GIOVEDÌ 06 APRILE 2023 12.30.11
*Consulta: Regioni non poossono aumentare numero mandati Sindaci
*Consulta: Regioni non poossono aumentare numero mandati Sindaci *Consulta: Regioni non poossono aumentare numero mandati Sindaci Bocciata la legge regionale dell Sardegna che ne consente fino a quattro in deroga alla legge del Parlamento Roma, 6 apr. (askanews) - È "costituzionalmente illegittima" la normativa della Regione autonoma Sardegna che consente quattro mandati consecutivi ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. Perchè "contrasta con la disciplina statale (articolo 51, comma 2, del testo unico sugli enti locali, in vigore dal 14 maggio 2022), in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due". Lo ha deciso la sentenza n. 60 del 2023, redattore il giudice Nicolò Zanon, ribadendo che "la competenza legislativa attribuita dallo Statuto speciale alla Regione nella materia ordinamento degli enti locali va esercitata in armonia con la Costituzione e, in particolare, con il principio previsto all'articolo 51 della Costituzione". "Quest'ultimo -sottolinea la Consulta- a tutela del diritto fondamentale di elettorato passivo, esige che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possano accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: deve essere perciò il legislatore statale, con disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale (e quindi per tutti i Comuni), a stabilire, per i sindaci, il numero massimo di mandati elettivi consecutivi". Si legge inoltre nella sentenza che "la previsione del numero massimo dei mandati elettivi consecutivi dei sindaci, introdotta come ponderato contraltare alla loro elezione diretta, serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale: «la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali". Tor 20230406T122959Z
Nessun commento:
Posta un commento