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lunedì 11 luglio 2011

Cassazione "..Circolazione stradale. .."L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f- bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto"), la cui presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta..."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il  Ministero  dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del  Governo  di Livorno  impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689,   ex  art.  23, comma  13,  la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice  di  Pace  di Piombino  ha  accolto l'opposizione proposta da                M.G. avverso  l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric.  Area  4^  di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per  contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9  (eccesso di velocità).
L'intimato non svolge attività difensiva.
Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento  della  violazione  non  potesse  essere   considerato attendibile,   in  quanto  effettuato  mediante  uno  strumento,   il telelaser,  al quale, necessitando dell'intervento umano ed  essendo, quindi,  condizionato  nel  funzionamento  dalle  doti  percettive  e reattive    dell'agente,    non    potrebbe    essere    riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola  rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio  d'altro veicolo  e  la contestazione ad opera d'un agente diverso  da  quello rilevatore   aumenterebbero  le   ragioni   di.   dubbio   in   ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente  eseguito il   puntamento;  tali  considerazioni,  ad  avviso  del  giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata 
attribuita dall'art.  2700  c.c.  al  verbale redatto  dall'agente  accertatore, l'idoneità  probatoria  del quale non è  messa  in  discussione  in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con  un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art.  142 C.d.S., comma 4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c..
Attivatasi  procedura  ex  art. 375 c.p.c.,  il  Procuratore  Generale invia  requisitoria scritta nella quale, concordando  con  il  parere espresso   nella  nota  di  trasmissione,  conclude   con   richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al  riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e  successivamente,  a  seguito  di  riconvocazione,  il  03.05.2011, ritiene  che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale  e  la conclusione cui è pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata  la  normativa  vigente nell'ottobre  2003,  epoca  della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va,  infatti osservato quanto segue.
L'art.  142  C.d.S.,  comma  6  dispone che  "per   la  determinazione dell'osservanza  dei  limiti di velocità sono considerate  fonti  di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le  registrazioni  del  cronotachigrafo e  i  documenti  relativi  ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art.  345  reg.  esec. C.d.S., sotto la rubrica  "Apparecchiature  e mezzi  di  accertamento della osservanza dei limiti  di velocità",  a sua  volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate  a controllare  l'osservanza  dei  limiti  di  velocità  devono  essere costruite  in  modo da raggiungere detto scopo  fissando la  velocità del  veicolo  in  un  dato  momento in modo  chiaro  ed  accettabile, tutelando  la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le  singole apparecchiature  devono  essere approvate dal  Ministero  dei  lavori pubblici";  al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni  dei limiti  di  velocità, le apparecchiature di cui al   comma  1  devono essere  gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di  cui all'art.  12  C.d.S.  e  devono  essere  nella  disponibilità  degli stessi".
Dunque,   per   il   C.d.S.  e  per  il  relativo    Regolamento,   le apparecchiature  elettroniche di controllo  della  velocità,  devono essere  omologate  od  approvate, devono  consentire  di  fissare  la velocità  del  veicolo  in  un  dato  momento  in  modo  chiaro   ed accettabile  e possono essere utilizzate esclusivamente dagli  organi di   polizia   stradale  di  cui  all'art.  12   C.d.S.   (comma   1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della  Polizia  di Stato; b) alla Polizia di Stato;  c)  all'Arma  dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi  e ai  servizi  di  polizia provinciale, nell'ambito del   territorio  di competenza;   e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale, nell'ambito  del  territorio  di competenza;  f)  ai  funzionari  del Ministero  dell'interno addetti al servizio di polizia  stradale;  f- bis)  al  Corpo  di polizia penitenziaria e al Corpo forestale  dello Stato,  in  relazione  ai  compiti di istituto"),   la  cui  presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta.
Non  è,  invece,  richiesto, come a volte ritenuto  da  giudici  del merito,  che  dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in  grado  d'assicurare una documentazione, con modalità  meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive  solo  che  le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte  di  prova,  se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce  i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione  delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità  a  consentire la  rilevazione  della  velocità  del  veicolo   in  modo  chiaro  ed accertabile,  requisito che presuppone unicamente   la  determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione  del veicolo  essere  demandata alla contestuale attività  d'accertamento dell'agente  di polizia addetto all'apparecchiatura, come  prescritto dal  surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto  dispone  senza alcun  esplicito  od  implicito  riferimento  alla  necessità  d'una documentazione      fotografica     od      altrimenti      meccanica dell'individuazione stessa.
Nè  potrebbe  arguirsi l'indispensabilità di detta  documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto  che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente,  in quanto dalla previsione  esplicita,  tra l'altro a diverso fine,  d'una  modalità d'accertamento,  riferibile all'eventuale documentazione   fotografica dell'infrazione  commessa,  non può trarsi  la  conseguenza  ch'essa costituisca   l'unica   modalità   d'identificazione   del   veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In  considerazione della materia oggetto di regolamentazione e  della rapida   evoluzione   tecnologica,   deve,   anzi,   ritenersi    che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le  apparecchiature debbano consentire di fissare  la  velocità  del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia,  viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie  per l'approvazione,  attestandosi sulla tipologia  delle  apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle   esaminate   disposizioni   di   carattere   generale   si   è successivamente  aggiunta  -  ma non  sostituita,  in  ragione  della specificità  delle ipotesi previste e regolate - la  norma  speciale posta  dal  D.L.  20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito  con modificazioni  dalla  L.  1 agosto 2002, n.  168,   con  la  quale  il legislatore,  dopo  aver disposto, al comma 1, che sulle  particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o  mezzi  tecnici  di  controllo  del  traffico  ...  finalizzati  al rilevamento  a  distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di  cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma,  che, in  tal  caso,  la  violazione debba essere documentata  con  sistemi fotografici,  di  ripresa video o con analoghi   dispositivi  che  ... consentano  di accertare, anche in tempi successivi, le
modalità  di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo  nonchè  i dati  d'immatricolazione  del veicolo ovvero  il  responsabile  della circolazione,   specificando,  altresì,  che   gli   apparecchi   di rilevamento  automatico della violazione debbono essere approvati  od omologati  ai  sensi  dell'art. 45 C.d.S.  ove  utilizzati  senza  la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma  in  esame,  con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il  terzo comma,  evidenzia  come  la  previsione d'apparecchiature  capaci  di documentare   mediante  fotografia  o  simili  le   modalità   della violazione e l'identificazione del veicolo  attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est  in base  alla  lettura  della documentazione  stessa  (previa  stampa  di quanto  registrato  su pellicola o memory stick  o  altro  supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente,  nelle  ipotesi in cui la violazione  si  verifichi  su strade  diverse  da  quelle  considerate,  con  apparecchiature   non predisposte  per la memorizzazione dell'infrazione con i detti  mezzi ma,   comunque,   alla   presenza   degli   agenti,   rimane   valida l'applicazione della normativa generale, per la quale,  come  sì  è visto,  questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il  dato tecnico  della  violazione  e contestualmente  procedere  di  persona all'identificazione del veicolo.
Al  qual  riguardo,  è noto che, secondo il prevalente  orientamento della  giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato  dalle SS.UU.  di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel  giudizio d'opposizione  avverso  l'ingiunzione di pagamento  di  una  sanzione amministrativa,  il verbale d'accertamento dell'infrazione  fa  piena prova,  fino  a  querela di falso, dei fatti in  esso  attestati  dal pubblico  ufficiale come avvenuti in sua presenza nonchè  della  sua provenienza  dal  pubblico  ufficiale  medesimo,  stante  l'efficacia probatoria  privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art.  2700 c.c..
Ne  consegue  che  l'accertamento delle violazioni alle  norme  sulla velocità deve ritenersi provato sulla base  della verbalizzazione dei rilievi  tratti  dalle apparecchiature previste dal  detto  art.  142 C.d.S.  e  delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che,  attenendo a dati obiettivi quali la lettura del  display  dello strumento  e la rilevazione del numero della  targa, non costituiscono "percezioni    sensoriali"    implicanti   margini    d'apprezzamento individuale  -  facendo infatti prova il verbale fino  a  querela  di falso   dell'effettuazione  di  tali  rilievi  e  constatazioni;   le risultanze  dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria,  la quale può essere data dall'opponente in  base alla dimostrazione  del difetto  di  funzionamento  dei  dispositivi,  anche  occasionale  in relazione  alle  condizioni della strada e del  traffico 
al  momento della  rilevazione,  da  fornirsi in  base a concrete  circostanze  di fatto,  mentre  non può essere ipotizzata, come nella specie,  senza alcuna  concreta  dimostrazione (Cass. 5.7.06 n.  15324,  29.3.06  n. 7126,  10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873,  12.7.01  n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene,  con  riferimento all'apparecchiatura  denominata  telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato  nell'affermare  che l'accertamento  della  velocità,  con  riferimento  ad  un   singolo determinato  veicolo, non potesse essere idoneamente documentato  dal verbale  degli a-genti addetti alla rilevazione, essendo il  relativo verbale  assistito da efficacia probatoria fino a  querela  di  falso quanto  ai  dati  in  esso attestati dal pubblico  ufficiale  (SS.UU. cit.).
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza,  salvo il giudice  a quo  avesse  ritenuto  implicitamente  assorbita  la  questione,  non risulta  che  l'opponente  avesse dedotto  un  cattivo  funzionamento dell'apparecchio  utilizzato  nella  circostanza  od  un  errore   di puntamento  da  parte  degli agenti e fornito prova   degli  specifici elementi  concreti  dai  quali desumere  tali  circostanze,  all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche  d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che  le  risultanze  dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In  difetto  della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre   e   fornire   -   devesi  concludere   che   l'accertamento dell'infrazione  è  valido  e  legittimo,  dacchè,  da   un   lato, l'apparecchiatura   telelaser  consente  la   visualizzazione   della velocità  rilevata, dall'altro, la riferibilità della velocità  ad un  veicolo  determinato discende dall'operazione  di   puntamento  e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata  ed attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia  stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A  tali  principi  e  considerazioni il  giudice  a  quo  non  si  è conformato,  onde l'impugnata sentenza va annullata,   peraltro  senza rinvio.
Poichè,  infatti,  dalla sentenza stessa risulta  che  la  questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo  essendo risultato  infondato  per le ragioni sopra  esposte,  la  causa  può essere  decisa  nel merito in questa sede, ex art.  384  c.p.c.,  con rigetto dell'originaria opposizione.
Le  spese, liquidate come in dispositivo, seguono  la soccombenza  per il  giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non  v'ha luogo    a    provvedere,   non   risultando   attività    difensiva dell'Amministrazione  e, comunque, non avendo  questa  depositato  la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie  il  ricorso,  cassa senza rinvio  l'impugnata  sentenza   e, decidendo  nel  merito,  respinge l'originaria opposizione;  condanna                 M.G. alle spese del giudizio  di  legittimità  che liquida  in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a  debito ed accessori di legge.

Cassazione "...Corte di Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di .... della somma di Euro 4.000,00 ciascuno, a titolo di indennizzo per la durata irragionevole di un processo diretto ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità speciale prevista per il personale della Polizia di Stato, da loro promosso dinanzi al TAR del Lazio in data 17 luglio 1998, definito con sentenza del 28 marzo 2000, avverso la quale era stata proposta impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, che aveva deciso con sentenza del 6 aprile 2006. Condannava altresì la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per esborsi, Euro 6000,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari...."


COMUNITA' EUROPEA   -   DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE   -   SPESE GIUDIZIALI CIVILI
Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 10498
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  decreto del 10 marzo - 30 giugno 2008 la Corte di Appello di Roma condannava  la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento  in favore  di             - della somma  di  Euro  4.000,00 ciascuno,  a titolo di indennizzo per la durata irragionevole  di  un processo    diretto   ad   ottenere   l'accertamento   del    diritto all'indennità  speciale prevista per il personale della  Polizia  di Stato,   da  loro promosso dinanzi al TAR del Lazio in data 17  luglio 1998,  definito con sentenza del
28 marzo 2000, avverso la quale  era stata  proposta impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, che aveva deciso  con  sentenza  del  6  aprile 2006.  Condannava  altresì  la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese di lite,  liquidate in Euro 2.000,00 per esborsi, Euro 6000,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari.
Avverso  tale decreto hanno proposto un primo ricorso per  cassazione la       V.,  la         Z.,  la       Za.,  la      C.,  la      D.,  la            D.N., la         G.,  la      T.,  la     B., la        F. (ric. n. 20193/2009) e un successivo ricorso per   cassazione  lo      S., la    Ci. e la    Zo.  (ric.  n. 21602/2009) formulando rispettivamente due motivi ed un unico motivo.
La parte intimata non ha depositato difese.
All'esito  della  camera di consiglio il Collegio ha  disposto  farsi luogo alla motivazione semplificata.Motivi della decisione
Va  innanzitutto disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti il medesimo decreto.
Con il primo (ed unico per il secondo gruppo di ricorrenti) motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 1173 c.c. per non avere la Corte di Appello provveduto alla liquidazione degli interessi legali.
Con il secondo motivo i ricorrenti di cui al primo gruppo denunciano la  violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c.,  artt. 1, 4, 5  e  6  della tariffa  professionale, per essere stati gli   onorari  ed  i  diritti liquidati in misura inferiore ai minimi tariffari, tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all'udienza camerale, onde sino alla loro   riunione   gli   onorari  ed   i  diritti  andavano   liquidati separatamente per ciascun ricorso.
Entrambi i motivi sono corredati dei prescritti quesiti.
Il   primo   motivo   è   fondato,  tenuto  conto    della   costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale in materia di equa  riparazione per l'eccessiva durata del processo vanno liquidati gli interessi legali con decorrenza dalla domanda (v. per tutte Cass. 2005 n. 7389; 2004 n. 1405; 2003 n. 2382).
Il decreto impugnato deve essere pertanto sul punto cassato.
Il secondo motivo resta logicamente assorbito.
Sussistendo  i  presupposti  per  una  pronuncia  nel  merito,  vanno attribuiti  ai  ricorrenti gli interessi sulla  somma  liquidata  con decorrenza dalla domanda.
La  Cassazione  travolge anche per tredici ventesimi la  liquidazione delle   spese   processuali,   effettuata   nel   decreto   impugnato unitariamente in favore degli attuali tredici ricorrenti e  di  altre sette  parti,  che  non hanno proposto ricorso per  cassazione.  Deve pertanto procedersi a nuova liquidazione in questa sede in favore dei ricorrenti sulla base dei criteri che seguono.
Secondo  quanto risulta dal decreto e dai ricorsi, dopo  un  giudizio presupposto  unitario  le  parti  hanno  proposto  ciascuna,  con  il medesimo  difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte di  Appello per  ottenere  l'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.  Tale  condotta  dei ricorrenti, che hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi  per  equa riparazione, con unico difensore, in relazione  al medesimo  processo  presupposto, dando luogo  a cause  destinate  alla riunione  in quanto connesse per l'oggetto ed il titolo, si configura come  abuso  del  processo  (v.  sul  punto  Cass.  2010  n.  10634), contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di  far  gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli  oneri  processuali  e  con il principio  costituzionale  della ragionevole durata del processo, avuto riguardo
all'allungamento  dei tempi  processuali derivante dalla proliferazione non necessaria  dei procedimenti.  Tale  abuso,  imponendo  l'eliminazione   per   quanto possibile  degli  effetti  discorsivi che ne  derivano,  comporta  la valutazione dell'onere delle spese della fase di merito  come  se  il procedimento  fosse  stato  unico  sin  dall'origine,  e  quindi   la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti, quantificato in dispositivo.
In  relazione alle peculiarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi  per  compensare  per  la  metà  le  spese  del  giudizio  di cassazione,  ponendo  l'altra  metà  a  carico  dell'Amministrazione soccombente.P.Q.M.
LA  CORTE DI CASSAZIONE Riunisce  i  ricorsi, accoglie il primo motivo di  ricorso,  dichiara assorbito  il  secondo; cassa il decreto impugnato in  relazione  alla spettanza  degli  interessi e per tredici ventesimi  con  riferimento alle  spese  in  esso  liquidate; decidendo nel  merito   condanna  la Presidenza  del  Consiglio dei Ministri al pagamento  in  favore  dei ricorrenti  degli  interessi  legali sulla  somma  di  Euro   4.000,00 liquidata dalla Corte di Appello con decorrenza dalla domanda.
Condanna  altresì  la  Presidenza  del  Consiglio   dei  Ministri  al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di  Euro 2.214,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.314,00  per diritti  e Euro 700,00 per onorari, nonchè di metà delle  spese  di questo giudizio di cassazione, che liquida per tale frazione in  Euro 300,  di  cui Euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come  per  legge,  con distrazione per entrambi  i   gradi  in  favore dell'avvocato -

TERREMOTI: DUE SCOSSE TRA LE PROVINCE DI FORLI' E AREZZO

TERREMOTI: DUE SCOSSE TRA LE PROVINCE DI FORLI' E AREZZO =
MAGNITUDO 3.6 E 2.8, NESSUN DANNO A PERSONE O COSE

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Due scosse sismiche sono state
avvertite dalla popolazione tra le province di Forli' e Arezzo. Le
localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Santa Sofia,
Premilcuore e Galeata. Dalle verifiche effettuate dalla Sala
Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non
risultano danni a persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia il primo evento sismico si e' verificato alle
17.01 con magnitudo 3.6, la replica alle 17.08 con magnitudo 2.8.

(Sin/Col/Adnkronos)
11-LUG-11 17:40

GENOVA SI ROMPE TUBATURA RAFFINERIA, CONVOCATO COMITATO D'URGENZA

SI ROMPE TUBATURA RAFFINERIA, CONVOCATO COMITATO D'URGENZA
DELLA PROTEZIONE CIVILE PER COORDINARE OPERAZIONI FORZE ORDINE
(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Un comitato d'urgenza della
Protezione Civile, presieduto dall'assessore alla sicurezza del
Comune di Genova Francesco Scidone, sta per riunirsi al Matitone
per coordinare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza
dell'area interessata dalla fuoriuscita di carburante.
Al momento sono stati evacuati soltanto alcuni capannoni
industriali, mentre per quanto riguarda l'evacuazione delle case
sara' il comitato d'urgenza a dover decidere. I residenti della
zona sono stati invitati dalle forze dell'ordine a tenere le
finestre chiuse. (ANSA).

YL2-GTT
11-LUG-11 17:03 NNNN

Sicurezza: Napolitano, coordinamento effettivo con pluralità forze polizia - In riforma polizia tenere fermi capisaldi




SICUREZZA: NAPOLITANO, COORDINAMENTO EFFETTIVO CON PLURALITA' FORZE POLIZIA =

Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - "L'autorita' di pubblica sicurezza
e' impersonata dal ministro dell'Interno e, a livello provinciale, dai
prefetti e dai comitati provinciali per l'ordine pubblico. Con
lungimiranza, hanno realizzato il coinvolgimento dei sindaci e delle
istituzioni locali". Lo ha detto il presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, intervenendo alla cerimonia per i 100 anni del
Viminale, sottolineando che questi sono alcuni "pilastri" della legge
sulla pubblica sicurezza, del 1981, legge per la quale il capo dello
Stato ritiene opportuno un aggiornamento dei contenuti. Per il
presidente della Repubblica, altri pilastri da mantenere sono "il
coordinamento effettivo di tutti gli organi di polizia mantenendo la
pluralita' delle forze di polizia".

La polizia italiana, ha rimarcato Napolitano, ha "una impronta
civile e democratica che e' stata rafforzata dalla legge di riforma
del 1981". Di quella legge, il capo dello Stato cita l'articolo 24,
che fissa i compiti della pubblica sicurezza e al primo posto pone "la
tutela dell'esercizio della liberta' e dei diritti dei cittadini.
questa -ha concluso- e' la polizia in Italia, nonostante tendenze e
letture riduttive o denigratorie".

(Gkd/Zn/Adnkronos)
11-LUG-11 12:03

NNNN
SICUREZZA: NAPOLITANO, POLIZIA TUTELA LIBERTA' CITTADINI =
(AGI) - Roma, 11 lug. - La legge 121 dell'81, quella che
smilitarizzo' la polizia, "richiede una revisione e un
aggiornamento ma mantenendo saldi alcuni pilastri: l'autorita'
di pubblica sicurezza impersonata a livello nazionale dal
ministro dell'Interno e a livello provinciale dai prefetti e
anche dai comitati per la sicurezza e l'ordine pubblico che
hanno rappresentato con grande lungimiranza il coinvolgimento
delle istituzioni locali, sindaci in testa". Lo ha affermato il
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenendo
alle celebrazioni per i 100 anni del Viminale. "C'e' qualcosa
di straordinariamente valido in questo testo - ha spiegato il
presidente - confermato come tale in tutti questi anni:
scusatemi la piccola pignoleria ma vorrei ricordare come
all'articolo 24 tra i compiti istituzionali della polizia di
Stato ci sia la tutela dell'esercizio delle liberta e dei
diritti dei cittadini. Questo e' oggi e questa e' stata sempre
la polizia, nonostante la tendenza a darne rappresentazioni
riduttive e in qualche caso persino denigratorie". Quello che
va conservato e' "il coordinamento effettivo di tutte le forze
dell'ordine, almeno quelle a competenza generale" e la loro
"pluralita'".
"Il Viminale - ha aggiunto Napolitano - e' una sede storica
e piu' che mai aperta al futuro. Il ministro dell'Interno non
e' mai stato un puro ministro di polizia, tanto e' vero che nel
nostro ordinamento non sono mai stati chiamati ad esserlo
prefetti proprio per sollecitare l'impianto civile e
democratico che l'Italia pre-fascista e repubblicana ha sempre
mantenuto e rafforzato specie con la legge 121. Del Viminale si
e' parlato spesso come di un palazzo pieno di strani
meccanismi, piu' o meno spionistici, e io spesso dovetti
insistere sul fatto che il mio mandato non era quello di
svelare dei misteri ma di portare avanti nella massima
trasparenza una politica di sicurezza e di ordine pubblico
complessa. Bisogna avere una visione seria, concreta e laica -
ha concluso Napolitano - delle funzioni del ministro, ma c'e'
bisogno anche di aperture, sinergie e apporti esterni per
portare avanti una politica complessa che non si riduce al solo
intervento repressivo". (AGI)
Bas/Dma
111156 LUG 11

NNNN
NAPOLITANO, SICUREZZA PUBBLICA E' IMPERSONATA DAL MINISTRO
A LIVELLO PROVINCIALE DA COMITATI E PREFETTI
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - ''L'autorita' di pubblica sicurezza
e' impersonata dal ministro dell'Interno e, al livello
provinciale, dai prefetti e dai comitati provinciali per
l'ordine pubblico, e con lungimiranza, hanno realizzato il
coinvolgimento dei sindaci e delle istituzioni locali'', ha
detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al
Viminale, sottolineando che questi sono alcuni ''pilastri''
della legge sulla polizia di Stato del 1981, pilastri non devono
essere toccati dalla riforma di quella legge che e' in cantiere
e che il capo dello Stato ritiene opportuno per procedere ad una
revisione e aggiornamento dei contenuti.
Altri pilastri da mantenere, ha aggiunto Napolitano, sono
''il coordinamento effettivo di tutti gli organi di polizia
mantenendo la pluralita' delle forze di polizia e l'unitarieta'
della loro passione''.
La polizia italiana, ha detto il Capo dello Stato, ha ''una
impronta civile e democratica che e' stata rafforzata dalla
legge di riforma del 1981''. Di quella legge ha citato
l'articolo 24, quello che fissa i compiti della pubblica
sicurezza e mette al primo posto ''la tutela dell'esercizio
delle liberte e dei diritti dei cittadini''. ''Cio' che e'
scritto qui - ha commentato - e' in scritto in modo mirabile.
Quanto ai compiti della polizia forse ne puo' essere aggiunto
qualcuno, ma quelli fissati in questo articolo non vanno
toccati. Questa e' la polizia in Italia nonostante tendenze a
letture riduttive e denigratorie''.(ANSA).

SPM/LOI
11-LUG-11 11:36 NNNN
Sicurezza/ Napolitano: In riforma polizia tenere fermi capisaldi
Autorità impersonata da ministro, tutela di libertà cittadini

Roma, 11 lug. (TMNews) - La legge istitutiva della Polizia di
Stato "richiede un aggiornamento" ma "tenendo fermi alcuni
pilastri": lo ha detto il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano a commento della riforma allo studio della legge 121
del 1981.

"L'autorità di pubblica sicurezza - da detto il Capo dello Stato
nel corso della cerimonia per i cento anni del Viminale che si è
svolta stamane alla sede del ministero dell'Interno alla presenza
del ministro Roberto Maroni - è impersonata dal ministro
dell'Interno e, al livello provinciale, dai prefetti e dai
comitati provinciali per l'ordine pubblico, e con lungimiranza,
hanno realizzato il coinvolgimento dei sindaci e delle
istituzioni locali nella gestione della sicurezza e dell'ordine
pubblico".

Napolitano ha poi sottolineato che nella legge del 1981 vi è un
elemento "straordinariamente valido" relativo ai compiti
istituzionali della Polizia di Stato. Nell'articolo 24, in
particolare, il primo elemento annoverato è "la tutela
dell'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini".
"Qualcosa - ha chiosato Napolitano - può essere aggiunto, ma
quello che è scritto qui è scritto in modo mirabile. Questa è la
polizia in Italia nonostante tendenze a farne letture riduttive e
denigratorie". Il Presidente della Repubblica ha infine messo in
evidenza il "coordinamento effettivo delle forze di polizia", la
loro "pluralità" e "unitarietà".

Ska/Mlp

111216 lug 11

SICUREZZA: RAPPORTO ICSA; IN CALO OMICIDI, FURTI E RAPINE

SICUREZZA: VIMINALE, MENO OMICIDI MA UNA VITTIMA SU 4 E' DONNA =
(AGI) - Roma, 11 lug. - Sempre meno omicidi (586 nel 2009
contro i quasi 2mila del '91) ma sempre piu' donne tra le
vittime: erano l'11% vent'anni fa, sono piu' del 25% oggi. E'
uno dei dati che emergono dal "Rapporto sulla criminalita' e la
sicurezza in Italia" curato dal ministero dell'Interno, dalla
Fondazione Icsa e dal Gruppo 24ore e presentato stamane al
Viminale. La generale diminuzione dei reati - premettono gli
autori - autorizza a parlare di una sorta di "svolta
silenziosa" ma se alcuni delitti sono "virtualmente scomparsi"
(i sequestri di persona a scopo di estorsione, ad esempio), i
furti sono calati e le rapine hanno subito un "vero e proprio
crollo", e' il trend degli omicidi quello piu' sorprendente: se
ne registra 1 ogni 100mila abitanti, un valore molto vicino a
quello 0,9% che continua a rappresentare il valore piu' basso
segnalato nel nostro paese a cavallo tra la meta' degli anni
'60 e gli inizi degli anni '70. A lievitare in modo
"straordinario" - ammettono gli autori - e' proprio la quota
delle donne uccise: e questo perche' mentre gli omicidi di
criminalita' organizzata diminuiscono, quelli in famiglia (la
categoria in cui e' il gentil sesso a essere colpito con
maggiore frequenza) sono stabili "nel tempo e nello spazio".
VIOLENZE SESSUALI E STALKING - Le donne sono il
bersaglio preferito anche delle violenze sessuali (in piu' di
nove casi su 10) mentre la quota di vittime di sesso maschile
e' quasi il doppio della media tra gli under 14 e lievemente
superiore alla media tra i 14 e i 17 anni. Le classi di eta'
piu' colpite restano quelle "centrali", tra i 18 e i 34 anni,
mentre l'eta' degli autori e' mediamente piu' elevata,
trattandosi soprattutto (il 27,6%) di uomini con piu' di 45
anni; gli autori donna sono appena il 2%. Le regioni piu'
interessate dal fenomeno restano Lombardia (9,7 violenze ogni
100mila abitanti nel 2009), Emilia Romagna (9,7), Toscana
(9,5). E la Toscana e' al primo posto anche nella poco
lusinghiera hit degli episodi di stalking (13,2 ogni 100mila
abitanti, sempre due anni fa) davanti ad Abruzzo (12,3), Molise
(11,8) e Valle d'Aosta (11,8). Le vittime di atti persecutori
sono prevalentemente over 45, appena il 16% ha meno di 24 anni,
uno su 5 e' un uomo. Nel 13% dei casi il molestatore e' donna.
(AGI)
Bas (Segue)
111100 LUG 11

NNNN
SICUREZZA: VIMINALE, MENO OMICIDI MA UNA VITTIMA SU 4 E' DONNA (2)=
(AGI) - Roma, 11 lug.- DROGA - Negli ultimi cinque anni,
secondo il rapporto, i sequestri di sostanze stupefacenti hanno
ripreso a crescere: ma se fino agli anni '90 era l'eroina la
sostanza piu' presente sul mercato made in Italy, il sorpasso
della cocaina e' ormai consolidato. Nel 2009, per violazioni
alla legge sugli stupefacenti sono state denunciate 60 persone
ogni 100mila abitanti: ad aumentare e' soprattutto il numero
dei denunciati per traffico o coltivazione di cannabis
(dall'1,3% del 2000 al 3,3% di due anni fa). Dal punto di vista
geografico, la criminalita' legata alla coca cresce rapidamente
specie in alcune province ricche del paese, in Lombardia
(Varese, Brescia e Milano), Liguria (La Spezia, Genova e
Imperia), Toscana (Lucca e Livorno), Emilia Romagna
(Forli'-Cesena e Bologna).
CRIMINALITA' ORGANIZZATA - A Cosa nostra, 'ndrangheta e
camorra - sempre piu' orientate ad accentuare la propria
vocazione imprenditoriale e a infiltrare l'economia legale - si
sono affiancate negli ultimi anni le cosiddette "mafie
straniere". "Negli ultimi dieci anni - avverte il report - le
strutture mafiose hanno subito una progressiva erosione e sono
stati catturati i principali latitanti" ma se l'attuale modello
di contrasto si e' rivelato produttivo, a preoccupare e' ora
"la progressiva e costante diminuzione delle condanne
all'ergastolo" sia per la trasformazione delle guerre di mafia
in "conflitti a bassa intensita'" sia per la "pesante
contrazione del numero di collaboratori di giustizia che
riferiscono" di omicidi. (AGI)
Bas
111100 LUG 11

NNNNSICUREZZA: RAPPORTO ICSA, IN CALO OMICIDI MA AUMENTANO LE DONNE VITTIME =
DIMINUISCONO FURTI E RAPINE, 'VIRTUALMENTE SCOMPARSI' SEQUESTRI
DI PERSONA A SCOPO ESTORSIONE

Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - In Italia molti reati sono
diminuiti sensibilmente, tanto che per certi versi si potrebbe parlare
"di una vera e propria svolta silenziosa. Sono diminuiti gli omicidi e
i furti, mentre le rapine hanno subito un vero e proprio crollo (anche
se restano reati ancora molto frequenti)". Il quadro emerge dal
'Rapporto sulla criminalita' e la sicurezza in Italia 2010', curato
dalla fondazione Icsa, e presentato al Viminale in occasione della
cerimonia 'Cento anni di Viminale', alla presenza del presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano.

"Alcuni reati -spiega il Rapporto sulla criminalita' e la
sicurezza- sono addirittura virtualmente scomparsi, come i sequestri
di persona a scopo di estorsione perpetrati dalla criminalita'
organizzata". Nel 2009 e' continuata la parabola discendente degli
omicidi: "nel 2009 si sono registrati 586 omicidi, ovvero un omicidio
ogni 100 mila abitanti, un valore molto vicino allo 0,9% che continua
a costituire il valore piu' basso registrato nel nostro paese per
tutto il quadriennio 1965-'68 e nel biennio 1970-'71. Solo pochi anni
fa, pero', la situazione era del tutto diversa. Nel 1991, infatti,
l'Italia aveva sfiorato quota 2.000 omicidi, un tasso tre volte e
mezzo piu' alto dell'attuale".

La riduzione del tasso di omicidio, evidenzia il Rapporto della
fondazione presieduta da Marco Minniti, va di pari passo con un
cambiamento delle caratteristiche della criminalita' violenta: "sono
diminuiti gli omicidi ad opera della criminalita' organizzata. Allo
stesso tempo, i dati sul fenomeno registrano un cambiamento rilevante
nelle caratteristiche degli autori e delle vittime. Mentre in
precedenza -si legge nel Rapporto- gli autori degli omicidi sono
prevalentemente maschi, anche le vittime sono piu' frequentemente di
sesso maschile che femminile. Rispetto alla fase di picco del tasso di
omicidi, negli anni Novanta, oggi la quota di donne uccise e'
straordinariamente cresciuta: nel 1991 esse costituivano solo l'11%
delle vittime di questo reato, ma oggi superano il 25%. In Italia,
quindi, oltre ¼ delle vittime e' donna".

(Gkd/Zn/Adnkronos)
11-LUG-11 11:00

NNNNANSA/ SICUREZZA: RAPPORTO ICSA; IN CALO OMICIDI, FURTI E RAPINE
C'E' 'SVOLTA SILENZIOSA', PIU' DONNE UCCISE, SONO 25% VITTIME
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Diminuiscono gli omicidi, le rapine i
furti mentre la lotta alle mafie e soprattutto l'aggressione ai
loro patrimoni stanno dando risultati ''positivi'' e confermano
la ''continuita' e l'efficacia'' dell'azione dello Stato: dunque
negli ultimi anni le condizioni di sicurezza in Italia sono
''considerevolmente migliorate'' tanto che ''si potrebbe quasi
parlare di una vera e propria svolta 'silenziosa'''.
Il 'Rapporto sulla criminalita' e la sicurezza in Italia -
2010', realizzato dalla Fondazione Icsa e presentato al Viminale
in occasione delle celebrazioni per i cento anni del palazzo che
ospita il ministero dell'Interno, fotografa e conferma quello
che tutti i vertici delle forze di polizia hanno ripetuto piu'
volte negli ultimi anni: la 'percezione' di insicurezza diffusa
in alcune zone del paese non trova riscontro nei dati reali. Il
risultato, si sottolinea nel rapporto (che si basa sull'analisi
dei dati relativi a diversi decenni) e' stato possibile grazie
alla sinergia tra i soggetti istituzionali coinvolti e alla
sempre piu' concreta partecipazione della societa' civile.
MENO OMICIDI MA UNA VITTIMA SU QUATTRO E' DONNA: ''Sono
diminuiti gli omicidi e i furti - si legge nel rapporto - mentre
le rapine hanno subito un vero e proprio crollo. E alcuni reati
sono addirittura virtualmente scomparsi, come i sequestri di
persona''. Nel 2009 in Italia si sono registrati 586 omicidi,
uno ogni centomila abitanti, un valore molto vicino allo 0,9%
che costituisce il valore piu' basso registrato nel nostro paese
tra il 1965-68 e tra il 1970-71. Il dato negativo, afferma il
rapporto, e' pero' rappresentato dall'aumento del numero delle
donne uccise: nel '91 erano solo l'11% delle vittime, oggi
superano il 25%: in pratica una vittima su quattro e' donna.
VIOLENZE SESSUALI: TOSCANA ED EMILIA IN TESTA: ''Sebbene la
divisione centro-nord da una parte e sud e isole dall'altra
denoti una netta prevalenza dei reati violenti nel meridione -
rivela il rapporto - la violenza sessuale ne costituisce una
ferma eccezione''. Sono infatti la Toscana e l'Emilia Romagna a
far registrare il tasso piu' elevato raggiungendo valori
superiori alle dieci violenze sessuali per centomila abitanti di
eta' superiore ai 14 anni. Nel 2009 il tasso piu' basso (5,1
violenze ogni centomila persone) lo ha fatto registrare il
Friuli Venezia Giulia. La Toscana e' anche la regione che ha il
tasso piu' elevato di denunce per stalking (13,2) anche se il
fenomeno appare relativamente piu' diffuso nel meridione.
MAFIE PUNTANO A ECONOMIA LEGALE, BENE CONTRASTO: Cosa Nostra,
Ndrangheta e Camorra rimangono organizzazioni criminali
''fortemente ancorate'' al controllo del territorio d'origine.
Ma, avverte il rapporto, emerge ''una sempre piu' marcata
proiezione ultraregionale attraverso differenziati modelli di
interazione e infiltrazione nei contesti socio economici''.
Perche' ''l'inquinamento dell'economia legale'' consente ai clan
di avere ''piena soggettivita''' sia in Italia che all'estero. A
fronte di cio', pero', lo Stato e' riuscito in questi anni ad
esercitare ''un'azione di contrasto che consegna un bilancio
senz'altro positivo'', mettendo in campo una ''risposta
continuativa e massiccia alle pervasive attivita' delle
organizzazioni criminali''. Il risultato e' che dal 2006 al 2009
sono stati catturati 8851 latitanti (40 di massima
pericolosita'), tra cui molti elementi di spicco delle cosche.
Altro elemento di ''rilevante impatto'' nella lotta alle mafie,
dice il rapporto, e' stato il contrasto ai loro patrimoni.
''Un'accelerazione a partire dal 2007 a testimonianza di
un'eccezionale continuita' ed efficacia del modello statale''.
Dal 2005 al 2009 sono stati sequestrati beni per oltre 11
miliardi e confiscati beni per un valore superiore ai 2,5
miliardi. Il rapporto sottolinea pero' la necessita' di
intervenire con piu' efficacia nella distribuzione dei patrimoni
sequestrati e di risolvere quei ''nuclei di criticita''' in
alcuni contesti e in alcune situazioni economico-professionali
''ad alto rischio di penetrazione mafiosa''.
IMMIGRATI CLANDESTINI SI FERMANO CON ACCORDI: Il rapporto
conferma che i risultati ottenuti nel contrasto agli sbarchi nel
2009 e nel 2010 ''e' in gran parte da attribuire alla promozione
di accordi bilaterali tra l'Italia e i paesi di provenienza e
transito'' dei migranti. Quanto all'introduzione del reato di
clandestinita', introdotto a luglio del 2009, fino ad aprile
2010 sono stati 20mila i migranti denunciati. (ANSA).

GUI
11-LUG-11 11:01 NNNNSICUREZZA: RAPPORTO ICSA, IN CALO OMICIDI MA AUMENTANO LE DONNE VITTIME (3) =
'STALKING REATO CONSIDEREVOLMENTE DIFFUSO'

(Adnkronos) - Nel Rapporto dell'Icsa si sottolinea inoltre come
la persecuzione (stalking, introdotto nel 2009) "e' un reato
considerevolmente piu' diffuso, o per lo meno piu' denunciato,
rispetto alle violenze sessuali. In questo caso, il fenomeno appare
relativamente piu' diffuso nelle regioni Sud-insulari piuttosto che in
quelle del Centro-Nord. La regione che detiene il tasso piu' elevato
di denunce e' la Toscana, seguita da Abruzzo, Molise e Valla d'Aosta.
Friuli Venezia Giulia e Lazio sono, invece, le due regioni in cui si
registrano i tassi di denunce minori".

"Il reato di violenze sessuali -sottolinea il Rapporto- vede
come vittime principalmente le donne, meno di una vittima su dieci e'
di sesso maschile. La quota di vittime di sesso maschile e' quasi il
doppio della media tra coloro che hanno meno di 14 anni, lievemente
superiore alla media tra i 14 e i 17 anni. Le classi di eta' piu'
colpite restano tuttavia quelle centrali, tra i 18 e i 34 anni. La
struttura per eta' del reato di stalking e' molto differente da quello
di violenza sessuale. I minori di 24 anni sono vittime solo nel 16%
dei casi; al contrario, una vittima su tre risulta avere piu' di 45
anni".

(Gkd/Zn/Adnkronos)
11-LUG-11 11:02

NNNNSICUREZZA: RAPPORTO ICSA, IN CALO OMICIDI MA AUMENTANO LE DONNE VITTIME (2) =
TOSCANA, EMILIA ROMAGNA E LOMBARDIA IN TESTA A GRADUATORIE
VIOLENZE SESSUALI

(Adnkronos) - "Anche le rapine -evidenzia ancora il Rapporto
sulla criminalita' e la sicurezza in italia 2010 della Fondazione
Icsa- hanno registrato negli ultimi anni una flessione assai decisa,
ma il loro calo e' stato molto piu' tardivo di quello dei furti". Sul
versante delle violenze sessuali e degli atti persecutori, "le regioni
piu' colpite dalla violenza sessuale sono la Lombardia, la Toscana e
l'Emilia Romagna. Sono proprio queste ultime due regioni -fa notare il
Rapporto Icsa- ad aver riportato negli anni precedenti i tassi piu'
elevati registrati nel periodo considerato, raggiungendo valori
superiori alle 10 violenze sessuali per 100 mila abitanti di eta'
inferiore ai 14 anni, e registrando la media di periodo piu' elevata
del nostro paese''.

''Nel 2009 e' il Friuli Venezia Giulia ad evidenziare, invece,
il tasso di violenze sessuali piu' basso. E' alla Campania, alla
Basilicata e alla Calabria che spetta la media di periodo inferiore.
Tra le regioni Sud-insulari e' la Sardegna a registrare nel 2009 il
tasso di violenze sessuali piu' elevate (pari a 7,8 violenze sessuali
su maggiori di 14 anni ogni 100 mila residenti della stessa eta')".
(segue)

(Gkd/Zn/Adnkronos)
11-LUG-11 11:01

NEL BARESE COMANDANTE VIGILI URBANI E' ORA CUSTODE CIMITERO

NEL BARESE COMANDANTE VIGILI URBANI E' ORA CUSTODE CIMITERO

(ANSA) - MINERVINO (BARLETTA-ANDRIA-TRANI), 11 LUG - In un
comune del Nord barese, Minervino Murge, il comandante della
polizia municipale, Antonio Franco, dopo essere stato
'spodestato' e 'parcheggiato' agli Affari Generali del Comune
dall'ex sindaco Luigi Roccotelli (lista Forza Minervino) , e'
ora il custode del cimitero. Della vicenda e' stata informata la
Prefettura di Bari, poi quella di Barletta e il ministro degli
Interni, dopo la presentazione di un esposto. La storia e'
pubblicata oggi sulle pagine de ''La Gazzetta del Mezzogiorno''.
Chiarimenti sulla vicenda sono stati chiesti dalle istituzioni
interessate al nuovo sindaco della citta', Gennaro Superbo
(lista civica-l'Ulivo).
La vicenda - si racconta nell'articolo pubblicato sul
quotidiano - comincia il 16 marzo 2010 quando l'ex sindaco
Roccotelli assegna a diverso incarico il comandante Franco e la
questione - si legge - ''approda alla Procura di Trani dove sono
all'esame dei magistrati alcuni atti che riguardano l'andamento
amministrativo della citta' di Minervino'', tra cui quelli posti
in evidenza dallo stesso comandante dei vigili urbani, Antonio
Franco. Roccotelli, pertanto, ''venuto meno il rapporto
fiduciario'' con Franco ha deciso il 12 aprile del 2010 di
investire dell'incarico di reggenza al ruolo di Comandante dei
vigili urbani il segretario generale del Comune, Giulio
Rutigliano. Roccotelli otteneva anche dal prefetto di Bari,
Carlo Schiralli, il 26 ottobre del 2010, un decreto con il quale
veniva conferito a Rutigliano la qualifica di ''agente di
pubblica sicurezza da esercitarsi nell'ambito di tutto il
territorio comunale e per la durata dell'incarico di reggenza''.
Il comandante dei Vigili Urbani e' stato quindi trasferito prima
in altri uffici comunali e attualmente e' il custode del
cimitero. (ANSA).

AME
11-LUG-11 11:04 NNNN

MANOVRA. FEDERCONSUMATORI-ADUSBEF: SÌ A MANIFESTAZIONE SPI CGIL

MANOVRA. FEDERCONSUMATORI-ADUSBEF: SÌ A MANIFESTAZIONE SPI CGIL


(DIRE) Roma, 11 lug. - Federconsumatori ed Adusbef aderiscono
"con convinzione all'iniziativa organizzata dallo Spi Cgil in
programma per il 15 luglio. Dire che siamo indignati di fronte
alle allucinanti operazioni messe in campo dal governo e'
riduttivo". Lo riferisce una nota.

(Com/Lum/ Dire)
13:14 11-07-11

NNNN

LODO MONDADORI: LEGALI CIR CHIEDONO COPIA AUTENTICA SENTENZA

LODO MONDADORI: LEGALI CIR CHIEDONO COPIA AUTENTICA SENTENZA =
(AGI) - Milano, 11 lug. - I legali della Cir si sono recati
stamane in cancelleria per chiedere la copia autentica della
sentenza d'appello che ha condannato Fininvest a risarcire la
societa' di Carlo De Benedetti con 560 milioni di euro per la
vicenda del lodo Mondadori. E' un documento indispensabile per
consentire alla Cir di escutere la fideiussione presso Banca
Intesa che era stata messa a garanzia del pagamento per
bloccare l'esecutivita' della sentenza di primo grado
pronunciata dal giudice Raimondo Mesiano. Ci vorranno diversi
giorni prima che venga consegnata la copia autentica del
verdetto alla Cir. (AGI)
Mi2/Dma
111231 LUG 11

NNNN
LODO MONDADORI: LEGALI CIR CHIEDONO COPIA AUTENTICA SENTENZA GIUDICI MILANO =

Milano, 11 lug. - (Adnkronos) - Questa mattina i legali della
Cir hanno chiesto formalmente, alla cancelleria centrale del
tribunale, la copia autentica della sentenza con la quale sabato
scorso i giudici milanesi hanno condannato Fininvest a risarcire al
gruppo di De Benedetti 560 mln di euro. Stando a quanto si apprende la
copia autentica del verdetto sara' consegnata ai legali non prima di
qualche giorno.

Con quel documento alla mano la Cir potra' richiedere quanto le
e' dovuto a Intesa Sanpaolo, la banca capofila di un pool di istituti
di credito che nel dicembre 2009 hnno concesso una fideiussione a
Fininvest per oltre 800 mln.

(Cri/Zn/Adnkronos)
11-LUG-11 12:25

NNNN
LODO MONDADORI: CHIESTA DA CIR COPIA AUTENTICA SENTENZA

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - I legali della Cir hanno chiesto
alla cancelleria della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Milano la copia autentica della sentenza con cui
sabato Fininvest e' stata condannata in secondo grado a versare
560 milioni di euro alla societa' della famiglia De Benedetti
per la vicenda del Lodo Mondadori.
La richiesta, da quanto ha saputo l'Ansa, e' stata
presentata questa mattina. L'istanza per ottenere la copia
autentica del provvedimento, immediatamente esecutivo, e' il
primo passo di Cir per poi chiedere al pool di banche - capofila
Intesa Sanapaolo -, che hanno prestato alla holdig del Biscione
una fideiussione di 806 milioni, il pagamento del risarcimento.
(ANSA).

BRU
11-LUG-11 12:23 NNNN

SCONTRO TRA MOTOSCAFO E MOTONAVE SUL GARDA, GRAVI 3 DONNE

SCONTRO TRA MOTOSCAFO E MOTONAVE SUL GARDA, GRAVI 3 DONNE

(ANSA) - VERONA, 11 LUG - Sono gravi le condizioni di salute
di tre donne rimaste ferite la notte scorsa nella collisione
nelle acque del lago di Garda, a poca distanza da Bardolino, tra
un motoscafo e una motonave con a bordo 40 turisti inglesi.
Ad avere la peggio nell'urto sono state le occupanti del
motoscafo (lungo sette metri), due 49enni e una 41enne, tutte
residenti nella zona, trasportate d'urgenza negli ospedali di
Verona e Bussolengo. Solo stamane i poliziotti della squadra
nautica sono riusciti a recuperare e sequestrare entrambi i
natanti, per verificare la dinamica dell'accaduto. Dopo
l'incidente, sulla zona si era infatti verificato un
violentissimo temporale.
A far scattare l'allarme e' stato lo stesso conducente della
motonave, un uomo di 77 anni di Gardone Riviera (Brescia). A
portare i soccorsi Polizia e Vigili del fuoco.(ANSA).

CO
11-LUG-11 12:19 NNNN

ROMA: FUGA DI GAS PROVOCA ESPLOSIONE IN EDIFICIO, TRE FERITI = COINVOLTI NEL CORSO DELL'INTERVENTO DUE VIGILI DEL FUOCO E UN RAGAZZO

ROMA: FUGA DI GAS PROVOCA ESPLOSIONE IN EDIFICIO, TRE FERITI =
COINVOLTI NEL CORSO DELL'INTERVENTO DUE VIGILI DEL FUOCO E UN
RAGAZZO

Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - Due vigili del fuoco e un ragazzo
di 25 anni sono rimasti feriti in un'esplosione provocata da una fuga
di gas in via Francesco Valesio, a Roma, la notte scorsa. I vigili del
fuoco sono intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di una
fuga di gas fatta proprio dal 25enne e mentre stavano effettuando le
operazioni di messa in sicurezza sono stati investiti dalla
deflagrazione.

La fuga di gas proveniva da una palestra che si trova sotto
l'edificio. Sono ancora in corso i rilievi. I tre feriti sono stati
trasportati in codice giallo all'ospedale San Giovanni. Il palazzo di
otto piani, in cui abitano circa 40 famiglie, e' stato temporaneamente
evacuato.

(Sod/Zn/Adnkronos)
11-LUG-11 08:36

ROMA: FERITO DA COLPI PISTOLA IN AGGUATO AL CASILINO, INDAGA POLIZIA

ROMA: FERITO DA COLPI PISTOLA IN AGGUATO AL CASILINO, INDAGA POLIZIA =

Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - Agguato in strada a Roma, ieri
sera verso le 22. Un romano di 33 anni e' stato ferito da diversi
colpi di arma da fuoco a una gamba e all'addome in via Bonelli, al
Casilino. Soccorso e' stato trasportato all'ospedale Pertini. Il
33enne ha precedenti per lesioni, furto e ricettazione ed era ai
domiciliari dal 2010. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile
di Roma.

(Sod/Zn/Adnkronos)
11-LUG-11 09:15

NNNN

Minerale ma forse tossica, 4 università bocciano le acque italiane

Consiglio di Stato "...Riconoscimento della causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo ..."



Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 3621 del 14/06/2011
FATTO e DIRITTO
1.- Il dr. [####################], all’epoca vice Prefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Milano, aveva impugnato davanti al TAR per la Lombardia il decreto n. 79/N con il quale il Ministero dell’Interno, in data 23 gennaio 2006, aveva rigettato la domanda (presentata il 28 febbraio 2003) volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla concessione dell’equo indennizzo, in relazione a “disturbo depressivo con radicali psicotici in attuale compenso”, nonché il presupposto parere n. 268/2005, reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nella seduta del 12 ottobre 2005.
2.- Il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, dopo aver disposto sulla questione apposita consulenza tecnica d’ufficio, con la appellata sentenza n. 3153 del 6 aprile 2009, ha, in via pregiudiziale, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dall’amministrazione di tardività della domanda ed ha poi accolto il ricorso dichiarando accertato il diritto del dr. [####################] al riconoscimento della causa di servizio.
Il TAR ha ritenuto che la documentazione esibita in giudizio e l’approfondimento eseguito nel corso delle operazioni peritali hanno dimostrato che il dottor [####################] “ha un disturbo dell’adattamento con ansia e somatizzazione in risposta a fattori stressanti presenti in ambiente lavorativo, associato a disturbi psicotici preesistenti” e che “il pregiudizio derivatone incide sulle comuni attività e sulla vita di relazione”. In particolare “il danno psichiatrico di cui soffre il ricorrente compare in seguito ad uno o più eventi o situazioni di stress psico-sociali oggettivamente identificabili ed è caratterizzato da intensa sofferenza soggettiva e compromissione della funzionalità lavorativa, relazionale e sociale”.
Erroneamente l’amministrazione aveva quindi ritenuto che l’affezione sofferta dal ricorrente (disturbo depressivo) era inquadrabile nella categoria delle psicosi endogene del soggetto e, quindi, tipicamente costituzionali, con la conseguente esclusione di qualsiasi nesso causale o concausale efficiente e determinante con il servizio.
Secondo il Tar per la Lombardia, deve ritenersi, invece, “assai più razionale e conforme alla letteratura … la ricostruzione del CTU”, con la conseguenza che deve ritenersi “offerta la prova del nesso condizionante tra le mansioni svolte e l’evento lesivo insorto nel senso che l’attività lavorativa è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”.
Sulla base di tali premesse il TAR ha peraltro anche ritenuto che doveva “essere riqualificato il petitum”, essendo la domanda del dr. [####################] “al di là della impostazione impugnatoria e della formula terminativa in termini caducatori delle conclusioni” chiaramente “volta all’accertamento della dipendenza della propria patologia da causa di servizio”, ed ha quindi accolto il ricorso dichiarando, per l’effetto, “il diritto del ricorrente al riconoscimento della causa di servizio”.
3.- L’Avvocatura dello Stato ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.
In particolare l’Avvocatura ha insistito sulla eccezione di tardività dell’istanza presentata dall’interessato e, per quanto riguarda il merito della vicenda, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui il parere del Comitato di verifica, che costituisce il presupposto del diniego impugnato, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile davanti al giudice amministrativo solo se manifestamente illogico.
L’Avvocatura ha poi anche sostenuto l’erroneità delle conclusioni alle quali è giunto il TAR in relazione ai poteri esercitati.
4.- L’appello non è fondato.
4.1-Al riguardo, deve essere preliminarmente respinta la doglianza sollevata dall’Avvocatura dello Stato riguardante la tardività della domanda presentata dal dr. [####################] il 28 febbraio 2003 per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, tenuto conto che, a prescindere da quanto in proposito osservato dal TAR per la Lombardia, la doglianza dell’Avvocatura non ha carattere processuale ma riguarda un eventuale vizio del procedimento che non ha costituito oggetto del decreto di diniego impugnato in primo grado.
5.- Passando al merito della controversia, si deve ricordare che, come affermato anche dalla Avvocatura dello Stato, per principio pacifico i giudizi medico-legali espressi dalle competenti Commissioni mediche ospedaliere sulla idoneità psico-fisico dei pubblici dipendenti sono connotati da discrezionalità tecnica e non sono censurabili, se non per evidente irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, né tale giudizi, emessi dagli unici organi legittimati a compiere gli specifici accertamenti richiesti, possono essere contraddetti da eventuali certificazioni mediche di parte (fra le più recenti: Consiglio di Stato, sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 922).
6.- La fattispecie all’esame di questo Collegio assume peraltro aspetti peculiari perché il TAR, ritenendo sussistessero i presupposti, ha disposto, in relazione alla malattia denunciata dal dr. [####################] ed alla sua possibile dipendenza da causa di servizio, una apposita C.T.U. che è stata svolta dal dr. #################### ####################, Dirigente medico dell’Inail di Varese e specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Dagli esiti di tale Consulenza Tecnica, dalla quale oramai non si può più prescindere, è emersa una irragionevolezza degli atti impugnati, che si fonda su argomentazioni tratte dalla scienza medica. Da tale accertata irragionevolezza può conseguire quindi l’annullamento degli atti impugnati davanti al TAR.
7.- Ciò posto non può peraltro condividersi la conclusione alla quale è giunto il TAR di ritenere (anche) accertata la dipendenza da causa di servizio della infermità riconosciuta al dr. [####################].
Si oppongono, infatti, alla conclusione cui è pervenuto il TAR due ordini di considerazioni: una di natura processuale ed una di natura sostanziale.
Sotto il profilo processuale deve ritenersi erronea la modifica (operata dal TAR) del petitum del ricorso di primo grado e la conseguente trasformazione della richiesta di annullamento dell’atto impugnato in una richiesta di accertamento della pretesa sostanziale (di diritto soggettivo) fatta valere dalla parte.
Nella fattispecie, infatti, contrariamente a quanto affermato dal TAR, l’interessato non poteva ritenersi titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento della causa di servizio (e dell’equo indennizzo), essendo la sua posizione soggettiva di interesse legittimo, in quanto teso alla corretta conclusione del procedimento avviato con la richiesta da lui avanzata all’amministrazione.
In conseguenza anche l’azione da lui proposta correttamente era qualificata come azione di annullamento.
Erronea risulta quindi la diversa qualificazione data dal TAR all’azione proposta ed erronee, in conseguenza, sono le conclusioni alle quali è giunta la sentenza appellata.
8.- In proposito questo Consiglio di Stato ha (anche di recente) affermato che l’atto di riconoscimento (o di diniego) dell’equo indennizzo è emesso a conclusione di un procedimento in cui intervengono pareri di organi tecnico/consultivi caratterizzati da discrezionalità tecnica quanto alla riconduzione della menomazione all’integrità fisica alla malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio e che la posizione soggettiva del pubblico dipendente che aspiri al beneficio deve ritenersi quindi di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Solo a seguito della concessione dell’equo indennizzo le questioni in ordine all’esatta determinazione delle somme dovute rivestono posizioni di diritto soggettivo e possono essere quindi azionate nell’ordinario termine di prescrizione (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8916; 18 agosto 2010, n. 5888).
9.- Il collegio ritiene che le conclusioni alle quali è giunto il TAR per la Lombardia non possono ritenersi condivisibili anche per un altro motivo strettamente connesso.
Infatti, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, l’Amministrazione deve esprimersi sulle istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità su conforme parere rese dal Comitato per la verifica delle cause di servizio, previsto dall’art. 10 del medesimo D.P.R., nel quale sono presenti soggetti di diversa estrazione e dotati di diverse competenze tecniche, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l’esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia anche ad ordinamento civile il Comitato è inoltre integrato da ufficiali o funzionari del corpo o dell’amministrazione di appartenenza.
Ora, anche a voler ammettere che la valutazione compiuta, nel corso del giudizio di primo grado, dal C.T.U. nominato dal TAR abbia dimostrato non solo l’esistenza della malattia sofferta dal dr. [####################] ma anche la sua possibile dipendenza da causa di servizio, l’accertamento in concreto di tale dipendenza con il servizio svolto dall’interessato non può tuttavia che essere effettuato dalla apposita Commissione, le cui competenze, come si è detto, anche per la variegata e qualificata estrazione tecnica dei suoi componenti, sono diverse e non possono essere sostituite da una valutazione di natura tecnica ( per sua natura parziale e quindi limitata) compiuta da un soggetto estraneo all’amministrazione (il C.T.U.), che tutte quelle competenze non può assommare.
10.- Sulla base di tali considerazioni l’appello deve essere accolto in parte e il dispositivo della sentenza appellata deve essere quindi riformato, disponendosi (solo) l’annullamento del decreto con il quale il Ministero dell’Interno, in data 23 gennaio 2006, aveva rigettato la domanda dell’interessato volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla concessione dell’equo indennizzo, nonché del presupposto parere n. 268/2005, reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta del 12 ottobre 2005.
11.- L’Amministrazione dovrà quindi rivalutare l’istanza dell’interessato sulla base di un nuovo parere del Comitato di verifica, che dovrà tenere conto anche delle conclusioni alle quali è giunto il CTU incaricato dal TAR per la Lombardia.
12.- In conclusione l’appello è accolto nei limiti di cui in motivazione.
13- Le spese del grado di appello possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l’appello, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, riforma il dispositivo della appellata sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, n. 3153 del 6 aprile 2009, disponendo l’annullamento del decreto n. 79/N con il quale il Ministero dell’Interno, in data 23 gennaio 2006, aveva rigettato la domanda dell’interessato volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla concessione dell’equo indennizzo, nonché del presupposto parere n. 268/2005, reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta del 12 ottobre 2005.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/06/2011

domenica 10 luglio 2011

TERREMOTO: LIEVE SCOSSA AVVERTITA A ROMA, MAGNITUDO 3,6

Terremoti/ Scossa 3,6 vicino a Roma, epicentro monti Sabatini
Avvertito anche nella capitale

Roma, 10 lug. (TMNews) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,6
della scala Richter è stata avvertita a Roma questa sera. Lo
riferisce l'Istituto nazionale di vulcanologia e geofisica.
L'epicentro del sisma è nella zona dei monti Sabatini a nord
della capitale.

Red

102025 lug 11
TERREMOTO: LIEVE SCOSSA AVVERTITA A ROMA, MAGNITUDO 3,6 =
(AGI) - Roma, 10 lug. - Una lieve scossa di terremoto di
magnitudo provvisorio 3,6 e' stato avvertito a Roma.
L'epicentro e' stato localizzato nei monti Sabatini, a 35 km a
nord-ovest di Roma. Lo ha riferito l'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia. (AGI)
Pit/Bia
102020 LUG 11

NNNNTERREMOTI: SCOSSA MAGNITUDO 3.2 IN PROVINCIA DI ROMA

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo
3.2 e' stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia alle 20:13 in provincia di Roma.
La zona dell'epicentro, secondo quanto reso noto dal
Dipartimento della Protezione Civile, e' nei comuni di
Castelnuovo di Porto, Magliano Sabino e Morlupo . Dalle
verifiche effettuate dalle sala situazione Italia del
Dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a
persone o cose. (ANSA).

GUI-TB
10-LUG-11 20:31 NNNNTerremoti/ Boschi (Ingv): Scossa 3,2 di magnitudo vicino a Roma
Epicentro del sisma è nella zona dei monti Sabatini

Roma, 10 lug. (TMNews) - E' stata di magnitudo 3,2 e non 3,6 la
scossa di terremoto avvertita a Roma questa sera. Lo ha riferito
il professore Enzo Boschi, presidente dell'Istituto nazionale di
vulcanologia e geofisica, intervenuto a RaiNews24, correggendo la
magnitudo di 3,6 diffusa in un primo momento. "E' stata una
scossa piccola anche se si è sentita bene", ha detto Boschi, "ma
non dovrebbe preoccupare più di tanto". L'epicentro del sisma è
nella zona dei monti Sabatini a nord della capitale.

Red

102041 lug 11TERREMOTO: LIEVE SCOSSA AVVERTITA A ROMA, MAGNITUDO 3,6 (2)=
(AGI) - Roma, 10 lug. - La Protezione civile precisa che la
scossa e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di
Roma. Le localita' prossime all'epicentro sono state i comuni
di Morlupo, Castelnuovo di porto e Magliano Romano. Dalle
verifiche effettuate, "non risultano danni a persone o cose.
Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle
20.13 con magnitudo 3.2". (AGI)
lil
102042 LUG 11

NNNN

FACEBOOK: ATTENZIONE A FALSI MESSAGGI PER VIDEOCHIAMATE

FACEBOOK: ATTENZIONE A FALSI MESSAGGI PER VIDEOCHIAMATE

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - L'inchiostro dell'accordo tra
Facebook e Skype per abilitare le videochiamate attraverso il
social network non si e' ancora asciugato, ma i criminali
informatici sono gia' in piena attivita' per sfruttarlo.
E' di queste ore, infatti, l'allarme lanciato dagli esperti
di sicurezza informatica, su un messaggio che invita gli utenti
di Facebook - per ora sembra solo negli Usa - ad attivare le
videochiamate. Il messaggio invita a cliccare su un link che
compare accanto all'immagine che riproduce la grafica del nuovo
servizio di Facebook. Se si clicca sul link, si attiva
l'applicazione che 'cattura' i dati dell'utente e soprattutto
quelli relativi ai suoi amici, che si vedranno cosi' recapitare
lo stesso messaggio.
Per fortuna, notano gli esperti di NakedSecurity, che hanno
lanciato l'allarme, al momento si tratta solo di spam, ovvero di
messaggi indesiderati di posta elettronica, e non di attacchi
piu' dannosi. L'importante e' di non cliccare sui link del
messaggio e soprattutto di non concedere l'accesso alle
informazioni personali, alla bacheca, e ad altre componenti di
Facebook. Anche perche', le videochiamate, che al momento sono
utilizzabili solo da pochi fortunati negli Usa (l'accordo e'
stato annunciato il 6 luglio scorso), non richiedono questo tipo
di accesso. (ANSA).

VC
10-LUG-11 16:56 NNNN

LODO MONDADORI:STAMPA MONDIALE, 'E' UNO SCHIAFFO AL PREMIER'

LODO MONDADORI:STAMPA MONDIALE, 'E' UNO SCHIAFFO AL PREMIER'
QUOTIDIANI INTERNAZIONALI PARLANO DI 'VENDETTA' DI DE BENEDETTI
(ANSA) - ROMA, 10 LUG - La stampa mondiale si occupa della
sentenza sul lodo Mondadori: nuovo ''schiaffo'' al premier
Silvio Berlusconi dalla Corte di appello di Milano che da'
ragione al ''suo eterno rivale'', secondo i quotidiani di
diversi paesi europei e d'oltreoceano.
''La Fininvest di Berlusconi condannata per corruzione'',
titola il quotidiano francese 'Le Monde': ''Venti anni dopo -
scrive - la vendetta del suo eterno rivale'', dopo un braccio di
''ferro epico fra i due uomini d'affari''. Stesso titolo per 'Le
Figaro'', che parla di un cumulo di ''disfatte politiche e noie
giudiziarie'' per il primo ministro italiano.
La stampa tedesca titola sullo scontro con De Benedetti:
''Berlusconi deve 560 milioni al rivale'', si legge sulla
'Frankfurter Allgemeine Zeitung', e cosi' anche il settimanale
'Spiegel', che nella versione on line parla di ''nuovo
schiaffo'' al premier, che ''aveva tentato nuovamente di evitare
la pena''.
''Berlusconi paghera' 560 milioni all'editore di La
Repubblica'', titola 'El Pais'. ''Il cavaliere ha tentato di
cambiare la legge per eludere la sanzione'', e' il sottotitolo.
Il 'Wall Street Journal' titola ''La corte sanziona la
Fininvest di Berlusconi'': un nuovo ''colpo'' al primo ministro
italiano, ''che gia' soffre sul fronte politico di tensioni
crescenti nella coalizione di governo''.
Il 'New York Times' propone una lettura contestuale dei
problemi giudiziari di Berlusconi e di quelli finanziari del
Paese: ''Il clima politico in Italia e' particolarmente teso,
con preoccupazioni crescenti per la salute finanziaria del
Paese''. Il giornale sottolinea che i problemi legali di
Berlusconi sono stati parte del dibattito sulla manovra, citando
il ritiro della norma cosiddetta 'salva Fininvest': ''La misura
e' stata letta come il segnale che Berlusconi si e' piu'
concentrato sui suoi personali problemi con la giustizia che
sullo stato di salute del Paese. Entrambi sembrano volgere al
peggio in questi giorni''.(ANSA).

PGL
10-LUG-11 17:01 NNNN

LODO MONDADORI: GIULIETTI-VITA, ORA SERVE MONITORAGGIO SU ATTI GOVERNO

LODO MONDADORI: GIULIETTI-VITA, ORA SERVE MONITORAGGIO SU ATTI GOVERNO =

Roma, 10 lug. - (Adnkronos) - "Di politico nella vicenda della
'truffa Mondadori' ci sono stati solo i modi e i metodi, le coperture
ad altissimo livello che furono fornite a Berlusconi per scippare a De
Benedetti la Mondadori, la Finegil e addirittura il gruppo Espesso
repubblica. Fu una scelta politica deliberata tesa ad eliminare i
principali interessi in contrasto con quelli del signore e padrone del
conflitto di interessi, questa e' stata e resta l'unica vera 'sentenza
politica' in tutta questa vicenda". Lo dicono Giuseppe Giulietti e
Vincenzo Vita.

"Del resto per comprendere cosa ci sia stato di politico in
tutta questa storia basterebbe ricostruire la storia dei decreti del
1984 quando un intero governo si mobilito' per contrastare le sentenze
della Corte costituzionale e per aggirare tutte le norme allora in
vigore -proseguono il portavoce di Articolo 21 e il senatore del Pd-.
Spetta ora alle autorita' di garanzia e ai garanti della legalita' dei
mercati vigilare sul rispetto integrale delle norme e delle sentenze
ed anche prevenire gli eventuali tentativi di distorcere ulteriormente
il pluralismo industriale attraverso la l'adozione di nuove norne 'ad
persona e ad aziendam'".(segue)

(Pol/Ct/Adnkronos)
10-LUG-11 12:18

LODO MONDADORI: GIULIETTI-VITA, ORA SERVE MONITORAGGIO SU ATTI GOVERNO (2) =

(Adnkronos) - "Per queste ragioni articolo 21, insieme ai suoi
legali, ha gia' predisposto un osservatorio per monitorare i prossimi
provvedimenti che saranno assunti dal governo, anche sotto forma di
regolamenti, in materia di media, di pubblicita', di assegnazione
delle frequenze, di sospensione o congelamento delle sentenze",
concludono i due parlamentari.

Naturalmente restiamo sempre in attesa che le autorita' di
garanzia, cosi' pignole quando si tratta di regolamentare la rete,
vogliano finalmente dedicare una analoga attenzione al conflitto di
interessi e ai suoi perversi effetti che hanno stravolto i mercati ed
umiliato tutti i competitori del presedente del consiglio.

(Pol/Ct/Adnkronos)
10-LUG-11 12:19

NNNN

Lodo, condanna con sconto Giudici: "B. dominus corruzione" ( da Il Fatto Quotidiano)

Lodo, condanna con sconto
Giudici: "B. dominus corruzione"

Assunzione di stranieri: avvio della sostituzione del modello Q

Assunzione di stranieri: avvio della sostituzione del modello Q

Il Ministero dell'interno comunica l'avvio della fase
sperimentale finalizzata alla sostituzione del Modello Q (contratto di
soggiorno per l'assunzione di stranieri) con le comunicazioni
obbligatorie di cui al D.M. 30 ottobre 2007.
Circ. 13 maggio 2011, n. 3666 del Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Circ. 13-5-2011 n. 3666
Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo.
Circ. 13 maggio 2011, n. 3666 (1).
Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo.



 
Ai
Sigg. Prefetti titolari degli uffici territoriali di Governo
   
Loro sedi
 
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
 
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
 
Al
Sig. Presidente della regione Valle d'Aosta
   
Aosta

e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
   
Direzione generale dell'immigrazione
   
Via Fornovo, n. 8
   
Roma
 
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
   
Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione
   
Via Fornovo n. 8
   
Roma
 
All'
I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale
   
Via Ciro il Grande, 21
   
Roma
 
All'
Agenzia delle entrate
   
Direzione centrale servizi ai contribuenti
   
Via del Giorgione, n. 159
   
Roma
 
Al
Gabinetto del Sig. Ministro
   
Sede
 
Al
Dipartimento della P.S.
   
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
   
Sede







Come è noto, già da alcuni anni il sistema delle comunicazioni
obbligatorie ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio
generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione,
variazione e cessazione di un rapporto di lavoro e, come tale, si
applica anche ai rapporti di lavoro con cittadini non comunitari.
In particolare, l'obbligo previsto dall'art. 22 comma 7 del TU,
D.Lgs. n. 286/1998, concernente la necessità di comunicare ogni
variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero, è
assolto con la medesima comunicazione, secondo le modalità stabilite
dal D.M. 30 ottobre 2007, mentre, nel caso in cui venga instaurato un
nuovo rapporto di lavoro con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante in Italia, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere il
contratto di soggiorno (mod.q), indicando anche la sistemazione
alloggiativa del lavoratore straniero e assumendo l'impegno al
pagamento delle spese di ritorno dello stesso nel Paese di provenienza.
Tanto premesso, si informa che, recentemente, gli standard del sistema
adottati con il citato decreto interministeriale sono stati
implementati, comprendendo anche i dati finora riportati nel modello q.
Peraltro, tale semplificazione, resa possibile grazie alla costante
collaborazione interistituzionale fra questo Ministero, il Dicastero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'I.N.P.S., sarà
applicata, in questa prima fase, a titolo sperimentale; pertanto, la
comunicazione obbligatoria non sostituirà il modello q, che dovrà
ancora essere trasmesso dal datore di lavoro in caso di nuova
assunzione.
Si soggiunge che sono in corso i necessari adeguamenti del sistema,
finalizzati alla definitiva sostituzione del modello q con le
comunicazioni obbligatorie in argomento.
Inoltre, si rappresenta che questo Dipartimento ha recentemente
realizzato uno specifico sistema denominato "comunicazioni
obbligatorie" che consente di acquisire le comunicazioni predette
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Peraltro, tale sistema rende possibile soltanto la consultazione delle
informazioni presenti nelle comunicazioni obbligatorie acquisite,
senza poter effettuare alcuna modifica ai dati provenienti dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le tipologie di comunicazioni obbligatorie gestite dal sistema di
questo Dipartimento saranno le seguenti:




MODULO
Descrizione

Unificato Lav
È il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e
privati, di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il
lavoro, relativamente ai rapporti di somministrazione) adempiono
all'obbligo di comunicazione della assunzione dei lavoratori,
della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di
lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati.

Unificato Somm
È il modulo mediante il quale le agenzie per il lavoro adempiono
all'obbligo di comunicazione relativo a tutte le tipologie di
rapporti di somministrazione.

Unificato VARDatori
Il modulo viene utilizzato per le seguenti comunicazioni:

- variazione della ragione sociale del datore di lavoro

- trasferimento d'azienda per cessione

- trasferimento d'azienda per fusione

- cessione di ramo d'azienda

- cessione di contratto





Il sistema permetterà di ricercare le comunicazioni obbligatorie
utilizzando alcuni parametri, quali la tipologia di modello, i dati
anagrafici, la provincia in cui si svolge il rapporto di lavoro.
L'applicazione in questione è raggiungibile all'indirizzo
http://10.254.32.98/ComunicazioniObbligatorie/index1.jsp.
Le utenze di accesso saranno successivamente inviate a codeste Sedi,
attraverso la consueta posta elettronica, a cura dell'Ufficio VI -
Sistema Informatico di questo Dipartimento, mentre il manuale
d'uso è sin d'ora disponibile sulla "home page"
dell'applicazione.
Infine, si sottolinea che questa importante innovazione consentirà a
codeste Sedi di avere a disposizione in maniera rapida una serie di
informazioni utili ad agevolare il disbrigo delle delicate incombenze
attribuite in materia, con particolare riguardo al monitoraggio in
ambito provinciale della sussistenza di regolari rapporti di lavoro
per i cittadini stranieri.


Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto
necessario.


Il Direttore centrale
Malandrino



D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22
D.M. 30 ottobre 2007

Ministero dell'interno Circ. 29-6-2011 n. 5188 D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”. Emanata dal Ministero dell'interno.


Circ. 29 giugno 2011, n. 5188 (1).
D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il
completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir.
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno.


Premessa
Con Circ. 23 giugno 2011, n. 17102/124 del Gabinetto del Ministro, sono
stati illustrati i contenuti del D.L. n. 89/2011 in oggetto indicato,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso 23 giugno 2011. Con
tale norma, entrata in vigore il successivo il 24 giugno, il
legislatore ha inteso:
- integrare la disciplina del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e
successive modificazioni, in tema d’ingresso e soggiorno in Italia dei
comunitari e dei loro familiari, anche se i cittadini di uno Stato
terzo;
- recepire, nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, i contenuti della Dir. 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sul rimpatrio di
cittadini stranieri.



Ingresso e soggiorno in Italia dei comunitari e dei loro familiari,
anche se cittadini di uno Stato terzo
Con il decreto - legge in esame, il legislatore, fra l’altro, ha
specificato che:
- tra i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno del familiare
straniero del cittadino dell’Unione non è più richiesto il possesso
del visto. Peraltro, già nelle linee guida fornite nel luglio 2009, la
Commissione europea aveva chiarito che il rilascio della carta di
soggiorno prescindesse dal requisito del soggiorno legale, in uno
Stato membro, del familiare straniero del cittadino dell’Unione e,
conseguentemente, dal possesso da parte del citato straniero di un
visto d’ingresso;
- il ricorso al sistema di assistenza sociale non è considerato,
automaticamente, come causa di allontanamento del comunitario o del
suo familiare straniero, ma occorre una valutazione caso per caso;
- i provvedimenti di allontanamento siano adottati nel rispetto del
principio di proporzionalità e non possono essere individuali grave
all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Pertanto, il
legislatore ha rimarcato la necessità che sia valutata la gravità
della minaccia, valutazione che già attualmente viene effettuata ai
fini dell’adozione del provvedimento;
- l’allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza possa
continuare ad essere effettuato anche nei confronti di soggetti che
appartengono a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della L.
n. 1423 del 1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una
minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all’ordine
pubblico o alla pubblica sicurezza. Pertanto, il legislatore ha
rimarcato la necessità che sia valutata la gravità della minaccia,
valutazione che già attualmente viene effettuata ai fini dell’adozione
del provvedimento;
- l’allontanamento per motivi di pubblica sicurezza possa continuare
ad essere effettuato anche nei confronti di soggetto che appartengono
a talune delle categorie di cui all’articolo 1 della L. n. 1423 del
1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una minaccia
concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali
della persona ovvero all’incolumità pubblica;
- i provvedimenti di allontanamento adottati per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza possono essere immediatamente
eseguiti qualora ne sia valutata l’urgenza, da parte del Prefetto,
nell’ambito del singolo caso. Pertanto, occorre che dalle motivazioni
poste a base del provvedimento emergano, a carico del destinatario,
gli elementi comprovanti l’incompatibilità della sua ulteriore
permanenza sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza;
- nei confronti della persona allontanata per cessazione delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno, qualora la stessa
permanga sul territorio nazionale oltre il termine concesso, possa
essere adottato un provvedimento di allontanamento per motivi di
ordine pubblico. In tale ipotesi, la misura è immediatamente eseguita
dal Questore.



La disciplina dell’azione di rimpatrio nei confronti di cittadini
stranieri
Come già anticipato con Circ. 17 dicembre 2010, n. 400/B/10.2.5/8802, a
differenza del novellato D.Lgs. n. 286 del 1998, basato
sull’immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna
illegalmente sul territorio nazionale, la Dir. 2008/115/CE introduce
un meccanismo espulsivo “ad intensità graduale crescente”.
Pertanto, il decreto - legge in analisi prevede la concessione allo
straniero di un termine per la partenza volontaria, e non il suo
accompagnamento immediato alla frontiera, purché:
- non sussista il rischio di pregiudicare l’effettivo suo ritorno nel
Paese di origine o in un altro Stato;
- il termine per partire volontariamente sia stato esplicitamente
chiesto dall’interessato. A tal fine, sarà utilizzata l’allegata
scheda informativa (all. 3).
In particolare, si dovrà tenere presente che:
- ogni provvedimento di rimpatrio deve essere messo solo dopo aver
valutato il singolo caso;
- in tale contesto, qualora non ricorrano i presupposti per
l’accompagnamento immediato alla frontiera, a richiesta
dell’interessato potrà essere a lui concesso un termine per la
partenza volontaria, tra i 7 e i 30 giorni, prorogabile in presenza
di determinate condizioni;
- durante tale periodo, al fine di evitare il rischio di fuga, il
Questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di
risorse economiche adeguate, per un importo proporzionato al termine
concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo.
Inoltre, con apposito provvedimento, il Questore dispone una o più
delle seguenti misure nei confronti dello straniero, la cui
inottemperanza è penalmente sanzionata:
- consegna del passaporto o di altro documento equipollente valido;
- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere agevolmente
rintracciato;
- obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica,
specificatamente indicato nel provvedimento;
- il termine per la partenza volontaria non è concesso allo straniero
e si procede al suo accompagnamento immediato alla frontiera, qualora:
- ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),
del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, ovvero
all’articolo 3 comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, ovvero
- ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 del novellato
D.Lgs. n. 286 del 1998 e nelle altre ipotesi in cui sia stata
disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come
conseguenza di una sanzione penale, ovvero
- sussista il rischio di fuga, ovvero
- la sua domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente
infondata o fraudolenta, ovvero
- lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui agli
articoli 13, comma 5.2 e 14, comma 1-bis, ovvero
- lo straniero, senza giustificato motivo, non abbia osservato il
termine concesso per la partenza volontaria, ovvero
- lo straniero non abbia richiesto la concessione del termine per la
partenza volontaria;
- il rischio di fuga dello straniero, ossia il pericolo che lo stesso
possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di
espulsione, si configura laddove l’interessato:
- non possiede il passaporto o altro documento equipollente, in corso
di validità, ovvero
- non dimostri, esibendo idonea documentazione, la disponibilità di un
alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato, ovvero
- in passato abbia attestato o dichiarato generalità non veritiere,
ovvero
- risulti inottemperante ad una precedente espulsione con intimazione,
ovvero ad un divieto di reingresso sul territorio nazionale, oppure ad
uno dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14, ovvero
- abbia violato il provvedimento con cui il Questore ha adottato, nei
suoi confronti, una o più tra le misure che devono essere disposte in
caso di concessione del termine per la partenza volontaria;
- il provvedimento di espulsione è corredato da un divieto di rientrare
nel territorio dello Stato;
- nel caso sia stato concesso un termine per la partenza volontaria,
il divieto di rientro decorre comunque dalla scadenza del termine
ultimo assegnato, anche qualora lo straniero abbia lasciato il
territorio nazionale entro lo stesso termine. A tale riguardo, si
precisa che il divieto di rientro può essere revocato dal competente
Prefetto, laddove lo straniero presenti una formale istanza e provi di
aver lasciato il territorio nazionale entro la data prescritta;
- il suddetto divieto di rientro opera per un periodo non inferiore a
tre anni e non superiore a cinque anni, tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Tuttavia, può essere previsto
un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata
tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso,
qualora il provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi:
- dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del novellato decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovvero
- dell’articolo 3, comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155;
- la sanzione penale per l’inottemperanza al divieto di rientro è
comminata allo straniero comunque destinatario di un provvedimento di
espulsione;
- particolari garanzie sono previste per determinare categorie di
persone, in caso di respingimento o di esecuzione dell’espulsione.
Inoltre:
- il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed
espulsione è disposto qualora non sia possibile eseguire con
immediatezza l’espulsione mediante l’accompagnamento alla frontiera o
il respingimento, per la presenza di situazioni transitorie che
ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione
dell’allontanamento. Il periodo massimo di trattenimento è stato
elevato a 180 giorni, prorogabile per ulteriore 12 mesi solo qualora,
nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia stato possibile procedere
allontanamento dello straniero, a causa della sua mancata cooperazione
al rimpatrio o di ritardi nell’ottenimento della documentazione
necessaria da Paesi terzi;
- in caso di indebito allontanamento dal C.I.E., nei confronti dello
straniero è adottato un nuovo provvedimento di trattenimento;
- il Questore, in alternativa al trattenimento nel C.I.E., con
specifico provvedimento, la cui inottemperanza è penalmente
sanzionata, può disporre una o più delle seguenti misure nei confronti
dello straniero in possesso di passaporto o di documenti equipollenti
valido e che non sia socialmente pericoloso:
- consegna del passaporto o di altro documento equipollente valido;
- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere agevolmente
rintracciato;
- obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica,
specificatamente indicato nel provvedimento;
- il termine per adempiere all’ordine del Questore a lasciare l’Italia
è elevato da cinque a sette giorni. L’inottemperanza, salvo
giustificato motivo, è sanzionata con una pena pecuniaria. L’effettivo
rimpatrio dello straniero inottemperante deve essere comunicato
all’autorità giudiziaria competente per l’accertamento del reato,
affinché possa emettere sentenza di non luogo a procedere. La pena
pecuniaria da irrogare può essere sostituita dal giudice con
l’espulsione;
- è introdotto il rimpatrio volontario e assistito, al quale non può
accedere lo straniero che si trovi in una delle situazioni
esplicitamente indicate dal legislatore. Le linee guida per la
realizzazione dei citati programmi saranno definite con decreto del
Ministero dell’Interno.



Direttive operative
Da quanto illustrato, emerge in particolare che:
- la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul
territorio nazionale deve essere attentamente valutata;
- a tale proposito, lo straniero deve essere intervistato, al fine di
evidenziare quelle informazioni necessarie ad assicurare la
completezza dell’attività istruttoria;
- qualora emergano motivi impeditivi alla concessione del termine per
la partenza volontaria, il rimpatrio viene disposto con
l’accompagnamento immediato alla frontiera;
- particolare attenzione deve essere rivolta nella illustrazione dei
motivi posti a fondamento di ogni provvedimento adottato.
Per quanto concerne i profili di polizia di frontiera, con decreto -
legge in esame il legislatore ha introdotto procedure più snelle
qualora lo straniero, illegalmente soggiornante, è identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia di
frontiera esterne.
Infatti, allo scopo di incentivare l’esodo volontario dello straniero
irregolarmente presente sul territorio nazionale, è previsto che:
- non incorra in alcuna sanzione penale lo straniero che viene
identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli
delle polizia di frontiera;
- non venga disposta l’espulsione dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle
frontiere esterne; in tale circostanza, qualora il provvedimento di
espulsione sia stato già adottato, lo stesso non viene eseguito. É
così consentito allo straniero, che sia in possesso di un documento di
viaggio valido e che transiti in uscita da un ufficio di frontiera, di
lasciare volontariamente l’Italia. Nel caso in cui lo straniero sia
già destinatario di espulsione, gli uffici di frontiera interessati
devono aggiornare la banca dati SDI, dandone contestuale comunicazione
alla Questura competente per il luogo di adozione del provvedimento.
Nell’ambito della procedura di emersione disciplinata dalla L. n. 102
del 2009, potrebbero emergere situazioni in cui, a fronte di una
definizione favorevole dell’istanza da parte dello Sportello Unico per
l’Immigrazione, la competente Questura abbia negato o revocato il
permesso di soggiorno richiesto dallo straniero.
A tale proposito, laddove il provvedimento negativo del Questore sia
fondato esclusivamente sull’esistenza di una sentenza di condanna per
il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del novellato D.Lgs. n. 286
del 1998, sarà possibile riesaminare la determinazione non favorevole
precedentemente assunta, in presenza di un’apposita istanza prodotta
dall’interessato, a condizione che siano soddisfatti glia latri
requisiti dalla norma.
Attesa l’importanza e la delicatezza della tematica oggetto della
presente circolare, si confida nella consueta fattiva e puntuale
collaborazione da parte delle SS.LL.
A tale proposito, i Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera,
sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto della
presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi
ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.


Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Manganelli



Allegati 1 - 3 (2)

(2) Si omettono gli allegati in quanto non pubblicati alla fonte.


D.L. 23 giugno 2011, n. 89
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 -16
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1
D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 3