in relazione ai costi  di  trasporto  per  studenti  e

lavoratori, e' istituito un  fondo  nello  stato  di  previsione  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari  a

100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a  riconoscere,  nei

limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse,

un buono da utilizzare per l'acquisto,  a  decorrere  dalla  data  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del

decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di  abbonamenti

per  i  servizi   di   trasporto   pubblico   locale,   regionale   e

interregionale  ovvero  per  i  servizi  di   trasporto   ferroviario

nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100

per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,

comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui  al

primo periodo e' riconosciuto in favore  delle  persone  fisiche  che

nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non  superiore

a 20.000 euro. Il buono  reca  il  nominativo  del  beneficiario,  e'

utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e'  cedibile,

non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non  rileva  ai

fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione

economica   equivalente.   Resta   ferma   la   detrazione   prevista

dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del

beneficiario del buono. 

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del

Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  adottare  entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,

sono definite le modalita' di  presentazione  delle  domande  per  il

rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita' di emissione dello

stesso, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa,  nonche'  di

rendicontazione  da  parte  delle  aziende  di  trasporto  dei  buoni

utilizzati,  nel  periodo  di  cui  al  medesimo  comma  1,  ai  fini

dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse  del  fondo

di  cui  al  comma  1,  pari  a  500.000  euro,  e'  destinata   alla

manutenzione  della  piattaforma  informatica  per  l'erogazione  del

beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35 del  decreto-legge

17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15

luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo  delle

risorse previste destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo

sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. 

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni

di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo

di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di

CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.

47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al

fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore  dei  servizi

energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello

Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. 

                               Art. 5 

 

                       Disposizioni contabili 

 

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio. 

                               Art. 6 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

 

    Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2023 

 

                             MATTARELLA 

 

                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei ministri 

 

                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e

                                  delle finanze 

 

                                  Urso, Ministro delle imprese e  del

                                  made in Italy 

 

Visto, il Guardasigilli: Nordio 


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