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mercoledì 26 luglio 2023

Esenzione dal CUT e impugnazioni

 

SENTENZA DEL 26/05/2023 N. 254/1 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE

Esenzione dal CUT e impugnazioni

L’esenzione dal contributo unificato per ragioni di reddito ex art. 76 D.P.R. 115/2002 trova applicazione sia per l’instaurazione dei giudizi di impugnazione sia in caso di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002. Tale è il principio espresso dai giudici piemontesi sulla base dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Ord. del 19/10/2022 n. 30791), per la quale il CUT non è dovuto nei processi in Cassazione se il ricorrente abbia beneficiato di un’esenzione a lui riconosciuta nei giudizi precedenti. Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha accolto l’appello della contribuente condannata in primo grado al versamento del CUT relativo ad un ricorso in Cassazione successivamente respinto.

Sentenza del 26/05/2023 n. 254 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/Collegio 1

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TESTO

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente



Massima:

Nessuna massima presente



Testo:


In riforma della sentenza 30/11-12/12/2022 n.977/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino;

Dato atto che nell'anno precedente l'introduzione del giudizio di legittimità (2016) il nucleo familiare di parte appellante ha conseguito un reddito inferiore a tre volte a quello previsto dall'art.76 D.P.R. 30/05/2002 n.115;

Accertare e dichiarare che L F non era e non è tenuta a versare il doppio del contributo unificato per l'esito negativo del ricorso.

Conseguentemente dichiarare nullo o comunque inefficace il provvedimento notificato in data 21/12/2021 e in ogni caso assolverla da ogni avversaria domanda.

Condannare la S.p.a. Equitalia Giustizia a rimborsare le spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% rimborso forfettario spese, CPA ed IVA, da distrarsi a favore del difensore antistatario

Conclusioni parte appellata

- respingere il ricorso in appello proposto dal ricorrente, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare il contenuto della sentenza oggi impugnata;

- In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L. F. ha proposto giudizio nei confronti dell'INPS al fine di ottenere declaratoria che le pensioni anticipate di cui all'art.1 comma 8 D.Lgs. 30/12/92 n.503 sono esenti dall'applicazione dell'Istituto delle "finestre". I giudizi hanno avuto esito negativo e con ordinanza 04/04-26/06/2019 n.17135 la Suprema Corte ha così deciso: "La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del 1° comma 1 bis dello stesso art.13".

Con provvedimento 24/01/2020 notificato il 13/02/2020 Equitalia Giustizia ha richiesto la somma di ?.474,00 per il ricorso alla Suprema Corte.

Il contribuente ha proposto ricorso, con la sentenza 20/05-03/06/2021 n.517/5/21 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.

La sentenza è stata notificata il 09/07/2021 e non è stata appellata.

Con provvedimento notificato il 21/12/2021 Equitalia ha ingiunto alla sig.ra L. F.di versare una ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per esito negativo del giudizio vertito avanti alla Suprema Corte.

Con ricorso datato 05/1/2022 L. F. ha proposto ricorso per l'annullamento rilevando che nell'anno precedente al ricorso per Cassazione il reddito del nucleo familiare di L. F. è stato inferire di tre volte a quello previsto dall'art.76 D.P.R. 30/05/2022 n.115 e quindi la contribuente è esente dal versamento dell'ulteriore somma prevista dall'art.13 in caso di esito negativo del ricorso alla Suprema Corte.

Equitalia si costituiva per la conferma della richiesta.

Con sentenza 30/11-12/12/2022 n.977/22 la Commissione Provinciale di Torino ha respinto il ricorso condannando la contribuente alle spese di giudizio liquidate in ?.150,00.

La CTP così motiva la decisione:

"La Corte, pur rilevando che su analoga questione fra le stesse parti con sentenza n.517/21 la Corte di giustizia tributaria aveva disatteso la tesi dell'Ufficio, ritenendo che nessun contributo deve essere versato, osserva che, nel caso in oggetto esplicitamente la Cassazione ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese. Per compensazione si intende che ciascuna parte paga le spese che sono state necessarie per costituirsi in giudizio tra cui, contributo unificato, marche , notifiche ecc....

A fronte di un'esplicita pronuncia della Cassazione, in primo luogo non appare possibile disattendere la Suprema Corte con una decisione che va contro il supremo organo giurisdizionale".

Propone appello la contribuente deducendo come motivo:

Le affermazioni del giudice di primo grado non possono essere condivise.

La Suprema Corte ha compensato integralmente le spese di giudizio, per avere ritenuto la presenza di una delle condizioni previste dall'art.92 cpc, ma ciò non significa affatto che, in virtù di tale disposizione, la ricorrente sia tenuta a versare il contributo unificato: tale somma è infatti dovuta solo se ne ricorrono gli estremi; estremi che, come già accertato anche in altre occasioni dalla stessa Commissione di primo grado, non sussistono allorchè, come nella fattispecie, nell'anno precedente l'inizio del ricorso alla Suprema Corte il reddito del nucleo familiare sia inferiore ai limiti previsti dalle legge.

Come già si è precisato tra le parti è già vertito un giudizio avanti alla Commissione Provinciale Tributaria avente ad oggetto il versamento del contributo unificato per il ricorso alla Suprema Corte. Tale giudizio è stato concluso con la sentenza n.517/5/2021, con la quale è stata accolta l'opposizione della pensionata e annullato l'atto impugnato.

Così motiva il primo giudice la propria decisione: "Il ricorso merita accoglimento. L'art.9 D.P.R. 30/05/2002

n.115 prevede che: comma 1, è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, (e) nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'art.13 e salvo quanto previsto dall'art.10". Comma 1 bis: "Nei processi per controversie di previdenza e di assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1". La circolare n.65934 dell'11 maggio 2012 del Ministero della Giustizia ha reputato che l'inciso salvo che per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1", escluda l'esonero per il contributo unificato in materia di previdenza o assistenza, nei processi dinanzi alla Suprema Corte anche per i soggetti, i nuclei familiari dei quali, nell'anno precedente la data di inoltro del ricorso alla S.C., abbiano conseguito un reddito inferiore a tre volte a quanto previsto dall'art.76 D.P.R. 30/05/2022 n.115. Ad avviso di questa Commissione l'interpretazione suggerita dalla suddetta circolare non è condivisibile, dovendosi piuttosto intendere che l'inciso si limiti solo

ad indicare che l'ammontare della prestazione dovuta dalle parti, che siano titolari di un reddito eccedente

la soglia di esonero, per il giudizio dinanzi alla Suprema Corte è calcolato in maniera diversa rispetto alle modalità previste per gli altri gradi di giudizio. Tale interpretazione ha, del resto, trovato conferma nella sentenza del Consiglio di Stato del 22/05/2019, n.3298 che, nell'annullare parzialmente la Circolare n.65934

dell'11 maggio 2012 del Ministero della Giustizia ha stabilito che nei processi per controversie di previdenza

ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, l'esenzione dal contributo unificato disposta a favore della parte che sia titolare di un reddito inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art.76, d.P.R. n.115 del 2002 deve restare ferma, anche per i giudizi in Cassazione, mentre il richiamo all'art.13 comma 1, d.P.R. n.115 del 2002 vale solo ad indicare l'ammontare della prestazione dovuta dalle parti che siano titolare di un reddito eccedente tale soglia.

Come già si è evidenziato, tale sentenza non è stata impugnata per cui la decisione è coperta da giudicato

sia formale che sostanziale.

E' stato pertanto accertato con effetto di giudicato che L. F. non era tenuta a versare il CU per il ricorso alla Suprema Corte, in quanto nell'anno precedente il reddito del suo nucleo familiare era inferiore ai limiti di legge.

Orbene: l'art.13 prevede che in caso di reiezione del ricorso il ricorrente sia tenuto a versare "un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione". E' del tutto ovvio che se il ricorrente non è tenuto a versare il contributo per il ricorso, altrettanto debba ritenersi per l'ulteriore importo, in quanto zero + zero = zero.

Si afferma nella sentenza impugnata la F non avrebbe fornito la prova di avere avuto dei redditi inferiori al limite di legge.

Occorre anche in questo caso fare riferimento alla sentenza n.517, laddove, nella parte finale così la Commissione Tributaria Provinciale si esprime: "Non essendo stato contestato in giudizio il reddito percepito dalla ricorrente, ma concernente la questione controversa unicamente la generale possibilità di esenzione del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, la pronunzia della Commissione, nell'accogliere il ricorso è limitata all'annullamento dell'atto impugnato".

Il Giudice di primo grado dà pertanto atto che l'Equitalia non aveva contestato che il reddito della F. fosse inferiore ai limiti di legge (ed altrettanto è avvenuto con la memoria con la quale si è costituita nel presente giudizio).

Come già si è sottolineato, questa sentenza non è stata impugnata, per cui con il ricorso introduttivo del presente giudizio si è dato per già accertato come effettivamente vi fosse la prova della sussistenza del requisito reddituale.

Tuttavia e ad evitare qualsiasi dubbio qui si produce copia del ricorso 8/7/2017 alla Suprema Corte (doc.2),

con il quale (pag.11) sono stati prodotti:

-doc. n.2: autocertificazione stato di famiglia;

-doc.n.3: autocertificazione in cui si attesta che il reddito conseguito dal nucleo familiare nel 2016 è stato di

?.10.613,80=;

-doc.4: dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale con la quale si attesta che nel 2016 il nucleo familiare di parte ricorrente non aveva avuto un reddito superiore di E.34.585,23=.

Inoltre nelle conclusioni (pag.13) è stato dato atto che nel 2016 il reddito del nucleo familiare (pag.12) è stato inferiore a quello previsto dall'art.76 D.Lgs. 30/05/2022 n.113 (quale novellato dall'art.37, comma 7, comma 2 D.L. 06/07/11 n.98 convertito in Legge 15/07/2011 n.111) e pertanto di non essere soggetto al versamento del contributo unificato.

Su questa questione la Commissione Provinciale di Torino si era già pronunciata con le sentenze 26/10/2021 n.991 (doc.3) e 517/5/2021 (già prodotta in primo grado come doc. n.3), con le quali ha accolto la tesi del pensionato.

Nessuna delle dette sentenze è stata impugnata da Equitalia, la qualcosa dimostra che controparte nulla ha da obiettare a quanto deciso dal Giudice di primo grado.

Su questa questione si è pronunciata recentemente anche la Suprema Corte.

Con l'ordinanza 19/05-19/10/2022 n.30791/22 (doc.4) la Suprema Corte, respinto il ricorso ha così deciso: "Le spese di lite non sono ripetibili, in virtù della dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art.152 disp. Att. cod. proc. civ. (fra le molte, Cass. Sez. VI-L, 20 gennaio 2022, n.1720), prodotta anche con l'odierno ricorso e richiamata nella memoria illustrativa. A norma dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della lette 24 dicembre 2012, n.228), il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n.24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n.4315).

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma

del comma 1-bis dell'art.13 del d.P.R. n.115 del 2002, ove dovuto".

Con l'utilizzo dell'espressione "ove dovuto" la Cassazione lascia chiaramente intendere che vi sono casi in cui il ricorrente non è tenuto a versare nè il contributo unificato per l'inizio del ricorso né l'ulteriore somma in caso di sconfitta.

E questo è il caso della F . Il 23/11/2022 la Suprema Corte ha rimesso all'Ufficio Recupero Crediti presso la Corte d'Appello di Torino, inviandone copia ai difensori, un documento avente ad oggetto: ricorso per Cassazione n.66/2017 - V V /Inps ANNULLAMENTO RICHIESTE DI RECUPERO SPESE GIUSTIZIA.

In detto provvedimento così si esprime il Funzionario Giudiziario della Suprema Corte: "Con riferimento all'oggetto, visto il riesame d'ufficio degli atti in autotutela; vista l'allegata autocertificazione della ricorrente V. V. , ai sensi dell'art.76 DPR 115/02 ai fini dell'esenzione per reddito dal pagamento del contributo unificato; vista la sentenza del Consiglio di Stato n.3298/19 e la circolare del Ministero della Giustizia n.139237.U del 10.07.19; si annulla la segnalazione di recupero delle spese di giustizia non pagate, datata 02/01/2017, per il C.U., dovuto all'atto dell'iscrizione del ricorso in Cassazione indicato in oggetto, e la segnalazione di recupero delle spese di giustizia, datata 19/10/2022, dovuto ex art.13, comma 1 -quater, D.P.R. n.115/2022, inserito dall'art.1, comma 17, Legge n.228/2012. Si manda all'ufficio Recupero Crediti della Corte d'Appello di Torino per quanto di competenza anche in ordine alle conseguenti comunicazioni all'Ente di riscossione"(doc.5).

Anche la Suprema Corte quindi ha deciso che, nei casi come quello qui dibattuto, il ricorrente è esente, oltre che dal contributo unificato per il ricorso, anche dell'ulteriore somma dovuta in caso di sconfitta.

L'accoglimento del presente appello comporta, automaticamente, anche la riforma del capo di sentenza che ha regolato le spese di primo grado, con la condanna, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/92, dell'Equitalia Giustizia S.p.a. al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio (sull'ammontare delle quali ci si rimette integralmente alla discrezionalità del giudice). E' costituita in giudizio Equitalia Giustizia S.p.a.

Sulla pretesa contenuta nell'invito al pagamento notificato e sul merito della stessa.

In ogni procedura avente ad oggetto "crediti di giustizia" il funzionario addetto all'ufficio giudiziario quantifica l'importo dovuto per le spese sulla base degli atti e dei registri e delle norme che individuano le somme da recuperare. Successivamente, il funzionario della competente struttura di recupero crediti dello stesso ufficio giudiziario esegue il computo delle spese sulla base di quanto risulta dalla distinta delle spese redatta nel corso del processo, nonché di quelle fisse normativamente stabilite, con riferimento al grado ed al tipo di processo.

Una volta eseguiti tali conteggi, il predetto funzionario redige dei "fogli-notizie" che costituiscono il titolo in base al quale Equitalia Giustizia S.p.a. procede alla quantificazione ed all'iscrizione a ruolo.

Ciò posto, si rappresenta come l'oggetto dell'atto oggi contestato è essenzialmente quanto previsto per il mancato versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa

impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, quando questa viene respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile anche se la parte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato o nell'ambito di procedimenti esenti dal versamento del contributo unificato, esattamente come è accaduto

nel ricorso incardinato dalla sig.ra F. innanzi alla sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione recante RG 13435/2017, assumendo tale pretesa la funzione di sanzionare l'introduzione di un giudizio dichiaratamente inammissibile o improcedibile.

Infatti, in un primo momento la Corte d'Appello di Torino - Ufficio recupero crediti per conto della Suprema

Corte di Cassazione, chiedeva il recupero della doppia contribuzione con nota A1 n. 006852/2019, ex art. 23, comma 1-quater, DPR 115/2002.

In un secondo momento, in sede di quantificazione del credito veniva aperta la partita di credito n. 6624/2020.

per il recupero del credito in questione, a cui seguiva la notifica del Modello C, ovvero dell'invito bonario, via pec alla sig.ra F. L. in data 21.12.2021.

Ad ogni buon conto, Equitalia Giustizia S.p.A. si limita a riscuotere il credito così come viene enucleato dall'ente creditore nei fogli notizia.

Successivamente, la ricorrente proponeva il presente ricorso eccependo la non debenza della richiesta contenuta nel provvedimento opposto poiché esente dal versamento del contributo unificato per la causa che la stessa aveva introdotto contro l'INPS al fine di ottenere il pensionamento anticipato con i benefici previsti dall'art. 1, comma 8, D.LGS. 503/92.

Infine, Equitalia Giustizia non può conoscere allo stato dei fatti, se la Sig.ra F. fosse ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato o fosse esente, conseguentemente, appare pienamente legittimo l'operato di Equitalia Giustizia S.p.a. la quale, con la regolare notifica del Modello C oggetto dell'odierno ricorso, ha legittimamente proceduto al recupero bonario del credito indicato dall'Ente Creditore nei Fogli Notizie trasmessi, mentre ogni eventuale contestazione in merito alla effettiva debenza dovrà necessariamente essere rivolta nei confronti dell'Ente Creditore, unico demandato a rispondere sul merito della pretesa, che non risulta evocato nell'odierno giudizio.

Conseguentemente, si chiede alla Corte adita di voler rigettare il ricorso di controparte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel suo atto di costituzione in giudizio Equitalia sia pure in modo un po' contorto formula una eccezione di carenza di legittimazione passiva, ritenendo che contestazioni sul merito del credito debbano esser formulate nei confronti dell'ente creditore, Ufficio Giudiziario che ha trasmesso il foglio notizia titolo per l'iscrizione a ruolo. Ora le modalità con cui viene formato il ruolo che Equitalia ha portato a riscossione avvengono senza che al contribuente sia inviata alcuna comunicazione e pertanto l'invito al pagamento o ingiunzione emessa da Equitalia rappresenta il primo e unico atto che il contribuente può impugnare e che proviene appunto da Equitalia. E' onere del concessionario evocato in giudizio di dare comunicazione all'Ente impositore ai fini dell'intervento in giudizio, viceversa risponde dell'esito del giudizio.

Nel caso di specie, a parte la novità dell'eccezione, non proposta in primo grado, non risulta che l'Ente impositore sia stato evocato in giudizio., neppure sussiste ipotesi di litisconsorzio rilevabile d'ufficio.

Nel merito l'appello trova accoglimento. E' pacifico che sussiste la esenzione dal contributo unificato per ragioni soggettive legate al reddito familiare, come accertato da sentenza passata in giudicato tra le medesime parti, con riferimento proprio al medesimo giudizio di cassazione in cui la contribuente è rimasta

soccombente. Il presente giudizio riguarda sempre il contributo unificato, ma nella sua ipotesi para sanzionatoria di raddoppio del contributo unificato determinato per la iscrizione della causa (quello per cui

è accertata la esenzione). Ora, tale raddoppio in ipotesi di esenzione non può che essere pari a zero, pur ricorrendo il presupposto della improcedibilità o inammissibilità del ricorso in cassazione. In tale senso vi è precedente di legittimità, ordinanza 19/10/2022 n.30791, che interpreta la norma aggiungendo "ove dovuto" alle ipotesi di condanna al raddoppio del contributo. Con l'utilizzo dell'espressione "ove dovuto" la Cassazione

lascia chiaramente intendere che vi sono casi in cui il ricorrente non è tenuto a versare nè il contributo unificato per l'inizio del ricorso né l'ulteriore somma in caso di sconfitta.

Erra quindi la CTP appellata ove ritiene che debba darsi comunque esecuzione al dispositivo della Cassazione, in realtà il giudicato della Cassazione non ha riguardato se fosse o meno dovuto il contributo unificato, ma la vicenda di merito in materia pensionistica.

Le spese si dichiarano compensate sia per il giudizio di primo che del presente grado in considerazione del

recentissimo chiarificatore precedente di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Spese di lite compensate per entrambi i gradi di giudizio.


Elenco Atti Normativi citati


Legge del 24/12/2012 n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013).


Articolo 1 Comma 17


In vigore dal 1 gennaio 2013

Legge del 15/07/2011 n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.


Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).


Articolo 76


Condizioni per l'ammissione (L)


In vigore dal 10 aprile 2019

Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.


Articolo 15


Spese del giudizio.


In vigore dal 16 settembre 2022

Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati


Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2022 n° 115 - Articolo 76


Decreto legislativo del 30/05/2022 n° 113 - Articolo 76


Legge del 20/01/2022 n° 1720


Decreto del Presidente della Repubblica del 2022 n° 115 - Articolo 13-com1 quater


Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n° 115 - Articolo 13-com1 quater


Decreto del Presidente della Repubblica del 2002 n° 115 - Articolo 13-com1


Decreto del Presidente della Repubblica del 2002 n° 115 - Articolo 23-com1 quater


Decreto del Presidente della Repubblica del 2002 n° 115 - Articolo 13-com1 bis


Decreto del Presidente della Repubblica del 2002 n° 115 - Articolo 13-com1 quater


Decreto legislativo del 30/12/1992 n° 503 - Articolo 1-com8


Decreto legislativo del 1992 n° 503 - Articolo 1-com8


Decreto-legge del 06/07/1911 n° 98 - Articolo 37-com2

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