SENTENZA DEL 09/06/2023 N. 4939/12 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA
Imu corrisposta dal nudo proprietario
Il pagamento dell’Imu effettuato dal nudo proprietario, in luogo del soggetto titolare del diritto di abitazione, libera quest’ultimo dalla pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale. Questo è il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, la quale si è conformata all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 33112, del 21 dicembre 2018), che individua una soggettività passiva alternativa tra il titolare del diritto di proprietà e quello del diritto reale di godimento (art. 3, co. 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504). Nel caso di specie, i giudici siciliani hanno ritenuto illegittima la pretesa del Comune nei confronti del soggetto titolare del diritto reale di abitazione, poiché l’IMU era stata già corrisposta dal proprietario dell’immobile.
Sentenza del 09/06/2023 n. 4939 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia Sezione/Collegio 12
Salva testo
TESTO
Intitolazione:
Nessuna intitolazione presente
Massima:
Nessuna massima presente
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig I. S. propone appello avverso la sentenza della CTP Palermo n. 126 2022 dell'8 novembre 2021 depositata il 10 gennaio 2022 in ordine al rigetto del ricorso.
Il contenzioso trae origine dall'emissione dell'avviso di avviso di accertamento no 15275 IMU 2018. (Valore della lite ? 1.582,00).
I giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso del contribuente per i seguenti motivi:
Non hanno alcun rilievo le due quietanze dei pagamenti della TA.S.I. (tributo pei servizi indivisibili sull'abitazione principale e relative pertinenze istituito dall'art. 1, comma 669 della L. n. 147/2013) effettuati dal sig. A. I. ai fini della prova del pagamento della diversa imposta per cui è causa (I.M.U.), del cui pagamento, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non vi è in atti alcuna prova.
In data 8 luglio 2022 con atto di appello, il contribuente evidenzia la mancanza di danno per l'Ente Comune di Palermo, in quanto il tributo è stato puntualmente versato dal fratello Inzerillo Andrea che usufruisce dell'immobile.
Evidenzia inoltre il contribuente l'accoglimento del ricorso per la medesima fattispecie riferita all' anno 2014 da parte con la sentenza n. 1205/11/2021 CTR Palermo sez XI con la quale è stato accolto l'analogo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. l 0647 relativo al pagamento IMU-TASI 2014 emesso per il medesimo cespite disponendone l'annullamento, applicando il consolidato principio del divieto della doppia imposizione asserito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33112/2018.
In data 4 aprile 2023 con delle controdeduzioni, il Comune di Palermo sostiene la legittimità dell'avviso di accertamento perché il diritto reale di abitazione è un diritto più compresso del diritto di uso; ha per oggetto una abitazione e attribuisce al titolare il diritto di abitarla solo per i bisogni suoi e della di lui famiglia. Secondo il Comune di Palermo, il codice non consente di cedere il diritto di abitazione a terzi e dare in locazione la casa gravata da questo diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria esaminati gli atti in causa
OSSERVA
-E' incontestato che il Comune di Palermo ha ricevuto il pagamento del tributo reclamato nei confronti del ricorrente da parte del nudo proprietario dell'immobile per il quale ha poi richiesto il pagamento nei confronti del titolare del diritto di abitazione.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la ritenuta titolarità del diritto di abitazione sull'intero fabbricato si pone ai fini della soggettività passiva d'imposta, ai sensi del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 3, comma l, in via alternativa alla comproprietà dell' immobile medesimo cfr.Cass.n.33112/2018-. Ma proprio tale principio consente di ritenere che il tributo corrisposto da uno dei soggetti passivi del tributo non può consentire all'ufficio di pretenderlo nuovamente nei confronti de titolare del diritto di abitazione.
Ai sensi del comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 (restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, (...) ed è dovuta dai proprietari di fabbricati, che hanno il possesso ai sensi del comma 2 dell'art 1 DLgs 504/92 (...) e dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Nel caso in questione, il ricorrente Inzerillo Sergio in data 22.10.2010, con atto trascritto nel Registro generale n. 62029 - Presentazione n. 261 del 18/11/2010 -, acquisiva il diritto di abitazione sull'immobile di via Torre Pilo, 40 in catasto al Foglio 3 Part. 600 Sub. 19; con il medesimo atto il di Lui fratello Andrea dello stesso immobile ne acquisiva il diritto di proprietà.
Il diritto d'abitazione, ai sensi degli artt. 1021 e 1022 del c.c., è un diritto reale di godimento su bene altrui e può costituirsi a mezzo di contratto, per il quale è richiesta adsubstantiam la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata ai sensi dell'art. 1350 n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 4562/1990).
Si ritiene utile precisare che il Sig. I. S., titolare del diritto di abitazione non è mai stato residente e che non ha mai abitato, nel periodo preso in considerazione dall'atto impositivo, l'immobile di Via Torre Pilo 40 Palermo e, per come si evince dal certificato storico di residenza, di avere abitato in un immobile che trovasi in un altro luogo nel Comune di Palermo.
In conclusione, questa Corte di Giustizia Tributaria, tenuto conto del reale fruitore dell'immobile su cui ricadeva la pretesa impositiva e riconoscendo ogni caso la sussistenza del pagamento del tributo e l'impossibilità di duplicare per lo stesso cespite l'imposizione, accoglie l'appello. Spese a carico del soccombente che si liquidano come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello e condanna il soccombente alle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Elenco Atti Normativi citati
Codice civile del 16/03/1942
Approvazione del testo del codice civile.
Articolo 1021
Uso.
In vigore dal 19 aprile 1942
Articolo 1022
Abitazione.
In vigore dal 19 aprile 1942
Articolo 1350
Atti che devono farsi per iscritto.
In vigore dal 19 aprile 1942
Legge del 27/12/2013 n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).
Articolo 1 Comma 669
In vigore dal 1 gennaio 2016
Decreto legislativo del 30/12/1992 n. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (N.D.R.: Ai sensi dell'art.1 decreto-legge 27 maggio 2008 n.93 a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3 del presente decreto legislativo.)
Articolo 2
Definizione di fabbricati e aree.
In vigore dal 1 gennaio 1993
Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati
Decreto-legge del 2011 n° 201 - Articolo 13-com2
Decreto legislativo del 1992 n° 504 - Articolo 1-com2
Nessun commento:
Posta un commento