Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 13-1-2011 n. 3/2011
Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro) in materia di regimi di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (artt. 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 276/2003).
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Circ. 13 gennaio 2011, n. 3/2011 (1).
Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro) in materia di regimi di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (artt. 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 276/2003).
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Alla
Direzione generale del mercato del lavoro
Alla
Direzione generale per l'innovazione tecnologica
Alla
Direzione generale per l'attività ispettiva
Alla
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione
Alla
Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione
Alla
Direzione generale per le politiche previdenziali
Alla
Direzione generale delle risorse umane e affari generali
Alla
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Alla
Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali
Alle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All'
INPS
Direzione generale
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Al
Ministro dello sviluppo economico
Ai
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Al
Presidente dell'U.P.I.
Al
Presidente dell'A.N.C.I.
Al
Presidente di Unioncamere
Alle
Presidenze o segreterie generali di:
CGIL
fax 06/8476411
CISL
fax 06/8473314
UIL
fax 06/4753295
UGL
fax 06/3201944
CISAL
fax 06/3212521
Confsal
fax 06/5818218
Sinpa
fax 02/89540460
Confindustria
fax 06/5923713
Confcommercio
fax 06/5898148
Confesercenti
fax 06/4746886
Confapi
fax 06/6780930
A.B.I.
fax 06/6767457-313
A.N.I.A.
fax 06/3227135
Confservizi
fax 06/47865250-1
Confetra
fax 06/8415576
Confartigianato
fax 06/70454320
C.N.A.
fax 06/44249511
Casartigiani
fax 06/5755036
C.L.A.A.I.
fax 06/6877580
Confagricoltura
fax 06/68806908
Coldiretti
fax 06/4742993
C.I.A.
fax 06/3204924
Copagri
fax 06/42027007 - 06/42391397
Lega Cooperative
fax 06/84439370
Confcooperative
fax 06/68134236
U.N.C.I.
fax 06/39375080
A.G.C.I.
fax 06/58327210
UniCoop
fax 06/44249995
C.I.D.A.
fax 06/97605109
Confedirmit
fax 06/77204826
C.U.Q.
fax 011/5612042
C.I.U. - Unionquadri
fax 06/3225558
Confail
fax 02/29525692 - 06/44700197
Assolavoro
fax 06/32500942
Confedertecnica
fax 06/32500386
Confprofessioni
fax 06/54229876
U.S.A.E.
fax 06/4819080
Alleanza lavoro
fax 06/32500942
A.C.R.I.
fax 06/68184269
C.I.P.A.
fax 055/350418
Al
Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro
fax 06/5408282
Loro sedi
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti operativi rispetto alle recenti novità introdotte dall'articolo 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262 che modifica gli articoli 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro.
Il provvedimento legislativo sopra richiamato intende favorire, in un'ottica di sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, sia l'integrazione e la qualificazione delle prestazioni erogate, che il potenziamento dei flussi informativi per rendere efficiente ed efficace la programmazione e la gestione delle politiche attive per il lavoro.
La novella legislativa ha disciplinato l'aumento della platea dei soggetti, pubblici e privati, che possono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di intermediazione, nonché l'obbligo, sanzionato, di comunicare tutte le informazioni "strategiche" in loro possesso ed ha operato anche sul piano della razionalizzazione delle procedure con la nuova disciplina dei termini di richiesta dell'autorizzazione a tempo indeterminato da parte delle Agenzie per il lavoro già autorizzate in via provvisoria.
Ciò premesso, appare opportuno fornire precisazioni in ordine ai termini utilizzati, con i chiarimenti che seguono:
a) per "Autorità concedente l'autorizzazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 276/2003" s'intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del mercato del lavoro;
b) per "Borsa continua nazionale del lavoro" si intende il "sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda ed offerta di lavoro costituito da "nodi regionali" che cooperano tra loro attraverso il nodo di coordinamento nazionale, per il tramite del sistema "Cliclavoro";
c) per "Informazioni strategiche per un efficace funzionamento del mercato del lavoro" ai sensi degli articoli 5, comma 1, lett. f) e 7, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 276/2003, si intendono tutte le notizie acquisite e condivise dagli operatori pubblici e privati competenti per l'incrocio della domanda e offerta di lavoro, volte a garantire la circolazione delle informazioni e la gestione efficace e integrata dei servizi al lavoro, in adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo citato;
d) per "Associazioni territoriali" s'intendono i soggetti giuridici aderenti alle organizzazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o agli enti bilaterali di loro derivazione, operanti sul territorio, con autonomia giuridica ed organizzativa;
e) per "Società di servizi controllate" si intendono i soggetti giuridici rispetto ai quali le organizzazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro o gli enti bilaterali di cui sopra esercitano un'influenza dominante, di fatto e/o di diritto.
I. Il nuovo termine per la presentazione della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato
L'articolo 48, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha introdotto il termine perentorio di 90 giorni entro il quale le Agenzie per il lavoro, già in possesso di un'autorizzazione provvisoria, devono presentare la richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato.
L'autorizzazione a tempo indeterminato può essere richiesta a condizione che siano decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, e non prima.
Le richieste presentate oltre il novantesimo giorno dalla scadenza biennale dell'autorizzazione provvisoria saranno considerate tardive ed irricevibili. Decorso, comunque, il termine di 90 giorni senza che sia stata presentata la richiesta, l'autorizzazione provvisoria perde efficacia.
Ai fini dell'avvio del procedimento, l'istanza deve essere corredata da tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003 e alla disciplina ministeriale correlata.
Il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione e, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è pubblicata tutta la modulistica utile per la predisposizione delle domande di autorizzazione al seguente link: http://www. lavoro. gov.it/Lavoro/md/ AreaLavoro/occupazione/domandaOfferta/Agenzie+per+il+lavoro.htm.
II. Le informazioni strategiche
La disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 non ha modificato l'impianto normativo precedente in materia di obblighi per le Agenzie per il lavoro.
Il testo previgente dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 276/2003, infatti, già prevedeva gli obblighi di interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro, nonché di invio all'Autorità concedente delle informazioni strategiche, mentre l'articolo 13 del citato decreto legislativo già disciplinava la comunicazione dei dati informativi sui lavoratori in mobilità coinvolti in processi di welfare to work, ovvero di erogazione di politiche attive di occupazione.
La novella legislativa ha esplicitato le informazioni strategiche che le Agenzie per il lavoro sono tenute obbligatoriamente a comunicare all'Autorità concedente, includendo anche i dati concernenti i «casi in cui un percettore di sussidio o di indennità rifiuti senza giustificato motivo un'offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente».
Si sottolinea che la nuova formulazione dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003 qualifica gli adempimenti obbligatori in commento come requisiti richiesti per il rilascio e la conservazione del provvedimento di autorizzazione, al fine di garantire l'effettiva integrazione e condivisione delle informazioni strategiche tra Istituzioni ed operatori pubblici e privati autorizzati ed accreditati nel mercato del lavoro. Il mancato conferimento di ogni informazione strategica è sanzionato con la revoca dell'autorizzazione, previa procedura di diffida e sospensione, ai sensi dell' art. 7 del D.M. 23 dicembre 2003.
Le Università
Con il conferimento delle informazioni strategiche per il funzionamento del mercato del lavoro e, in particolare, dei curricula dei propri studenti le Università contribuiscono a rendere effettivo il monitoraggio della condizione occupazionale dei giovani laureati, in coerenza con i reali fabbisogni espressi dal sistema produttivo nazionale a salvaguardia del capitale umano, facilitando e rendendo trasparente l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Le Università e le Fondazioni universitarie, autorizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, devono in primo luogo pubblicare e rendere accessibili gratuitamente, a far data dalla entrata in vigore della legge n. 183/2010 (cfr. articolo 48), i curricula dei propri studenti tramite i siti internet di ciascun Ateneo, dal momento della iscrizione al percorso universitario e per i dodici mesi successivi al conseguimento del diploma di laurea. La mancata pubblicazione dei curricula comporta ope legis il venir meno della autorizzazione per l'Università a operare sul versante dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le Università e le Fondazioni universitarie, autorizzate con il regime particolare ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dovranno inoltre conferire nel sistema della Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del sistema "Cliclavoro'' i curricula vitae dei propri studenti compresi, come detto, anche i laureati per un periodo di dodici mesi dalla laurea. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno disciplinate e rese note le modalità di conferimento di tali dati.
L'operatività del sistema
La circolazione delle informazioni strategiche è garantita dalla cooperazione applicativa nell'ambito del sistema aperto della Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite di "Cliclavoro". Sul piano della effettività dello scambio di informazioni, considerata la valenza di requisito giuridico generale per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, si precisa che:
a) in fase di avvio del procedimento, ai fini del rilascio della autorizzazione, l'operatore richiedente dichiara, nel modulo di richiesta dell'autorizzazione, di aver provveduto all'interconnessione con il sistema della Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite di "Cliclavoro" ovvero di aver ricevuto le credenziali per l'accesso al sistema informativo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà in ogni momento verificare che quanto dichiarato corrisponde al vero;
b) inoltre, in fase di svolgimento della attività e ai fini della conservazione del provvedimento di autorizzazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verificherà i dati di monitoraggio atti a comprovare l'interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro e l'effettivo invio delle informazioni strategiche da parte degli operatori autorizzati, così come dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 276/2003.
Qualora, in sede di controllo del possesso dei requisiti dichiarati, emerga la violazione dell'obbligo di conferimento delle informazioni, si procederà, previa diffida, alla sospensione ed eventuale revoca dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell' art. 7 del D.M. 23 dicembre 2003.
Gli obblighi di conferimento delle pubbliche Amministrazioni
L'articolo 15, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dall'articolo 48, comma 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, estende anche alle pubbliche Amministrazioni l'obbligo di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro, per il tramite di "Cliclavoro", le informazioni relative alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, nonché le informazioni circa le procedure selettive e di avviamento del personale somministrato, per esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 citato. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, saranno definite le informazioni da conferire nel rispetto
dei principi di accessibilità e le modalità di conferimento delle stesse.
III. Sviluppo e qualificazione dei servizi al lavoro
Con le nuove previsioni normative è stato ampliato il novero degli operatori che possono svolgere in regime particolare di autorizzazione le attività connesse all'erogazione del servizio di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
Innanzitutto, sono state ampliate le modalità di svolgimento dell'attività da parte delle associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, nonché degli enti bilaterali. A tal fine sono state previste singole fattispecie disciplinate da specifiche disposizioni normative, individuate rispettivamente dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, come di seguito specificato.
Associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro
Le associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono svolgere attività di intermediazione in regime particolare di autorizzazione, pur se non firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. L'attività di intermediazione potrà essere svolta anche attraverso forme di collegamento con associazioni loro aderenti e dislocate sul territorio. In tale accezione vanno ricompresi anche i patronati e i centri di assistenza fiscale, quali articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali. La medesima opportunità legislativa è prevista anche in caso di società di servizi controllate dalle medesime associazioni. Al riguardo si chiarisce che la richiesta di autorizzazione deve essere presentata dalle associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui detti soggetti aderiscono.
Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale
Sono ora legittimate all'attività di intermediazione, non solo le associazioni aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale, ma anche quelle con riconoscimento di rilevanza regionale. Si rileva, inoltre, che è stata inclusa, rispetto alla normativa previgente, la formazione tra gli scopi previsti nell'oggetto sociale.
Enti bilaterali
È consentito anche agli enti bilaterali, costituiti a iniziativa di una o più associazioni di datori e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di svolgere attività di intermediazione con le medesime modalità previste dall'articolo 6, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 276/2003 per le associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero anche mediante le associazioni territoriali aderenti alle associazioni (enti bilaterali) nazionali o regionali e le società di servizi controllate.
I gestori di siti Internet
In un'ottica di trasparenza del mercato del lavoro rispetto alla presenza sulla rete internet di numerosi operatori non abilitati a operare nelle fasi di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, all'articolo 6 del D.Lgs. n. 276/2003 è stato introdotto il comma 3-bis che disciplina le condizioni di svolgimento dell'attività di intermediazione da parte dei gestori di siti internet. Per essere lecita, detta attività dovrà svolgersi senza il perseguimento di finalità di lucro e previa pubblicazione dei dati identificativi del gestore sul medesimo sito internet. Inoltre tali soggetti sono tenuti all'invio di ogni informazione strategica relativa al funzionamento del mercato del lavoro.
Sul punto, si precisa che i gestori di siti internet aventi scopo di lucro possono richiedere l'autorizzazione secondo il regime ordinario, previa presentazione di apposita istanza all'autorità concedente ai sensi dell'articolo 4 e con il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 276/2003.
IV. La comunicazione preventiva di inizio attività
All'articolo 6 del D.Lgs. n. 276/2003 è stata introdotta, mediante l'inserimento del comma 8-ter, una procedura amministrativa di autorizzazione semplificata, che prevede la comunicazione preventiva di inizio attività, da inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dei soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis dell'articolo 6 in commento, quali le Università, le associazioni datoriali e le organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, gli enti bilaterali, nonché i gestori dei siti internet.
Sono pertanto esclusi dall'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 i soggetti ai quali è consentito di dare avvio all'attività d'intermediazione attraverso il procedimento semplificato di cui sopra.
In altri termini, tali soggetti non dovranno presentare una richiesta di autorizzazione provvisoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 276/2003, ma dovranno comunicare preventivamente l'inizio dello svolgimento dell'attività di intermediazione all'autorità concedente l'autorizzazione, nonché autocertificare, ex D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti specificatamente previsti per ciascuna categoria dei soggetti in questione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quindi, provvede ad iscrivere i soggetti che abbiano effettuato la comunicazione nella apposita sezione dell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 276/2003, riservata alle attività di intermediazione.
Permane in capo all'autorità concedente un generale potere-dovere di controllo e verifica ex post circa il possesso dei requisiti richiesti. In caso di accertata carenza degli stessi, essa richiede di conformarsi alla normativa vigente e, qualora la situazione di illegittimità non dovesse venire rimossa nei termini prescritti, procede con l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività iniziata.
Tali soggetti, autorizzati esclusivamente all'intermediazione, non possono esercitare anche le attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, essendo espressamente esclusa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 4, ai sensi del quale l'iscrizione alla sezione terza dell'Albo comporta automaticamente l'iscrizione alle sezioni quarta e quinta del predetto Albo (cfr. articolo 6, comma 8-ter del D.Lgs. n. 276/2003). Restano ferme le previsioni del regime sanzionatorio di cui all'articolo 18 del citato decreto.
V. Il potere sostitutivo dell'Amministrazione centrale nel rilascio di autorizzazioni regionali
La nuova previsione normativa dell'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 276/2003 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il potere di sostituirsi alle Regioni o alle Province autonome nel rilascio di autorizzazioni regionali o provinciali all'attività di intermediazione.
Tale potere, meramente sostitutivo, si esaurisce nel momento in cui le Regioni o le Province autonome provvedono a disciplinare la materia attraverso l'emanazione di legge regionale o provinciale e relativi regolamenti di attuazione, laddove previsti. Il comma 8 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo è destinato solo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo: Comuni singoli o associati in unioni di Comuni o in comunità montane, Camere di commercio (compresa Unioncamere in ragione delle modifiche di cui al D.Lgs. n. 23/2010) nonché gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.
Per questi soggetti resta in vigore la procedura di autorizzazione in regime particolare con le modalità di cui all'articolo 6, commi 6, 7, 8, del D.Lgs. n. 276/2003.
Il potere sostitutivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si esplica attraverso la verifica dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) ed f), del predetto decreto legislativo, preventivamente comunicati dai soggetti richiedenti e nella successiva iscrizione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, nell'apposita sezione sesta dell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro.
Il Ministro
Maurizio Sacconi
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 4 e segg.
D.M. 23 dicembre 2003, art. 7
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 48
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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giovedì 20 gennaio 2011
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circ. 13-1-2011 n. 3/2011 Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro) in materia di regimi di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (artt. 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 276/2003). Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 19-1-2011 n. 23/II/0000143 D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 19-1-2011 n. 23/II/0000143
D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nota 19 gennaio 2011, n. 23/II/0000143 (1).
D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nella riunione del 13 gennaio 2011, svoltasi presso questa Direzione Generale in merito all'applicazione del D.P.C.M. in oggetto con particolare riguardo alla ripartizione delle quote sul territorio, è emersa ed è stata condivisa l'esigenza di attivare la consultazione in sede locale, in modo da realizzare una gestione coordinata del monitoraggio e della programmazione dei flussi. A tal fine, codeste Direzioni Regionali del Lavoro sono chiamate a sensibilizzare su tale tematica - oltre ovviamente le rispettive Direzioni Provinciali - anche le istituzioni e le parti sociali del territorio di riferimento.
Tenuto conto di quanto convenuto con l'Amministrazione dell'Interno sulla opportunità di una attribuzione territoriale delle quote sulla base dei dati relativi all'esito della presentazione delle richieste di nulla osta alle date stabilite (31 gennaio, 2 e 3 febbraio 2011), si indicano, come convenuto nella citata riunione, le seguenti modalità di lavoro:
1) trasmissione a codesti Uffici dei dati relativi alle richieste inoltrate, non appena perverranno dal Ministero dell'Interno, distinti per provincia, nazionalità privilegiate e settore domestico, entro la prima settimana di febbraio 2011;
2) svolgimento della consultazione, a livello regionale e provinciale, con le istituzioni e con le parti sociali e comunicazione a questa Direzione Generale (politicheimmigrazione@lavoro.gov.it) delle indicazioni riscontrate entro l'11 febbraio 2011;
3) attribuzione a livello provinciale (alle DPL tramite SILEN) della prima tranche di quote per le comunità privilegiate e per l'assistenza familiare entro il 15 febbraio 2011.
Con riferimento a quest'ultima tipologia di quota, ed al fine di assicurare l'immediata operatività degli Sportelli Unici a seguito delle domande ricevute, questa Direzione Generale provvederà il giorno 3 febbraio 2011 ad attribuire una prima quota territoriale minima per l'assistenza familiare, ferma restando l'attribuzione definitiva delle residue quote entro il 15 febbraio 2011.
Per quanto riguarda infine le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, lavoro stagionale e soggiorno CE di lungo periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, sia per lavoratori formati nei Paesi di origine che per lavoratori di origine italiana, le quote saranno mantenute nella graduatoria nazionale e non saranno ripartite a livello territoriale, come già indicato nella circolare congiunta di questo Ministero e del Ministero dell'Interno, Circ. 3 gennaio 2011, n. 8/2011.
La valutazione e il monitoraggio costante sull'utilizzo delle quote permetterà a questa Direzione, decorsi i 120 giorni di cui all' art. 8 del D.P.C.M. 30 novembre 2010, di effettuare le opportune operazioni correttive e di procedere ad un'eventuale redistribuzione delle quote non utilizzate a livello locale.
D.P.C.M. 30 novembre 2010
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 3
Nota 19-1-2011 n. 23/II/0000143
D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nota 19 gennaio 2011, n. 23/II/0000143 (1).
D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nella riunione del 13 gennaio 2011, svoltasi presso questa Direzione Generale in merito all'applicazione del D.P.C.M. in oggetto con particolare riguardo alla ripartizione delle quote sul territorio, è emersa ed è stata condivisa l'esigenza di attivare la consultazione in sede locale, in modo da realizzare una gestione coordinata del monitoraggio e della programmazione dei flussi. A tal fine, codeste Direzioni Regionali del Lavoro sono chiamate a sensibilizzare su tale tematica - oltre ovviamente le rispettive Direzioni Provinciali - anche le istituzioni e le parti sociali del territorio di riferimento.
Tenuto conto di quanto convenuto con l'Amministrazione dell'Interno sulla opportunità di una attribuzione territoriale delle quote sulla base dei dati relativi all'esito della presentazione delle richieste di nulla osta alle date stabilite (31 gennaio, 2 e 3 febbraio 2011), si indicano, come convenuto nella citata riunione, le seguenti modalità di lavoro:
1) trasmissione a codesti Uffici dei dati relativi alle richieste inoltrate, non appena perverranno dal Ministero dell'Interno, distinti per provincia, nazionalità privilegiate e settore domestico, entro la prima settimana di febbraio 2011;
2) svolgimento della consultazione, a livello regionale e provinciale, con le istituzioni e con le parti sociali e comunicazione a questa Direzione Generale (politicheimmigrazione@lavoro.gov.it) delle indicazioni riscontrate entro l'11 febbraio 2011;
3) attribuzione a livello provinciale (alle DPL tramite SILEN) della prima tranche di quote per le comunità privilegiate e per l'assistenza familiare entro il 15 febbraio 2011.
Con riferimento a quest'ultima tipologia di quota, ed al fine di assicurare l'immediata operatività degli Sportelli Unici a seguito delle domande ricevute, questa Direzione Generale provvederà il giorno 3 febbraio 2011 ad attribuire una prima quota territoriale minima per l'assistenza familiare, ferma restando l'attribuzione definitiva delle residue quote entro il 15 febbraio 2011.
Per quanto riguarda infine le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, lavoro stagionale e soggiorno CE di lungo periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, sia per lavoratori formati nei Paesi di origine che per lavoratori di origine italiana, le quote saranno mantenute nella graduatoria nazionale e non saranno ripartite a livello territoriale, come già indicato nella circolare congiunta di questo Ministero e del Ministero dell'Interno, Circ. 3 gennaio 2011, n. 8/2011.
La valutazione e il monitoraggio costante sull'utilizzo delle quote permetterà a questa Direzione, decorsi i 120 giorni di cui all' art. 8 del D.P.C.M. 30 novembre 2010, di effettuare le opportune operazioni correttive e di procedere ad un'eventuale redistribuzione delle quote non utilizzate a livello locale.
D.P.C.M. 30 novembre 2010
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 3
NOI DONNE, LA NOSTRA DIVISA - Coordinamento Donne Roma & Lazio ...non vogliamo più che la nostra esistenza pubblica e privata sia misurata solo da vecchi, muffiti parametri dettati da altri, che di noi donne si parli solo come oggetti sessuali o come esseri dalla limitata capacità di autodeterminarsi, che delle lavoratrici di polizia si possa fare scherno invece di preoccuparsi della loro vita lavorativa quotidiana. E’ ora di cambiare.....
mercoledì 19 gennaio 2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 244 Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0010) (GU n. 13 del 18-1-2011 )
testo in vigore dal: 2-2-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 12 novembre 1964, n. 1279, istitutiva del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'articolo 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto l'articolo 17, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l'articolo 10-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417; Ritenuto necessario procedere al riordino dell'assetto ordinamentale ed organizzativo del Fondo, mediante una armonizzazione della vigente disciplina all'attuale ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle mutate esigenze di funzionalita' del predetto ente; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010; Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 29 ottobre 2010; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Natura del Fondo 1. Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato». 2. Il Fondo, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta l'art. 26, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria):
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti
confermati ai sensi del primo periodo possono essere
oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi
pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al
secondo periodo si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti
pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui
regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro
il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via
definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di
quelli che formano oggetto di apposite previsioni
legislative di riordino entrate in vigore nel corso della
XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della
predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa»;
b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa».
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'art. 1,
comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,
comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in
apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 87, quinto comma, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- La legge 12 novembre 1964, n. 1279 reca: Istituzione
del Fondo di assistenza per il personale di pubblica
sicurezza.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
« 2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 634, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.»
- Per il testo dell'art. 26, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti):
«Art. 4 (Taglia-enti). - 1. All'alinea del comma 634
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2009».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 6, del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze.»
«6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: "h) la
riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici
del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il
contenimento delle spese relative alla logistica ed al
funzionamento i) la riduzione da parte delle
amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici
dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale
nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento".».
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 10-bis (Termini in materia di «taglia-enti» e di
«taglia-leggi»). - 1. L'art. 26, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di
procedimento «taglia-enti», si interpreta nel senso che
l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari
o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia'
espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche'
di quelli comunque non inclusi nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
2. All'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento
«taglia-enti», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono
essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al
secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura».
3. All'art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, il terzo periodo e' soppresso.
4. All'art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005,
n. 246, in materia di semplificazione della legislazione,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che
la Commissione abbia espresso il parere, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo
dei termini non viene considerato il periodo di sospensione
estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, reca: "Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
1992, n. 417 reca: "Regolamento di amministrazione e di
contabilita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza".
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 19, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005):
«19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.». Art. 2 Finalita' 1. Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli gia' realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali. 2. In particolare, il Fondo provvede: a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari; b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi; c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale; d) alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilita' civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge; e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosita' delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessita'. La sovvenzione puo' consistere anche nell'assegnazione di un bene; f) all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalita' di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilita' fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonche' ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilita' fisica conseguente a lesioni per incidenti «in itinere», per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. 3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, il Fondo assicura l'assistenza sociale del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalita' ricreative o culturali; stipula, inoltre, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenita' del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio. 4. Il Fondo puo' disporre, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.
Art. 3 Organi 1. Sono organi del Fondo: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori.
Art. 4 Il Presidente 1. Il Presidente, nella persona del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ha la rappresentanza legale del Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione. 2. Il Presidente, inoltre: a) provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione; b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso; c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili; d) vigila sull'andamento amministrativo e contabile del Fondo; e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lettera a), c), d) ed e), il Presidente puo' avvalersi del dirigente preposto al Servizio assistenza e attivita' sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. 4. Il medesimo dirigente provvede, altresi', su specifica delega del Presidente, a: a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio; b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformita' delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari; c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti. 5. Il dirigente svolge gli incarichi a titolo gratuito e partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto. Per l'espletamento dei compiti affidati al dirigente, il Fondo si avvale del personale del Servizio assistenza e attivita' sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Art. 5 Il Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico ed e' composto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie e da due membri, prescelti tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Presidente. 2. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un segretario, nominato dal Consiglio medesimo. 3. I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono l'incarico a titolo gratuito.
Art. 6 Il Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimita' e sulla regolarita' contabile della gestione del Fondo. E' costituito da due revisori designati dal Ministero dell'interno, e da un revisore designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa. 3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a titolo gratuito.
Art. 7 Statuto 1. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo ed il funzionamento degli organi sono definite con lo statuto.
Art. 8 Gestione economico-finanziaria 1. Il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Fondo orienta la propria attivita' nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 3. Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalita' assistenziali del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di necessita'. Per il corretto utilizzo di tali somme trova applicazione l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 9 Patrimonio 1. Il patrimonio del Fondo e' costituito da: a) beni mobili ed immobili di proprieta' del Fondo; b) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo oneroso o gratuito.
Art. 10 Entrate 1. Le entrate del Fondo sono costituite da: a) rendite patrimoniali; b) interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito; c) proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, in attuazione dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato; d) le somme di cui all'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): «Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita' di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attivita' di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori. 2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalita' fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo. 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente. 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12; c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprieta' dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica. 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita' di cui al citato comma 4. 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.» - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): «Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. 3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia. 6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.» - Si riporta il testo dell'art. 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 1-quater (Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). - 1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilita' connesse allo svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso personale.».Art. 11 Rapporti con le associazioni di volontariato 1. Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti indispensabile, puo' ricorre al supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla legge. L'attivita' di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo.Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 8 del presente decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni relative alla gestione contabile ed economico-finanziaria del Fondo di assistenza. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, sono abrogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 21, foglio n. 61
Nonostante il No del Ministero dell'Interno circa l'uso di spray e manganelli da parte della Polizia Municipale, alcuni Comuni disattendono la norma.
SICUREZZA: GENOVA, SPRAY AL PEPERONCINO A POLIZIA MUNICIPALE =
(AGI) - Genova, 19 gen. - Dopo Milano e Trieste anche gli
agenti della Polizia Municipale di Genova avranno in dotazione
lo spray al peperoncino. Lo ha annunciato, a margine della
conferenza stampa per il bilancio 2010 dell'attivita' del
Corpo, l'assessore comunale alla sicurezza Francesco Scidone.
Terminata la sperimentazione, gia' nei prossimi mesi lo spray
potra' essere utilizzato da tutti gli agenti in servizio. "La
sperimentazione e' stata positiva perche' lo spray non e' stato
mai utilizzato, il che significa che non si e' verificato alcun
caso di uso improprio - ha spiegato il comandante della Polizia
Municipale di Genova Roberto Mangiardi -. Si tratta di un
presidio tattico-difensivo di cui non c'e' mai stata necessita'
di utilizzo". Per quanto riguarda i diversi tipi di spray, "noi
ci siamo orientati su un prodotto esaminato dalla Commissione
nazionale sulle armi che ha stabilito che quel prodotto non e'
considerato un arma". (AGI)
ge2
191902 GEN 11
NNNN
SICUREZZA: SPRAY E TONFA IN DOTAZIONE A POLIZIA LOCALE FRIULI VENEZIA GIULIA =
GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA USO,
ASSEGNAZIONE E CUSTODIA
Trieste, 20 gen. (Adnkronos) - Spray antiaggressione e
manganello tipo tonfa (bastone ad impugnatura laterale usato nelle
arti marziali) sono gli strumenti di autotutela non classificati come
arma che andranno in dotazione alla Polizia locale del Friuli Venezia
Giulia. Lo stabilisce il regolamento che ne disciplina l'uso,
l'assegnazione e la custodia, approvato dalla Giunta regionale su
proposta dell'assessore alle Attivita' produttive e Sicurezza Federica
Seganti, dopo il via libera, in ottobre, delle Autonomie locali e
della V Commissione regionale.
Gli operatori di Polizia locale potranno usare spray e tonfa a
prevenzione dei rischi professionali e per propria tutela solo dopo un
adeguato corso preparatorio che preveda, oltre all'addestramento
all'uso, anche la conoscenza dei presupposti normativi che ne
legittimano l'utilizzo. Gli operatori della Polizia locale che li
avranno in dotazione potranno farne uso in casi specifici, come i
servizi di vigilanza, quelli di protezione degli immobili di
proprieta' dell'Ente locale di appartenenza e dell'armeria del Corpo o
del Servizio, quelli notturni e di pronto intervento, e quelli di
pubblica sicurezza e di polizia stradale.
(Afv/Ct/Adnkronos)
20-GEN-11 18:48
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(AGI) - Genova, 19 gen. - Dopo Milano e Trieste anche gli
agenti della Polizia Municipale di Genova avranno in dotazione
lo spray al peperoncino. Lo ha annunciato, a margine della
conferenza stampa per il bilancio 2010 dell'attivita' del
Corpo, l'assessore comunale alla sicurezza Francesco Scidone.
Terminata la sperimentazione, gia' nei prossimi mesi lo spray
potra' essere utilizzato da tutti gli agenti in servizio. "La
sperimentazione e' stata positiva perche' lo spray non e' stato
mai utilizzato, il che significa che non si e' verificato alcun
caso di uso improprio - ha spiegato il comandante della Polizia
Municipale di Genova Roberto Mangiardi -. Si tratta di un
presidio tattico-difensivo di cui non c'e' mai stata necessita'
di utilizzo". Per quanto riguarda i diversi tipi di spray, "noi
ci siamo orientati su un prodotto esaminato dalla Commissione
nazionale sulle armi che ha stabilito che quel prodotto non e'
considerato un arma". (AGI)
ge2
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SICUREZZA: SPRAY E TONFA IN DOTAZIONE A POLIZIA LOCALE FRIULI VENEZIA GIULIA =
GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA USO,
ASSEGNAZIONE E CUSTODIA
Trieste, 20 gen. (Adnkronos) - Spray antiaggressione e
manganello tipo tonfa (bastone ad impugnatura laterale usato nelle
arti marziali) sono gli strumenti di autotutela non classificati come
arma che andranno in dotazione alla Polizia locale del Friuli Venezia
Giulia. Lo stabilisce il regolamento che ne disciplina l'uso,
l'assegnazione e la custodia, approvato dalla Giunta regionale su
proposta dell'assessore alle Attivita' produttive e Sicurezza Federica
Seganti, dopo il via libera, in ottobre, delle Autonomie locali e
della V Commissione regionale.
Gli operatori di Polizia locale potranno usare spray e tonfa a
prevenzione dei rischi professionali e per propria tutela solo dopo un
adeguato corso preparatorio che preveda, oltre all'addestramento
all'uso, anche la conoscenza dei presupposti normativi che ne
legittimano l'utilizzo. Gli operatori della Polizia locale che li
avranno in dotazione potranno farne uso in casi specifici, come i
servizi di vigilanza, quelli di protezione degli immobili di
proprieta' dell'Ente locale di appartenenza e dell'armeria del Corpo o
del Servizio, quelli notturni e di pronto intervento, e quelli di
pubblica sicurezza e di polizia stradale.
(Afv/Ct/Adnkronos)
20-GEN-11 18:48
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MINISTERO DELL' INTERNO
DECRETO MINISTERIALE N.145 DEL 14/3/87
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALITA' DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.
Articolo1 - Generalit�
L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza � adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.
Articolo 2 - Rinvio ai regolamenti comunali
1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonch� quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonch� i termini e le modalit� del servizio prestato con le armi. 2. Fermo restando il disposto dell'art. Il della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento � comunicato al prefetto. 3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalit�, il prefetto pu� chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.
1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonch� quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonch� i termini e le modalit� del servizio prestato con le armi. 2. Fermo restando il disposto dell'art. Il della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento � comunicato al prefetto. 3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalit�, il prefetto pu� chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.
Articolo 3 - Numero delle armi in dotazione
1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualit� di agente di P.S., maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva. 2. Tale numero � fissato con provvedimento del sindaco. 3. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione � comunicato al prefetto.
1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualit� di agente di P.S., maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva. 2. Tale numero � fissato con provvedimento del sindaco. 3. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione � comunicato al prefetto.
Articolo 4 - Tipo delle armi in dotazione
1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. I � la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. 2. l� modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale pu� prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. 3. Lo stesso regolamento pu� altres� determinare:
a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi:
b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti d� cui all'art. 1.
1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. I � la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. 2. l� modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale pu� prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. 3. Lo stesso regolamento pu� altres� determinare:
a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi:
b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti d� cui all'art. 1.
Articolo 5 - Modalit� di porto dell'arma
1. Gli addetti di cui all'art. i che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.86. n. 65. l'addetto � autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonch� nei casi in cui egli � autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'art 6. questa � portata in modo non visibile. 3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
1. Gli addetti di cui all'art. i che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.86. n. 65. l'addetto � autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonch� nei casi in cui egli � autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'art 6. questa � portata in modo non visibile. 3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
Articolo 6 - Assegnazione dell'arma
1. l� regolamento di cui all'ad. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessit� di difesa personale, le modalit� dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza, determinando altres�:
a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato, per i quali pu� essere disposta l'assegnazione dell'arma di volta in volta.
b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma � effettuata di volta in volta.
2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza � consentito anche fUori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 3. 11 provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa � disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni. 4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa � fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto � tenuto a portare sempre con se.
1. l� regolamento di cui all'ad. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessit� di difesa personale, le modalit� dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza, determinando altres�:
a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato, per i quali pu� essere disposta l'assegnazione dell'arma di volta in volta.
b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma � effettuata di volta in volta.
2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza � consentito anche fUori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 3. 11 provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa � disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni. 4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa � fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto � tenuto a portare sempre con se.
Articolo 7 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
Gli addetti alla polizia municipale di cui all'an. I che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'an 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65. esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorit�, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.
Gli addetti alla polizia municipale di cui all'an. I che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'an 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65. esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorit�, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.
Articolo 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi: tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'an. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma � assegnata in via continuativa � consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi: tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'an. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma � assegnata in via continuativa � consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
Articolo 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
1. 1 servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamit� e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati. di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto pu� richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7\3\1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ci� sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2. 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonch� i casi e le modalit� del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3. 3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco d� comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sar� prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza. del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.
1. 1 servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamit� e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati. di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto pu� richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7\3\1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ci� sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2. 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonch� i casi e le modalit� del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3. 3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco d� comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sar� prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza. del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.
Articolo 10 - Prelevamento e versamento dell'arma
1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b) � prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo. 2. L'arma assegnata ai sensi dell'ari. 6, lettera a) � prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al 30 comma dell'ari 6 nel registro di cui all'ari. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione. 3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualit� di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.
1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b) � prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo. 2. L'arma assegnata ai sensi dell'ari. 6, lettera a) � prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al 30 comma dell'ari 6 nel registro di cui all'ari. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione. 3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualit� di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.
Articolo 11 - Doveri dell'assegnatario
L'addetta alla polizia municipale, cui � assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione,
c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli artt. 17e 18.
L'addetta alla polizia municipale, cui � assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione,
c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli artt. 17e 18.
Articolo 12 - Istituzione di armeria della polizia municipale
1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'ari, I, comma 2, della legge 7\3\86, n. 65, in uno o pi� comuni di questa, � istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento. 2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o pi� armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione. 3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non � disposta con il regolamento di cui all'ari. 2, nonch� la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore. 4. L'istituzione dell'armeria non � necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'an. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del servizio o Corpo. L'autorit� di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'ari. 2 della legge I 8\4\75, n. 110. 5. L'autorit� di pubblica sicurezza ha facolt� di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumit� pubblica.
1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'ari, I, comma 2, della legge 7\3\86, n. 65, in uno o pi� comuni di questa, � istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento. 2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o pi� armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione. 3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non � disposta con il regolamento di cui all'ari. 2, nonch� la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore. 4. L'istituzione dell'armeria non � necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'an. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del servizio o Corpo. L'autorit� di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'ari. 2 della legge I 8\4\75, n. 110. 5. L'autorit� di pubblica sicurezza ha facolt� di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumit� pubblica.
Articolo 13 - Caratteristiche delle armerie
1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altres� disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme. 2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza. 3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.
1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altres� disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme. 2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza. 3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.
Articolo 14 - Funzionamento delle armerie
1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi. di uguali caratteristiche. 3. Le chiavi d� accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unit� di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di s� dal consegnatario dell'armeria.
4. Copia di riserva di dette chiavi � conservata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale. in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato. 5. L'armeria � dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale. 6. L'armeria � dotata altres� di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per: - le ispezioni settimanali e mensili:
- le riparazioni delle armi:
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi. di uguali caratteristiche. 3. Le chiavi d� accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unit� di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di s� dal consegnatario dell'armeria.
4. Copia di riserva di dette chiavi � conservata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale. in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato. 5. L'armeria � dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale. 6. L'armeria � dotata altres� di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per: - le ispezioni settimanali e mensili:
- le riparazioni delle armi:
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
Articolo 15 - Distribuzione e ritiro delle armi e munizioni
1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del 40 comma, dell'art. 12 � consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria: l'accesso � altres� consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilit� del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente. 2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ci� appositamente predisposto, esterno all'armeria. 3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.
1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del 40 comma, dell'art. 12 � consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria: l'accesso � altres� consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilit� del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente. 2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ci� appositamente predisposto, esterno all'armeria. 3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.
Articolo 16 - Controlli e sorveglianza
1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli � riportato su apposito modulo. 2. La sorveglianza esterna alle armerie � effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui � munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi � riportato su apposita tabella affissa all'esterno del locale. 3. l� sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli � riportato su apposito modulo. 2. La sorveglianza esterna alle armerie � effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui � munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi � riportato su apposita tabella affissa all'esterno del locale. 3. l� sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
Articolo 17 - Doveri del consegnatario di armeria
1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:
a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti:
b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
c) la tenuta dei registri e della documentazione;
d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarit� della operazioni di armeria.
2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria. per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza. nonch� per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarit� o necessit�
1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:
a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti:
b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
c) la tenuta dei registri e della documentazione;
d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarit� della operazioni di armeria.
2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria. per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza. nonch� per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarit� o necessit�
Articolo - 18
Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualit� di agente d� pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. 2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonch� con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale 3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonch�, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza. i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi. 4. Oltre quanto previsto dalla legge 28\5\81, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco pu� disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi. 5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni d� enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale. 6. 1 provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.
Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualit� di agente d� pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. 2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonch� con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale 3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonch�, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza. i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi. 4. Oltre quanto previsto dalla legge 28\5\81, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco pu� disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi. 5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni d� enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale. 6. 1 provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.
Articolo 19 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa � rilasciata dal questore, ai sensi della legge 18\6\69, n. 323, ed ha la durata di sei anni. 2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al 40 comma dell'art. 6.
1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa � rilasciata dal questore, ai sensi della legge 18\6\69, n. 323, ed ha la durata di sei anni. 2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualit� di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al 40 comma dell'art. 6.
Articolo - 20
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7\3\86, n. 65 e con le disposizioni del presente regolamento. 2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. I espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento. 3. Il sindaco, qualora entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, 2 comma, comunica al prefetto in via transitoria ai sensi del l comma.
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7\3\86, n. 65 e con le disposizioni del presente regolamento. 2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. I espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento. 3. Il sindaco, qualora entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, 2 comma, comunica al prefetto in via transitoria ai sensi del l comma.
IMMIGRAZIONE: SILP, MEDICO PANTELLERIA NASCOSE CASO TBC
IMMIGRAZIONE: SILP, MEDICO PANTELLERIA NASCOSE CASO TBC
(ANSA) - TRAPANI, 19 GEN - Il sindacato di polizia Silp per
la Cgil ha denunciato alla Procura di Trapani che un medico, in
servizio a Pantelleria, non ha segnalato agli organi competenti
che un immigrato, sbaracato due giorni fa sull'isola, era
affetto da tubercolosi. Secondo il sindacato, l'immigrato
avrebbe riferito al sanitario la sua patologia, ma il medico -
in corso di identificazione - non avrebbe avviato alcuna
procedura.
L'immigrato, pertanto, ha viaggiato in nave da Pantelleria a
Trapani ed in aereo da Palermo a Bologna, senza alcuna
precauzione, a contatto con poliziotti e ignari, civili,
passeggeri, dice il Silp.(ANSA).
YDL-FK
19-GEN-11 18:47 NNNN
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