CIRCOLARE 17 febbraio 2010, n. 3 Articolo 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - identificazione del personale a contatto con il pubblico. (10A10879) (GU n. 210 del 8-9-2010 )
Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 IL MINISTRO per la pubblica amministrazione e l'innovazione Premessa. L'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel corpo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 55-novies. Quest'ultima disposizione prevede che «1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivita' a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.». L'art. 73, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 150 ha disciplinato l'entrata in vigore della nuova norma stabilendo che «L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'art. 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.». La norma, pertanto, e' entrata in vigore il 13 febbraio. Si ritiene utile fornire alcune indicazioni generali sulla portata della disposizione. Finalita' della norma. La norma persegue l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attivita' delle pubbliche amministrazioni. Essa riprende alcune indicazioni gia' diramate in via amministrativa e si inserisce nell'ampio contesto delle misure amministrative e normative introdotte nell'ordinamento con il fine di rendere conoscibile e trasparente l'organizzazione e l'azione amministrativa e di agevolare i rapporti con l'utenza (basti ricordare, a titolo di esempio, l'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede l'indicazione del responsabile del procedimento nella comunicazione di avvio; l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che, disciplinando il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, prevede la comunicazione anche degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; l'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che sui siti internet delle amministrazioni siano pubblicati, tra gli altri, l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; l'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che introduce l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet, tra gli altri, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali). Attraverso l'attuazione della trasparenza, la disposizione persegue l'obiettivo di agevolare l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi da parte degli utenti nonche' quello di responsabilizzare i destinatari della prescrizione, i pubblici dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico, poiche' il processo di responsabilizzazione passa anche attraverso la pronta individuabilita' del soggetto interlocutore. Ambito soggettivo. a) Le amministrazioni interessate. La disposizione si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essa rappresenta esercizio della potesta' legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere l) ed m), della Costituzione, come risulta anche dall'art. 74 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e, pertanto, e' immediatamente operante anche per le Regioni e gli Enti locali. b) Le categorie di dipendenti interessati. La prescrizione riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni soggetti a contrattazione collettiva, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quindi la norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti. Rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilita' per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Come stabilisce il comma 2 della disposizione, eventuali deroghe al regime generale possono essere stabilite soltanto per categorie determinate di pubblici dipendenti in relazione ai compiti ad esse attribuiti. Il regime derogatorio quindi e' giustificato per circostanze particolari limitate dal punto di vista soggettivo ed oggettivo. Dal punto di vista formale, le deroghe debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottati su proposta del Ministro competente, ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Pertanto, in assenza di tali provvedimenti, la norma e' vincolante nei confronti della generalita' dei dipendenti che operano a contatto con il pubblico. Il concetto di attivita' a contatto con il pubblico. Secondo la legge, l'obbligo di identificazione sussiste per i dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico. Per attivita' a contatto con il pubblico si intendono quelle svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta. Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni, l'individuazione delle attivita' rilevanti e' rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione. A titolo esemplificativo, rientrano nel concetto in esame le attivita' svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall'ufficio relazioni con il pubblico, le attivita' di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attivita' svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni, le attivita' del personale sanitario a contatto con il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Rimane in ogni caso salva la possibilita' per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale anche se non preposto ad attivita' che comportano il contatto con il pubblico, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). L'identificazione del dipendente. In base alla norma, l'identificazione del dipendente avviene mediante l'uso di «cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.». La scelta tra l'una e l'altra modalita' e' rimessa all'amministrazione e sara' effettuata a seconda della tipologia di attivita', fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalita' e che non e' tanto rilevante lo strumento di per se' quanto piuttosto il soddisfacimento dell'esigenza sottesa che e' quello dell'identificazione dell'addetto. La disposizione individua gli elementi per l'identificazione nel nominativo del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e l'amministrazione puo' valutare se e quando attuare l'identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell'ambito dell'organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare attuazione alla norma le amministrazioni debbono tener conto della finalita' della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti od eccedenti la finalita' (art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003). Cosi', non sembra rispondere ad un principio di corretto utilizzo dei dati personali l'indicazione nel cartellino delle generalita' del dipendente, complete dell'indicazione della data di nascita. Occorre, infatti, l'individuazione di modalita' sufficienti ed adeguate che, salvaguardando il pubblico interesse, evitino di compromettere la sfera personale del soggetto. L'attuazione della norma e l'inosservanza della prescrizione. La disposizione si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti direttamente tenuti all'osservanza dell'obbligo, e' chiaro che le amministrazioni di appartenenza debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall'altro fornire gli strumenti per l'identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uniforme nell'ambito della stessa amministrazione. L'inosservanza della prescrizione verra' valutata secondo i criteri ordinari della responsabilita' disciplinare con l'irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate. Roma, 17 febbraio 2010 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 385
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