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martedì 12 luglio 2011

'CRIMINALITA'. I delitti comuni diminuiscono, quelli legati alla droga aumentano. Lo dice il Rapporto 2010 del Viminale. I sindacati di polizia Cgil replicano: «No ai trionfalismi».'

Reati in calo, ma i clan sono ancora pericolosi

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Alessandro De Pascale
CRIMINALITA'. I delitti comuni diminuiscono, quelli legati alla droga aumentano. Lo dice il Rapporto 2010 del Viminale. I sindacati di polizia Cgil replicano: «No ai trionfalismi».
Omicidi, furti e rapine in calo. Risultati positivi nella lotta alle mafie e nell’aggressione ai loro patrimoni. Ma clan ancora molto radicati. A dirlo è il Rapporto 2010 sulla criminalità e la sicurezza in Italia, realizzato dalla fondazione Icsa per il ministero dell’Interno, e presentato ieri durante la celebrazione dei 100 anni di vita del Viminale. Dopo il lungo periodo di crescita del crimine in tutta Europa iniziato negli anni Settanta, scrive il Rapporto, «dal 1992 si cominciano a osservare quelli che, visti a posteriori, possono essere considerati come i primi segnali di cambiamento di tendenza». Nel nostro Paese da quasi vent’anni c’è ad esempio, secondo l’Icsa, una situazione di «eccezionale tranquillità» sul fronte degli omicidi. Nel 2009 in Italia ci sono stati 586 omicidi, uno ogni 100mila abitanti (lo 0,9%), il valore più basso dagli anni Sessanta ad oggi. Nel 1991 erano tre volte e mezzo i valori attuali, con i 2.000 morti ammazzati. «Un cambiamento delle caratteristiche della criminalità violenta» e soprattutto la «trasformazione delle guerra di mafia in conflitti a bassa intensità». Dal 1992 al 2009 gli omicidi compiuti dalla criminalità organizzata si sono infatti sensibilmente ridotti. «Il bilancio è senz’altro positivo: negli ultimi 10 anni le strutture mafiose storiche hanno subito una progressiva erosione e sono stati catturati i principali latitanti»: 172 solo nel 2009. Al punto che i blitz «portati a termine nel 2008 riportano la media più alta arrestati/operazione pari a 12,4, rispetto ai 7,5 del 2006, ai 9,3 del 2007 e anche ai 9,1 del 2009».

Con il primato del numero di persone catturate mantenuto dalla camorra. «Il numero dei latitanti della camorra è maggiore rispetto a quello delle altre organizzazioni», spiega Cafiero De Raho, procuratore antimafia di Napoli, «è quindi naturale che il numero degli arrestati in percentuale è più elevato. Inoltre in Campania possiamo contare sul maggior numero di collaboratori di giustizia che ci consentono di giungere alla cattura dei boss». Nel rapporto si legge anche che dal 2007 crescono i sequestri di beni appartenenti ai clan. Mentre sono in calo i reati contro la proprietà (furti e borseggi), come del resto le rapine. Per queste ultime il crollo è iniziato negli anni Novanta, con le denunce di quelle a trasportatori di valori diventate quasi insignificanti. La quantità di droghe sequestrate, negli ultimi 5 anni, è invece in leggero aumento. Dal 1993 le persone segnalate e la cocaina sequestrata hanno superato i numeri dell’eroina e nel 1997 i chilogrammi di sostanze sequestrate triplicano. I denunciati per traffico di stupefacenti sono quasi 61 l’anno ogni 100mila abitanti, il 3 per cento dei quali per cannabis. Il sindacato di polizia Silp Cgil, però, avverte: «No ai trionfalismi sull’andamento dei reati: il governo farebbe bene a investire seriamente nella sicurezza, anziché smantellare, manovra dopo manovra, il sistema delle forze di polizia».


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AFGHANISTAN: MORTO IN ESPLOSIONE SOLDATO ITALIANO

AFGHANISTAN: MORTO IN ESPLOSIONE SOLDATO ITALIANO ++

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Un militare italiano e' morto oggi in
Afghanistan in seguito all'esplosione di un ordigno. Il fatto,
secondo quanto appreso dall'ANSA, e' avvenuto a Bakwa, nella
parte meridionale del settore ovest, tutto a comando italiano.
(ANSA).

SV
12-LUG-11 08:24 NNNN

AFGHANISTAN: MORTO IN ESPLOSIONE SOLDATO ITALIANO (2)

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Secondo le scarne informazioni ancora
a disposizione, l'esplosione ha investito il militare appena
sceso dal mezzo: si tratterebbe di un artificiere che aveva
proprio il compito di bonificare dai micidiali 'Ied', gli
ordigni esplosivi improvvisati, le strade percorse dai convogli.
(ANSA).

SV
12-LUG-11 08:49 NNNN
Afghanistan/ Militare italiano morto in un'esplosione
Deflagrazione ha avuto luogo nell'area di Bakwa

Roma, 12 lug. (TMNews) - Un militare italiano è morto questa
mattina nell'esplosione di un ordigno in Afghanistan. E' quanto
riferito a Tmnews da fonti qualificate. L'esplosione ha avuto
luogo nell'area di Bakwa, nella parte meridionale del settore
ovest a comando italiano, ha riferito la fonte.

Coa

120831 lug 11


DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2011, n. 104 Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime. (11G0147) (GU n. 159 del 11-7-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2011

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2011, n. 103 Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (11G0142) (GU n. 157 del 8-7-2011 )



testo in vigore dal: 9-1-2012


        
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito denominato T.U.L.P.S.; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di seguito denominato Regolamento di esecuzione; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», ed in particolare l'articolo 3, comma 32, ai sensi del quale e' prevista l'emanazione da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un regolamento con il quale vengano stabilite le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Acquisiti i pareri della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre 2009; Visti i pareri dell'Istituto superiore di Sanita' del 20 e 26 aprile 2010; Data informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, recepita dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di modifica della legge 21 giugno 1986, n. 317; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 gennaio 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri. 2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.



          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  Il  regio  decreto  19   ottobre   1930,   n.   1398
          (Approvazione del testo definitivo del Codice  penale),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre  1930,
          n. 251, S.O. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  giugno  1931,
          n. 146. 
              - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
          S.O. 
              - La legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative
          della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
          munizioni e degli esplosivi),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1979, n. 105. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52
          (Attuazione  della  direttiva  n.  92/32/CEE,   concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze 16-12-2008. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,   n.   65
          (Attuazione della direttiva 1999/45/CE  e  della  direttiva
          2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
          all'etichettatura  dei  preparati  pericolosi),  e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n.  87,
          S.O. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229), e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              - Il regolamento (CE)  n.  1272/2008  del  16  dicembre
          2008, e' stato pubblicato nella GUUE 31 dicembre 2008, n. L
          353. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  comma  32,  della
          legge 15 luglio 2009, n. 94  (Disposizioni  in  materia  di
          sicurezza pubblica): 
              «32.  Il  Ministro  dell'interno,  con  regolamento  da
          emanare nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, di concerto con  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali,  definisce  le  caratteristiche   tecniche   degli
          strumenti di  autodifesa,  di  cui  all'articolo  2,  terzo
          comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che  nebulizzano
          un principio attivo naturale a base di oleoresin  capsicum,
          e  che  non  abbiano  l'attitudine  a  recare  offesa  alla
          persona.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla  lettera
          a) del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 novembre 2009,  n.
          172: 
              «1. I Ministeri sono i seguenti: 
                1) Ministero degli affari esteri; 
                2) Ministero dell'interno; 
                3) Ministero della giustizia; 
                4) Ministero della difesa; 
                5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                6) Ministero dello sviluppo economico; 
                7) Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
                8)  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare; 
                9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 
                11)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                12) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
                13) Ministero della salute.». 
              - Il decreto  legislativo  23  novembre  2000,  n.  427
          (Modifiche ed integrazioni alla legge 21  giugno  1986,  n.
          317, concernenti la procedura di informazione  nel  settore
          delle norme e  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative ai servizi della  societa'  dell'informazione,  in
          attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  della
          citata legge n. 110 del 1975: 
              «3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
          denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione  di  gas,
          nonche' le armi ad aria  compressa  o  gas  compressi,  sia
          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia
          cinetica  superiore  a   7,5   joule,   e   gli   strumenti
          lanciarazzi, salvo che si tratti  di  armi  destinate  alla
          pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
          consultiva di cui all'art. 6  escluda,  in  relazione  alle
          rispettive caratteristiche, l'attitudine  a  recare  offesa
          alla persona.». 
Art. 2 1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni: a) denominazione legale o merceologica del prodotto; b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16. 2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare: a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore; b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita' di miscela e tutte le sue componenti; c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti e' consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita'; d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante». 3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti. 4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.



          
                      Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del citato
          decreto legislativo n. 206 del 2005: 
              «Art. 11 (Divieti  di  commercializzazione).  -  1.  E'
          vietato il commercio sul territorio nazionale di  qualsiasi
          prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
          chiaramente visibili e leggibili,  le  indicazioni  di  cui
          agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.»; 
              «Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto
          nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca
          reato,  per  quanto  attiene   alle   responsabilita'   del
          produttore, ai contravventori al divieto di cui all'art. 11
          si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823
          euro. La misura della  sanzione  e'  determinata,  in  ogni
          singolo caso, facendo riferimento al prezzo di  listino  di
          ciascun  prodotto  ed  al  numero  delle  unita'  poste  in
          vendita. 
              2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. Fermo restando  quanto  previsto  in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13  della  predetta
          legge 24 novembre  1981,  n.  689,  all'accertamento  delle
          violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,  gli  organi
          di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto  dall'art.
          17 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e'  presentato
          all'ufficio   della   camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura della provincia in cui vi  e'  la
          residenza o la sede legale del professionista.». 


Art. 3 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 maggio 2011 Il Ministro dell'interno: Maroni Il Ministro della salute: Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 14, foglio n. 85

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2011, n. 103 Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (11G0142) (GU n. 157 del 8-7-2011 )








 


        

Salute: CRI, ondata di calore, pericolo per la popolazione




SALUTE. CRI: ONDATA DI CALORE, PERICOLO PER LA POPOLAZIONE
OGGI COLPITI TRE CAPOLUOGHI, DOMANI BOLOGNA E PERUGIA.

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 11 lug. - "L'esperienza del
2003 ha mostrato come un'ondata di calore non prevista possa
portare esiti letali e gravi danni alla salute della popolazione:
in Italia almeno 8.000 persone sono decedute come causa diretta
dell'ondata di calore dell'estate di quell'anno. Si trattava
principalmente di soggetti vulnerabili come anziani, bambini e
malati cronici". Lo rende noto la Croce Rossa Italiana spiegando
che "in risposta a questa nuova vulnerabilita', i Giovani della
Croce Rossa Italiana hanno avviato quest'anno la campagna 'Cresce
il caldo, cresce la prevenzione' nell'ambito del piu' ampio
progetto 'Climate in Action' che mira a diffondere tra la
popolazione e nelle scuole un'educazione al rispetto
dell'ambiente e delle risorse, ma anche buone pratiche per la
prevenzione di effetti dannosi sulla salute delle persone in caso
di ondate di calore".
Si legge ancora che "oggi le citta' di Pescara, Perugia,
Bologna sono state colpite da temperature elevate e condizioni
metrologiche che hanno effetti negativi sulla salute della
popolazione (livello 2 di allerta, bollettino della Protezione
Civile), domani saranno Bologna e Perugia ad essere colpite da
un'ondata di calore di livello 3, massimo livello della scala,
per la quale e' necessario adottare misure di prevenzione per la
popolazione a rischio".
Ovviamente "piu' esposte ai pericoli del caldo sono le persone
anziane, in particolare se soffrono di malattie cardiovascolari o
respiratorie croniche, ipertensione, insufficienza renale cronica
e malattie neurologiche, e quelle non autosufficienti, poiche'
dipendono dagli altri per regolare l'ambiente in cui si trovano e
per l'assunzione di liquidi. Particolare attenzione va rivolta ai
neonati e ai bambini: per la ridotta superficie corporea e la
mancanza di una completa autosufficienza, possono essere esposti
al rischio di un aumento eccessivo della temperatura corporea e a
una disidratazione. Sono soggetti vulnerabili anche le persone
ipertese e i cardiopatici, ma anche molte persone sane".
Nell'ambito della campagna 'Cresce il caldo, cresce la
prevenzione', "la Croce Rossa Italiana, gia' attiva sul
territorio con iniziative mirate alla prevenzione, consiglia di
prendere le seguenti precauzioni finalizzate ad evitare effetti
negativi sulla salute delle persone colpite: non uscire tra le 11
e le 18, vestire con abiti leggeri (cotone o lino), in auto usare
le tendine parasole, bere molta acqua anche in assenza dello
stimolo della sete, fare spuntini leggeri a base di frutta e
verdura durante la giornata, evitare alcolici, schermare le
finestre esposte al sole, rimanere ad una temperatura compresa
tra i 24-26°C, usare ventilatori senza dirigerli direttamente
sulla persona, aerare i locali nelle ore meno calde e
rinfrescarsi spesso con una doccia".
Al fine di fornire consigli utili alla popolazione, la Croce
Rossa Italiana ha attivato la seguente pagina dove sara'
possibile trovare maggiori dettagli sulle misure preventive da
mettere in campo in caso di ondata di calore:
http://cri.it/ondatecalore.

(Wel/ Dire)
16:09 11-07-11

Cresce il caldo, cresce la prevenzione

Immagine anziani vittime delle ondate di calore
Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate al di sopra dei valori usuali, che possono durare giorni o settimane.
L'effetto delle ondate di calore è relativamente immediato, con una latenza di 1-3 giorni tra il verificarsi di un rapido innalzamento della temperatura e il conseguente incremento nel numero di decessi.
L'esperienza del 2003 ha mostrato, come un'ondata di calore non prevista, possa portare esiti letali e gravi danni alla salute della popolazione: in Italia almeno 8.000 persone sono decedute come causa diretta dell'ondata di calore dell'estate di quell'anno. Si trattava principalmente di soggetti vulnerabili come anziani, bambini e malati cronici.

Le previsioni meteorologiche indicano che, a causa dei cambiamenti climatici, negli anni futuri, le temperature estive saranno elevate ed il fenomeno delle ondate di calore diventerà sempre più frequente, con gravi rischi per la salute per tutti, ed in particolare per anziani, neonati e bambini (0-4 anni) e malati cronici.

La prevenzione degli effetti negativi delle ondate di calore è possibile!
Alcuni interventi preventivi, infatti,  possono ridurre considerevolmente l'impatto di questi fenomeni.
È necessario, quindi, mettere in atto sia azioni preventive che operative contro tale fenomeno.
Per tale motivo la Croce Rossa Italiana, si sta impegnando in una campagna di prevenzione contro gli effetti delle ondate di calore e le conseguenze che da essi derivano denominata "cresce il caldo cresce la prevenzione".
  1. Come ci si protegge dalle ondate di calore?
  2. Come fare a prevenire un ondata di calore?
  3. L'alimentazione è importante nella prevenzione delle ondate di calore?
  4. Chi sono i soggetti più esposti ad un ondata di calore?
  5. Quali soni i principali sintomi?
  6. Che cosa fare nel caso di un colpo di calore?
  7. Quali attività organizza la Croce Rossa per prevenire l'emergenza?
Banner vulnerabili ondate di calore

Come ci si protegge dalle ondate di calore?

È importante avere delle abitudini che ci permettono di migliorare la nostra resilienza al caldo: indossare indumenti leggeri (cotone o lino) di colore chiaro,  usare creme solari per proteggere la pelle e regolare i condizionatori ad una temperatura che non si discosti di più di 6-7 gradi rispetto a quella esterna.

Come fare a prevenire un ondata di calore?

Proteggiti dal caldo, consigli per la prevenzione
I consigli per la prevenzione: proteggiti dal caldo fuori casa
La migliore protezione è la prevenzione, per cui si deve evitare di uscire nelle ore più calde, ovvero dalle 11.00 alle 18.00 ed evitare l'esposizione per lunghi periodi al sole.

Inoltre sul sito della Protezione Civile è possibile conoscere in anticipo quando un ondata di calore si verificherà in una data regione.

L'alimentazione è importante nella prevenzione delle ondate di calore?

Bevi tanto e mangia leggero, consigli per la prevenzione!
I consigli per la prevenzione: bevi tanto e mangia leggero!
Una corretta alimentazione può prevenire dall'insorgere di effetti sulla salute derivanti da colpi di calore. In generale è meglio consumare pasti leggeri, preferire la pasta e il pesce alla carne ed evitare i cibi elaborati e piccanti; consumare molta frutta e verdura. Evitare, inolte, i pasti abbondanti, preferendo quattro, cinque piccoli pasti durante la giornata.

È importante bere, anche in assenza dello stimolo della sete.

Si consiglia di bere almeno due litri al giorno, salvo diverso parere del medico, di moderare l'assunzione di bevande gassate e zuccherate, ricche di calorie, di evitare gli alcolici, perché aumentano la sensazione di calore e la sudorazione, contribuendo così ad aggravare la disidratazione, e di limitare l'assunzione di bevande che contengono caffeina (caffè, tè nero etc.)

Chi sono i soggetti più esposti ad un ondata di calore?

Proteggiti dal caldo in casa, consigli per la prevenzione
I consigli per la prevenzione: proteggiti dal caldo in casa
Più esposte ai pericoli del caldo sono le persone anziane, in particolare se soffrono di malattie cardiovascolari o respiratorie croniche, ipertensione, insufficienza renale cronica e malattie neurologiche, e quelle non autosufficienti, poiché dipendono dagli altri per regolare l'ambiente in cui si trovano e per l'assunzione di liquidi.

Particolare attenzione va rivolta ai neonati e ai bambini: per la ridotta superficie corporea e la mancanza di una completa autosufficienza, possono essere esposti al rischio di un aumento eccessivo della temperatura corporea e a una disidratazione. Sono soggetti vulnerabili anche le persone ipertese e i cardiopatici, ma anche molte persone sane.

Quali soni i principali sintomi?

Il primo sintomo è rappresentato da un improvviso malessere generale, cui seguono mal di testa, nausea, vomito e sensazione di vertigine, fino ad arrivare a stati d'ansia e stati confusionali.
Si può avere perdita di coscienza. La temperatura corporea aumenta rapidamente (in 10-15 minuti) fino anche a 40-41° C, la pressione arteriosa diminuisce repentinamente, la pelle appare secca ed arrossata, perché cessa la sudorazione.

Che cosa fare nel caso di un colpo di calore?

Nel caso in cui si avvertano i sintomi delle ondate di calore, occorre chiamare il numero 118
  • Nell'attesa distendere la persona in un luogo fresco e ventilato, con le gambe sollevate rispetto al resto del corpo.
  • Per abbassare la temperatura corporea porre una borsa di ghiaccio sulla testa, avvolgere la persona in un lenzuolo o un asciugamano bagnato in acqua fredda.
  • Reidratare con acqua fresca, zucchero e sale.
  • Non somministrare mai bevande alcoliche.

Il numero 118 è da utilizzarsi per emergenze sanitarie, per consigli o consulenze rivolgersi al proprio medico di base.
Sintomi per consultare un medico, consigli per la prevenzione
Se avvertite i seguenti sintomi consultate un medico

Quali attività organizza la Croce Rossa per prevenire l'emergenza?

Croce Rossa Italiana, con la campagna "Cresce il Caldo, Cresce la prevenzione" organizza diverse attività su tutto il territorio Nazionale. Di seguito l'elenco delle iniziative in programma.


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ISPESL: La radiazione solare ultravioletta: un rischio per i lavoratori all'aperto - Guida per datori di lavoro e lavoratori.

Roma: Silp Cgil ad Alemanno, era meglio concentrarsi su minacce criminali

''Oggi se si guarda a cio' che succede a Roma e alla presenza delle mafie nel Centro-Nord, ci sembrano fuori luogo sia chi nel governo usa toni trionfalistici sulla situazione della sicurezza, sia chi si ricorda che anche nella Capitale esiste una criminaita' mafiosa la cui presenza puo' essere letale per lo sviluppo della citta'''. Lo dice all'Adnkronos Claudio Giardullo, segretario nazionale del sindacato di polizia Silp Cgil, commentando le dichiarazioni del sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

Salute: lo studio, voglia di cibi salati come tossicodipendenza

ZCZC
ADN0955 5 CRO 0 ADN CRO NAZ

SALUTE: LO STUDIO, VOGLIA DI CIBI SALATI COME TOSSICODIPENDENZA =

Roma, 11 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
21.00) - Voglie irrefrenabili di patatine fritte, noccioline o
salatini? Secondo un team della Duke University Medical Center Usa e
di colleghi australiani, la 'fame' di cibi salati e' come una droga:
le sostanze stupefacenti, infatti, sfruttano le stesse cellule nervose
e le connessioni cerebrali legate a un potente e antichissimo istinto,
ovvero la voglia di sale.

La ricerca sui roditori mostra come alcuni geni siano regolati
in una parte del cervello che controlla l'equilibrio di sale, acqua,
energia e riproduzione: l'ipotalamo. Gli scienziati hanno scoperto che
i modelli di geni attivati stimolando un comportamento istintivo, come
appunto la voglia di sale, sono gli stessi regolati dalla dipendenza
da cocaina e oppiacei (come l'eroina). "Siamo rimasti sorpresi nel
vedere che, bloccando le reti collegate alla dipendenza, si puo'
interferire con la voglia di sodio", spiega Wolfgang Liedtke,
assistente di Neurobiologia e Medicina alla Duke University e autore
della ricerca. "I nostri risultati hanno implicazioni mediche profonde
e di vasta portata: potrebbero portare a una nuova comprensione della
dipendenza, ma anche delle conseguenze dannose dell'eccesso di sodio,
come l'obesita'". Lo studio e' stato pubblicato online sui
'Proceedings of National Academy of Sciences'.

"Anche se istinti come la voglia di sale sono fondamentalmente
programmi neurali genetici, possono essere sostanzialmente modificati
- spiega Derek Denton, dell'Universita' di Melbourne - In questo
studio abbiamo dimostrato che un istinto classico, la fame di sale,
fornisce l'organizzazione neurale utile alla dipendenza da oppiacei e
cocaina".

(Mal/Ct/Adnkronos)
11-LUG-11 17:57

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Modificazioni della legge provinciale sui trasporti: interventi a favore dei disabili.

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2011, n.5 Modificazioni della legge provinciale sui trasporti: interventi a favore dei disabili. (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 27 del 9 luglio 2011)

Tumori: progetto Achille svela punto debole cancro ovaie

TUMORI: PROGETTO ACHILLE SVELA PUNTO DEBOLE CANCRO OVAIE =

Roma, 11 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE
21.00) - Il cancro non e' invincibile, ma le sue debolezze possono
essere difficili da scovare. Proprio questo e' l'obiettivo del
'Progetto Achille', un piano ispirato all'eroe greco caduto proprio a
causa di un minuscolo punto debole. I ricercatori del Broad Institute
del Mit, di Harvard e del Dana-Farber Cancer Institute hanno esaminato
le cellule provenienti da oltre 100 tumori, tra cui 25 ovarici, per
portare alla luce i geni 'chiave' per il cancro. Uno di questi, PAX8,
e' alterato in una frazione significativa di tumori ovarici, quasi un
quinto di quelli esaminati, come riferiscono i ricercatori su 'Pnas'.

"In questo progetto stiamo cercando tutti di talloni d'Achille
del tumore: cioe', stiamo cercando quei punti in cui disattivare un
gene per influenzare la sopravvivenza delle cellule malate", spiega
William Hahn, impegnato nel progetto di ricerca. Nel corso dello
studio gli scienziati hanno silenziato o soppresso migliaia di geni
per capire dove potessero celarsi inattesi punti deboli. Uno dei piu'
promettenti, per quanto riguarda il progetto Achille, e' il gene
individuato per il cancro delle ovaie. Nei prossimi mesi, Hahn e il
suo team puntano ad approfondire il ruolo del gene e di composti per
neutralizzarlo.

(Mal/Ct/Adnkronos)
11-LUG-11 19:39

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Salute: in Spagna primo trapianto al mondo di gambe

SALUTE: IN SPAGNA PRIMO TRAPIANTO AL MONDO DI GAMBE =
(AGI/AFP) - Madrid, 11 lug. - In Spagna e' stato effettuato il
primo trapianto al mondo di gambe ad un uomo cui erano state
amputate sopra il ginocchio in un incidente. L'intervento e'
stato effettuato dall'equipe del dottore Pedro Cavadas
all'ospedale La Fe di Valencia. Secondo Cavadas ci vorrano
almeno 48 ore per verificare se il duplice trapianto sia
riuscito. (AGI)
Gis
112104 LUG 11

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lunedì 11 luglio 2011

COMUNICATO DEI G.D. CONTRO L'ELIMINAZIONE DELLA GRATUITÀ DELLE CAUSE DI LAVORO

Care e cari tutti,
invio il comunicato dell'Ass.ne nazionale Giuristi Democratici contro l'ignobile misura contenuta -tra le tante altre simili- nella "manovra" di un Governo sempre più allo sbando, ma dal segno sempre inequivocabilmente reazionario.
In calce, trovate anche l'iniziativa di Progetto Diritti che, sul tema, propone di "inondare" le caselle e-mail dei componenti la commissione bilancio con un appello a eliminare, in sede di conversione del decreto, questo sciagurato provvedimento.

Salute
Avv. Cesare Antetomaso
Portavoce Ass. Giuristi Democratici di Roma


Il decreto legge 98/2001 prevede il versamento del contributo unificato anche per le cause di lavoro.
I Giuristi Democratici chiedono l'eliminazione di questa norma e invitano a manifestare contro questa manovra.


Sappiamo come la gratuità nelle cause di lavoro fosse già prevista sin dalla legge 319/58, successivamente confermata dalla legge 533/73 ed ha rappresentato un caposaldo del nostro stato di diritto, fotografando la situazione di parte debole del lavoratore che, secondo i dettami della nostra Costituzione, poteva, attraverso la gratuità dell’accesso alla giustizia, essere messa nelle condizioni di poter tutelare i propri diritti.

A partire dal 2008, sulla questione della gratuità del processo del lavoro si è verificata una serie di interventi legislativi principalmente caratterizzati dalla assoluta confusione nella tecnica normativa del nostro legislatore, ma che, in ogni caso, mirava a rendere, sotto il profilo del pagamento del contributo unificato, il processo del lavoro omogeneo agli altri tipi di contenzioso civile.

E così, l’art. 24 del D.Legge 112/08 entrato in vigore il 25/06/2008, all’allegato A) voce 1639, abrogava la legge 319/58, rendendo così obbligatorio il contributo unificato, di importo variabile, con entrata in vigore di tale obbligo a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge, e dunque dal 25/12/2008.

A conferma della “distrazione” e confusione tecnica del legislatore, ricordiamo che la gratuità del processo del lavoro era stata stabilita anche dal decreto legislativo 533/73, onde l’abrogazione della voce 1639, allegato A) della legge 319/58, non avrebbe consentito di instaurare l’obbligo del pagamento del contributo unificato.

Fortunatamente non abbiamo avuto occasione di occuparci della questione perché, tre giorni prima della scadenza del termine sopra ricordato, il decreto legge 22/12/2008 n. 200 sopprimeva il riferimento alla voce 1639 dell’allegato A), così eliminando, in ogni caso, l’abrogazione della legge 319/58 e ristabilendo la gratuità del processo di lavoro e previdenza.

Successivamente, però, l’art. 67 bis del disegno di legge 1441 quater A inseriva nuovamente tra le norme da abrogare, e non se ne capisce la ragione, la voce 1639 allegato A), che era già stata soppressa dal decreto legge 200/2008 e contemporaneamente prevedeva che alle cause di lavoro e previdenza fosse applicato un contributo unificato fisso, pari a quello previsto per i processi di locazione, e dunque pari a Eur 103,00, con efficacia, anche qui, a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge.

In sede di discussione in aula, al Senato, l’art. 67bis sopra ricordato è stato stralciato e dunque, ad oggi, ma non ci sono certezze sul domani, il processo del lavoro è rimasto gratuito.

Peraltro, con la legge finanziaria relativa al 2010 (L. 191/2009) è stato previsto il pagamento di un contributo unificato anche per i processi di lavoro limitatamente ai giudizi di Cassazione e non se ne comprende la ragione. Sempre per segnalare la confusione tecnica del legislatore, con detta legge finanziaria è stato abrogato il contributo unificato di 103,00 euro, previsto dal comma 4 dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 relativo ai processi di locazione che era stato esteso ai processi del lavoro, peccato che il relativo articolo 67 bis fosse già stato stralciato dalla norma in esame al Senato.

Dunque, sino a ieri, il processo del lavoro era gratuito per il primo e il secondo grado e restava sottoposto all’obbligo di pagamento del contributo unificato per il grado di Cassazione.

Ora, con l'entrata in vigore del Decreto Legge 98/2011, tutto il sistema salta e ogni controversia di lavoro é assoggettata al versamento di un contributo unificato, diversificato secondo il reddito del lavoratore e secondo il valore della causa.

Si tratta di una modifica epocale, perché comporterebbe una riduzione drastica del contenzioso, non essendo i lavoratori, già preoccupati dal rischio della soccombenza per le spese di giudizio, in grado di affrontare esborsi prima ancora di affrontare la causa.

La modifica presenta aspetti di evidente incostituzionalità, laddove si confronta la norma con gli artt. 3, comma 2, 4, comma 1 e 35 Cost.

È indispensabile attuare immediatamente una campagna di informazione capillare nei confronti dei cittadini, per far comprendere la gravità di quanto sta accadendo e per studiare insieme forme di protesta.

Torino-Padova-Roma-Napoli-Palermo, 7 luglio 2011
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI

DIFENDIAMO I DIRITTI DEI LAVORATORI - DIFENDIAMO IL PROCESSO DEL LAVORO - NO ALLA MANOVRA TREMONTI
Con il decreto legge già in vigore contenente la manovra finanziaria viene eliminata la gratuità del processo del lavoro e viene previsto il pagamento del contributo unificato nei procedimenti che riguardano il lavoro pubblico e privato.
E’ un attacco gravissimo ai diritti dei lavoratori, già proposto nel 2008 ed allora respinto, e che oggi rischia di passare nel silenzio di tutti.
Ogni controversia di lavoro viene assoggettata al versamento di un contributo unificato, diversificato a seconda del valore della causa e con previsione di esenzione soltanto per i redditi più bassi.
Si mira non solo a far cassa con i soldi dei lavoratori, ma anche ad una riduzione del numero delle vertenze ed a ridurre così le rivendicazioni dei lavoratori, in contrasto con i principi contenuti negli articoli 3, 4 e 24 della Costituzione.
Da lunedì 11 luglio il provvedimento sarà all’esame della Commissione Bilancio del Senato.
Siamo già stati raggiunti da moltissime adesioni al nostro appello all’indirizzo segreteria@progettodiritti.it.
Diffondi questo messaggio.
Puoi inviare direttamente e subito la tua protesta contro questa ingiustizia indirizzandola ai componenti della Commissione Bilancio del Senato e chiedere che –in sede di conversione del decreto– la previsione sui costi del processo del lavoro sia definitivamente accantonata.
Ecco gli indirizzi mail: azzollini_a@posta.senato.itagostini_m@posta.senato.itgaravaglia_massimo@posta.senato.it,lusi_l@posta.senato.itcarloni_a@posta.senato.itdeangelis_c@posta.senato.itgalioto_v@posta.senato.itp.giaretta@senato.it,lumia_g@posta.senato.itmascitelli_a@posta.senato.itmilana_r@posta.senato.itmorando_a@posta.senato.it

ALTA VELOCITA' E LAMPEGGIANTE: MULTA PER AUTO PRESIDENTE MOLISE



ALTA VELOCITA' E LAMPEGGIANTE: MULTA PER AUTO PRESIDENTE MOLISE =
(AGI) - Campobasso, 11 lug. - Finisce in tribunale la multa per
eccesso di velocita' ed uso improprio di lampeggiante e sirena
per l'auto del presidente della regione Molise, Michele Iorio.
L'Audi A8 da 4,2 cc, il 17 Luglio 2008 fu intercettata dalla
polizia mentre sfrecciava sulla A14, in provincia di Chieti.
Secondo gli agenti l'autista non aveva alcun motivo per
superare i limiti di velocita' ed utilizzare i segnalatori di
emergenza, nonostante la presenza del presidente Iorio.
Risultato: multa salata e punti decurtati dalla patente. Contro
il provvedimento la Regione si e' opposta davanti al giudice di
Pace di Lanciano, evidenziando che il Prefetto di Campobasso ha
assegnato ai due autisti di Iorio la qualifica di agenti di
pubblica sicurezza, per cui "in occasione di servizi urgenti di
istituto, non sono tenuti a rispettare gli obblighi, i divieti
e le limitazioni alla circolazione". Il ricorso, pero', e'
stato respinto e nei giorni scorsi la giunta regionale molisana
ha deciso di impugnare la contravvenzione dando mandato
all'avvocatura dello Stato di portare il caso davanti ai
giudici del tribunale di Chieti.
"Tutto questo accade - sottolinea il consigliere regionale
di opposizione, Massimo Romano - mentre la regione Molise
acquista di una nuova auto blu, un'Audi da 40mila euro, per il
vice presidente e l'Italia rischia di finire come la Grecia.
Credo sia venuto il momento di ridurre l'indennita' per i
consiglieri e adeguare immediatamente il parco auto regionale
alle misure previste nella manovra di Tremonti: riduzione delle
cilindrate dei chilometri percorsi e dei consumi". (AGI)
dpg
111847 LUG 11

NNNN

Sicurezza: Silp Cgil, no trionfalismi su andamento reati. Su modifica Legge 121 Governo ascolti appello Napolitano

ZCZC5163/SXA
XCI10536
R POL S0A QBXB
SICUREZZA: SILP-CGIL, NO TRIONFALISMI SU ANDAMENTO REATI
SU MODIFICA LEGGE 121 GOVERNO ASCOLTI APPELLO NAPOLITANO
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sull'andamento dei reati nel nostro
paese ''sono ingiustificati i toni trionfalistici del governo''.
E' quanto afferma il segretario del Silp-Cgil Claudio Giardullo
commentando il Rapporto sullo stato della sicurezza presentato
dalla Fondazione Icsa.
''Non ci sembrano giustificati i toni usati dal governo alla
luce di quanto sta emergendo sulla presenza delle mafie a Roma e
in diverse regioni del centro-nord - dice Giardullo - Dopo
un'interminabile discussione su uno strumento inutile e
pericoloso come le ronde, dopo il tentativo, ancora non cessato,
di annullare uno strumento fondamentale per il controllo di
legalit… come le intercettazioni, pensiamo che il governo
farebbe bene a investire seriamente nella sicurezza, anzich‚
smantellare, manovra dopo manovra, il sistema delle forze di
polizia nel nostro paese''.
Il sindacato auspica poi che sulla riforma della legge 121,
la norma istitutiva della polizia, ''il Governo non faccia finta
di non sentire e ascolti il monito del presidente Napolitano
sull'esigenza di aggiornare alcuni aspetti della legge, senza
stravolgerne l'impianto''.(ANSA).

COM-GUI
11-LUG-11 18:28 NNNN

Roma, Silp Cgil ad Alemanno, era meglio concentrarsi su minacce criminali. Giardullo, per anni chiesto a forze polizia impegno particolare contro prostituzione

ROMA: SILP CGIL AD ALEMANNO, ERA MEGLIO CONCENTRARSI SU MINACCE CRIMINALI =
GIARDULLO, PER ANNI CHIESTO A FORZE POLIZIA IMPEGNO PARTICOLARE
CONTRO PROSTITUZIONE

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - ''Oggi se si guarda a cio' che
succede a Roma e alla presenza delle mafie nel Centro-Nord, ci
sembrano fuori luogo sia chi nel governo usa toni trionfalistici sulla
situazione della sicurezza, sia chi si ricorda che anche nella
Capitale esiste una criminaita' mafiosa la cui presenza puo' essere
letale per lo sviluppo della citta'''. Lo dice all'Adnkronos Claudio
Giardullo, segretario nazionale del sindacato di polizia Silp Cgil,
commentando le dichiarazioni del sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

''Da anni -ricorda Giardullo- sosteniamo che il numero delle
volanti in una citta' come Roma e' insufficiente e lamentiamo la
diminuzione di personale anche nei commissariati e quindi sul
territorio. Tutto questo e' frutto di una politica di
irresponsabilita' attuata con le due ultime finanziarie ma non
possiamo non ricordare che a Roma il sindaco Alemanno per anni ha
chiesto un impegno particolare delle forze di polizia sul versante
della prostituzione di strada''.

''In questo versante -sottolinea il leader del Silp Cgil- tutte
le risorse che sono state impegnate nei pattuglioni straordinari e
nelle retate, sono state sottratte al controllo del territorio e alle
attivita' di indagine. Sarebbe stato piu' responsabile e lungimirante
-conclude Giardullo- impegnare in maniera equilibrata le risorse delle
forze di polizia sia sul versante della vivibilita' della Capitale sia
su quello delle maggiori minacce criminali, prima tra tutte quella
delle mafie''.

(Sin/Col/Adnkronos)
11-LUG-11 18:07

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sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 8-7-2011 n. 14337 Programma di verifiche straordinarie da effettuare nell'anno 2011 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, sordità e cecità civile. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni coordinamento generale medico legale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione.


Msg. 8 luglio 2011, n. 14337 (1).
 Programma di verifiche         straordinarie da effettuare nell'anno 2011 nei confronti dei titolari di         benefici economici di invalidità civile, sordità e cecità civile.             

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni coordinamento generale medico legale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione.
 

L'art. 20, comma 2, del D.L. n. 78/2009,         convertito dalla L. n. 102/2009, a seguito della modifica introdotta dall'art.         2, comma 159 della L. n. 191/2009, e da ultimo dall'articolo 10, comma 4, del         D.L. n. 78/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione         finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla         L. n. 122/2010, dispone che "per il triennio 2010/2012 l'INPS effettua, con le         risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva         all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari         e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000         verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari         di benefici economici di invalidità civile".       
Con la Circ. 22 giugno 2010, n. 76 sono state         illustrate le modalità con le quali attuare il programma di verifiche         straordinarie da effettuare nell'anno 2010.       
Con il presente messaggio si rende noto che         l'Istituto anche nell'anno in corso sta proseguendo nell'attuazione di un piano         di verifiche. Tale piano viene gestito tramite la procedura informatica INVER,         secondo le modalità indicate nella predetta circolare.       
Si richiama, altresì, il Msg. 16 marzo 2011, n.         6763 con il quale l'Istituto, al fine di ovviare ai disservizi generati dal         mancato collegamento telematico con una buona parte del sistema ASL, ha         disposto una nuova procedura.       
Tale procedura, comunicata alla Conferenza Stato         Regioni, prevede che tutti i titolari di prestazioni economiche di invalidità        civile, sordità civile, cecità civile, soggette a scadenza a partire dal mese         di luglio c.a. siano chiamati dall'Istituto a visita diretta, prima della         scadenza stessa, per essere sottoposti a verifica straordinaria. La categoria         dei soggetti in discorso, viene, pertanto, inclusa nelle operazioni di         verifiche per l'anno 2011.       
        
       
Il Direttore generale       
Nori     

 

D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art.       20
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art.       2
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.       10

Sicurezza: in metro Roma un vademecum con consigli per donne. Distribuito da domani con regole anti-stalking e violenza

SICUREZZA: IN METRO ROMA UN VADEMECUM CON CONSIGLI PER DONNE
DISTRIBUITO DA DOMANI CON REGOLE ANTI-STALKING E VIOLENZA
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Consigli da donna a donna per
combattere le paure e imparare a comportarsi in tutte quelle
circostanze difficili della vita quotidiana. Il vademecum per la
sicurezza delle donne sara' distribuito, in 10mila copie, da
domani nelle metropolitane di Roma.
Al suo interno varie sezioni: una dedicata allo stalking per
capire cosa sia e come potersi difendere, a chi rivolgersi e
come evitarlo. Poi, 10 regole d'oro per la sicurezza tra cui
evitare le strade buie rincasando la sera da sole, tenere nella
rubrica del telefono cellulare alcuni numeri utili da chiamare
in caso di emergenza, non inserire informazioni personali sui
social network e non lasciare documenti sul posto di lavoro o in
casa di amici. Nel dettaglio, l'opuscolo analizza alcune
situazioni-tipo in luoghi come stazioni, metropolitane, in auto,
a piedi e a casa e spiega cosa e' consigliabile fare in caso ci
si trovi in pericolo.
''L'idea del vademecum nasce il 9 maggio 2010 - ha spiegato
il presidente della commissione capitolina alla Sicurezza
Fabrizio Santori - da allora, un gruppo di donne, si e' riunito
per realizzarlo insieme con istruttori di corsi di autodifesa e
rappresentanti delle forze dell'ordine''. Il suo obiettivo e'
quello di ''dare consigli utili e diretti e che provengono dalle
necessita' reali della vita delle donne''.
''Il Consiglio regionale del Lazio - ha spiegato la
consigliera regionale Isabella Rauti - ha patrocinato il
vademecum per la sicurezza nella consapevolezza che le donne
debbano essere informate sui loro diritti e su tutte le misure
di contrasto esistenti a ogni forma di violenza. Tale
patrocinio rientra nell'impegno della Regione, in attuazione dei
principi sanciti con il Manifesto 'Mai piu' violate', presentato
lo scorso 7 marzo a Roma, a favore delle donne''.
(ANSA).

YJ9-RO
11-LUG-11 16:34 NNNN

Sicurezza: in metro Roma un vademecum con consigli per donne. Distribuito da domani con regole anti-stalking e violenza

SICUREZZA: IN METRO ROMA UN VADEMECUM CON CONSIGLI PER DONNE
DISTRIBUITO DA DOMANI CON REGOLE ANTI-STALKING E VIOLENZA
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Consigli da donna a donna per
combattere le paure e imparare a comportarsi in tutte quelle
circostanze difficili della vita quotidiana. Il vademecum per la
sicurezza delle donne sara' distribuito, in 10mila copie, da
domani nelle metropolitane di Roma.
Al suo interno varie sezioni: una dedicata allo stalking per
capire cosa sia e come potersi difendere, a chi rivolgersi e
come evitarlo. Poi, 10 regole d'oro per la sicurezza tra cui
evitare le strade buie rincasando la sera da sole, tenere nella
rubrica del telefono cellulare alcuni numeri utili da chiamare
in caso di emergenza, non inserire informazioni personali sui
social network e non lasciare documenti sul posto di lavoro o in
casa di amici. Nel dettaglio, l'opuscolo analizza alcune
situazioni-tipo in luoghi come stazioni, metropolitane, in auto,
a piedi e a casa e spiega cosa e' consigliabile fare in caso ci
si trovi in pericolo.
''L'idea del vademecum nasce il 9 maggio 2010 - ha spiegato
il presidente della commissione capitolina alla Sicurezza
Fabrizio Santori - da allora, un gruppo di donne, si e' riunito
per realizzarlo insieme con istruttori di corsi di autodifesa e
rappresentanti delle forze dell'ordine''. Il suo obiettivo e'
quello di ''dare consigli utili e diretti e che provengono dalle
necessita' reali della vita delle donne''.
''Il Consiglio regionale del Lazio - ha spiegato la
consigliera regionale Isabella Rauti - ha patrocinato il
vademecum per la sicurezza nella consapevolezza che le donne
debbano essere informate sui loro diritti e su tutte le misure
di contrasto esistenti a ogni forma di violenza. Tale
patrocinio rientra nell'impegno della Regione, in attuazione dei
principi sanciti con il Manifesto 'Mai piu' violate', presentato
lo scorso 7 marzo a Roma, a favore delle donne''.
(ANSA).

YJ9-RO
11-LUG-11 16:34 NNNN
SICUREZZA: VADEMECUM PER LE DONNE IN DISTRIBUZIONE METRO ROMA =
(AGI) - Roma, 11 lug. - "Evita strade buie o deserte anche se
ti trovi nel centro della citta' e non pensare mai 'tanto a me
non succede'"; non lasciare documenti personali nel posto di
lavoro o a casa di amici"; "non fare operazioni di prelievo
dallo sportello bancomat in zone isolate o buie quando sei da
sola; "non inserire informazioni personali sui social network".
Sono alcune delle 10 regole d'oro contenute nel "Vademecum per
la sicurezza delle donne" che, a partire da domani, sara'
distribuito in 10 mila copie all'uscita delle stazioni della
metropolitana di Roma: una guida che raccoglie consigli utili
per adottare comportamenti piu' sicuri in situazioni di rischio
o per sapere cosa fare e chi contattare se c'e' bisogno di
aiuto. L'iniziativa, presentata questa mattina in Campidoglio,
e' frutto della collaborazione tra Omniares Communication e
Roma Capitale: nel corso dell'ultimo anno sono stati promossi
una serie di incontri mirati che hanno coinvolto imprenditrici,
avvocati, giornaliste, donne dello spettacolo, scrittrici,
operaie, casalinghe studentesse, istruttori di corsi di
autodifesa, membri delle forze dell'ordine, impegnate nella
redazione dell'opuscolo di 24 pagine che contiene anche una
sezione sullo stalking e una serie di numeri utili da salvare
sul cellulare. "Nel momento in cui Roma chiede allo Stato piu'
forze dell'ordine e piu' controllo del territorio - ha spiegato
il presidente della commissione sicurezza del Comune, Fabrizio
Santori - serve una maggiore comunicazione a favore la
cittadinanza, in particolare per le donne che, soprattutto nei
quartieri difficili, devono sapere come comportarsi per
prevenire ed evitare situazioni di pericolo". Regole di buona
condotta e suggerimenti per chi viaggia in treno da sola, torna
a casa tardi la sera, vive in periferia o in quartieri
particolarmente a rischio, subisce violenza psicologica a casa
o al lavoro, sono contenute in questo vademecum che ha ricevuto
anche il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio.
"Riteniamo che le donne debbano essere informate sui loro
diritti e su tutte le misure di contrasto esistenti ad ogni
forma di violenza - ha sottolineato il consigliere regionale
Isabella Rauti - e tale patrocinio rientra nell'impegno della
Regione, in attuazione dei principi sanciti con il manifesto
'Mai piu' violate', presentato lo scorso 7 marzo a Roma". (AGI)
rmh
111426 LUG 11

NNNN

ISS, morbillo in 17 Regioni, 1994 casi in 7 mesi

SALUTE:ISS,MORBILLO IN 17 REGIONI,1994 CASI IN 7 MESI
COLPITI ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI,ETA' MEDIA E' 17 ANNI
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Continuano le epidemie di morbillo in
Italia. Dal 1 ottobre 2010 al 30 aprile 2011 sono stati 1.994 i
casi segnalati al Centro nazionale di epidemiologia dell'Iss da
17 Regioni e Province autonome. Le Regioni con il maggior numero
di casi sono state la provincia autonoma di Trento e, nel 2011,
quella di Bolzano, insieme a Lombardia, Veneto e Piemonte.
Complessivamente queste Regioni hanno riportato quasi l'80%
dei casi segnalati tra ottobre 2010 e aprile 2011. Dei 1994 casi
segnalati, 387 (19,4%) sono stati classificati come possibili,
835 (41,9%) come probabili e 772 (38,7%) come confermati. Del
94% di questi casi e' stato accertato lo stato vaccinale e si e'
visto che l'88,2% non era mai stato vaccinato contro il
morbillo, il 6% aveva ricevuto una sola dose. Le fasce d'eta'
piu' colpite sono state quelle degli adolescenti e dei giovani
adulti, visto che il 60% circa dei casi si e' avuto tra i 15 e
44 anni, con un'eta' media dei casi di 17 anni. Non sono mancate
le complicanze, oltre 500, di cui 43 casi di polmonite.
Secondo i dati dell'Iss, in almeno 10 Regioni sono ancora in
corso epidemie, visto che altre 1.000 schede di segnalazione
sono arrivate nei mesi di maggio e giugno e sono ora in
elaborazione. La maggior parte (oltre 700) da Bolzano, dove
l'eta' media dei soggetti colpiti e' di 13,5 anni, dunque
inferiore a quella delle altre Regioni. Questo, ipotizza l'Iss,
per la minore copertura vaccinale (71% nel 2009) rispetto alla
media nazionale (90%) e quindi la piu' giovane eta' dei soggetti
sfuggiti al vaccino.
Il morbillo sta comunque riemergendo in tutta Europa con
oltre 30.000 casi segnalati nel 2010, il numero piu' elevato di
casi annuali riportati in Europa da oltre dieci anni. Anche nel
2011 c'e' stata un'alta incidenza di segnalazioni con epidemie
in Francia, Spagna e Belgio. (ANSA).

Y85-BG
11-LUG-11 15:53 NNNN

Scoperto ceppo della gonorrea resistente ad antibiotici

Salute/ Scoperto ceppo della gonorrea resistente ad antibiotici
Scienziati svedesi: C'è il rischio di una epidemia globale

Roma, 11 lug. (TMNews) - Un gruppo di scienziati di un Istituto
di ricerca svedese ha scoperto un nuovo ceppo di gonorrea,
malattia a trasmissione sessuale, resistente agli antibiotici. Lo
riporta il sito web della Bbc. Gli scienziati hanno individuato
una nuova variante del batterio che causa la malattia,
normalmente nota come 'scolo', in grado di mutare facilmente.

Il timore è che l'infezione possa ora diventare una minaccia
globale alla salute pubblica, hanno avvertito i ricercatori, e
per questo servirebbero nuovi farmaci in grado di arginare una
eventuale epidemia.

Plg

111452 lug 11

Cassazione "..."Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002 (per l'assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att.)"...."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 15-06-2011, n. 13134
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
che  il Comune di Stignano ha impugnato per cassazione la sentenza  n. 313  del 2008, depositata in data 17 settembre 2008, con la quale  il Tribunale  di  Locri  -  Sezione staccata  di  Siderno  ha  rigettato l'appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice  di pace  di  Stilo  depositata il 19 ottobre  2006,  che  aveva  accolto l'opposizione  proposta, della L. n. 689 del 1981,   ex  art.  22,  da          C.S. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione del Comando della Polizia municipale di Stignano  in  data 24  gennaio  2006,  avente  ad oggetto la  violazione   dell'art.  142 C.d.s., commi 1 e 8;
che,  a  fondamento  della  opposizione, la      C.  aveva  dedotto l'illegittimità della sanzione per mancata contestazione immediata e l'inidoneità tecnica, per mancata taratura, della strumentazione  di accertamento;
che  il  Tribunale, dopo aver rilevato che, nel caso  di  specie,  la violazione  del  limite  di velocità era  stata  accertata  a  mezzo velomatic  512  e  che non vi era stata contestazione  immediata,  ha rigettato  l'appello  del Comune rilevando  che  il  quadro  normativo conseguente  alla  entrata  in vigore  del  D.L.  n.  121  del  2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002,   esclude  la sussistenza  di  un'arbitraria  facoltà  per  l'amministrazione   di precostituirsi  un'ipotesi  di deroga al principio  di  contestazione immediata  della  violazione, che costituisce  ora  la  regola  della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che  le sedi   stradali   interessate  dall'utilizzazione   degli   strumenti elettronici di rilevazione della velocità;
che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto  di strada   non  ricompresa  dal  Prefetto  tra  le  strade  extraurbane secondarie  in  cui  è  stata  accertata  l'esistenza  di  obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza;
che  il  Tribunale,  pur dando atto che l'apparecchiatura  utilizzata risultava  dal  verbale  di accertamento omologata  con  decreto  del Ministero dei Lavori pubblici del 27 novembre 1989, rilevava altresì che  il  Comune,  nei due gradi di giudizio, non  aveva  prodotto  il certificato  di  omologazione del velomatic in  concreto  utilizzato, sicchè  questo non poteva ritenersi una valida fonte di prova  della violazione dell'art. 142. Il Tribunale rigettava infine il motivo  di opposizione concernente la regolarità formale del verbale;
che il Comune di Stignano propone quattro motivi di ricorso;
che l'intimata non ha svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con  il  rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380  bis  cod. proc. civ., che è stata comunicata alle  parti  e  al Pubblico Ministero.Motivi della decisione
che  il  relatore  designato ha formulato  la  seguente  proposta  di decisione:
"(...)  Con  il  primo motivo, il Comune deduce  violazione  e  falsa applicazione  del  D.L. n. 121 del 2002, art. 4,   nonchè  violazione degli  artt.  142, 200 e 201 C.d.S., affermando che   la  disposizione dell'art.  4  del citato D.L., non preclude la possibilità  per  gli agenti  di  polizia di procedere a rilevazione delle  violazioni  del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte  le volte  in  cui,  non  rientrando la strada tra  quelle  espressamente previste  dalla  citata disposizione e non essendo  la  strada  stessa inclusa  dal Prefetto nell'elenco delle strade in cui possono  essere utilizzate    dette   apparecchiature,   queste   siano    utilizzate direttamente  dagli  agenti  stessi,  i  quali  devono  procedere   a contestazione  immediata slavo il caso in cui ciò non sia  possibile ai  sensi  dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 384 relativo 
reg.  esec. C.d.S.;  evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, essendosi  dato atto nel verbale di contestazione che non  era  stato possibile  procedere  a contestazione immediata  dell'infrazione,  ai sensi di quanto previsto dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), e dell'art. 384 reg. att..
Il Comune formula il seguente quesito di diritto:
"Dica  la  Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio  sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di  cui al  D.L.  n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168  del  2002 (per  l'assenza  del decreto prefettizio ex art. 4,  comma  2,  cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti  gli  autoveicoli  a  mezzo  apparecchiature  elettroniche (autovelox)   dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se  pur  con l'obbligo  della  immediata contestazione  della  velocità  vietata, salvo  però le  eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att.)".
Il   motivo  è  manifestamente  fondato,  trovando  applicazione  il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo  cui  "il disposto  del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito,  con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002,  integrato con la  previsione del  comma  2  dello  stesso  art. 4 -  che  indica,  per  le  strade extraurbane  secondarie  e  per le strade urbane  di  scorrimento,  i criteri  di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo  del veicolo,  al  fine  della  contestazione immediata,  può  costituire motivo  d'intralcio per la circolazione o di  pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e  per  le strade  extraurbane principali - evidenzia come  il legislatore  abbia inteso  regolare l'utilizzazione dei dispositivi o  mezzi  tecnici  di controllo  del  traffico finalizzati al rilevamento a 
distanza  delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142  e  148 C.d.S.  (limiti  di  velocità e sorpasso),  tra  l'altro,  anche  in funzione  del  comma 4 del medesimo art. 4, con il quale  si  esclude tout  court l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue  che la  norma  del predetto art. 4 non pone una generalizzata  esclusione delle  apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori  delle strade  prese  in considerazione, ma lascia, per contro,  in  vigore, relativamente  alle  strade  diverse da   esse,  le  disposizioni  che consentono  tale  utilizzazione ma con l'obbligo della  contestazione immediata,  salve le eccezioni espressamente previste  dall'art.  201 C.d.S.,  comma  1  bis (Cass., n.  376 del 2008; Cass.,  n.  1889  del 2008).
Con   il  secondo  motivo,  il  Comune  deduce  violazione  e   falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e degli artt. 142,  200 e  201  C.d.S.,  in  relazione all'art. 384 reg. esec.  Att.  C.d.S., sostenendo  che  il Tribunale avrebbe errato nel non considerare  che l'art.   201  C.d.S.  e  l'art.  384  reg.  C.d.S.,  devono   trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 121, art.  4,  per  il  caso  di violazioni accertate direttamente dagli  agenti  di polizia  con l'ausilio di apparecchiature elettroniche su strade  non comprese  nel decreto prefettizio adottato in applicazione  dell'art. 4,   comma  2,  del  citato D.L.. Il ricorrente  formula  il  seguente quesito di diritto:
"Dica  la Corte Suprema che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando  si  verificano  le  situazioni di impossibilità  contemplate dall'art. 201, comma 1 bis (lett. e); e ciò pur con l'obbligo  della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a  quelle tipizzate dall'art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili".
Anche  questo motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione il  principio per cui "in materia di accertamento di violazioni delle norme  sui  limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature  di controllo  (autovelox),  l'indicazione nel relativo verbale notificato di  una  delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 reg.  esec. C.d.S.,   che   rendono   ammissibile  la   contestazione   differita dell'infrazione (nella specie, art. 384, lett. e, del regolamento  di esecuzione  del  codice della strada, concernente  l'ipotesi  in  cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di  rilevazione che  permettono "la determinazione dell'illecito in tempo  successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto  di  accertamento  o  comunque  nell'impossibilità  di  essere fermato  in  tempo utile e nei modi regolamentari") rende
ipso  facto legittimi  il  verbale  medesimo e la conseguente  irrogazione  della sanzione,  senza  che,  in  proposito,  sussista  alcun  margine   di apprezzamento  da  parte del giudice di merito,  cui  è  inibito  il sindacato sulle scelte  organizzative dell'Amministrazione" (v. tra le più  recenti,  Cass., n.  24355 del 2006; Cass., n.  9308  del  2007, nonchè Cass., n. 19032 del 2008).
Con  il  terzo  motivo,  il  Comune di Stignano  denuncia  violazione dell'art. 142 C.d.S., e violazione e falsa applicazione dell'art. 345 del  regolamento  di esecuzione nonchè del D.M. Lavori  Pubblici  27 novembre 1989, n. 2971. Ai fini della sussistenza del requisito della omologazione  dell'apparecchiatura  elettronica  utilizzata  per   la rilevazione  della  velocità  e  la  contestazione  dell'infrazione, osserva  il  ricorrente,  ciò  che  rileva  è  che  il  modello  di apparecchiatura  sia  omologato  e non  anche  la  singola  specifica apparecchiatura  in  concreto usata. Nel caso di  specie,  lo  stesso verbale  di  accertamento  dava  atto dell'esistenza  di  un  decreto ministeriale di omologazione del tipo di  apparecchiatura  utilizzata;
e  tanto sarebbe stato sufficiente per poter utilizzare come fonte di prova della velocità, le risultanze della rilevazione della quale si dava  atto  nel  verbale. Il Comune formula il  seguente  quesito  di diritto:
"Dica  la  Corte Suprema che non è necessario che  ogni esemplare  di strumento  elettronico  rilevatore della  velocità  (art.  345  reg.
C.d.S., comma 2) - prima dell'uso da parte degli organi di polizia  - sia  sottoposto  ad  omologazione da parte del  Ministero  dei  LLPP, essendo  sufficiente che sia stato preventivamente  omologato il  tipo di strumento usato".
Il  motivo  è manifestamente fondato, avendo la Corte di  cassazione chiarito  che  la necessità di omologazione dell'apparecchiatura  di rilevazione   automatica,  ai  fini  della  validità  del   relativo accertamento,  va  riferita  al singolo  modello  e  non  al  singolo esemplare,  come si desume, sul piano logico e letterale, dal  D.P.R. 16  dicembre  1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come  modificato dal  D.P.R.  16  settembre 1996, n. 610, art. 197,   secondo  cui  non ciascun  esemplare  ma  le  singole  apparecchiature   devono   essere approvate  dal  Ministero dei lavori pubblici (Cass.,  n.  29333  del 2008,   ed  ivi  precedenti  richiamati);  il  termine  di  validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non  ad  un  arco  di  tempo durante il quale l'apparecchiatura  può essere  validamente  utilizzata ed oltre il quale  tale 
utilizzazione non  è  più  legittima  -  dacchè  tale  operatività,  una  volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della  singola  apparecchiatura - ma ad un arco di tempo  durante  il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate  dal costruttore (Cass., n. 28333  del  2008,  cit.;
Cass.,  n. 9950 del 2007); - in tema di rilevazione dell'inosservanza dei  limiti  di  velocità  dei veicoli a  mezzo  di  apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art.  142, comma 6)  nè  il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.  495, art.  345)   prevedono che il verbale di accertamento  dell'infrazione debba   contenere,  a  pena  di  nullità,  l'attestazione   che   la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata  sottoposta a  controllo  preventivo  e  costante  durante  l'uso,  giacchè,  al contrario,   l'efficacia   probatoria  di  qualsiasi   strumento   di rilevazione  elettronica della velocità dei veicoli perdura  sino  a quando  non  risultino accertati, nel caso concreto,  sulla  base  di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di  costruzione, installazione o funzionalità dello
strumento stesso, o  situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento,  senza che  possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di  tipo meramente  congetturale,  connesse all'idoneità  della  mancanza  di revisione  o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia  ex art. 142 C.d.S. (Cass., n. 28333 del  2008,  cit.,  e altre ivi richiamate).
Con  il  quarto  motivo  di  ricorso,  il  Comune   deduce  vizio   di motivazione  in  ordine  alla ritenuta mancanza  del  certificato  di omologazione   dell'apparecchiatura  utilizzata   pur   in   presenza dell'attestazione,   contenuta   nel   verbale   dì    accertamento, dell'intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata,  e  ciò  nonostante che il Tribunale abbia fatto  riferimento alla  sentenza  n.  23978  del 2007, che  aveva   affermato  la  piena efficacia probatoria degli strumenti elettronici sino a che non venga dimostrato il malfunzionamento.
Il  motivo  è assorbito dall'accoglimento del precedente. Sussistono pertanto  le condizioni per la trattazione del ricorso in  Camera  di consiglio";
che  il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che,   quindi,  il  ricorso  deve  essere  accolto,  con  conseguente cassazione della sentenza impugnata;
che,  non  apparendo necessari ulteriori accertamenti  di  fatto,  la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione proposta da          C.S.;
che  quest'ultima,  in applicazione del principio  della  soccombenza, deve  essere  condannata al pagamento, in favore  del  Comune,  delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.P.Q.M.
La   Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e, decidendo  nel  merito,  rigetta l'opposizione  proposta  da      C.     S.;  condanna quest'ultima al pagamento delle spese  dell'intero giudizio  che  liquida, quanto al giudizio di primo  grado,  in  Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00  per  onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00,  di cui  Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di  cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori  di legge  per tutti i gradi del giudizio.