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venerdì 4 marzo 2011

SICUREZZA: CAPITANERIA RAVENNA, NUOVO BATTELLO PER SOCCORSO



SICUREZZA: CAPITANERIA RAVENNA, NUOVO BATTELLO PER SOCCORSO =
(AGi)- Ravenna, 4 mar. - Un nuovo battello veloce potenzia la
flotta di mezzi nautici gia' concessi dalla Regione alle
Capitanerie di Porto dell'Emilia-Romagna, per aumentare la
sicurezza dei cittadini sulla costa e in mare. Paola Gazzolo,
assessore regionale alla Protezione civile e Demetrio Egidi,
direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile hanno
consegnato il mezzo oggi a Marina di Ravenna alla Capitaneria
di porto-Guardia costiera: si tratta di un battello GC B-88 per
attivita' di vigilanza, assistenza e soccorso sui tratti
costieri frequentati dai bagnanti e da unita' di diporto. Il
battello veloce GC B-88 completa la flotta di 9 mezzi nautici
gia' concessi dalla Regione in comodato d'uso gratuito alle
Capitanerie di porto di Goro, Porto Garibaldi, Ravenna, Cervia,
Cesenatico, Bellaria, Rimini, Riccione e Cattolica. Ha un
raggio di azione di 20 miglia, e' dotato di strumentazioni
all'avanguardia quali un sistema integrato di scoperta
consistente in radar a colori e cartografia della zona di
navigazione, telecomando, Gps, ecoscandaglio e radio Vhf
marino, e puo' essere impiegato anche d'inverno. E' dotato di 2
motori da 150 cavalli che consentono di navigare ad una
velocita' intorno ai 40 nodi. La consegna del nuovo mezzo
rientra nell'ambito di una convenzione quinquennale stipulata
tra l'Agenzia regionale di Protezione civile e la Direzione
marittima regionale delle Capitanerie di porto nel 2007 per
attivita' di previsione e prevenzione dei rischi, interventi di
soccorso in caso di eventi calamitosi o nell'imminenza di essi,
esercitazioni. Dal 1997 la Regione ha assegnato alla Direzione
marittima dell'Emilia-Romagna contributi del valore di oltre
682 mila euro per la fornitura di 9 battelli pneumatici, un
fuoristrada e apparati radio (stazione fissa, apparati
veicolari e portatili testati e resi operativi anche sul mare
fino a 20 miglia dalla costa ). (AGI)
Ari/red
041653 MAR 11

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ANSA/ SCUOLA: MILANO; STUDENTI IN PIAZZA CONTRO BERLUSCONI VERNICE SU ENEL E UNICREDIT, STRISCIONI CHIEDONO ESILIO PREMIER

ANSA/ SCUOLA: MILANO; STUDENTI IN PIAZZA CONTRO BERLUSCONI
VERNICE SU ENEL E UNICREDIT, STRISCIONI CHIEDONO ESILIO PREMIER
(di Pierpaolo Lio)
(ANSA) - MILANO, 4 MAR - Gli studenti delle scuole superiori
di Milano sono scesi di nuovo in piazza. L'attacco del premier
Silvio Berlusconi contro la scuola pubblica, lanciato sabato
scorso dal palco del congresso dei Cristiano-riformisti, non e'
andato giu' e potrebbe riaccendere le proteste del mondo della
formazione che ha gia' in programma due appuntamenti: il 12 e il
25 marzo.
Intanto oggi in 300 sono tornati a protestare contro il
governo, tra lanci di vernice e fumogeni, con lo sguardo rivolto
a quanto avviene nella costa sud del Mediterraneo. Le parole
d'ordine del corteo che questa mattina ha bloccato le vie del
centro citta', infatti, sono state simili a quelle scandite dai
giovani 'colleghi' protagonisti delle rivolte del Nordafrica:
dall' ''esilio'' prospettato al Cavaliere al grido di ''cacciamo
tutta la cricca'', da ''Berlusconi come Gheddafi'' fino all'idea
di una ''confisca dei beni'' del Presidente del Consiglio da
destinare al mondo della formazione, alla cultura e al welfare.
'6 miliardi e 500 milioni di euro: con il patrimonio del
Berlusca potremmo garantirci 1.300 nuovi asili nido, 13 mila
scuole messe in sicurezza, 220 mila assunzioni di studenti',
recitava uno striscione. I metodi, pero', hanno ricordato piu'
le proteste dell'Argentina post-default, con l'ormai celebre
'cacerolazo', fatto di pentole e coperchi sbattuti a ritmo di
musica, e un fitto lancio di uova cariche di vernice rossa
contro una filiale della banca Unicredit in via Carducci e la
vicina sede dell'Enel.
A dimostrare che la protesta, organizzata dal Coordinamento
dei collettivi studenteschi, avesse come obiettivo Berlusconi e'
stata anche la scelta di far terminare il corteo nei pressi
degli uffici Fininvest, a due passi dalla Stazione Cadorna. Un
'target' a cui i ragazzi hanno cercato di avvicinarsi il piu'
possibile, ma che non e' stato possibile ''assediare'', come era
nelle loro intenzioni, per l'opposizione delle forze dell'
ordine, schierate con forze ingenti per tenere la manifestazione
a debita distanza.
''Berlusconi, come era stato in passato la Gelmini, e' la
valvola di sfogo per 300 'studenti', ovvero lo 0,2% degli
attuali 150 mila'', e' stata l'analisi del vicesindaco di
Milano, Riccardo De Corato, che ha fornito una prima stima dei
danni provocati dalla manifestazione: ''circa 50 mila euro'',
oltre ai rallentamenti e deviazioni che hanno coinvolto ''12
linee'' dei mezzi pubblici.
''Non tolleriamo i continui attacchi da parte del Governo
alla scuola pubblica, in favore di quella privata - hanno
spiegato invece i ragazzi dei collettivi -. Rispondiamo al
premier che ci vorrebbe ignoranti, controllabili e sottomessi,
che invece ci ribelliamo al modello di scuola che ci vorrebbero
imporre: tagli, controriforme, smantellamento sistematico della
formazione pubblica. Pretendiamo le dimissioni immediate della
Gelmini e proponiamo l'esilio del Berlusca e la redistribuzione
delle sue ricchezze'', e' la loro provocazione. Intanto, mentre
una parte del mondo della scuola si prepara al prossimo
appuntamento del 12 marzo, collettivi e centri sociali hanno
rilanciato ''un grande corteo'' per il 25, anticipato da ''due
settimane di mobilitazione dentro alle nostre scuole''. (ANSA).

Y9N-GNN
04-MAR-11 17:26 NNNN

Il professionista che sbaglia la dichiarazione dei redditi è tenuto a risarcire il cliente

- Cassazione, sentenza 26.4.2010 n. 9916
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI)   -   IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE   -   IMPOSTE E TASSE IN GENERE   -   PROFESSIONI INTELLETTUALI
Cass. civ. Sez. III, 26-04-2010, n. 9916

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza 28 gennaio - 4 febbraio 2005, la Corte di appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Udine - sezione distaccata di Palmanova - che aveva accolto, in parte, la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale, avanzata da Z.F. contro il commercialista F.G., rigettando la domanda di manleva proposta da questi contro la compagnia di assicurazioni Zurigo.

Rilevava la Corte territoriale che, sotto un profilo generale, il professionista ha l'obbligo di espletare l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione.

Nel caso di specie, l'Ufficio finanziario di Cervignano aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dallo Z. per:

- avere il contribuente esposto costi non documentati;

- avere esposto costi non inerenti all'anno al quale si riferiva la dichiarazione dei redditi (1981);

- avere detratto l'ILOR nell'ammontare massimo dell'anno, benchè lo Z. avesse operato in qualità di imprenditore individuale solo per alcuni mesi dell'anno.

I giudici di appello sottolineavano che il F. aveva adombrato la esistenza di un accordo con il cliente per appostazione di costi non dimostrati (poi contestati dall'Ufficio).

Mancava, in effetti, la prova di un tale accordo, che comunque sarebbe stato contrario alla legge ed alle regole professionali. Il commercialista, infatti, era comunque tenuto dal codice di deontologia professionale ad un comportamento corretto ed era pertanto responsabile per il suo operato.

La colpa del professionista risultava di tutta evidenza. Correttamente, pertanto, il primo giudice aveva ritenuto che egli dovesse essere condannato al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall'erario (in considerazione della colpa concorrente del contribuente).

Avverso tale decisione il F.ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, illustrati da memoria.

Resistono con distinti controricorsi lo Z. ed la compagnia di assicurazione Zurigo. Questa ha depositato anche essa memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, rispetto al combinato disposto di cui agli artt. 2909 e 2729 c.c., su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla affermazione della responsabilità professionale del Dott. F. sulla scorta del solo contenuto dell'accertamento compiuto dall'Ufficio delle Imposte dirette di Cervignano e dalle Commissioni Tributarie di 1^ e 2^ grado.

L'affermazione di responsabilità del F. poggiava esclusivamente sull'acritico recepimento delle risultanze di un accertamento del reddito compiuto dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Cervignano a carico dello Z. per l'anno 1996 e di due sentenze delle Commissioni di 1^ e 2^ grado, tra loro non concordanti.

In pratica, i giudici di appello aveva dato per scontato che la pretesa avanzata dal Fisco nei confronti dello Z. fosse legittima e che spettasse al F. confutare le risultanze delle sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie.

L'errore compiuto dalla Corte territoriale era evidente. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che spetta all'Amministrazione finanziaria provare in giudizio il fondamento delle proprie pretese, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento.

Il F. non aveva preso parte al giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie. Egli doveva considerarsi, dunque, terzo e nessuna efficacia (neppure riflessa) potevano svolgere, nei suoi confronti, le due decisioni rese dai giudici tributari.

Sarebbe stato preciso onere dell'attore fornire la prova della responsabilità professionale del F.. Egli, invece, non era stato in grado di fornire alcuna documentazione al consulente nominato dall'ufficio (al quale aveva dichiarato di averla perduta).

Le censure formulate con il primo motivo sono infondate.

Con motivazione adeguata, i giudici di appello hanno osservato che era preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione.

Ha osservato la Corte territoriale che il F. ebbe ad appostare costi senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione ed ha aggiunto che il F. avrebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione.

Pertanto, a nulla rilevava - al fine di escludere una responsabilità del commercialista - la circostanza che lo Z. tenesse in modo disordinato la sua contabilità.

Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale sfuggono a qualsiasi censura, in quanto ampiamente motivate.

I giudici di appello hanno rilevato, inoltre, che il F. aveva ritenuto non corrette le rettifiche operate dall'Ufficio finanziario sul reddito dichiarato nel 1991/7 dallo Z., perchè questi non aveva ritenuto - contro il suo parere - di impugnare ulteriormente la decisione dei giudici di secondo grado.

Al riguardo, tuttavia, il F., pur essendo l'estensore dei due ricorsi proposti dalla Z. dinanzi alle Commissioni di 1^ e 2^ grado di Udine, non era stato in grado di svolgere alcuna argomentazione per dedurre la erroneità della seconda decisione.

La semplice osservazione che avrebbe potuto essere proposta impugnazione avverso la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado non poteva valere ad escludere la correttezza delle decisione adottata.

Costituisce, infatti, preciso onere di chi contesta la correttezza della decisione del giudice (ai fini della responsabilità professionale per condotta omissiva del professionista) fornire almeno gli argomenti critici ad illustrazione degli errori dai quali sarebbe inficiata la sua decisione.

La Corte territoriale ha concluso che la decisione del primo giudice, che aveva posto a carico del professionista, la metà delle sanzioni applicate allo Z., a titolo di parziale risarcimento dei danni, era del tutto corretta.

Quanto alla obiezione, sollevata dall'appellante, che lo Z. avrebbe potuto ridurre l'entità delle sanzioni applicate dall'Ufficio, avvalendosi del condono di cui alla L. n. 516 del 1982, i giudici di appello hanno opportunamente rilevato che questo argomento era stato già esaminato dal primo giudice che aveva tenuto conto della circostanza per ridurre alla metà l'ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

La decisione non era stata censurata sul punto dal F., il quale si era limitato a riproporre la questione in sede di appello solo in sede di comparsa conclusionale.

Con il secondo motivo si deduce la erronea motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla ritenuta, intervenuta, prescrizione della garanzia assicurativa per mancata denuncia scritta del sinistro nei termini.

Ad avviso del ricorrente la Corte triestina avrebbe errato nel ritenere prescritta la garanzia assicurativa per mancata denuncia del sinistro per iscritto nel termine indicato.

La clausola che imponeva tale onere, sostiene il ricorrente, avrebbe dovuto essere approvata per iscritto, costituendo una clausola vessatoria, ex art. 1341 c.c., comma 2, e art. 1342 c.c., comma 2.

In ogni caso, il decorso della prescrizione rimane sospeso per tutto il tempo che intercorre dalla denuncia del sinistro sino al momento in cui il diritto del danneggiato non viene accertato con sentenza passata in giudicato.

La censura è infondata.

Con accertamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, i giudici di appello hanno stabilito che tra la richiesta di risarcimento avanzata dallo Z. alla data di notifica della chiamata in causa dell'assicuratore erano decorsi oltre cinque anni e che il F. non aveva provato in causa la esistenza di altra comunicazione scritta, indirizzata alla Zurigo, avente le caratteristiche della messa in mora o comunque interruttiva del termine prescrizionale.

Quanto al carattere vessatorio della clausola contrattuale che prevedeva una forma specifica per la denuncia di sinistro, lo stesso deve essere escluso sulla base della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: "La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che tutte le comunicazioni a cui l'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, non ha carattere vessatorio, perchè ha per fine di regolare la prestazione dell'assicuratore, sia pure subordinandola all'osservanza di un onere da parte dell'assicurato, e, quindi, è efficace, anche se non approvata specificamente per iscritto" (Cass. 3881 del 30 marzo 1992).

La eccezione, inoltre, è nuova e pertanto inammissibile.

Il ricorrente non ha, del resto, indicato in quali atti del giudizio di primo e secondo grado la stessa sarebbe stata proposta. L'accertamento del carattere vessatorio della clausola comporterebbe in ogni caso un giudizio di fatto ed una interpretazione del contratto non compatibili con il giudizio di legittimità.

Si richiama sul punto il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale: "Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto o sulla sua inefficacia a norma dell'art. 1469 bis c.c. non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità perchè la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l'interpretazione della clausola nel contesto complessivo del contratto per stabilirne il significato e la portata". (Cass. 19 luglio 2004 n. 13359).

Ed ancora, più di recente: "La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 c.c., ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, semprechè i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo" (Cass.14 luglio 2009 n. 16394).

Ipotesi, questa, non realizzatasi nel caso di specie.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 800,00 (ottocento/00) per Z. ed Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per Zurigo - di cui Euro 200,00 per ciascuno a titolo di spese - oltre spese generali ed accessori di legge.

Cassazione: notifica nulla se ufficiale non rende atto delle ricerche e dell’assenza del destinatario della notifica

Con la sentenza n. 19417 depositata il 13 settembre 2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale ...
NOTIFICAZIONE  IN MATERIA CIVILE   -   SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-09-2010, n. 19417
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I.A. ha impugnato la sentenza n. 9369 del 21 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Romane ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) per l'importo complessivo di Euro 42,18 notificatagli in data 10 marzo 2005 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Comune di Roma nell'anno 2001.

L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.

L'odierno ricorrente aveva dedotto con l'opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.

Il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.

Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c., nonchè vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.

La censura è fondata.

Il motivo d'opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l'avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l'opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.

La legittimità di specificazione siffatta deriva dall'espressa previsione dell'art. 183 c.p.c., comma 5.

L'oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza indovuta specificazione dell'esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.

Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20.4.05 n. 8214 e 30.5.05 n. 11332, hanno evidenziato che "è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita ... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento
delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 21.11.83 n. 6956)".

L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 500,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.

Cartellino o targa identificativa per i dipendenti: motivazioni, contenuto e casi particolari




Sicurezza: Fiano (PD), da Tremonti calcio in faccia alla polizia

SICUREZZA: FIANO (PD), DA TREMONTI CALCIO IN FACCIA POLIZIA

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Dal Ministro Tremonti e dal governo Š
arrivato ieri sera l'ennesimo calcio in faccia ai poliziotti
italiani", ha detto Emanuele Fiano, responsabile del
Dipartimento Sicurezza del Pd. "Al termine della riunione del
Consiglio dei Ministri, Tremonti avrebbe infatti disertato
l'incontro programmato con i colleghi Maroni e La Russa - ha
detto Fiano - per sbloccare gli 80 milioni di fondi promessi da
un anno al comparto sicurezza e difesa. E' l'ennesima
dimostrazione che il governo dei tagli Š incapace di mantenere
gli impegni presi con i rappresentanti del comparto, e che, al
contrario della loro propaganda elettorale, la sicurezza non Š
affatto al centro degli interessi di questo governo. Anzi,
questo Š il governo che pi— di ogni altro nella storia, ha
tagliato fondi alle forze armate e dell'ordine, 3,7 miliardi di
euro in tre anni. Tagli - ha aggiunto Fiano - che in ogni
questura, commissariato, stazione dei carabinieri o caserma
dell'esercito vengono vissuti direttamente sulla pelle dagli
operatori a cui mancano mezzi, strumenti, stipendi, e
investimenti di ogni tipo. Di fronte alla clamorosa mancanza di
responsabilit… di chi governa, non ci resta che confermare - ha
concluso l'esponente del Pd - la nostra vicinanza e il nostro
rispetto per l'abnegazione e il coraggio con cui, nonostante
tutto, le centinaia di migliaia di donne e gli uomini del
settore difendono ogni giorno la sicurezza degli italiani".
(ANSA).

COM-CLA
04-MAR-11 13:14 NNNN

Anno Zero puntata del 3 marzo 2011




Roma, sotto sfratto si barrica in casa e minaccia un'esplosione Riferisce di avere bombola di gas, sul posto polizia e pompieri

Roma, sotto sfratto si barrica in casa e minaccia un'esplosione
Riferisce di avere bombola di gas, sul posto polizia e pompieri

Roma, 4 mar. (TMNews) - Si barricato in casa per evitare lo
sfratto minacciando di far esplodere l'appartamento con una
bombola del gas. successo questa mattina a Roma, in una
palazzina in via Casilina 1072. Sul posto sono intervenuti la
polizia, 5 squadre dei vigili del fuoco, il 118, alcuni
assistenti sociali e i tecnici dell'Italgas, che per sicurezza
hanno chiuso i rubinetti del gas per tutto lo stabile.

Gli agenti della polizia hanno cercato di tranquillizzare l'uomo
e di calmare la situazione. Secondo i vigili del fuoco, in ogni
caso, l'intervento si concluso intorno alle 10:30 e le squadre
dei pompieri sono rientrate nelle caserme. Ancora non noto se
nell'appartamento ci fosse stata davvero la bombola.

Sav

041119 mar 11

Lavori in caserma, il provveditore sfratta la polizia. ..Il sindacato: tanto zelo solo dopo gli scandali...



Uniti contro la mafia. la carovana di 'Libera' fa tappa a Sabaudia