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lunedì 18 aprile 2011

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 15-4-2011 n. 25/II/0005768 Art. 179, comma 8-bis, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. - Controlli in materia di autotrasporto. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva, Divisione II.

Nota 15 aprile 2011, n. 25/II/0005768 (1).

Art. 179, comma 8-bis, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. - Controlli in materia di autotrasporto.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva, Divisione II.



 

Alle


Direzioni regionali del lavoro
 

Alle


Direzioni provinciali del lavoro
 




Loro sedi
 

Alla


Regione siciliana
 




Area Interdipartimentale III
 




Via Maggiore Toselli, 34
 




90141 - Palermo

e, p.c.:


Alla


Provincia autonoma di Bolzano
 




Ufficio tutela sociale del lavoro
 




Palazzo 12
 




Via Canonico Michael Gamper, 1
 




39100 - Bolzano
 

Alla


Provincia autonoma di Trento
 




Servizio lavoro
 




Via Gilli, 4 - Centro nord tre
 




38100 - Trento




Al fine di incrementare l'efficacia all'azione ispettiva nel settore dell'autotrasporto, nonché di incentivare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza sociale e della circolazione, si richiama, tra le recenti modifiche al Codice della strada, il testo del comma 8-bis dell'art. 179, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i, disposizione aggiunta dalla L. n. 120/2010, secondo cui "in caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente aceertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso".

Considerato che l'effettuazione dei controlli presso la sede delle imprese esercenti autotrasporto è di competenza del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, s'invitano codesti Uffici ad assicurare l'attuazione di quanto previsto dalla norma sopracitata, provvedendo tempestivamente all'attivazione delle verifiche in materia di tempi di guida e di riposo nei confronti delle aziende segnalate dalla polizia stradale intervenuta in caso di incidenti con danno a persone o cose, sempre compatibilmente con lo svolgimento dell'attività di vigilanza già programmata.

Si confida nella consueta collaborazione.


Il Direttore generale

Dott. Paolo Pennesi



D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 28, art. 179
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 30

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