Cassazione 2023-“soldato paracadutista in congedo, titolare di pensione privilegiata in godimento per infermità contratta per causa di servizio”
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 07/02/2023) 05-07-2023, n. 19056
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Primo Presidente f.f. -
Dott. NAPOLITANO Lucio - Presidente sez. -
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15810/2022 proposto da:
CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA, con ordinanza n. 47/2022 depositata il 22/06/2022 nella causa tra:
OMISSIS;
- ricorrente non costituito in questa fase -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- resistente non costituito in questa fase -
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere CATERINA MAROTTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, il quale chiede che la Corte di cassazione a Sezioni Unite voglia affermare la giurisdizione della Corte dei conti.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. OMISSIS, soldato paracadutista in congedo, titolare di pensione privilegiata in godimento per infermità contratta per causa di servizio, ha agito dinanzi al Tribunale del lavoro di Lecce per ottenere, sulle somme erogate in ritardo da parte del Ministero della Difesa, gli interessi legali ai sensi della L. n. 352/1998 in relazione al periodo dal 9.8.1998 al 30.4.2008 per un importo pari ad Euro 18.360,65.
2. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2197/2020, ha declinato la giurisdizione sul presupposto che oggetto della domanda è il riconoscimento di accessori di pensione pubblica.
3. Il giudizio è stato riassunto dinanzi alla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Puglia.
Quest'ultima, con ordinanza n. 47/2022, ha sollevato d'ufficio la questione di giurisdizione del giudice contabile.
Secondo la Corte dei conti, nello specifico, il petitum sostanziale non attiene al diritto di conseguire gli arretrati sugli accessori del titolo pensionistico o il loro ammontare (la cui giurisdizione spetta alla Corte dei conti) ma riguarda la correttezza dell'operato dell'Amministrazione che ha compensato il credito a titolo di interessi per arretrati pensionistici con il debito fiscale accertato nei confronti dello stesso ricorrente (comportamento, questo, ritenuto illegittimo dal OMISSIS che ha controdedotto di non aver ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi o, in subordine, che è stato superato il limite del quinto).
Il petitum sostanziale, quindi, secondo la Corte dei conti riguarda la nullità-inefficacia del pignoramento presso terzi con giurisdizione del giudice ordinario (alla luce dell'intervento della Corte costituzionale, sent. n. 114/2018).
4. Il Procuratore Generale ha concluso nel senso che debba essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto - ai fini della decisione sul riparto di giurisdizione - deve aversi riguardo al petitum sostanziale come delineato dal ricorso, restando irrilevanti eventuali eccezioni o difese sollevate dal convenuto.
Il P.G., in particolare, sostiene che l'eccezione del Ministero circa la sussistenza di un fatto impeditivo sopravvenuto (vincolo pignoratizio) ad iniziativa del terzo creditore, Agenzia delle Entrate, peraltro estraneo al giudizio, non possa determinare uno spostamento dell'Autorità Giudiziaria a cui spetta la giurisdizione sulla controversia.
Ragioni della decisione 1. Il proposto regolamento è infondato dovendosi ritenere sussistente la giurisdizione del giudice contabile.
2. Questa Corte ha già da tempo affermato (Cass., Sez. Un., n. 19600 del 12 novembre 2012) che la giurisdizione, come si desume dal principio di cui all'art. 5 c.p.c., si determina sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come "ab initio" formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito (con detta pronuncia, nella controversia instaurata davanti al giudice ordinario ed avente ad oggetto la domanda di pagamento dei canoni per una concessione di servizio pubblico, è stata ritenuta ininfluente, ai fini della giurisdizione, l'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto in relazione alla condotta mantenuta dall'amministrazione concedente).
Il principio è stato ribadito evidenziandosi che, ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, trova applicazione il criterio del petitum sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventum litis, imponendo invece di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, e quindi di prescindere dalle eccezioni del convenuto, delle quali dovrà tenersi conto nel momento logicamente successivo della valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della decisione del merito della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., n. 30346 del 14 ottobre 2022; Cass., Sez. Un., n. 13702 del 29 aprile 2022; Cass., Sez. Un., n. 17123 del 26 giugno 2019; Cass., Sez. Un., n. 2360 del 9 febbraio 2015).
Nel caso qui in esame è indubitabile che, con il ricorso al Tribunale di Lecce, il OMISSIS abbia chiesto il pagamento degli interessi sulla pensione privilegiata in godimento, interessi che, secondo la prospettazione del ricorrente, non erano stati liquidati nonostante che il Ministero della Difesa, in risposta ad una diffida del pensionato, avesse assicurato che a tale pagamento avrebbe provveduto una volta pervenuti i fondi necessari (si veda il ricorso in atti).
3. Sulla devoluzione alla Corte dei conti della domanda afferente agli accessori sulla prestazione pensionistica non dubita lo stesso Giudice contabile che ha sollevato il conflitto.
Sul punto è sufficiente richiamare Cass., Sez. Un., n. 1149 del 7 novembre 2000 secondo cui a, norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, senza che da tale competenza possano risultare escluse le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti. La giurisdizione della Corte dei conti si estende, dunque, a tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituiva elemento identificativo del "petitum" sostanziale, anche nei casi in cui non sia in contestazione il diritto al trattamento nelle sue varie componenti e sia in questione la sua esatta qualificazione; non è ammissibile, invece, la cognizione del giudice ordinario, al solo scopo di ottenere la concreta determinazione della somma dovuta e la condanna (cfr., in senso conforme, Cass., Sez. Un., n. 15746 del 12 giugno 2019).
4. E' stata ulteriormente affermata la spettanza alla Corte dei conti, oltre che delle controversie inerenti al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, anche di quelle concernenti problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, gli interessi e rivalutazione sui ratei del trattamento pensionistico pagati in ritardo (si veda Cass., Sez. Un., n. 1849 del 9 giugno 2016).
5. La questione che, come detto, qui si pone è se valga a determinare la giurisdizione del giudice ordinario l'eccezione del Ministero, con la quale quest'ultimo, nel quantificare gli interessi (esattamente come richiesto) in Euro 18.360,25, ha opposto alla pretesa del pensionato il vincolo che sulla relativa somma è stato imposto a seguito del pignoramento dell'Agenzia delle Entrate.
Vi è stata, nella sostanza, una eccezione evidenziante un fatto impeditivo rispetto al pagamento preteso e sopravvenuto in conseguenza dell'iniziativa intrapresa dal terzo (Agenzia delle Entrate).
Ciò però (come condivisibilmente affermato dal Procuratore Generale) non sposta l'individuazione dell'autorità giudiziaria nella cui cognizione rientra la controversia.
Nella già sopra citata Cass., Sez. Un., n. 19600/2012 è stato precisato che, ai fini della giurisdizione si guarda solo alla domanda e non all'eccezione, fatti salvi casi particolari, che qui non vengono in rilievo (non potendo certo ritenersi che l'eccezione del fatto impeditivo costituito dal pignoramento del terzo sia tale da comportare che la stessa pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito).
Tanto in coerenza con il principio secondo cui la statuizione sulla giurisdizione va in ogni caso tenuta distinta dalla decisione sul merito (così Cass., Sez. Un., n. 1479 del 15 febbraio 1994 e numerose successive conformi).
Nè rileva, ai fini de quo, la pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018 che, definendo i contorni sulla giurisdizione nelle controversie su atti dell'esecuzione forzata tributaria, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui prevede che nelle controversie relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o all'atto di intimazione ad adempiere, non sono ammesse le opposizioni ex art. 615 c.p.c. e che, in tutt'altro ambito, ha fatto applicazione del principio secondo il quale la peculiarità del diritto tributario non può arrivare a giustificare il differimento della tutela giurisdizionale.
Le affermazioni qui svolte in punto di giurisdizione non confliggono, dunque, con le considerazioni del Giudice delle leggi in funzione dell'obiettivo, lì rilevante, di un completo recupero di una tutela giurisdizionale di cui è stata riscontrata la carenza.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice contabile davanti al quale le parti vanno rimesse.
7. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di regolamento di giurisdizione d'ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei conti davanti alla quale rimette le parti; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2023
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