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domenica 19 febbraio 2023

SENTENZA DEL 30/12/2022 N. 959/3 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA Esenzione dalla TARI per gli immobili comunali detenuti da terzi

 

SENTENZA DEL 30/12/2022 N. 959/3 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA

Esenzione dalla TARI per gli immobili comunali detenuti da terzi

In tema di TARI, l’esenzione spettante al Comune, relativamente agli immobili di sua proprietà, non si estende a coloro che, a qualunque titolo, abbiano la detenzione degli stessi. Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, infatti, la ratio dell’esenzione è giustificata dalla coincidenza in un unico soggetto della qualità di titolare dell’imposizione fiscale e di beneficiario della stessa. Ciò non si verifica in tutti gli altri casi, per i quali, invece, vale il principio comunitario (art. 15 direttiva 2006/12/CE art. 14 direttiva 2008/98/CE), per cui chi utilizza un bene suscettibile di produrre rifiuti ne paga la relativa imposta (“chi inquina, paga”). E’ questa la conclusione a cui sono pervenuti i giudici liguri che hanno ritenuto infondate le ragioni della società ricorrente riguardo alla debenza del tributo in questione.  

Intitolazione:


Tari  - beni di proprietà del Comune - regolamento locale - esenzione - convenzione -gestore dei beni - richiesta di detassazione - inapplicabilità


Massima:


Intema di TARI, l'esenzione dal tributo prevista dal Regolamento comunale per "ilocali e le aree adibite ad ufficio e servizi di proprietà comunale" non puòesser utilmente invocata da coloro che detengono immobili di proprietà delComune in virtù di una convenzione. Ed infatti, utilizzando beni (dai qualitraggono economicamente un vantaggio) che sono pur sempre suscettibili diprodurre rifiuti, essi sono soggetti all'applicazione della regola eurounitaria"chi inquina paga" con conseguenza debenza del tributo (nella specie, ilcontribuente era gestore, giusta convenzione stipulata con il Comune, di uno stabilimentobalneare con annesso locale bar, di proprietà del medesimo Comune).



Testo:


Richieste delle parti:


R.G.A. N. 781/2021:


Per l'appellante A s.r.l.:


"Per tutto quanto sopra esposto, e per tutte le considerazioni svolte nei precedenti atti difensivi, si conclude chiedendo a codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di voler;


- in via principale, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, sez. I, n. 207, pronunciata l'08/06/2021, depositata il 22/07/2021, notificata il 19/08/2021, annullare l'Avviso di accertamento n° 5.181 del 24/09/2020, emesso dal comune di C, relativamente ad imposta TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2015, siccome illegittimo per i motivi sopra esposti;


- in via subordinata, di voler dichiarare non dovute le sanzioni irrogate;


- in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, statuire che la "rideterminazione delle sanzioni...secondo i criteri del cumulo giuridico con riferimento a tutte le annualità accertate" avvenga con riferimento alla sanzione prevista per la fattispecie di "infedele dichiarazione", e non con riferimento alla sanzione prevista per la fattispecie di "omessa dichiarazione".


In via istruttoria, e meramente eventuale e subordinata (alla luce di quanto sopra esposto), si chiede che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria voglia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, D. Lgs. 3/12/1992, disporre la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio.


Vinte le spese e gli onorari ai sensi di legge.".


Per il resistente Comune di C:


"Piaccia alla Corte di Giustizia Tributaria di II° grado Ill.ma; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta; previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista; previo rigetto dell'istanza di sospensiva, per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge;


1) Per le ragioni esposte in atti, rigettare l'appello proposto da A S.r.l. in quanto infondato, in fatto ed in diritto.


Con conferma della sentenza impugnata resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 207 del 08.06.2021, depositata in data 22.07.2021


2) Con vittoria delle spese del presente giudizio di gravame, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge".


R.G.A N. 782/2021


Per l'appellante A S.R.L.:


"Per tutto quanto sopra esposto, si conclude chiedendo a codesta On. le Commissione di voler:


- in via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 546/1992, l'esecuzione dell'atto impugnato;


- in via parimenti preliminare, ove ritenuto, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, la sospensione del presente processo, alla luce delle circostanze evidenziate al punto 3) delle premesse;


- in via principale, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, sez. I, n. 216, pronunciata l'08/06/2021, depositata il 03/08/2021, notificata il 19/08/2021, annullare l' "Avviso di accertamento per omessa denuncia - Rettifica del provvedimento n. 5160 del 28/07/2020", n° provvedimento 5.177 del 24/09/2020, emesso dal comune di C, relativamente ad imposta TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2016, siccome illegittimo per i motivi sopra esposti;


- in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, statuire che la "rideterminazione delle sanzioni...secondo i criteri del cumulo giuridico con riferimento a tutte le annualità accertate" avvenga con riferimento alla sanzione prevista per la fattispecie di "infedele dichiarazione", e non con riferimento alla sanzione prevista per la fattispecie di "omessa dichiarazione".


Con vittoria di spese ed onorari".


Per il resistente Comune di C:


"Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, nell'interesse del COMUNE di C (cod. fisc. nn) in persona del Sindaco pro tempore, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, si rassegnano le seguenti conclusioni:


Piaccia alla Commissione Tributaria Regionale Ill.ma; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta; previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista; previo rigetto dell'istanza di sospensiva, per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge;


1) Per le ragioni esposte in atti, rigettare l'appello proposto da A S.r.l. in quanto infondato, in fatto ed in diritto.


Con conferma della sentenza impugnata resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 216 del 08.06.2021, depositata in data 03.08.2021


2) Con vittoria delle spese del presente giudizio di gravame, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge".


R.G.A. N. 786/2021


Per l'appellante A s.r.l.;


"Per tutto quanto sopra esposto, si conclude chiedendo a codesta On. le Commissione di voler:


- in via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 546/1992, l'esecuzione dell'atto impugnato;


- in via parimenti preliminare, ove ritenuto, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, la sospensione del presente processo, alla luce delle circostanze evidenziate al punto 3) delle premesse;


- in via principale, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, sez. I, n. 217, pronunciata l'08/06/2021, depositata il 03/08/2021, notificata il 19/08/2021, annullare l' "Avviso di accertamento per omessa denuncia - Rettifica del provvedimento n. 5162 del 28/07/2020", n° provvedimento 5.179 del 24/09/2020, emesso dal comune di C, relativamente ad imposta TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2018, siccome illegittimo per i motivi sopra esposti;


- in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, statuire che la "rideterminazione delle sanzioni...secondo i criteri del cumulo giuridico con riferimento a tutte le annualità accertate" avvenga con riferimento alla sanzione prevista per la fattispecie di "infedele dichiarazione", e non con riferimento alla sanzione prevista per la fattispecie di "omessa dichiarazione".


Con vittoria di spese ed onorari".


Per il resistente Comune di C:


"Piaccia alla Commissione Tributaria Regionale Ill.ma; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta; previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista; previo rigetto dell'istanza di sospensiva, per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge;


1) Per le ragioni esposte in atti, rigettare l'appello proposto da A S.r.l. in quanto infondato, in fatto ed in diritto.


Con conferma della sentenza impugnata resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 217 del 08.06.2021, depositata in data 03.08.2021


2) Con vittoria delle spese del presente giudizio di gravame, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.



R.G.A. N. 787/2021


Per l'appellante A s.r.l.:


"Per tutto quanto sopra esposto, si conclude chiedendo a codesta On. le Commissione di voler:


- in via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 546/1992, l'esecuzione dell'atto impugnato;


- in via parimenti preliminare, ove ritenuto, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, la sospensione del presente processo, alla luce delle circostanze evidenziate al punto 3) delle premesse;


- in via principale, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, sez. I, n. 218, pronunciata l'08/06/2021, depositata il 03/08/2021, notificata il 19/08/2021, annullare l' "Avviso di accertamento per omessa denuncia - Rettifica del provvedimento n. 5163 del 28/07/2020", n° provvedimento 5.180 del 24/09/2020, emesso dal comune di C, relativamente ad imposta TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2019, siccome illegittimo per i motivi sopra esposti;


- in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, statuire che la "rideterminazione delle sanzioni...secondo i criteri del cumulo giuridico con riferimento a tutte le annualità accertate" avvenga con riferimento alla sanzione prevista per la fattispecie di "infedele dichiarazione", e non con riferimento alla sanzione prevista per la fattispecie di "omessa dichiarazione".


Con vittoria di spese ed onorari".


Per il resistente Comune di C:


"Piaccia alla Commissione Tributaria Regionale Ill.ma; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta; previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista; previo rigetto dell'istanza di sospensiva, per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge;


1) Per le ragioni esposte in atti, rigettare l'appello proposto da A S.r.l. in quanto infondato, in fatto ed in diritto.


Con conferma della sentenza impugnata resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 218 del 08.06.2021, depositata in data 03.08.2021


2) Con vittoria delle spese del presente giudizio di gravame, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.


R.G.A. N. 788/2021


Per l'appellante A s.r.l.


"Per tutto quanto sopra esposto, si conclude chiedendo a codesta On. le Commissione di voler:


- in via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 546/1992, l'esecuzione dell'atto impugnato;


- in via parimenti preliminare, ove ritenuto, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, la sospensione del presente processo, alla luce delle circostanze evidenziate al punto 3) delle premesse;


- in via principale, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, sez. I, n. 219, pronunciata l'08/06/2021, depositata il 03/08/2021, notificata il 19/08/2021, annullare l' "Avviso di accertamento per omessa denuncia - Rettifica del provvedimento n. 5161 del 28/07/2020", n° provvedimento 5.178 del 24/09/2020, emesso dal comune di C, relativamente ad imposta TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2017, siccome illegittimo per i motivi sopra esposti;


- in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, statuire che la "rideterminazione delle sanzioni...secondo i criteri del cumulo giuridico con riferimento a tutte le annualità accertate" avvenga con riferimento alla sanzione prevista per la fattispecie di "infedele dichiarazione", e non con riferimento alla sanzione prevista per la fattispecie di "omessa dichiarazione".


Con vittoria di spese ed onorari".


Per il resistente Comune di C:


"Piaccia alla Commissione Tributaria Regionale Ill.ma; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta; previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista; previo rigetto dell'istanza di sospensiva, per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge;


1) Per le ragioni esposte in atti, rigettare l'appello proposto da A S.r.l. in quanto infondato, in fatto ed in diritto.


Con conferma della sentenza impugnata resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 219 del 08.06.2021, depositata in data 03.08.2021


2) Con vittoria delle spese del presente giudizio di gravame, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge".


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La società "A s.r.l." ricorreva con distinti atti avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di C relativi a TARSU 2015, 2016, 2018, 2018 e 2019.


La ricorrente, gestore (giusta convenzione stipulata con il Comune di C in data 11/08/2015) dello stabilimento balneare denominato "B", con annesso locale bar, di proprietà del predetto Comune, formulava nei vari ricorsi eccezioni sostanzialmente analoghe:


I. illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione, con violazione dell'art. 7, L. 27/07/2000, n. 212.


II. Illegittimità dell'accertamento per violazione, e/o errata applicazione, dell'art. l, comma 340, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005).


III. Illegittimità delle sanzioni irrogate, sotto diversi profili.


IV. Violazione e/o errata applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del "Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI)" , di cui a deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 28/08/2014.


La CTP, preso atto che il bene era stato consegnato al gestore anticipatamente rispetto alla stipula della convenzione, con sentenze nn. 207/1/2021, 2016/1/2021, 217/1/2021, 218/1/2021 e 219/1/2021 accoglieva parzialmente i ricorsi dichiarando dovuta la TARI (per il 2015 con decorrenza 5 aprile), ma disponendo che le sanzioni venissero rideterminate secondo i criteri del cumulo giuridico con riferimento a tutte le annualità accertate.


Le suddette sentenze sono state impugnate con distinti appelli dalla contribuente che eccepisce:



- che il Comune avrebbe fondato i propri atti sulla base di una dichiarazione TARI del 28/12/2016, prot. 0024841 recante in calce una firma non riconducibile a quella del legale rappresentante (e da quest'ultimo disconosciuta, come risulta dagli atti del presente procedimento) della società esponente.


-che l'appellante sarebbe in possesso di un altro documento di denuncia TARI firmato in originale dal legale rappresentante della società regolarmente depositata dalla "A Srl" in data 28.12.2016, recante in originale l'adesivo riportante lo stesso numero del protocollo del Comune, di contenuto diverso e difforme da quella in possesso del Comune di C (e disconosciuta) anche nella parte compilativa.


- che in relazione alla predetta situazione è stata presentata denuncia-querela contro ignoti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona in data 19/10/2020;


- che la CTP non avrebbe tenuto in considerazione quanto denunciato;


- che la denuncia in possesso dell'appellante sarebbe completa di tutte le superfici utilizzate, per cui la contestazione di omessa/infedele denuncia sarebbe inconsistente;


Ribadisce che:


- l'accertamento sarebbe affetto da vizio di motivazione, non comprendendosi neppure se sia contestata l'omessa denuncia o la denuncia infedele, fattispecie non sovrapponibili;


- che l'accertamento sarebbe viziato dal richiamo all'art. 1, comma 340, della L. 30/12/2004, n. 311, non applicabile al caso di specie;


- che alla società ricorrente non potrebbe essere irrogata alcuna sanzione a titolo di omessa denuncia in quanto la denuncia TARI sarebbe stata regolarmente presentata in data 28/12/2016;


- che il Comune, sempre riguardo alle sanzioni, non avrebbe applicato il cumulo giuridico;


- che essendo gli immobili e le aree relativamente ai quali viene richiesta l'imposizione ai fini TARI di proprietà comunale, gli stessi non dovrebbero essere assoggettati ad imposizione;


- che nell'atto impositivo sarebbero ravvisabili evidenti errori nel computo delle metrature delle superfici assoggettate a tassazione e che i Primi Giudici non avrebbero adeguatamente valutato la perizia di parte della contribuent.


Si è costituito in giudizio il Comune controdeducendo:


- che le metrature da assoggettare ad imposta indicate nell'avviso di accertamento impugnato erano state discusse e concordate in contraddittorio con la società ricorrente e risultavano inoltre dalla pratica edilizia dalla stessa presentata;


- che l'accertamento sarebbe adeguatamente motivato contenendo tutti elementi necessari e sufficienti per una idonea comprensione delle ragioni, in diritto e in fatto, della pretesa formulata dal Comune, in materia di Tassa Rifiuti;


- che la denuncia depositata da A in giudizio presenterebbe, rispetto a quella agli atti del Comune, grossolane ed evidenti aggiunte relative proprio alle superfici oggetto della successiva attività di accertamento, riferite allo stabilimento balneare;


- che se è vero che lo stabilimento balneare B è di proprietà comunale altrettanto è vero che, non essendo lo stesso utilizzato dall'Amministrazione, sarebbe assoggettabile al pagamento della tassa rifiuti, da parte dei soggetti terzi che lo fruiscono ed utilizzano;


- che la riduzione dell'imposta per utilizzo inferiore ai 183 giorni all'anno può essere concessa a chi presenta apposita istanza, nel caso di specie non presentata.


Hanno depositato memoria le parti le quali, oltre a ribadire le rispettive tesi hanno sottolineato: Parte appellante:


- l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 5 bis, D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 (come modificato dall'art. 6, L. 31/08/2022, n. 130) sull'onere della prova;


- l' archiviazione disposta dal G.I.P. del Tribunale di Savona nel procedimento penale n. 3748/2020 R.G.N. R., aperto a carico del signor V, in quanto la dichiarazione TARI in possesso della A è sottoscritta dal legale rappresentante della medesima società mentre quella a mani del Comune recherebbe una firma ignota, quindi non riconducibile alla A stessa;


- l'opportunità della nomina di un CTU.


Parte resistente:


- che a prescindere dalla fondatezza di quanto denunciato dalla ricorrente, resterebbe il fatto che la A S.r.l. non ha pagato la Tassa rifiuti (se non, eventualmente, per il magazzino) e questo dal 2015 al 2019.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente il Collegio provvede a riunire i procedimenti portanti R.G.A. nn. 782/2021, 786/2021, 787/2021 e 788/2021 al procedimento R.G.A. n. 781/2021 per evidenti ragioni di connessione e di economia processuale.


Prende altresì atto della rinuncia dell'appellante alla trattazione dell'istanza di sospensione, passando a decidere il merito della vertenza.


Rigetta inoltre le eccezioni dell'appellante relative alla carenza di motivazione degli accertamenti, che risultano completi e ben comprensibili. Sul punto i Primi Giudici hanno correttamente affermato come siano state ben individuate le norme di legge e regolamento che li sostanziavano e come per contro fosse irrilevante che tra le numerose disposizioni di legge richiamate gli atti menzionassero il comma 340 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2009 anziché della legge n. 311 del 2004.


Ciò premesso ritiene il Collegio di affrontare per prima, in quanto dirimente, la questione relativa alla debenza o meno, in termini generali, del tributo.


L'appellante, richiamando l'art. 26 del Regolamento comunale il quale stabilisce che "sono esentati dal tributo i locali e le aree adibite ad ufficio e servizi di proprietà comunale" sostiene che, essendo appunto gli immobili e le aree relativamente ai quali viene richiesta l'imposizione ai fini TARI di proprietà comunale, gli stessi non dovrebbero essere assoggettati ad alcuna imposizione.


La tesi è infondata.


Il presupposto per l'applicazione del tributo è costituito dal "possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali e/o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani" (art. 5 del Regolamento) e l'esenzione di cui all'art. 26, invocata dalla parte, non può essere a vantaggio di altro soggetto che non sia il Comune.


La ratio della norma è evidente in quanto, essendo il Comune beneficiario della tassa, non avrebbe alcun senso il pagamento della stessa da parte del medesimo soggetto deputato ad introitarla; lo stesso non può evidentemente dirsi per soggetti terzi i quali, utilizzando un bene (dal quale il detentore trae un vantaggio) suscettibile di produrre rifiuti, sono soggetti all'applicazione della regola eurounitaria "chi inquina paga" espresso nell'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e nell'art. 14 della direttiva 2008/98/CE.


Nel caso di specie la TARI risulta dovuta in quanto il contratto rep. n. 996 intercorrente tra il Comune e la società A s.r.l. costituisce titolo volto a riconoscere a quest'ultima una posizione qualificabile come detenzione (di area suscettibile di produrre rifiuti), sia pure nell'interesse del Comune e strumentale all'assolvimento dei compiti previsti dal contratto, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale con finalità lucrativa.


Acclarato ciò, occorre verificare se l'entità delle superfici tassabili accertate da parte del Comune sia corretta.


L'Amministrazione comunale sostiene che le metrature da assoggettare ad imposta, indicate in dettaglio negli avvisi di accertamento impugnati, non solo erano state discusse e concordate in contraddittorio con la società ricorrente ma risultavano dalla pratica edilizia presentata da A S.r.l. e segnatamente dalla variante in corso d'opera ex L. R. 16/2008 al PdC n. 015C015 del 07.07.2015 e successiva variante PdC n. 013C016 del 06.06.2016 relative allo stabilimento Balneare B.


La parte contesta di aver concordato alcunchè col Comune, ma nulla dice riguardo ai documenti depositati dall'Amministrazione comunale dai quali risulta che i dati fattuali in base ai quali sono stati posti in essere gli avvisi di accertamento sono stati tratti dalla documentazione edilizia prodotta al Comune dalla stessa appellante A.


Quanto sopra, in base al principio di cui all'art. 115 c.p.c., risulta sufficiente al Collegio per ritenere fondati i dati esposti negli avvisi di accertamento.


A questo punto occorre prendere in esame la vicenda concernente la denuncia TARI, preliminarmente evidenziando che essa non ha rilevanza in relazione alla debenza del tributo, in quanto è pacifico agli atti di causa che la società contribuente non ha pagata la Tassa rifiuti (se non eventualmente per il magazzino di 85 mq) dal 2015 al 2019.


Rileva invece per gli aspetti sanzionatori, in quanto alla parte sono state irrogate sanzioni per omessa denuncia; ciò risulta chiaramente dal testo degli avvisi di accertamento sia nell'intestazione (Avviso di accertamento per omessa denuncia), che nella parte dedicata alla determinazione delle sanzioni.


Alla luce delle indagini svolte dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Savona, le cui conclusioni sono state condivise dal GIP, che ha archiviato il procedimento penale a carico del legale rappresentante della società appellante, è possibile affermare che la denuncia in possesso del Comune (relativa al solo magazzino) non sia stata sottoscritta dal sig. V.


Da ciò non può che discendere che la denuncia valida sia quella prodotta dalla società, che riporta in originale il protocollo adesivo del Comune n. 0024841 del 28/12/2016 e che pertanto le sanzioni irrogate per omessa denuncia non siano legittime, dovendosi applicare al caso di specie le sanzioni per omesso versamento che l'art. 32 del Regolamento comunale determina nel 30% di ogni importo non versato.


Come correttamente osservato dai Primi Giudici, trattandosi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa alle stesse aree imponibili conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.


Poichè, come anche recentemente stabilito da Cass. n, 22477/2022 "in fase processuale, qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo previsto dall'art. 15 cit., è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente", ritiene il Collegio di rideterminare la sanzione unica in ? 4.938,00 (versamento omesso nell'anno 2015 ? 10.972,94 x 30% = ? 3.292,00 sanzione base + ? 1.646,00 metà della sanzione base = ? 4.938,00).


In ragione del parziale accoglimento dell'appello le spese del giudizio possono essere compensate.


P.Q.M.


Accoglie parzialmente l'appello determinando le sanzioni in complessivi ? 4.938,00. Conferma nel resto le impugnate decisioni.


Spese compensate.

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