Consiglio di Stato 2023-“accertamento del diritto al
trattamento di missione dal 20.12.2013 al 31.07.2018”
Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 09/05/2023) 03-07-2023, n.
6434
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2021,
proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Parisi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio dell'avvocato Vincenzo OMISSIS in Roma, via di OMISSIS, n. 3;
contro
Ministero dell'Interno-Questura di Napoli, in persona del
Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio negli uffici di quest'ultima in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania (Sezione Sesta) n. 3323/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Interno-Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il
Cons. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti l'avvocato Pasquale
Parisi e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Svolgimento del processo
1. L'appellante, già Ispettore Capo di Polizia, impugna la
sentenza con cui il TAR ha respinto la domanda di riconoscimento dell'indennità
di missione per il periodo trascorso, dal 2013 alla data del pensionamento,
presso la Sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale di OMISSIS.
2. In punto di fatto, si rileva che, rispondendo
all'interpello del 12.09.2013, l'appellante ha dato la propria disponibilità
all'aggregazione presso l'istituenda Sezione di Polizia giudiziaria del
Tribunale di OMISSIS, con sede nel Comune di OMISSIS (doc. 1 del fascicolo di
primo grado dell'Avvocatura).
3. Con nota n. 268/2013 dell'11.12.2013, questi è stato
applicato alla Sezione in questione e, a partire dal 20.12.2013, è stato
immesso nel possesso delle sue funzioni (doc. 3 e 4 del fascicolo di primo
grado dell'Avvocatura).
4. Con lettera del 07.05.2018, l'appellante ha chiesto il
riconoscimento del trattamento di missione dal 20.12.2013 (doc. 4 del fascicolo
di primo grado dell'attore).
5. Con nota del 25.05.2018, l'Ufficio Amministrativo
Contabile della Questura di Napoli ha restituito gli atti ritenendo che tale
trattamento non spettasse (doc. 7 del fascicolo di primo grado dell'attore).
6. Con nota del 24.07.2018, l'interessato ha diffidato
l'Amministrazione al riconoscimento dell'indennità di missione (doc. 8 del
fascicolo di primo grado dell'attore).
7. Non avendo ottenuto quanto richiesto, il dipendente ha
presentato ricorso dinanzi al TAR, domandando l'accertamento del diritto al
trattamento di missione dal 20.12.2013 al 31.07.2018 e la condanna del
Ministero dell'interno e della Questura di Napoli al pagamento delle relative
somme, nonché del corrispettivo buono pasto giornaliero.
8. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che l'indennità
non spetti in quanto il "trasferimento" è stato realizzato su
richiesta dell'interessato, il quale avrebbe colto l'occasione sorta dalla
necessità di organizzare i servizi di polizia presso il Tribunale di OMISSIS
per soddisfare il proprio bisogno di lavorare in una sede più vicina al
domicilio.
9. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza.
10. Nel giudizio di secondo grado, si è costituito il
Ministero, chiedendo il rigetto del gravame.
11. All'udienza pubblica del 09.05.2023, la causa è stata
trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
12. Contro la sentenza, l'appellante deduce tre motivi, che
possono essere esaminati congiuntamente, in quanto trattano questioni connesse.
In particolare, con la prima censura si denuncia:
"ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ
DELLA MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; IRRAGIONEVOLEZZA,
ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 836 DEL 1973 e DELL'ART. 1 DELLA L.
N. 417 DEL 1978".
Con il secondo motivo, si deduce: "VIOLAZIONE DI LEGGE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 836 DEL 1973 e
DELL'ART. 1 DELLA L. N. 417 DEL 1978. ECCESSO DI POTERE".
Con il terzo, si denuncia: "VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 836 DEL 1973 e DELL'ART. 1 DELLA L. N. 417
DEL 1978. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; IRRAGIONEVOLEZZA,
ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA', ECCESSO DI POTERE".
Secondo l'appellante, il TAR avrebbe errato nell'applicare
la normativa sui trasferimenti, invece di quella sulle missioni, essendo
rimasta formalmente immutata la sede di servizio; trattandosi di una missione -
e non di un trasferimento - la manifestazione di disponibilità del dipendente
non avrebbe dunque potuto giustificare l'esclusione della relativa indennità,
che rappresenta una componente della retribuzione ed è quindi irrinunciabile,
così come sarebbe irrilevante il fatto che lo spostamento sia stato disposto
nell'interesse del dipendente ovvero per ragioni d'interesse pubblico (nella
specie, comunque sussistenti).
13. I motivi sono infondati.
14. L'art. 1 della L. n. 836 del 1973 riconosce ai
dipendenti civili dello Stato e agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi
organizzati militarmente l'indennità di trasferta quando questi siano
"comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in
località distanti almeno 30 chilometri"; l'art. 1 della L. n. 417 del 1978
precisa che, per ottenere l'indennità, occorre che la missione si svolga
"in località distanti almeno 10 chilometri", dalla sede di servizio,
per la quale s'intende "il centro abitato o la località isolata in cui
hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta
abitualmente servizio".
Presupposto per il riconoscimento dell'indennità è dunque
che il dipendente sia "comandato in missione", ossia destinato a
prestare il proprio servizio, nell'interesse dell'Amministrazione di
appartenenza, fuori della ordinaria sede di servizio (in questi termini, si v. anche
Cons. St., sez. II, sent. n. 8793 del 2022).
15. Nella specie, tale istituto non viene in rilievo e la
situazione deve piuttosto essere inquadrata nell'ambito della disciplina della
composizione e della copertura delle vacanze delle Sezioni di Polizia
giudiziaria di cui alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con D.Lgs. n. 271 del 1989, le quali
dispongono che: le Sezioni di Polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali
e dagli agenti di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (art. 5); nel decreto
ministeriale che ne determina l'organico, è fissato il contingente assegnato a
ciascuna forza di polizia (art. 6); ogni Amministrazione provvede alla
copertura delle vacanze, pubblicandone l'elenco sul proprio bollettino (art.
7); gli interessati devono presentare domanda all'Amministrazione di
appartenenza, che la trasmette al Procuratore generale presso la Corte
d'appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza, con il parere
dell'Ufficio o del Comando da cui dipendono (art. 8).
16. In effetti, in questo caso, per coprire i posti presso
la Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura Tribunale di OMISSIS è
stato indetto un interpello, al quale l'appellante ha spontaneamente
partecipato, venendo poi selezionato con provvedimento del Procuratore Generale
presso la Corte di appello di Napoli.
17. Nel fornire un'interpretazione "autentica"
della normativa sopra citata, e in particolare dell'art. 8 disp. att. cod.
proc. pen., l'art. 3, co. 74, della L. n. 350 del 2003 ha precisato che
"la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della L. 10 marzo 1987, n.
100, come domanda di trasferimento di sede".
18. Si attaglia dunque al caso di specie l'orientamento
espresso da questo Consiglio di Stato, e che il Collegio intende ribadire,
secondo cui "l'assegnazione del personale dei corpi di polizia alle
sezioni di polizia giudiziaria avviene mediante una procedura che prende avvio
da un'apposita domanda dell'interessato e prosegue secondo un iter procedurale
avente natura selettiva, in cui l'Amministrazione di appartenenza si limita a
istruire le istanze da trasmettere al Procuratore generale. Per come
strutturato siffatto procedimento, di assegnazione presuppone inderogabilmente
la domanda dell'interessato, che costituisce l'input iniziale per il
tramutamento di sede, espressione di un'autonoma e libera determinazione del
dipendente. Detta domanda non si atteggia, quindi, come semplice disponibilità
a rivestire l'incarico, bensì come condizione per la partecipazione al procedimento
di interpello diramato dall'Amministrazione - cui l'appartenente al corpo di
polizia non è affatto obbligato a prendere parte - e nello stesso tempo come
accettazione dell'assegnazione una volta intervenuta" (sez. III, sent. n.
3789 del 2015).
19. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure,
dunque, l'assegnazione a una Sezione di Polizia giudiziaria è equiparata a un
trasferimento, pertanto non spetta l'indennità di missione; inoltre, dato che
il mutamento del luogo di svolgimento della prestazione avviene su iniziativa
del lavoratore, non spetta nemmeno l'indennità prevista per il trasferimento
d'autorità.
20. L'appello deve dunque essere respinto.
21. La particolarità della questione trattata e la sua
relativa novità giustificano la compensazione delle spese di lite del grado tra
le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9
maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
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