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domenica 10 luglio 2011

Ministero dell'interno Circ. 29-6-2011 n. 5188 D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”. Emanata dal Ministero dell'interno.


Circ. 29 giugno 2011, n. 5188 (1).
D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il
completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir.
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno.


Premessa
Con Circ. 23 giugno 2011, n. 17102/124 del Gabinetto del Ministro, sono
stati illustrati i contenuti del D.L. n. 89/2011 in oggetto indicato,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso 23 giugno 2011. Con
tale norma, entrata in vigore il successivo il 24 giugno, il
legislatore ha inteso:
- integrare la disciplina del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e
successive modificazioni, in tema d’ingresso e soggiorno in Italia dei
comunitari e dei loro familiari, anche se i cittadini di uno Stato
terzo;
- recepire, nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, i contenuti della Dir. 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sul rimpatrio di
cittadini stranieri.



Ingresso e soggiorno in Italia dei comunitari e dei loro familiari,
anche se cittadini di uno Stato terzo
Con il decreto - legge in esame, il legislatore, fra l’altro, ha
specificato che:
- tra i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno del familiare
straniero del cittadino dell’Unione non è più richiesto il possesso
del visto. Peraltro, già nelle linee guida fornite nel luglio 2009, la
Commissione europea aveva chiarito che il rilascio della carta di
soggiorno prescindesse dal requisito del soggiorno legale, in uno
Stato membro, del familiare straniero del cittadino dell’Unione e,
conseguentemente, dal possesso da parte del citato straniero di un
visto d’ingresso;
- il ricorso al sistema di assistenza sociale non è considerato,
automaticamente, come causa di allontanamento del comunitario o del
suo familiare straniero, ma occorre una valutazione caso per caso;
- i provvedimenti di allontanamento siano adottati nel rispetto del
principio di proporzionalità e non possono essere individuali grave
all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Pertanto, il
legislatore ha rimarcato la necessità che sia valutata la gravità
della minaccia, valutazione che già attualmente viene effettuata ai
fini dell’adozione del provvedimento;
- l’allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza possa
continuare ad essere effettuato anche nei confronti di soggetti che
appartengono a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della L.
n. 1423 del 1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una
minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all’ordine
pubblico o alla pubblica sicurezza. Pertanto, il legislatore ha
rimarcato la necessità che sia valutata la gravità della minaccia,
valutazione che già attualmente viene effettuata ai fini dell’adozione
del provvedimento;
- l’allontanamento per motivi di pubblica sicurezza possa continuare
ad essere effettuato anche nei confronti di soggetto che appartengono
a talune delle categorie di cui all’articolo 1 della L. n. 1423 del
1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una minaccia
concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali
della persona ovvero all’incolumità pubblica;
- i provvedimenti di allontanamento adottati per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza possono essere immediatamente
eseguiti qualora ne sia valutata l’urgenza, da parte del Prefetto,
nell’ambito del singolo caso. Pertanto, occorre che dalle motivazioni
poste a base del provvedimento emergano, a carico del destinatario,
gli elementi comprovanti l’incompatibilità della sua ulteriore
permanenza sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza;
- nei confronti della persona allontanata per cessazione delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno, qualora la stessa
permanga sul territorio nazionale oltre il termine concesso, possa
essere adottato un provvedimento di allontanamento per motivi di
ordine pubblico. In tale ipotesi, la misura è immediatamente eseguita
dal Questore.



La disciplina dell’azione di rimpatrio nei confronti di cittadini
stranieri
Come già anticipato con Circ. 17 dicembre 2010, n. 400/B/10.2.5/8802, a
differenza del novellato D.Lgs. n. 286 del 1998, basato
sull’immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna
illegalmente sul territorio nazionale, la Dir. 2008/115/CE introduce
un meccanismo espulsivo “ad intensità graduale crescente”.
Pertanto, il decreto - legge in analisi prevede la concessione allo
straniero di un termine per la partenza volontaria, e non il suo
accompagnamento immediato alla frontiera, purché:
- non sussista il rischio di pregiudicare l’effettivo suo ritorno nel
Paese di origine o in un altro Stato;
- il termine per partire volontariamente sia stato esplicitamente
chiesto dall’interessato. A tal fine, sarà utilizzata l’allegata
scheda informativa (all. 3).
In particolare, si dovrà tenere presente che:
- ogni provvedimento di rimpatrio deve essere messo solo dopo aver
valutato il singolo caso;
- in tale contesto, qualora non ricorrano i presupposti per
l’accompagnamento immediato alla frontiera, a richiesta
dell’interessato potrà essere a lui concesso un termine per la
partenza volontaria, tra i 7 e i 30 giorni, prorogabile in presenza
di determinate condizioni;
- durante tale periodo, al fine di evitare il rischio di fuga, il
Questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di
risorse economiche adeguate, per un importo proporzionato al termine
concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo.
Inoltre, con apposito provvedimento, il Questore dispone una o più
delle seguenti misure nei confronti dello straniero, la cui
inottemperanza è penalmente sanzionata:
- consegna del passaporto o di altro documento equipollente valido;
- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere agevolmente
rintracciato;
- obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica,
specificatamente indicato nel provvedimento;
- il termine per la partenza volontaria non è concesso allo straniero
e si procede al suo accompagnamento immediato alla frontiera, qualora:
- ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),
del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, ovvero
all’articolo 3 comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, ovvero
- ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 del novellato
D.Lgs. n. 286 del 1998 e nelle altre ipotesi in cui sia stata
disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come
conseguenza di una sanzione penale, ovvero
- sussista il rischio di fuga, ovvero
- la sua domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente
infondata o fraudolenta, ovvero
- lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui agli
articoli 13, comma 5.2 e 14, comma 1-bis, ovvero
- lo straniero, senza giustificato motivo, non abbia osservato il
termine concesso per la partenza volontaria, ovvero
- lo straniero non abbia richiesto la concessione del termine per la
partenza volontaria;
- il rischio di fuga dello straniero, ossia il pericolo che lo stesso
possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di
espulsione, si configura laddove l’interessato:
- non possiede il passaporto o altro documento equipollente, in corso
di validità, ovvero
- non dimostri, esibendo idonea documentazione, la disponibilità di un
alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato, ovvero
- in passato abbia attestato o dichiarato generalità non veritiere,
ovvero
- risulti inottemperante ad una precedente espulsione con intimazione,
ovvero ad un divieto di reingresso sul territorio nazionale, oppure ad
uno dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14, ovvero
- abbia violato il provvedimento con cui il Questore ha adottato, nei
suoi confronti, una o più tra le misure che devono essere disposte in
caso di concessione del termine per la partenza volontaria;
- il provvedimento di espulsione è corredato da un divieto di rientrare
nel territorio dello Stato;
- nel caso sia stato concesso un termine per la partenza volontaria,
il divieto di rientro decorre comunque dalla scadenza del termine
ultimo assegnato, anche qualora lo straniero abbia lasciato il
territorio nazionale entro lo stesso termine. A tale riguardo, si
precisa che il divieto di rientro può essere revocato dal competente
Prefetto, laddove lo straniero presenti una formale istanza e provi di
aver lasciato il territorio nazionale entro la data prescritta;
- il suddetto divieto di rientro opera per un periodo non inferiore a
tre anni e non superiore a cinque anni, tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Tuttavia, può essere previsto
un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata
tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso,
qualora il provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi:
- dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del novellato decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovvero
- dell’articolo 3, comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155;
- la sanzione penale per l’inottemperanza al divieto di rientro è
comminata allo straniero comunque destinatario di un provvedimento di
espulsione;
- particolari garanzie sono previste per determinare categorie di
persone, in caso di respingimento o di esecuzione dell’espulsione.
Inoltre:
- il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed
espulsione è disposto qualora non sia possibile eseguire con
immediatezza l’espulsione mediante l’accompagnamento alla frontiera o
il respingimento, per la presenza di situazioni transitorie che
ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione
dell’allontanamento. Il periodo massimo di trattenimento è stato
elevato a 180 giorni, prorogabile per ulteriore 12 mesi solo qualora,
nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia stato possibile procedere
allontanamento dello straniero, a causa della sua mancata cooperazione
al rimpatrio o di ritardi nell’ottenimento della documentazione
necessaria da Paesi terzi;
- in caso di indebito allontanamento dal C.I.E., nei confronti dello
straniero è adottato un nuovo provvedimento di trattenimento;
- il Questore, in alternativa al trattenimento nel C.I.E., con
specifico provvedimento, la cui inottemperanza è penalmente
sanzionata, può disporre una o più delle seguenti misure nei confronti
dello straniero in possesso di passaporto o di documenti equipollenti
valido e che non sia socialmente pericoloso:
- consegna del passaporto o di altro documento equipollente valido;
- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere agevolmente
rintracciato;
- obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica,
specificatamente indicato nel provvedimento;
- il termine per adempiere all’ordine del Questore a lasciare l’Italia
è elevato da cinque a sette giorni. L’inottemperanza, salvo
giustificato motivo, è sanzionata con una pena pecuniaria. L’effettivo
rimpatrio dello straniero inottemperante deve essere comunicato
all’autorità giudiziaria competente per l’accertamento del reato,
affinché possa emettere sentenza di non luogo a procedere. La pena
pecuniaria da irrogare può essere sostituita dal giudice con
l’espulsione;
- è introdotto il rimpatrio volontario e assistito, al quale non può
accedere lo straniero che si trovi in una delle situazioni
esplicitamente indicate dal legislatore. Le linee guida per la
realizzazione dei citati programmi saranno definite con decreto del
Ministero dell’Interno.



Direttive operative
Da quanto illustrato, emerge in particolare che:
- la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul
territorio nazionale deve essere attentamente valutata;
- a tale proposito, lo straniero deve essere intervistato, al fine di
evidenziare quelle informazioni necessarie ad assicurare la
completezza dell’attività istruttoria;
- qualora emergano motivi impeditivi alla concessione del termine per
la partenza volontaria, il rimpatrio viene disposto con
l’accompagnamento immediato alla frontiera;
- particolare attenzione deve essere rivolta nella illustrazione dei
motivi posti a fondamento di ogni provvedimento adottato.
Per quanto concerne i profili di polizia di frontiera, con decreto -
legge in esame il legislatore ha introdotto procedure più snelle
qualora lo straniero, illegalmente soggiornante, è identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia di
frontiera esterne.
Infatti, allo scopo di incentivare l’esodo volontario dello straniero
irregolarmente presente sul territorio nazionale, è previsto che:
- non incorra in alcuna sanzione penale lo straniero che viene
identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli
delle polizia di frontiera;
- non venga disposta l’espulsione dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle
frontiere esterne; in tale circostanza, qualora il provvedimento di
espulsione sia stato già adottato, lo stesso non viene eseguito. É
così consentito allo straniero, che sia in possesso di un documento di
viaggio valido e che transiti in uscita da un ufficio di frontiera, di
lasciare volontariamente l’Italia. Nel caso in cui lo straniero sia
già destinatario di espulsione, gli uffici di frontiera interessati
devono aggiornare la banca dati SDI, dandone contestuale comunicazione
alla Questura competente per il luogo di adozione del provvedimento.
Nell’ambito della procedura di emersione disciplinata dalla L. n. 102
del 2009, potrebbero emergere situazioni in cui, a fronte di una
definizione favorevole dell’istanza da parte dello Sportello Unico per
l’Immigrazione, la competente Questura abbia negato o revocato il
permesso di soggiorno richiesto dallo straniero.
A tale proposito, laddove il provvedimento negativo del Questore sia
fondato esclusivamente sull’esistenza di una sentenza di condanna per
il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del novellato D.Lgs. n. 286
del 1998, sarà possibile riesaminare la determinazione non favorevole
precedentemente assunta, in presenza di un’apposita istanza prodotta
dall’interessato, a condizione che siano soddisfatti glia latri
requisiti dalla norma.
Attesa l’importanza e la delicatezza della tematica oggetto della
presente circolare, si confida nella consueta fattiva e puntuale
collaborazione da parte delle SS.LL.
A tale proposito, i Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera,
sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto della
presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi
ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.


Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Manganelli



Allegati 1 - 3 (2)

(2) Si omettono gli allegati in quanto non pubblicati alla fonte.


D.L. 23 giugno 2011, n. 89
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 -16
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1
D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 3

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