Dl Sicurezza, emendamento Mollicone (Fdi) su contrasto a "camcording" (AgenziaCULT) - Roma, 12 mag - Dare seguito alle previsioni della Legge 93/2023, che ha inasprito le sanzioni contro il "camcording", ovvero la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica/audiovisiva durante una proiezione in sala (art. 171-ter della Legge 633/1941). Questo l'obiettivo dell'emendamento al Dl Sicurezza, in fase di esame presso le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, presentato dal presidente della VII commissione di Montecitorio, Federico Mollicone (Fdi). Con questo emendamento, che novella il comma 2 dell'articolo 85-bis del TULPS, si aggiornano le modalità di installazione dei sistemi di video sorveglianza, all'interno delle sale destinate al pubblico spettacolo, per contrastare questo fenomeno, ivi incluso le procedure di comunicazione agli utenti, la gestione dei dati, l'accesso alle registrazioni, nel pieno rispetto della normativa italiana e internazionale in materia di protezione dei dati. Nel dettaglio, la proposta emendativa interviene sul comma 2 dell'articolo 85-bis del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), stabilendo che "il concessionario o il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma (ovvero il divieto di 'introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse, ndr'), mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico. L'installazione di sistemi di video sorveglianza all'interno delle sale destinate al pubblico spettacolo da parte dei soggetti deve avvenire nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del concessionario o del direttore del luogo di pubblico spettacolo, il Garante per la protezione dei dati personali promuove l'adozione di codici di condotta ai sensi dell'articolo 40 del suddetto regolamento, di regole deontologiche ai sensi dell'articolo 2-quater del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero adotta un provvedimento di carattere generale. In ogni caso, l'installazione di tali sistemi può essere effettuata esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata alle persone che accedono ai luoghi di pubblico spettacolo. I dati acquisiti tramite i sistemi di videosorveglianza sono conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è riservato all'acquisizione da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero. In caso di potenziale e imminente pericolo per la tutela dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, l'accesso è consentito anche all'esercente o all'associazione di categoria alla quale sia stato conferito mandato. Il rispetto dei criteri di trattamento dei dati e delle misure di sicurezza sopra indicati, esclude la necessità di procedere ad una valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35, comma 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché alla conclusione di un accordo in sede sindacale ovvero al rilascio della preventiva autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300".(nln) 20250512T180752Z
Nessun commento:
Posta un commento