SALUTE. EPATITE B, LA CONSEGNA A DOMICILIO L'ESTETISTA
250 MILA ESTETISTE ABUSIVE, MINE VAGANTI DELLA SALUTE PUBBLICA
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 18 apr. - Tra le principali
cause che originano l'epatite, in Italia, ci sono in prima fila
le 250 mila estetiste abusive che, impunemente, esercitano il
mestiere in casa senza averne alcun titolo, si tratta di vere e
proprie "mine vaganti" che attentano ogni giorno la salute
pubblica.
La trasmissione di queste malattie, infatti, avviene per lo piu'
attraverso strumenti non sterilizzati per il manicure, utilizzati
da pseudo estetiste, spesso senza alcun titolo, che non conoscono
e non eseguono alcun tipo di protocollo per la sterilizzazione di
tali strumenti.
Questa piaga sociale, l'abusivismo, si consuma nonostante ci
siano almeno 20 mila centri estetici autorizzati che sterilizzano
correttamente tutti gli strumenti utilizzati per le cure
estetiche.
Il cliente incosciente che si rivolge all'estetista abusiva, per
risparmiare magari qualche spicciolo di euro, finisce poi per
essere vittima di un contagio molto grave quale puo' essere
l'epatite o l'HIV.
Dal contatto sulla pelle di strumenti infetti possono essere
trasmessi diversi virus capaci di aggredire il fegato producendo
strati infiammatori e, spesso, epatiti molto pericolose.
Sono stati riconosciuti vari tipi di epatiti virali, distinte tra
loro da lettere dell'alfabeto. L'epatite B e C, tra le forme piu'
diffuse, sono pericolose in quanto di solito manifestano i loro
sintomi solo quando diventano croniche e possono provocare gravi
lesioni al fegato, come la cirrosi epatica oppure il cancro al
fegato.
L'epatite B e' provocata dal virus HBV, che presenta frequenti
forme mutate, mentre l'epatite C e' dovuta al virus HCV che
presenta almeno sette tipi di diversa virulenza.
Sono due milioni gli italiani che hanno contratto l'epatite C.
E 10 mila quelli che ogni anno muoiono per le conseguenze
dell'infezione.
Anche se rimane silente per anni, l'epatite C e', infatti, la
causa principale di mortalita' per cirrosi e carcinoma epatico e
l'indicazione piu' frequente al trapianto di fegato.
Tuttavia, per gli italiani l'infezione e' una delle tante
malattie di cui si e' sentito parlare senza che pero' se ne
sappia molto nel dettaglio.
Lo dimostra l'indagine "Epatite C percezione e conoscenza",
commissionata da Donneinrete Onlus e Women in Hepatology e
condotta da Swg e Health Communication, presentata nei giorni
scorsi a Roma alla Camera dei Deputati.
Solo un italiano su cinque ha percezione della reale diffusione
dell'infezione e molti, tra quanti vivono da vicino la malattia,
non hanno idea di quale sia stata la fonte del contagio.
(Wel/ Dire)
15:52 18-04-11
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lunedì 18 aprile 2011
Salute. Malattie cardiovascolari, l'allarme dei pediatri
SALUTE. MALATTIE CARDIOVASCOLARI, L'ALLARME DEI PEDIATRI
DE NOVELLIS (UNP): "PREVENZIONE, LE ISTITUZIONI SI ATTIVINO".
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 18 apr. - Portare
all'attenzione delle istituzioni la necessita' della prevenzione
delle malattie cardiovascolari.
E' questo il messaggio che Antonio de Novellis, presidente
dell'Unione nazionale pediatri (Unp), lancia all'apertura del
congresso Unp a Roma, 'Il pediatra e le nuove emergenze'. Ma qual
e' il legame tra l'infanzia e malattie che colpiscono
prevalentemente gli adulti?
"Le prime lesioni delle arterie- spiega de Novellis- possono
comparire gia' dall'eta' di due anni e fino ai 7/8 sono
reversibili a condizione che il bambino faccia una alimentazione
corretta e il giusto movimento. Diversamente- avverte il
pediatra- le lesioni progrediscono e quando assumono altre
caratteristiche non sono piu' reversibili e prima o poi si avra'
un adulto infartuato".
Secondo uno studio fatto dallo stesso presidente Unp nelle
scuole elementari di Latina e Fondi (basato su l'analisi di due
generazioni precedenti, su una scheda delle abitudini alimentari
e una sezione sull'attivita'), su 322 bambini ben il 45% e'
affetto da ipercolesterolomia. "Questi dati sono allarmanti",
sottolinea de Novellis, che poi lancia un appello: "Ogni adulto
infartuato costa al Servizio sanitario nazionale ben 3000 euro, a
fronte del costo di due euro a bambino per fare prevenzione. Il
costo della prevenzione per circa 5 milioni di bambini dai 6 ai
14 anni, e' di 1.500 milioni di euro. Mentre il costo delle
malattie cardiovascolari e' di 15 milioni di euro. Il fenomeno-
chiude- e' sottovalutato. Il pediatra puo' fare molto, ma senza
l'ausilio delle istituzioni, delle scuole e delle famiglie serve
a ben poco".
(Wel/ Dire)
15:52 18-04-11
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DE NOVELLIS (UNP): "PREVENZIONE, LE ISTITUZIONI SI ATTIVINO".
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 18 apr. - Portare
all'attenzione delle istituzioni la necessita' della prevenzione
delle malattie cardiovascolari.
E' questo il messaggio che Antonio de Novellis, presidente
dell'Unione nazionale pediatri (Unp), lancia all'apertura del
congresso Unp a Roma, 'Il pediatra e le nuove emergenze'. Ma qual
e' il legame tra l'infanzia e malattie che colpiscono
prevalentemente gli adulti?
"Le prime lesioni delle arterie- spiega de Novellis- possono
comparire gia' dall'eta' di due anni e fino ai 7/8 sono
reversibili a condizione che il bambino faccia una alimentazione
corretta e il giusto movimento. Diversamente- avverte il
pediatra- le lesioni progrediscono e quando assumono altre
caratteristiche non sono piu' reversibili e prima o poi si avra'
un adulto infartuato".
Secondo uno studio fatto dallo stesso presidente Unp nelle
scuole elementari di Latina e Fondi (basato su l'analisi di due
generazioni precedenti, su una scheda delle abitudini alimentari
e una sezione sull'attivita'), su 322 bambini ben il 45% e'
affetto da ipercolesterolomia. "Questi dati sono allarmanti",
sottolinea de Novellis, che poi lancia un appello: "Ogni adulto
infartuato costa al Servizio sanitario nazionale ben 3000 euro, a
fronte del costo di due euro a bambino per fare prevenzione. Il
costo della prevenzione per circa 5 milioni di bambini dai 6 ai
14 anni, e' di 1.500 milioni di euro. Mentre il costo delle
malattie cardiovascolari e' di 15 milioni di euro. Il fenomeno-
chiude- e' sottovalutato. Il pediatra puo' fare molto, ma senza
l'ausilio delle istituzioni, delle scuole e delle famiglie serve
a ben poco".
(Wel/ Dire)
15:52 18-04-11
NNNN
Salute: la Francia mette al bando i trattamenti anticellulite
SALUTE. LA FRANCIA METTE AL BANDO I TRATTAMENTI ANTI-CELLULITE
MESOTERAPIA, ULTRASUONI, LASER, INFRAROSSI E RADIOFREQUENZA
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 18 apr. - La Francia ha messo
al bando alcuni trattamenti di medicina estetica per il
dimagrimento localizzato e contro la cellulite.
Parliamo della mesoterapia, di ultrasuoni, laser, infrarossi e
radiofrequenza. Il governo francese ha vietato tali trattamenti
per "pericolo grave o sospetto pericolo grave per la salute
umana". Decisione presa in seguito a un avviso della Haute
Autorite' de Sante' (HAS) su alcune complicanze in pazienti che
avevano effettuato questi trattamenti. Saranno tuttavia
effettuate ulteriori indagini mediche per rivalutare la
pericolosita' o meno di tali pratiche. In Italia, il
sottosegretario alla Salute Francesca Marini annunciato indagini
in merito.
(Wel/ Dire)
15:53 18-04-11
MESOTERAPIA, ULTRASUONI, LASER, INFRAROSSI E RADIOFREQUENZA
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 18 apr. - La Francia ha messo
al bando alcuni trattamenti di medicina estetica per il
dimagrimento localizzato e contro la cellulite.
Parliamo della mesoterapia, di ultrasuoni, laser, infrarossi e
radiofrequenza. Il governo francese ha vietato tali trattamenti
per "pericolo grave o sospetto pericolo grave per la salute
umana". Decisione presa in seguito a un avviso della Haute
Autorite' de Sante' (HAS) su alcune complicanze in pazienti che
avevano effettuato questi trattamenti. Saranno tuttavia
effettuate ulteriori indagini mediche per rivalutare la
pericolosita' o meno di tali pratiche. In Italia, il
sottosegretario alla Salute Francesca Marini annunciato indagini
in merito.
(Wel/ Dire)
15:53 18-04-11
Salute: arriva in Italia il contraccettivo che dura tre anni
SALUTE. ARRIVA IN ITALIA IL CONTRACCETTIVO CHE DURA 3 ANNI
NEXPLANON, IL NUOVO CONTRACCETTIVO ORMONALE SOTTOCUTANEO
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 18 apr. - Arriva in Italia
Nexplanon, il nuovo contraccettivo ormonale sottocutaneo. Due
millimetri di diametro e quattro centimetri di lunghezza, viene
impiantato dal ginecologo appena sotto la cute del braccio, dove
rimane posizionato per tre anni. E se si cambia idea, basta
rimuoverlo. Con il solo progestinico, e' l'anticoncezionale per
le donne italiane che vogliono essere libere dall'ansia della
dimenticanza, consentendo una maternita' programmata a lungo
termine. Maggiore comodita' e stessa efficacia, ormai collaudata,
della pillola. Una novita' attesa come si evince da un'indagine
GfK Eurisko condotta in tutte le regioni. Ma non solo: l'indagine
ha evidenziato che il nuovo contraccettivo sottocutaneo arriva
nel nostro Paese nel momento giusto, la donna italiana e' sempre
piu' pronta a conciliare autonomia, femminilita', maternita' e
lavoro. Il nuovo contraccettivo sottocutaneo e l'indagine GfK
Eurisko sono stati presentati ai media, a Roma, in una conferenza
stampa tutta al femminile, con le professoresse Chiara Benedetto
e Rossella Nappi, ginecologhe, la psicologa e scrittrice Gianna
Schelotto e Isabella Cecchini di GfK Eurisko.
La meta' delle donne italiane che ha rapporti sessuali "Non
utilizza contraccettivi ne' alcun tipo di 'precauzione'. Fra
queste solo un terzo desidera un figlio, gli altri due terzi
'rischiano'- spiega Isabella Cecchini di GfK Eurisko presentando
i risultati dell'indagine- questo contraccettivo sottocutaneo
suscita forte interesse in circa un quarto delle donne italiane
perche' sembra rispondere in maniera concreta ai bisogni sentiti
di liberta' ed efficacia, riduzione del peso/dell'impegno (non
doversi ricordare, non doverci pensare), comodita' e praticita'
di utilizzo". Un capitolo a parte meritano le giovanissime. "Tra
le tante scadenze che una giovane donna deve affrontare quando
comincia a vivere esperienze 'adulte'- conclude la Schelotto-
come un rapporto d'amore o le prime esperienze erotiche, la
contraccezione puo' essere sentita come un impegno in piu'.
'Chiudere' il rapporto con la contraccezione, in un periodo fisso
e limitato, puo' permettere un approccio piu' sereno alla
sessualita' e soprattutto puo' mettere al riparo da certe
leggerezze dovute all'ottimismo della giovane eta'".
(Wel/ Dire)
15:53 18-04-11
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NEXPLANON, IL NUOVO CONTRACCETTIVO ORMONALE SOTTOCUTANEO
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 18 apr. - Arriva in Italia
Nexplanon, il nuovo contraccettivo ormonale sottocutaneo. Due
millimetri di diametro e quattro centimetri di lunghezza, viene
impiantato dal ginecologo appena sotto la cute del braccio, dove
rimane posizionato per tre anni. E se si cambia idea, basta
rimuoverlo. Con il solo progestinico, e' l'anticoncezionale per
le donne italiane che vogliono essere libere dall'ansia della
dimenticanza, consentendo una maternita' programmata a lungo
termine. Maggiore comodita' e stessa efficacia, ormai collaudata,
della pillola. Una novita' attesa come si evince da un'indagine
GfK Eurisko condotta in tutte le regioni. Ma non solo: l'indagine
ha evidenziato che il nuovo contraccettivo sottocutaneo arriva
nel nostro Paese nel momento giusto, la donna italiana e' sempre
piu' pronta a conciliare autonomia, femminilita', maternita' e
lavoro. Il nuovo contraccettivo sottocutaneo e l'indagine GfK
Eurisko sono stati presentati ai media, a Roma, in una conferenza
stampa tutta al femminile, con le professoresse Chiara Benedetto
e Rossella Nappi, ginecologhe, la psicologa e scrittrice Gianna
Schelotto e Isabella Cecchini di GfK Eurisko.
La meta' delle donne italiane che ha rapporti sessuali "Non
utilizza contraccettivi ne' alcun tipo di 'precauzione'. Fra
queste solo un terzo desidera un figlio, gli altri due terzi
'rischiano'- spiega Isabella Cecchini di GfK Eurisko presentando
i risultati dell'indagine- questo contraccettivo sottocutaneo
suscita forte interesse in circa un quarto delle donne italiane
perche' sembra rispondere in maniera concreta ai bisogni sentiti
di liberta' ed efficacia, riduzione del peso/dell'impegno (non
doversi ricordare, non doverci pensare), comodita' e praticita'
di utilizzo". Un capitolo a parte meritano le giovanissime. "Tra
le tante scadenze che una giovane donna deve affrontare quando
comincia a vivere esperienze 'adulte'- conclude la Schelotto-
come un rapporto d'amore o le prime esperienze erotiche, la
contraccezione puo' essere sentita come un impegno in piu'.
'Chiudere' il rapporto con la contraccezione, in un periodo fisso
e limitato, puo' permettere un approccio piu' sereno alla
sessualita' e soprattutto puo' mettere al riparo da certe
leggerezze dovute all'ottimismo della giovane eta'".
(Wel/ Dire)
15:53 18-04-11
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Salute: studio USA, perdere peso aiuta memoria e concentrazione
SALUTE: STUDIO USA, PERDERE PESO AIUTA MEMORIA E CONCENTRAZIONE =
(AGI) - Houston, 18 apr. - Eliminare i chili di troppo fa bene
anche alla memoria e alla concentrazione. Emerge da una ricerca
condotta dalla Kent State University, negli Usa, pubblicata
sulla rivista Surgery for Obesity and Related Diseases. Tale
scoperta e' stata fatta studiando i soggetti sottoposti a
chirurgia bariatrica, un intervento che serve per ridurre il
grasso corporeo. A distanza di 12 settimane dall'operazione, i
test hanno mostrato come le funzioni cognitive fossero
migliorate. Molti dei problemi legati all'obesita', come la
pressione sanguigna alta, il diabete di tipo 2 e apnee
notturne, riducono le prestazioni cognitive e possono
danneggiare il cervello ma in maniera reversibile. (AGI)
Ril
181740 APR 11
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(AGI) - Houston, 18 apr. - Eliminare i chili di troppo fa bene
anche alla memoria e alla concentrazione. Emerge da una ricerca
condotta dalla Kent State University, negli Usa, pubblicata
sulla rivista Surgery for Obesity and Related Diseases. Tale
scoperta e' stata fatta studiando i soggetti sottoposti a
chirurgia bariatrica, un intervento che serve per ridurre il
grasso corporeo. A distanza di 12 settimane dall'operazione, i
test hanno mostrato come le funzioni cognitive fossero
migliorate. Molti dei problemi legati all'obesita', come la
pressione sanguigna alta, il diabete di tipo 2 e apnee
notturne, riducono le prestazioni cognitive e possono
danneggiare il cervello ma in maniera reversibile. (AGI)
Ril
181740 APR 11
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Agenzia italiana del farmaco Det. 8-4-2011 n. 2186/2011 Applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, in materia di prezzi dei farmaci. (Determinazione n. 2186/2011). Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 2011, n. 87, S.O.
Det. 8 aprile 2011, n. 2186/2011 (1).
Applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, in materia di prezzi dei farmaci. (Determinazione n. 2186/2011). (2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 2011, n. 87, S.O.
(2) Emanata dall'Agenzia italiana del farmaco.
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008 (5), registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'AIFA;
Visto l'art. 5 della legge del 29 novembre 2007, n. 222, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;
Visto l'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178, intervenuto a modifica del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che definisce i criteri della determinazione del prezzo di riferimento per i farmaci a brevetto scaduto compresi all'interno delle liste di trasparenza AIFA;
Visto l'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ridefinisce le quote di spettanza relative ai medicinali equivalenti di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con l'esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto;
Visto il decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante «Modalità attuative delle misure previste a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e delle farmacie in caso di mancato rispetto delle quote di spettanza di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in vigore dal 20 gennaio 2010»;
Visto il comma 6 dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (4) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ridefinisce le quote di spettanza a beneficio di farmacisti e grossisti, sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto in particolare l'art. 11, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, che dispone che a decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del S.S.N. dei medicinali equivalenti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (3), convertito, con modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'AIFA, sulla base della ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 10 del 30 marzo 2011 con la quale viene approvata la metodologia di fissazione dei nuovi prezzi di riferimento ai sensi del predetto art. 11, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010;
Determina:
(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 18 settembre 2010, n. 347».
(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 30 maggio 2010».
(5) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto ministeriale 16 agosto 2008».
Art. 1
1. A partire dal 15 aprile 2010, sono vigenti i nuovi prezzi di riferimento per ogni categoria di farmaci a brevetto scaduto compresa all'interno delle liste di trasparenza AIFA.
2. I nuovi prezzi sono riportati nell'elenco allegato, che è parte integrante della presente determinazione.
3. In applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, i nuovi prezzi di riferimento sono stati ridotti sulla base di una metodologia di confronto del prezzo di riferimento dei prodotti presenti nella lista di trasparenza AIFA del mese di febbraio 2011 con i prezzi dei farmaci a brevetto scaduto vigenti in altri Paesi europei (UK, Germania, Francia e Spagna), come meglio specificato nell'allegata nota metodologica che è parte integrante della presente determinazione.
Art. 2
1. L'introduzione dei nuovi prezzi di riferimento lascia invariate le quote di spettanza di cui all'art. 13, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, citato in premessa, così come modificate dall'art. 11, comma 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ogni riconoscimento economico relativo alla filiera distributiva eventualmente difforme rispetto alle condizioni di cessione definite al comma 1 del presente articolo è da considerarsi a tutti gli effetti come mancato rispetto delle quote di spettanza, sanzionabile ai sensi del decreto ministeriale del 26 novembre 2009.
Il presente provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Documento metodologico in applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, recante norme in tema di confronto del prezzo dei farmaci equivalenti in Italia rispetto ad altri mercati europei.
1. Riferimenti normativi.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
La norma di riferimento in applicazione della procedura implementata dall'AIFA è il comma 9 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122.
La modificazione introdotta dalla legge n. 122 ha determinato una completa sostituzione del precedente comma disposto dal decreto-legge n. 78, che, nella vigente versione riporta: «A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del S.S.N. dei medicinali equivalenti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (6), convertito, con modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'AIFA, sulla base della ricognizione dei prezzi vigenti nei Paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso
stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali.».
2. Metodologia di applicazione della norma disposta dal comma 9.
La metodologia è stata articolata in fasi successive, volte a superare le criticità tecniche legate al confronto tra mercati europei caratterizzati da differenti volumi di spesa e consumi, differenti normative di regolamentazione della rimborsabilità dei farmaci e differenti politiche in tema di regolamentazione dei farmaci a brevetto scaduto.
Fonti utilizzate.
Le fonti utilizzate sono le seguenti:
1) liste di trasparenza AIFA di settembre 2010 (4052 confezioni), gennaio (4095 confezioni) e febbraio (4188 confezioni). Le successive analisi sono state condotte sull'insieme di farmaci equivalenti derivanti dall'intersezione della lista di settembre con quella di gennaio (4011 confezioni). Alle 4011 confezioni sono state aggiunte 177 confezioni, non associate a consumi nel 2010, che sono entrate nelle liste di trasparenza a febbraio;
2) banche dati internazionali della IMS Health (su base annua aggiornate a settembre 2010) sia per il mercato italiano che per i Paesi europei inclusi dalla metodologia di confronto;
3) Banca dati Sfera (ottobre 2009-settembre 2010).
Metodologia di estrazione dei dati.
I Paesi europei selezionati sono stati individuati prendendo in considerazione quelli che per dimensioni e dinamiche del mercato farmaceutico sono più vicini al contesto italiano: UK, Germania, Francia e Spagna.
Sono state estratte dal database europeo, per i quattro Paesi individuati, le molecole inserite nelle liste di trasparenza AIFA. Quindi, per ogni molecola (e il relativo gruppo ATC al quarto livello) è stata identificata negli altri mercati la specialità medicinale avente la medesima forma farmaceutica e la stessa concentrazione di principio attivo della specialità presente in lista di trasparenza.
Successivamente, è stato calcolato per ogni specialità e confezione presente negli altri Paesi europei, il prezzo medio nazionale a realizzo industria ponderato per i volumi di vendita/consumi generati dai prodotti generici di quella molecola in ogni Paese.
Infine è stata calcolata la media dei prezzi medi ponderati a realizzo industria di ogni confezione simile a quella presente in lista di trasparenza AIFA. Tale valore è stato posto a confronto con il prezzo a realizzo industria dei prodotti presenti nella lista di trasparenza AIFA vigente al febbraio 2011. La percentuale di riduzione relativa allo scostamento riscontrato è stata poi applicata al prezzo di riferimento presente nelle stesse liste.
Metodologia di analisi e risultati
Dall'intersezione delle due liste di trasparenza AIFA sono state individuate 4011 confezioni, comprese in 563 categorie omogenee: definite sulla base della corrispondenza del raggruppamento di ATC al quarto livello, molecola, forma farmaceutica e quantità di principio attivo.
Dalle 563 categorie omogenee identificate è stato possibile confrontare il prezzo di riferimento italiano per un sottoinsieme di 368 categorie, che avevano un termine di confronto in almeno un paese europeo tra i quattro selezionati.
Su questi 563 gruppi è stata effettuata una previsione dell'incremento dei volumi nel 2011, a partire dal mercato corrente 2009-2010.
Laddove il prezzo di riferimento in Italia fosse stato superiore alla media dei prezzi medi ponderati a realizzo industria negli altri mercati europei, è stata calcolata la percentuale di abbattimento del prezzo di riferimento in Italia.
Il valore dell'impatto economico della manovra dopo questo primo step consente di recuperare circa il 57% dell'obiettivo posto dalla manovra di finanza pubblica.
Al fine di raggiungere il risparmio atteso, la metodologia, nel suo sviluppo successivo, ha identificato una ulteriore percentuale di abbattimento della spesa netta, necessaria al raggiungimento dell'obiettivo della manovra. Tale percentuale è pari all'8% della spesa netta risultante dall'allineamento alla media dei prezzi europei.
Questo ulteriore step consente di recuperare il residuale 43% del risparmio complessivo atteso.
Infine, con lo scopo di migliorare la sostenibilità della manovra per le aziende farmaceutiche coinvolte dal provvedimento, è stata definita una soglia massima del 40% di abbattimento dell'attuale prezzo di riferimento e un limite minimo, pari ad un prezzo di riferimento di 2 euro, quale soglia per identificare i prodotti cui non dovesse essere applicata una riduzione di prezzo. L'importo risultante dall'applicazione di questi principi di salvaguardia è stato ridistribuito ad incremento degli abbattimenti risultanti dallo step 2, relativamente a quelle categorie che presentavano abbattimenti inferiori al 40% (garantendo che tale ridistribuzione non riportasse l'abbattimento al di sopra del 40%).
[in corso di inserimento]
(6) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 18 settembre 2010, n. 347».
(7) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge n. 78 del 30 maggio 2010».
Applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, in materia di prezzi dei farmaci. (Determinazione n. 2186/2011). (2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 2011, n. 87, S.O.
(2) Emanata dall'Agenzia italiana del farmaco.
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008 (5), registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'AIFA;
Visto l'art. 5 della legge del 29 novembre 2007, n. 222, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;
Visto l'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178, intervenuto a modifica del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che definisce i criteri della determinazione del prezzo di riferimento per i farmaci a brevetto scaduto compresi all'interno delle liste di trasparenza AIFA;
Visto l'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ridefinisce le quote di spettanza relative ai medicinali equivalenti di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con l'esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto;
Visto il decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante «Modalità attuative delle misure previste a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e delle farmacie in caso di mancato rispetto delle quote di spettanza di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in vigore dal 20 gennaio 2010»;
Visto il comma 6 dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (4) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ridefinisce le quote di spettanza a beneficio di farmacisti e grossisti, sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto in particolare l'art. 11, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, che dispone che a decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del S.S.N. dei medicinali equivalenti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (3), convertito, con modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'AIFA, sulla base della ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 10 del 30 marzo 2011 con la quale viene approvata la metodologia di fissazione dei nuovi prezzi di riferimento ai sensi del predetto art. 11, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010;
Determina:
(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 18 settembre 2010, n. 347».
(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 30 maggio 2010».
(5) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto ministeriale 16 agosto 2008».
Art. 1
1. A partire dal 15 aprile 2010, sono vigenti i nuovi prezzi di riferimento per ogni categoria di farmaci a brevetto scaduto compresa all'interno delle liste di trasparenza AIFA.
2. I nuovi prezzi sono riportati nell'elenco allegato, che è parte integrante della presente determinazione.
3. In applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, i nuovi prezzi di riferimento sono stati ridotti sulla base di una metodologia di confronto del prezzo di riferimento dei prodotti presenti nella lista di trasparenza AIFA del mese di febbraio 2011 con i prezzi dei farmaci a brevetto scaduto vigenti in altri Paesi europei (UK, Germania, Francia e Spagna), come meglio specificato nell'allegata nota metodologica che è parte integrante della presente determinazione.
Art. 2
1. L'introduzione dei nuovi prezzi di riferimento lascia invariate le quote di spettanza di cui all'art. 13, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, citato in premessa, così come modificate dall'art. 11, comma 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ogni riconoscimento economico relativo alla filiera distributiva eventualmente difforme rispetto alle condizioni di cessione definite al comma 1 del presente articolo è da considerarsi a tutti gli effetti come mancato rispetto delle quote di spettanza, sanzionabile ai sensi del decreto ministeriale del 26 novembre 2009.
Il presente provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Documento metodologico in applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, recante norme in tema di confronto del prezzo dei farmaci equivalenti in Italia rispetto ad altri mercati europei.
1. Riferimenti normativi.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
La norma di riferimento in applicazione della procedura implementata dall'AIFA è il comma 9 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122.
La modificazione introdotta dalla legge n. 122 ha determinato una completa sostituzione del precedente comma disposto dal decreto-legge n. 78, che, nella vigente versione riporta: «A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del S.S.N. dei medicinali equivalenti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (6), convertito, con modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'AIFA, sulla base della ricognizione dei prezzi vigenti nei Paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso
stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali.».
2. Metodologia di applicazione della norma disposta dal comma 9.
La metodologia è stata articolata in fasi successive, volte a superare le criticità tecniche legate al confronto tra mercati europei caratterizzati da differenti volumi di spesa e consumi, differenti normative di regolamentazione della rimborsabilità dei farmaci e differenti politiche in tema di regolamentazione dei farmaci a brevetto scaduto.
Fonti utilizzate.
Le fonti utilizzate sono le seguenti:
1) liste di trasparenza AIFA di settembre 2010 (4052 confezioni), gennaio (4095 confezioni) e febbraio (4188 confezioni). Le successive analisi sono state condotte sull'insieme di farmaci equivalenti derivanti dall'intersezione della lista di settembre con quella di gennaio (4011 confezioni). Alle 4011 confezioni sono state aggiunte 177 confezioni, non associate a consumi nel 2010, che sono entrate nelle liste di trasparenza a febbraio;
2) banche dati internazionali della IMS Health (su base annua aggiornate a settembre 2010) sia per il mercato italiano che per i Paesi europei inclusi dalla metodologia di confronto;
3) Banca dati Sfera (ottobre 2009-settembre 2010).
Metodologia di estrazione dei dati.
I Paesi europei selezionati sono stati individuati prendendo in considerazione quelli che per dimensioni e dinamiche del mercato farmaceutico sono più vicini al contesto italiano: UK, Germania, Francia e Spagna.
Sono state estratte dal database europeo, per i quattro Paesi individuati, le molecole inserite nelle liste di trasparenza AIFA. Quindi, per ogni molecola (e il relativo gruppo ATC al quarto livello) è stata identificata negli altri mercati la specialità medicinale avente la medesima forma farmaceutica e la stessa concentrazione di principio attivo della specialità presente in lista di trasparenza.
Successivamente, è stato calcolato per ogni specialità e confezione presente negli altri Paesi europei, il prezzo medio nazionale a realizzo industria ponderato per i volumi di vendita/consumi generati dai prodotti generici di quella molecola in ogni Paese.
Infine è stata calcolata la media dei prezzi medi ponderati a realizzo industria di ogni confezione simile a quella presente in lista di trasparenza AIFA. Tale valore è stato posto a confronto con il prezzo a realizzo industria dei prodotti presenti nella lista di trasparenza AIFA vigente al febbraio 2011. La percentuale di riduzione relativa allo scostamento riscontrato è stata poi applicata al prezzo di riferimento presente nelle stesse liste.
Metodologia di analisi e risultati
Dall'intersezione delle due liste di trasparenza AIFA sono state individuate 4011 confezioni, comprese in 563 categorie omogenee: definite sulla base della corrispondenza del raggruppamento di ATC al quarto livello, molecola, forma farmaceutica e quantità di principio attivo.
Dalle 563 categorie omogenee identificate è stato possibile confrontare il prezzo di riferimento italiano per un sottoinsieme di 368 categorie, che avevano un termine di confronto in almeno un paese europeo tra i quattro selezionati.
Su questi 563 gruppi è stata effettuata una previsione dell'incremento dei volumi nel 2011, a partire dal mercato corrente 2009-2010.
Laddove il prezzo di riferimento in Italia fosse stato superiore alla media dei prezzi medi ponderati a realizzo industria negli altri mercati europei, è stata calcolata la percentuale di abbattimento del prezzo di riferimento in Italia.
Il valore dell'impatto economico della manovra dopo questo primo step consente di recuperare circa il 57% dell'obiettivo posto dalla manovra di finanza pubblica.
Al fine di raggiungere il risparmio atteso, la metodologia, nel suo sviluppo successivo, ha identificato una ulteriore percentuale di abbattimento della spesa netta, necessaria al raggiungimento dell'obiettivo della manovra. Tale percentuale è pari all'8% della spesa netta risultante dall'allineamento alla media dei prezzi europei.
Questo ulteriore step consente di recuperare il residuale 43% del risparmio complessivo atteso.
Infine, con lo scopo di migliorare la sostenibilità della manovra per le aziende farmaceutiche coinvolte dal provvedimento, è stata definita una soglia massima del 40% di abbattimento dell'attuale prezzo di riferimento e un limite minimo, pari ad un prezzo di riferimento di 2 euro, quale soglia per identificare i prodotti cui non dovesse essere applicata una riduzione di prezzo. L'importo risultante dall'applicazione di questi principi di salvaguardia è stato ridistribuito ad incremento degli abbattimenti risultanti dallo step 2, relativamente a quelle categorie che presentavano abbattimenti inferiori al 40% (garantendo che tale ridistribuzione non riportasse l'abbattimento al di sopra del 40%).
[in corso di inserimento]
(6) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 18 settembre 2010, n. 347».
(7) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge n. 78 del 30 maggio 2010».
Cassazione - ...Il ricorso va dunque accolto in base al seguente principio di diritto: "La specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 9.3.2001 - relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola - regola il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti". ...
ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2011, n. 4142
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello del Ministero della pubblica istruzione e conferma la decisione del Tribunale di Sulmona di accoglimento della domanda proposta da D.L..
2. Il D., dipendente dell'amministrazione statale della pubblica istruzione - personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario),- e inquadrato nel nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della maggiore retribuzione spettante a seguito del computo dell'intera anzianità di servizio utile prestato anteriormente all'indicata data di inquadramento e non secondo l'anzianità convenzionale e il sistema della "temporizzazione" previsti dall'art. 8 CCNL 15.3.2001. 3. La Corte di appello di L'Aquila giudica fondata la pretesa essenzialmente perchè il trattamento retributivo spettante per effetto del nuovo inquadramento doveva essere quello derivante dall'applicazione non dell'art. 8 CCNL del 2001, ma del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, norma rimasta in vigore in base alle disposizioni della
contrattazione collettiva e che impone la valutazione, in sede di inquadramento contrattuale, del servizio preruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore.
4. Il ricorso del Ministero della pubblica istruzione e dell'Istituto Comprensivo Benedetto Croce di San Valentino si articola in tre motivi; resiste con controricorso la parte intimata, che deposita anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, concluso dal relativo quesito di diritto, si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 66, comma 6 del CCNL Comparto Scuola quadriennio normativo primo biennio economico del 4 agosto 1995, degli artt. 34 e 48 del CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 quadriennio normativo primo biennio economico, degli artt. 8 e 19 del CCNL 15 marzo 2001 secondo biennio economico e degli artt. 87 e 142 del CCNL 24 luglio 2003 quadriennio normativo primo biennio economico.
2. Con il secondo e il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione in ordine alla stessa questione.
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, non essendo configurabili vizi di motivazione in relazione a violazioni di norme di diritto e di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, clausole equiparate alle norme di diritto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, con la conseguente irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato (Cass. 7 aprile 2010, n. 8254).
3. Il primo motivo è ammissibile sotto il profilo del rispetto dell'onere imposto dall'art. 366-bis c.p.c., siccome, al di là della formulazione non proprio lineare, viene sufficientemente individuato il quesito di diritto sottoposto alla Corte: se, per determinare il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professione di DSGA, debba applicarsi esclusivamente il disposto dell'art. 8 CCNL del 2001, restando esclusa l'operatività di disposizioni diverse.
4. Il motivo deve trovare accoglimento, in linea con il precedente costituito dalla sentenza della Corte n. 4885 del 1 marzo 2010, resa in controversia analoga, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'art. 142, lett. f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale richiama l'art. 66, comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall'art. 34 del CCNL comparto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall'art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola 9 marzo 2001 e dall'art. 87 del cit. CCNL 24 luglio 2003". 5. In tema di classificazione del personale ATA in regime di
contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4/8/1995 - comparto Scuola personale non dirigente; parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 - all'art. 51 (e annessa tabella I), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" (1/1) soltanto per i conservatori e le accademie e con previsione di accesso con il titolo di studio del diploma di laurea, mentre, per i restanti istituti scolastici, la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo" (1/2), sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo e con previsione di accesso anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.
6. Con il CCNL 26/5/1999 - comparto Scuola personale non dirigente;
parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 -, all'art. 34, viene istituito, con decorrenza 1 settembre 2000, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado..." profilo descritto nell'annessa tabella A e con inquadramento in Area D/2 (mentre il responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, profilo peraltro rimasto fino al 31.8.2000 e poi sostituito da quello di collaboratore amministrativo). Per l'accesso al profilo professionale del DSGA è richiesto il diploma di laurea (tabella B), ma, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all'obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un'area all'altra (nella specie da C a D) contemplato dall'art. 32, accede al detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile
amministrativo in servizio nell'anno scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione con valutazione finale, eventualmente sostituibile con "percorsi formativi abbreviati" per il personale che abbia maturato un'esperienza professionale di una determinata durata.
7. Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell'art. 34 CCNL 26/5/1999, si riferisce l'art. 8 CCNL 15/3/2001 - secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto Scuola -, così determinandone il trattamento retributivo spettante dall'1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce, infine, che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni
economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori". Quindi, viene adottato il criterio della cosiddetta "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell'inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva.
La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.
8. In questa prospettiva, poi, l'art. 87 del CCNL 24/07/2003 - Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 - dispone che, a decorrere dall'1.1.2003 ai DSGA destinatari dell'incremento retributivo previsto dell'art. 8, comma 1, del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data dell'1.9.2000, dichiarando che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell'equiparazione retributiva tra il personale appartenente all'ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori". 9. Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall'amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel
profilo operati "in sede di prima applicazione", disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell'anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.
10. La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l'art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24/7/2003 - Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 - che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'art. 66. comma 4, CCNL 4/8/1995. Questa norma recita:
Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.
Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante e, in particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, - Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale -: Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.
11. Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, la Corte ritiene che emerga chiaramente l'intento delle parti stipulanti di riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell'accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio, regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l'inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di limitare l'onere finanziario dell'amministrazione correlato ad una "promozione" di massa pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all'esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).
Risultano infatti privi di reale consistenza tutti gli argomenti addotti per sostenere, da una parte, una diversa interpretazione delle disposizioni contrattuali; dall'altra, il contrasto della regola applicata dall'amministrazione, con principi e regole imperative.
12. Non è condivisibile l'assunto secondo cui l'art. 8 del CCNL del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9. Dispone il comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Come si può agevolmente constatare, in queste disposizioni l'applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all'ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell'ulteriore progressione economica". Dunque, non in sede di immediato inquadramento conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore. Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell'ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale - precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali - ed in un momento successivo all'inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell'ulteriore progressione economica. In tal
modo si intende evitare di considerare del tutto irrilevante l'eventuale eccedenza del nuovo stipendio rispetto alla posizione stipendiale in cui il personale viene inquadrato. La temporizzazione, dunque, all'interno di questo sistema, è un criterio secondario, come si evince dal tenore testuale della norma, che parla di ulteriore progressione economica.
Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall'art. 8 del CCNL del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè è destinato ad essere applicato in una fase successiva. E invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche". 13. Quanto poi al disposto di cui all'ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta con ogni evidenza di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all'art. 8 CCNL 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell'ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").
14. Nè merita consenso alcuno la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all'art. 8 CCNL 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l'affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).
Questa lettura si pone in contrasto con l'art. 1362 c.c., nella parte in cui non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall'espressione "continua a trovare applicazione...", che vale ad escludere l'intento di introdurre una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante;
al riguardo, è certo che la regola generale del computo dell'intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, CCNL 4/8/1995) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall'art. 48 CCNL 26.5.1999 ("Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili) e della "norma finale" di cui all'art. 19 dello stesso CCNL 15.3.2001 ("Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999); si pone altresì in contrasto con il precetto di cui all'art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall'altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell'art. 8; sia il disposto dell'art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della
creazione del nuovo profilo di DSGA e del loro trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all'aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero, l'incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell'ambito della regolamentazione complessiva di cui all'art. 8 del CCNL del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l'applicazione delle regole generali.
15. Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall'1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo dell'anzianità effettiva e non dalla (pretesa) norma speciale del CCNL del 2001, art. 8, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.
Questa tesi omette di considerare che all'inquadramento nel nuovo profilo professionale, sia pure con effetto dall'1.9.2000, si perviene in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 34 CCNL del 1999, "previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale", valutazione finale richiesta anche all'esito dei percorsi formativi abbreviati per il personale in possesso di una determinata esperienza professionale richiesta. Pertanto, è soltanto dalla valutazione finale che sorge il diritto all'inquadramento, pur con effetti dal epoca precedente, e diventa esigibile il diritto alla maggiore retribuzione: nella controversia in oggetto non si allega la maturazione del diritto in epoca anteriore all'entrata in vigore del CCNL del 2001. 16. Non sussiste, infine, il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell'art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.
I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale: di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l'equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 - norma che impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico - in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829;
10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).
Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l'incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all'art. 34 CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell'anzianità effettiva (si tratta, all'evidenza, di comportamenti dell'amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell'art. 45, cit.).
17. Il ricorso va dunque accolto in base al seguente principio di diritto: "La specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 9.3.2001 - relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola - regola il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti". 18. La cassazione della sentenza per violazione di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico (equiparate alle
norme di diritto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, come già rilevato), comporta la decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, con emanazione di pronuncia di rigetto della domanda proposta dal dipendente pubblico.
19. In ordine alla regolazione delle spese dell'intero processo (art. 385 c.p.c., comma 2), la Corte compensa per l'intero le spese dei giudizi di merito per giusti motivi, individuati nella novità della questione e nell'esito dei detti giudizi, e condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta dalla parte qui controricorrente; compensa per l'intero le spese dei giudizi di merito e condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 20,00 oltre spese generali iva e cpa, e i secondi in Euro 2.500 (duemilacinquecento/00).
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2011, n. 4142
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello del Ministero della pubblica istruzione e conferma la decisione del Tribunale di Sulmona di accoglimento della domanda proposta da D.L..
2. Il D., dipendente dell'amministrazione statale della pubblica istruzione - personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario),- e inquadrato nel nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della maggiore retribuzione spettante a seguito del computo dell'intera anzianità di servizio utile prestato anteriormente all'indicata data di inquadramento e non secondo l'anzianità convenzionale e il sistema della "temporizzazione" previsti dall'art. 8 CCNL 15.3.2001. 3. La Corte di appello di L'Aquila giudica fondata la pretesa essenzialmente perchè il trattamento retributivo spettante per effetto del nuovo inquadramento doveva essere quello derivante dall'applicazione non dell'art. 8 CCNL del 2001, ma del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, norma rimasta in vigore in base alle disposizioni della
contrattazione collettiva e che impone la valutazione, in sede di inquadramento contrattuale, del servizio preruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore.
4. Il ricorso del Ministero della pubblica istruzione e dell'Istituto Comprensivo Benedetto Croce di San Valentino si articola in tre motivi; resiste con controricorso la parte intimata, che deposita anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, concluso dal relativo quesito di diritto, si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 66, comma 6 del CCNL Comparto Scuola quadriennio normativo primo biennio economico del 4 agosto 1995, degli artt. 34 e 48 del CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 quadriennio normativo primo biennio economico, degli artt. 8 e 19 del CCNL 15 marzo 2001 secondo biennio economico e degli artt. 87 e 142 del CCNL 24 luglio 2003 quadriennio normativo primo biennio economico.
2. Con il secondo e il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione in ordine alla stessa questione.
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, non essendo configurabili vizi di motivazione in relazione a violazioni di norme di diritto e di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, clausole equiparate alle norme di diritto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, con la conseguente irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato (Cass. 7 aprile 2010, n. 8254).
3. Il primo motivo è ammissibile sotto il profilo del rispetto dell'onere imposto dall'art. 366-bis c.p.c., siccome, al di là della formulazione non proprio lineare, viene sufficientemente individuato il quesito di diritto sottoposto alla Corte: se, per determinare il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professione di DSGA, debba applicarsi esclusivamente il disposto dell'art. 8 CCNL del 2001, restando esclusa l'operatività di disposizioni diverse.
4. Il motivo deve trovare accoglimento, in linea con il precedente costituito dalla sentenza della Corte n. 4885 del 1 marzo 2010, resa in controversia analoga, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'art. 142, lett. f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale richiama l'art. 66, comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall'art. 34 del CCNL comparto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall'art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola 9 marzo 2001 e dall'art. 87 del cit. CCNL 24 luglio 2003". 5. In tema di classificazione del personale ATA in regime di
contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4/8/1995 - comparto Scuola personale non dirigente; parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 - all'art. 51 (e annessa tabella I), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" (1/1) soltanto per i conservatori e le accademie e con previsione di accesso con il titolo di studio del diploma di laurea, mentre, per i restanti istituti scolastici, la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo" (1/2), sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo e con previsione di accesso anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.
6. Con il CCNL 26/5/1999 - comparto Scuola personale non dirigente;
parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 -, all'art. 34, viene istituito, con decorrenza 1 settembre 2000, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado..." profilo descritto nell'annessa tabella A e con inquadramento in Area D/2 (mentre il responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, profilo peraltro rimasto fino al 31.8.2000 e poi sostituito da quello di collaboratore amministrativo). Per l'accesso al profilo professionale del DSGA è richiesto il diploma di laurea (tabella B), ma, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all'obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un'area all'altra (nella specie da C a D) contemplato dall'art. 32, accede al detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile
amministrativo in servizio nell'anno scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione con valutazione finale, eventualmente sostituibile con "percorsi formativi abbreviati" per il personale che abbia maturato un'esperienza professionale di una determinata durata.
7. Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell'art. 34 CCNL 26/5/1999, si riferisce l'art. 8 CCNL 15/3/2001 - secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto Scuola -, così determinandone il trattamento retributivo spettante dall'1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce, infine, che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni
economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori". Quindi, viene adottato il criterio della cosiddetta "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell'inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva.
La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.
8. In questa prospettiva, poi, l'art. 87 del CCNL 24/07/2003 - Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 - dispone che, a decorrere dall'1.1.2003 ai DSGA destinatari dell'incremento retributivo previsto dell'art. 8, comma 1, del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data dell'1.9.2000, dichiarando che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell'equiparazione retributiva tra il personale appartenente all'ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori". 9. Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall'amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel
profilo operati "in sede di prima applicazione", disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell'anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.
10. La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l'art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24/7/2003 - Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 - che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'art. 66. comma 4, CCNL 4/8/1995. Questa norma recita:
Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.
Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante e, in particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, - Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale -: Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.
11. Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, la Corte ritiene che emerga chiaramente l'intento delle parti stipulanti di riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell'accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio, regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l'inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di limitare l'onere finanziario dell'amministrazione correlato ad una "promozione" di massa pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all'esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).
Risultano infatti privi di reale consistenza tutti gli argomenti addotti per sostenere, da una parte, una diversa interpretazione delle disposizioni contrattuali; dall'altra, il contrasto della regola applicata dall'amministrazione, con principi e regole imperative.
12. Non è condivisibile l'assunto secondo cui l'art. 8 del CCNL del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9. Dispone il comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Come si può agevolmente constatare, in queste disposizioni l'applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all'ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell'ulteriore progressione economica". Dunque, non in sede di immediato inquadramento conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore. Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell'ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale - precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali - ed in un momento successivo all'inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell'ulteriore progressione economica. In tal
modo si intende evitare di considerare del tutto irrilevante l'eventuale eccedenza del nuovo stipendio rispetto alla posizione stipendiale in cui il personale viene inquadrato. La temporizzazione, dunque, all'interno di questo sistema, è un criterio secondario, come si evince dal tenore testuale della norma, che parla di ulteriore progressione economica.
Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall'art. 8 del CCNL del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè è destinato ad essere applicato in una fase successiva. E invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche". 13. Quanto poi al disposto di cui all'ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta con ogni evidenza di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all'art. 8 CCNL 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell'ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").
14. Nè merita consenso alcuno la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all'art. 8 CCNL 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l'affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).
Questa lettura si pone in contrasto con l'art. 1362 c.c., nella parte in cui non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall'espressione "continua a trovare applicazione...", che vale ad escludere l'intento di introdurre una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante;
al riguardo, è certo che la regola generale del computo dell'intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, CCNL 4/8/1995) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall'art. 48 CCNL 26.5.1999 ("Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili) e della "norma finale" di cui all'art. 19 dello stesso CCNL 15.3.2001 ("Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999); si pone altresì in contrasto con il precetto di cui all'art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall'altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell'art. 8; sia il disposto dell'art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della
creazione del nuovo profilo di DSGA e del loro trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all'aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero, l'incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell'ambito della regolamentazione complessiva di cui all'art. 8 del CCNL del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l'applicazione delle regole generali.
15. Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall'1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo dell'anzianità effettiva e non dalla (pretesa) norma speciale del CCNL del 2001, art. 8, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.
Questa tesi omette di considerare che all'inquadramento nel nuovo profilo professionale, sia pure con effetto dall'1.9.2000, si perviene in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 34 CCNL del 1999, "previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale", valutazione finale richiesta anche all'esito dei percorsi formativi abbreviati per il personale in possesso di una determinata esperienza professionale richiesta. Pertanto, è soltanto dalla valutazione finale che sorge il diritto all'inquadramento, pur con effetti dal epoca precedente, e diventa esigibile il diritto alla maggiore retribuzione: nella controversia in oggetto non si allega la maturazione del diritto in epoca anteriore all'entrata in vigore del CCNL del 2001. 16. Non sussiste, infine, il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell'art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.
I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale: di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l'equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 - norma che impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico - in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829;
10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).
Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l'incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all'art. 34 CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell'anzianità effettiva (si tratta, all'evidenza, di comportamenti dell'amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell'art. 45, cit.).
17. Il ricorso va dunque accolto in base al seguente principio di diritto: "La specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 9.3.2001 - relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola - regola il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti". 18. La cassazione della sentenza per violazione di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico (equiparate alle
norme di diritto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, come già rilevato), comporta la decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, con emanazione di pronuncia di rigetto della domanda proposta dal dipendente pubblico.
19. In ordine alla regolazione delle spese dell'intero processo (art. 385 c.p.c., comma 2), la Corte compensa per l'intero le spese dei giudizi di merito per giusti motivi, individuati nella novità della questione e nell'esito dei detti giudizi, e condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta dalla parte qui controricorrente; compensa per l'intero le spese dei giudizi di merito e condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 20,00 oltre spese generali iva e cpa, e i secondi in Euro 2.500 (duemilacinquecento/00).
Cassazione - Incidente stradale ed obbligo contestazione immediata violazioni - non sussiste -
Corte di Cassazione Civile sezione II del 22 febbraio 2010 n. 4142
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-02-2010, n. 4142
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il giudice di pace di Crotone con sentenza del 2 dicembre 2005 accoglieva l'opposizione proposta da M.A. avverso il Prefetto di Crotone per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 8710/05, relativa a violazione dell'art. 146 C.d.S.. Rilevava che all'opponente era stato contestato di aver effettuato una svolta a sinistra predisponendosi sulla corsia di destra, anziche' su quella di sinistra e di aver cosi' causato il sinistro con altro veicolo;
che l'amministrazione aveva omesso la contestazione immediata dell'infrazione, sebbene vi fosse possibilita' di farlo, essendo i verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro.
La prefettura di Crotone ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9 novembre 2006; la M. e' rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perche' manifestamente fondato. Il ricorso denuncia violazione degli artt. 146, 200 e 201 C.d.S., dell'art. 384 reg. esec. C.d.S., della L. n. 689 del 1981, artt. 13, 22 e 23 dell'art 2700 c.c. nonche' erronea e insufficiente motivazione.
Espone che il verbale conteneva l'indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata, cioe' che "l'accertamento delle violazioni era avvenuto in seguito alla ricostruzione della dinamica di un sinistro con feriti che ha visto coinvolto il ricorrente". La censura coglie nel segno.
La sentenza riporta le circostanze del sinistro; riferisce la necessita' di un'istruttoria condotta con audizione di tre testimoni;
aggiunge che uno dei testi ha riferito di aver inutilmente segnalato ai vigili alcuni segni di scarrocciamento della vettura della M., ma giunge nell'ultima pagina all'affermazione che la contestazione immediata era pienamente possibile, perche' dall'insieme delle circostanze di fatto emergevano "tutti gli elementi concreti e circostanziati per desumere l'eventuale violazione di legge".
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "In tema di violazioni al codice della strada, la individuazione, contenuta nell'art. 384 reg. esec. C.d.S., delle ipotesi in cui e' consentita la mancata contestazione immediata della infrazione - che costituisce requisito di legittimita' dei successivi atti del procedimento sanzionatorio - non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicche' non e' precluso al giudice dell'opposizione riconoscere l'esistenza della impossibilita' di contestazione immediata dell'infrazione senza fare specifico riferimento ad una delle ipotesi espressamente previste dal citato art. 384 re. Esec. C.d.S.". (Cass. 7090/05). L'orientamento dominante e' ormai consolidato nel senso che compete al giudice di merito (Cass. 12865/08) valutare - con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua (Cass. 7415/09) - se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma
regolamentare, senza che, pero', al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sulle scelte operative e organizzative degli accertatori (Cass. 17573/05).
Nel caso di specie l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata appare apodittica e incongrua rispetto all'esposizione dei fatti contenuta nella stessa sentenza.
La natura del sinistro, che ha interessato due vetture che procedevano nella stessa direzione e che e' stato causato da svolta a sinistra con una vettura in fase di sorpasso sull'altra, dava infatti conto non certo della semplicita' del quadro presentatosi agli agenti verbalizzanti, ma - al contrario - della speciale complessita' della situazione. Ne derivava la necessita' non solo di misurazioni, rilievi (tanto complessi da indurre un teste a sollecitarne di altri) e accertamenti di fatto, ma soprattutto di una successiva meditazione e valutazione degli stessi, da effettuare, inevitabilmente, in ufficio. La pretesa del giudicante di una immediata contestazione consiste in definitiva, in un contesto come quello descritto, in una inammissibile revisione dei metodi organizzativi e di lavoro della forza di polizia intervenuta, con un indebito sindacato sul modo di agire degli stessi. La possibilita' della contestazione immediata non poteva essere tratta, come ritenuto dalla sentenza
impugnata (pag.
5), dalla mera constatazione, ancorche' poi valorizzata in sede di verbalizzazione, della posizione dei veicoli rispetto all'asse stradale, giacche' il rilievo statico impone, prima di contestare una violazione sulla condotta di guida, la ricostruzione della dinamica del sinistro. Tale ricostruzione implica necessariamente, in contesti siffatti, studio e riflessione sulla posizione rilevata e sulle altre circostanze positivamente accertate o di cui viene valutata l'assenza di riscontro, ditalche' risulta del tutto insufficiente e intrinsecamente irrazionale la motivazione della sentenza fondata sulla rilevabilita' ictu oculi della posizione dei veicoli e quindi della immediata contestabilita' della violazione. La decisione impugnata riposa su una nozione del tutto teorica di possibilita' della contestazione immediata, che prescinde dal senso proprio della disposizione normativa, che e' quello di imporre all'agente accertatore la contestazione immediata in funzione della possibilita'
del trasgressore di esercitare la propria difesa con prontezza. Tale possibilita' nel caso di sinistro stradale e successivo intervento delle forze dell'ordine non e' certamente compromessa (al contrario di quanto avviene nella normale dinamica automobilistica), ma anzi favorita dal differimento della contestazione, che consente, come rilevato in ricorso, l'approfondimento della vicenda e l'acquisizione di informazioni e dichiarazioni spontanee, eventualmente anche successive ai rilievi immediati, provenienti da terzi e dal trasgressore medesimo.
Il giudice di primo grado ha dunque fatto malgoverno della legge applicabile, con la conseguenza che il ricorso va accolto sotto ogni profilo.
La sentenza impugnata va cassata e si puo' far luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacche' non v'e' margine, sulla base dei fatti accertati in sentenza e delle disposizioni applicabili, per diversa valutazione in sede di rinvio. Le spese si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso delle spese prenotate a debito.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-02-2010, n. 4142
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il giudice di pace di Crotone con sentenza del 2 dicembre 2005 accoglieva l'opposizione proposta da M.A. avverso il Prefetto di Crotone per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 8710/05, relativa a violazione dell'art. 146 C.d.S.. Rilevava che all'opponente era stato contestato di aver effettuato una svolta a sinistra predisponendosi sulla corsia di destra, anziche' su quella di sinistra e di aver cosi' causato il sinistro con altro veicolo;
che l'amministrazione aveva omesso la contestazione immediata dell'infrazione, sebbene vi fosse possibilita' di farlo, essendo i verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro.
La prefettura di Crotone ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9 novembre 2006; la M. e' rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perche' manifestamente fondato. Il ricorso denuncia violazione degli artt. 146, 200 e 201 C.d.S., dell'art. 384 reg. esec. C.d.S., della L. n. 689 del 1981, artt. 13, 22 e 23 dell'art 2700 c.c. nonche' erronea e insufficiente motivazione.
Espone che il verbale conteneva l'indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata, cioe' che "l'accertamento delle violazioni era avvenuto in seguito alla ricostruzione della dinamica di un sinistro con feriti che ha visto coinvolto il ricorrente". La censura coglie nel segno.
La sentenza riporta le circostanze del sinistro; riferisce la necessita' di un'istruttoria condotta con audizione di tre testimoni;
aggiunge che uno dei testi ha riferito di aver inutilmente segnalato ai vigili alcuni segni di scarrocciamento della vettura della M., ma giunge nell'ultima pagina all'affermazione che la contestazione immediata era pienamente possibile, perche' dall'insieme delle circostanze di fatto emergevano "tutti gli elementi concreti e circostanziati per desumere l'eventuale violazione di legge".
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "In tema di violazioni al codice della strada, la individuazione, contenuta nell'art. 384 reg. esec. C.d.S., delle ipotesi in cui e' consentita la mancata contestazione immediata della infrazione - che costituisce requisito di legittimita' dei successivi atti del procedimento sanzionatorio - non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicche' non e' precluso al giudice dell'opposizione riconoscere l'esistenza della impossibilita' di contestazione immediata dell'infrazione senza fare specifico riferimento ad una delle ipotesi espressamente previste dal citato art. 384 re. Esec. C.d.S.". (Cass. 7090/05). L'orientamento dominante e' ormai consolidato nel senso che compete al giudice di merito (Cass. 12865/08) valutare - con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua (Cass. 7415/09) - se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma
regolamentare, senza che, pero', al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sulle scelte operative e organizzative degli accertatori (Cass. 17573/05).
Nel caso di specie l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata appare apodittica e incongrua rispetto all'esposizione dei fatti contenuta nella stessa sentenza.
La natura del sinistro, che ha interessato due vetture che procedevano nella stessa direzione e che e' stato causato da svolta a sinistra con una vettura in fase di sorpasso sull'altra, dava infatti conto non certo della semplicita' del quadro presentatosi agli agenti verbalizzanti, ma - al contrario - della speciale complessita' della situazione. Ne derivava la necessita' non solo di misurazioni, rilievi (tanto complessi da indurre un teste a sollecitarne di altri) e accertamenti di fatto, ma soprattutto di una successiva meditazione e valutazione degli stessi, da effettuare, inevitabilmente, in ufficio. La pretesa del giudicante di una immediata contestazione consiste in definitiva, in un contesto come quello descritto, in una inammissibile revisione dei metodi organizzativi e di lavoro della forza di polizia intervenuta, con un indebito sindacato sul modo di agire degli stessi. La possibilita' della contestazione immediata non poteva essere tratta, come ritenuto dalla sentenza
impugnata (pag.
5), dalla mera constatazione, ancorche' poi valorizzata in sede di verbalizzazione, della posizione dei veicoli rispetto all'asse stradale, giacche' il rilievo statico impone, prima di contestare una violazione sulla condotta di guida, la ricostruzione della dinamica del sinistro. Tale ricostruzione implica necessariamente, in contesti siffatti, studio e riflessione sulla posizione rilevata e sulle altre circostanze positivamente accertate o di cui viene valutata l'assenza di riscontro, ditalche' risulta del tutto insufficiente e intrinsecamente irrazionale la motivazione della sentenza fondata sulla rilevabilita' ictu oculi della posizione dei veicoli e quindi della immediata contestabilita' della violazione. La decisione impugnata riposa su una nozione del tutto teorica di possibilita' della contestazione immediata, che prescinde dal senso proprio della disposizione normativa, che e' quello di imporre all'agente accertatore la contestazione immediata in funzione della possibilita'
del trasgressore di esercitare la propria difesa con prontezza. Tale possibilita' nel caso di sinistro stradale e successivo intervento delle forze dell'ordine non e' certamente compromessa (al contrario di quanto avviene nella normale dinamica automobilistica), ma anzi favorita dal differimento della contestazione, che consente, come rilevato in ricorso, l'approfondimento della vicenda e l'acquisizione di informazioni e dichiarazioni spontanee, eventualmente anche successive ai rilievi immediati, provenienti da terzi e dal trasgressore medesimo.
Il giudice di primo grado ha dunque fatto malgoverno della legge applicabile, con la conseguenza che il ricorso va accolto sotto ogni profilo.
La sentenza impugnata va cassata e si puo' far luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacche' non v'e' margine, sulla base dei fatti accertati in sentenza e delle disposizioni applicabili, per diversa valutazione in sede di rinvio. Le spese si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso delle spese prenotate a debito.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 7-4-2011 n. 8352 Decorrenza dei trattamenti pensionistici degli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato - L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 7 aprile 2011, n. 8352 (1).
Decorrenza dei trattamenti pensionistici degli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato - L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
(1) Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si fa seguito alla Circ. 24 settembre 2010, n. 126 e alla Circ. 16 marzo 2011, n. 53 riguardanti l’applicazione delle norme contenute nella legge citata in oggetto, per precisare, in relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte delle Strutture territoriali, che i lavoratori iscritti al Fondo speciale FS che maturino dal 1° gennaio 2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo stesso conseguono il diritto a pensione dal primo giorno successivo allo scadere del differimento dei 12 mesi previsti dalla L. n. 122/2010.
A titolo esemplificativo, nel caso di un lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia in data 5 febbraio 2011, lo stesso acquisirà il diritto a pensione dal 6 febbraio 2012.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78
Decorrenza dei trattamenti pensionistici degli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato - L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
(1) Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si fa seguito alla Circ. 24 settembre 2010, n. 126 e alla Circ. 16 marzo 2011, n. 53 riguardanti l’applicazione delle norme contenute nella legge citata in oggetto, per precisare, in relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte delle Strutture territoriali, che i lavoratori iscritti al Fondo speciale FS che maturino dal 1° gennaio 2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo stesso conseguono il diritto a pensione dal primo giorno successivo allo scadere del differimento dei 12 mesi previsti dalla L. n. 122/2010.
A titolo esemplificativo, nel caso di un lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia in data 5 febbraio 2011, lo stesso acquisirà il diritto a pensione dal 6 febbraio 2012.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78
Ministero dell'economia e delle finanze Nota 15-4-2011 n. 1052/Strategie/UPN Disposizioni in materia di antiriciclaggio. Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per le strategie.
Nota 15 aprile 2011, n. 1052/Strategie/UPN (1).
Disposizioni in materia di antiriciclaggio.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per le strategie.
Ai
Sigg.ri concessionari:
- autorizzati all'esercizio dei giochi di abilità a distanza;
- degli apparecchi da intrattenimento;
- del bingo;
- delle scommesse
Loro sedi
Si fa seguito alla nota 25 febbraio 2011, n. 607/Strategie/UPN con la quale la scrivente Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e s.m.i., recante "Attuazione della Dir. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Dir. 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha chiesto a codesti Concessionari di comunicare le misure adottate per ottemperare al Decreto stesso.
Al riguardo, fermo restando il necessario e corretto adempimento degli obblighi posti a carico dei destinatari del citato decreto, si rappresenta la necessità di acquisire indicazioni sulle modalità adottate per ottemperare agli obblighi di registrazione imposti dall'art. 36 e dell'art. 39 del D.Lgs. n. 231 del 2007.
Quanto alla trasmissione con cadenza semestrale, si chiede di trasmettere i seguenti dati:
- numero di operazioni di importo superiore a mille euro, distinte a seconda che si tratti di giocate effettuate o di vincite pagate;
- numero di operazioni effettuate nell'arco di sette giorni, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- numero di operazioni sospette segnalate all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.
Al fine di assicurare omogeneità di contenuti ai dati di cui sopra, gli stessi devono essere inoltrati al competente Ufficio della Direzione per i giochi, anche in caso di riscontro negativo, utilizzando il seguente schema:
ANNO ............. SEMESTRE ...................
Tipologia di operazione
Quantità
Giocate effettuate di importo superiore a 1.000 euro
Vincite pagate di importo superiore a 1.000 euro
Operazioni frazionate di importo pari o superiore a 15.000 euro
Operazioni sospette comunicate a UIF
Il Direttore
Antonio Tagliaferri
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 9
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 36
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 39
Disposizioni in materia di antiriciclaggio.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per le strategie.
Ai
Sigg.ri concessionari:
- autorizzati all'esercizio dei giochi di abilità a distanza;
- degli apparecchi da intrattenimento;
- del bingo;
- delle scommesse
Loro sedi
Si fa seguito alla nota 25 febbraio 2011, n. 607/Strategie/UPN con la quale la scrivente Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e s.m.i., recante "Attuazione della Dir. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Dir. 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha chiesto a codesti Concessionari di comunicare le misure adottate per ottemperare al Decreto stesso.
Al riguardo, fermo restando il necessario e corretto adempimento degli obblighi posti a carico dei destinatari del citato decreto, si rappresenta la necessità di acquisire indicazioni sulle modalità adottate per ottemperare agli obblighi di registrazione imposti dall'art. 36 e dell'art. 39 del D.Lgs. n. 231 del 2007.
Quanto alla trasmissione con cadenza semestrale, si chiede di trasmettere i seguenti dati:
- numero di operazioni di importo superiore a mille euro, distinte a seconda che si tratti di giocate effettuate o di vincite pagate;
- numero di operazioni effettuate nell'arco di sette giorni, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- numero di operazioni sospette segnalate all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.
Al fine di assicurare omogeneità di contenuti ai dati di cui sopra, gli stessi devono essere inoltrati al competente Ufficio della Direzione per i giochi, anche in caso di riscontro negativo, utilizzando il seguente schema:
ANNO ............. SEMESTRE ...................
Tipologia di operazione
Quantità
Giocate effettuate di importo superiore a 1.000 euro
Vincite pagate di importo superiore a 1.000 euro
Operazioni frazionate di importo pari o superiore a 15.000 euro
Operazioni sospette comunicate a UIF
Il Direttore
Antonio Tagliaferri
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 9
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 36
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 39
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 15-4-2011 n. 25/II/0005768 Art. 179, comma 8-bis, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. - Controlli in materia di autotrasporto. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva, Divisione II.
Nota 15 aprile 2011, n. 25/II/0005768 (1).
Art. 179, comma 8-bis, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. - Controlli in materia di autotrasporto.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva, Divisione II.
Alle
Direzioni regionali del lavoro
Alle
Direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi
Alla
Regione siciliana
Area Interdipartimentale III
Via Maggiore Toselli, 34
90141 - Palermo
e, p.c.:
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ufficio tutela sociale del lavoro
Palazzo 12
Via Canonico Michael Gamper, 1
39100 - Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio lavoro
Via Gilli, 4 - Centro nord tre
38100 - Trento
Al fine di incrementare l'efficacia all'azione ispettiva nel settore dell'autotrasporto, nonché di incentivare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza sociale e della circolazione, si richiama, tra le recenti modifiche al Codice della strada, il testo del comma 8-bis dell'art. 179, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i, disposizione aggiunta dalla L. n. 120/2010, secondo cui "in caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente aceertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso".
Considerato che l'effettuazione dei controlli presso la sede delle imprese esercenti autotrasporto è di competenza del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, s'invitano codesti Uffici ad assicurare l'attuazione di quanto previsto dalla norma sopracitata, provvedendo tempestivamente all'attivazione delle verifiche in materia di tempi di guida e di riposo nei confronti delle aziende segnalate dalla polizia stradale intervenuta in caso di incidenti con danno a persone o cose, sempre compatibilmente con lo svolgimento dell'attività di vigilanza già programmata.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il Direttore generale
Dott. Paolo Pennesi
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 28, art. 179
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 30
Art. 179, comma 8-bis, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. - Controlli in materia di autotrasporto.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva, Divisione II.
Alle
Direzioni regionali del lavoro
Alle
Direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi
Alla
Regione siciliana
Area Interdipartimentale III
Via Maggiore Toselli, 34
90141 - Palermo
e, p.c.:
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ufficio tutela sociale del lavoro
Palazzo 12
Via Canonico Michael Gamper, 1
39100 - Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio lavoro
Via Gilli, 4 - Centro nord tre
38100 - Trento
Al fine di incrementare l'efficacia all'azione ispettiva nel settore dell'autotrasporto, nonché di incentivare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza sociale e della circolazione, si richiama, tra le recenti modifiche al Codice della strada, il testo del comma 8-bis dell'art. 179, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i, disposizione aggiunta dalla L. n. 120/2010, secondo cui "in caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente aceertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso".
Considerato che l'effettuazione dei controlli presso la sede delle imprese esercenti autotrasporto è di competenza del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, s'invitano codesti Uffici ad assicurare l'attuazione di quanto previsto dalla norma sopracitata, provvedendo tempestivamente all'attivazione delle verifiche in materia di tempi di guida e di riposo nei confronti delle aziende segnalate dalla polizia stradale intervenuta in caso di incidenti con danno a persone o cose, sempre compatibilmente con lo svolgimento dell'attività di vigilanza già programmata.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il Direttore generale
Dott. Paolo Pennesi
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 28, art. 179
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 30
Cassazione - E' da considerarsi nulla la notifica fatta al portiere dello stabile senza l'attestazione, da parte del notificatore, dell'attestazione delle ricerche
Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 8284 del 12/04/2011
(Presidente. Settimj – Relatore, Parziale)
(Presidente. Settimj – Relatore, Parziale)
Fatto e diritto
1. – L’avvocato [OMISSIS] impugna la sentenza n. 1985 del 2005, depositata il 14 marzo 2005, del Giudice di Pace di Roma che rigettava la sua opposizione avverso la cartella esattoriale XXXX, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di violazione alle norme del Codice della Strada che avevano dato luogo a tale richiesta.
2. – Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, rilevando che dalla documentazione esibita dal Comune di Roma, costituitosi a giudizio con funzionario, risultava che “i verbali erano stati ritualmente notificati a mezzo servizio postale nei termini di legge, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., che prevede tale notifica quando, come nel caso di specie, la stessa non sia vietata”. Non era quindi applicabile l’art. 139 c.p.c. “in quanto lo stesso prescrive l’invio della raccomandata quando l’ufficiale giudiziario notifica nelle mani del portiere o di un vicino che accetti l’atto”.
3. – Il ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo lamenta la nullità della notifica dei verbali contravvenzionali, avvenuta a mani del portiere del suo stabile, senza che l’ufficiale postale effettuasse alcuna ricerca del notificando o di un suo familiare o addetto alla casa. Aggiunge che non gli era stata inviata alcuna raccomandata circa l’avvenuta notifica al portiere ex art. 139 c.p.c., comma 4. Deduce quindi violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., commi 2 e 3 e della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3. Col secondo deduce vizi di motivazione.
4. – Resiste con controricorso il Comune di Roma, il quale deduce la regolarità del procedimento di notifica, posto che l’ufficiale postale con “l’apposizione della crocettatura della casella stampata sulla busta concernente il verbale di accertamento, relativa alla consegna al portiere, presuppone ovviamente la infruttuosa ricerca del destinatario e il mancato preventivo rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.”.
5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha concluso per iscritto per l’accoglimento del ricorso.
6. – Il ricorso è fondato. Infatti, deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. In tal senso il costante orientamento di questa Corte (vedi tra le altre, Cass. Sezioni unite 2005 n. 11332). Nè può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere, come deduce la difesa dell’avvocatura, non risultando alcunchè dalla notifica.
7. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di fondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione – è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l’originaria opposizione.
8. – Le spese seguono la soccombenza anche per il merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla la cartella esattoriale opposta. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 Euro per onorari e 100,00 Euro per spese per il giudizio di merito, nonché in 400,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2011
Corte dei Conti "..Con ricorso depositato il 13 maggio 2010 presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale, il sig. ################# ha rappresentato di aver prestato servizio presso il Ministero dell'Interno - Polizia di Stato dal 17.1.1984 al 19.5.2000, per complessivi anni 16 mesi 4 e giorni 3, ai quali occorre aggiungere, per il computo della pensione, 1/5 del servizio effettivo prestato (anni 3 mesi 3 giorni 6), previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 27 maggio 1997 n. 284, giungendo al periodo convenzionale attribuibile a pensione di anni 19 mesi 7 e giorni 9..."
C. Conti Piemonte Sez. giurisdiz., 05-01-2011, n. 4 Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13 maggio 2010 presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale, il sig. ################# ha rappresentato di aver prestato servizio presso il Ministero dell'Interno - Polizia di Stato dal 17.1.1984 al 19.5.2000, per complessivi anni 16 mesi 4 e giorni 3, ai quali occorre aggiungere, per il computo della pensione, 1/5 del servizio effettivo prestato (anni 3 mesi 3 giorni 6), previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 27 maggio 1997 n. 284, giungendo al periodo convenzionale attribuibile a pensione di anni 19 mesi 7 e giorni 9.
Secondo il ricorrente, tale periodo convenzionale risulta utile a pensione in base alle normative vigenti al momento del collocamento in congedo in data 19.5.2000.
L'interessato ha poi fatto presente di aver presentato all'INPDAP nuova richiesta di pensione in data 11.9.2009, a seguito della sentenza di questa Corte n. 177/2009 che aveva respinto un suo precedente ricorso.
L'Istituto previdenziale, tuttavia, con l'impugnato provvedimento in data 8 aprile 2010, ribadiva che "al 20.5.2000, data di cessazione dal servizio presso il Ministero dell'Interno Questura di Omissis, non sussistevano i requisiti per il diritto a pensione".
Il ricorrente contesta la statuizione di cui sopra in quanto l'art. 58 del D.P.R. n. 335/82 prevede che le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al suddetto decreto sono quelle previste dal testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni, nonché con testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella "b", introdotta e sostituita con l'art. 2-bis del D.L. 19 dicembre 1984 n. 858 e poi dalla tabella 2 allegata al D.L. 5 ottobre 2000, n. 334. Pertanto esiste una normativa prevista dalla tabella antecedente al 5.10.2000 che deve essere applicata ai soggetti che vanno in pensione anteriormente a tale data.
Il sig. M. ha poi precisato che, contrariamente a quanto indicato dalla Prefettura di (...), la legge di aumento del periodo di servizio di 1/5 va applicata anche sul servizio prestato per 2 anni e 6 mesi in qualità di agente ausiliario e agente ausiliario trattenuto, come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione Civile.
Il ricorrente ha infine fatto presente di aver presentato domanda di riscatto del periodo di studi universitari (1 settembre 1997 - 27 aprile 2000) per il conseguimento della Laurea in Scienze Politiche della durata legale di anni 4, respinta dall'INPDAP con provvedimento in data 8 aprile 2010 per decorrenza dei termini per la presentazione dell'istanza, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In proposito l'interessato lamenta che nulla viene indicato dalla legge sulla effettiva, costante o pregressa iscrizione per la presentazione della domanda di riscatto, mentre la contemporaneità tra servizio lavorativo e periodo di studi richiesto a riscatto viola il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito.
In conclusione, il ricorrente ha chiesto:
1) dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione del trattamento di quiescenza ex art. 40 e 42 del D.P.R. n. 1092/1973, con conseguente condanna al pagamento dei ratei di pensione non corrisposti dal 20.5.2000 oltre accessori di legge;
2) la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 così come modificato dall'art. 7 della legge n. 205/2000;
3) con vittoria delle spese di giudizio.
Con deposito in data 18 ottobre 2010 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, producendo ulteriore documentazione.
In data 9 luglio 2010 l'INPDAP ha depositato il fascicolo amministrativo degli atti afferenti il ricorso, costituendosi in giudizio con successiva memoria depositata il 3 novembre 2010.
Nel predetto atto l'Istituto ha premesso che, con sentenza n. 177/2009, questa Sezione ha già avuto modo di decidere su quanto oggi richiesto dal ricorrente, relativamente all'asserita maturazione del diritto a pensione, nel senso che "...la richiesta dell'interessato appare palesemente infondata (...)".
Secondo l'INPDAP, ci si trova dunque di fronte ad una evidente violazione del divieto di frazionamento della domanda inerente lo stesso rapporto, domanda che deve quindi essere dichiarata improcedibile. In effetti, l'art. 20 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, ai commi 7 e 8 stabilisce:
"7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 18 dicembre 1941, n. 1368.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione dell'art. 7".
L'INPDAP ha poi ribadito che quanto richiesto dal sig. M. viola il principio del ne bis in idem, essendo già stato oggetto di giudicato. In tale contesto, quanto deciso con la citata sentenza n. 177/2009 copre sia il dedotto che il deducibile.
Per quanto riguarda l'istanza di riscatto, l'INPDAP ne sostiene la totale infondatezza alla luce delle due seguenti considerazioni:
1) come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il periodo di cui si chiede la valorizzazione risulta già interamente ricoperto da contribuzione ai fini previdenziali. Trattasi, infatti, di periodo per il quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Corpo di Polizia di Stato;
2) l'istanza amministrativa per il riscatto del Diploma di Laurea (presentata il 3 settembre 2009) è stata inoltrata oltre i termini di decadenza all'uopo individuati dalla normativa di riferimento e, comunque, al di là di ogni ragionevole termine atto a garantire la certezza dei rapporti giuridici.
In conclusione, l'INPDAP ha chiesto, in via pregiudiziale, di pronunciare l'inammissibilità del presente ricorso e, nel merito, di rigettarlo stante l'evidente infondatezza delle domande proposte. In estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di un favorevole riscontro alle domande di parte ricorrente, l'INPDAP ha chiesto che sulle somme conseguentemente da erogarsi, previa declaratoria della prescrizione quinquennale, sia corrisposta la sola maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 1.1.1992, nei termini indicati dall'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91 - autenticamente interpretato dall'art. 45, 6° comma, della legge n. 448/98, oltre che in osservanza alle indicazioni all'uopo fornite dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.
All'odierna udienza il dott. Prato, in rappresentanza dell'INPDAP, ha osservato che la domanda del ricorrente è già stata oggetto di altro giudizio definito con sentenza n. 177/2009. Ha pertanto insistito per il rigetto e per la condanna del ricorrente alle spese da liquidarsi in modo equitativo.
Motivi della decisione
Relativamente alla domanda avente ad oggetto la concessione della pensione di anzianità a decorrere dal 20 maggio 2000, il ricorso è inammissibile.
Come è noto, nel nostro sistema processuale vige il fondamentale principio del ne bis in idem, ossia il divieto per qualsiasi giudice di pronunciarsi sulla materia che ha costituito oggetto di pronuncia passata in giudicato e ciò sia per una esigenza di economia processuale, sia per evitare un possibile contrasto di giudicati. Pertanto, se risulta che la medesima azione sia stata riproposta allo stesso o ad altro giudice, quest'ultimo, valutata l'effettiva identità, dovrà dare atto dell'eccezione di cosa giudicata.
Nella fattispecie non vi è dubbio che la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 177 del 31 luglio 2009 (passata in giudicato) si riferisca ad azione identica a quella qui riproposta, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo (petitum e causa pretendi).
Tale azione non può essere ripresentata in primo grado, atteso che se il ricorrente riteneva censurabile la decisione adottata dal giudice di prime cure (che ha negato la spettanza del diritto a pensione), avrebbe dovuto far valere le sue doglianze con gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal c.p.c., cioè con la proposizione dell'atto di appello.
Alla luce di quanto sopra, la segnalazione effettuata dall'Amministrazione controinteressata circa la sussistenza di una sentenza che ha già definito la questione, costituisce eccezione di giudicato, per cui, sul punto, il ricorso va dichiarato inammissibile perché afferente a causa già decisa.
A conclusione identica si perviene facendo applicazione delle norme di cui all'art. 20, commi 7 e 8 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, che impongono al giudice di dichiarare l'improcedibilità (inammissibilità) delle domande successive alla prima che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto.
Per completezza di esposizione si ribadisce che la pretesa del ricorrente è comunque infondata anche sul piano sostanziale, in quanto l'interessato al momento del congedo, non aveva l'anzianità sufficiente ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
E, difatti, quand'anche l'aumento del quinto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284 dovesse essere riconosciuto sull'intero servizio prestato, determinando una anzianità di convenzionale di anni 19 mesi 7 e giorni 9, ciò non sarebbe sufficiente alla maturazione del diritto a pensione, per la mancanza della necessaria anzianità al momento del congedo.
L'art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 1997 ha infatti previsto che il diritto alla pensione di anzianità del personale delle Forze di Polizia si consegue secondo le disposizioni di cui all'art. 1 commi 25, 26, 27 e 29 della legge n. 335 del 1995. Tale statuizione, a norma dell'art. 8 dello stesso D.Lgs., entra in vigore dal 1 gennaio 1998.
L'art. 59 della legge n. 449/1997 che, con effetto dal 1 gennaio 1998, ha introdotto sostanziali modifiche alla legge n. 335 del 1995 di riordino del sistema pensionistico, ha poi previsto che il personale della Polizia di Stato possa accedere ai trattamenti pensionistici anticipati, avendo già acquisito l'anzianità massima contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, al compimento dell'età anagrafica e con l'anzianità individuata dalla lettera b) del comma 12 della legge n. 449/1997, con il quale è stata sostituita la tabella B di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 1997, corrispondenti, per l'anno 2000, a 54 anni di età e 35 di anzianità, oppure 37 anni di anzianità.
Poiché tali requisiti non erano posseduti dal ricorrente alla data di cessazione del rapporto (20 maggio 2000), è evidente la carenza in capo allo stesso dei requisiti per il collocamento in pensione di anzianità.
Relativamente alla domanda avente ad oggetto l'istanza di riscatto del periodo di studi universitari (1 settembre 1997 - 27 aprile 2000) della durata legale di anni 4 per il conseguimento della Laurea in Scienze Politiche, il ricorso è infondato.
Il periodo di studi universitari indicato dall'interessato nell'istanza di riscatto (1 settembre 1997 - 27 aprile 2000) risulta infatti interamente coperto da contribuzione connessa al servizio prestato presso la Polizia di Stato (17 gennaio 1984 - 19 maggio 2000). Tale periodo non può quindi essere valutato (ai fini di pensione) due volte, come sancito dall'art. 2 comma 5°, ultimo periodo, del D.L. 1 ottobre 1982 n. 694, aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 1982, n. 881, che così dispone: "L'esercizio della facoltà di riscatto resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse".
A ciò si deve aggiungere che, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 1092 del 1973 "Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione".
Nella fattispecie il ricorrente, cessato dal servizio con decorrenza 20 maggio 2000, ha presentato domanda di riscatto solamente il 3 settembre 2009 e quindi ben oltre il termine decadenziale previsto dalla sopra richiamata normativa.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con riferimento alla prima domanda e infondato con riferimento alla seconda.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non ravvisandosi gli estremi per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 del c.p.c., come richiesto dall'INPDAP.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile e, in parte, infondato il ricorso in epigrafe presentato dal sig. #################
Nulla per le spese.
Si fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Torino, il 17 novembre 2010.
Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2011.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13 maggio 2010 presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale, il sig. ################# ha rappresentato di aver prestato servizio presso il Ministero dell'Interno - Polizia di Stato dal 17.1.1984 al 19.5.2000, per complessivi anni 16 mesi 4 e giorni 3, ai quali occorre aggiungere, per il computo della pensione, 1/5 del servizio effettivo prestato (anni 3 mesi 3 giorni 6), previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 27 maggio 1997 n. 284, giungendo al periodo convenzionale attribuibile a pensione di anni 19 mesi 7 e giorni 9.
Secondo il ricorrente, tale periodo convenzionale risulta utile a pensione in base alle normative vigenti al momento del collocamento in congedo in data 19.5.2000.
L'interessato ha poi fatto presente di aver presentato all'INPDAP nuova richiesta di pensione in data 11.9.2009, a seguito della sentenza di questa Corte n. 177/2009 che aveva respinto un suo precedente ricorso.
L'Istituto previdenziale, tuttavia, con l'impugnato provvedimento in data 8 aprile 2010, ribadiva che "al 20.5.2000, data di cessazione dal servizio presso il Ministero dell'Interno Questura di Omissis, non sussistevano i requisiti per il diritto a pensione".
Il ricorrente contesta la statuizione di cui sopra in quanto l'art. 58 del D.P.R. n. 335/82 prevede che le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al suddetto decreto sono quelle previste dal testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni, nonché con testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella "b", introdotta e sostituita con l'art. 2-bis del D.L. 19 dicembre 1984 n. 858 e poi dalla tabella 2 allegata al D.L. 5 ottobre 2000, n. 334. Pertanto esiste una normativa prevista dalla tabella antecedente al 5.10.2000 che deve essere applicata ai soggetti che vanno in pensione anteriormente a tale data.
Il sig. M. ha poi precisato che, contrariamente a quanto indicato dalla Prefettura di (...), la legge di aumento del periodo di servizio di 1/5 va applicata anche sul servizio prestato per 2 anni e 6 mesi in qualità di agente ausiliario e agente ausiliario trattenuto, come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione Civile.
Il ricorrente ha infine fatto presente di aver presentato domanda di riscatto del periodo di studi universitari (1 settembre 1997 - 27 aprile 2000) per il conseguimento della Laurea in Scienze Politiche della durata legale di anni 4, respinta dall'INPDAP con provvedimento in data 8 aprile 2010 per decorrenza dei termini per la presentazione dell'istanza, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In proposito l'interessato lamenta che nulla viene indicato dalla legge sulla effettiva, costante o pregressa iscrizione per la presentazione della domanda di riscatto, mentre la contemporaneità tra servizio lavorativo e periodo di studi richiesto a riscatto viola il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito.
In conclusione, il ricorrente ha chiesto:
1) dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione del trattamento di quiescenza ex art. 40 e 42 del D.P.R. n. 1092/1973, con conseguente condanna al pagamento dei ratei di pensione non corrisposti dal 20.5.2000 oltre accessori di legge;
2) la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 così come modificato dall'art. 7 della legge n. 205/2000;
3) con vittoria delle spese di giudizio.
Con deposito in data 18 ottobre 2010 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, producendo ulteriore documentazione.
In data 9 luglio 2010 l'INPDAP ha depositato il fascicolo amministrativo degli atti afferenti il ricorso, costituendosi in giudizio con successiva memoria depositata il 3 novembre 2010.
Nel predetto atto l'Istituto ha premesso che, con sentenza n. 177/2009, questa Sezione ha già avuto modo di decidere su quanto oggi richiesto dal ricorrente, relativamente all'asserita maturazione del diritto a pensione, nel senso che "...la richiesta dell'interessato appare palesemente infondata (...)".
Secondo l'INPDAP, ci si trova dunque di fronte ad una evidente violazione del divieto di frazionamento della domanda inerente lo stesso rapporto, domanda che deve quindi essere dichiarata improcedibile. In effetti, l'art. 20 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, ai commi 7 e 8 stabilisce:
"7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 18 dicembre 1941, n. 1368.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione dell'art. 7".
L'INPDAP ha poi ribadito che quanto richiesto dal sig. M. viola il principio del ne bis in idem, essendo già stato oggetto di giudicato. In tale contesto, quanto deciso con la citata sentenza n. 177/2009 copre sia il dedotto che il deducibile.
Per quanto riguarda l'istanza di riscatto, l'INPDAP ne sostiene la totale infondatezza alla luce delle due seguenti considerazioni:
1) come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il periodo di cui si chiede la valorizzazione risulta già interamente ricoperto da contribuzione ai fini previdenziali. Trattasi, infatti, di periodo per il quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Corpo di Polizia di Stato;
2) l'istanza amministrativa per il riscatto del Diploma di Laurea (presentata il 3 settembre 2009) è stata inoltrata oltre i termini di decadenza all'uopo individuati dalla normativa di riferimento e, comunque, al di là di ogni ragionevole termine atto a garantire la certezza dei rapporti giuridici.
In conclusione, l'INPDAP ha chiesto, in via pregiudiziale, di pronunciare l'inammissibilità del presente ricorso e, nel merito, di rigettarlo stante l'evidente infondatezza delle domande proposte. In estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di un favorevole riscontro alle domande di parte ricorrente, l'INPDAP ha chiesto che sulle somme conseguentemente da erogarsi, previa declaratoria della prescrizione quinquennale, sia corrisposta la sola maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 1.1.1992, nei termini indicati dall'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91 - autenticamente interpretato dall'art. 45, 6° comma, della legge n. 448/98, oltre che in osservanza alle indicazioni all'uopo fornite dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.
All'odierna udienza il dott. Prato, in rappresentanza dell'INPDAP, ha osservato che la domanda del ricorrente è già stata oggetto di altro giudizio definito con sentenza n. 177/2009. Ha pertanto insistito per il rigetto e per la condanna del ricorrente alle spese da liquidarsi in modo equitativo.
Motivi della decisione
Relativamente alla domanda avente ad oggetto la concessione della pensione di anzianità a decorrere dal 20 maggio 2000, il ricorso è inammissibile.
Come è noto, nel nostro sistema processuale vige il fondamentale principio del ne bis in idem, ossia il divieto per qualsiasi giudice di pronunciarsi sulla materia che ha costituito oggetto di pronuncia passata in giudicato e ciò sia per una esigenza di economia processuale, sia per evitare un possibile contrasto di giudicati. Pertanto, se risulta che la medesima azione sia stata riproposta allo stesso o ad altro giudice, quest'ultimo, valutata l'effettiva identità, dovrà dare atto dell'eccezione di cosa giudicata.
Nella fattispecie non vi è dubbio che la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 177 del 31 luglio 2009 (passata in giudicato) si riferisca ad azione identica a quella qui riproposta, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo (petitum e causa pretendi).
Tale azione non può essere ripresentata in primo grado, atteso che se il ricorrente riteneva censurabile la decisione adottata dal giudice di prime cure (che ha negato la spettanza del diritto a pensione), avrebbe dovuto far valere le sue doglianze con gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal c.p.c., cioè con la proposizione dell'atto di appello.
Alla luce di quanto sopra, la segnalazione effettuata dall'Amministrazione controinteressata circa la sussistenza di una sentenza che ha già definito la questione, costituisce eccezione di giudicato, per cui, sul punto, il ricorso va dichiarato inammissibile perché afferente a causa già decisa.
A conclusione identica si perviene facendo applicazione delle norme di cui all'art. 20, commi 7 e 8 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, che impongono al giudice di dichiarare l'improcedibilità (inammissibilità) delle domande successive alla prima che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto.
Per completezza di esposizione si ribadisce che la pretesa del ricorrente è comunque infondata anche sul piano sostanziale, in quanto l'interessato al momento del congedo, non aveva l'anzianità sufficiente ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
E, difatti, quand'anche l'aumento del quinto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284 dovesse essere riconosciuto sull'intero servizio prestato, determinando una anzianità di convenzionale di anni 19 mesi 7 e giorni 9, ciò non sarebbe sufficiente alla maturazione del diritto a pensione, per la mancanza della necessaria anzianità al momento del congedo.
L'art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 1997 ha infatti previsto che il diritto alla pensione di anzianità del personale delle Forze di Polizia si consegue secondo le disposizioni di cui all'art. 1 commi 25, 26, 27 e 29 della legge n. 335 del 1995. Tale statuizione, a norma dell'art. 8 dello stesso D.Lgs., entra in vigore dal 1 gennaio 1998.
L'art. 59 della legge n. 449/1997 che, con effetto dal 1 gennaio 1998, ha introdotto sostanziali modifiche alla legge n. 335 del 1995 di riordino del sistema pensionistico, ha poi previsto che il personale della Polizia di Stato possa accedere ai trattamenti pensionistici anticipati, avendo già acquisito l'anzianità massima contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, al compimento dell'età anagrafica e con l'anzianità individuata dalla lettera b) del comma 12 della legge n. 449/1997, con il quale è stata sostituita la tabella B di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 1997, corrispondenti, per l'anno 2000, a 54 anni di età e 35 di anzianità, oppure 37 anni di anzianità.
Poiché tali requisiti non erano posseduti dal ricorrente alla data di cessazione del rapporto (20 maggio 2000), è evidente la carenza in capo allo stesso dei requisiti per il collocamento in pensione di anzianità.
Relativamente alla domanda avente ad oggetto l'istanza di riscatto del periodo di studi universitari (1 settembre 1997 - 27 aprile 2000) della durata legale di anni 4 per il conseguimento della Laurea in Scienze Politiche, il ricorso è infondato.
Il periodo di studi universitari indicato dall'interessato nell'istanza di riscatto (1 settembre 1997 - 27 aprile 2000) risulta infatti interamente coperto da contribuzione connessa al servizio prestato presso la Polizia di Stato (17 gennaio 1984 - 19 maggio 2000). Tale periodo non può quindi essere valutato (ai fini di pensione) due volte, come sancito dall'art. 2 comma 5°, ultimo periodo, del D.L. 1 ottobre 1982 n. 694, aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 1982, n. 881, che così dispone: "L'esercizio della facoltà di riscatto resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse".
A ciò si deve aggiungere che, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 1092 del 1973 "Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione".
Nella fattispecie il ricorrente, cessato dal servizio con decorrenza 20 maggio 2000, ha presentato domanda di riscatto solamente il 3 settembre 2009 e quindi ben oltre il termine decadenziale previsto dalla sopra richiamata normativa.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con riferimento alla prima domanda e infondato con riferimento alla seconda.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non ravvisandosi gli estremi per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 del c.p.c., come richiesto dall'INPDAP.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile e, in parte, infondato il ricorso in epigrafe presentato dal sig. #################
Nulla per le spese.
Si fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Torino, il 17 novembre 2010.
Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2011.
- Thyssen, il pool guidato da Guariniello rischia di sparire: “Serve deroga a legge”.
- Thyssen, il pool guidato da Guariniello rischia di sparire: “Serve deroga a legge”.
Il procuratore aggiunto di Torino lancia l'allarme: il gruppo sicurezza sul lavoro perderà sei magistrati su nove perché la legge Mastella prevede l'obbligo della turnazione tra i pm. "E' come se a un ortopedico dopo dieci anni di attività dicano di ...fare il cardiologo"
Hanno cambiato la storia della giurisprudenza nell’ambito delle morti sul lavoro, eppure “alla fine dell’anno il nostro ‘gruppo sicurezza sul lavoro’ perderà sei magistrati su nove, il che significa perdere le professionalità che hanno portato a questo risultato”. Lo ha detto il procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, a capo del gruppo specializzato “Sicurezza del lavoro e tutela del consumatore”, dopo la sentenza del processo ThyssenKrupp. Per la legge Mastella i magistrati sono obbligati alla turnazione e molti incarichi nel pool decadranno presto, disperdendo le capacità di persone esperte. Mercoledì scorso in Quirinale durante la relazione sulla sicurezza sul lavoro il pm ha ricordato al presidente Giorgio Napolitano l’esistenza di questa norma che mette a rischio il funzionamento del pool. “Nessuno si sognerebbe di dire a un ortopedico che dopo 10 anni di attività deve fare il cardiologo”, commenta la collega Laura Longo, al suo fianco durante il processo insieme a Francesca Traverso.
Come già scritto da ilfattoquotidiano.it il 30 gennaio scorso dopo l’allarme lanciato dal procuratore generale Marcello Maddalena all’inaugurazione dell’anno giudiziario, per via di una norma del regolamento del Consiglio superiore della magistratura sulla “permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio” (già prevista nell’articolo 19 del D.Lgs. n. 160/2006), i magistrati non possono mantenere lo stesso ruolo per più di dieci anni. Per questo limite sei dei nove sostituti procuratori del pool di Guariniello dovranno cambiare collocazione entro la fine del 2011 e dopo di loro ne partirà un’altra nel 2013. Tra questi ci sono i quattro – oltre a Longo e Traverso anche Sara Panelli e Gianfranco Colace – che hanno affiancato il procuratore nelle indagini e nei processi ThyssenKrupp, Eternit e per il crollo al liceo Darwin. Ne rimarranno invece due, Elisa Buffa e Sara Noce, arrivate da poco.
“La rapidità dei processi è uno dei grandi problemi nell’ambito delle morti sul lavoro – spiega Guariniello a ilfattoquotidiano.it-. Se mancano queste professionalità create con fatica e nel corso di anni i procedimenti rallentano”. Cita una recente sentenza della Cassazione che proscioglie gli imputati di un processo per l’esplosione di un lanificio di Biella in cui morirono tre lavoratori e ne furono feriti cinque: “Purtroppo è finito tutto in prescrizione. Abbiamo bisogno di processi brevi e di indagini rapide, per questo c’è bisogno di specializzazione”.
“Le norme delle nostre materie sono molto tecniche e cambiano spesso – spiega Laura Longo – Il nostro è un gruppo molto specializzato”. Il suo incarico in questo pool è stato il suo primo ricoperto dopo aver vinto il concorso: “Era il 13 ottobre 2003 – ricorda –. All’inizio non sapevo istruire un fascicolo e portare avanti un processo, ma da allora mi sono costruita la professionalità giorno per giorno, per otto anni”. Un lavoro che porta a conoscere i codici e norme antinfortunistiche, di tutela del consumatore, sicurezza alimentare e molto altro; a saper lavorare con consulenti ed esperti in materie molto tecniche e a seguire la procedura in modo preciso. Una pratica che ha permesso loro di portare a termine un processo monstre e venerdì, nello stesso giorno della sentenza, cominciare la requisitoria per il crollo al liceo Darwin di Rivoli (To) in cui morì il diciassettenne Vito Scafidi. “Mi sembra paradossale – commenta Longo -. Si va sempre di più verso la specializzazione. Gli avvocati con cui trattiamo tutti i giorni sono sempre più preparati in materia e con questa norma si creerà una disparità. La norma svantaggia la magistratura e i soggetti che tuteliamo, le persone offese. Nessuno si sognerebbe di dire a un ortopedico che dopo 10 anni di attività deve fare il cardiologo”, chiosa.
Intanto continuano i contatti di Guariniello con l’esecutivo. Venerdì c’è stata una telefonata sull’andamento del processo e nei mesi scorsi Guariniello ha scritto un messaggio al governo: “Ho mandato un appunto al Ministero del Lavoro che si è mosso per cercare una soluzione. Ma questa passa dal coinvolgimento di altri settori del governo e poi bisogna vedere come intende muoversi il Csm. L’aspirazione sarebbe cambiare la norma o estendere una deroga al gruppo specialistico. Vorremmo che il problema venga affrontato e risolto”. Sacconi potrebbe anche aiutare Guariniello a realizzare il suo progetto, la creazione di una Procura nazionale specializzata nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. secondo l’agenzia di stampa Ansa, ne hanno parlato anche venerdì per telefono: “Il ministro è un promotore della procura esperta. Conto molto su di lui”.
http://www.ilfattoquotidiano.i t/2011/04/17/thyssen-il-pool-d i-guariniello-rischia-di-spari re-serve-deroga-a-legge/105118 /
Il procuratore aggiunto di Torino lancia l'allarme: il gruppo sicurezza sul lavoro perderà sei magistrati su nove perché la legge Mastella prevede l'obbligo della turnazione tra i pm. "E' come se a un ortopedico dopo dieci anni di attività dicano di ...fare il cardiologo"
Hanno cambiato la storia della giurisprudenza nell’ambito delle morti sul lavoro, eppure “alla fine dell’anno il nostro ‘gruppo sicurezza sul lavoro’ perderà sei magistrati su nove, il che significa perdere le professionalità che hanno portato a questo risultato”. Lo ha detto il procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, a capo del gruppo specializzato “Sicurezza del lavoro e tutela del consumatore”, dopo la sentenza del processo ThyssenKrupp. Per la legge Mastella i magistrati sono obbligati alla turnazione e molti incarichi nel pool decadranno presto, disperdendo le capacità di persone esperte. Mercoledì scorso in Quirinale durante la relazione sulla sicurezza sul lavoro il pm ha ricordato al presidente Giorgio Napolitano l’esistenza di questa norma che mette a rischio il funzionamento del pool. “Nessuno si sognerebbe di dire a un ortopedico che dopo 10 anni di attività deve fare il cardiologo”, commenta la collega Laura Longo, al suo fianco durante il processo insieme a Francesca Traverso.
Come già scritto da ilfattoquotidiano.it il 30 gennaio scorso dopo l’allarme lanciato dal procuratore generale Marcello Maddalena all’inaugurazione dell’anno giudiziario, per via di una norma del regolamento del Consiglio superiore della magistratura sulla “permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio” (già prevista nell’articolo 19 del D.Lgs. n. 160/2006), i magistrati non possono mantenere lo stesso ruolo per più di dieci anni. Per questo limite sei dei nove sostituti procuratori del pool di Guariniello dovranno cambiare collocazione entro la fine del 2011 e dopo di loro ne partirà un’altra nel 2013. Tra questi ci sono i quattro – oltre a Longo e Traverso anche Sara Panelli e Gianfranco Colace – che hanno affiancato il procuratore nelle indagini e nei processi ThyssenKrupp, Eternit e per il crollo al liceo Darwin. Ne rimarranno invece due, Elisa Buffa e Sara Noce, arrivate da poco.
“La rapidità dei processi è uno dei grandi problemi nell’ambito delle morti sul lavoro – spiega Guariniello a ilfattoquotidiano.it-. Se mancano queste professionalità create con fatica e nel corso di anni i procedimenti rallentano”. Cita una recente sentenza della Cassazione che proscioglie gli imputati di un processo per l’esplosione di un lanificio di Biella in cui morirono tre lavoratori e ne furono feriti cinque: “Purtroppo è finito tutto in prescrizione. Abbiamo bisogno di processi brevi e di indagini rapide, per questo c’è bisogno di specializzazione”.
“Le norme delle nostre materie sono molto tecniche e cambiano spesso – spiega Laura Longo – Il nostro è un gruppo molto specializzato”. Il suo incarico in questo pool è stato il suo primo ricoperto dopo aver vinto il concorso: “Era il 13 ottobre 2003 – ricorda –. All’inizio non sapevo istruire un fascicolo e portare avanti un processo, ma da allora mi sono costruita la professionalità giorno per giorno, per otto anni”. Un lavoro che porta a conoscere i codici e norme antinfortunistiche, di tutela del consumatore, sicurezza alimentare e molto altro; a saper lavorare con consulenti ed esperti in materie molto tecniche e a seguire la procedura in modo preciso. Una pratica che ha permesso loro di portare a termine un processo monstre e venerdì, nello stesso giorno della sentenza, cominciare la requisitoria per il crollo al liceo Darwin di Rivoli (To) in cui morì il diciassettenne Vito Scafidi. “Mi sembra paradossale – commenta Longo -. Si va sempre di più verso la specializzazione. Gli avvocati con cui trattiamo tutti i giorni sono sempre più preparati in materia e con questa norma si creerà una disparità. La norma svantaggia la magistratura e i soggetti che tuteliamo, le persone offese. Nessuno si sognerebbe di dire a un ortopedico che dopo 10 anni di attività deve fare il cardiologo”, chiosa.
Intanto continuano i contatti di Guariniello con l’esecutivo. Venerdì c’è stata una telefonata sull’andamento del processo e nei mesi scorsi Guariniello ha scritto un messaggio al governo: “Ho mandato un appunto al Ministero del Lavoro che si è mosso per cercare una soluzione. Ma questa passa dal coinvolgimento di altri settori del governo e poi bisogna vedere come intende muoversi il Csm. L’aspirazione sarebbe cambiare la norma o estendere una deroga al gruppo specialistico. Vorremmo che il problema venga affrontato e risolto”. Sacconi potrebbe anche aiutare Guariniello a realizzare il suo progetto, la creazione di una Procura nazionale specializzata nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. secondo l’agenzia di stampa Ansa, ne hanno parlato anche venerdì per telefono: “Il ministro è un promotore della procura esperta. Conto molto su di lui”.
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