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venerdì 14 gennaio 2011

15 gennaio 2011 - Poggio Mirteto (RI) - Intitolata la biblioteca a Peppino Impastato.











Nacque il francobollo- Documentari Opus (1954)

SALUTE: ISS, SOLO 30% DONNE ASSUME ACIDO FOLICO PRIMA DI GRAVIDANZA PERCENTUALE E' PERO' SALITA DA 4% NEL 2004, NECESSARIA PIU' INFORMAZIONE




SALUTE: ISS, SOLO 30% DONNE ASSUME ACIDO FOLICO PRIMA DI GRAVIDANZA
PERCENTUALE E' PERO' SALITA DA 4% NEL 2004, NECESSARIA PIU'
INFORMAZIONE

Roma, 14 gen. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Assumere
supplementi di acido folico almeno un mese prima di concepire un
figlio, fino a tre mesi dopo l'inizio della gravidanza. E' il prezioso
consiglio che a oggi segue solo il 30% delle donne che desiderano un
bimbo e vogliono evitare nel bebe' malformazioni del tubo neurale,
come la spina bifida. Una percentuale ancora bassa, ma che "comunque
e' salita molto rispetto al 4% del 2004, anno in cui abbiamo iniziato
un progetto ad hoc con l'Efsa, l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare". Lo spiega all'Adnkronos Salute Domenica Taruscio,
direttore del Centro nazionale malattie rare dell'Istituto superiore
di sanita' (Iss), oggi a margine del meeting 'Folic Acid: State of the
Art' organizzato al Campus Bio-Medico.

L'esperta crede dunque nella possibilita' di un'assunzione
congrua di acido folico attraverso la dieta mediterranea e
nell'efficacia della prevenzione di malformazioni neonatali mediante
l'assunzione di questa sostanza per via farmaceutica sotto
prescrizione medica da parte delle donne in gravidanza, senza la
necessita' di imboccare politiche di promozione di integratori
alimentari e cibi 'fortificati', come negli Usa.

"La supplementazione periconcezionale e la promozione di stili
alimentari salutari - dice l'esperta - appaiono al momento le
strategie piu' valide. Gli integratori, in particolare, abbassano del
70% il rischio di difetti congeniti nel feto. Bisogna pero' lavorare
sull'informazione alle donne, che devono sapere qual e' la scelta
migliore per la salute loro e del bambino, e sull'avanzamento della
ricerca".

(Bdc/Zn/Adnkronos)
14-GEN-11 17:08

NNNN

Contro l’inerzia della Pubblica Amministrazione va attivata la “class action”




Tar Lazio Sez. Seconda - Sent. del 04.11.2010, n. 33190
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7871 del 2010, proposto da:
ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO, in persona del rappresentante legale pro tempore e ASSOCIAZIONE CODICI LAZIO - CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO, in persona del rappresentante legale pro tempore
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore
per l’accertamento
DELL’ILLEGITTIMITA’ DEL SILENZIO RIFIUTO SULLA RICHIESTA DI ADOZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI A DISCIPLINARE LE MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DEI CONSUMATORI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che i ricorrenti hanno proposto una azione giudiziale avverso il silenzio-inadempimento asseritamente serbato dal Comune di Roma sulla istanza presentata dai ricorrenti affinché fossero adottati “gli atti amministrativi necessari a disciplinare le modalità di consultazione delle organizzazioni dei consumatori” (così, testualmente, a pag. 1 del ricorso introduttivo);
Tenuto conto che la pretesa dei ricorrenti, agitata nel presente contenzioso ed attivata con l’istanza di cui sopra, si compendia in un obbligo di conclusione di un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, pure richiamato nella ridetta istanza nonché nell’atto introduttivo del presente giudizio;
Rilevato che nella specie non si è in presenza di un procedimento amministrativo non concluso dall’Amministrazione comunale - che peraltro ha già adottato un provvedimento (quello in materia di obbligo di chiusura festiva dei negozi al cui procedimento gli odierni ricorrenti lamentano di non essere stati invitati) - ma di una pretesa dei ricorrenti acché essi siano sentiti quali “organizzazioni locali di consumatori (…), in esecuzione di quanto disposto dall’art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142″ (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso introduttivo);
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la proposizione dell’azione di accertamento sull’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione, ora disciplinato dagli artt. 31 (commi da 1 a 3) e 117 c.p.a., in quanto non si rinviene nella specie alcun obbligo dell’Amministrazione di provvedere con riferimento ad un procedimento avviato e non concluso;
Specificato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali costituisce atto generale di pianificazione economica del Comune (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 28 febbraio 2006 n. 519, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12 novembre 2003 n. 1581 e 26 giugno 2002 n. 1287 nonché T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 28 maggio 1986 n. 562) e che dunque l’obbligo di sentire le organizzazioni locali dei consumatori - esemplificato specificamente dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 che, nel disciplinare gli orari di apertura e di chiusura, ha disposto all’art. 11 comma 4 come “Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale (…)” - riguarda la fase procedimentale precedente all’adozione del provvedimento di chiusura dei negozi e non può essere attivato e preteso una volta che si sia già concluso il ridetto procedimento con l’adozione del provvedimento conclusivo, come è accaduto nel caso in esame, residuando all’organizzazione che ritiene di essere stata illegittimamente esclusa dalla consultazione la sola impugnazione del provvedimento adottato sotto il profilo patologico del difetto ovvero dell’ incompletezza dell’istruttoria;
Ritenuto altresì che una più generale tutela avente ad oggetto l’inerzia dell’Amministrazione che pregiudichi “i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” per la “violazione di termini o (per la) mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo” non è consentita attraverso l’istituto dell’azione di accertamento sul silenzio-inadempimento ai sensi dei richiamati artt. 31 e 117 c.p.a., ma per il tramite dell’azione contemplata dal decreto_legislativo_198_2009 (c.d. class action pubblica), allo stato non proponibile in concreto per effetto di quanto stabilito dall’art. 7 del citato decreto legislativo;
Valutato dunque che, per le osservazioni sopra svolte, non emerge la sussistenza dell’interesse, da parte dei ricorrenti, a proporre azione di accertamento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. con riferimento all’istanza proposta, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Stimato che, ai fini dello scrutinio ex art. 92 c.p.c. per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per la peculiarità della fattispecie e nonostante la soccombenza processuale dei ricorrenti, sussistono elementi utili a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2010

Consiglio di Stato "...Con ricorso al TAR Sardegna l'odierno appellato, militare in servizio presso il ####################.mo stormo #################### dell'Aereonautica in servizio di soccorso antincendio, esponeva di aver richiesto alla propria amministrazione la corresponsione dell'indennità di rischio prevista dal dpr n.146/1975 e che tuttavia l'istanza era stata respinta con specifico provvedimento, in base al quale "...l'ipotesi rischiosa di cui al gruppo I/1 della tabella "A" (prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi d'istituto dei servizi antincendi e della protezione civile) attiene esclusivamente al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco - istituzionalmente preposto ai suddetti compiti ..."

Consiglio di Stato "...Con sentenza in forma succintamente motivata, n. 292/2005, il TAR di #################### ha respinto il ricorso dell'appellante avverso il diniego dell'Amministrazione penitenziaria in ordine alla sua istanza di trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992, fondato sull'inesistenza del requisito della continuità ed attualità dell'assistenza al momento della proposizione nella domanda (art. 33, quinto comma, della legge n. 104/1992, come modificato dall'art. 19 della legge n. 53/2000), atteso che il ricorrente svolge servizio a #################### e la nonna invalida handicappata risiede a ####################, in provincia di ####################...."

Consiglio di Stato "...Il dipendente pubblico chiede il trasferimento per assistere il parente disabile: deve provare che nessun altro è disposto a farsene carico..."

Processi lumaca: lo Stato deve risarcire entro 60 giorni.



Consiglio di Stato "... Processi lumaca: lo Stato deve risarcire entro 60 giorni. È ammissibile il giudizio di ottemperanza promosso dal cittadino nei confronti della P.A. per non aver ottenuto il pagamento dell'equa riparazione disposta dalla Corte d'Appello a fronte dell'irragionevole durata di un processo (art. 3, legge n. 89/2001)....Conclusivamente, va dichiarato l’obbligo sia del Ministero dell’economia e delle finanze che della Presidenza del Consiglio dei Ministri di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di recezione della comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione se precedente, della presente sentenza, della complessiva somma di euro 4.500 dovuta per il suddetto titolo a favore di ognuno dei tredici ricorrenti..."

Prevenzione degli incidenti stradali durate l'orario di lavoro (link diretti al sito sorgente)

 





Prevenzione degli incidenti stradali durate l'orario di lavoro (link diretti al sito sorgente)














Acquisto di box pertinenziali - Detrazione d'imposta del 36 per cento delle somme pagate mediante bonifico effettuato in data coincidente con quella della stipula dell'atto.



Agenzia delle Entrate
Ris. 13-1-2011 n. 7/E
Acquisto di box pertinenziali - Detrazione d'imposta del 36 per cento delle somme pagate mediante bonifico effettuato in data coincidente con quella della stipula dell'atto.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

Ris. 13 gennaio 2011, n. 7/E (1).

Acquisto di box pertinenziali - Detrazione d'imposta del 36 per cento delle somme pagate mediante bonifico effettuato in data coincidente con quella della stipula dell'atto.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.



Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in relazione alla detraibilità del 36 per cento - prevista dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle unità immobiliari residenziali e relative pertinenze - per l'acquisto di box pertinenziali, nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell'atto di acquisto ma in un orario antecedente alla stipula stessa.

Al riguardo si premette che l'agevolazione si applica, altresì, agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nonché all'acquisto degli stessi limitatamente al costo di costruzione.

Con la Ris. 8 febbraio 2008, n. 38/E e con la Circ. 20 giugno 2002, n. 55/E l'Agenzia delle Entrate, dando rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ha precisato che, qualora l'atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d'imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo ed il box.

Nell'ipotesi, invece, di pagamenti effettuati con bonifico prima dell'atto notarile, ma in assenza di un preliminare d'acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box e pertanto non è applicabile l'agevolazione non essendo riscontrabile l'effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma.

Fermo restando quanto precisato dalle richiamate circolari, in relazione alla peculiare ipotesi in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della stipula dell'atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si deve ritenere applicabile la detrazione del 36 per cento, in presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.

Anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell'abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell'arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata.


Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.


Il Direttore centrale

Aldo Polito



L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1