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lunedì 18 aprile 2011

Cassazione - Incidente stradale ed obbligo contestazione immediata violazioni - non sussiste -

 Corte di Cassazione Civile sezione II del 22 febbraio 2010 n. 4142

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-02-2010, n. 4142
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il giudice di pace di Crotone con sentenza del 2 dicembre 2005 accoglieva l'opposizione proposta da M.A. avverso il Prefetto di Crotone per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 8710/05, relativa a violazione dell'art. 146 C.d.S.. Rilevava che all'opponente era stato contestato di aver effettuato una svolta a sinistra predisponendosi sulla corsia di destra, anziche' su quella di sinistra e di aver cosi' causato il sinistro con altro veicolo;

che l'amministrazione aveva omesso la contestazione immediata dell'infrazione, sebbene vi fosse possibilita' di farlo, essendo i verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro.

La prefettura di Crotone ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9 novembre 2006; la M. e' rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perche' manifestamente fondato. Il ricorso denuncia violazione degli artt. 146, 200 e 201 C.d.S., dell'art. 384 reg. esec. C.d.S., della L. n. 689 del 1981, artt. 13, 22 e 23 dell'art 2700 c.c. nonche' erronea e insufficiente motivazione.

Espone che il verbale conteneva l'indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata, cioe' che "l'accertamento delle violazioni era avvenuto in seguito alla ricostruzione della dinamica di un sinistro con feriti che ha visto coinvolto il ricorrente". La censura coglie nel segno.

La sentenza riporta le circostanze del sinistro; riferisce la necessita' di un'istruttoria condotta con audizione di tre testimoni;

aggiunge che uno dei testi ha riferito di aver inutilmente segnalato ai vigili alcuni segni di scarrocciamento della vettura della M., ma giunge nell'ultima pagina all'affermazione che la contestazione immediata era pienamente possibile, perche' dall'insieme delle circostanze di fatto emergevano "tutti gli elementi concreti e circostanziati per desumere l'eventuale violazione di legge".

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "In tema di violazioni al codice della strada, la individuazione, contenuta nell'art. 384 reg. esec. C.d.S., delle ipotesi in cui e' consentita la mancata contestazione immediata della infrazione - che costituisce requisito di legittimita' dei successivi atti del procedimento sanzionatorio - non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicche' non e' precluso al giudice dell'opposizione riconoscere l'esistenza della impossibilita' di contestazione immediata dell'infrazione senza fare specifico riferimento ad una delle ipotesi espressamente previste dal citato art. 384 re. Esec. C.d.S.". (Cass. 7090/05). L'orientamento dominante e' ormai consolidato nel senso che compete al giudice di merito (Cass. 12865/08) valutare - con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua (Cass. 7415/09) - se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma
regolamentare, senza che, pero', al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sulle scelte operative e organizzative degli accertatori (Cass. 17573/05).

Nel caso di specie l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata appare apodittica e incongrua rispetto all'esposizione dei fatti contenuta nella stessa sentenza.

La natura del sinistro, che ha interessato due vetture che procedevano nella stessa direzione e che e' stato causato da svolta a sinistra con una vettura in fase di sorpasso sull'altra, dava infatti conto non certo della semplicita' del quadro presentatosi agli agenti verbalizzanti, ma - al contrario - della speciale complessita' della situazione. Ne derivava la necessita' non solo di misurazioni, rilievi (tanto complessi da indurre un teste a sollecitarne di altri) e accertamenti di fatto, ma soprattutto di una successiva meditazione e valutazione degli stessi, da effettuare, inevitabilmente, in ufficio. La pretesa del giudicante di una immediata contestazione consiste in definitiva, in un contesto come quello descritto, in una inammissibile revisione dei metodi organizzativi e di lavoro della forza di polizia intervenuta, con un indebito sindacato sul modo di agire degli stessi. La possibilita' della contestazione immediata non poteva essere tratta, come ritenuto dalla sentenza
impugnata (pag.

5), dalla mera constatazione, ancorche' poi valorizzata in sede di verbalizzazione, della posizione dei veicoli rispetto all'asse stradale, giacche' il rilievo statico impone, prima di contestare una violazione sulla condotta di guida, la ricostruzione della dinamica del sinistro. Tale ricostruzione implica necessariamente, in contesti siffatti, studio e riflessione sulla posizione rilevata e sulle altre circostanze positivamente accertate o di cui viene valutata l'assenza di riscontro, ditalche' risulta del tutto insufficiente e intrinsecamente irrazionale la motivazione della sentenza fondata sulla rilevabilita' ictu oculi della posizione dei veicoli e quindi della immediata contestabilita' della violazione. La decisione impugnata riposa su una nozione del tutto teorica di possibilita' della contestazione immediata, che prescinde dal senso proprio della disposizione normativa, che e' quello di imporre all'agente accertatore la contestazione immediata in funzione della possibilita'
del trasgressore di esercitare la propria difesa con prontezza. Tale possibilita' nel caso di sinistro stradale e successivo intervento delle forze dell'ordine non e' certamente compromessa (al contrario di quanto avviene nella normale dinamica automobilistica), ma anzi favorita dal differimento della contestazione, che consente, come rilevato in ricorso, l'approfondimento della vicenda e l'acquisizione di informazioni e dichiarazioni spontanee, eventualmente anche successive ai rilievi immediati, provenienti da terzi e dal trasgressore medesimo.

Il giudice di primo grado ha dunque fatto malgoverno della legge applicabile, con la conseguenza che il ricorso va accolto sotto ogni profilo.

La sentenza impugnata va cassata e si puo' far luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacche' non v'e' margine, sulla base dei fatti accertati in sentenza e delle disposizioni applicabili, per diversa valutazione in sede di rinvio. Le spese si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso delle spese prenotate a debito.

Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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