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mercoledì 12 gennaio 2011

CGARS "...L’odierno appellato, assistente di Polizia di Stato, in seguito ad istanza presentata il 2.12.1987, otteneva dalla C.M.O. di ####################, con provvedimento del 24/7/1989, il riconoscimento dell’infermità dovuta a “trauma cranico e sublussazione spalla destra senza reliquati” come dipendente da causa di servizio e, tuttavia, ritenuta non ascrivibile per equo indennizzo a categoria di pensione di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 384/1981..."

Privacy e web: per le PA, in arrivo le linee guida del Garante






Il Garante della privacy è tornato ancora una volta sulla pubblicazione via web dei cosiddetti dati sensibili. A seconda se l'obiettivo è quello della trasparenza, o della pubblicità e informazione, le amministrazioni pubbliche sono tenute al rispetto di alcune regole: esattezza, contestualizzazione dei dati e durata nel tempo. Le regole approvate dal Garante in via preliminare il 22 dicembre saranno emanate al termine di una consultazione che si concluderà il 31 gennaio 2011. Le "Linee guida" hanno lo scopo di definire quali accorgimenti le pubbliche amministrazioni devono adottare per la pubblicazione sui propri siti web istituzionali di dati personali per finalità di: - trasparenza; - pubblicità dell'azione amministrativa; - consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti. A seconda del fine perseguito, le pubbliche amministrazioni dovranno valutare di volta in volta l'effettiva necessità di diffusione di dati personali, nonché utilizzare strumenti e accorgimenti tecnici diversi al fine assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni, impedendone l’indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet. Nel caso in cui la disciplina di settore stabilisca un limite temporale alla pubblicazione degli atti, le PA dovranno assicurarsi che tale limite sia rispettato; al contrario, nel caso in cui tale limite non sia stabilito a priori, sarà cura delle PA stabilire un limite in relazione alle esigenze di volta in volta perseguite; evitando la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali.

Uso delle cinture di sicurezza da parte delle forze di polizia Il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato la circolare n. 555-DOC/C/UL/LMASS/MOT/79-11 del 5 gennaio 2010 relativa all'uso delle cinture di sicurezza da parte delle forze di polizia.


Uso delle cinture di sicurezza da parte delle forze di polizia



Il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato la circolare n.  555-DOC/C/UL/LMASS/MOT/79-11 del 5 gennaio 2010 relativa all'uso delle cinture di sicurezza da parte delle forze di polizia.


Le recenti modifiche all'articolo 172 del codice della strada, relativo all'uso delle cinture di sicurezza, prevede l'uso di tali “dispositivi” anche per le forze di polizia. L'esenzione all'obbligo di utilizzare le cinture per le forze dell’ordine non è generalizzata ma limitata allo svolgimento di servizi di emergenza.


L'utilizzo delle cinture è reso ancor più necessario per la presenza degli airbag all'interno delle autovetture e per gli aspetti medico - legali legati al risarcimento dei danni in caso di incidente stradale in servizio.







Clandestini garantiti. Il rimpatrio coattivo va giustificato. Circolare della polizia. Più attenzione ai motivi umanitari


Nel 2013 patente unica dal motorino al camion. Medici-spia sulle patologie che limitano l'idoneità


martedì 11 gennaio 2011

News della giornata

Ministero della salute Nota 8-1-2011 n. DGSAN/I/401/P Riscontro di diossina in Germania in taluni prodotti alimentari. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, Ufficio I.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 10-1-2011 n. 1 Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2011. I. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. II. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 10-1-2011 n. 1
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2011. I. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. II. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

Circ. 10 gennaio 2011, n. 1 (1).

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2011. I. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. II. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:

- euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;

- euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.



I) Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2011

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2010 è stata pari all'1,5% per cento.

Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2011 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.


Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.



II) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2011

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2011 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 467,43.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2011:

- euro 658.29 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

- euro 1152,02 per due genitori.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1


Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)


Dal 1° gennaio 2011


Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.


Nucleo familiare


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [*]


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione

1 persona [**]


- euro 8.698,92


-

2 persone


- euro 14.434,88


- euro 17.287,30

3 persone


- euro 18.560,53


- euro 22.224,52

4 persone


- euro 22.165,88


- euro 26.544,95

5 persone


- euro 25.774,30


- euro 30.865,40

6 persone


- euro 29.210,51


- euro 34.981,33

7 o più persone


- euro 32.646,10


- euro 39.096,56



[*] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

[**] L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.



Allegato 2


Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)


Dal 1° gennaio 2011


Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati [*] minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.


Nucleo familiare


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [*] (+10 per cento)


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento)

1 persona [**]


- euro 9.568,51


-

2 persone


- euro 15.880,32


- euro 19.015,47

3 persone


- euro 20.415,12


- euro 24.446,12

4 persone


- euro 24.383,82


- euro 29.199,51

5 persone


- euro 28.350,11


- euro 33.952,93

6 persone


- euro 32.131,31


- euro 38.479,17

7 o più persone


- euro 35.909,51


- euro 43.005,43



[*] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

[**] L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.



Allegato 3


Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)


Dal 1° gennaio 2011


Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.


Nucleo familiare


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [*] (+50 per cento)


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento)

1 persona [**]


- euro 13.045,00


-

2 persone


- euro 21.650,49


- euro 25.928,21

3 persone


- euro 27.836,51


- euro 33.336,16

4 persone


- euro 33.248,84


- euro 39.815,31

5 persone


- euro 38.658,10


- euro 46.296,91

6 persone


- euro 43.812,71


- euro 52.468,89

7 o più persone


- euro 48.967,95


- euro 58.641,48



[*] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

[**] L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.



Allegato 4


Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)


Dal 1° gennaio 2011


Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati [*] minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.


Nucleo familiare


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [*] (+ 60 per cento)


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento)

1 persona [**]


- euro 13.915,82


-

2 persone


- euro 23.094,09


- euro 27.656,36

3 persone


- euro 29.692,33


- euro 35.557,16

4 persone


- euro 35.463,71


- euro 49.382,59

5 persone


- euro 41.235,11


- euro 49.382,59

6 persone


- euro 46.734,75


- euro 55.964,95

7 o più persone


- euro 52.230,74


- euro 62.550,96



[*] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

[**] L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 3 del 11-1-2011

DL 81/08 Le strutture delle Forze armate e di Polizia: il regime di valutazione dei rischi