Nota 18 maggio 2011, n. 21 (1).
Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2011 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, d’intesa con la Direzione centrale organizzazione e qualità, la Direzione centrale sistemi informativi ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Alle
Direzione provinciali e territoriali
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Al
Ministero della pubblica istruzione
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Agli
Uffici Scolastici Regionali
Agli
Uffici scolastici provinciali (ex centri servizi amministrativi)
Alla
Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di Bolzano
Alla
Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di Trento
All’
Intendenza scolastica per le scuole in lingua tedesca Bolzano
All'
Intendenza scolastica per le scuole delle località ladine
Bolzano
1. Procedura trasferimento dati
Si conferma la procedura di trasferimento dei dati utilizzata nei precedenti anni per il personale del comparto scuola, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico - pratici (I.T.P.) provenienti dagli Enti locali per effetto dell'articolo 8 della L. 3 maggio 1999, n. 124, che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2011.
A partire dal corrente anno, la liquidazione delle pensioni è effettuato tramite l'applicativo Pensioni SIN, salvi i casi particolari individuati al paragrafo 2 e tenendo conto del criterio di competenza esplicitato al paragrafo 3 della presente nota.
Si segnala che all'interno della procedura è previsto un apposito campo per l'informazione relativa all'adesione al Fondo Credito.
Dai flussi informatici continuano ad essere escluse le pratiche concernenti il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del D.M. n. 331/1997. Ne consegue che nei confronti di quest'ultimo, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) dovranno inviare esclusivamente il prospetto cartaceo con la documentazione prescritta.
Nei confronti del personale in oggetto, la cui cessazione al 1° settembre 2011 è stata comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il suddetto dicastero provvede ad aggiornare e sostituire i dati ricevuti con quelli presenti nella banca dati SPT in merito alle detrazioni fiscali spettanti.
Per il personale della scuola, che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2011, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) hanno già inoltrato i prospetti dati inseriti nei primi due flussi che verranno trasferiti alle sedi in data 23 maggio p.v; i medesimi Uffici provvederanno ad inviare alle Sedi dell'Inpdap gli ulteriori prospetti dati inseriti nell'apposito supporto magnetico secondo le scadenze di seguito riportate ed indipendentemente dalla tipologia della scuola:
- 27 maggio;
- 17 giugno;
- 30 giugno.
Si invitano le Sedi provinciali e territoriali a definire con sollecitudine le posizioni pensionistiche che verranno di volta in volta trasferite attraverso i flussi informatici.
Gli Uffici scolastici provinciali dovranno inviare, in concomitanza con la trasmissione informatica dei dati, i prospetti cartacei relativi alle pratiche inserite nel flusso.
Si rammenta che in virtù dell'intesa con la Direzione Informatica del MEF, i dati riferiti alle detrazioni fiscali per familiari a carico ex art. 12 del TUIR per il personale scolastico vengono trasferiti alle Sedi provinciali e territoriali dell'Inpdap mediante procedura automatizzata.
La Direzione Sistemi Informativi caricherà nell'applicativo DETRA 2011 le dichiarazione individuali riferite al 2011, così come comunicate al MEF dal personale scolastico in costanza di servizio. La dichiarazione disponibile sull'applicativo DETRA 2011 sarà automaticamente abbinata tramite codice fiscale e produrrà gli effetti economici di riconoscimento delle detrazioni in concomitanza delle progressive lavorazioni per il pagamento previste nei sistemi GPPweb e SIN.
Nel caso in cui la sede riceva una nuova o diversa richiesta di detrazioni per carichi familiari dovrà inserire una nuova dichiarazione secondo le modalità in uso che prevedono, nell'ipotesi di variazione delle detrazioni, la possibilità di avvalersi della funzione "copia" per recuperare le informazioni dei familiari già disponibili nei sistemi.
Ancorché l'informazione risulti nel flusso informatico, al prospetto cartaceo dovrà essere allegata, debitamente sottoscritta, anche l'eventuale adesione esplicita dell'interessato all'iscrizione, in qualità di pensionato, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP prevista dall'art. 3-bis della L. n. 222 del 22 novembre 2007, che ha convertito in legge il D.L. n. 159 del 1 ottobre 2007, secondo quanto disposto dalla nota 29 febbraio 2008, n. 1 della Direzione Centrale Credito di questo Istituto. Dovrà essere utilizzato a tal fine il modulo di adesione, scaricabile dal sito internet dell'Istituto.
2. Utilizzo procedura S7 web - Casi particolari
Come precisato nel precedente paragrafo, a partire da quest'anno sono liquidate con l'applicativo Pensioni SIN le pensioni di tutto il personale del comparto scuola, ad eccezione di quelle concernenti il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.M. n. 331/1997 che, non inserite nei flussi informatici, continueranno ad essere liquidate con la procedura S7 web.
La medesima procedura S7 web continuerà, altresì, ad essere utilizzata nei casi in cui, a favore di un pensionando scuola con cessazione 2011, risulti in pagamento su Gpp web una partita di pensione ad altro titolo; a tal fine è in corso di predisposizione una nota tecnica nella quale sarà fornito un elenco di nominativi esclusi dalla lavorazione in Sin in quanto già presenti a sistema.
Otre alle casistiche sopra illustrate, si potrebbe verificare l'ipotesi in cui un soggetto ricompreso tra il personale A.T.A. o tra gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P), provenienti dagli Enti locali, chieda la liquidazione del trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato con le regole della Cassa Stato e quello correlato alla Cassa pensioni dipendenti enti locali; nell'ipotesi in cui risulti più favorevole il calcolo con le regole degli Enti locali, la liquidazione della pensione dovrà necessariamente avvenire tramite l'applicativo pensioni S7 web.
3. Applicazione del criterio di competenza per la lavorazione delle pensioni scuola 2011
Con le disposizioni previste dalla nota 26 gennaio 2005, n. 85, dalla nota 4 febbraio 2005, n. 102, dalla nota 6 maggio 2005, n. 401 e da ultimo con nota n. 584 del 18 aprile 2008 della D.C. Organizzazione e Qualità (allora D.C. Sviluppo Organizzativo e Formazione), sono stati delineati i criteri generali di competenza per la gestione delle pratiche istituzionali da parte delle unità operative dell'INPDAP. In coerenza alle suddette note, con il nuovo assetto organizzativo delle Sedi Provinciali/Territoriali e, soprattutto, con i principi guida dell'Istituto che privilegiano il rapporto tra le Sedi Inpdap e gli Enti/Amministrazioni nell'attribuzione della competenza si è passati da un criterio basato sulla residenza dell'iscritto ad un criterio che fa riferimento alla "Sede di lavoro" quale luogo dove l'iscritto svolge la propria attività lavorativa (Provincia - CAP-COP).
Al fine di consentire l'individuazione dell'ultima scuola di appartenenza, il MIUR ha invitato gli istituti scolastici a trasmettere correttamente i dati richiesti e, in particolare, il CAP e il COP della scuola in modo da rispettare, nella generalità dei casi, il criterio di ripartizione individuato da questo Istituto.
Nei casi residuali, che dovrebbero rivestire natura di eccezionalità, in cui il MIUR si trovi nelle condizioni di non poter fornire il dato relativo all'ultima scuola di riferimento, provvederà ad indicare l'USP (Ex CSA - Provveditorato Provinciale) di riferimento.
Di conseguenza queste pratiche saranno indirizzate verso la Sede INPDAP competente per la gestione degli USP, nella fattispecie delle Province su cui insistono le Sedi territoriali, il flusso verrà indirizzato a Roma 1, Milano 1, Napoli 2 e Torino 1.
Le sedi territoriali realmente competenti, che nel frattempo hanno ricevuto correttamente il cartaceo, potranno farsi assegnare la competenza del flusso inviando a DCSI ASSISTENZA UTENTI una mail con oggetto "TRASFERIMENTO COMPETENZA PENSIONI MIUR 2011", con l'elenco dei nominativi e relativi codici fiscali dei pensionandi per i quali viene chiesta la assegnazione della competenza sul SIN.
Ovviamente per i casi particolari indicati al paragrafo 2 e/o comunque per quelle pratiche che continueranno ad essere gestite su S7 Web, l'eventuale reindirizzamento delle pratiche tra Sedi avverrà con le solite modalità previste per S7 Web, così come avvenuto negli anni precedenti.
La presente nota è diramata d'intesa con la DC Organizzazione e Qualità, con la DC Sistemi Informativi e con il Ministero della pubblica istruzione.
Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino
L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8
D.M. 29 luglio 1997, n. 331
D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 3-bis
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12
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martedì 24 maggio 2011
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 18-5-2011 n. 21 Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2011 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, d’intesa con la Direzione centrale organizzazione e qualità, la Direzione centrale sistemi informativi ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Ministero dell'interno Circ. 19-5-2011 n. 300/A/4686/11/101/3/3/14 Decr. 30 marzo 2011 concernente "Rilevazioni degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, C.d.S., destinati ad alimentare il Fondo contro incidentalità notturna". Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Circ. 19 maggio 2011, n. 300/A/4686/11/101/3/3/14 (1).
Decr. 30 marzo 2011 concernente "Rilevazioni degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, C.d.S., destinati ad alimentare il Fondo contro incidentalità notturna".
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome Trento-Bolzano
Alla
Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Roma
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Roma
Al
Ministero della giustizia
Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria
Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
Come noto, l'art. 6-bis del D.L. n. 117/2007, convertito nella L. n. 160/2007, ha previsto che le violazioni degli articoli 141 - 142 (velocità), 145 (precedenza), 146 (violazione della segnaletica stradale), 149 (distanza di sicurezza), 154 (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre), 174 (tempi di guida e di riposo), 176, commi 19 e 20 (comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) e 178 (documenti di viaggio per i trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo), nonché degli articoli 186 e 187 C.d.S., commesse tra le ore 22 e le ore 7, sono oggetto di incremento di 1/3 della sanzione edittale.
Quando la violazione è accertata da uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 208, comma 1, primo periodo [1], il maggior gettito derivante dall'incremento per la violazione commessa nelle ore notturne, è destinata ad alimentare il fondo di incidentalità notturna istituito proso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per dare concreta attuazione alle disposizioni sopraindicate, il Decr. 30 marzo 2011, che si allega, ha previsto le modalità di versamento delle somme destinate ad alimentare il predetto fondo per l'incidentalità notturna.
Gli incrementi delle sanzioni commesse nelle ore notturne devono essere corrisposte dagli utenti che ne sono responsabili insieme alla somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa prevista dalle norme sopraindicate.
Quando viene effettuato il pagamento in misura ridotta, la somma è corrisposta direttamente all'organo accertatore, con le modalità da questi indicate. Se, invece, è corrisposta a seguito di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 204-bis, la somma è corrisposta mediante un modulo F23, direttamente sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
La norma attuativa ha, inoltre, previsto che, al fine di rilevare statisticamente l'entità delle somme versate a titolo di incremento delle citate sanzioni amministrative pecuniarie, il Ministero dell'Interno - Servizio Polizia Stradale - riceva dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b), c), d), f), f -bis), e comma 3, lettere a), d), e) ed f) C.d.S., utilizzando gli allegati 1 e 2 al Decr., la comunicazione delle somme effettivamente riscosse per le richiamate violazioni, e il loro relativo incremento, e postagirate sul capitolo di bilancio 2454/15.
Il Servizio Polizia Stradale, con cadenza trimestrale, comunicherà al Ministero dell'Economia e delle Finanze (utilizzando l'allegato 1) l'ammontare complessivo dell'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie destinato ad alimentare il fondo incidentalità.
Sulla base delle disposizioni sopraindicate, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, quando il verbale di contestazione non sia stato definito con il pagamento in misura ridotta o sia stato proposto ricorso avverso, provvederanno ad indicare, nei provvedimenti prefettizi, la modalità di pagamento dell'incremento della sanzione attraverso l'utilizzo del modello F23, indicando il capitolo di bilancio 2454/15.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è pregato di voler estendere il contenuto della presente agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 3, lettere a), d), e) ed f) C.d.S.
per il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Giuffrè
[1] Cioè da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione.
Allegato
Decr. 30 marzo 2011
Rilevazione degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, destinati ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna (Gazz. Uff. 16 maggio 2011, n. 112)
Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
di concerto con
Il Ragioniere generale dello Stato
Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia
e
Il Capo del dipartimento per i trasporti
Visto l’art. 3, comma 55, lettera d), della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che apporta delle modifiche all’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l’art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente il fondo contro l’incidentalità notturna;
Visti gli articoli 186, commi 2-sexies e 2-octies, 187, comma 1-quater, 195, comma 2-bis, e 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativi all’alimentazione ed alla disciplina del predetto fondo;
Considerato che l’art. 208, comma 2-bis, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinvia ad un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità per la rilevazione trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 195, comma 2-bis, del richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché per il trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, dello stesso decreto legislativo n. 285, destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna;
Decreta:
Art. 1
1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente normativa, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono corrisposti dal trasgressore o dai soggetti indicati dall’art. 196 del medesimo decreto legislativo, unitamente alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l’indicazione della specifica distinzione, sugli appositi conti correnti degli uffici da cui dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero attraverso il pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi.
2. Nei casi indicati dall’art. 204, comma 2, e dall’art. 204-bis comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti dai soggetti ivi indicati, mediante modulo "F23", sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell’art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall’art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché in tutti i casi in cui si proceda a riscossione coattiva ai sensi dell’art. 206, del medesimo decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti, dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, all’agente della riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l’indicazione della specifica distinzione, in conformità alle procedure amministrative e contabili vigenti.
Art. 2
1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti indicati all’art. 208, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero dell’interno, attraverso il modulo di cui all’allegato 1, il numero delle violazioni di cui all’art. 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, accertate dai propri dipendenti, con l’indicazione dell’incremento ivi previsto, nonché con l’ammontare complessivo delle relative somme effettivamente versate dai trasgressori nel trimestre precedente.
2. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell’interno comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, in un unico documento, l’ammontare complessivo dell’incremento di cui al comma 1, corrispondente a quanto affluito nell’apposito capitolo di entrata dello Stato, di cui all’art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 3
1. Gli uffici di cui all’art. 2, comma 1, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi, entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell’art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell’art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato, utilizzando il modello di distinta di cui all’allegato 2.
Art. 4
1. La quota del venti per cento dell’ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è corrisposta dalla persona tenuta al pagamento della pena pecuniaria versata, attraverso modulo «F23», sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell’art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
Allegato 1
INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO
Indirizzo Ufficio o Comando
Al Ministero dell’Interno
Ufficio ………….
Via…………….
ROMA
Comunicazione ai sensi dell’articolo 2 del Decr. 30 marzo 2011 , di attuazione dell’articolo 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Ai sensi dell’articolo 2 del Decr. 30 marzo 2010 si comunica che il personale dipendente da questo Ufficio ha accertato le seguenti violazioni di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesse nelle ore notturne.
Periodo di accertamento ………. trimestre dell’anno…………..
Violazioni ai seguenti articoli del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Numero delle violazioni accertate nelle ore notturne (dalle 22 alle 07)
Somme effettivamente riscosse nel trimestre di riferimento per le violazioni indicate
Quota destinata ad alimentare il Fondo Nazionale di cui all’art. 6-bis del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
Art. 141
€
€
Art. 142
€
€
Art. 145
€
€
Art. 146
€
€
Art. 149
€
€
Art. 154
€
€
Art. 174
€
€
Art.176, commi 19 e 20
€
€
Art. 178
€
€
TOTALE
€
€
La quota delle somme sopraindicate riscosse per le violazioni di cui all’art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono state oggetto di operazioni di postagiro sul Capitolo 2454/15 - Capo XV denominato “Versamento degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinati al fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto legge n. 117/2007”.
Data ____________
__________________________
Firma dirigente Ufficio o Comando
Referente
Recapiti responsabile procedimento
Qualifica
Cognome e Nome
Utenza Rintracciabile
Allegato 2
Distinta di versamento
Scarica il file
Decr. 30 marzo 2011
Decr. 30 marzo 2011, art. 2
D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6-bis
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 195
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Ministero dell'interno Circ. 19-4-2011 n. 300/A/3727/11/116/6 Art. 9 del Codice della Strada. Competizioni motoristiche su strada. Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato. Circ. 19 aprile 2011, n. 300/A/3727/11/116/6 (1).
Art. 9 del Codice della Strada. Competizioni motoristiche su strada.
(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle
Prefetture - uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta regionale della Valle D'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Roma
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Roma
Al
Ministero della giustizia
Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria
Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
A seguito del mutato quadro normativo ed in relazione alla posizione assunta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 41377 dell’11 maggio 2010, appare opportuno modificare le direttive impartite in tema di autorizzazioni per le competizioni motoristiche su strada con circolare n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.
Come è noto, le competizioni sportive con veicoli a motore sulle strade ed aree pubbliche sono consentite previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del Codice della Strada.
A mente dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, il rilascio di tali autorizzazioni presuppone una serie di adempimenti, tra cui la richiesta del nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corredata del preventivo parere del C.O.N.I.
In considerazione dell'esigenza di verificare il carattere sportivo di una competizione, infatti, appare utile anche l'acquisizione del parere del C.O.N.I., espresso dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana), quale che sia il tipo di manifestazione. Restano salve le manifestazioni di regolarità alle quali partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del C.d.S., purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
La presente direttiva sostituisce tutte quelle precedenti emanate da questa Direzione, in particolare la Circ. n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Il Direttore centrale
Giuffrè
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 60
(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle
Prefetture - uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta regionale della Valle D'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Roma
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Roma
Al
Ministero della giustizia
Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria
Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
A seguito del mutato quadro normativo ed in relazione alla posizione assunta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 41377 dell’11 maggio 2010, appare opportuno modificare le direttive impartite in tema di autorizzazioni per le competizioni motoristiche su strada con circolare n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.
Come è noto, le competizioni sportive con veicoli a motore sulle strade ed aree pubbliche sono consentite previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del Codice della Strada.
A mente dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, il rilascio di tali autorizzazioni presuppone una serie di adempimenti, tra cui la richiesta del nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corredata del preventivo parere del C.O.N.I.
In considerazione dell'esigenza di verificare il carattere sportivo di una competizione, infatti, appare utile anche l'acquisizione del parere del C.O.N.I., espresso dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana), quale che sia il tipo di manifestazione. Restano salve le manifestazioni di regolarità alle quali partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del C.d.S., purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
La presente direttiva sostituisce tutte quelle precedenti emanate da questa Direzione, in particolare la Circ. n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Il Direttore centrale
Giuffrè
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 60
SICUREZZA: POLIZIA INVESTE CC SU PRATO A BOLZANO, POLEMICHE SINDACO, MENO PATTUGLIAMENTI IN AUTO IN ZONE RICREATIVE
SICUREZZA: POLIZIA INVESTE CC SU PRATO A BOLZANO, POLEMICHE
SINDACO, MENO PATTUGLIAMENTI IN AUTO IN ZONE RICREATIVE
(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - Una pattuglia di polizia ha
involontariamente investito un carabiniere fuori servizio che si
era straiato sui prati del Talvera a Bolzano per prendere il
sole. Sull'incidente, banale e fortunatamente senza serie
conseguenze, si e' accesso un dibattito politico sui
pattugliamenti della forze dell'ordine nelle zone pedonali.
La questura ha giustificato la presenza di pattuglie
motorizzate nella zona ricreativa, molto frequentata da famiglie
e giovani, con la presenza di spacciatori.
Il sindaco Luigi Spagnolli ha invece auspicato una riduzione
dei pattugliamenti in automobile sui prati del Talvera.
''Sarebbe - ha detto - un segnale positivo per l'intera
citta'''. ''A volte queste perlustrazioni sembrano un po'
spettacolari'', ha aggiunto il sindaco, dicendosi convinto che
''la questione puo' essere risolta con il buonsenso''. (ANSA).
WA
24-MAG-11 16:57 NNNN
SINDACO, MENO PATTUGLIAMENTI IN AUTO IN ZONE RICREATIVE
(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - Una pattuglia di polizia ha
involontariamente investito un carabiniere fuori servizio che si
era straiato sui prati del Talvera a Bolzano per prendere il
sole. Sull'incidente, banale e fortunatamente senza serie
conseguenze, si e' accesso un dibattito politico sui
pattugliamenti della forze dell'ordine nelle zone pedonali.
La questura ha giustificato la presenza di pattuglie
motorizzate nella zona ricreativa, molto frequentata da famiglie
e giovani, con la presenza di spacciatori.
Il sindaco Luigi Spagnolli ha invece auspicato una riduzione
dei pattugliamenti in automobile sui prati del Talvera.
''Sarebbe - ha detto - un segnale positivo per l'intera
citta'''. ''A volte queste perlustrazioni sembrano un po'
spettacolari'', ha aggiunto il sindaco, dicendosi convinto che
''la questione puo' essere risolta con il buonsenso''. (ANSA).
WA
24-MAG-11 16:57 NNNN
CNR: Ace-inibitore contro insufficienza renale in obesi, é possibile ridurre il rischio
SALUTE. CNR: ACE-INIBITORE CONTRO INSUFFICIENZA RENALE IN OBESI
È POSSIBILE RIDURRE IL RISCHIO.
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Ridurre il rischio di insufficienza
renale allo stadio terminale nei pazienti obesi e' possibile
grazie alla somministrazione di un Ace-inibitore". A dirlo uno
studio dell'Ibim-Cnr di Reggio Calabria e dell'Istituto Mario
Negri di Bergamo, pubblicato sul Journal of American Society of
Nephrology (Jasn).
"Un italiano su dieci circa soffre di obesita'- continua la
nota- uno su quattro e' in sovrappeso e la situazione non e'
certo migliore negli Stati Uniti, dove ben il 25% degli americani
risulta 'oversize' e, cosa ancor piu' preoccupante, e' obeso un
paziente su quattro che inizia la dialisi". Carmine Zoccali,
responsabile della Commessa di Reggio Calabria dell'Istituto di
biomedicina e immunologia molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche (Ibim-Cnr) e direttore dell'Unita' operativa di
nefrologia e trapianto renale Ospedali riuniti di Reggio Calabria
sottolinea che "oggi l'obesita' e' considerata la causa piu'
frequente di insufficienza renale cronica, tanto che il rischio
di contrarla risulta piu' che triplicato nei soggetti con
obesita' lieve (Indice di massa corporea, Imc, tra 30 e 35 Kg/m2)
e addirittura sette volte maggiore in quelli con obesita' severa
(Imc maggiore di 40 Kg/m2). Nonostante la frequenza della
malattia renale cronica legata all'obesita', la ricerca specifica
sui farmaci che possono ridurre e/o prevenire il danno renale
negli obesi e' ancora molto limitata".
In questo ambito di ricerca, il team dell'Ibim-Cnr di Reggio
Calabria e i ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Bergamo
hanno effettuato una nuova analisi dello studio Ramipril Efficacy
in Nephrology (Rein) appena pubblicata sul Journal of American
Society of Nephrology (Jasn). Lo studio riguarda il ruolo del
Ramipril, un inibitore dell'enzima che regola la sintesi
dell'ormone angiotensina II, prodotto in larga preponderanza dal
rene ma anche dalle arterie e dal cuore, fondamentale per il
controllo del tono vascolare e del circolo renale. (SEGUE)
(Com/Gas/ Dire)
14:35 24-05-11
NNNN
SALUTE. CNR: ACE-INIBITORE CONTRO INSUFFICIENZA RENALE IN OBESI -2-
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Alti livelli di angiotensina II possono
determinare un aumento della pressione arteriosa e, al contempo,
un'alta pressione di filtrazione nei glomeruli renali, una
delicatissima e fondamentale componente microscopica dei reni",
spiega Zoccali. L'indagine ha analizzato i dati di un precedente
studio randomizzato, placebo-controllo, che aveva esaminato gli
effetti del Ramipril in 337 pazienti adulti di ambo i sessi, con
malattie renali proteinuriche (presenza di proteine nelle urine)
non correlate al diabete. La velocita' di progressione di queste
malattie e gli effetti del Ramipril sono stati poi confrontati
nei pazienti obesi e in sovrappeso rispetto a quelli normopeso.
"Dalla ricerca e' emerso che il Ramipril ha abbassato
notevolmente il rischio di progressione verso la fase terminale
dell'insufficienza renale in tutte e tre le categorie ponderali
(normopeso, sovrappeso e obesita'), ma l'entita' della riduzione
del rischio e' risultata maggiore per i pazienti obesi, circa
l'86% rispetto al 45% di quelli normopeso", rileva il ricercatore
dell'Ibim-Cnr.
"Questa osservazione e' importante in quanto, nei pazienti
trattati con placebo, gli obesi erano proprio la categoria a
rischio piu' alto di sviluppare nefropatia all'ultimo stadio, con
un rischio piu' che doppio di finire in dialisi rispetto ai
normopeso". Rimane ancora da dimostrare, conclude Zoccali, "se
gli Ace-inibitori come il Ramipril hanno lo stesso effetto
protettivo anche nei pazienti con piu' bassi livelli di
proteinuria o in totale assenza, in attesa di conferma anche dei
risultati della ricerca su studi effettuati in pazienti di altre
etnie. È pero' confermato che l'uso del Ramipril e,
probabilmente, l'uso di altri Ace inibitori non solo e' in grado
di ridurre la pressione arteriosa ma anche di correggere
l'aumento della pressione di filtrazione a livello glomerulare,
cosi' risultando utile nel ritardare la progressione della
malattia renale nei pazienti obesi".
(Com/Gas/ Dire)
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È POSSIBILE RIDURRE IL RISCHIO.
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Ridurre il rischio di insufficienza
renale allo stadio terminale nei pazienti obesi e' possibile
grazie alla somministrazione di un Ace-inibitore". A dirlo uno
studio dell'Ibim-Cnr di Reggio Calabria e dell'Istituto Mario
Negri di Bergamo, pubblicato sul Journal of American Society of
Nephrology (Jasn).
"Un italiano su dieci circa soffre di obesita'- continua la
nota- uno su quattro e' in sovrappeso e la situazione non e'
certo migliore negli Stati Uniti, dove ben il 25% degli americani
risulta 'oversize' e, cosa ancor piu' preoccupante, e' obeso un
paziente su quattro che inizia la dialisi". Carmine Zoccali,
responsabile della Commessa di Reggio Calabria dell'Istituto di
biomedicina e immunologia molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche (Ibim-Cnr) e direttore dell'Unita' operativa di
nefrologia e trapianto renale Ospedali riuniti di Reggio Calabria
sottolinea che "oggi l'obesita' e' considerata la causa piu'
frequente di insufficienza renale cronica, tanto che il rischio
di contrarla risulta piu' che triplicato nei soggetti con
obesita' lieve (Indice di massa corporea, Imc, tra 30 e 35 Kg/m2)
e addirittura sette volte maggiore in quelli con obesita' severa
(Imc maggiore di 40 Kg/m2). Nonostante la frequenza della
malattia renale cronica legata all'obesita', la ricerca specifica
sui farmaci che possono ridurre e/o prevenire il danno renale
negli obesi e' ancora molto limitata".
In questo ambito di ricerca, il team dell'Ibim-Cnr di Reggio
Calabria e i ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Bergamo
hanno effettuato una nuova analisi dello studio Ramipril Efficacy
in Nephrology (Rein) appena pubblicata sul Journal of American
Society of Nephrology (Jasn). Lo studio riguarda il ruolo del
Ramipril, un inibitore dell'enzima che regola la sintesi
dell'ormone angiotensina II, prodotto in larga preponderanza dal
rene ma anche dalle arterie e dal cuore, fondamentale per il
controllo del tono vascolare e del circolo renale. (SEGUE)
(Com/Gas/ Dire)
14:35 24-05-11
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SALUTE. CNR: ACE-INIBITORE CONTRO INSUFFICIENZA RENALE IN OBESI -2-
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Alti livelli di angiotensina II possono
determinare un aumento della pressione arteriosa e, al contempo,
un'alta pressione di filtrazione nei glomeruli renali, una
delicatissima e fondamentale componente microscopica dei reni",
spiega Zoccali. L'indagine ha analizzato i dati di un precedente
studio randomizzato, placebo-controllo, che aveva esaminato gli
effetti del Ramipril in 337 pazienti adulti di ambo i sessi, con
malattie renali proteinuriche (presenza di proteine nelle urine)
non correlate al diabete. La velocita' di progressione di queste
malattie e gli effetti del Ramipril sono stati poi confrontati
nei pazienti obesi e in sovrappeso rispetto a quelli normopeso.
"Dalla ricerca e' emerso che il Ramipril ha abbassato
notevolmente il rischio di progressione verso la fase terminale
dell'insufficienza renale in tutte e tre le categorie ponderali
(normopeso, sovrappeso e obesita'), ma l'entita' della riduzione
del rischio e' risultata maggiore per i pazienti obesi, circa
l'86% rispetto al 45% di quelli normopeso", rileva il ricercatore
dell'Ibim-Cnr.
"Questa osservazione e' importante in quanto, nei pazienti
trattati con placebo, gli obesi erano proprio la categoria a
rischio piu' alto di sviluppare nefropatia all'ultimo stadio, con
un rischio piu' che doppio di finire in dialisi rispetto ai
normopeso". Rimane ancora da dimostrare, conclude Zoccali, "se
gli Ace-inibitori come il Ramipril hanno lo stesso effetto
protettivo anche nei pazienti con piu' bassi livelli di
proteinuria o in totale assenza, in attesa di conferma anche dei
risultati della ricerca su studi effettuati in pazienti di altre
etnie. È pero' confermato che l'uso del Ramipril e,
probabilmente, l'uso di altri Ace inibitori non solo e' in grado
di ridurre la pressione arteriosa ma anche di correggere
l'aumento della pressione di filtrazione a livello glomerulare,
cosi' risultando utile nel ritardare la progressione della
malattia renale nei pazienti obesi".
(Com/Gas/ Dire)
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