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lunedì 10 febbraio 2025

 

Ucraina, il tempo delle chiacchiere è finito - Giacomo Gabellini Stefano Orsi

 

Contro il "Sionismo Reale"

 

 


 


 

FOOTBALL AMERICANO. PROTESTA SHOW NEL NOME DI GAZA E DEL SUDAN /VIDEO

 

 


 


Giubileo: sindacato, "alloggi adeguati" militari Strade sicure =

 

Corea Nord: nostre armi nucleari non sono "merce di scambio" =

 

Grecia: Ingv, scossa magnitudo 4.7 in arcipelago Dodecaneso =

 

Terremoto Eolie: Fiaso, no danni a strutture sanitarie =

 

L'Unione Europea non conta più nulla - Il Controcanto - Rassegna stampa 10 febbraio 2025

 

🛑 Il prezzo del gas alla Borsa di Londra ha superato i 620 dollari per mille metri cubi per la prima volta dall'8 febbraio 2023.

Dall'intervento dell'Ambasciatore della Federazione Russa in Italia Alexey Paramonov al ricevimento in occasione della Giornata dei diplomatici russi

 

 

Mosca: vogliamo la pace in Ucraina, non una tregua

 

Taiwan, Cina: Usa e Giappone rispettino principio "Unica Cina"

 

RUSSIA-CINA: XI A MOSCA IL 9 MAGGIO PER ANNIVERSARIO VITTORIA SU HITLER

 

 







Tar 2024-“ I due provvedimenti avversati con il presente atto di gravame cumulano, ai fini della praticata decurtazione stipendiale, tutti i periodi di assenza per malattia verificatosi nei tre anni precedenti, non tenendo conto: (i) di quanto previsto dall’art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui “L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi (…). Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà, di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia (…). Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da -OMISSIS-o, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario”; (ii) e della specifica distinzione tra “assenza per malattia non dipendente da -OMISSIS-o” e “malattia riconosciuta dipendente da -OMISSIS-o” espressamente prevista dagli artt. 15 e 16 del d.P.R. del 7.05.2008.

 



 


 


I poliziotti che si opposero al fascismo e soccorsero gli ebrei, testimonianze e pubblicazioni alla Camera il 13 febbraio alle 11