Ris. 22 aprile 2011, n. 50/E (1).
Applicabilità dell'imposta di bollo alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti in ordine alla corretta disciplina applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a seguito di istanze presentate da soggetti privati che svolgono una attività di natura pubblicistica.
Si ricorda, al riguardo, che il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della Dir. 2004/17/CE e della Dir. 2004/18/CE) che disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, stabilisce, all'articolo 38, comma 1, lettera g), l'esclusione dalle gare pubbliche dei soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
L'interessato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa).
L'amministrazione ricevente può verificare la veridicità della dichiarazione resa dall'interessato richiedendo all'amministrazione di competenza il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale.
L'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 stabilisce, infatti, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati. I controlli possono essere effettuati, tra l'altro, chiedendo all'amministrazione di competenza "... conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi".
L'Agenzia delle entrate con la Circ. 25 maggio 2007, n. 34/E e la Circ. 3 agosto 2010, n. 41/E ha fornito chiarimenti in ordine al rilascio delle attestazioni di regolarità fiscale da parte dei competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, precisando che in tutti i casi in cui gli uffici dell'Agenzia sono tenuti a certificare i cd "carichi pendenti" occorre fare riferimento al modello ed alle istruzioni impartite con il Provv. 25 giugno 2001 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Nell'allegato "c" del provvedimento è stato, in particolare, precisato che "... i certificati di cui al presente modello sono rilasciati a seguito di richiesta in bollo presentata dall'interessato all'ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta.
I certificati sono soggetti all'imposta di bollo e ai tributi speciali...".
Si chiede di conoscere se, in considerazione della natura pubblicistica dell'attività svolta dai soggetti di diritto privato che ricevono le dichiarazioni sostitutive, possa essere esclusa l'applicazione dell'imposta di bollo sulle istanze presentate all'Agenzia delle entrate nonché sul successivo rilascio dell'attestato di regolarità fiscale.
Al riguardo, si rileva, in via preliminare, che ai sensi degli articoli 3 e 4 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio le istanze presentate, tra l'altro, alle amministrazioni dello Stato tendenti al rilascio di certificati, estratti e copie nonché le relative certificazioni e provvedimenti dalle stesse rilasciati.
Si ricorda che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, rientra tra le amministrazioni dello Stato anche l'Agenzia delle Entrate. L'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce, infatti, al comma 295, che "alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 641, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131".
In linea generale, pertanto, sia le istanze presentate all'Agenzia delle entrate che il conseguente rilascio di una certificazione o di un provvedimento sono assoggettate all'imposta di bollo.
In deroga a tale principio, l'articolo 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, stabilisce l'esenzione dal tributo per gli "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".
A parere della scrivente, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista da tale disposizione può trovare applicazione solo con riferimento agli atti scambiati tra i soggetti esplicitamente individuati dal legislatore.
Le norme agevolative non ammettono, infatti, interpretazioni analogiche o estensive "con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa" (Corte di Cassazione, sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106).
Né può assumere rilievo la circostanza che le attività svolte da detti soggetti privati siano connotate da un carattere pubblicistico; la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 gennaio 2009, n. 938 ha, infatti, avuto modo di affermare che, per gli organismi di diritto pubblico che hanno natura di soggetti privati sono sottoposte ad un regime pubblicistico solo le attività per le quali tale regime sia previsto da una specifica norma giuridica, mentre "per la restante parte prevalgono, come per tutti i soggetti privati, le norme generali, ivi comprese le norme tributarie".
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, pertanto, che la previsione di esenzione dettata dall'articolo 16 della Tabella non possa trovare applicazione con riferimento ai soggetti che hanno personalità giuridica privata.
Al riguardo, occorre, tuttavia, considerare che il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ha introdotto alcune disposizioni volte a garantire una semplificazione ed uno snellimento delle norme in materia di documentazione amministrativa.
Nel quadro di tale semplificazione, gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 consentono al cittadino di produrre, in luogo della certificazione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero di atto di notorietà con la quale attestare stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o pubblici registri.
Ai sensi dell'articolo 37 del medesimo decreto, dette dichiarazioni sostitutive sono esenti dall'imposta di bollo.
In taluni casi, viene, inoltre, demandata direttamente all'amministrazione procedente l'acquisizione delle informazioni relative ai soggetti interessati, esonerando, quindi, i cittadini dall'obbligo di produrre la relativa certificazione.
L'articolo 43 (Accertamenti d'ufficio) del D.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce, infatti, le modalità che possono essere utilizzate dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (soggetti sia pubblici che privati) per l'accesso alle banche dati delle amministrazioni certificanti, per l'acquisizione diretta delle predette informazioni ovvero per eseguire i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini.
A norma del comma 4 dell'articolo 43 in esame, è stabilito che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali".
Il successivo comma 5 stabilisce che “in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”.
Le previsioni dettate dai commi 4 e 5 dell'articolo 43 disciplinano, pertanto, una procedura che consente all'amministrazione procedente di acquisire direttamente le informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti interessati ovvero per eseguire il controllo delle dichiarazioni sostitutive da questi ultimi prodotte. In tal caso, non è prevista una funzione certificativa da parte dell'amministrazione di competenza (nel caso di specie Agenzia delle entrate) in quanto le informazioni necessarie per il controllo sono acquisite direttamente dall'amministrazione procedente, senza oneri, e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
In assenza di una specifica certificazione emessa dall'ufficio competente dell'Agenzia deve, quindi, ritenersi che tale procedura non assuma rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo né ai fini dell'applicazione dei tributi speciali.
Ad analoga soluzione deve giungersi, a parere della scrivente, anche nell'ipotesi in cui i destinatari della dichiarazione sostitutiva (soggetti con personalità sia pubblica che privata) richiedano all'Agenzia delle entrate, per i tributi dalla medesima amministrati "conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Anche in tale ipotesi, infatti, le informazioni rilasciate dall'Agenzia delle entrate non assumono natura di certificazione in quanto non sono volte ad attestare stati, qualità personali e fatti del soggetto interessato. L'attestazione di regolarità fiscale rilasciata dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, nel caso di specie, è diretta, infatti, a fornire conferma all'amministrazione procedente della corrispondenza tra le dichiarazioni rese dal contribuente e le informazioni presenti presso le banche dati dell'Agenzia.
In assenza di una funzione certificativa svolta dall'Agenzia delle entrate deve, quindi, ritenersi che non trovi applicazione il disposto di cui all'articolo 4 della Tariffa che stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per gli atti e provvedimenti rilasciati dagli organi delle amministrazioni dello Stato.
Si precisa che anche le istanze presentate dalle amministrazioni procedenti all'Agenzia delle entrate non devono essere assoggettate all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, in quanto la loro presentazione non è tesa al rilascio di "certificati, estratti, copie e simili" da parte dell'Agenzia delle entrate.
Per le medesime argomentazioni deve, inoltre, escludersi l'applicazione dei tributi speciali sulla documentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate.
L'esclusione dall'applicazione dell'imposta di bollo delle istanze presentate all'amministrazione finanziaria dai soggetti destinatari delle dichiarazioni sostitutive, al fine di verificarne la veridicità, appare, peraltro, coerente con la previsione normativa dettata dall'articolo 37 del medesimo decreto, con la quale il legislatore ha previsto l'esenzione dall'imposta di bollo delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai cittadini ai sensi degli articoli 45 e 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Il richiamo della Circ. 25 maggio 2007, n. 34/E al Provv. 25 giugno 2001 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, con riferimento al caso specifico, deve ritenersi effettuato solo in relazione agli aspetti procedurali e non ai presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'applicazione dell'imposta di bollo.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
Provv. 25 giugno 2001
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 38
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 43 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 D.M. 20 agosto 1992, tariffa 3 D.M. 20 agosto 1992, tariffa 4 L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 295
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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martedì 26 aprile 2011
PEDAGGI: ALEMANNO, ROMANI NON PAGANO GRA, TRATTIAMO PER PENDOLARI
PEDAGGI: ALEMANNO, ROMANI NON PAGANO GRA, TRATTIAMO PER PENDOLARI =
(AGI) - Roma, 26 apr. - "Il grande raccordo anulare e' una
strada interna per i romani e quindi non si puo' mettere il
pedaggio. Per i pendolari il tema e' ancora aperto e stiamo
trattando, ma abbiamo avuto la certezza che i romani che si
spostano all'interno della citta' non pagheranno". Lo ha detto
il sindaco di Roma Gianni Alemanno intervenendo in diretta
sulle emittenti del gruppo Roma Radio. (AGI)
Rmh/Eli
261229 APR 11
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CONTROLLI STRADALI: ASAPS, NEL 2010 AGGEREDITI 2079 AGENTI O CC
CONTROLLI STRADALI: ASAPS, NEL 2010 AGGEREDITI 2079 AGENTI O CC =
(AGI) - Forli', 26 apr. - Nel 2010, secondo l'Osservatorio
'Sbirri Pikkiati' dell'Associazione Amici della Polizia
Stradale, sono stati 2079 gli episodi di aggressioni fisiche
agli agenti durante i controlli di polizia sulla strada. Ogni
giorno dell'anno 6 operatori di polizia finiscono in ospedale
con referto per le botte che prendono durante i controlli
stradali. Il 30% degli aggressori sono ubriachi (di cui il 10%
sotto l'effetto di stupefacenti), il 34,5% degli attacchi viene
da stranieri. Il 25% utilizza armi improprie (bastoni,
bottiglie, ombrelli, o la stessa vettura) per attaccare gli
agenti. Ovviamente sono escluse dall'Osservatorio le semplici
aggressioni verbali con oltraggi a ripetizione. Il maggior
numero di aggressioni riguarda i Carabinieri (50,3%), segue la
Polizia di Stato (37,4%), la Polizia Locale (10,8%), altri
pubblici ufficiali (7,4%). Dei 2079 episodi, 728 sono avvenuto
al nord (35%), 533 al centro (25,6%) e 818 al sud 39,3%. Di
fronte alla gravissima e assurda aggressione da parte di un
gruppo di giovani (due per altro minori!) a seguito della quale
due Carabinieri hanno riportato lesioni gravi, l'Asaps mette a
disposizione questi dati affinche' i decisori politici sappiano
ed assumano responsabilita' e decisioni. Il controllo
alcolemico e delle sostanza si sta rivelando essenziale. Ma
esiste una fetta consistente di conducenti che non accettano
l'imposizione del rispetto delle regole, tese alla salvaguardia
della vita (degli altri) sulla strada. Ormai in certe zone -
sottolinea l'Associazione guidata da Giordano Biserni - in
orari notturni una semplice pattuglia di due operatori di
polizia non e' considerata piu' sufficiente per imporre un
soffio nell'etilometro o semplicemente per controllare un
veicolo. (AGI)
Mir/Red
261024 APR 11
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(AGI) - Forli', 26 apr. - Nel 2010, secondo l'Osservatorio
'Sbirri Pikkiati' dell'Associazione Amici della Polizia
Stradale, sono stati 2079 gli episodi di aggressioni fisiche
agli agenti durante i controlli di polizia sulla strada. Ogni
giorno dell'anno 6 operatori di polizia finiscono in ospedale
con referto per le botte che prendono durante i controlli
stradali. Il 30% degli aggressori sono ubriachi (di cui il 10%
sotto l'effetto di stupefacenti), il 34,5% degli attacchi viene
da stranieri. Il 25% utilizza armi improprie (bastoni,
bottiglie, ombrelli, o la stessa vettura) per attaccare gli
agenti. Ovviamente sono escluse dall'Osservatorio le semplici
aggressioni verbali con oltraggi a ripetizione. Il maggior
numero di aggressioni riguarda i Carabinieri (50,3%), segue la
Polizia di Stato (37,4%), la Polizia Locale (10,8%), altri
pubblici ufficiali (7,4%). Dei 2079 episodi, 728 sono avvenuto
al nord (35%), 533 al centro (25,6%) e 818 al sud 39,3%. Di
fronte alla gravissima e assurda aggressione da parte di un
gruppo di giovani (due per altro minori!) a seguito della quale
due Carabinieri hanno riportato lesioni gravi, l'Asaps mette a
disposizione questi dati affinche' i decisori politici sappiano
ed assumano responsabilita' e decisioni. Il controllo
alcolemico e delle sostanza si sta rivelando essenziale. Ma
esiste una fetta consistente di conducenti che non accettano
l'imposizione del rispetto delle regole, tese alla salvaguardia
della vita (degli altri) sulla strada. Ormai in certe zone -
sottolinea l'Associazione guidata da Giordano Biserni - in
orari notturni una semplice pattuglia di due operatori di
polizia non e' considerata piu' sufficiente per imporre un
soffio nell'etilometro o semplicemente per controllare un
veicolo. (AGI)
Mir/Red
261024 APR 11
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CC feriti/ Militare più grave in coma farmacologico Trasferito nel carcere di Grosseto l'unico aggressore maggiorenne
CC feriti/ Militare più grave in coma farmacologico Trasferito nel carcere di Grosseto l'unico aggressore maggiorenne
Firenze, 26 apr. (TMNews) - E' mantenuto in coma farmacologico
Antonio Santarelli, il carabiniere di 43 anni, originario di
Taranto, aggredito insieme ad un collega da quattro ragazzi
reduci da un rave party, domenica sera nei pressi di Sorano, in
provincia di Grosseto. La moglie Claudia e il figlio tredicenne,
Niccolò, non si sono allontanati un secondo dalla sala di
rianimazione delle Scotte di Siena, l'ospedale dove è stato
elitrasportato assieme all'altro carabiniere aggredito, Domenico
Marino, 34 anni. L'intervento, riuscito, effettuato ieri mattina,
ha permesso di ridurre l'ematoma alla testa di Santarelli,
duramente colpito a bastonate dai quattro giovani, di cui tre
minorenni. Cauto ottimismo viene poi espresso per le condizioni
di Marino, gravemente ferito al naso e soprattutto ad un occhio.
Quanto ai giovani protagonisti dell'aggressione, nella tarda
serata di ieri sono stati trasferiti in cella: l'unico
maggiorenne, Matteo G., 19 anni, nel carcere di Grosseto; gli
altri tre nel carcere minorile di Firenze. Su tutti pendono le
accuse di tentato duplice omicidio, rapina, danneggiamento di
veicolo militare e resistenza a pubblico ufficiale.
Xfi/Rcc
260806 apr 11
GROSSETO: CARABINIERI AGGREDITI IN CONDIZIONI STABILI, UNO IN COMA FARMACOLOGICO =
L'ALTRO MILITARE RISCHIA DI PERDERE L'USO DI UN OCCHIO
Firenze, 26 apr. - (Adnkronos) - E' stata una notte tranquilla
quella appena trascorsa all'ospedale di Siena per i due carabinieri
aggrediti e pestati brutalmente ieri mattina da quattro giovani a
Sorano (Grosseto), dopo un rave party. Le condizioni di Antonio
Saltarelli e Domenico Marino sono stabili, anche se il primo continua
ad essere tenuto in coma farmacologico, mentre l'altro rischia di
perdere l'uso dell'occhio destro, oltre ad avere riportato vari traumi
in tutto il corpo, in particolare al volto.
I due, ieri dopo l'aggressione, sono stati portati in
elisoccorso al Policlinico senese delle Scotte. Santarelli e' stato
operato con urgenza alla testa con l'obiettivo di ridurre l'ampio
ematoma. L'operazione, condotta dal professor Giuseppe Oliveri in
Neurochirurgia, e' durata un paio di ore. I due militari sono stati
pestati con calci, pugni, e con un paletto di ferro, e poi lasciati in
strada.
I quattro ragazzi responsabili dell'aggressione, un 19enne e tre
minorenni fiorentini tra cui una ragazza di 16 anni, sono scappati a
bordo della loro auto, ma sono stati fermati quasi subito da una
seconda pattuglia dei carabinieri, che per arrestare la corsa del
veicolo, ha sparato alle due gomme posteriori. I quattro avevano anche
rubato i verbali del loro controllo dalla prima gazzella. Sono stati
arrestati per tentato omicidio.
(Fas/Col/Adnkronos)
26-APR-11 10:24
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lunedì 25 aprile 2011
GROSSETO: FINITO INTERVENTO, RESTA GRAVE UNO DEI CARABINIERI AGGREDITI ACCUSA PER GIOVANI FERMATI E' DUPLICE TENTATO OMICIDIO
GROSSETO: FINITO INTERVENTO, RESTA GRAVE UNO DEI CARABINIERI AGGREDITI =
ACCUSA PER GIOVANI FERMATI E' DUPLICE TENTATO OMICIDIO
Grosseto, 25 apr. - (Adnkronos) - Si e' concluso l'intervento
chirurgico a cui e' stato sottoposto l'appuntato dei carabinieri
aggredito, insieme a un suo collega, nel corso di un posto di blocco
nei pressi di Sorano, in provincia di Grosseto. L'operazione, presso
l'ospedale di Siena, si e' resa necessaria per ridurre un ematoma alla
testa. Le sue condizioni restano gravi.
Rischia di perdere un occhio, invece, l'altro militare
aggredito, un carabiniere scelto. I due sono stati colpiti alla testa
con un paletto usato per le recinzioni da un gruppo di giovani, di cui
tre minorenni. L'accusa per i quattro ragazzi e' di duplice tentato
omicidio.
I due militari del nucleo radiomobile della compagnia di
Pitigliano (Grosseto) sono stati aggrediti questa mattina dopo aver
intimato l'alt ad una vettura con quattro persone a bordo. Una
pattuglia della stazione di Saturnia (Grosseto), che sopraggiungeva in
quel momento, ha notato un'auto che si allontanava a forte velocita',
riuscendo poi a bloccarla dopo un inseguimento. I giovani a bordo
della macchina, tutti fiorentini, sono stati arrestati e il conducente
e' risultato in seguito positivo all'alcoltest.
(Asc/Ct/Adnkronos)
25-APR-11 17:04
NNNN
FERMANO GIOVANI, CARABINIERI AGGREDITI A BASTONATE
2 MILITARI FERITI NEL GROSSETANO.4 PERSONE FERMATE,3 SONO MINORI
(ANSA) - ROMA, 25 APR - Due carabinieri sono stati aggrediti
a bastonate da quattro giovani, di cui tre minorenni, che erano
stati fermati ad un posto di blocco nei pressi di Sorano, in
provincia di Grosseto.
I due militari, che hanno riportato ferite giudicate gravi,
sono stati ricoverati all'ospedale di Siena. (SEGUE)
GUI
25-APR-11 13:19 NNNN
Grosseto, minorenni prendono a bastonate carabinieri dopo rave
Le forze dell'ordine erano intervenute su richiesta residenti
Firenze, 25 apr. (TMNews) - Due carabinieri sono stati aggrediti
a colpi di bastone, questa notte, mentre intervenivano per
interrompere un rave party vicino a Pitigliano, nel grossetano.
Sembra che il rave, al quale partecipavano centinaia di persone,
non fosse autorizzato. Ne è nato uno scontro tra i giovani e le
forze dell'ordine, che erano state chiamate su segnalazione dei
residenti. Uno dei due carabinieri colpiti è stato ricoverato,
non se conoscono al momento le condizioni.
Xfi/cro
251337 apr
CC AGGREDITI: RAVE IN AREA PRIVATA CON 600 GIOVANI
(V. 'FERMANO GIOVANI, ...' DELLE 13.20)
(ANSA) - SORANO (GROSSETO), 25 APR - Il rave, al quale
parteciperebbero circa 600 giovani e' in corso da sabato scorso
dentro un'area privata a Sovana, nel comune di Sorano
(Grosseto). Molti dei partecipanti provengono da altre regioni e
dall'estero.
Dopo aver picchiato i due carabinieri che volevano fare loro
l'alcol test, i quattro giovani hanno tentato la fuga ma alcuni
chilometri piu' avanti sono stati bloccati e fermati da altre
pattuglie dell'Arma in servizio nella zona proprio per
monitorare il rave party.(ANSA).
GUN
25-APR-11 13:54 NNNNGROSSETO: CARABINIERI AGGREDITI A POSTO DI BLOCCO, 4 ARRESTI =
Roma, 25 apr. - (Adnkronos) - Un equipaggio radiomobile della
compagnia di Pitigliano (Grosseto) e' stato aggredito questa mattina
nelle vicinanze di Sorano dopo aver intimato l'alt ad una vettura con
quattro persone a bordo. Un appuntato scelto dell'Arma e un
carabiniere sono stati aggrediti dagli occupanti della vettura, armati
di bastoni.
Una pattuglia della stazione di Saturnia (Grosseto), che
sopraggiungeva in quel momento, ha notato una Ford Focus che si
allontanava a forte velocita', riuscendo poi a bloccarla dopo un
inseguimento. I giovani a bordo della macchina, tre maggiorenni e un
minorenne di Firenze, sono stati arrestati. Dai primi accertamenti, e'
emerso che in una zona di campagna delle vicinanze, a circa 5
chilometri dal luogo dell'aggressione, e' in corso un rave party. I
militari aggrediti sono stati trasportati in elicottero all'ospedale
di Siena ed uno dei due componenti della pattuglia e' sottoposto in
queste ore ad operazione chirurgica.
(Mac/Ct/Adnkronos)
25-APR-11 13:59
NNNN
Grosseto, grave uno dei due carabinieri aggredito da 4 giovani
Sottoposto a intervento chirurgico a Siena
Firenze, 25 apr. (TMNews) - E' grave uno dei due carabinieri
picchiati da 4 giovani nel grossetano. L'aggressione ai danni dei
due militari della compagnia di Pitigliano avvenuta a 5 Km dal
luogo del rave, ad un posto di blocco nei pressi di Sorano, in
provincia di Grosseto. Durante le operazioni di controllo, quando
i carabinieri hanno intimato l'alt all'auto, quattro ragazzi sono
scesi dalla macchina, hanno rifiutato di sottoporsi ai test per
la misurazione dell'alcol nel sangue e hanno preso a botte e
bastonate i militari. Poi si sono allontanati e sono stati notati
da una pattuglia della stazione di Saturnia che li ha bloccati e
identificati per quattro giovani, tutti originari del fiorentino,
di cui tre minorenni.
I militari aggrediti sono stati elitrasportati all'ospedale di
Siena per le cure necessarie: uno dei due carabinieri grave e
al momento sottoposto ad intervento chirurgico.
Proprio dalle indagini fatte a seguito dell'aggressione emerso
che nella notte era in corso un rave party vicino a Pitigliano,
al quale partecipavano centinaia di persone: la manifestazione, a
quanto si apprende, non era autorizzata.
Xfi/Apa
251407 apr 11
CC AGGREDITI: RAVE IN AREA PRIVATA CON 600 GIOVANI (2)
(ANSA) - SORANO (GROSSETO), 25 APR - Secondo quanto si e'
appreso l'aggressione sarebbe scattata a meta' del controllo dei
quattro giovani, quando uno dei due carabinieri che li avevano
fermati si e' chinato per svolgere le operazioni necessarie ai
controlli dell'alcol test.
In questo frangente i quattro avrebbero iniziato il pestaggio
con calci e pugni, e sembra anche con bastoni. Poi sono fuggiti.
Ma la fuga e' durata poco piu' di due chilometri.
Nel frattempo una pattuglia dei vigili urbani di Sorano ha
trovato i due carabinieri a terra, con molto sangue ed evidenti
traumi da pestaggio. Subito e' stato allertato il 118.
Il rave party era stato promosso su Internet tramite siti
specifici dedicati a questo genere di raduni 'no stop'.(ANSA).
GUN
25-APR-11 14:11 NNNN
GROSSETO: CARABINIERI AGGREDITI A POSTO DI BLOCCO, APPUNTATO GRAVISSIMO =
L'ALTRO MILITARE RISCHIA DI PERDERE UN OCCHIO, COLPITI CON
PALETTO PER RECINZIONE
Roma, 25 apr. - (Adnkronos) - E' in gravissime condizioni
l'appuntato aggredito, insieme a un suo collega, questa mattina da
quattro giovani mentre era in servizio nei pressi di Sorano, in
provincia di Grosseto. Ricoverato presso l'ospedale di Siena e' stato
sottoposto a un intervento chirurgico. Rischia di perdere un occhio,
invece, l'altro militare aggredito, un carabiniere scelto. I due
carabinieri sono stati colpiti, a quanto si apprende, con un paletto
usato per la recinzione.
I due militari del nucleo radiomobile della compagnia di
Pitigliano (Grosseto) sono stati aggrediti questa mattina dopo aver
intimato l'alt ad una vettura con quattro persone a bordo. Una
pattuglia della stazione di Saturnia (Grosseto), che sopraggiungeva in
quel momento, ha notato un'auto che si allontanava a forte velocita',
riuscendo poi a bloccarla dopo un inseguimento. I giovani a bordo
della macchina, tutti fiorentini, sono stati arrestati e il conducente
e' risultato in seguito positivo all'alcoltest. Dai primi
accertamenti, e' emerso che in una zona di campagna delle vicinanze, a
circa 5 chilometri dal luogo dell'aggressione, era in corso un rave
party.
(Asc/Col/Adnkronos)
25-APR-11 15:42
NNNN
CC AGGREDITI:VIGILE URBANO,GIOVANI IMPASSIBILI DOPO MASSACRO
AGENTE INTERVENUTO SU LUOGO PESTAGGIO, SOLO LA RAGAZZA PIANGEVA
(ANSA) - SORANO (GROSSETO), 25 APR - ''Impassibili, non hanno
detto una parola. Solo la ragazza di 16 anni piangeva e diceva
che lei non c'entrava niente. Ma i tre ragazzi sembravano
indifferenti. Zitti, muti, sul momento non hanno dato nessuna
giustificazione, eppure hanno massacrato due carabinieri e erano
con le manette ai polsi''. Cosi' un vigile urbano di Sorano,
Emidio Gubernari, descrive i quattro giovani arrestati per il
tentato omicidio di due carabinieri che li avevano fermati per
un controllo, stamani nei pressi di Sorano.
''Li ho potuti osservare per almeno venti minuti mentre davo
supporto ai colleghi dell'Arma - prosegue il racconto
dell'agente - e mi hanno fatto impressione per la freddezza.
Sembravano normali, e nemmeno mezz'ora prima hanno fatto un
massacro''.
I quattro sono stati interrogati dai carabinieri nella
caserma della compagnia di Pitigliano.(ANSA).
GUN
25-APR-11 16:53 NNNN
ACCUSA PER GIOVANI FERMATI E' DUPLICE TENTATO OMICIDIO
Grosseto, 25 apr. - (Adnkronos) - Si e' concluso l'intervento
chirurgico a cui e' stato sottoposto l'appuntato dei carabinieri
aggredito, insieme a un suo collega, nel corso di un posto di blocco
nei pressi di Sorano, in provincia di Grosseto. L'operazione, presso
l'ospedale di Siena, si e' resa necessaria per ridurre un ematoma alla
testa. Le sue condizioni restano gravi.
Rischia di perdere un occhio, invece, l'altro militare
aggredito, un carabiniere scelto. I due sono stati colpiti alla testa
con un paletto usato per le recinzioni da un gruppo di giovani, di cui
tre minorenni. L'accusa per i quattro ragazzi e' di duplice tentato
omicidio.
I due militari del nucleo radiomobile della compagnia di
Pitigliano (Grosseto) sono stati aggrediti questa mattina dopo aver
intimato l'alt ad una vettura con quattro persone a bordo. Una
pattuglia della stazione di Saturnia (Grosseto), che sopraggiungeva in
quel momento, ha notato un'auto che si allontanava a forte velocita',
riuscendo poi a bloccarla dopo un inseguimento. I giovani a bordo
della macchina, tutti fiorentini, sono stati arrestati e il conducente
e' risultato in seguito positivo all'alcoltest.
(Asc/Ct/Adnkronos)
25-APR-11 17:04
NNNN
FERMANO GIOVANI, CARABINIERI AGGREDITI A BASTONATE
2 MILITARI FERITI NEL GROSSETANO.4 PERSONE FERMATE,3 SONO MINORI
(ANSA) - ROMA, 25 APR - Due carabinieri sono stati aggrediti
a bastonate da quattro giovani, di cui tre minorenni, che erano
stati fermati ad un posto di blocco nei pressi di Sorano, in
provincia di Grosseto.
I due militari, che hanno riportato ferite giudicate gravi,
sono stati ricoverati all'ospedale di Siena. (SEGUE)
GUI
25-APR-11 13:19 NNNN
Grosseto, minorenni prendono a bastonate carabinieri dopo rave
Le forze dell'ordine erano intervenute su richiesta residenti
Firenze, 25 apr. (TMNews) - Due carabinieri sono stati aggrediti
a colpi di bastone, questa notte, mentre intervenivano per
interrompere un rave party vicino a Pitigliano, nel grossetano.
Sembra che il rave, al quale partecipavano centinaia di persone,
non fosse autorizzato. Ne è nato uno scontro tra i giovani e le
forze dell'ordine, che erano state chiamate su segnalazione dei
residenti. Uno dei due carabinieri colpiti è stato ricoverato,
non se conoscono al momento le condizioni.
Xfi/cro
251337 apr
CC AGGREDITI: RAVE IN AREA PRIVATA CON 600 GIOVANI
(V. 'FERMANO GIOVANI, ...' DELLE 13.20)
(ANSA) - SORANO (GROSSETO), 25 APR - Il rave, al quale
parteciperebbero circa 600 giovani e' in corso da sabato scorso
dentro un'area privata a Sovana, nel comune di Sorano
(Grosseto). Molti dei partecipanti provengono da altre regioni e
dall'estero.
Dopo aver picchiato i due carabinieri che volevano fare loro
l'alcol test, i quattro giovani hanno tentato la fuga ma alcuni
chilometri piu' avanti sono stati bloccati e fermati da altre
pattuglie dell'Arma in servizio nella zona proprio per
monitorare il rave party.(ANSA).
GUN
25-APR-11 13:54 NNNNGROSSETO: CARABINIERI AGGREDITI A POSTO DI BLOCCO, 4 ARRESTI =
Roma, 25 apr. - (Adnkronos) - Un equipaggio radiomobile della
compagnia di Pitigliano (Grosseto) e' stato aggredito questa mattina
nelle vicinanze di Sorano dopo aver intimato l'alt ad una vettura con
quattro persone a bordo. Un appuntato scelto dell'Arma e un
carabiniere sono stati aggrediti dagli occupanti della vettura, armati
di bastoni.
Una pattuglia della stazione di Saturnia (Grosseto), che
sopraggiungeva in quel momento, ha notato una Ford Focus che si
allontanava a forte velocita', riuscendo poi a bloccarla dopo un
inseguimento. I giovani a bordo della macchina, tre maggiorenni e un
minorenne di Firenze, sono stati arrestati. Dai primi accertamenti, e'
emerso che in una zona di campagna delle vicinanze, a circa 5
chilometri dal luogo dell'aggressione, e' in corso un rave party. I
militari aggrediti sono stati trasportati in elicottero all'ospedale
di Siena ed uno dei due componenti della pattuglia e' sottoposto in
queste ore ad operazione chirurgica.
(Mac/Ct/Adnkronos)
25-APR-11 13:59
NNNN
Grosseto, grave uno dei due carabinieri aggredito da 4 giovani
Sottoposto a intervento chirurgico a Siena
Firenze, 25 apr. (TMNews) - E' grave uno dei due carabinieri
picchiati da 4 giovani nel grossetano. L'aggressione ai danni dei
due militari della compagnia di Pitigliano avvenuta a 5 Km dal
luogo del rave, ad un posto di blocco nei pressi di Sorano, in
provincia di Grosseto. Durante le operazioni di controllo, quando
i carabinieri hanno intimato l'alt all'auto, quattro ragazzi sono
scesi dalla macchina, hanno rifiutato di sottoporsi ai test per
la misurazione dell'alcol nel sangue e hanno preso a botte e
bastonate i militari. Poi si sono allontanati e sono stati notati
da una pattuglia della stazione di Saturnia che li ha bloccati e
identificati per quattro giovani, tutti originari del fiorentino,
di cui tre minorenni.
I militari aggrediti sono stati elitrasportati all'ospedale di
Siena per le cure necessarie: uno dei due carabinieri grave e
al momento sottoposto ad intervento chirurgico.
Proprio dalle indagini fatte a seguito dell'aggressione emerso
che nella notte era in corso un rave party vicino a Pitigliano,
al quale partecipavano centinaia di persone: la manifestazione, a
quanto si apprende, non era autorizzata.
Xfi/Apa
251407 apr 11
CC AGGREDITI: RAVE IN AREA PRIVATA CON 600 GIOVANI (2)
(ANSA) - SORANO (GROSSETO), 25 APR - Secondo quanto si e'
appreso l'aggressione sarebbe scattata a meta' del controllo dei
quattro giovani, quando uno dei due carabinieri che li avevano
fermati si e' chinato per svolgere le operazioni necessarie ai
controlli dell'alcol test.
In questo frangente i quattro avrebbero iniziato il pestaggio
con calci e pugni, e sembra anche con bastoni. Poi sono fuggiti.
Ma la fuga e' durata poco piu' di due chilometri.
Nel frattempo una pattuglia dei vigili urbani di Sorano ha
trovato i due carabinieri a terra, con molto sangue ed evidenti
traumi da pestaggio. Subito e' stato allertato il 118.
Il rave party era stato promosso su Internet tramite siti
specifici dedicati a questo genere di raduni 'no stop'.(ANSA).
GUN
25-APR-11 14:11 NNNN
GROSSETO: CARABINIERI AGGREDITI A POSTO DI BLOCCO, APPUNTATO GRAVISSIMO =
L'ALTRO MILITARE RISCHIA DI PERDERE UN OCCHIO, COLPITI CON
PALETTO PER RECINZIONE
Roma, 25 apr. - (Adnkronos) - E' in gravissime condizioni
l'appuntato aggredito, insieme a un suo collega, questa mattina da
quattro giovani mentre era in servizio nei pressi di Sorano, in
provincia di Grosseto. Ricoverato presso l'ospedale di Siena e' stato
sottoposto a un intervento chirurgico. Rischia di perdere un occhio,
invece, l'altro militare aggredito, un carabiniere scelto. I due
carabinieri sono stati colpiti, a quanto si apprende, con un paletto
usato per la recinzione.
I due militari del nucleo radiomobile della compagnia di
Pitigliano (Grosseto) sono stati aggrediti questa mattina dopo aver
intimato l'alt ad una vettura con quattro persone a bordo. Una
pattuglia della stazione di Saturnia (Grosseto), che sopraggiungeva in
quel momento, ha notato un'auto che si allontanava a forte velocita',
riuscendo poi a bloccarla dopo un inseguimento. I giovani a bordo
della macchina, tutti fiorentini, sono stati arrestati e il conducente
e' risultato in seguito positivo all'alcoltest. Dai primi
accertamenti, e' emerso che in una zona di campagna delle vicinanze, a
circa 5 chilometri dal luogo dell'aggressione, era in corso un rave
party.
(Asc/Col/Adnkronos)
25-APR-11 15:42
NNNN
CC AGGREDITI:VIGILE URBANO,GIOVANI IMPASSIBILI DOPO MASSACRO
AGENTE INTERVENUTO SU LUOGO PESTAGGIO, SOLO LA RAGAZZA PIANGEVA
(ANSA) - SORANO (GROSSETO), 25 APR - ''Impassibili, non hanno
detto una parola. Solo la ragazza di 16 anni piangeva e diceva
che lei non c'entrava niente. Ma i tre ragazzi sembravano
indifferenti. Zitti, muti, sul momento non hanno dato nessuna
giustificazione, eppure hanno massacrato due carabinieri e erano
con le manette ai polsi''. Cosi' un vigile urbano di Sorano,
Emidio Gubernari, descrive i quattro giovani arrestati per il
tentato omicidio di due carabinieri che li avevano fermati per
un controllo, stamani nei pressi di Sorano.
''Li ho potuti osservare per almeno venti minuti mentre davo
supporto ai colleghi dell'Arma - prosegue il racconto
dell'agente - e mi hanno fatto impressione per la freddezza.
Sembravano normali, e nemmeno mezz'ora prima hanno fatto un
massacro''.
I quattro sono stati interrogati dai carabinieri nella
caserma della compagnia di Pitigliano.(ANSA).
GUN
25-APR-11 16:53 NNNN
Cassazione "...Autista del bus frena bruscamente? Il passeggero va sempre indennizzato!
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 23 febbraio 2011, n. 4442
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
E' stata depositata la seguente relazione:1 - Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
#################### ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta sul pavimento di un autobus causata da una brusca frenata.
Con sentenza depositata in data 14 settembre 2009 la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto all'attore una modesta indennità.
Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: la corretta applicazione dell'art. 1681 c.c..
2 - Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..
3. - Il primo motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 1681 c.c., cui segue il motivo 1 bis che lamenta omessa motivazione.
Anche recentemente questa stessa sezione ha ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 4482 del 2009) che, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c., a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.
La sentenza impugnata non si è affatto discostata da questo orientamento (vedi art. 360 bis c.p.c., n. 1) in quanto ha affermato che il conducente dell'autobus non aveva la possibilità di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l'improvvisa invasione della corsia di marcia di un motorino cui ha attribuito l'esclusiva responsabilità dell'evento.
In realtà anche nella parte relativa all'asserita falsa applicazione di norme di diritto il ricorrente adduce argomentazioni che implicano apprezzamenti di fatto, che nella specie trovano congrua motivazione nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1681 c.c., art. 116 c.p.c., art. 2735 c.c.; contraddirlo ria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Anche questa censura, pur prospettando formalmente anche violazione di norme di diritto, tratta argomenti (velocità del mezzo, intensità della frenata; dinamica del sinistro; attendibilità del teste escusso) squisitamente di merito e, quindi, inammissibili in sede di legittimità.
Le medesime considerazioni si attagliano al quarto (rectius: terzo) motivo, che lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento alla C.T.U. nei cui confronti non risultano rispettati il dettato dell'art. 366 c.p.c., n. 6 e il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Il quarto motivo ipotizza violazione dell'art. 112 c.p.c., cui segue il motivo 4 bis che lamenta omessa motivazione. Il tema riguarda la misura dell'indennità liquidata: l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., resta indimostrata, mentre la duplice censura poggia su argomentazioni generiche e non consentite in questa sede.
4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;
Entrambe le parti hanno presentato memorie; nessuna ha chiesto d'essere ascoltata in Camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili e non superano i rilievi critici contenuti nella relazione;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,000, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Cassazione "...Ponteggio: furto in appartamento e responsabilità civile dell’appaltatore..."
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 10 gennaio 2011, n. 292
(pres. Trifone, rel. Amendola)
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22265-2006 proposto da:sentenza
--
- ricorrente -
contro
--
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 402/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, 3^ SEZIONE CIVILE, emessa il 10/2/2006, depositata il 14/03/2006, R.G.N. 372/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l'Avvocato --
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 3 gennaio 1995 --. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Novara ---. esponendo che in data **** ignoti ladri si erano introdotti nella loro abitazione servendosi dell'impalcatura allestita dalla società convenuta per eseguire lavori in un cantiere edile attiguo all'immobile ove era ubicato l'appartamento. Dell'accaduto chiesero quindi che venisse ritenuta responsabile, ex art. 2043 cod. civ., la società costruttrice, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati in L. 200.000.000.La convenuta contestò l'avversa pretesa sia sotto il profilo dell'an, che sotto quello del quantum debeatur.
Con sentenza del 16 luglio 2007 il giudice adito dichiarò --- responsabile di incustodia ex art. 2051 cod. civ., per l'effetto condannandola al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in separato giudizio.
Su gravame principale di #################### #################### e incidentale dei coniugi #################### e ####################, la Corte d'appello di Torino, in data 14 marzo 2006, per quanto qui interessa, ha dichiarato #################### #################### responsabile del furto commesso nell'abitazione degli attori il giorno ****; ha posto a carico degli stessi un concorso di colpa nella misura del 30%; ha condannato in definitiva la convenuta società al pagamento in favore di #################### e di #################### della somma di Euro 21.691,19, oltre rivalutazione, interessi e spese nella misura di due terzi.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione #################### #################### s.r.l. formulando tre motivi, con pedissequi quesiti.
Resistono con controricorso, illustrato da memoria, #################### e ####################.
Motivi della decisione
1 Col primo motivo l'impugnante denuncia violazione dell'art. 2043 cod. civ.. La censura ha ad oggetto l'affermazione del giudice di merito secondo cui, con riferimento a furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per lavori di riattazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. dell'imprenditore che per l'esecuzione di tali opere si sia servito di quei manufatti, tutte le volte in cui lo stesso, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia, e cioè la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle impalcature, in violazione del principio del neminein laedere, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno.Così argomentando, il giudice di merito avrebbe ignorato i più recenti arresti del Supremo Collegio, secondo cui, allorquando una persona subisca un furto nel proprio appartamento ad opera di ladri, che vi si siano introdotti attraverso impalcature per lavori edilizi lasciate incustodite presso l'appartamento stesso, il proprietario dei ponteggi non può essere ritenuto civilmente responsabile del furto nè ex art. 2050 cod. civ., perchè le attività pericolose danno luogo a responsabilità specifica solo se il danno si sia prodotto durante il loro espletamento, e non quando gli strumenti ad esse necessari non vengano adoperati per essere le attività sospese;
nè ex art. 2051 cod. civ., poichè le cose in custodia non danno luogo a responsabilità quando i danni siano stati cagionati dall'attività illecita di terze persone; nè, infine, ex art. 2043 cod. civ., per omissione di cautele, poichè la responsabilità civile per omissione sorge solo se si sia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare, nella specie, inesistente (confr. Cass. civ. 18 ottobre 2005, n. 20133).
2 La censura è infondata.
Il giudice di merito, ritenuta provata, sulla base la ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto della Polizia scientifica della Questura di **** nonchè delle deposizioni rese dai testi escussi, la circostanza che i ladri si erano introdotti nell'appartamento dei coniugi #################### usando l'impalcatura allestita dalla società convenuta, ha affermato la responsabilità di #################### perchè questa, benchè ripetutamente sollecitata a dotare il cantiere di adeguate difese per impedire l'accesso al ponteggio, soprattutto dopo la perpetrazione di un primo tentativo di furto, nessun presidio aveva di fatto adottato.
Ora, la decisione della Curia territoriale fa corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui del furto in appartamento realizzato da chi vi si sia introdotto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione risponde, ex art. 2043 cod. civ., l'imprenditore che per tali lavori si sia avvalso delle impalcature, tutte le volte in cui, violando il principio del neminem laedere, egli abbia omesso di dotarle di cautele atte a impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, così creando colposamente un agevole accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno subito dai derubati (confr. Cass. civ. 17 marzo 2009, n. 6435; Cass. civ. 12 aprile 2006, n. 8630; Cass. civ. 25 novembre 2005, n. 24897).
E' appena il caso di aggiungere che le affermazioni contenute nella pronuncia evocata dal ricorrente (Cass. civ. 18 ottobre 2005, n. 20133) hanno riguardo a fattispecie in cui del furto perpetrato nell'appartamento era stato chiamato a rispondere il condominio, di talchè la Corte, dato atto che esse erano state enunciate in un risalente precedente, neppure esattamente individuato, le ha utilizzate a confutazione delle critiche formulate nei confronti di sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità del portiere dello stabile.
Trattasi, in ogni caso, di principi non condivisi dal collegio e rimasti, per giunta, sostanzialmente isolati, in un panorama giurisprudenziale di segno contrario assolutamente compatto.
3 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 1227 ########################################, commi 1 e 2, nonchè vizi motivazionali. Sostiene che il giudice d'appello, riconosciute che il #################### aveva favorito l'azione dei ladri facendo sì che la chiave della cassaforte fosse facilmente reperibile, e ciò sia. che l'avesse lasciata nella tasca di un abito, sia che l'avesse lasciata in un cassetto, avrebbe dovuto applicare alla fattispecie il secondo, piuttosto che l'art. 1227 cod. civ., comma 1 in base al quale il risarcimento non è dovuto per i pregiudizi che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso le circostanze del caso concreto erano tali da imporre una valutazione più severa dell'incidenza del concorso di colpa dei danneggiati nella produzione del danno, tenuto conto della entità del valore delle cose custodite nel caveau e della estrema implausibilità che i ladri, avendo dovuto percorrere in pieno giorno e nel centro urbano un pezzo di cornicione, fossero in possesso altresì di strumenti di scasso.
4 Anche tali critiche non hanno fondamento.
Va anzitutto precisato che la ricorrenza di un concorso di colpa del creditore riconducibile al secondo piuttosto che all'art. 1227 cod. civ., comma 1 è questione non trattata nella sentenza impugnata e quindi nuova. E invero, per quanto risulta dalla esposizione dei fatti di causa contenuta in ricorso, la ricorrente si limitò a prospettare, nei motivi di appello, la necessità di diminuire: il risarcimento, ex art. 1227 cod. civ., per avere il fatto colposo del creditore concorso a cagionare il danno, fermo restando che il risarcimento non era dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. La mancata enucleazione della diversa incidenza causale dell'applicabilità dell'una piuttosto che dell'altra fattispecie di concorso di colpa di cui alla norma codicistica richiamata, e quindi, in definitiva, la genericità dell'approccio dell'appellante, spiega l'assenza di ogni precisazione al riguardo nella sentenza impugnata. La Curia territoriale si è per vero limitata a rilevare che il #################### aveva concorso a cagionare il danno, perchè, ove avesse nascosto adeguatamente la chiave del caveau o l'avesse tenuta con sè, la perpetrazione del furto sarebbe stata più difficile, posto che i ladri avrebbero dovuto scassinare la serratura della cassaforte. E in tale prospettiva ha quantificato nella misura del 30% il concorso di colpa del danneggiato.
Ritiene il collegio che siffatto apparato motivazionale resista alle censure dell'impugnante tanto più che queste si limitano ad enunciare, in termini puramente assertivi, la necessità di applicare l'art. 1227 cod. civ., comma 2 in luogo del primo, senza specificarne le ragioni nè individuarne gli effetti e senza precisare dove e in che termini la questione era stata sottoposta al giudice del gravame: precisazione tanto più necessaria in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui all'art. 1227 cod. civ., comma 1) va distinta da quella (disciplinata nel comma 2 della medesima norma) riferibile a un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio alla relativa indagine, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto (Cass. civ., 25 maggio 2010, n. 12714).
Infine, la quantificazione nella misura del 30% dell'incidenza causale della responsabilità del danneggiato appare conforme a criteri di ragionevolezza e di comune buon senso, tenuto conto che la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata (Cass. civ., 21 gennaio 2010, n. 1002), e che la diligenza che il legislatore esige dal creditore, ex art. 1227 cod. civ., non implica l'assunzione di attività straordinarie e particolarmente onerose per limitare gli effetti dannosi determinati dall'illecita condotta altrui (confr. Cass. civ. 11 gennaio 2002, n. 317).
5 Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 1226 cod. civ., nonchè vizi motivazionali con riferimento alla operata liquidazione, in via equitativa dei danni. Contesta la società che nella fattispecie si versasse in un'ipotesi di impossibilità di prova del pregiudizio del quale veniva chiesto il ristoro, perchè, essendo la refurtiva costituita soprattutto da apparecchi fotografici e da orologi di note case produttrici, gli attori avrebbero potuto agevolmente acquisire i relativi prezzi di listino. In ogni caso la motivazione resa dalla Corte d'appello in ordine alla impossibilità o rilevante difficoltà di provare il danno nel suo esatto ammontare, era apodittica e in contrasto con l'agevole apprezzabilità del valore degli oggetti asportati.
6 Anche tali critiche non hanno pregio.
Nel suo percorso argomentativo il giudice di merito è partito dai beni elencati nella prima denuncia di furto; ha quindi considerato le deposizioni dei testi escussi e le precisazioni fatte dalle parti nel corso del giudizio, anche in ordine al valore attribuibile alla refurtiva. Sulla base degli elementi di fatto ritenuti, in siffatto contesto, dimostrati, ha quindi espunto dall'ambito dei pregiudizi risarcibili l'asportazione di beni, come il quadro olandese, il cui costo gli attori avrebbero potuto agevolmente provare, mentre ha liquidato equitativamente i danni connessi alla perdita di oggetti, come macchine fotografiche, orologi e gioielli delle migliori marche, considerata l'estrema difficoltà di ricostruire e documentare, per ciascuno di essi, epoca di acquisto, provenienza e prezzo.
Esplicitato quindi che siffatta refurtiva, in un quadro complessivo di ottima situazione economica, era verosimilmente di valore, ha fissato il risarcimento per equivalente in L. 60.000.000, pervenendo in definitiva ad attribuire agli attori, riconosciuto un loro concorso di colpa nella misura del 30% la somma di Euro 21.691,19.
Queste essendo la motivazione della decisione, ritiene il collegio che il giudice di merito non solo abbia adeguatamente esplicitato le ragioni della scelta operata in dispositivo, ma della stessa abbia offerto una giustificazione niente affatto arbitraria e implausibile.
Valga al riguardo considerare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se la giustificazione della decisione difetti totalmente, o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza, o, ancora, sia radicalmente contraddittoria (Cass. civ. 26 gennaio 2010, n. 1529; Cass. 8 novembre 2007, n. 23304).
Ne deriva che il ricorso deve in definitiva essere rigettato.
Il ricorrente rifonderà alla controparte vittoriosa le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.
Ministero dell'Interno - Chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento del servizio da parte degli operatori della Polizia Locale ed alla dotazione delle "mazzette di segnalazione" I precedenti No a manganelli e spray per i vigili Il Ministero: sono armi e la legge non ne autorizza l’utilizzo
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