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domenica 9 luglio 2023

Consiglio di Stato 2023-“accertamento del diritto al trattamento di missione dal 20.12.2013 al 31.07.2018”

 

Consiglio di Stato 2023-“accertamento del diritto al trattamento di missione dal 20.12.2013 al 31.07.2018”

 

 

Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 09/05/2023) 03-07-2023, n. 6434

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2021, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Vincenzo OMISSIS in Roma, via di OMISSIS, n. 3;

contro

Ministero dell'Interno-Questura di Napoli, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio negli uffici di quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3323/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il Cons. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti l'avvocato Pasquale Parisi e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Svolgimento del processo

1. L'appellante, già Ispettore Capo di Polizia, impugna la sentenza con cui il TAR ha respinto la domanda di riconoscimento dell'indennità di missione per il periodo trascorso, dal 2013 alla data del pensionamento, presso la Sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale di OMISSIS.

2. In punto di fatto, si rileva che, rispondendo all'interpello del 12.09.2013, l'appellante ha dato la propria disponibilità all'aggregazione presso l'istituenda Sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale di OMISSIS, con sede nel Comune di OMISSIS (doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'Avvocatura).

3. Con nota n. 268/2013 dell'11.12.2013, questi è stato applicato alla Sezione in questione e, a partire dal 20.12.2013, è stato immesso nel possesso delle sue funzioni (doc. 3 e 4 del fascicolo di primo grado dell'Avvocatura).

4. Con lettera del 07.05.2018, l'appellante ha chiesto il riconoscimento del trattamento di missione dal 20.12.2013 (doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'attore).

5. Con nota del 25.05.2018, l'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Napoli ha restituito gli atti ritenendo che tale trattamento non spettasse (doc. 7 del fascicolo di primo grado dell'attore).

6. Con nota del 24.07.2018, l'interessato ha diffidato l'Amministrazione al riconoscimento dell'indennità di missione (doc. 8 del fascicolo di primo grado dell'attore).

7. Non avendo ottenuto quanto richiesto, il dipendente ha presentato ricorso dinanzi al TAR, domandando l'accertamento del diritto al trattamento di missione dal 20.12.2013 al 31.07.2018 e la condanna del Ministero dell'interno e della Questura di Napoli al pagamento delle relative somme, nonché del corrispettivo buono pasto giornaliero.

8. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che l'indennità non spetti in quanto il "trasferimento" è stato realizzato su richiesta dell'interessato, il quale avrebbe colto l'occasione sorta dalla necessità di organizzare i servizi di polizia presso il Tribunale di OMISSIS per soddisfare il proprio bisogno di lavorare in una sede più vicina al domicilio.

9. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza.

10. Nel giudizio di secondo grado, si è costituito il Ministero, chiedendo il rigetto del gravame.

11. All'udienza pubblica del 09.05.2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

12. Contro la sentenza, l'appellante deduce tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto trattano questioni connesse.

In particolare, con la prima censura si denuncia: "ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 836 DEL 1973 e DELL'ART. 1 DELLA L. N. 417 DEL 1978".

Con il secondo motivo, si deduce: "VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 836 DEL 1973 e DELL'ART. 1 DELLA L. N. 417 DEL 1978. ECCESSO DI POTERE".

Con il terzo, si denuncia: "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 836 DEL 1973 e DELL'ART. 1 DELLA L. N. 417 DEL 1978. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA', ECCESSO DI POTERE".

Secondo l'appellante, il TAR avrebbe errato nell'applicare la normativa sui trasferimenti, invece di quella sulle missioni, essendo rimasta formalmente immutata la sede di servizio; trattandosi di una missione - e non di un trasferimento - la manifestazione di disponibilità del dipendente non avrebbe dunque potuto giustificare l'esclusione della relativa indennità, che rappresenta una componente della retribuzione ed è quindi irrinunciabile, così come sarebbe irrilevante il fatto che lo spostamento sia stato disposto nell'interesse del dipendente ovvero per ragioni d'interesse pubblico (nella specie, comunque sussistenti).

13. I motivi sono infondati.

14. L'art. 1 della L. n. 836 del 1973 riconosce ai dipendenti civili dello Stato e agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi organizzati militarmente l'indennità di trasferta quando questi siano "comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri"; l'art. 1 della L. n. 417 del 1978 precisa che, per ottenere l'indennità, occorre che la missione si svolga "in località distanti almeno 10 chilometri", dalla sede di servizio, per la quale s'intende "il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio".

Presupposto per il riconoscimento dell'indennità è dunque che il dipendente sia "comandato in missione", ossia destinato a prestare il proprio servizio, nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza, fuori della ordinaria sede di servizio (in questi termini, si v. anche Cons. St., sez. II, sent. n. 8793 del 2022).

15. Nella specie, tale istituto non viene in rilievo e la situazione deve piuttosto essere inquadrata nell'ambito della disciplina della composizione e della copertura delle vacanze delle Sezioni di Polizia giudiziaria di cui alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con D.Lgs. n. 271 del 1989, le quali dispongono che: le Sezioni di Polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (art. 5); nel decreto ministeriale che ne determina l'organico, è fissato il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia (art. 6); ogni Amministrazione provvede alla copertura delle vacanze, pubblicandone l'elenco sul proprio bollettino (art. 7); gli interessati devono presentare domanda all'Amministrazione di appartenenza, che la trasmette al Procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza, con il parere dell'Ufficio o del Comando da cui dipendono (art. 8).

16. In effetti, in questo caso, per coprire i posti presso la Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura Tribunale di OMISSIS è stato indetto un interpello, al quale l'appellante ha spontaneamente partecipato, venendo poi selezionato con provvedimento del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli.

17. Nel fornire un'interpretazione "autentica" della normativa sopra citata, e in particolare dell'art. 8 disp. att. cod. proc. pen., l'art. 3, co. 74, della L. n. 350 del 2003 ha precisato che "la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della L. 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede".

18. Si attaglia dunque al caso di specie l'orientamento espresso da questo Consiglio di Stato, e che il Collegio intende ribadire, secondo cui "l'assegnazione del personale dei corpi di polizia alle sezioni di polizia giudiziaria avviene mediante una procedura che prende avvio da un'apposita domanda dell'interessato e prosegue secondo un iter procedurale avente natura selettiva, in cui l'Amministrazione di appartenenza si limita a istruire le istanze da trasmettere al Procuratore generale. Per come strutturato siffatto procedimento, di assegnazione presuppone inderogabilmente la domanda dell'interessato, che costituisce l'input iniziale per il tramutamento di sede, espressione di un'autonoma e libera determinazione del dipendente. Detta domanda non si atteggia, quindi, come semplice disponibilità a rivestire l'incarico, bensì come condizione per la partecipazione al procedimento di interpello diramato dall'Amministrazione - cui l'appartenente al corpo di polizia non è affatto obbligato a prendere parte - e nello stesso tempo come accettazione dell'assegnazione una volta intervenuta" (sez. III, sent. n. 3789 del 2015).

19. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, dunque, l'assegnazione a una Sezione di Polizia giudiziaria è equiparata a un trasferimento, pertanto non spetta l'indennità di missione; inoltre, dato che il mutamento del luogo di svolgimento della prestazione avviene su iniziativa del lavoratore, non spetta nemmeno l'indennità prevista per il trasferimento d'autorità.

20. L'appello deve dunque essere respinto.

21. La particolarità della questione trattata e la sua relativa novità giustificano la compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore

 


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